SCONTO PRO-SOLUTO DEL CREDITO FORNITORE COPERTO DA POLIZZA SACE CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

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1 Pag. 1 / 6 Foglio Informativo FORNITORE COPERTO DA POLIZZA SACE CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO DESCRIZIONE SERVIZI COLLEGATI E ACCESSORI In generale, lo sconto è un contratto con il quale la banca (cessionario), previa deduzione degli interessi, anticipa al cliente (cedente) l importo di un effetto cambiario a firma anche di terzi. Oggetto dello sconto sono le cambiali nelle varie forme (tratte e pagherò, internazionalmente denominate Bills of Exchange e Promissory Notes). Lo sconto di effetti cambiari può essere effettuato pro solvendo o pro soluto. Nella Cessione pro-soluto il trasferimento di un effetto avviene senza diritto di rivalsa dello cessionario nei confronti del cedente. Pertanto, il cledente non risponde dell eventuale insolvenza del terzo obbligato. Nella cessione pro-solvendo al contrario, la banca mantiene il diritto di rivalsa nei confronti del cedente, il quale risponde dell insolvenza del debitore, facendosi inoltre carico delle spese di ritorno e degli interessi di mora. Nello specifico, l operazione di cui trattasi si configura come cessione di un credito commerciale relativo all esportazione di beni strumentali e/o d investimento, assistito da polizza di assicurazione Credito Fornitore SACE a copertura dei rischi politici e commerciali, e smobilizzo di effetti cambiari con scadenza finale posticipata fino ad un massimo di 5 (cinque) anni. La Banca sconta, parte pro-soluto e parte pro solvendo, gli effetti cambiari a fronte della voltura della polizza assicurativa SACE. - Conto corrente di corrispondenza - Intermediazione in cambi Le condizioni economiche e le norme contrattuali dei servizi collegati accessori sono visualizzabili sui rispettivi Fogli Informativi a disposizione della clientela. RISCHI TIPICI Qualora un effetto cambiario fosse reso insoluto, parte della somma sarà addebitata al cedente. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte. - Nelle transazioni in valuta si applicano i cambi di acquisto e di vendita del momento (durante) quotati dalla banca. DURATA Sono previste durate che non superano, di norma, il massimo di Anni 5 ( 60 mesi ) ESTINZIONE ANTICIPATA non ammessa (salvo diversi accordi tra Cedente, Cessionario e SACE)

2 Pag. 2 / 6 TASSO APPLICATO ALL'OPERAZIONE DI SCONTO PER OPERAZIONI EURO/DIVISA Tasso fisso, pari al tasso puntuale riferito alla scadenza di ciascun effetto presentato aumentato della maggiorazione massima di: Modalità di determinazione del tasso puntuale da riferire ad ogni effetto: a) per le scadenze inferiori all'anno, viene utilizzato il tasso "lettera" relativo al periodo di durata come quotato sul mercato monetario; b) per le scadenze superiori all'anno il tasso viene definito prendendo il parametro Interest Rate Swap (IRS), "lettera", riferito alla scadenza dell'effetto ed arrotondato al sedicesimo superiore. qualora la scadenza dell'effetto non preveda un tasso puntuale di mercato, il tasso di mercato verrà determinato per interpolazione calcolando la media aritmetica semplice del tasso quotato sulla scadenza immediatamente successiva e quello relativo alla scadenza immediatamente precedente Punti percentuali 1,20 ( 120.b.p.) MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI in base alla formula dello sconto commerciale secondo l'anno civile ( gg 365 ) + giorni Banca gg lav. 10 divisore 365/360 CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI In unica soluzione al momento dell'erogazione del netto ricavo dell'operazione di sconto. COMMISSIONE DI GESTIONE Percepita in unica soluzione al momento del perfezionamento dell'operazione, viene calcolata sulla base dell'importo facciale del credito concesso nella misura dello 0,25% con un minimo per operazione di Euro 3.000,00 COMMISSIONE DI IMPEGNO 0,25% per anno Percepita in unica soluzione al momento del perfezionamento dell'operazione, viene calcolata per il periodo di tempo che intercorre dalla data della firma del contratto tra scontante e scontatario alla data del perfezionamento dell operazione COMMISSIONE DI SERVIZIO O NEGOZIAZIONE O INTERVENTO 0,15% minimo Euro 5,95 SPESE PER COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA - (C.V.S) Euro 8,24 La comunicazione viene fatta quando previsto, in base alla normativa valutaria vigente tempo per tempo. ONERI FISCALI Imposta sostitutiva ai sensi della legge n. 154 del 13 maggio 2005 nella misura vigente della relativa tariffa INTERESSI DI MORA in caso di ritardato o mancato pagamento degli effetti cambiari da parte del debitore ceduto, il cedente si impegna a riconoscere al cessionario gli interessi al tasso Euribor/Libor mensile aumentato dello spread concordato, come da Art. 6 del contratto di sconto, sull importo facciale di ogni singolo effetto cambiario, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza originaria, aumentata dei giorni banca previsti dall'art. 6 del contratto di sconto, o prorogata, e la data di avvenuto pagamento, ovvero la liquidazione dell indennizzo, comunque con un massimo di 150 giorni. COMMISSIONI SU EFFETTI PROTESTATI Vengono recuperati i costi effettivamente sostenuti dalla Banca oltre ad eventuali commissioni reclamate da altri Istituti. SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO Condizioni generali Diritto di garanzia - La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla

3 Pag. 3 / 6 Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito. Compensazione - Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di Legge ad ogni suo effetto. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del codice del consumo (D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206), salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso. Determinazione e modifica delle condizioni - Le condizioni applicate ai rapporti sono indicate nel contratto di adesione. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche nonché le altre condizioni di contratto. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai singoli contratti di durata posti in essere con il cliente, al quale saranno rese note mediante Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di 30 giorni, nel rispetto di quanto previsto dall art. 118 del D.Lgs 1 settembre 1993, n La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento della Proposta di modifica unilaterale del contratto, con applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura. Foro competente - In caso di controversia il foro competente in via esclusiva è quello del tribunale di Padova. Condizioni specifiche - Polizza Credito Fornitore SACE volturabile Il contratto di fornitura deve avere le seguenti caratteristiche: importo minimo usd , per dilazioni a 3 anni usd , per dilazioni a 4 anni usd , per dilazioni a 5 anni nessun obbligo di pagamento di quota anticipata per dilazioni massime fino a 24 mesi meno un giorno. Pagamento anticipato minimo del 15%, se sono previste dilazioni da due anni (24 mesi) in poi rate uguali e consecutive, per dilazioni superiori ai 12 mesi, massimo semestrali tasso minimo di ricarico: CIRR pagamento dilazionato rappresentato da effetti cambiari devoluzione di controversie ad un foro arbitrale ubicato in un paese che abbia aderito alla convenzione di New York del 1958 applicazione ai titoli di credito ceduti del diritto di un paese che abbia aderito alla convenzione di Ginevra (autonomia e astrattezza cambiali) individuazione specifica dei termini di resa merce soggetti agli incoterms 2000 termini di liberazione effetti (ad esempio a mezzo trust deposit letter ) verbale di accettazione o positivo collaudo cessione del credito prevista per venditore Con il contratto viene ceduto alla banca, unitamente al credito cambiario rappresentato dai titoli di credito, anche il credito causale sottostante vantato dal cedente nei confronti del debitore ceduto, nonché tutte le garanzie che assistono tale credito. Resta convenuto che la cessione avviene pro-soluto per la percentuale assicurata e pro-solvendo per il rimanente; pertanto il cedente garantisce la restituzione alle relative scadenze, a prima richiesta scritta ed ogni eccezione rimossa, del credito riveniente dalla quota da intendersi oggetto di cessione pro solvendo, fino alla concorrenza del relativo importo. A seguito della conclusione del contratto il cedente appone sui titoli di credito oggetto di cessione la girata senza garanzia, o altra equivalente, a favore del cessionario e li consegna a quest ultimo, unitamente ai seguenti documenti: - originale ( copia conforme ) del verbale di accettazione e/o positivo collaudo delle merci da parte dell Acquirente; - attestazione che non esistono controversie in corso derivanti o comunque connesse con il Contratto di fornitura; - copia conforme all originale del modulo di domanda polizza assicurativa credito fornitore; - attestazione, tramite banca corrispondente, dell autenticità delle firme apposte sui predetti titoli di credito nonché dei relativi poteri di rappresentanza dei firmatari; - originale della polizza di assicurazione SACE; - originale dell Appendice di Voltura con la quale la titolarità della polizza sopra citata viene trasferita al cessionario; - originale del contratto di fornitura e relativi allegati nonchè eventuali atti di modifica dello stesso contratto; - originale della/e garanzia/e o garanzie accessorie unitamente alla certificazione che le stesse sono state costituite in base all ordinamento locale; - originale [copia conforme] dei documenti di spedizione delle merci; - copia della contabile bancaria attestante l incasso della quota anticipata prevista dal contratto di fornitura; - dichiarazione del cedente nella quale siano indicati, sotto la sua responsabilità, tutti gli importi trasferiti e da trasferire all estero per qualsiasi causa attinente il contratto di fornitura; - copia conforme delle fatture commerciali o dei documenti equivalenti attestanti la vendita delle merci esportate e/o la esecuzione dei servizi e/o lavori oggetto del contratto di fornitura; - copia conforme della certificazione attestante l uscita dei beni dal Paese di origine (c.d. DAU), recante il visto di uscita previsto dalla vigente normativa; - originale [copia conforme] del certificato CCIAA di origine delle merci esportate; - dichiarazione del debitore ceduto con la quale questi accetta l avvenuta cessione del credito e di conseguenza effettuerà direttamente al cessionario i pagamenti rivenienti dai predetti crediti; - ulteriori documenti previsti dal Contratto di fornitura che diano diritto al pagamento. Il cedente si impegna a fornire tutte le informazioni, elementi e documenti, oltre che l assistenza, che risultassero utili per l incasso dei titoli di

4 Pag. 4 / 6 credito. In relazione all'avvenuto trasferimento al cessionario della titolarità della polizza, il cedente si impegna altresì ad assicurare la necessaria collaborazione al cessionario in funzione dell adempimento degli obblighi ed oneri previsti dalla polizza assicurativa SACE, anche con riferimento alla prova dell eventuale sussistenza di sinistri e del relativo ammontare del danno indennizzabile. Ove necessario il cedente si impegna ad attivare eventuali garanzie (quale ad esempio riserva di proprietà) che risultassero per loro natura attivabili dal cedente stesso ma non anche dal cessionario. La banca si impegna a non riscontare in futuro i titoli di credito acquistati senza la specifica ed espressa approvazione di SACE. Il Cessionario tratterà in buona fede con la SACE ed il Cedente, a richiesta di quest ultima, eventuali riscadenziamenti di uno o più dei suddetti titoli di credito, ove ciò risultasse ragionevolmente utile per prevenire un eventuale sinistro o per non aggravare le conseguenze di un sinistro già verificatosi. L integrazione del premio assicurativo che la Banca fosse costretta a corrispondere a SACE nel caso di proroga degli effetti ed altre spese eventualmente sostenute sono a carico del debitore ceduto; in caso di inadempimento di questi, decorsi 30 giorni dalla relativa richiesta da parte del cessionario, in deroga al principi della cessione pro-soluto, essi sono a carico del cedente. In caso di mancato pagamento degli effetti alla scadenza per il verificarsi di uno degli Eventi Generatori di Sinistro coperti dalla Polizza, la Cessionaria chiederà il relativo indennizzo alla SACE ed il Cedente si impegna fin d ora a riconoscere alla Cessionaria gli interessi al tasso Euribor/Libor a un mese, calcolati sulla base di un anno di 365 giorni sull ammontare dell indennizzo dovuto da Sace per il periodo intercorrente dalla data della scadenza del titolo di credito fino al giorno del pagamento dell indennizzo stesso. Ove il ritardato pagamento dell indennizzo da parte di SACE sia dovuto a ritardi nella produzione di ulteriori documenti richiesti dalla SACE, e tale ritardo sia imputabile al cedente, lo stesso sarà tenuto a riconoscere al cessionario gli interessi maturati fino alla data dell effettivo pagamento dell indennizzo. In caso di ritardato pagamento degli effetti da parte del debitore ceduto, il Cedente si impegna fin d ora a riconoscere al Cessionario gli interessi al tasso Euribor mensile aumentato dallo spread concordato nel contratto di sconto per il periodo intercorrente tra la data di scadenza originaria o prorogata e la data di avvenuto pagamento. Il contratto è regolato dalla legge italiana. Il cessionario ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell art cod. civ., qualora la documentazione prodotta e le dichiarazioni fatte dal cedente risultino non veritiere ovvero quest ultimo non osservi gli impegni, patti ed obblighi contenuti nel contratto ovvero non consegni l appendice di voltura relativa alla polizza entro il termine di 90 giorni. PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE 1)

5 Pag. 5 / 6 Questa banca aderisce all Accordo per la costituzione dell Ufficio reclami della clientela e dell Ombudsman - Giurì Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all Ufficio reclami o all Ombudsman - Giurì Bancario. Ogni Cliente può rivolgersi all Ufficio reclami della banca, entro due anni da quando l operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. L Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ricorso all Ombudsman - Giurì Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV Novembre, Roma. Il ricorso all Ombudsman - Giurì Bancario va presentato entro un anno dall invio della contestazione all Ufficio reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente. Le controversie per cui è competente l Ombudsman - Giurì Bancario sono quelle di valore fino a Euro La decisione, motivata, viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante per la banca. I termini possono essere prolungati fino a 120 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione al ricorrente. Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri 2) : In questo caso però l Ufficio reclami ha 30 giorni per evadere la richiesta del Cliente, e per quanto concerne i tempi non devono essere trascorsi 180 giorni dall esecuzione o dalla messa a disposizione del bonifico. Qualora il Cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all Ufficio reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale dell Ombudsman - Giurì Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a Euro , maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal d.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Il ricorso all Ufficio reclami o all Ombudsman - Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'autorità giudiziaria ovvero, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale. 1) Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento. 2) Per bonifico transfrontaliero si intende un operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell Unione europea, che su incarico di un Cliente mette una somma di denaro a disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso Cliente) presso una banca di un altro Stato membro; il Cliente che dà l ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma di denaro) possono coincidere. LEGENDA SACE S.p.A: Società di assicurazione il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell Economia e delle Finanze e pertanto gli impegni sono garantiti dallo Stato Italiano. Cessione mediante voltura: registrazione mediante la quale si trasferisce la titolarità di un contratto assicurativo. Beneficiario: è colui a cui favore è emesso l ordine o la promessa di pagamento contenuta in una cambiale. Cedente: Cliente Esportatore che cede alla Banca il credito commerciale e gli effeti cambiari rivenienti dall esportazione Cessionario: Banca a cui il cedente cede il credito commerciale e gli effeti cambiari rivenienti dall esportazione Cambiale o Effetto Cambiario: titolo di credito all ordine che contiene un ordine o una promessa di pagamento. Nel primo caso si ha la cambiale in senso proprio o tratta. Nel secondo caso si ha il vaglia cambiario o pagherò cambiario. Pagherò cambiario: cambiale contenente una promessa di pagamento. Tratta: Titolo di credito all ordine che contiene un ordine di pagamento. Traente: Persona che emette una tratta Trattario: Persona o ditta a nome della quale il traente ha emesso la cambiale oppure banca sulla quale è stato emesso un assegno e che lo paga, addebitandone l'importo al conto dell'emittente, sempre che questi disponga della necessaria copertura. Cessione pro soluto: trasferimento di un effetto senza alcuna garanzia da parte di chi lo cede in caso di mancato pagamento da parte del terzo obbligato. Giorni banca: giorni computati aggiuntivamente ai fini del calcolo degli interessi, a quelli intercorrenti tra la data di scadenza dell effetto e la valuta di erogazione della somma. Spread: maggiorazione applicata su un dato parametro per la determinazione del tasso di interesse applicato al cliente. Tasso CIRR (Commercial Interest Refarence Rates): Tasso di interesse commerciale di riferimento stabilito mensilmente in sede OCSE in relazione alle differenti valute di denominazione del credito all esportazione, determinato sulla base delle quotazioni di titoli pubblici a medio/lungo termine a cui viene sommata una maggiorazione dell 1%. Tasso di sconto: Tasso di interesse applicato per calcolare lo sconto per il periodo di tempo compreso tra il giorno in cui su effettua l'operazione di sconto e la scadenza degli effetti cambiari. Tasso di mora: tasso calcolato per la corresponsione di interessi in caso di ritardo nell adempimento di un obbligazione. Tasso lettera o tasso attivo: Tasso di sconto o di interesse al quale una banca o altro operatore finanziario é disposto a concludere operazioni di prestito. Tasso Euribor: Euro Interbank Offered Rate, rappresenta il costo medio dei depositi interbancari del pool delle banche europee

6 Pag. 6 / 6 componenti l'euribor Panel Steering Committee (Comitato di Gestione dell EURIBOR). Il tasso viene determinato secondo il criterio di calcolo dei giorni effettivi/360 rilevato giornalmente alle ore 11 dal Comitato di Gestione dell EURIBOR. In funzione della durata dei depositi bancari presi a riferimento vengono espresse varie quotazioni che coprono periodi da 1 settimana a 12 mesi (EURIBOR 1,2,3, mesi etc.). Tasso Libor: London Interbank Offered Rate, rappresenta il costo medio dei depositi interbancari in una data divisa, calcolato giornalmente dalla British Bankers' Association sulla base dei tassi applicati da parte delle principali banche operanti sul mercato interbancario londinese. Tasso IRS - media giornaliera dei prezzi relativi a scambi con operatori istituzionali sugli "Interest Rate Swap", contratti derivati in base ai quali due controparti si accordano per scambiarsi due serie di pagamenti periodici di interessi diversi per modalità di calcolo, ma riferiti ad un medesimo capitale di riferimento. Lo scambio può avvenire negoziando un tasso fisso contro un tasso variabile e viceversa oppure due tassi variabili legati a parametri diversi. Nella determinazione della quotazione occorre fare riferimento al valore " lettera". Il tasso è rilevabile dal quotidiano Il Sole 24Ore e relativo all'interest Rate Swap sull'euro. Protesto: atto formale con il quale viene constatato il rifiuto dell accettazione della cambiale tratta da parte del trattario o il mancato pagamento della cambiale o dell assegno bancario. Il protesto costituisce il presupposto per l esercizio dell azione cambiaria di regresso. Valuta: data alla quale si conteggiano gli interessi. Da compilare per l offerta fuori sede NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI IL MODULO È STATO CONSEGNATO IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVERE RICEVUTO COPIA DEL PRESENTE MODULO DAL SOGGETTO SOPRA INDICATO: Data Firma

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