Inventario (art. 398 vccs) dei beni e dei valori esistenti al momento dell istituzione della misura di protezione (data decisione)

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1 Repubblica e Cantone Ticino Camera protezione del Tribunale d appello Via C. Salvioni Bellinzona Autorità Regionale Protezione no. Di:... Inventario (art. 398 vccs) dei beni e dei valori esistenti al momento dell istituzione della misura protezione (data decisione) Concernente Nome Cognome Presentato da Nome Cognome In qualità Curatore Tutore Rappresentante Assistente Nominato ai sensi dell art vccs Attivi Beni mobili: Cassa Conto corrente postale Descrizione Conto corrente bancario Titoli (azioni al valore mercato e obbligazioni al valore nominale) Libretti risparmio Creti (es. imposta preventiva) Assicurazioni con valore riscatto (es. ass. sulla vita, ass. capitale risparmio. Incare il valore riscatto) Prestiti a terzi Cassette sicurezza

2 Diversi (oggetti valore,veicoli, gioielli ecc.) Partecipazioni a comunioni eretarie o a comproprietà invise Beni immobili TOTALE Osservazioni Passivi Debiti Ipotecari Descrizione Semplici (elenco fatture sospese)

3 Procedure esecutive in corso Attestati carenza beni (allegare estratto aggiornato) o chiarazione solvibilità Altro TOTALE Osservazioni Debiti verso l Ufficio del sostegno sociale e dell inserimento Fideiussioni o garanzie prestate Eventuali ritti usufrutto Riassunto Attivi Beni mobili Beni immobili Totale Passivi Saldo Attivo / Passivo

4 Delegati all inventario Tutore / curatore Delegato dell Autorità Regionale Protezione Altri partecipanti (nome, cognome, ruolo) L Autorità Regionale Protezione no. Preso atto dell inventario cui alle pagine 2 e 3 e ritenuto conforme; richiamati gli art. no. 398 vccs, 20 e 21 vrtut; Risolve 1. L inventario è approvato. 2. Contro la presente decisione può essere inoltrato reclamo alla Camera protezione del Tribunale d appello, Via C. Salvioni 14, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dall intimazione. 3. Intimazione e comunicazione al tutore / curatore All interessato Alla Camera protezione del Tribunale d appello, Bellinzona Per l Autorità Regionale Protezione Il presidente Il segretario Luogo e data Timbro

5 Istruzioni per l allestimento dell inventario 1. l Autorità Regionale Protezione è responsabile per il corretto e tempestivo allestimento dell'inventario. Specialmente nel caso tutori o curatori "privati" essa è tenuta a garantire la necessaria consulenza; 2. l'inventario deve essere compilato immeatamente all'apertura ogni caso tutela/curatela che comporta una gestione patrimoniale. Tale compito incombe al tutore/curatore, ecc. e al delegato dell Autorità Regionale Protezione (art. 20 cpv. 1 vrtut.). L'allestimento dell'inventario avviene con il concorso del pupillo, se capace; 3. l'accertamento degli elementi del patrimonio si esegue con l'interrogatorio del pupillo stesso (se capace), delle persone a lui vicine o quelle altrimenti suscettibili fornire informazioni in merito alla sua situazione patrimoniale; con l'esame degli atti (chiarazione d'imposta, notifica tassazione, estratti bancari, polizze d'assicurazione, corrispondenza con istituti creto, ispezione eventuali cassette sicurezza, ecc.). Dove necessario il tutore/curatore, rispettivamente il delegato procederanno alle opportune verifiche presso gli istituti creto, assicurazione (pubblici o privati), casse pensioni, con l'appello ai cretori, ecc.; 4. se richiesto dalle circostanze la commissione tutoria, il tutore o curatore ornano subito misure cautelari a salvaguara del patrimonio del pupillo (art. 20 cpv.2 vrtut), meante il blocco del registro fonario, dei conti bancari, la revoca procure, il deposito somme o valori in luogo sicuro, ecc.; 5. l Autorità Regionale Protezione deve approvare l'inventario entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della misura (art. 20 cpv. 2 vrtut.). Ove non risultasse possibile presentare ed approvare l'inventario completo nel termine massimo sessanta giorni, sarà inoltrato un rapporto provvisorio incante i beni ed i valori conosciuti con la menzione quelli presumibili o da verificare (art. 20 cpv.4 vrtut). L Autorità Regionale Protezione assegna, in questo caso, un nuovo termine per l'inoltro dell'inventario definitivo; 6. l'inventario comprende l'elenco tutti gli elementi attivi e passivi che formano il patrimonio del pupillo tra cui: denaro contante, somme depositate su libretti o conti correnti, titoli, oggetti valore, immobili, creti e debiti (con l'incazione se sono contestati o meno), polizze assicurative, partecipazioni a comunioni eretarie, a società commerciali, a patrimoni comuni; vanno invece adeguatamente menzionate in calce: garanzie, ipoteche, pegni, perte presumibili sui creti, ecc. attivi: i singoli elementi del patrimonio devono essere elencati in dettaglio: in particolare il numero del conto o del libretto, il nome della banca, valuta e nome dei titoli; nome e cognome del debitore, scadenza del creto; per i beni mobili va incato il valore venale; nel caso dei titoli il valore mercato, per le obbligazioni il valore nominale; per le polizze assicurative, il valore riscatto; per oggetti d'arte o d'antiquariato il valore stimato (eventualmente occorrerà fare capo al concorso un perito); mobili e oggetti d'uso corrente in particolare se rimangono a sposizione del pupillo e non presentano d'acchito un valore rilevante possono essere incati riassuntivamente "pro memoria" senza incazione del loro valore effettivo; i beni immobili possono essere incati al valore stima ufficiale (se non è conosciuto il valore commerciale): deve inoltre essere incato l'ubicazione ed il numero mappa. passivi: valgono gli stessi principi applicabili agli elementi dell'attivo. Nel caso debiti vanno incati il nome e cognome del cretore, la scadenza del debito, ecc.; 7. se il pupillo non possiede nulla, ciò dovrà essere chiarato espressamente e non esime l'autorità tutoria dalla decisione approvazione; 8. ove nel corso del tempo si rendessero necessarie correzioni, il tutore/curatore provvederà alle opportune segnalazioni.

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