CONDIZIONALITA` I CRITERI DI GESTIONE OBBLI- GATORIA E IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

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1 CONDIZIONALITA` I CRITERI DI GESTIONE OBBLI- GATORIA E IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI 2007 Informazioni sui criteri di gestione obbliatori e il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali per i destinatari di pagamenti diretti. Il presente opuscolo ha carattere meramente informativo ed è privo di valenza ai fini di una conoscenza approfondita delle norme giuridiche in vigore (per le aziende).

2 I QUESTI PIÙ IMPORTANTI Cosa sono i criteri di gestione obbligatoria? I criteri di gestione obbligatoria sono disposizioni legislative dell Unione Europea nell ambito dell ambiente, della sanità, dell igiene e del benessere degli animali e del mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali che devono essere rispettate dagli agricoltori. (Regolamento (CE) 1782/03, articolo 5 e allegato IV) Quali sono le conseguenze dei controlli? Se è constatato che i criteri di gestione obbligatoria non siano rispettati, a secondo della portata, della durata e della frequenza dell infrazione, viene applicata una riduzione fino al 100% del premio richiesto per uno oppure più anni. Per infrazione negligente è effettuata una riduzione del 1%, 3% oppure 5%. Per infrazione intenzionale è effettuata una riduzione dal 15% al 100%. Cosa si intende per pagamenti diretti? Il controllo dell adempimento degli impegni della condizionalità è eseguito tramite controlli a campione in loco nelle aziende le quali hanno fatto domanda per i seguenti premi: premio unico aziendale premi nell' abito del Piano di Sviluppo Rurale: indennità compensativa misura agroambientale - culture foraggiere - allevamento di razze animali minacciati di abbandono - conservazione della ceralicultura tradizionale nelle zone di montagna - viticoltura rispettoso dell ambiente - coltivazioni biologiche - premi per l alpeggio - premi per la tutela del paesaggio L agricoltore deve rispettare gli impegni della condizionalità in aggiunta agli obblighi dei singoli premi. Eventuali riduzioni dei pagamenti avvengono indipendentemente dalle sanzioni riguardanti i singoli premi. 2

3 I QUESTI PIÙ IMPORTANTI Di quali ambiti si tratta? 1. Campo di condizionalità: Ambiente Conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna pag. 4 selvatiche e conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici (dal 2005) Protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da pag. 4 fonti agricole (dal 2005) Deposito di sostanze inquinanti (dal 2005) pag. 6 Utilizzazione di fanghi di depurazione (dal 2005) pag Campo di condizionalità: Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali Identificazione e registrazione degli animali (dal 2005) pag. 7 Divieto di somministrazione di sostanze stimolanti la crescita (dal 2006) pag. 7 Sicurezza alimentare (dal 2006) pag. 7 Lotta contro le epizoozie (dal 2006) pag Campo di condizionalità: Igiene e benessere degli animali (dal 2007) Protezione animale detenzione dei vitelli pag. 9 Protezione animale detenzione dei suini pag. 9 Protezione animale detenzione degli animali da reddito in generale pag Campo di condizionalità: Mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (dal 2006) Protezione del suolo dall erosione di terreni in pendio pag. 11 Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo pag. 11 Diffesa della struttura del suolo pag. 11 Mantenimento del pascolo permanente pag. 11 Gestione delle superfici ritirate dalla produzione pag. 11 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio pag. 12 Prescrizioni nell uso dei prodotti fitosanitari pag. 12 3

4 DI QUALI AMBITI SI TRATTA? 1. Tutela dell ambiente e della natura 1. Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e fauna selvatiche e conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici. Direttive europee 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (Direttiva Habitat ); Leggi provinciali 73/27 (Norme per la protezione della fauna), 72/13 (Norme per la protezione della flora alpina), 78/28 (Legge sulla pesca), 87/14 (Norme per la protezione della selvaggina e per l esercizio della caccia), 70/16 (Legge sulla tutela del paesaggio) e DPGP 01/63 (Valutazione d incidenza per progetti e piani all interno delle zone facenti parte della rete ecologica europea, in attuazione della Direttiva 92/43/CEE). Obiettivo: L obiettivo della direttiva Uccelli è la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici. L obiettivo della direttiva Habitat è la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica. Per garantire la conservazione della varietà delle specie ed impedire il regresso d animali e piante selvatici, è indispensabile assicurare il mantenimento o il ripristino dei loro habitat in uno stato di conservazione soddisfacente. A tal fine devono essere eseguiti diversi interventi di tutela e di conservazione. Nei siti Natura 2000 sono da rispettare: Un divieto di deterioramento degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, elencate negli allegati della direttiva Uccelli e Habitat. Tra gli interventi che possono causare un deterioramento, si elencano ad esempio gli spianamenti e l intensificazione nell utilizzo agricolo. Misure che portano alla distruzione o a sensibili effetti negativi sugli habitat, come ad esempio il drenaggio di zone umide (torbiere, ontaneti, ecc.), va vietato; La conservazione ai sensi delle Direttive Uccelli e Habitat : bisogna mirare ad uno stato di conservazione favorevole degli habitat continuando ad attuare una gestione estensiva delle aree aperte, come ad esempio prati magri, prati di montagna ricchi di specie, prati da strame e prati alberati con larici e tramite la prosecuzione di una selvicoltura di tipo naturalistico; Divieto di disturbo delle specie rilevanti ai sensi di Natura 2000: le zone di riproduzione e le zone di riposo, i nidi e le uova di queste specie non devono essere danneggiati o distrutti intenzionalmente. Inoltre, vanno vietati disturbi intenzionali durante il periodo di riproduzione e di cova. È vietata l introduzione nell ambiente naturale di specie non autoctone (estranee alla fauna locale); Tutti gli interventi che sono eseguiti all interno di un sito Natura 2000 o nella sua immediata zona limitrofa devono essere sottoposti a preventiva approvazione. Conformemente al Decreto del Presidente della Giunta Provinciale in attuazione della Direttiva 92/43/CEE deve essere valutata la loro incidenza. Com esempi si citano la costruzione di strade, i drenaggi, i miglioramenti e gli spianamenti. 2. Protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (Direttiva 80/68/CEE e 91/676/CEE del Consiglio, Legge Provinciale n. 02/08) Per tutelare la salute umana, le risorse viventi e gli ecosistemi acquatici e per salvaguardare altri usi legittimi dell acqua è pertanto necessario ridurre l inquinamento idrico causato o provocato da nitrati provenienti da fonti agricole ed impedire un ulteriore inquinamento di questo tipo. Depositi di stoccaggio per effluenti di allevamento: Platea a perfetta tenuta con pendenza non inferiore al 2% e muro perimetrale con un altezza minima di un metro; Apposite vasche di stoccaggio per i liquidi di sgrondo; Almeno un apertura per l accesso dei mezzi meccanici per l asportazione del materiale, in caso di necessità l accesso va provvisto di idoneo sistema di chiusura che impedisca la fuoriuscita di letame; Per le stalle ad uso stagionale, quali le malghe, la capacità è coincidente al periodo di utilizzo. Le seguenti capacità minime con più di due UBA sono da rispettare: Bovini e suini - Letame liquame: platea di stoccaggio per il 4

5 CONDIZIONALITA` letame con superficie di 3 m 2 /UBAe vasca di stoccaggio dei liquami con un volume di 3 m 3 /UBA; - Liquiletame: vasca di stoccaggio con volume di 9 m 3 /UBA Ovini, caprini e avicoli - Letame: per l allevamento su lettiera permanente non è richiesto alcun deposito di stoccaggio; per altri tipi d allevamento è richiesta una platea di stoccaggio per il letame con una superficie pari a 1 m 2 /UBA; - Liquame: vasca di stoccaggio con un volume di 1 m 3 /UBA; tale vasca non è necessaria, se la platea di stoccaggio di letame è coperta; Equini - Letame: platea di stoccaggio per il letame con una superficie di 2 m 2 /UBA; - Liquame: vasca di stoccaggio con un volume di 0,5 m 3 /UBA; tale vasca non è necessaria, se la platea di stoccaggio per il letame è coperta; Nel caso di bestiame allevato in modo estensivo e tenuto tutto l anno all aperto, non sono necessari depositi per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento. Allevamenti con un numero di UBA pari o inferiore a 2 adottano misure idonee ad evitare il deflusso diretto di liquami verso acque superficiali o in rete fognaria. Per il bestiame tenuto in modo intensivo stabilmente all aperto entro recinti chiusi, valgono le seguenti prescrizioni: Vanno adottati idonei interventi atti ad evitare il deflusso diretto di liquami verso acque superficiali; Va mantenuta una distanza di almeno 10 m dalle acque superficiali; Non possono trovarsi in corrispondenza delle direttrici di deflusso concentrato di acqua di scioglimento della neve; Il terreno non può essere bagnato per natura; Deposito temporaneo di letame Depositi temporanei di letame senza impermeabilizzazione del suolo sono realizzabili solo in prossimità o sui terreni destinati all utilizzazione, alle seguenti condizioni: E ammesso solo letame preventivamente stoccato per almeno 60 giorni su platea di stoccaggio per il letame; possono essere realizzati solo su terreni adibiti ad uso agricolo; Il letame viene depositato formando mucchi compatti, in modo da ridurre al massimo la superficie di contatto con l acqua piovana ed il sottosuolo; Assenza di possibilità di deflusso di colaticcio verso acque superficiali e mantenimento di una distanza di almeno 10 m dai corsi d acqua di qualsiasi tipo; divieto di realizzazione in corrispondenza di direttrici di deflusso concentrato di acqua di scioglimento della neve e il terreno non può essere bagnato per natura; Mantenimento di una distanza da strade pubbliche di almeno 5 m; su qualunque tipo di strada non è ammesso il deflusso di colaticcio; Mantenimento di una distanza minima di 25 m dalle case di abitazione non aziendali. Dosi di applicazione La quantità annuale di fertilizzante, intesa come quantitativo medio aziendale, applicata su terreni agricoli, ad eccezione delle giardinerie e vivai, non può superare le seguenti quantità di azoto: 2,2 UBA/ha: per terreni agricoli senza copertura vegetale (agricoltura); 3,0 UBA/ha: per terreni agricoli con colture ad alto fabbisogno di azoto (mais); 2,5 UBA/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota fino a m s.l.m.; 2 UBA/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota superiore a m s.l.m.; 1,5 UBA/ha per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota superiore a m s.l.m.. Limitazioni all utilizzazione agronomica dei fertilizzanti L applicazione di fertilizzanti è vietata sui terreni non interessati dall attività agricola, fatta eccezione per gli orti, i giardini, i parchi, le aree a verde pubblico e privato e le aree soggette a recupero e ripristino ambientale. L applicazione di fertilizzanti e concimi chimici è vietata nei boschi. L applicazione di letami, compost, liquami, liquiletami e concimi chimici è vietata nel periodo dal 1 dicembre a fine febbraio dell anno successivo. L applicazione di effluenti da allevamento è vietata: Nei casi in cui i liquami e liquiletami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; In orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, salvo che il sistema di distribuzione consenta l integrale salvaguardia della parte aerea delle piante; 5

6 I SINGOLI SETTORI Su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento. L utilizzo dei fertilizzanti è vietato: Su terreni gelati e su terreni innevati; Su terreni saturi d acqua, inondati, con falda acquifera affiorante o con frane in atto; A distanza inferiore a 5 m dai corsi d acqua naturali e dai canali di scolo artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; In prossimità delle sponde dei laghi naturali, a una distanza inferiore di 10 m; In prossimità di strade e di centri abitati, a una distanza rispettivamente inferiore a 5 e 20 m, ad eccezione dei casi in cui i liquami vengano immediatamente interrati o siano distribuiti con tecniche atte a limitare l emissione di odori sgradevoli. Il direttore dell Ispettorato forestale competente rilascia un autorizzazione straordinaria con prescrizioni volte a limitare il pericolo di inquinamento in casi eccezionali, in cui durante il periodo di divieto di applicazione di fertilizzanti risulta un esubero nei depositi con conseguente pericolo di inquinamento dei corpi idrici e previo accertamento che non esistono altre possibilità di utilizzo, deposito o conferimento. Copia dell autorizzazione è trasmessa al comune competente e all Ufficio tutela acque, i quali prescrivono, se necessario, gli interventi di adeguamento. 3. Deposito di sostanze inquinanti (Legge provinciale n. 8/2002 e DPGP n. 3/80) Ai sensi dell art. 45 della legge provinciale n. 8/2002, serbatoi, contenitori, tubazioni e aree di travaso di sostanze inquinanti, vanno realizzati in modo da evitare la possibilità di perdite e prevenire l inquinamento di acque superficiali e sotterranee nonché del suolo e del sottosuolo. Per i contenitori e le tubazioni deve inoltre essere sempre possibile effettuare il controllo di tenuta. Per impianti con capacità inferiore a 1000 litri valgono le disposizioni generali sopraindicate. Per impianti con capacità superiore ai 1000 litri sono ammessi solo contenitori a doppia parete, contenitori a parete unica in strutture di contenimento sotterranee oppure in bacini di contenimento fuori terra. Sono inoltre ammessi i contenitoridistributori mobili omologati ai sensi del Decreto Ministeriale del 19 marzo Utilizzazione di fanghi di depurazione (Direttiva 86/278/CEE, Decreto Legislativo n. 92/99, Legge Provinciale n. 02/8) L utilizzazione di fanghi di depurazione è ammessa previa autorizzazione dell Ufficio gestione rifiuti. Vanno elencati: La tipologia di fanghi da utilizzare; Colture destinate all'impiego dei fanghi; Caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di stoccaggio dei fanghi; Caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi; Estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi; Dati analitici dei fanghi; Le colture in atto e quelle previste; Le date previste per l' utilizzazione dei fanghi; Nel registro di utilizzazione dovrà essere riportato quanto segue: Risultati delle analisi dei terreni; Quantitativi di fanghi ricevuti; relativa composizione e caratteristiche; Tipo di trattamento subito; Estremi delle schede di accompagnamento; Nominativo o la ragione sociale del produttore; Quantitativi di fanghi utilizzati; Modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento. 6

7 CONDIZIONALITA` 2. Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali 1. Identificazione e registrazione degli animali trovano applicazione nella condizionalità: direttiva 92/102/CEE, articoli 3, 4 e 5; regolamento (CE) n. 2629/97, articoli 6 e 8; regolamento (CE) n. 1760/2000, articoli 4 e 7; regolamento (CE) n. 21/2004, articoli 3, 4 e 5; D.P.R. n. 317/1996; D.P.R. n. 437/2000; DM 31 gennaio 2002; DM 7 giugno 2002; L.P. n. 9/1995; Decreto del Direttore del S.V.P.le n. 18/17/1999; Decreto del Direttore del S.V.P.le n. 18/1107/2003; Decreto del Direttore del S.V.P.le n. 18/540/2003) 2. Divieto di somministrazione di sostanze stimolanti la crescita dell azienda agricola: Registrazione degli animali tramite il Servizio veterinario dell Azienda sanitaria dell Alto Adige, oppure direttamente nella Banca Dati Nazionale con accesso tramite smart card, oppure tramite organizzazioni professionali di categoria oppure altro operatore autorizzato; Comunicazioni di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell azienda alla Stazione forestale territorialmente competente per aziende con superficie agricola o al Servizio veterinario dell Azienda sanitaria competente per territorio per aziende senza superficie agricola; Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l animale lasci l azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Il detentore degli animali deve far sì che il marcatore sia in grado di emettere, contestualmente alla marcatura, il passaporto (es. la presenza o assenza della madre del vitello deve essere stata comunicata al Servizio veterinario dell Azienda sanitaria in tempo utile affinché i relativi dati nella banca dati elettronica del marcatore siano stati attualizzati prima del suo ingresso in stalla); Aggiornamento del registro di stalla entro 7 giorni dall identificazione e comunicazione alla Banca Dati Regionale entro 7 giorni, degli eventi (nascite, morti, movimentazioni, ingressi e uscite). Ciò permette anche alla rintracciabilità delle carni fresche; Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali smarrimenti di marchi auricolari e passaporti; Consegna del passaporto dell animale al Servizio veterinario dell Azienda sanitaria, in caso di decesso in azienda, entro 7 giorni; Annotazione del passaggio di proprietà/detenzione sul retro del passaporto e aggiornamento entro 7 giorni del registro di stalla; Comunicazione dello spostamento di bovini al Servizio veterinario dell Azienda sanitaria entro 7 giorni presentando il passaporto al veterinario ufficiale che vi appone il proprio timbro; Richiesta al Servizio veterinario dell Azienda sanitaria del modello 4 solo per gli animali movimentati fuori provincia e del modello 7 per gli animali alpeggiati fuori provincia. trovano applicazione nella condizionalità: direttiva 96/22/CE, articoli 3, 4, 5 e 7; D.L.vo n. 158/2006) dell azienda agricola: Per ogni animale da reddito è vietata la somministrazione di sostanze stimolanti la crescita; La somministrazione di alcuni medicinali deve essere registrata nell apposito registro dei trattamenti. 3. Sicurezza alimentare trovano applicazione nella condizionalità: regolamento (CE) n. 178/2002, articoli 14, 15, 17 paragrafo 1, 18, 19 e 20; Regolamento (CE) n. 852/2004, Articolo 4, paragrafo 1, e parte A dell allegato I; Regolamento (CE) n. 853/2004, Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III; Regolamento (CE) n. 183/2005, Articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati I e III; Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7

8 I SINGOLI SETTORI 27 maggio 2004; Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005; Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005) dell azienda agricola Un azienda agricola è un impresa che opera del settore degli alimenti. Deve essere perciò garantito che gli alimenti non siano dannosi per la salute del consumatore finale. L imprenditore agricolo che alleva animali deve registrare: il tipo e l origine dei mangimi; l insorgenza di sintomi di malattie; la somministrazione di medicinali e altri trattamenti; i risultati di analisi di campioni prelevati da animali o di altri campioni prelevati a scopi diagnostici nonché i referti degli esami. L imprenditore agricolo che produce prodotti vegetali deve registrare: l utilizzo di fitofarmaci; la presenza di parassiti e malattie; i risultati di analisi di campioni di piante e di altri campioni. 4. Lotta contro le epizoozie trovano applicazione nella condizionalità: regolamento (CE) 999/2001, articoli 7, 11, 12, 13 e 15; direttiva 85/511/CEE, articolo 3; D.L.vo n. 274/2006; direttiva 92/119/CEE, articolo 3; DPR n. 362/1996; direttiva 2000/75/CE, articolo 3; D.L.vo n. 225/2003) dell azienda agricola: Ogni sospetto di malattia infettiva e ogni morte di animali devono essere comunicati immediatamente al veterinario ufficiale. Prima di introdurre in Provincia di Bolzano un animale da reddito il detentore dovrebbe informarsi presso il suo veterinario ufficiale circa le vigenti disposizioni e misure di prevenzione. BSE e Scrapie: - Somministrare ai ruminanti solo i mangimi a loro destinati; - Comunicare al Veterinario ufficiale tutti i bovini da macellare a domicilio (l esecuzione dell esame BSE è obbligatoria a partire da una determinata età); - Ovini e caprini di età superiore a 18 mesi macellati a domicilio (così come i morti) devono essere segnalati al Veterinario ufficiale (l esecuzione dell esame BSE/Scrapie è obbligatoria). 8

9 CONDIZIONALITA` 3. Igiene e benessere degli animali 1. Protezione animale detenzione dei vitelli trovano applicazione nella condizionalità: direttiva 91/629/CEE, articoli 3 e 4; D.L.vo n. 533/1992; Nota esplicativa del Ministero della Salute del 25 luglio 2006; L.P. n. 9/2000; D.P.P. n. 31/2005) dell azienda agricola: È vietato legare i vitelli fino a 6 mesi di età; in caso di vitelli stabulati a gruppi, questi possono essere legati per un massimo di un ora durante la somministrazione del latte; Ai vitelli deve essere somministrato il colostro entro le prime 6 ore di vita; Apartire della seconda settimana di vita, i vitelli devono avere libero accesso all acqua; Dopo 8.giorno di vita devono disporre di alimenti secchi contenente fibre digeribile, la somministrazione di foraggi deve avvenire 2 volte al giorno; Il pavimento della zona di riposo degli animali deve essere isolata termicamente e antiscivolo; Per vitelli fino a 2 mesi di età la lettiera deve essere formata da paglia o materiale simile; Le pareti divisorie dei box devono permettere il contatto diretto e visivo fra gli animali; La stalla deve essere illuminata almeno 8 ore al giorno; Vitelli di età superiore ad 8 settimane devono essere stabulati a gruppi con sufficiente spazio a disposizione: animali fino a 150 kg 1,5 m 2 animali da 150 a 220 kg 1,7 m 2 animali oltre 220 kg 1,8 m 2 E vietato: l uso della museruola, la decornuazione senza anestesia a vitelli di età superiore a 3 settimane, il mozzamento della coda a meno che non venga eseguito per motivi terapeutici. 2. Protezione animale detenzione dei suini trovano applicazione nella condizionalità: direttiva 91/630/CEE, articoli 3 e 4, paragrafo 1; D.L.vo n. 534/1992; nota esplicativa del Ministero della Salute del 2 marzo 2005; L.P. n. 9/2000; D.P.P. n. 31/2005) dell azienda agricola: È vietato l utilizzo di attacchi per scrofe e scrofette; In aziende con almeno 10 scrofe, le stesse nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto, devono essere allevate in gruppo; Nella settimana precedente al parto le scrofe devono disporre di materiale da lettiera in quantità sufficiente, gli stalli da parto devono essere sufficientemente grandi e disporre di uno spazio libero per i suinetti; I verri devono potersi muovere liberatamene nei loro box e avere contatto visivo, uditivo e olfattivo con gli altri suini e disporre di almeno 6 m 2 ; La stalla deve essere illuminata per almeno 8 ore il giorno con una intensità della luce di almeno 40 lux; La zona di riposo degli animali deve essere isolata termicamente e pulita, con un adeguato sistema di eliminazione dei liquami e sufficientemente grande, in modo che permetta agli animali di riposare insieme contemporaneamente, il pavimento della zona dei lattonzoli deve essere senza fessure o ricoperto con materiale adeguato; Suini devono essere alimentati almeno 1 volta il giorno in modo che tutti gli animali del gruppo hanno accesso contemporaneamente agli alimenti; A partire dalla 2.settimana di età devono avere libero accesso all acqua; In tutte le aziende di nuova costruzione o ristrutturate i suini devono avere sufficientemente materiale per le loro attività di esplorazione, come paglia, fieno, segatura o torba; Suini all ingrasso e suinetti devono essere allevati in modo da evitare lotte tra loro; La limatura o la spuntatura dei canini è permessa solo fino al 7.giorno di vita, lasciando una superficie liscia e intatta, la riduzione delle zanne dei verri è permesso solo per motivi di sicurezza; Il mozzamento della coda è permesso solo in casi eccezionali, per la salvaguardia della sicurezza dell animale, La castrazione o il mozzamento della coda dopo 9

10 I SINGOLI SETTORI il 7. giorno di vita può essere solo eseguito da un veterinario e sotto anestesia; L utilizzo della mordecchia è consentito solo in caso di stabulazione libera. 3. Protezione animali detenzione degli animali da reddito in generale trovano applicazione nella condizionalità: direttiva 98/58/CE, articolo 4; D.L.vo n. 146/2001; Circolare del Ministero della Salute n. 10/2001; LP n. 9/2000; D.P.P. n. 31/2005) dell azienda agricola: Bovini: Devono essere ricoverati in ambiente che presenti un clima adeguato; deve essere disponibile un posto sufficientemente spazioso. I trainer elettrici possono essere utilizzati solo per le vacche e i bovini d età superiori a 18 mesi. A tale scopo possono essere utilizzati attrezzi adatti. Nei giorni che procedono il parto e fino ad una settimana dello stesso il trainer elettrico deve essere spostato fino alla posizione superiore. Nelle stalle a stabulazione libera i passaggi devono essere sufficientemente ampi. Ad ogni animale deve essere riservato uno spazio sufficiente per l assunzione del cibo. Ovini e caprini: Se gli ovini e caprini sono tenuti costantemente legati, si deve premunire che gli stessi durante i mesi estivi abbiano la possibilità di muoversi all aperto. Deve essere disponibile un posto sufficientemente ampio in base alle dimensioni degli animali. Le pecore da lana devono essere tosate almeno una volta l anno. Cavalli: I cavalli devono essere ricoverati assieme ad animali della stessa specie o ad altri animali socialmente compatibili. I cavalli a cui non è permesso muoversi al di fuori della stalla per almeno un ora al giorno non possono essere tenuti legati, a meno che non si tratti di ricovero di breve durata. Gli stalloni da monta devono essere ricoverati in un box sufficientemente spazioso e non possono essere tenuti legati. Le lettiere dei box devono essere cosparse con uno strame adatto e in quantità sufficiente. 10

11 4. Buone condizioni agronomiche ed ambientali 1. Proteggere il suolo dall erosione in terreni in pendio CONDIZIONALITA` Su terreni in pendio, qualora si presentino fenomeni erosivi, è prevista la realizzazione di solchi acquai temporanei con una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Sono esenti dall adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l intera annata agraria. Terreni, dove, dopo la realizzazione dei solchi acquai, la stabilità dei mezzi meccanici non è più garantita, sono esclusi dai perdetti impegni. 2. Mantenimento della sostanza organica del suolo E vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminativi. La bruciatura di materiale d origine vegetale in occasione di lavori di sgombero dei prati e pascoli alberati con larici é consentita nel periodo dal 1 marzo al 30 giugno di ogni anno, previa comunicazione all'autorità forestale competente. 3. Difesa della struttura del suolo La rete di sgrondo per il deflusso veloce delle acque superficiali deve rimanere in efficienza. Questo comporta che le scoline e i canali collettori siano mantenuti puliti, e che sia eseguita la baulatura per un migliore deflusso delle acque in eccedenza. 4. Mantenimento dei pascolo permanente Cosa si intende per pascolo permanente? Come pascolo permanente sono definite superfici investite permanentemente a prato o piante foraggiere tramite semina artificiale o naturale per 5 anni consecutivi. Ne fanno parte superfici investite ad alpe e pascoli aziendali, e la coltivazione permanente di trifoglio, erba medica, erba e miscugli trifoglio-erba medica. Se una superficie non fa parte dell avvicendamento colturale per 5 anni, a partire dal sesto anno è da considerarsi pascolo permanente. I seguenti impegni devono essere rispettati: Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi; questo divieto riguarda l azienda singola, solo quando sono tramutati a livello nazionale più del 10% dei pascoli permanente in arativo. Esclusione di lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque. Mantenimento di un carico bestiame di almeno 0,4 UBA per ha di superficie di pascolo permanente: - Superficie a prato stabile Superfici a prato stabile e prato di montagna sono considerati pari ad uno per il calcolo del carico del bestiame. Superfici a prato sfalciati ogni 2 anni sono considerati al 50%. - Pascolo aziendale Superficie utilizzata come pascolo aziendale è moltiplicata con il coefficiente 0,4. - Carico di alpeggio (Unità bovina adulta x giorni di alpeggio)/365 = UBA Questi UBA sono detratti dagli UBA presenti mediamente in azienda. 5. Gestione delle superfici ritirate dalla produzione Aziende agricole con superficie di arativo di media dimensione a seguito dei premi PAC fino al dovevano ritirare dalla produzione una determinata parte della superficie avente diritto a premio. Queste superfici devono essere curate anche in futuro seguendo determinati criteri. Sul nostro territorio provinciale non sono state ritirate superfici dalla produzione. 11

12 6. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio Direttive comunitarie 79/409/CEE (Direttiva Uccelli ) e 92/43/CEE (Direttiva Habitat); prescrizioni regionali, che si basano sulla conservazione degli elementi paesaggistici caratteristici e che riguardano zone che non sono state designate come siti Natura Obiettivo: L obiettivo è la conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, come ad esempio le siepi, le macchie arbustate ed i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita. In particolare è vietato eseguire livellamenti non autorizzati ed eliminare elementi caratteristici del paesaggio senza autorizzazione. 7. Prescrizioni nell uso dei prodotti fitosanitari (Direttiva 91/414/CEE, Decreto legislativo 197/1995, D.P.R. 290/2001, Circolare MiPAF , Decreto ministeriale , Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 29/1989, Deliberazione della Giunta provinciale n. 1110/2002, Disciplinare d esecuzione della legge provinciale 8/2002) Nella manipolazione dei prodotti fitosanitari è da prestare attenzione: L impiego di prodotti fitosanitari deve avvenire nel più rigoroso rispetto delle norme riportate sull etichetta; E vietato l impiego di prodotti fitosanitari non registrati dal Ministero della Salute; Durante l utilizzo di prodotti fitosanitari bisogna evitare che la miscela non venga spruzzata su appezzamenti o edifici adiacenti o acque pubbliche o private; Le operazioni di riempimento, preparazione e travaso della miscela devono essere condotte in modo tale da evitare qualsiasi spandimento sul suolo o delle acque; Il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione degli prodotti fitosanitari è vietata nei centri abitati, in prossimità dei corsi d acqua, pozzi, sorgenti, fossi; I prodotti fitosanitari devono essere conservati in appositi locali o in appositi armadi chiusi a chiave; Per l acquisto di prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici o nocivi è necessario un apposita autorizzazione rilasciata dall ufficio provinciale per la frutti-viticoltura; Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti sono obbligati di tenere presso l azienda un registro controfirmato dei trattamenti effettuati durante l anno. Editore: Provincia Autonoma di Bolzano: Formazione professionale agricola, forestale e di economia Consulenza tecnica per i contadini di montagna Con la cortese collaborazione: Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi Provincia Autonoma di Bolzano: Servizio veterinario provinciale Ufficio Tutela acque Ufficio Parchi naturali Ufficio Frutti-viticoltura Stampa: Tipografia Provinciale

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