Elenco delle misure di sicurezza e linea guida di applicazione. Sede Pagina 1. Data emissione / ultima modifica: 01/01/2007 Revisione numero n.

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2 Pagina 2 Il gruppo di lavoro per realizzazione dell elenco prezzi delle misure di sicurezza: Arch. Stefano Stefani (NuovaQuasco Direttore Quasic) Arch. Barbara Rontini (NuovaQuasco Responsabile di progetto) Ing. Tommaso Simeoni (NuovaQuasco - Consulente)

3 Pagina 3 OBIETTIVI ED IMPOSTAZIONE DELL ELENCO PREZZI PER LA SICUREZZA Il settore delle costruzioni è caratterizzato da una elevata frequenza di incidenti sul lavoro. Una situazione riconosciuta anche dalla normativa vigente dove è definito, oltre alle disposizioni generali sulla sicurezza e igiene del lavoro, un quadro specifico che coinvolge le imprese, i professionisti ed i committenti: il DLgs. 494/96 e succ. modifiche e DPR. 222/ 03. Da qui la decisione, da parte dell Agenzia Interregionale per il Fiume Po A.I.PO -, di intervenire tangibilmente a realizzare l Elenco prezzi delle misure di sicurezza per le opere di competenza dell A.I.PO conferendo l incarico a NuovaQuasco. Per l elaborazione del presente Elenco prezzi delle misure di sicurezza e la relativa linea guida d applicazione, NuovaQuasco, fa riferimento ai contenuti delle: - Linee guida per l applicazione del D.P.R. 222/2003 Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell art. 31, comma 1 legge 109/94, predisposte dal gruppo di lavoro Sicurezza Appalti Pubblici presso ITACA - Istituto per l innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale e dal Coordinamento tecnico delle Regioni per la prevenzione nei luoghi di lavoro, approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del primo marzo 2006, su proposta congiunta delle Commissioni Salute ed Infrastrutture; - Determinazione dell Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 26 luglio 2006; - Parere UOC Unità Operativa di Coordinamento presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Per la formulazione dei costi delle misure di sicurezza dell elenco prezzi A.I.PO, sono stati presi in esame i seguenti preziari: Regione Emilia Romagna, Elenco regionale dei prezzi per lavori di difesa del suolo e indagini geognostiche, capitolo 57 i costi per la sicurezza - edizione 2001 ed edizione 2006; i Costi della sicurezza ed analisi dei costi CTP Roma - edizione 2001 ed edizione 2004; Regione Umbria, Elenco regionale dei costi per la sicurezza ; Provveditorato interregionale per l'emilia - Romagna e Marche infrastrutture Prezzario 2006 cap.18 oneri di sicurezza; Oltre a ciò, per la quantificazione del costo delle misure di sicurezza, è stata presa come riferimento l Analisi dei costi illustrata nel Volume 2 sui Costi della sicurezza CTP Roma - dove per il fattore costo mano d opera è stata calcolata la media del costo della mano d opera indicata dai Prezzari delle Camere di Commercio 2006 per le seguenti province: Torino Alessandria Milano Mantova Rovigo Bologna Parma Ferrara Pertanto i costi delle misure di sicurezza così come sono stati formulati nel presente

4 Pagina 4 elenco sono da intendersi come prezzi di riferimento validi su tutto il territorio del Bacino Idrografico del Po. Per facilitare al meglio la stima e l applicazione dei costi delle misure di sicurezza, l elenco prezzi è stato suddiviso per tipologia di voci indicati dal DPR 222/03 all Allegato I, con un ulteriore dettaglio riferito al tipo di rischio. Il presente volume è suddiviso in tre parti: 1 parte Inquadramento normativo; 2 parte Linee guida per effettuare la stima dei costi della sicurezza; 3 parte Elenco delle misure di sicurezza per le opere realizzate nell ambito dell Agenzia Interregionale per il Fiume PO. L auspicio è dunque che questa volume possa diventare un utile strumento di lavoro.

5 Pagina 5 INDICE OBIETTIVI ED IMPOSTAZIONE DELL ELENCO PREZZI PER LA SICUREZZA pag. 3 PREMESSA 7 1. PARTE - INQUADRAMENTO NORMATIVO Considerazioni in merito al Prezzario Ufficiale di Riferimento A.I.PO PARTE - LINEE GUIDA PER EFFETTUARE LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DEL D.LGS. 494/96 ART.12, COSÌ COME INDICATI DALL ART.7 DEL DPR 222/03 3. PARTE - ELENCO VOCI E PREZZI PER STIMARE I COSTI DELLA SICUREZZA 1. APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC art. 7 com. 1) lett. a) ed ALLEGATO I, comma 1) del DPR 222/ APPRESTAMENTI PER LA CADUTA DALL ALTO APPRESTAMENTI PER LA CADUTA DI MATERIALE DALL ALTO, INVESTIMENTO, SCHIACCIAMENTO 1.3. APPRESTAMENTI PER PROTEGGERE LA CADUTA IN PIANO APPRESTAMENTI PER PROTEGGERE LA CADUTA IN PROFONDITA (riferiti a scavi, aperture nel terreno e nei solai) 1.5. APPRESTAMENTI CONTRO IL RISCHIO DI PROIEZIONE DI SCHIZZI, POLVERE, SCHEGGE, FUMI 1.6. APPRESTAMENTI CONTRO IL RISCHIO DI INALAZIONE GAS IN AMBIENTI CONFINATI 1.7. APPRESTAMENTI PER RISCHIO SEPPELLIMENTO E FRANAMENTO DURANTE GLI SCAVI 1.8. APPRESTAMENTI PER RISCHIO CONTATTI CON LINEE AEREE O INTERRATE 1.9. APPRESTAMENTI CONTRO IL RISCHIO DI FERIMENTO CON PARTI ACUMINATE, TAGLIENTI APPRESTAMENTI CONTRO RISCHI CHE FATTORI ESTERNI COMPORTANO PER IL CANTIERE APPRESTAMENTI CONTRO RISCHI CHE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L AREA CIRCOSTANTE APPRESTAMENTI PER L ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Accessi, recinzioni, viabilità per il cantiere ed accessi dei mezzi di fornitura Servizi igienico assistenziali del cantiere Aree di deposito attrezzature e stoccaggio materiali e rifiuti Posti fissi di lavoro MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI

6 Pagina 6 art. 7 com. 1) lett. b) del DPR 222/ IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI art. 7 com. 1) lett. C) ed ALLEGATO I, comma 2) del DPR 222/ MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA art. 7 com. 1) lett. d) ed ALLEGATO I, comma 4) del DPR 222/ ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO COMUNICAZIONE CON RICETRASMITTENTI AVVISATORI ACUSTICI MEZZI DI SALVATAGGIO IN ACQUA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IMPIANTO SEGNALAZIONE TEMPORALI MEZZI ESTINGUENTI PER INCENDIO RILEVATORI GAS NOCIVI SEGNALETICA VARIA PER LA SICUREZZA GESTIONE DELLE PIENE PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA art. 7 com. 1) lett. e) del DPR 222/ EVENTUALI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI, art. 7 com. 1) lett. f) del DPR 222/ 03 7.MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA art. 7 com. 1) lett. g) ) ed ALLEGATO I, comma 3) del DPR 222/

7 Pagina 7 Premessa L obbligo della stima dei costi è stato introdotto il 24 marzo 1997 con l entrata in vigore del D. Lgs. 494/1996 e successivamente, le integrazioni portate alla L. n 109/94 nell art.31 comma 2 hanno ribadito che, per i soli cantieri relativi ad opere pubbliche,..i relativi oneri (costi per la sicurezza) vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d asta. I contenuti di detto art. 31 della legge 109/94 sono stati poi riprodotti integralmente nell art. 131 del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 (in vigore dal 1 luglio 2006), che, in parte equa, ha sostituito l art. 31. Il quadro è stato poi completato dall art. 7 comma 3 del DPR 222/03, che prevede che la stima dei costi per la sicurezza sia..congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell area interessata, o sull elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente. Infine sempre l art. 7, comma 2 del DPR 222/03 puntualizza che per le opere rientranti nel campo di applicazione della L.109/94 e successive modifiche, e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del D.Lgs. 494/96, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. Da qui ne deriva la consapevolezza del Committente o il Responsabile dei Lavori a dover: - individuare, nel costo complessivo dell'opera da realizzare, anche la quota parte (costi per la sicurezza) destinata all applicazione delle misure preventive previste nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC); - non assoggettatare tale stima a ribasso d'asta; - liquidare mediante il Direttore dei Lavori le relative somme in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il Coordinatore per l esecuzione. Pertanto è importante che il Committente o Responsabile dei Lavori si accerti che il Coordinatore in fase di progettazione abbia effettuato una stima dei costi della sicurezza con l utilizzo di metodologie o riferimenti appropriati, e che i costi stessi siano esposti in modo conforme alla norma. Ricordiamo al proposito che metodi non analitici di definizione del costi per la sicurezza, come ad esempio la loro quantificazione percentuale rispetto al costo dell opera (sistema in passato molto frequentemente utilizzato) non sono più appropriati dopo l entrata in vigore del DPR 222/03. La problematica sollevata dal quadro normativo che si è andato componendo è abbastanza complessa: per fare un po di chiarezza si tratta innanzitutto di capire cosa si intende per costo della sicurezza, così come indicato dall art.7 DPR 222/03 e relativo allegato I: - non rientrano nei costi della sicurezza i cosiddetti costi generali, cioè quelli relativi all applicazione del D.Lgs. 626/94 perché, indipendentemente dal cantiere, sono già obbligatori per i datori di lavoro. Sono tali, ad esempio, i costi sostenuti per la dotazione dei DPI, per la realizzazione di attività di formazione e informazione, di sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc. - rientrano nei costi della sicurezza i costi necessari per adeguare il cantiere alle indicazioni progettuali fornite dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, in cui è il Committente o Responsabile dei lavori, con una sorta di ingerenza nelle scelte esecutive dell impresa, ad indicare all impresa appaltatrice come deve procedere per garantire la sicurezza in fase di esecuzione, soprattutto in presenza di sovrapposizioni od interferenze con altre imprese esecutrici presenti nella stessa area di lavoro. Sono pertanto da includere nella stima dei costi della sicurezza quelli relativi a: - apprestamenti (ponteggi, trabattelli, impalcati, passerelle ecc.) previsti nel PSC;

8 Pagina 8 - misure preventive e protettive e DPI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; - impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti evacuazione fumi; - mezzi e servizi di protezione collettiva; - procedure definite nel PSC per specifici motivi di sicurezza; - eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; - misure di coordinamento relative all uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture (viabilità principale di cantiere, aree deposito materiali ecc.), mezzi e servizi di protezione collettiva (segnaletica di sicurezza, attrezzature di primo soccorso, ecc.). A tal proposito si riporta una tabella esplicativa dei costi della sicurezza art.7 DPR 222/03: Tipologia Denominazione Costi della sicurezza Apprestamenti (Allegato 1, comma 1) Attrezzature (Allegato 1, comma 2) Ponteggi Trabattelli Ponti su cavalletti Impalcati Parapetti Andatoie Passerelle Armature pareti di scavo Gabinetti Locali per lavarsi Spogliatoi Refettori Locali di ricovero/riposo Dormitori Camere di medicazione Infermerie Recinzioni di cantiere Centrali betonaggio Impianti betonaggio Betoniere Grù Autogrù Argani Elevatori Macchiane movimento terra Macchine movimento terra speciali e derivate Seghe circolari Piegaferri Impianti elettrici di cantiere Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche Impianti antincendio Impianti di evacuazione fumi Si, se previsti nel P.S.C. No Si, che ci sia il PSC o il PSS

9 Pagina 9 Infrastrutture (Allegato 1, comma 3) Mezzi e servizi di protezione collettiva (Allegato 1, comma 4) Misure di coordinamento (Articolo 7, comma 1, lettera g) Impianti di adduzione di acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo Impianti fognari Viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici Percorsi pedonali Aree deposito materiali Attrezzature e rifiuti di cantiere Segnaletica di sicurezza Avvisatori acustici Attrezzature per il primo soccorso Illuminazione di emergenza Mezzi estinguenti Servizi di gestione delle emergenze Uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva Riunioni di coordinamento Riunioni di informazione No No Si, che ci sia il PSC o il PSS Si, che ci sia il PSC o il PSS La stima dei costi della sicurezza sarà necessaria anche nel caso in cui si presenti la necessità di ricorrere ad una variante in corso d opera. In questo caso sarà indispensabile stimare i costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari nella variante ed i costi della sicurezza saranno individuati coerentemente alle scelte progettuali previste nell aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e compresi nell importo totale della variante da non assoggettare a ribasso.

10 Pagina PARTE - Inquadramento normativo La stima dei costi della sicurezza è stata introdotta nel quadro della normativa italiana dal D.lgs. 494/96 e successivamente, dalle integrazioni portate alla L. n 109/94 nell art.31 comma 2 dove ha ribadito che, per i soli cantieri relativi ad opere pubbliche,..i relativi oneri (costi per la sicurezza) vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d asta. Successivamente il DPR n. 554 del 21 dicembre 1999 ed il DM n. 145 del 19/04/ 00 hanno introdotto nell ambito dei capitolati speciali d appalto e dei prezzari il concetto delle spese relative alla sicurezza. Nello specifico il Regolamento della legge in materia di appalti pubblici, DPR n. 554/99 all art. 34 asserisce che per le voci mancanti nei prezzari, il relativo prezzo unitario viene determinato: a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; b) aggiungendo all importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza; c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali; d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore. In particolare il DM n. 145 del 19/04/ 00, art. 5 comma 1 precisa: 1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore: a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi; b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; e) le spese per le vie di accesso al cantiere; f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni. Dall art. 5 del DM n. 145/00 discende dunque che le spese per opere provvisionali e per quant altro sia direttamente strumentale all esecuzione dei lavori, così come quelle per l impianto e la manutenzione del cantiere e il suo adeguamento al D.lgs. 626/94, sono da corrispondere all appaltatore col prezzo contrattuale e quindi soggette a ribasso. Sotto questo profilo l interpretazione fornita dalla Conferenza delle Regioni, assunta peraltro in conformità al parere dell UOC Unità Operativa di Coordinamento presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, costituisce un valido contributo. L impostazione contenuta nel predetto documento (per brevità, documento ITACA) è fondata sui seguenti assunti:

11 Pagina 11 in base a una lettura combinata dell art. 12 comma 1 del D.lgs. 494/96 e dell art. 7 comma 1 del D.P.R. 222/03 non tutti i costi della sicurezza devono essere stimati nel PSC, ma solo quelli elencati nel citato art. 7; in base all art. 7 comma 4 dello stesso regolamento e alle altre disposizioni succitate, sono esclusi dal ribasso in sede di gara solo i costi della sicurezza preventivamente stimati nel PSC; a norma dell art. 5 del D.M. 145/2000, rientrano tra le spese generali una parte delle spese di sicurezza necessarie all assolvimento degli obblighi del D.lgs. 626/94, in particolare quelle legate all adeguamento del cantiere (vd. Parere UOC Ministero Infrastrutture). In conclusione il Committente o Responsabile dei Lavori riconosce i costi della sicurezza, cosi come indicato dal D. Lgs. 494/1996 e dal DPR 222/03, solo nei casi in cui l impresa è coinvolta a predisporre le necessarie misure preventive e protettive dovute a lavorazioni interferenti, alla complessità dell opera e/o dal contesto ambientale. In questi casi la normativa italiana (la stima dei costi della sicurezza non era stata prevista nella cosiddetta Direttiva Cantieri 92/57/CEE) agevola l impresa a non assoggettare tali costi al ribasso d asta per la riconosciuta complessità dello specifico cantiere e quindi la conseguente ingerenza, nelle scelte esecutive dell impresa, è il riconoscimento alla stessa dei costi necessari perché si adegui e sia conforme alle indicazioni progettuali del PSC. Non sono oggetto del PSC, i costi della sicurezza ex lege, quelli intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei relativi prezzi unitari, come le spese per i dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché i cosiddetti costi generali per l adeguamento dell impresa al D.lgs. 626/94, ossia la formazione, l informazione, la sorveglianza sanitaria, etc Tuttavia ciò non implica che le spese relative alla sicurezza, già incluse nel prezzo unitario in valore percentuale, quelle previste dal DPR n. 554/99 all art. 34 o dal DM n. 145/ 00 art. 5, siano penalizzate per il ribasso d asta, ma semplicemente vengono considerate a tutt oggi, anche dopo la promulgazione del D.Lgs. 494/96, come spese dovute per obblighi di legge e per le quali non è ammesso alcun sconto nell offerta a ribasso d asta. Infatti la L. n. 327/00 recita: art. 1 comma 1.nella valutazione dell anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro,.. delle norme in materia previdenziale ed assistenziale. Art. 1 comma 3 Nella valutazione dell anomalia delle offerte,, gli enti aggiudicatori sono tenuti altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati e risultare congrui rispetto all entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. Pertanto se il Committente o Responsabile dei Lavori riconosce tali spese per la sicurezza come dovute per obblighi di legge in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, ciò significa che il principio della concorrenza si basa su altri elementi quali la qualità del prodotto, le garanzie offerte sull opera, le capacità imprenditoriali, ecc. Si pone quindi la questione se, in base al disposto dell art. 31 comma 2 della legge 109/94 (oggi art. 131 del d.lgs. 163/2006), tutti i costi della sicurezza debbano essere esclusi dal ribasso d asta. Il problema riguarda in particolare il POS, per il quale il comma 2 dell art. 31 (riprodotto nell art. 131) prevede che al pari dei PSC e PSS - i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Il senso del termine evidenziare quando si passa agli oneri relativi ai piani operativi di sicurezza non si riscontra piena coerenza tra la legge sugli appalti pubblici ed il Regolamento. E però possibile chiarificarne il senso semplicemente seguendo la logica sequenziale delle procedure sino ad ora descritte; infatti:

12 Pagina 12 - i costi relativi allo specifico cantiere (comprese sovrapposizioni ed interferenze) sono stati già stimati dalla pubblica amministrazione (P.S.C.) e messi in evidenza nel bando di gara per sottrarli al ribasso; - rimangono da evidenziare, quindi, solo gli oneri (costi) relativi alla prevenzione ed alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori per quel che riguarda le singole lavorazioni, ma anche quelli relativi all organizzazione stessa dell impresa; - l amministrazione pubblica ha solo l obbligo di evidenziarli, ma non di stimarli analiticamente, essendo questi oneri di competenza delle singole imprese; - mettere in evidenza questi oneri (costi) ha sempre lo scopo di non porli al ribasso, al fine di evitare comportamenti scorretti delle imprese nella formulazione delle offerte. Questa sequenza fa luce sul fatto che le amministrazioni pubbliche, per porre in evidenza gli oneri della sicurezza diversi da quelli stimati analiticamente dal P.S.C., dovranno obbligare le imprese in gara ad evidenziare suddetti oneri all interno della formulazione propria offerta. Nello specifico l impresa, in sede di presentazione dell offerta, avendo un obbligo ex lege di tutelare la sicurezza dei propri lavoratori oltre che l obbligazione contrattuale di rispettare le scelte progettuali del P.S.C. non ha la possibilità di porre a ribasso la parte delle proprie spese che assolvono a quella funzione. Dall altra parte la pubblica amministrazione ha l esigenza di considerare tali oneri per poterli evidenziare nel bando di gara. A tal proposito sarebbe opportuno che nei prezzari alla voce opere compiute sia riportata l incidenza della sicurezza, espressa in percentuale, affinché se ne possa tener conto in sede di appalto. In sede di valutazione dell offerta l amministrazione aggiudicante potrà così esprimere parere sulla congruità e sulla correttezza delle summenzionate spese in relazione al prezzo complessivo offerto dall appaltatore.

13 Pagina Considerazioni in merito al Prezzario Ufficiale di Riferimento A.I.PO Nel Prezzario Ufficiale A.I.PO gennaio 2002 al Capitolo Costi della sicurezza D.lgs. 494/96 e succ. modifiche -, si afferma che..i prezzi sono comprensivi del costo della sicurezza e l incidenza della sicurezza su ciascuna tipologia di opere è stata stimata in via preliminare secondo le percentuali riportate: incidenza della sicurezza nelle Opere compiute di idraulica: - tagli, demolizioni e rimozioni 4% - bonifica degli ordigni esplosivi 9% - scavi sciolti, roccia 8% - rilevati ed opere arginali 4% - opere di contenimento e sostegno 5% - opere agricolo forestali 3% - manutenzione di opere idrauliche 3% e poi continua asserendo che sarà cura dell estensore del piano di sicurezza stimare i relativi costi che verranno inseriti nel quadro economico del progetto, evidenziando la relativa somma rispetto a quella a base d asta per lavori, affinché se ne possa tener conto in sede d appalto. L intento è di fornire ai Progettisti una prima indicazione del costo della sicurezza che dovrà, comunque ed ogni caso, essere approfondita e motivata in fase di progetto esecutivo sulla base delle specifiche condizioni del cantiere. In primis, su esplicita richiesta dell A.I.PO, è stata valutata a campione la congruità dei prezzi con la relativa incidenza dei costi della sicurezza così come indicata nel Capitolo Costi della sicurezza D.lgs. 494/96 e succ. modifiche - del Prezzario Ufficiale A.I.PO gennaio In particolare è stato analizzato il valore percentuale attribuito dall A.I.PO come incidenza dei costi della sicurezza, intesi come costi indicati dall art.12 del D.Lgs. 494/96 e succ. modifiche, mostrato come fattore K. Sono state individuate tre ipotesi in cui è stato analizzato il costo (al giorno) della sicurezza per la realizzazione dello sfalcio su scarpata arginale fino ad una lunghezza di 8 m, indicate nel prezzario alla voce Per l elaborazione del prezzo della mano d opera è stata eseguita una media aritmetica dei vari prezzi di mano d opera riportati nell Archivio 1 del Prezzario Ufficiale. Per l analisi dei costi della sicurezza è stato preso come riferimento il Prezzario del CTP Roma 2004, dove alla voce costo per il nolo mensile, il prezzo è stato diviso per 30 al fine di ricavare il costo giornaliero. Dai criteri di formulazione e prezzi riportati nel Prezzario Ufficiale, si ricava che lo Sfalcio su scarpata arginale fino 8.00 di lunghezza = 0.05 mq., di cui il 4% è il fattore K per l individuazione del costo della sicurezza, quindi pari a mq. Stimando, in termini di produzione giornaliera, la realizzazione di mq di sfalcio - produzione diviso 8 m lunghezza scarpata, implica la realizzazione giornaliera di un tratto lungo circa m. - si ottiene che il costo di produzione giornaliera è pari a 645,00, di cui, secondo il criterio percentuale AIPO (4%), 25,80 sono da attribuire ai costi della sicurezza. Ora sviluppando tre ipotesi in cui variano le situazioni che giustificano l applicazione dei costi di sicurezza per la presenza di specifici contesti del cantiere, così come indicati dall art. 7 del DPR 222/03, si ipotizza quanto segue:

14 Pagina 14 1 IPOTESI per costi sicurezza (al giorno), considerando che nel PSC siano previsti per la lavorazione almeno i seguenti costi della sicurezza per lavorazione su strada: ELENCO DELLE VOCI PER L ANALISI SUI COSTI DELLA SICUREZZA Descrizione Unità di Quantità Prezzo Stima misura Unitario Costi Cartello in lamiera metallica con cavalletto di cad 1 0,96 0,96 sostegno. Segnale LAVORI. Cartello in lamiera metallica con cavalletto di cad 3 0,96 2,88 sostegno. Segnale DI OBBLIGO DI DIREZIONE. Cartello in lamiera metallica con cavalletto di cad 1 0,96 0,96 sostegno. Segnale DIVIETO DI SORPASSO. Cartello in lamiera metallica con cavalletto di cad 1 0,96 0,96 sostegno. Segnale LIMITE VELOCITA Cartello in lamiera metallica con cavalletto di cad 1 0,96 0,96 sostegno. Segnale STRETTOIA. Cartello in lamiera metallica con cavalletto di cad 1 0,96 0,96 sostegno. Segnale FINE PRESCRIZIONE. Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di cad 5 1,24 6,2 segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie. Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza ml 16 0,83 13,28 approssimativa cm 40 posati a distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. Nolo per tratta di 100 ml. Sistemazione dei rifiuti di lavorazione non pericolosi ora 2 20,85 41,70 in attesa di essere trasportati a discarica autorizzata (escluso gli oneri di smaltimento). Corpetto ad alta visibilità. cad 3 0,16 0,48 TOTALE 69,34 K= 69,34/645*100 K= 10,75% 2 IPOTESI per costi sicurezza (al giorno), considerando che nel PSC siano previsti per la lavorazione almeno i seguenti costi della sicurezza per condizione particolare del contesto ambientale senza l aggravante della strada: ELENCO DELLE VOCI PER L ANALISI SUI COSTI DELLA SICUREZZA Descrizione Unità di Quantità Prezzo Stima misura Unitario Costi Servizio di vigilanza stradale per l'uscita dei mezzi dal ora 1 20,85 20,85 cantiere; per ogni per ogni ora di servizio effettivamente prestata Sistemazione dei rifiuti di lavorazione non pericolosi ora 2 20,85 41,70 in attesa di essere trasportati a discarica autorizzata (escluso gli oneri di smaltimento). Corpetto ad alta visibilità. cad 3 0,16 0,48 TOTALE 63,03 K= 63,03/645*100 K= 9,77%

15 Pagina 15 3 IPOTESI per costi sicurezza (al giorno), considerando che nel PSC siano previsti per la lavorazione almeno i seguenti costi della sicurezza per interferenza di lavorazione: ELENCO DELLE VOCI PER L ANALISI SUI COSTI DELLA SICUREZZA Descrizione Unità di Quantità misura Riunione di coordinamento fra i responsabili delle Ora/perso 1 imprese operanti in cantiere e il coordinatore per na 1 l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e 1 di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite Sistemazione dei rifiuti di lavorazione non pericolosi in attesa di essere trasportati a discarica autorizzata Prezzo Unitario 26,50 25,53 23,37 Stima Costi 75,40 ora 2 20,85 41,70 (escluso gli oneri di smaltimento). Inserti auricolari con archetti cad 1 0,14 0,14 Corpetto ad alta visibilità cad 3 0,16 0,48 Occhiali protettivi cad 1 0,05 0,05 TOTALE 177,77 K= 177,77/645*100 K= 27,56% Come si può ben vedere il costo della sicurezza art. 12 D.Lgs. 494/96 e succ. modifiche varia e potrebbe, qualora non si verificassero alcuna delle condizioni sopra evidenziate, risultare nullo. Quindi non è corretto metodologicamente ed apriosticamente quantificarli in un valore percentuale così come indicato nel Capitolo Costi della sicurezza D.Lgs. 494/96 e succ. modifiche - del Prezzario Ufficiale A.I.PO. Non dimentichiamoci, che a tal riguardo, il DPR 222/ 03 all art.7 comma 3 ribadisce il concetto esplicitando che la La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, Ciò non significa che nel Prezzario Ufficiale di Riferimento A.I.PO. non siano comunque pagati all impresa le spese relative alla sicurezza, in quanto l art. 34 del Regolamento 554/99 letto in collegamento con l art. 5 del Capitolato generale sui LL.PP. di cui al D.M. n. 145/2000, asserisce che il prezzo unitario viene determinato: a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; b) aggiungendo all importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza; c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali; d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore. Infatti, dall art. 5 D.M. n. 145/2000, si ricava che le spese, di cui alle lettere a, c e ed i : opere provvisionali e quant altro sia direttamente strumentale all esecuzione dei lavori, così come quelle per l impianto e la manutenzione del cantiere e il suo adeguamento al D.lgs. 626/94, sono da corrispondere all appaltatore col prezzo contrattuale e soggetto a ribasso. Pertanto analizzando ulteriormente il costo giornaliero per la realizzazione dello Sfalcio su scarpata arginale fino 8.00 di lunghezza, per l art.5 DM 145/00, si potrebbe avanzare l ipotesi che 645,00 sia invece così suddiviso: 33 % noli, trasporti, materiali necessari alla lavorazione;

16 Pagina 16 38% incidenza della mano d opera (per il DM 11/12/78 Opere idrauliche - sistemazioni varie) non considerata per art. 86 e 87 del D.Lgs. 163/06; 4% spese di adeguamento dello specifico cantiere in osservanza del D.Lgs. 626/94, (spese per impianto elettrico acqua fognatura luce - riscaldamento, apprestamenti, vie di accesso, bagni, ricovero riposo, spogliatoi, recinzione, DPI, ecc.) non considerata per art. 86 e 87 del D.Lgs. 163/06; 15% spese generali (formazione - informazione, sorveglianza sanitaria, gestione macchine ed attrezzature, predisposizione e tenuta documentazione, gestione e coordinamento art.7, redazione e aggiornamento POS, ecc.); 10 % utile di impresa. In linea di principio la percentuale per le spese relative alla sicurezza e la percentuale di spese generali compresa nel prezzo unitario e quindi nel prezzo delle opere compiute del Prezzario Ufficiale di Riferimento A.I.PO, così come indicato al comma 1, art. 5 del DM n. 145 del 19/04/ 00 - prescrizione del capitolato generale - consente all impresa di fornire ai propri dipendenti le necessarie misure preventive e protettive in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994 e quindi predisporre per il cantiere: i servizi igienici, i DPI, la viabilità, il ponteggio, la formazione, l informazione, la sorveglianza sanitaria, ecc., indipendentemente che l impresa operi all interno di un cantiere con più imprese o con rischi particolari. Pertanto si è ritenuto indispensabile creare un nuovo Elenco di costi della sicurezza così come definiti nell art.7 del DPR 222/03 che risulterà come sezione aggiuntiva al Prezzario Ufficiale di Riferimento A.I.PO. Non da ultimo è importante richiamare alla mente l aspetto sulla congruità dell offerta rispetto al prezzo d asta e cioè che non sia anormalmente bassa per gli art.86 e 87 D.Lgs. 163/06. A questo punto è necessario che l offerente, cioè l impresa, giustifichi le voci di prezzo che concorrono a formare l importo, ricordandogli che nessuna delle seguenti voci: - incidenza della mano d opera (38%) - percentuale relativa alla sicurezza (4%, riportata dal Prezzario A.I.PO per la specifica opera) potranno essere utilizzate per giustificare il ribasso d asta. In questo modo, la stazione appaltante potrà controllare che non vi sia stato alcun ribasso da parte delle imprese offerenti su quelli che sono gli oneri che la legge obbligatoriamente attribuisce alle stesse e che sono stati evidenziati nel bando di gara.

17 Pagina PARTE - Linee guida per effettuare la stima dei costi della sicurezza del D. Lgs. 494/1996 art. 12, così come indicati dall art.7 del DPR 222/03 Il progettista, così come è previsto dal D.Lgs. 494/96 art 12 e DPR 222/03 art.7, in relazione alla tipologia della lavorazione, alle modalità di esecuzione e alla localizzazione dell intervento dovrà prevedere a computare le spese per l esecuzione in sicurezza delle lavorazioni in accordo con il piano di sicurezza. Ove è prevista la redazione del PSC, caso in cui per un cantiere di ragguardevoli dimensioni e/o con rischi particolari di cui all allegato II del D.Lgs. 494/96 sono presenti più imprese, ebbene nei costi della sicurezza vanno stimati i costi elencati dall art. 7 del DPR 222/03, comma 1 ed allegato I. I costi della sicurezza per il caso sopra richiamato sono principalmente legati ai seguenti due aspetti: Organizzazione della sicurezza per lo specifico cantiere: Apprestamenti previsti dal PSC (gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e riposo, dormitori, camere medicazione, infermerie, recinzioni cantiere); Impianti di terra e di protezione contro scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi; Mezzi e servizi di protezione collettiva; Le misure di coordinamento relative all uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Realizzazione delle fasi lavorative interferenti: Apprestamenti previsti dal PSC (ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature per scavi); Misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; Eventuali interventi finalizzate alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Ove non è prevista la redazione del PSC, ma, per le opere pubbliche, è prevista la compilazione da parte dell impresa aggiudicataria del Piano sostitutivo di sicurezza (PSS), ai sensi dell art. 7 DPR 222/03 comma 2, le amministrazioni appaltanti stimano per il PSS i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori per tutta la durata delle specifiche lavorazioni previste nel cantiere. E il caso di un cantiere pubblico di ridotte dimensioni, cioè sotto la soglia dei 200 uxg e senza rischi particolari di cui all allegato II del D.Lgs. 494/96, o con la presenza di un unica impresa come nel caso di un lavoro pubblico acquisito in economia. I costi della sicurezza ove è prevista la redazione del PSS, ai sensi DPR 222/03 art.7 sottraendo le voci previsti e/o contenute nel PSC, sono legati ai seguenti due aspetti principali: Organizzazione della sicurezza per lo specifico cantiere: Impianti di terra e di protezione contro scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi; Mezzi e servizi di protezione collettiva; Le misure di coordinamento relative all uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Realizzazione delle fasi lavorative interferenti: Misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

18 Pagina 18 Eventuali interventi finalizzate alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. L elenco di cui sopra si giustifica proprio per le caratteristiche del cantiere che, seppur in presenza di più imprese, non sono presenti i rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori e per i quali, per analogia con il PSC, non si giustifica la previsione degli apprestamenti dell Allegato 1, comma 1 del DPR 222/03. Di seguito si riporta i contenuti dell allegato II del D.Lgs. 494/96: 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera. 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. Se il cantiere, pur di modesta entità e senza i rischi particolari di cui sopra, presenta più imprese nell articolo 1, comma e) del DPR 222/03 sono definite le misure preventive e protettive atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute. Nell articolo 40, comma1 del D.Lgs. 626/94, sono definiti come dispositivi di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. I dispostivi di protezione individuale, pertanto vanno computati come costi della sicurezza se e solo se, per analogia con il PSC, il Committente prevede lavorazioni tra di loro interferenti attraverso la redazione del cronoprogramma, in cui appunto si evidenzia che non sia possibile lo sfasamento temporale delle lavorazioni interferenti. Se non vi è l interferenza tra le lavorazioni, i dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza della Committenza, in quanto afferenti alla sola impresa sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche. Riportiamo qui un esempio per un caso in cui è necessaria la stima dei costi della sicurezza per lavorazioni interferenti. Per il rifacimento di una pavimentazione in una struttura pubblica in cui contemporaneamente sono presenti anche le attività tipiche di ufficio, nella fattispecie, i costi della sicurezza sono da attribuire allo sfasamento spaziale, ovverosia l isolamento delle stanze in cui man mano verrà svolta l operazione di rifacimento del pavimento, al fine di limitare le polveri all interno dell area delimitata, permettendo così alle attività di ufficio di svolgersi nelle stanze contigue. Il committente pubblico, prevede nel PSS che l isolamento della stanza debba essere realizzato con pannelli contro la polvere e fogli di plastica; il costo di questi due elementi (pannelli, plastica) diviene costo della sicurezza per sfasamento spaziale, computato in metri quadri di materiale impiegato per isolare la stanza.

19 Pagina 19 In sostanza, per il caso sopra citato, il committente pubblico corrisponde all appaltatore le spese degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell appaltatore e lavoratori della stazione appaltante. In conclusione il Committente o Responsabile dei Lavori, nei cantieri in cui è presente il PSS, riconosce i costi della sicurezza, cosi come indicato dal DPR 222/03 art.7, solo nei casi in cui l impresa è coinvolta a predisporre le necessarie misure preventive e protettive dovute non tanto ai rischi derivanti da lavorazioni interferenti per la presenza di più imprese, ma ai i rischi specifici esistenti nell ambiente in cui l impresa deve operare e che a sua volta trasmette. E il tipico caso regolato dall art.7 del D.Lgs. 626/94 in cui: il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Pertanto l impresa a 30 giorni dall aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori redige il PSS in cooperazione con la stazione appaltante, informandosi reciprocamente, al fine di vagliare le misure preventive e protettive stimate nei costi della sicurezza per eliminare i rischi dovuti alle interferenze lavorative nello specifico contesto operativo. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerano il loro costo di utilizzo per lo specifico cantiere che comprende: - Posa in opera e smontaggio; - Manutenzione ed ammortamento. I costi della sicurezza del D. Lgs. 494/1996 art. 12, sono da intendersi compresi nell importo totale dei lavori ed individuano la parte del costo dell opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Per la stima dei costi della sicurezza del D. Lgs. 494/1996 art.12, relativi ai lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d opera (ad esempio per cause impreviste e imprevedibili, per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo, per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative) tali costi della sicurezza sono da intendersi compresi nell importo totale della variante ed individuano la parte del costo dell opera da non assoggettare al ribasso. Il Direttore dei lavori liquida l importo dei costi della sicurezza previsti del D. Lgs. 494/1996 art. 12, in base allo stato di avanzamento dei lavori, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione quando previsto. Non sono più ammesse la stima dei costi della sicurezza del D. Lgs. 494/1996 art. 12, tramite valori in percentuale. Un altro elemento da chiarire è cosa succede in caso di sottostima dei costi della sicurezza. In questo caso è prezioso il parere dell Autorità di Vigilanza nella Determinazione n. 2/2003 che di seguito riportiamo: In merito a quanto sopra, si precisa in primo luogo che mentre la parte delle spese di sicurezza relativa alle singole lavorazioni è ancorata direttamente all esecuzione dell opera, quella afferente agli oneri c.d. speciali può subire delle variazioni; conseguentemente, è in quest ultima che possono ricondursi le ulteriori spese necessarie per far fronte ai nuovi apprestamenti dovuti alla carenza del Piano di sicurezza e coordinamento, mediante aggiornamento del relativo computo metrico. Il metodo attraverso il quale conseguire una simile variazione, è quello di cui all art. 136 del DPR 554/99, il quale disciplina la determinazione e l approvazione dei nuovi prezzi, prevedendo peraltro che gli stessi vengano determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento; ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

20 Pagina 20 Peraltro, si osserva come l eccezione relativa alla carenza del piano di sicurezza e coordinamento, dovrebbe essere sollevata dall appaltatore nel momento in cui, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 494/96, lo stesso redige il Piano Operativo di Sicurezza, e comunque prima dell accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento. E in questo momento, infatti, che sicuramente possono rilevarsi le carenze sostanziali del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla stazione appaltante. Deve, infine, rilevarsi che sarà onere del responsabile del procedimento, il quale è altresì tenuto alla validazione del progetto esecutivo ai sensi dell art. 47 del DPR 554/99, valutare se le carenze sostanziali del Piano di sicurezza e coordinamento siano riconducibili all ipotesi di errore progettuale, ovvero se ritenga che le stesse non potessero essere previste dal progettista, in fase di progettazione esecutiva. Una simile valutazione assume carattere rilevante, atteso che solo nel primo caso, per la copertura dei relativi oneri aggiuntivi, sarebbe legittimato il ricorso all apposita polizza del progettista (deliberazione n. 181/2002), con la precisazione che nel caso in cui l errore sia commesso da un progettista interno, non essendo quest ultimo assicurato anche per una simile eventualità, allo stesso potranno applicarsi le sole norme in materia di responsabilità professionale. Dalle considerazioni svolte, segue che: - il piano di sicurezza e coordinamento può considerarsi carente solo ed esclusivamente per quanto riguarda i nuovi apprestamenti, ovvero le ulteriori misure di sicurezza, non contemplati nel relativo piano; - le spese necessarie per far fronte ai nuovi apprestamenti, sono riconducibili ai c.d. oneri speciali, di cui si compongono le spese complessive della sicurezza, previo aggiornamento del relativo computo metrico, ed i relativi prezzi possono individuarsi mediante ricorso alla procedura di cui all art. 136 del D.P.R. 554/99; - è onere del responsabile del procedimento, valutare se le carenze sostanziali del Piano di sicurezza e coordinamento siano riconducibili all ipotesi di errore progettuale, ovvero se le stesse non potevano essere previste dal progettista in fase di progettazione esecutiva. Per la verifica della corretta formulazione dei costi della sicurezza si può fare utile riferimento agli esempi di seguito riportati (tratti dalle Linee guida per l applicazione del D.P.R. 222/2003 redatte di concerto dal Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro della Commissione Salute e dal Gruppo di lavoro Sicurezza Appalti Pubblici di ITACA.) Esempio N.1 Apprestamenti previsti nel PSC Il cantiere prevede: - nel lato nord di un fabbricato il rifacimento della facciata e la sostituzione degli infissi, insieme al rifacimento della coibentazione termica della falda; - nel lato sud la sostituzione di parte della copertura della falda (coppie e tegole), - nel lato ovest la sostituzione di parte della grondaia (opere di lattoneria). Il PSC prevede: - per il lato nord un ponteggio per tutta la facciata, sino alla falda; - per il lato sud la parapettatura della falda; - per il lato ovest una piattaforma sviluppabile.

21 Pagina 21 Il ponteggio della facciata nord e la parapettatura della falda sud sono da considerare costi della sicurezza, essendo questi elementi catalogabili nella voce apprestamenti. La piattaforma sviluppabile del lato ovest non è considerabile come costo della sicurezza essendo catalogabile nella voce attrezzatura ; sono invece da considerare come costi della sicurezza tutti gli apprestamenti necessari alla sua installazione ed uso in sicurezza (ad esempio la delimitazione temporanea dell area di stazionamento del mezzo e la relativa cartellonistica di sicurezza). Esempio N.2 Misure Preventive Protettive e D.P.I. per lavorazioni interferenti Il cantiere prevede, all interno dello stesso piano del fabbricato, ed in stanze contigue: - la sabbiatura delle travi in legno del soffitto; - la realizzazione delle tracce degli impianti elettrici e termici. Le due lavorazioni sono tra di loro interferenti, sia per la sovrapposizione degli spazi operativi (travi sopra, tracce sotto), ma soprattutto per la presenza delle polveri derivanti dalla fase di sabbiatura, a cui andrà ad aggiungersi quella del taglio delle murature interessate da impianti. Per permettere la contemporaneità delle due lavorazioni, il PSC prevede per tutti gli operatori l utilizzo di speciali DPI, nonostante che la presenza di polveri non rientri nei rischi ordinari dell impresa che realizza le tracce per gli impianti. Normalmente, come si è detto, i DPI non rientrano nei costi della sicurezza; in questo caso invece il costo dei DPI viene calcolato come costo poiché la loro acquisizione non è prevista nella normale dotazione di sicurezza: esso è infatti riconducibile proprio al caso di DPI per lavorazioni interferenti previsto dalla norma. Esempio N.3 Stima costi impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi Il cantiere prevede la costruzione di un area sotterranea destinata a parcheggio. Le lavorazioni relative alla coibentazione termica dell intradosso del solaio, assieme all uso di flessibili per tracce degli impianti e la presenza di vernici e colle, comporta l emissione di sostanze tossiche e nocive con i conseguenti rischi sanitari per gli operatori, soprattutto a causa di un insufficiente ricambio di aria. Il PSC prevede, per permettere l esecuzione dei lavori in contemporanea e garantire un idonea qualità dell aria, l adozione di un impianto temporaneo per l evacuazione dei fumi e delle polveri. Il costo per la realizzazione di tale impianto temporaneo è da considerare come un costo per la sicurezza. Esempio N.4 - Mezzi e servizi di protezione collettiva Cantiere di ristrutturazione di un area ospedaliera. Una parte dell ala di chirurgia deve essere demolita e ricostruita, mentre l altra metà deve continuare ad essere operativa. Durante la fase di demolizione viene disattivato l impianto antincendio dell ala da ricostruire. Dato che la necessità di prevenzione dell incendio deve rimanere inalterata, per la fase di cantiere viene previsto una rete di segnalatori mobili e mezzi estinguenti che serva la parte dove si svolgono le lavorazioni, con funzione di sistema di protezione collettiva per tutte le imprese che opereranno in quel cantiere. Il PSC assegna inoltre ad una delle imprese il compito di presidiare l area del cantiere con una squadra antincendio, che dovrà essere presente sino alla riattivazione totale dell impianto antincendio dell intera ala ospedaliera. I costi relativi alla predisposizione della rete di segnalatori ed i mezzi estinguenti (calcolati in base al nolo degli stessi), così come i costi per la squadra antincendio (calcolati sulla base del costo/uomo), saranno da considerare come costi della sicurezza. Esempio N.5 - Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza

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