CIRCOLARE N. 37/D. Roma, 24 maggio 2002
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1 CIRCOLARE N. 37/D Roma, 24 maggio 2002 Protocollo: 5148 Rif.: Allegati: Alle Direzioni regionali dell Agenzia delle dogane Alle Direzioni circoscrizionali dell Agenzia delle Dogane Agli Uffici Tecnici di Finanza LORO SEDI Agli Uffici delle Dogane di BIELLA VERCELLI REGGIO EMILIA AREZZO e, per conoscenza: All Area affari giuridici e contenzioso All Area verifiche e controlli tributi doganali e accise - laboratori chimici All Area Personale, organizzazione e informatica Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore Al Servizio autonomo interventi nel settore agricolo SEDE Al Dipartimento delle Politiche Fiscali V.le Europa, 242 Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario SE.C.I.T ROMA Al Comando Generale della Guardia di Finanza Ufficio Operazioni Viale XXI Aprile ROMA Alla Confederazione Generale dell Industria Italiana Viale dell Astronomia, 30 Alla Confederazione Generale dell Agricoltura Corso Vittorio Emanuele, 10 Area gestione tributi e rapporti con gli utenti Ufficio Applicazione tributi ROMA, via Mario Carucci 71 Telefono Fax dogane.tributi.applicazione@finanze.it
2 Alla Confcommercio P.za G. Belli, n ROMA Alla Confartigianato Via S. Giovanni in Laterano, ROMA All Associazione Nazionale Società per Azioni P.za Venezia, ROMA All Unione Italiana Camere di Commercio Industria ed Artigianato P.za Sallustio, ROMA Alla Camera di Commercio Internazionale Sezione Italiana Via XX Settembre, ROMA Alla Confesercenti Via Farini, ROMA Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Via XX Settembre, ROMA Alla Federazione Nazionale degli Spedizionieri Doganali Via Postumia, ROMA Alla Federchimica Assochimica Via Giovanni da Procida, MILANO All E.N.I. S.p.A. P.le Mattei, 1 All Unione Petrolifera Via del Giorgione, 129 All Assopetroli Largo Fiorentini, 1 Alla Federpetroli P.za San Giovanni, ROMA FIRENZE All Associazione Nazionale Commercio Chimico Corso Venezia, MILANO All Unione Chimica Via della Colonna Antonina, 52 All Assocostieri
3 Via Cesare Pavese, 305 All Assogasliquidi Viale Pasteur, 10 Al Comitato Tecnico Professionale G.P.L Via Larga, MILANO Al Consorzio Italiano G.P.L. Autotrazione Via IV Novembre, CASALECCHIO DI RENO (BO) Alla Federazione Italiana Imprese Pubbliche Gas, Acqua e Varie Via Cavour, ROMA All Associazione Nazionale Industriali del Gas Via A. Torlonia, ROMA All Assometano Via Giorgione, 2 Alla Federmetano Via Albarelli, REGGIO EMILIA BOLOGNA All Associazione Nazionale Industriali Privati Gas Via Forlanini, MILANO Alla Confederazione Italiana Agricoltori Via M. Fortuny, n ROMA Alla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti Area Azione Economica Via XXIV Maggio, ROMA Alla Confederazione Nazionale dell Artigianato Via Guattani, ROMA Alla Confederazione Generale dell Agricoltura Italiana Direzione Servizi Economici C.so Emanuele Filiberto, n ROMA All Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas Via Cavour, MILANO All ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita, ROMA All UNAPACE Via Ombrone, 2/G ROMA
4 Alla Federelettrica Via Cavour, ROMA All Ass. Naz. Ind. Elettriche ed Elettroniche Via Algardi, MILANO Alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi P.za G. Belli, ROMA Alla Federgrossisti Via Properzio, 5 All Assodistillatori Via Barberini, 86 Alla Federvini Via Mentana 2/b ROMA ROMA ROMA All Associaz. Naz. Coop. Agroalimentari Via Guattani, ROMA Alla Confcooperative Via Gigli d oro, 21 All Unione Naz. Cooperative Italiane Via Sotero, ROMA All Unione Italiana Vini Via S.Vittore del Teatro, 3 All Assozucchero L.go Toniolo 6/1 All Assobibe Viale dell Architettura, 8 All Unipro Via Juvara, 9 All Assobirra Via di Val Fiorita, 90 All ANIBE Corso Venezia, MILANO MILANO MILANO OGGETTO: Destinazioni particolari - Regolamento (CE) n. 1602/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
5 L art. 21 del codice doganale comunitario stabilisce che talune merci possono beneficiare di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura o della loro destinazione particolare.; l art. 82, a sua volta, dispone che quando una merce all atto dell immissione in libera pratica usufruisce di un dazio all importazione ridotto o nullo a motivo della sua destinazione particolare, questa è soggetta a controllo doganale. Ne consegue che, ogni qualvolta una merce è classificata in una voce della nomenclatura doganale che riporta la designazione destinata a con il richiamo a piè di pagina, che recita l ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia con riferimento agli artt. 291/300 del reg.to CEE 2454/93 o ad altra regolamentazione specifica, per beneficiare del dazio ridotto afferente alla predetta classifica, deve essere presentata una domanda di autorizzazione all autorità doganale competente. Il Regolamento in oggetto, in applicazione dal 1 gennaio 2001, nell apportare talune modifiche al reg.to (CE) n. 2454/93, ha modificato, tra l altro, la normativa in materia di destinazioni particolari, procedendo alla completa riformulazione del Capitolo 2 (Destinazioni particolari) del Titolo I, Parte II. Per effetto delle predette modifiche, in un ottica di razionalizzazione e semplificazione delle norme applicabili al regime delle destinazioni particolari ed al fine di rendere più efficace e flessibile il controllo previsto dall art. 82 del codice doganale, nell applicazione dei trattamenti tariffari favorevoli, è stata introdotta una procedura dettagliata e semplice per il rilascio dell autorizzazione. Inoltre, con regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione del 11 marzo 2002 (GUCE n. L 68 del ), le predette disposizioni sono state ulteriormente modificate, in particolare per quanto riguarda la durata di validità dell autorizzazione e l esito della domanda d autorizzazione, i nuovi criteri d identificazione e di controllo doganale per l immagazzinamento comune e l immagazzinamento di miscugli di prodotti, soggetti al controllo della destinazione particolare nonché talune indicazioni da riportare nella casella 106 dell esemplare di controllo T5. In considerazione di quanto sopra, al fine di assicurare una corretta ed uniforme applicazione della normativa di settore e di garantire un efficace vigilanza doganale nell utilizzo dei trattamenti tariffari favorevoli, si riportano, di seguito, taluni chiarimenti relativi al rilascio ed alla validità delle autorizzazioni. Premesso che, come stabilito dall art. 291 ai fini delle presenti disposizioni si intende per: - autorizzazione unica: un autorizzazione che interessa diverse amministrazioni doganali; - contabilità: la contabilità commerciale, fiscale o altra documentazione contabile tenuta dal titolare o per suo conto;
6 - scritture: i dati contenenti tutte le informazioni ed i dettagli tecnici su qualsiasi mezzo, che consentono, alle autorità doganali, la vigilanza ed il controllo sulle operazioni, si richiama l attenzione su quanto segue: le domande di autorizzazione, ai sensi dell art. 292, paragrafi 1 e 2, devono essere presentate per iscritto, utilizzando il modello indicato all allegato 67 del reg.to 2454/93, così come modificato dal reg.to (CE) n. 993/2001 della Commissione del 4 maggio 2001, alla dogana territorialmente competente per il luogo dove la merce sarà assegnata alla destinazione particolare, a condizione che l ufficio di vincolo e di controllo coincidano. Qualora siano previsti uno o più uffici di vincolo, diversi dall ufficio di controllo, al rilascio dell autorizzazione provvederà l ufficio doganale dove è tenuta la contabilità del richiedente in base alla quale può essere assicurato un efficace controllo. In taluni casi, per esempio l importazione di un aereo destinato all aviazione civile in attesa dell iscrizione nel pubblico registro, oppure l importazione di animali riproduttori di razza pura e casi simili, per i quali può facilmente essere assicurato il corretto svolgimento delle operazioni e dell assegnazione della merce alla destinazione particolare, la dichiarazione di immissione in libera pratica e la sua accettazione possono essere considerate rispettivamente domanda di autorizzazione e autorizzazione, semprechè ricorrano le condizioni e le modalità previste ai punti 3 e 4 dell art., 292. Per l utilizzo, la stampa e la compilazione dei nuovi modelli 67 si rimanda alla lettura delle note generali premesse all allegato 67 e delle relative note esplicative. In caso di autorizzazione unica, vale a dire quando si ravvisa la possibilità di effettuare l assegnazione alla destinazione particolare in più Stati membri, la richiesta di autorizzazione deve essere, presentata esclusivamente a mezzo del modello 67, all amministrazione doganale competente per il luogo in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente che consente il controllo ed in cui è effettuata almeno una parte delle operazioni per le quali è richiesta l autorizzazione oppure in cui le merci sono assegnate alla destinazione specifica. Le richieste di autorizzazione unica, di competenza dell amministrazione doganale italiana, devono essere indirizzate all Agenzia delle Dogane Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti Ufficio Applicazione Tributi che provvederà agli adempimenti di cui ai punti 5 e 6 dell art. 292, ed inoltrate per il tramite dell ufficio doganale competente per il luogo ove è tenuta la suddetta contabilità principale, il quale provvederà ad esprimere il proprio parere in proposito. Per quanto attiene al rilascio ed alla validità delle autorizzazioni l art. 293, nella sua nuova formulazione, prevede che un autorizzazione può essere rilasciata a qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale della Comunità purché soddisfi le condizioni in esso previste ed in particolare che possa essere assicurato un efficace controllo doganale. Ne consegue che l autorizzazione, in precedenza prevista solo per gli operatori che dichiaravano le merci per l immissione in libera pratica, può ora essere concessa anche agli operatori che si limitano a trasferire le merci ad altri operatori autorizzati, conformemente a quanto previsto dall art Si richiama l attenzione sulle modifiche apportate recentemente dal reg.to 444/2002 che ha integrato il precitato art. 293 come segue:
7 a) il punto 1 lettera c), con le modalità ed i criteri di identificazione per l immagazzinamento comune e per l immagazzinamento di miscugli. Al riguardo vedasi le istruzioni impartite con la circolare n.30/d del 28 giugno 2001, prot. n dell Ufficio Regimi Doganali e Fiscali, nonché le linee guida relative ai regimi doganali economici pubblicati sulla GUCE serie C n. 269 del , pag.29, b) il punto 3 con l aggiunta del paragrafo ii) relativo all immagazzinamento dei miscugli, e c) il punto 4 con le norme relative alla durata di validità dell autorizzazione che, a decorrere dal 19 marzo 2002, non può superare tre anni dalla data in cui l autorizzazione diviene applicabile. Pertanto, come previsto al su indicato punto 4) dell art. 293, la durata di validità dell autorizzazione non può, salvo validi giustificati motivi, essere rilasciata per periodi superiori a tre anni ed è valida dalla data di rilascio o dalla data in essa indicata; tuttavia il termine per assegnare le merci alla destinazione prevista, può anche superare il periodo di validità dell autorizzazione. E inoltre possibile rilasciare autorizzazioni con efficacia retroattiva, per non oltre un anno, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dall art Le autorizzazioni rilasciate in base al regolamento n. 1602/2000, per periodi definiti possono ritenersi valide fino alla naturale scadenza dell autorizzazione stessa. Le autorizzazioni rilasciate a tempo indeterminato, devono ritenersi revocate e gli operatori commerciali dovranno essere invitati a produrre nuovamente le domande di autorizzazione agli uffici doganali competenti e secondo le modalità previste dal regolamento 1602/2000. Si rammenta inoltre che, avendo l art.291, come riportato all inizio della presente circolare, stabilito chiaramente la definizione di contabilità e scritture e che le stesse costituiscono i mezzi per effettuare il controllo e la vigilanza delle operazioni, il registro di carico e scarico, istituito con circolare n. 91/XIV del 6 gennaio 1978, deve ritenersi superato. Si prega di informare i dipendenti uffici nonché gli operatori economici interessati e di segnalare eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell applicazione delle disposizioni di che trattasi. Il Direttore dell Area Centrale Dott. Aldo Tarascio
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