VADEMECUM PAR CONDICIO CAMPAGNA PER LE ELEZIONI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 9/10 APRILE 2006

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1 VADEMECUM PAR CONDICIO CAMPAGNA PER LE ELEZIONI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 9/10 APRILE 2006 PROGRAMMI DI COMUNICAZIONE POLITICA TRASMESSI DALLE EMITTENTI LOCALI La realizzazione dei programmi di comunicazione politica 1), in cui assumono carattere rilevante l esposizione di opinione e valutazioni politiche, per le emittenti locali è facoltativa e le stesse emittenti non possono esigere alcun compenso da parte dei soggetti politici che partecipano ai programmi. Le emittenti locali che trasmettono programmi di comunicazione politica, nel periodo intercorrente tra l entrata in vigore della Delibera 29/06/CSP dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (11 febbraio 2006) e la chiusura della campagna elettorale, provvedono a porre le trasmissioni in appositi contenitori con cicli a cadenza quindicinale nelle diverse fasce orarie, indicati dall art.12 del provvedimento sopra menzionato: tra le ore 7.00 e le ore per le emittenti televisive e tra le ore 7.00 e le ore 1.00 per le emittenti radiofoniche.(per queste ultime, quindi, non più dalle 5.00 all 1.00 come stabilito nelle campagna elettorali precedenti). Devono essere salvaguardati i principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici, e deve essere garantita la possibilità di offrire analoghe opportunità di ascolto. La mancata partecipazione di un soggetto politico al programma non compromette l intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti invitati, per questi ultimi, però, non è previsto un aumento del tempo ad essi attribuito. L assenza deve essere segnalata nel corso della trasmissione. E prevista, inoltre, la possibilità di realizzare trasmissioni di comunicazioni politica, anche tramite la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti e deve essere, in ogni caso, assicurata l imparzialità e la pari opportunità nella comparazione tra soggetti politici. 1) Per i programmi di comunicazione politica si intendono: Tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che permetta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2 Spetta alle emittenti trasmettere, con sollecitudine, i calendari dei programmi (anche a mezzo fax ai numeri: / oppure all indirizzo e- mail:corecom@consiglio.marche.it) al CORECOM (C.so Stamira, Ancona) che a sua volta li comunicherà all Autorità. Le emittenti televisive che sono nelle condizioni di realizzarle, trasmettono i programmi con modalità che ne permettono la fruizione anche ai non udenti. Ai programmi di comunicazione politica non possono intervenire persone che sono candidate in altre competizioni elettorali in corso di svolgimento, è vietato, inoltre, durante gli stessi, accennare alle altre competizioni. Per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica la parità di condizioni fra i soggetti politici è riferita: 1) Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature: (11 febbraio 11 marzo) a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; b) alla forze politiche diverse da quelle della lettera a) che siano presenti con almeno un rappresentante nel Parlamento europeo; c) alle forze politiche diverse da quelle di cui alle lettera a) e b), che abbiano eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche. 2) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale (12 marzo 7 aprile) a) alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori e le relative coalizioni, quando queste siano composte, fra gli altri, da almeno due liste presentate in più di un quarto delle circoscrizioni elettorali sia dalla Camera, sia dal Senato, di cui almeno una lista sia compresa fra i soggetti di cui al precedente paragrafo 1, lettera a); b) alle liste politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute. 2

3 MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI A PAGAMENTO Le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento (art.17 c.1 della Delibera 29/06/CSP) nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del provvedimento ( ) e quella di chiusura della campagna elettorale (ore 24 del ). Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere tali messaggi sono tenute, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento ( ) e fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale ( ), a dare notizia dell offerta dei relativi spazi mediante un comunicato da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggior ascolto, per 3 giorni consecutivi. In tale avviso i soggetti politici vengono informati che presso le sedi delle emittenti, (delle quali sono indicati indirizzo, numero telefonico e fax) è depositato un documento contenente modalità di prenotazione degli spazi, le relative tariffe e tutti gli eventuali elementi tecnici rilevanti per la fruizione dei medesimi. La prima messa in onda dell avviso (che può avvenire anche a campagna elettorale avviata) è condizione necessaria per poter trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento. Inoltre le emittenti possono trasmettere tali messaggi senza alcun limite quantitativo e di durata e senza vincoli di palinsesto. I soggetti politici interessati faranno richiesta direttamente all emittente e quest ultima dovrà considerare le prenotazioni in base alla loro progressione temporale. Le emittenti devono offrire condizioni economiche uguali a tutti i soggetti politici. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per trasmettere i messaggi politici autogestiti, devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati. L emittente locale applica per i messaggi autogestiti a pagamento, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. Lo stesso listino potrà essere controllato dai soggetti politici richiedenti. Nel caso che l emittente trasmetta messaggi politici autogestiti diversi per varie aree territoriali, dovrà precisare anche le tariffe stabilite per ogni area territoriale. 3

4 Inoltre le emittenti locali non possono stipulare contratti per l offerta di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale, in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% del budget elettorale stabilito per ogni candidato. Le emittenti radio, prima di trasmettere il messaggio politico autogestito a pagamento, devono inviare un comunicato in audio così formulato: messaggio elettorale a pagamento segnalando, anche, il soggetto politico committente. Le emittenti televisive, invece, devono sovraimprimere nei messaggi autogestiti a pagamento trasmessi e per tutta la loro durata la scritta messaggio elettorale a pagamento indicando il soggetto politico committente. Durante la campagna elettorale sono vietate altre forme di comunicazione politica. *** MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI GRATUITI Le emittenti televisive e radiofoniche locali, dalla data di presentazione delle candidature ( ) a quella di chiusura della campagna elettorale (ore 24 del ), possono trasmettere messaggi autogestiti gratuiti. Entro il 16 febbraio 2) le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, rendono pubblico il loro intendimento con un comunicato da diffondere almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. L emittente nell avviso comunica ai soggetti politici che presso la propria sede è custodito un documento che rende noto: il numero massimo dei contenitori prestabiliti: la collocazione nel palinsesto; gli standard tecnici pretesi; la scadenza per la consegna del materiale autoprodotto da trasmettere. Le emittenti possono utilizzare per la comunicazione anche i modelli predisposti dall Autorità e fruibili nel sito web del Corecom Lo stesso modello dovrà essere inviato, anche tramite fax al Corecom. 2) tale termine non è mai stato considerato perentorio dal Corecom-Marche 4

5 Ogni variazione apportata successivamente al modello stesso, in particolare per quello che riguarda il numero dei contenitori e la loro collocazione nel palinsesto, dovrà essere comunicata al Corecom con almeno 5 giorni di anticipo. Dal 17 febbraio all 11 marzo 2) i soggetti politici interessati possono far richiesta (anche mediante fax) di trasmissione dei messaggi autogestiti: Alle emittenti che ne hanno dato disponibilità Ai Corecom che ne darà comunicazione all Autorità Nella richiesta vanno indicati: I propri riferimenti Il proprio responsabile elettorale La durata del messaggio (fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche) la dichiarazione che vengono presentate candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla consultazione. Il modulo per la richiesta è disponibile sul sito messaggi hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in contenitori (fino ad un massimo di 6) per ogni giornata di programmazione. Ogni contenitore deve contenere almeno 3 messaggi e ciascun contenitore deve essere inserito in una delle fasce orarie indicate dall Autorità in ordine progressivo (I fascia: ; II fascia: ; III fascia: ; IV fascia: ;V fascia: ; VI fascia: ). I messaggi devono recare per tutta la durata la scritta messaggio elettorale gratuito con l indicazione del soggetto politico committente. Nessun soggetto politico può trasmettere più di un messaggio gratuito al giorno sulla stessa emittente. 2) tale termine non è mai stato considerato perentorio dal Corecom-Marche 5

6 PAR CONDICIO NEI PROGRAMMI DI INFORMAZIONE I programmi di informazione sono: i TG; le rubriche di approfondimento correlate a temi di cronaca e di attualità. I programmi di informazione hanno assunto una sempre maggior rilevanza e sono disciplinati in maniera specifica dall art.19 della Delibera 29/06/CSP e dall art.4 del codice di autoregolamentazione. Per programmi di informazione si devono intendere il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell attualità e della cronaca (art.2 lett.b. del codice di autoregolamentazione). Nei programmi informativi è ora ammessa la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle Giunte, dei Consigli Regionali e degli Enti Locali. La presenza dei soggetti politici indicati dalla norma, deve essere limitata all esigenza di assicurare la completezza e l imparzialità dell informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni. Tuttavia, ai sensi dell art.4, le emittenti debbono comunque garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l obiettività, l imparzialità e l equità. Nel caso vengano affrontati questioni relative alla competizione elettorale,deve essere garantito l equilibrio e il contraddittorio tra i soggetti politici (art. 19 comma 1). L emittente ha, tuttavia, la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, tenga presente il rispetto dovuto alle persone. La Delibera 29/06/CSP stabilisce all art.19 c.4 che i direttori dei programmi, i registi, i conduttori e gli ospiti sono tenuti ad un comportamento retto ed obiettivo nella gestione e nella partecipazione del programma anche in riferimento alle modalità di intervento e selezione del pubblico, così da non influire sulla libera formazione delle opinioni da parte degli ascoltatori. Lo stesso comportamento corretto ed imparziale viene richiesto a qualsiasi soggetto, anche non direttamente coinvolto nella competizione elettorale, nell esporre le proprie opinioni e valutazioni politiche (art.19 comma 5 ). Infine si fa presente che il Corecom-Marche sta già svolgendo il monitoraggio dei TG regionale RAI e delle emittenti televisive a diffusione regionale e che, anche ai fini di quanto sopra disposto, il monitoraggio proseguirà fino alla data del

7 SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI I sondaggi politici ed elettorali sono disciplinati in maniera specifica dall art.8 della legge 28/00 e dall art.26 della Delibera 29/06/CSP. L art.26 al c.1 stabilisce che nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o far conoscere i risultati di sondaggi demoscopici sull esito delle votazioni e sulle tendenze politiche e di voto degli elettori, pure se questi sondaggi sono stati realizzati in un periodo precedente a quello sopra indicato. Nel periodo antecedente a quello del divieto la diffusione o pubblicazione dei risultati può avvenire, solo, se accompagnata da una serie di indicazioni contenute in una nota informativa : a. soggetto che ha realizzato il sondaggio; b. committente ed acquirente; c. criteri seguiti per la formazione del campione; d. metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; e. numero delle persone interpellate e universo di riferimento; f. domande rivolte; g. percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; h. data in cui è stato realizzato il sondaggio. Questi ultimi tipi di sondaggi non devono essere trasmessi all Autorità, ma vanno inviati solo all apposito sito informatico del Dipartimento per l Informazione e l Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. ( Sempre per quanto riguarda i sondaggi che precedono il periodo di divieto: - la pubblicazione a mezzo stampa deve essere accentuata con apposito riquadro; - la diffusione dei risultati tramite televisione deve avvenire mediante lettura della nota informativa da parte del conduttore ed evidenziata la stessa nota in apposito sottotitolo a scorrimento; - la diffusione dei risultati tramite radio è realizzata mediante lettura della nota informativa da parte del conduttore. VIGILANZA E SANZIONI Il mancato rispetto delle norme sopra illustrate comporta rilevanti sanzioni che vengono erogate ai sensi della Legge 28/2000 e successive modificazioni, della Legge 515/93 e della Delibera 29/06/CSP. 7

8 Il Corecom ha compiti di vigilanza e di accertamento delle eventuali violazioni da parte della Rai Regionale e delle Emittenti locali. La Delibera 29/06/CSP all articolo 28 stabilisce che il soggetto politico interessato può segnalare, entro il termine perentorio di 10 giorni dal fatto, anche a mezzo fax, l accadimento a tutti i seguenti destinatari: - all Autorità, - al Corecom - alla Guardia di Finanza - all Emittente presso cui è venuta la violazione. Il Corecom procede ad una istruttoria sommaria e contesta i fatti anche a mezzo fax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle 24 ore successive alla contestazione. In caso di mancato accordo trasmette gli atti, con il proprio parere, all Autorità che può ingiungere il ripristino o applicare sanzioni. A cura di Angela Ruocco 8

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