Premesse. 1. Art. 18 del D.L. 83 del 22 giugno 2012 (convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)- Amministrazione aperta.

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1 DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO Direzione Regionale Protezione Civile Area Supporto legale CIRCOLARE ESPLICATIVA - Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n art.18 - Obbligo di pubblicazione di tutte le concessioni di vantaggi economici nella sezione Trasparenza, Valutazione e Merito del portale regionale. Premesse. Con la DGR 548 del 5 dicembre 2012, la Giunta - nell ambito e per l attuazione della normativa nazionale e regionale, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni- ha approvato le Linee e principi generali sulla valutazione della prestazione e dei risultati ed il Programma triennale per la trasparenza e l integrità In quest ultimo documento, ai paragrafi 2 e 3, rubricato Dati da pubblicare, vengono date le indicazioni in merito alla pubblicazione dei dati che, ai sensi dell art.18 del D.L. 83/12 (convertito, con modificazioni, dalla L.134/2012), sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet. Si riportano di seguito, dei chiarimenti in merito al disposto normativo dell art. 18 del D.L.83/12, le disposizioni del citato Programma che lo attuano ed, infine, le indicazioni per gli adempimenti che incombono, nell immediato, sulle Aree della Direzione. Con la presente, al solo scopo di agevolare le strutture della Direzione negli adempimenti previsti dal citato art. 18, si forniscono delle indicazioni di massima per l interpretazione del dettato normativo in questione. 1. Art. 18 del D.L. 83 del 22 giugno 2012 (convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)- Amministrazione aperta. a. Concessioni, attribuzioni e vantaggi economici soggetti a pubblicazione. In attuazione del principio di accessibilità totale -nonché di legalità, buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione- l art 18 prevede la pubblicità 1, a partire dal 1 gennaio 2013, di tutte le concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 1 Il comma 6, fa salve le disposizioni vigenti in materia di pubblicazione di dati concernenti le spese per l attività economica e contrattuale della pubblica amministrazione con particolare riguardo a: D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell Amministrazione digitale e successive modificazioni e integrazioni; D.Lgs. 12 aprile 2006, n, 163, Codice dei contratti pubblici e successive modificazioni e integrazioni; D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia" che istituisce la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita presso il Ministero dell Interno; D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, c.d. decreto semplificazioni, istituisce presso l Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (articolo 6 bis) la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, allo scopo di favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi e di assicurare l efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell azione amministrativa; D.L. 7 maggio 2012, n. 52, in corso di conversione, recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, in particolare l art. 8, i pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed i connessi trattamenti previdenziali e contributivi ai quali si applicano le disposizioni ad essi proprie (Estratto dalla relazione di accompagnamento al DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83)

2 2 imprese e le attribuzioni di corrispettivi e di compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e, comunque, di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati (art. 18, comma1) 2. A tali prescrizioni devono conformarsi anche le amministrazioni regionali (art. 18, comma 4). b. Modalità di pubblicazione. A tal fine, il terzo comma dell articolo de quo prevede che, nella homepage del sito istituzionale dell amministrazione, nella sezione Trasparenza, valutazione e merito 3, vengano riportati i suddetti dati con link ben visibile e devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n c. Dati da pubblicare. E necessario pubblicare (art. 18, comma 2): a. il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b. l'importo; c. la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d. l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e. la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f. il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio. d. La pubblicazione quale condizione di efficacia - Conseguenze della mancata, incompleta o ritardata pubblicazione. Dal 1 gennaio 2013, i titoli legittimanti le suddette concessioni ed attribuzioni di vantaggi economici, successivi all entrata in vigore del D.L.83/12, con un importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell anno solare, sono inefficaci (comma 5 del citato art.18), se non vi sia la pubblicazione dei relativi dati, come sopra descritto, rendendo così indebita la concessione o l attribuzione stessa. Il comma 5 dell articolo in esame, dispone che la mancata o incompleta pubblicazione è rilevabile d ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, i quali ne sono direttamente responsabili, a livello amministrativo, patrimoniale e contabile, per l indebito. Il citato comma 5 prevede, altresì, che la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione sia rilevabile dal destinatario della concessione o attribuzione e da chiunque abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell amministrazione (art. 30, Dlgs. 104/2010). 2 Si legge nell estratto dalla relazione di accompagnamento al DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83: È necessario affermare che gli organismi nessuno escluso - che erogano finanziamenti pubblici (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, concessionari di servizi pubblici e società a prevalente partecipazione o controllo pubblico) siano obbligatoriamente tenuti a pubblicare in rete alla piena e immediata disponibilità del pubblico i dati e le informazioni relative agli incentivi di qualunque tipo, nonché i finanziamenti erogati alle imprese e ad altri soggetti per prestazioni, consulenze, servizi e appalti, al fine di garantire la migliore e più efficiente ed imparziale utilizzazione di fondi pubblici. 3 La sezione Trasparenza, valutazione e merito è stata prevista dall articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n

3 3 2. Programma triennale per la trasparenza e l integrità Di seguito verranno riportati alcuni tratti salienti del Programma Triennale per la trasparenza e l integrità , al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti 4. La Giunta, in coerenza con quanto indicato dalla nuova disciplina della trasparenza 5, indica espressamente i dati relativi ai pagamenti soggetti a pubblicazione al paragrafo del Programma in esame, ricalcando quanto previsto dal citato art. 18. Al successivo paragrafo 3.1.2, regola il processo di pubblicazione delle informazioni sul Portale regionale, prevedendo che venga attuato nell ambito e in raccordo con il progetto di implementazione del portale web e con le relative modalità operative, inclusa l individuazione delle figure previste dalla direttive per le linee guida sui siti web delle pubbliche amministrazioni. Conformemente al citato Dlgs 150/09 ed al D.L. 83/12, al paragrafo 3.2.1, è previsto che le informazioni pubblicate ai sensi del Programma triennale (tra le quali quelle che qui interessano) saranno reperibili da una apposita sezione, denominata Trasparenza, valutazione e merito, raggiungibile tramite un collegamento identificato dall etichetta Trasparenza, valutazione e merito posto nell homepage del sito regionale. Lo stesso paragrafo prosegue con le disposizioni di seguito riportate. <<Nella sezione Trasparenza, valutazione e merito, saranno presenti strumenti di notifica degli aggiornamenti, che permettano all utente di esserne tempestivamente informato. Ogni pagina della sezione dovrà riportare la data dell ultimo aggiornamento e il riferimento alla versione on line. Ogni sezione che pubblichi dati suscettibili di aggiornamento, deve riportare in modo chiaro ed intuitivo la corrispondente sezione di archiviazione, dove i dati archiviati potranno essere recuperati grazie ad adeguati strumenti di ricerca. Nel caso agli utenti venga fornita la possibilità di scaricare documenti contenenti dati pubblicati sul sito, gli stessi documenti dovranno contenere le informazioni di contesto riportare in forma sintetica sul sito. Le informazioni ed i documenti saranno pubblicati in formato aperto, in coerenza con le Linee Guida Siti Web delle Pubbliche Amministrazioni.>> 3. Modalità esecutive della pubblicazione a. Circolare prot. n /DA/00/00 del 30 gennaio 2012, dei Direttori di Dipartimento, Legge 7 agosto 2012, n. 134 obbligo di pubblicazione di tutte le concessioni di vantaggi economici nella sezione Trasparenza Valutazione e Merito del portale regionale. Con circolare n /DA/00/00 dello scorso 30 gennaio-che, ad ogni buon fine, si allegacongiuntamente i Direttori dei Dipartimenti regionali hanno comunicato le modalità di esecuzione dell art. 18 del D.L. 83/12, per una prima applicazione dell obbligo di pubblicazione da questo prescritto. 4 (reperibile al seguente indirizzo: 5 Adottata dalla Regione Lazio con L.R. 1/11, che recepisce i principi contenuti nel Dlgs. 27 ottobre 2009, n conformandosi anche alle prescrizioni del D.L. 83/12 -convertito con L.134/12-3

4 4 In particolare, la citata circolare dispone che: - ( )ogni Direttore regionale, per le proprie competenze ( ), è tenuto a pubblicare in maniera esaustiva e tempestiva le attribuzioni economiche concesse nell attuale esercizio finanziario ; - Ai sensi dell atto di organizzazione A02585 del 30/03/12, le pubblicazioni potranno essere effettuate dal Referente per la pubblicazione web dei contenuti di tipo amministrativo della Direzione ; - Tutti i dati raccolti dovranno essere pubblicati all interno dell apposita sezione prevista nel nuovo link della Trasparenza, Valutazione e Merito del Portale istituzionale della Regione Lazio, on line dal 31 gennaio Indica, inoltre le informazioni obbligatorie da rendere pubbliche che coincidono con quelle elencate nell art. 18 ( a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio. ) b. Ulteriori indicazioni della Struttura Tecnico Amministrativa del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio La struttura Tecnico Amministrativa del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio, nell anticipare, tramite del 30 gennaio 2013, la citata circolare, ricordando che la pubblicazione de qua costituisce condizione di efficacia per l'attribuzione di tutte quelle concessioni di importo superiore a mille euro nell'anno solare attribuite a partire dal 1 gennaio c.a.; che sono previste specifiche responsabilità patrimoniali, amministrative e contabili per le omissioni - ha fornito le ulteriori indicazioni di seguito riportate. Tutti i dati raccolti dovranno essere pubblicati all interno dell apposita sezione prevista nel nuovo link della Trasparenza, Valutazione e Merito del portale regionale, che sarà on line dal 31 gennaio I direttori di direzione o i propri referenti potranno adempiere a dette prescrizioni aggiornando la pagina appositamente dedicata nella sezione Trasparenza, Valutazione e Merito e compilando il file in allegato da inviare per la pubblicazione a contactcenterlait@regione.lazio.it. Nell'oggetto della mail dovrà essere specificato pubblicazione sezione Trasparenza, Valutazione e Merito Amministrazione Aperta e nel testo della mail si dovrà indicare la propria Direzione di appartenenza. c. Adempimenti delle strutture della Direzione. Tutto quanto sopra premesso -nelle more della predisposizione della procedura di pubblicazione da parte della LAIT SpA e dei responsabili del progetto del Portale della Regione Lazio - si procede nel seguente modo,indicato nella del 30 gennaio 2013 della Sta.is.ter. a. NELL IMMEDIATO: l adempimento che direttamente incombe su ciascuna delle strutture in indirizzo, in questa fase di prima applicazione, è quello di inviare i dati relativi ai vantaggi economici successivi al 1 gennaio 2013, compilando il file excel, allegato alla presente, preferibilmente iconizzando, nelle caselle LINK AL PROGETTO, LINK CV e LINK AL CONTRATTO/CAPITOLATO, rispettivamente, i progetti, i CV ed i contratti e capitolati delle prestazioni, forniture o servizi; se ciò non fosse possibile, si potranno inviare i progetti, i CV ed i 4

5 5 contratti e capitolati delle prestazioni, forniture o servizi in allegato, identificandoli con il nome del beneficiario. Il file excel,, debitamente compilato, secondo le indicazioni fornite, per le vie brevi, alla scrivente, andrà inviato, tramite posta elettronica, alla Direzione regionale Protezione Civile (dirprotciv@regione.lazio.it ) e, per conoscenza, alla scrivente area (rdelroscio@regione.lazio.it; rstracqualursi@regione.lazio.it), salvo che il Direttore non indichi un suo referente web per questa tipologia di pubblicazione. b. SUCCESSIVAMENTE -in osservanza del dispositivo del citato comma 5 dell art. 18 del D.L.83/12- si invita ad inviare, quanto prima, anche i dati delle concessioni di vantaggi economici successivi all entrata in vigore del D.L. 83/2012. Si precisa che il citato decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno ed è entrato in vigore -ai sensi dell articolo 70 del medesimo decreto- il giorno stesso della pubblicazione, cioè il 26 giugno Ulteriori indicazioni sui contenuti dell art. 18 del D.L. 83/12 a. Le tre categorie di atti assoggettate all obbligo di pubblicazione Il suddetto art. 18 individua tre categorie di atti soggetti a pubblicazione, verranno brevemente chiariti gli ambiti soggettivi ed oggettivi delle tre categorie. - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese. Si tratta di attribuzioni economiche che non trovano la loro ragion d essere in una controprestazione del beneficiario. In merito all aspetto soggettivo, va rilevato che tale categoria si riferisce unicamente alle imprese. - Attribuzioni di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati Contrariamente alla precedente categoria, in questa rientrano le provvidenze economiche attribuite a fronte di una prestazione. I destinatari di tali corrispettivi e compensi sono unicamente soggetti e/o enti privati. - Attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere di cui all art. 12 della L.241/90 ad enti pubblici e privati Con la locuzione vantaggi economici di qualunque genere, il legislatore intende assoggettare alla pubblicazione qualsiasi attribuzione che migliora la situazione economica del destinatario senza che vi sia una sua controprestazione. Si noti che il riferimento ad enti pubblici o privati, esclude che in tale categoria rientrino le persone fisiche. b. Momento in cui sorge l obbligo di pubblicare. Poiché il decreto de quo elenca degli specifici elementi da pubblicare, se ne desume che, quando l amministrazione entri in possesso di tutti gli elementi ivi indicati, sorga, per la medesima, l obbligo di pubblicarli. Vi sono, tuttavia, procedimenti complessi, in cui gli elementi che vengono in essere (il beneficiario, l importo, ecc.) non sono certi nel momento in cui sorgono, rispetto a tale fattispecie, andrà valutato caso per caso il momento in cui sorge l obbligo di pubblicazione, tenendo presente sempre la ratio della norma: la necessità di dare trasparenza alle erogazioni di denaro da parte dell amministrazione pubblica. 5

6 6 c. La soglia dei 1000 euro Ai sensi del quinto comma dell art. 18, dal 1 gennaio 2013, i titoli legittimanti le suddette concessioni ed attribuzioni di vantaggi economici, successivi all entrata in vigore del D.L.83/12, con un importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell anno solare, sono inefficaci se privi della pubblicazione in argomento. Il dettato normativo porta a dover considerare la pubblicazione quale condizione di efficacia per tutte le concessioni ed attribuzioni superiore ai 1000 euro. Vi possono essere casi in cui, in uno stesso anno solare, vengano attribuite più erogazioni al medesimo soggetto, in forza del medesimo titolo giuridico; per tali erogazioni, il momento in cui sorgerà l obbligo di pubblicazione è quello in cui vi è l attribuzione che, sommandosi alle altre, superi la suddetta soglia. Ovviamente tale obbligo investirà tale attribuzione e le precedenti, le quali, sommandosi a questa, superino la soglia di d. Soggetto su cui ricade l obbligo di pubblicazione. Ai sensi della legge 241 del 1990, articolo 6, comma 1, lettera d), è il responsabile del procedimento a curare le pubblicazioni, tuttavia, tale disposizione va integrata con quanto previsto in merito alla pubblicazione di cui all art. 18, dallo stesso, al suo comma 5, cioè che la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. Da ciò va dedotto che sussiste, oltre a quella del responsabile del procedimento, una ulteriore direttaresponsabilità in capo al dirigente e/o all organo di controllo. e. Modificazioni dei dati pubblicati Infine, va ricordato che, poiché la finalità della norma de qua è la trasparenza amministrativa, è necessario che i dati pubblicati siano costantemente aggiornati, ogniqualvolta intervengano delle modifiche degli stessi, affinché il cittadino abbia una rappresentazione reale ed attuale del dato monitorato (erogazioni di denaro da parte dell amministrazione pubblica). N.B. La presente sarà trasmessa alle strutture in indirizzo anche tramite posta elettronica. Roma, 6 febbraio 2013 La Dirigente dell Area (Dott.ssa Roberta Del Roscio) ALLEGATI - ART. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n Circolare dei Direttori Dipartimentali, nota protocollo n.39086/da/00/00 del 30 gennaio della Sta.is.ter del 31 gennaio File excel per la trasmissione dei dati da pubblicare 6

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