N GLI OMAGGI E LE SPESE DI RAPPRESENTANZA. gli omaggi e le spese di rappresentanza
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- Fausta Nigro
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1 1. GLI OMAGGI E LE SPESE DI RAPPRESENTANZA N gli omaggi e le spese di rappresentanza
2 Sommario Omaggi: disciplina Iva Il bene che non rientra nell attività propria dell impresa Il bene che rientra nell attività propria dell impresa Il campione gratuito di modico valore La cessione imponibile e il valore rilevante Omaggi di Natale e rimanenze di magazzino L attività prevalente e il bene in omaggio Il cesto di Natale e il superamento del valoresoglia dei 50 euro Omaggi ai dipendenti: detraibilità iva acquisti 4 9. Cessione beni in omaggio: gli adempimenti.. 4 Omaggi: imposte dirette La cena di Natale con i dipendenti La cena di Natale con i clienti Le spese di rappresentanza eccedenti la soglia Spese di rappresentanza nuova società Spese di rappresentanza: pasti e pernottamenti Beni autoprodotti e deducibilità imposte dirette Le spese di ospitalità durante la fiera La cena di Natale di studio Il regalo al dipendente di Studio per Natale... 7
3 Omaggi: disciplina Iva ACQUISTO DI BENI DA CEDERE GRATUITAMENTE AI CLIENTI (no beni la cui produzione e scambio è diretta l attività d impresa) COSTO UNITARIO < 50 EURO IVA DETRAIBILE COSTO UNITARIO > 50 EURO IVA NON DETRAIBILE CESSIONE DI BENI IN OMAGGIO AI CLIENTI LA CUI PRODUZIONE E SCAMBIO RIENTRANO NELL ATTIVITÀ PROPRIA DELL IMPRESA IMPONIBILE IVA LA CUI PRODUZIONE E SCAMBIO NON RIENTRANO NELL ATTIVITÀ PROPRIA DELL IMPRESA FUORI CAMPO IVA ART. 2, COMMA 2, N.4, DPR 633/72 EMETTERE AUTOFATTURA; oppure EMETTERE FATTURA CON RIVALSA IVA; oppure REGISTRO DEGLI OMAGGI, NO FATTURA; NO AUTOFATTURA.
4 1. Il bene che non rientra nell attività propria dell impresa La nostra società si occupa della commercio all ingrosso di prodotti per capelli. In occasione del Natale intendiamo cedere in omaggio, ai nostri migliori clienti, una bottiglia di champagne (costo di acquisto: euro 100 a bottiglia). Il costo sostenuto per l acquisto è deducibile? L iva è detraibile? Dobbiamo applicare l Iva alla successiva cessione a titolo gratuito? L Iva corrisposta a fronte dell acquisto di beni da regalare ai clienti, aventi un valore unitario superiore ad euro 50, non è detraibile. Se, infatti, la società avesse acquistato un bene al prezzo unitario di euro 20, l iva sugli acquisti sarebbe stata detraibile. Ciò premesso, al momento della successiva cessione, si realizzerà un operazione fuori campo iva, ai sensi dell art. 2 DPR 633/72, trattandosi di beni non rientranti nell attività propria dell impresa. del nostro nuovo balsamo per capelli, la cui commercializzazione sarà prevista per il La cessione è imponibile ai fini Iva? Sebbene, in linea generale, le cessioni di beni alla cui produzione e scambio è diretta l attività d impresa sia imponibile ai fini Iva, sono previste specifiche eccezioni, ovvero: 1. i campioni gratuiti di modico valore; 2. i prodotti con Iva indetraibile; 3. i prodotti non idonei alla commercializzazione e ceduti ad enti pubblici, associazioni riconosciuti, fondazioni con finalità non lucrativa e Onlus. Pertanto, trattandosi, in questo caso, di campione gratuito di modico valore, la cessione gratuita non sarà imponibile ai fini iva. Sarà tuttavia a tal fine necessario riportare, sulla confezione, in modo indelebile, la dicitura campione gratuito. 4. La cessione imponibile e il valore rilevante 2. Il bene che rientra nell attività propria dell impresa La nostra società si occupa di commercio di prodotti per capelli. In occasione del Natale regaleremo ad ogni cliente uno shampoo. La cessione è soggetta ad iva? Devono essere considerate cessioni di beni rilevanti ai fini Iva, anche le cessione di omaggi di beni che rientrano nell attività propria dell impresa, salvo i casi in cui, per i beni in oggetto, non sia stata detratta l Iva all acquisto. Pertanto, nel caso di specie, la cessione dovrà considerarsi imponibile. 3. Il campione gratuito di modico valore La nostra società si occupa di commercio di prodotti per capelli. In occasione del Natale regaleremo ad ogni cliente uno piccolo flaconcino Una cartolibreria, in occasione del Natale, regalerà ai clienti un agenda. La singola agenda è stata acquistata al valore di euro 5 (+Iva) e il suo prezzo di vendita è pari ad euro 8 (+Iva). Considerato che trattasi di cessione gratuita di beni rientranti nell attività d impresa, quindi imponibile, l iva va applicata sul valore di euro 5 o di euro 8? La cessione gratuita dei beni rientranti nell attività d impresa è imponibile ai fini Iva. Questa previsione è facilmente spiegabile ove si consideri che l impesa ha già detratto l iva in occasione dell acquisto dei beni stessi: pertanto, la prevista imponibilità è finalizzata esclusivamente a recuperare l imposta già detratta. Ciò premesso, è utile ricordare che, come per i casi di autoconsumo, la base imponibile è data dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel
5 momento in cui si effettuano tali operazioni (art. 13, comma 2, lett c, DPR 633/72). Pertanto la base imponibile va determinata in misura pari al minore dei due valori: costo storico del bene + spese incrementative con Iva detratta; prezzo di mercato del bene in caso di riacquisto (anche detto valore normalecosto ). Nel caso di specie, pertanto, potrà essere assunto il valore di euro 5 (posto che, difficilmente saranno state sostenute delle spese incrementative). Fa eccezione il caso in cui, attualmente, il prezzo di acquisto del bene sia inferiore ad euro 5: si pensi all ipotesi di un agenda dell anno appena concluso (2016), che, d esempio, sia attualmente acquistabile sul mercato ad euro Omaggi di Natale e rimanenze di magazzino La nostra società è specializzata nella produzione e vendita di borse da donna. In magazzino sono presenti ancora molti articoli di una passata stagione, rimasti invenduti. Volevamo offrire una borsetta in occasione di ogni acquisto sostenuto nel periodo natalizio. Costo produzione borsetta: 50 euro Costo vendita borsetta (nel 2010): 100 euro Costo attuale di acquisto borsetta stagione 2010: 30 euro. Su quale valore va applicata l iva? Come chiarito anche nel precedente quesito, il valore in questo caso rilevante è quello di acquisto o di produzione, o, se inferiore, il costo-valore attuale del bene. Stabilisce infatti l art. 13 DPR 633/72 che Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:.per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni. Nel caso di specie, pertanto, l Iva dovrà essere applicata su euro L attività prevalente e il bene in omaggio La nostra impresa svolge più attività (riparazione autoveicoli, noleggio carelli, vendita prodotti per auto). L attività prevalente è quella di riparazione dei veicoli. A Natale intendiamo regalare un prodotto lavavetri per auto. Considerato che il bene rientra tra quelli alla cui produzione e scambio è diretta l attività d impresa, ma che, comunque, la vendita di prodotti per auto rappresenta un attività marginale, la cessione è imponibile ai fini Iva? Come chiarito anche dalla Cassazione (sentenza n.6194 del 3 maggio 2001), è irrilevante l attività prevalentemente svolta dall impresa, il quanto il bene deve comunque essere ricompreso in un attività propria della stessa. Pertanto, anche se la vendita dei prodotti per auto è marginale, la cessione gratuita sarà comunque imponibile ai fini iva. Diverso sarebbe stato il caso in cui, ad esempio, l impresa avesse ceduto dei panettoni (o altri beni comunque non rientranti in nessuna delle attività svolte dall impresa stessa). 7. Il cesto di Natale e il superamento del valoresoglia dei 50 euro Quest anno abbiamo intenzione di regalare, ai nostri principali clienti, un piccolo cesto di Natale, composto dai seguenti beni: Panettone: euro 20 Spumante: euro 20 Torrone: euro 15 Tutti i beni sono di valore inferiore ad euro 50, ma, nel suo complesso, il cesto ha un valore di euro 55. L acquisto dei beni (panettone, spumante e torrone) è detraibile ai fini Iva? Come chiarito dalla Circolare n.34 del 2009 (par. 5.4), al fine di poter correttamente individuare se è stato superato o meno il limite dei 50 euro
6 (oltre il quale l iva sugli acquisti diventa indetraibile), non si deve far riferimento al valore dei singoli beni, ma a quello dell omaggio nel suo complesso. Pertanto, in questo caso, sarà necessario far riferimento al valore dell intero cesto natalizio (55 euro). 8. Omaggi ai dipendenti: detraibilità iva acquisti In occasione del Natale intendiamo regalare a tutti i dipendenti un panettone. L Iva dovuta sui panettoni acquistati può essere considerata detraibile, posto che il valore degli stessi è inferiore a 50 euro? Sul punto giova richiamare la Risoluzione del Ministero delle Finanze , n , la quale, sul caso di una società che aveva acquistato beni da regalare a clienti e dipendenti si era pronunciata come segue: In sostanza, il legislatore IVA ha considerato la detraibilita' dell'iva relativa a tutti gli acquisti connessi con l'esercizio dell'impresa come regola generale, ad eccezione di taluni di essi specificamente individuati ed elencati. Tanto premesso va osservato come nel caso prospettato la... abbia acquistato prodotti alimentari, liquori e champagne nei periodi precedenti le festivita' natalizie e pasquali, per farne "omaggi" alla clientela più meritevole ed ai propri dipendenti. Peraltro, al fine di individuare la predetta connessione strumentale con l'attivita' dell'impresa occorre procedere a una distinzione tra omaggi offerti alla clientela e omaggi offerti ai propri dipendenti. I primi che integrano gli estremi di una attivita' promozionale si pongono nella connessione sopra detta, mentre i secondi sono fuori da tale previsione. Conseguentemente il diritto a deduzione dell'iva spetta soltanto per i primi. In sintesi, quindi, secondo l interpretazione fornita dall Agenzia delle Entrate, l Iva relativa ai beni da cedere in omaggio ai dipendenti non può essere considerata detraibile, considerato che il costo non è strumentale all attività d impresa. 9. Cessione beni in omaggio: gli adempimenti La nostra società si occupa di commercio di prodotti per capelli e in occasione del Natale regaleremo ad ogni cliente uno shampoo. Quali adempimenti dobbiamo porre in essere? Dobbiamo emettere necessariamente fattura al cliente? Come già chiarito, la cessione in omaggio di beni alla cui produzione e scambio è diretta l attività di impresa è imponibile Iva. Tre sono quindi gli adempimenti che le imprese possono porre in essere: 1. Emissione autofattura; 2. Emissione fattura; 3. Tenuta del registro degli omaggi. Generalmente si preferisce l opzione dell autofattura, anche per una questione di eleganza nei confronti del cliente, il quale, in caso alternativo, sarebbe costretto a versare un piccolo importo a titolo di Iva a fronte dell omaggio (sebbene comunque detraibile). Anche il registro degli omaggi è una strada poco percorsa, stante le difficoltà che potrebbero sorgere a fronte di questo ulteriore adempimento.
7 Omaggi: imposte dirette ACQUISTO DI BENI DA CEDERE GRATUITAMENTE AI CLIENTI (no beni la cui produzione e scambio è diretta l attività d impresa) COSTO UNITARIO < 50 EURO COSTO UNITARIO > 50 EURO DEDUCIBILI SPESE DI RAPPRESENTANZA (LIMITE DEDUCIBILITÀ) 1. La cena di Natale con i dipendenti La cena di Natale organizzata con i dipendenti della società è deducibile fiscalmente? L iva è detraibile? 2. La cena di Natale con i clienti La società ha organizzato una cena di Natale, invitando i più fedeli clienti. La spesa sostenuta è deducibile? In questo caso non possiamo parlare spese di rappresentanza, in quanto non sono presenti dei clienti. Deve invece ritenersi che la spesa costituisca una liberalità in favore di dipendenti. Pertanto, la spesa sostenuta sarà: deducibile ai fini delle impose dirette nel limite del 75% della spesa sostenuta (seguendo, quindi, la disciplina in tema di pasti e pernottamenti); deducibile, sempre ai fini delle imposte dirette, nel limite del 5 per mille dell ammontare totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente ai sensi dell art. 100, comma 1, TUIR; deducibile ai fini Irap soltanto per le società che determinano l Irap con il metodo di bilancio. L iva è indetraibile. In questo caso è possibile classificare la spesa sostenuta tra quelle di rappresentanza, deducibile nel limite del 75%, in quanto relativa a prestazioni alberghiere e di ristorazione. L iva sarà indetraibile. 3. Le spese di rappresentanza eccedenti la soglia Nel 2016 la società ha sostenuto spese di rappresentanza eccedenti la soglia di deducibilità. La restante parte può essere dedotta nell esercizio successivo? No, l eccedenza rispetto l importo fiscalmente deducile non può essere recuperata in anni successivi, salvo il caso in cui si tratti di un impresa di nuova costituzione. Nei primi tre periodi d imposta dalla data di costituzione della società (se trattasi di nuova attività produttiva) le spese di rappresentanza sostenute prima del conseguimento dei ricavi e proventi sono infatti deducibili nel periodo in oggetto e in quello successivo.
8 4. Spese di rappresentanza nuova società Una società viene costituita nel 2014, e, soltanto nel 2016 consegue i primi ricavi. Nel 2014 ha sostenuto anche delle spese di rappresentanza. Queste spese sono deducibili senza limiti di tempo? Come chiarito anche nel precedente quesito le società di nuova costituzione, che ancora non conseguono i primi ricavi, possono dedurre le spese di rappresentanza nel periodo d imposta in cui, appunto, conseguono i ricavi, e in quello successivo. Quindi, considerato che i primi ricavi sono stati conseguiti nel 2016, le spese di rappresentanza saranno deducibili nel 2016 (primo anno di conseguimento dei ricavi) e nel 2017 (anno successivo). Ovviamente, sarà sempre necessario verificare, anche nel 2016 e nel 2017, che non siano superate le soglie di deducibilità previste dal Legislatore. Se, infatti, le spese non trovano capienza nel totale deducibile, sia nel 2016 che nel 2017, le spese dovranno essere considerate fiscalmente indeducibili. 6. Beni autoprodotti e deducibilità imposte dirette Una società che produce e commercializza indumenti da lavoro, per Natale intende regalare a tutti i maggiori clienti un camice, autoprodotto. prezzo di produzione: 30 euro prezzo di vendita: 60 euro L omaggio va considerato tra le spese di rappresentanza? Per i beni autoprodotti dall impresa è necessario considerare, ai fini della verifica del superamento della soglia dei 50 euro, i valore di mercato del bene (60 euro). L omaggio configura quindi una spesa di rappresentanza. Una volta individuata la tipologia di spesa, a rilevare è il costo effettivamente sostenuto dalla società (30 euro). 7. Le spese di ospitalità durante la fiera In occasione di una fiera di settore, in cui sono esposti anche i beni della nostra società, intendiamo ospitare alcuni clienti. I costi rientrano tra quelli di rappresentanza? I costi, invece, per l ospitalità dei giornalisti? 5. Spese di rappresentanza: pasti e pernottamenti Le spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione sono deducibili nel limite del 75% anche se configurano spese di rappresentanza? Come chiarito dalla Circolare dell Agenzia delle Entrate n.53/e del 5 settembre 2008, le spese in oggetto sono deducibili nel limite del 75% anche se classificabili tra le spese di rappresentanza. Come noto, non sono considerate spese di rappresentanza le spese sostenute per ospitare i clienti, anche potenziali, in occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall impresa: trattasi infatti di spese ritenute completamente inerenti dal Legislatore. In questo caso, però, è necessario tenere apposita documentazione, dalla quale risultino i seguenti dati: le generalità dei soggetti ospitati; la durata e il luogo di svolgimento della fiera; la natura dei costi sostenuti. Le spese sostenute per finalità promozionali in favore di soggetti diversi (es. giornalisti) devono invece essere qualificate come spese di rappresentanza.
9 8. La cena di Natale di studio Il nostro Studio legale e commerciale intende organizzare una cena di Natale, alla quale parteciperanno i dipendenti. La spesa deve essere qualificata come di rappresentanza? è quindi deducibile nel limite dell 1% dei ricavi? Il quesito riguarda un aspetto sul quale sono sorte non poche perplessità. Deve infatti essere rilevato come, con riferimento al reddito d impresa, le spese sostenute a favore dei dipendenti non rappresentino delle spese di rappresentanza, ma delle erogazioni gratuite, soggette al limite di deducibilità del 5 per mille dell ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, ai sensi dell articolo 100 TUIR. Per i lavoratori autonomi non è prevista una norma della stessa portata: tuttavia ciò non può condurre, tout court, alla indeducibilità del costo. Deve quindi ritenersi che le spese per la cena di Natale dei dipendenti siano soggette ai limiti di deducibilità previste per le spese genericamente sostenute per alberghi e ristoranti: 75% dell importo sostenuto, entro il 2% dell ammontare dei compensi percepiti nel periodo d imposta. di rappresentanza, deducibili nel limite dell 1% dei compensi percepiti. In ogni caso, la Circolare dell Agenzia delle entrate del n. 59 (paragrafo 16), ha chiarito che gli omaggi ai dipendenti possono non essere tassati in capo a questi ultimi se ricorrono le condizioni di applicabilità del "limite dei fringe benefit (art. 51 co. 3 del TUIR). Non è quindi tassato in capo ai dipendenti il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d'imposta. 9. Il regalo al dipendente di Studio per Natale Il nostro Studio legale e commerciale intende regalare, ad ogni dipendente, una penna dal valore commerciale di euro 100. Il costo sostenuto per l acquisto delle penne è deducibile? Il reddito deve essere tassato in capo al dipendente? Sul punto non è possibile fornire una risposta univoca, in quanto molti sono i dubbi sollevati dalla dottrina. Da un lato, infatti, deve ritenersi che le spese in oggetto siano completamente deducibili ai sensi dell art. 54, comma 6, Tuir (orientamento maggioritario); dall altro, invece, le spese sostenute potrebbero essere qualificate tra quelle
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