C O N S I G L I O R E G I O N A L E. LEGGE REGIONALE (n. 42)
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- Matteo Ferrero
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1 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia C O N S I G L I O R E G I O N A L E LEGGE REGIONALE (n. 42) approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 24 febbraio <<Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili >> GM/MN/DM/EC
2 - 1 - <<Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili >> Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge disciplina l esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici previsti dalla legislazione statale a favore degli invalidi civili attribuite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di invalidi civili). Art. 2 (Trasferimento delle funzioni) 1. Le funzioni di cui all articolo 1 sono trasferite alle Aziende per i servizi sanitari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali funzioni sono esercitate con le modalità di sportello unico. 2. In relazione a quanto previsto dall articolo 130, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), fermo restando il principio della separazione tra la fase dell accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1, la legittimazione passiva spetta alle Aziende per i servizi sanitari ove il procedimento abbia a oggetto le provvidenze concesse dalle aziende stesse e all INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma In conformità a quanto previsto dall articolo 130, comma 4, del decreto legislativo 112/1998, avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministravo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario. Art. 3 (Forme di collaborazione) 1. Le forme di collaborazione di cui all articolo 3 del decreto legislativo 270/2002 si intendono previste in favore delle Aziende per i servizi sanitari. Art. 4 (Trasferimento del personale)
3 - 2 - <<Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili >> 1. In relazione al disposto di cui all articolo 2, il personale di cui all articolo 4 del decreto legislativo 270/2002 è trasferito alle Aziende per i servizi sanitari con la medesima decorrenza dell assegnazione alla Regione. Il personale suddetto è inquadrato nel Servizio sanitario regionale nelle categorie corrispondenti alle aree e ai livelli formalmente rivestiti presso l ente di provenienza, secondo le equiparazioni di cui all allegata tabella A. Il personale medesimo conserva il trattamento fisso e continuativo acquisito (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione) ovvero, se più favorevole, quello proprio del personale del Servizio sanitario regionale; al personale è altresì riconosciuta l anzianità di servizio maturata presso l amministrazione di provenienza. In prima applicazione della presente legge la ripartizione del personale tra le Aziende per i servizi sanitari e le relative sedi di destinazione sono quelle indicate nell allegata tabella B. Art. 5 (Trasferimento di risorse finanziarie) 1. Le risorse finanziarie correlate al costo del personale trasferito, nonché quelle correlate alle spese di funzionamento, attribuite dallo Stato alla Regione, saranno assegnate alle Aziende per i servizi sanitari. Art. 6 (Norme finanziarie) 1. Le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 270/2002, per l esercizio delle funzioni trasferite di cui alla presente legge, relativamente alle spese per il personale, sono previste, avuto riguardo al disposto di cui all articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 270/2002 medesimo nella misura di ,69 euro annui per tre anni, sull unità previsionale di base che si istituisce nello stato di previsione dell entrata del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno 2004, al Titolo 2 Categoria 2.4, con la denominazione Assegnazioni per l esercizio delle funzioni trasferite in materia di invalidi civili, con riferimento al capitolo 736 (2.4.1) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 310 Servizio della economia sanitaria con la denominazione Acquisizione di somme per le spese relative al personale trasferito dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270, e con lo stanziamento di complessivi ,07 euro, suddivisi in ragione di ,69 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al In relazione al disposto di cui all articolo 5, relativamente alle spese per il personale trasferito, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno 2004, sull unità previsionale di base che si istituisce alla funzione obiettivo n. 7 programma 7.1 Rubrica n. 310 spese correnti con la denominazione Trasferimenti per l esercizio delle funzioni trasferite in materia di invalidi civili, con riferimento al capitolo 4379 ( ), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi
4 - 3 - <<Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili >> alla Rubrica n. 310 Servizio della economia sanitaria con la denominazione Trasferimenti alle aziende sanitarie locali per le spese relative al personale trasferito dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270, è iscritto lo stanziamento complessivo di ,07 euro, suddivisi in ragione di ,69 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al Le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 270/2002 per l esercizio delle funzioni trasferite di cui alla presente legge, relativamente alle spese di funzionamento, sono previste, avuto riguardo al disposto di cui all articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 270/2002 medesimo, nella misura di ,53 euro annui per tre anni, sull unità previsionale di base dello stato di previsione dell entrata del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno 2004, con riferimento al capitolo 737 (2.4.2) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 310 Servizio della economia sanitaria con la denominazione Acquisizione di somme per le spese di funzionamento connesse al trasferimento delle funzioni in materia di invalidi civili ai sensi del decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270, e con lo stanziamento di complessivi ,59 euro, suddivisi in ragione di ,53 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al In relazione al disposto di cui all articolo 5, relativamente alle spese di funzionamento, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno 2004, sull unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 4380 ( ) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 310 Servizio della economia sanitaria con la denominazione Trasferimenti alle aziende sanitarie locali per le spese di funzionamento connesse al trasferimento delle funzioni in materia di invalidi civili ai sensi del decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270 è iscritto lo stanziamento di complessivi ,59 euro, suddivisi in ragione di ,53 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al Art. 7 (Trasferimento di archivi di atti, documenti e dati) 1. Gli archivi di atti, documenti e dati connessi all esercizio delle funzioni di cui all articolo 1 sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari con la medesima decorrenza dell assegnazione alla Regione. Art. 8 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5 - 4 - <<Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili >> TABELLA A DI EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA (Articolo 4, comma 1) CCNL COMPARTO SANITA CATEGORIA A B B liv. BS C D D liv. DS CCNL COMPARTO MINISTERI AREE / LIVELLI A / I II III B1 / IV B2 / V B3 / VI C1 / VII C2 / VIII C3 / IX
6 - 5 - <<Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili >> TABELLA B DI RIPARTIZIONE DEL PERSONALE TRA LE AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI (Articolo 4, comma 1) AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE AREA C AREA B AREA A TOTALE A.S.S. 1 - TRIESTE A.S.S. 2 - GORIZIA A.S.S. 3 - GEMONA DEL FRIULI A.S.S. 4 - UDINE A.S.S. 5 - PALMANOVA A.S.S. 6 - PORDENONE 1 1-2
7 - 6 - <<Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili>> NOTE Avvertenza Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all articolo 2 - Il testo dell articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente: Art. 130 (Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili) 1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefìci aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale. 3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefìci economici, di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'inps negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.
8 - 7 - <<Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili>> 4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario. - Il testo dell articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è il seguente: Art. 11 (Previdenza e assistenza) 1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri: a) semplificazione dei procedimenti; b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti; c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti; d) previsione della facoltà dell'invalido convocato per accertamenti sanitari di motivare la propria impossibilità a rispondere e di indicare la data in cui può effettuarsi visita domiciliare. (omissis) Nota all articolo 3 - Il testo dell articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270, è il seguente: Art. 3 (Forme di collaborazione) 1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, presta attività di supporto per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonché
9 - 8 - <<Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili>> attività di consulenza anche con la partecipazione dei responsabili di settore degli Uffici Territoriali del Governo, già competenti per la trattazione della materia, per assicurare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo. 2. Qualora, alla data di effettivo trasferimento delle funzioni, non siano ancora state trasferite le risorse finanziarie ed umane di cui agli articoli 4 e 6, comma 1, la Regione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni ad essa trasferite, delle strutture degli Uffici Territoriali del Governo. Nota all articolo 4 - Il testo dell articolo 4 del decreto legislativo 270/2002 è il seguente: Art. 4 (Trasferimento di personale) 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 sono trasferite alla Regione dodici unità di personale nell'àmbito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 in materia di concessione di trattamenti economici in favore degli invalidi civili. 2. Il personale di cui al comma 1 è trasferito nel rispetto delle procedure individuate dal regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla Regione sono stimate in euro ,83 annui per ogni unità di personale. 4. Con decreti del Ministro dell'interno si provvede alle variazioni in aumento o in diminuzione necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dei predetti decreti. Note all articolo 6 - Per il testo dell articolo 4 del decreto legislativo 270/2002, vedi nota all articolo 4.
10 - 9 - <<Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili>> - Il testo dell articolo 6 del decreto legislativo 270/2002 è il seguente: Art. 6 (Disposizioni finanziarie) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 130, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in via transitoria, all'assegnazione delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento e per il personale, si provvede in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, recante: «Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», e dal decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 13 novembre 2000, recante: «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di concessione di trattamenti economici a favore degli invalidi civili». 2. Con la legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, comma quinto, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1, Statuto speciale della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia, modificherà il titolo IV dello Statuto, si provvederà, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a garantire, in via definitiva, il finanziamento delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite, previa valutazione, d'intesa tra lo Stato e la Regione, delle spese aggiuntive documentate.
11 <<Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili>> LAVORI PREPARATORI Progetto di legge n d iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 18 novembre 2003; - assegnato alla III Commissione permanente il 20 novembre 2003, con parere della I Commissione permanente; - acquisito il parere della I Commissione permanente espresso nella seduta del 21 gennaio 2004; - esaminato dalla III Commissione permanente nelle sedute del 22 e 29 gennaio 2004 e in quest ultima approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza del consigliere Colussi e, di minoranza, dei consiglieri Blasoni, Molinaro e Ritossa; - esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 24 febbraio 2004 e in quest ultima approvato a maggioranza, con modifiche.
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