TRACCIABILITA E RINTRACCIABILITA NELLE FILIERE AGRO-ALIMENTARI

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1 TRACCIABILITA E RINTRACCIABILITA NELLE FILIERE AGRO-ALIMENTARI

2 1.. perché oggi si parla di rintracciabilità? cos è la rintracciabilità?

3 perché OGGI parliamo di rintracciabilità grandi cambiamenti hanno interessato negli ultimi decenni il mercato alimentare industrializzazione globalizzazione mercati

4 perché OGGI parliamo di rintracciabilità rivoluzione sistema di produzione, di distribuzione e di commercializzazione dei prodotti alimentari

5 prima. stretta relazione luogo di produzione - luogo di vendita rapporto diretto produttore - consumatore

6 oggi agricoltura anonima materie prime prelevate dove è più conveniente farlo il consumatore non conosce né l origine degli alimenti né le imprese produttrici

7 agricoltori Industria e distribuzione spezzato quel filo diretto tra produttori e consumatori barriera informativa problemi di fiducia e di conoscenza consumatori

8 consumatori problemi di fiducia e di conoscenza alimentati dalle recenti emergenze sanitarie sempre maggiori esigenze e maggiore attenzione a problematiche sulla qualità e sicurezza degli alimenti

9 Consumatori scelte di acquisto basate su naturalità dei prodotti riconquista (ove possibile) del rapporto perduto con il produttore cessione diretta prodotti tipici e tradizionali

10 Consumatori scelte di acquisto basate su conoscenza dei prodotti tornare a dare una completa visibilità alle filiere produttive

11 ESIGENZA: tornare a dare una completa visibilità alle filiere produttive nasce esigenza di un sistema che permetta al consumatore di conoscere nel più breve tempo nel miglior modo possibile provenienza metodi di produzione, trasferimento e commercializzazione dei prodotti alimentari

12 ESIGENZA: tornare a dare una completa visibilità alle filiere produttive sistema: rintracciabilità alimenti ricostruire l identità, la storia e l origine degli alimenti identificazione documentata dei flussi materiali e di tutte le operazioni che concorrono alla formazione del prodotto finito

13 2 Tracciabilità e Rintracciabilità: terminologia

14 tracking tracing

15 Tracciabilità - rintracciabilità è evidente che non ci può essere rintracciabilità senza tracciabilità!

16 Tracciabilità - rintracciabilità Rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione (Reg. UE 178/2002)

17 3 Rintracciabilità: normativa di riferimento e schema operativo

18 recenti problematiche sanitarie a rilevante impatto sull opinione e sulla salute pubblica Libro bianco sulla sicurezza alimentare Emesso il 12/01/2000 dalla Commissione Europea documento quadro in cui sono formulate proposte di politica europea per la sicurezza alimentare e la fiducia dei consumatori Obiettivo: elevato livello di sicurezza degli alimenti all interno della comunità Strumenti: 84 misure di intervento disegnano un programma che ruota intorno a due tematiche fondamentali: 1) la tematica della filiera 2) la tematica della rintracciabilità

19 recenti problematiche sanitarie a rilevante impatto sull opinione e sulla salute pubblica Libro bianco sulla sicurezza alimentare la politica della sicurezza alimentare deve basarsi su un approccio completo integrato considerando l intera catena alimentare ( dai campi alla tavola ) deve consentire la rintracciabilità dei percorsi degli alimenti nonché dei loro ingredienti

20 recenti problematiche sanitarie a rilevante impatto sull opinione e sulla salute pubblica Libro bianco sulla sicurezza alimentare tra gli enunciati della politica alimentare europea tracciabilità e rintracciabilità rappresentano una delle questioni ritenute importanti e prioritarie per: - poter intervenire in modo efficace nel controllo sanitario delle filiere alimentari (SICUREZZA) - dare al consumatore quelle informazioni e quelle garanzie necessarie per riacquistarne la fiducia (TRASPARENZA)

21 Libro bianco sulla sicurezza alimentare CAPITOLO 2: PRINCIPI DI SICUREZZA ALIMENTARE punto 10 una politica alimentare efficace richiede la rintracciabilità dei percorsi dei mangimi e degli alimenti nonché dei loro ingredienti. Si devono introdurre procedure adeguate per agevolare tale rintracciabilità. Tra di esse vi è l obbligo per le imprese del settore dei mangimi e degli alimenti di assicurare che vi siano procedure adeguate per ritirare i mangimi o gli alimenti dal mercato là dove si presenti un rischio per la salute dei consumatori. Gli operatori dovrebbero tenere inoltre adeguati registri dei fornitori di materie prime e di ingredienti in modo da consentire di identificare la fonte di un problema. Va ribadito tuttavia che l identificazione chiara dei percorsi dei mangimi e degli alimenti e dei loro ingredienti è una questione complessa che deve tenere conto delle specificità di diversi settori e prodotti.

22 Libro bianco sulla sicurezza alimentare Concretizzazione delle misure di intervento: difficoltà operative Paesi membri loro politiche realtà territoriali locali persone moltitudine di ragioni, realtà e volontà da mediare mantenendo la coerenza del mandato

23 Reg. 178/2002 (CE) Ha come scopo la definizione di principi atti a tutelare la salute pubblica relativamente agli alimenti e il riavvicinamento delle normative nel campo della sicurezza alimentare negli stati membri, per permettere la libera circolazione degli alimenti, in totale trasparenza e nel rispetto di regole comuni

24 Reg. 178/2002 (CE) Sistema di rintracciabilità: per la prima volta disciplinato esplicitamente in un regolamento europeo di carattere orizzontale Obbligo della rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione (art. 18, par. 1 regolamento (CE) n. 178/2002)

25 accurato sistema di controllo Reg. 178/2002 (CE) mediante raccolta e trasmissione di determinate informazioni ricostruire e seguire il percorso di un un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione (art. 3, par. 15 e art. 18, par. 1 del regolamento (CE) n. 178/2002)

26 Reg. 178/2002 (CE) Sistema di rintracciabilità: campo di applicazione tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della commercializzazione sia degli alimenti, sia dei mangimi, sia di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime tutte le fasi della catena alimentare, a partire dalla produzione primaria del prodotto, fino al magazzinaggio, al trasporto e alla vendita al consumatore finale (art. 3, par. 16 regolamento (CE) n. 178/2002)

27 Reg. 178/2002 (CE) Sistema di rintracciabilità: SOGGETTI OBBLIGATI obbligo della rintracciabilità per tutti gli operatori del settore alimentare e di quello dei mangimi in modo da renderlo applicabile a tutte le categorie di alimenti e di mangimi tutti i soggetti (pubblici e privati) della filiera che producono, trasformano e commercializzano prodotti alimentari o mangimi primari (e quelli successivamente ottenuti) e che assumono la responsabilità di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell impresa da essi controllata (art. 3, parr. 2, 3, 5, 6 del regolamento (CE) n. 178/2002) Es. aziende della produzione primaria, aziende della trasformazione, grossisti, aziende commerciali, della distribuzione, imprese di trasporto e quelle che effettuano lo stoccaggio

28 Reg. 178/2002 (CE) Sistema di rintracciabilità: OGGETTO obbligo della rintracciabilità per tutti gli operatori del settore alimentare e di quello dei mangimi in modo da renderlo applicabile a tutte le categorie di alimenti e di mangimi prodotti sottoposti all obbligo della rintracciabilità: materie prime (vegetali o di origine animale) prodotti finiti (alimentari e mangimi) qualora sotto il profilo giuridico fossero qualificabili come alimento o come mangime ingredienti che fanno parte di un alimento o di un mangime

29 Sistema di rintracciabilità: OGGETTO Reg. 178/2002 (CE) NON sono sottoposti all obbligo della rintracciabilità: materiale da imballaggio degli alimenti e dei mangimi medicinali, prodotti fitosanitari e fertilizzanti

30 Reg. 178/2002 (CE) NOVITA cambiamento ruoli e responsabilità all interno del sistema alcune definizioni inquadrano chiaramente il nuovo indirizzo Alimento: non è più tale alla fine del processo produttivo ma lo è già quando è destinato ad essere ingerito da un essere umano (latte appena munto è alimento) Impresa alimentare: non è più quella che trasforma o confeziona una materia prima ma lo è anche quella che la produce, quindi anche l allevamento Operatore del settore alimentare: non più solo colui che produce l alimento anche nella sua nuova accezione del termine, ma colui che deve garantire il rispetto della legislazione alimentare nell impresa stessa

31 Reg. 178/2002 (CE) vera novità definizione di comportamenti volti a realizzare l effettiva rintracciabilità lungo l arco dell intera filiera alimentare, con particolare attenzione alla produzione primaria che nelle normative precedenti era stata deliberatamente esclusa o solo marginalmente coinvolta

32 da dove parte la rintracciabilità???? dai considerando del regolamento n. 178/2002: Per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare come un unico processo a partire dalla produzione primaria inclusa (considerando n. 12) per tale motivo occorre prendere in considerazione la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione dei mangimi con i quali vengono nutriti gli animali destinati alla produzione alimentare (considerando n. 13) per lo stesso motivo occorre prendere in considerazione altre pratiche e mezzi di produzione agricoli a livello di produzione primaria e i loro effetti potenziali sulla sicurezza generale degli alimenti (considerando n. 14)

33 schema operativo reg. 178/2002 (CE) identificare a monte l azienda da cui il prodotto che interessa proviene (fornitore precedente) identificare a valle l azienda alla quale il prodotto che interessa è stato fornito (acquirente successivo) un passo indietro un passo avanti

34 schema operativo reg. 178/2002 (CE) disporre di un sistema che consenta agli operatori di identificare i fornitori ed i clienti diretti dei loro prodotti; stabilire un collegamento fornitore-prodotto (quali prodotti sono stati forniti da quali fornitori); stabilire un collegamento cliente-prodotto (quali prodotti sono stati forniti a quali clienti; gli OSA non devono, comunque, identificare i consumatori finali); in definitiva OSA ed OSM devono essere in grado di identificare da chi (rintracciabilità a monte ) e a chi (rintracciabilità a valle ) è stato fornito il prodotto che interessa

35 schema operativo reg. 178/2002 (CE) PRIMO OBBLIGO: rintracciabilità a monte Gli OSA e OSM devono poter individuare qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica) (es. imprenditore agricolo, centro di raccolta, industria di prima trasformazione, commerciante, importatore, ) da cui riceve un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare e qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime (es. le materie prime) OSA e OSM tenuti soltanto a individuare il proprio fornitore; non viene richiesto di risalire all origine della materia prima NOMINATIVO E RECAPITO DEL FORNITORE NATURA DEL BENE RICEVUTO

36 schema operativo reg. 178/2002 (CE) SECONDO OBBLIGO: rintracciabilità a valle Gli OSA e OSM devono poter individuare qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica) a cui essi hanno fornito i propri prodotti Anche in questo caso OSA e OSM devono soltanto documentare il passaggio al soggetto successivo della catena e quindi individuare soltanto il proprio cliente L obbligo della rintracciabilità non si estende al consumatore finale. L ultimo distributore (es, punto vendita di una catena di supermercati) non è tenuto a individuare il consumatore finale NOMINATIVO E RECAPITO DELL ACQUIRENTE NATURA DEI PRODOTTI VENDUTI

37 schema operativo reg. 178/2002 (CE) Informazioni a disposizione della AC Efficace sistema di rintracciabilità procedure adeguate di raccolta di tutte le informazioni ritenute utili (a disposizione delle AC su richiesta) (art. 18, parr. 2, 3 del regolamento (CE) n. 178/2002) Utilizzati termini quali sistemi e procedure Essi devono essere strutturati in modo adeguato a far pervenire alle AC le informazioni necessarie

38 schema operativo reg. 178/2002 (CE) Informazioni a disposizione della AC Manca tuttavia l indicazione di un preciso strumento operativo per adeguarsi a tale prescrizione Manca anche un riferimento al tipo di informazioni che devono essere raccolte, conservate e trasmesse tutte le informazioni utili ai fini della rintracciabilità

39 schema operativo reg. 178/2002 (CE) Informazioni a disposizione della AC registrare gli approvvigionamenti di materie prime in entrata registrare le consegne dei prodotti in uscita a) natura del prodotto alimentare/mangime ricevuto/consegnato; b) quantitativo (peso o unità di volume): c) stato di presentazione; d) nominativo fornitore/cliente, sede sociale e di provenienza/destinazione dell alimento o mangime; a) numero di lotto del prodotto o altro sistema di identificazione; a) data di ricezione/spedizione; b) dati identificativi del trasportatore se diverso dal fornitore e mezzo di spedizione/società che effettua il trasporto; a) altre informazioni previste da norme specifiche

40 schema operativo reg. 178/2002 (CE) Informazioni a disposizione della AC Informazioni raccolte, registrate e trasmesse in modo diverso: Fatture Documenti di accompagnamento, Codici a barre o codici aziendali, Sistemi a microcircuito, radiofrequenze, Prontamente disponibili in caso di necessità su richiesta dell AC

41 schema operativo reg. 178/2002 (CE) Informazioni a disposizione della AC Periodo minimo di conservazione dei registri: Prodotti senza indicazione del termine di conservazione (TC) 5 anni Prodotti con TC > 5 anni TC + 6 mesi Prodotti deperibili con TC < 3 mesi o non specificato 6 mesi

42 normative specifiche che stabiliscono regole di rintracciabilità per alcuni settori e prodotti Carni bovine (regolamento (CE) n. 1760/2000) Uova (regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (Cee) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova) Olio d oliva (regolamento (CE) n. 1019/2002) OGM (regolamento (CE) n. 1830/2003) Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (regolamento (CE) n. 1935/2004) Aromatizzanti di affumicatura (regolamento (CE) n. 2065/2003) Determinati prodotti della pesca (regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l informazione dei consumatori nel settore della pesca e dell acquacoltura

43 Rintracciabilità interna Rintracciabilità interna = ricostruzione del percorso, all interno dello stabilimento, di ogni materia prima o sostanza utilizzata nella trasformazione o lavorazione per produrre il prodotto finito Sistema volontario di rintracciabilità avanzato Registrazione di un più ampio nucleo di informazioni Ricostruire in modo più preciso il flusso dei materiali (abbinare le singole forniture di materie prime ai singoli lotti di prodotto finito) Possibilità di risalire dal prodotto finito alle materie prime effettivamente utilizzate nella sua lavorazione

44 Rintracciabilità interna Il sistema HACCP può venire utilizzato per identificare le materie prime soggette a possibili criticità e valutare la possibilità di organizzare, per queste, un sistema di rintracciabilità più dettagliato

45 Rintracciabilità interna Informazioni sul flusso dei materiali collegate a quelle inerenti il processo produttivo: materie prime e sostanze utilizzate; fasi di stoccaggio, trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto; controlli eseguiti storia del prodotto

46 Rintracciabilità interna Non obbligatoria ai sensi del regolamento Comunque auspicabile che OSA e OSM istituiscano procedure atte a garantire la rintracciabilità interna Finalità: ottimizzazione produzione contenimento dei costi (ritiri dal mercato più mirati e sicuri) Recall intelligente del prodotto eventualmente già distribuito sul mercato, limitando l azione ai soli lotti coinvolti nel problema

47 Rintracciabilità interna: Norme tecniche volontarie Vision 2000 UNI 10939:2001 Sistema di rintracciabilità nelle filiere agro-alimentari. Principi generali per la progettazione e l attuazione UNI 11020:2002 Sistema di rintracciabilità nelle aziende agro-alimentari. Principi e requisiti per l attuazione ISO 22005:2007 Tracciabilità nella filiera alimentare e mangimistica principi generali e requisiti di base per la progettazione e applicazione del sistema Sono specifiche tecniche elaborate per i settori industriali, commerciali e del terziario ed approvate da un organismo riconosciuto. In Italia Ente Nazionale Italiano di unificazione (UNI)

48 Rintracciabilità interna: Norme tecniche volontarie Standard e schemi privati più complessi ISO 22000:2005 Food safety management systems requirements for any organization in the food chain BRC-British Retail Consortium technical standard (UK) EFSIS European Food Safety Inspection Service (UK) IFS International Food Standard (D) GlobalGAP Good Agricoltural Practice (D) SQF 2000 Safe Quality Food (USA)

49

50 alla luce delle forti indicazioni del libro bianco Primavera 2000 in ambito UNI nasce l idea di lavorare alla creazione di una norma che legasse il concetto di rintracciabilità con quello di filiera nella consapevolezza che: il controllo di fiera è credibile se è rintracciabile, cioè documentabile; la rintracciabilità è efficace solo se estesa a tutta la filiera Aprile 2001 UNI 10939:2001 Sistema di rintracciabilità nelle filiere agro-alimentari. Principi generali per la progettazione e l attuazione

51 UNI 10939:2001 di carattere generale regole per la corretta attuazione di un sistema di rintracciabilità di filiera; definisce i principi specifica i requisiti per l attuazione di un sistema di rintracciabilità di filiera aspetto caratterizzante: abbina il concetto di rintracciabilità al concetto di filiera la rintracciabilità diventa tanto più significativa quanto più si slega alla logica della singola azienda e si avvicina al concetto di filiera, definita come insieme definito delle organizzazioni (ed operatori) con i relativi flussi materiali che concorrono alla formazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agro-alimentare filiera = tutte le attività e i flussi che hanno rilevanza critica per le caratteristiche del prodotto rintracciabilità = capacità di ricostruire la storia e di seguire l utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate (relativamente ai flussi materiali ed agli operatori)

52 UNI 10939:2001 punti fondamentali per la realizzazione del sistema di rintracciabilità: 1. Definizione del prodotto per cui si intende realizzare la rintracciabilità 2. Definizione delle organizzazioni coinvolte 3. Modalità di identificazione del prodotto nelle e tra le organizzazioni stesse 4. Modalità e responsabilità di gestione delle informazioni 5. Accordi formalizzati tra le organizzazioni coinvolte nella filiera Modello organizzativo disegnato dalla norma: sistema di rintracciabilità di filiera = strumento che permette di identificare e rintracciare flussi di materiali e responsabilità, modalità di lavorazione e registrazioni, responsabilità nella gestione e nello scambio di dati fra organizzazioni coinvolte, in una logica complessiva di filiera Valore intrinseco = identificazione univoca e preventiva della filiera di organizzazioni coinvolte nella produzione/commercializzazione di un bene Applicabilità = modello applicabile nelle diverse filiere agro-alimentari, che hanno problematiche profondamente diverse tra loro in funzione del tipo di prodotto

53 UNI 11020:2002 intento più mirato nasce dopo l emanazione del regolamento 178/2002 (CE) individua, a fronte della latitanza normativa, gli strumenti operativi maggiormente appropriati per la realizzazione di un sistema di rintracciabilità aziendale contenuti della norma = capisaldi metodologici per la realizzazione, la documentazione ed il controllo di un sistema di rintracciabilità aziendale che comprenda l individuazione dei materiali, dei relativi fornitori e dei flussi o percorsi aziendali dei materiali stessi in ogni lotto di prodotto

54 Rintracciabilità: Norme cogenti Norme volontarie Libro bianco sulla sicurezza alimentare Reg. 178/2002 (CE) Decreto 27 maggio 2004 Vision 2000 UNI 10939:2001 UNI 11020:2002 ISO 22005:2007

55 nuove frontiere della rintracciabilità Tracciabilità genetica = confronto tra il DNA estratto da due matrici biologiche diverse di uno stesso animale progetto di costruzione della mappa genomica del bovino Numero elevato di marcatori genetici altamente polimorfi e ben distribuiti sui cromosomi (attualmente più di 3000!) identificazione individuale corretta attribuzione paternità/maternità di un individuo studi sulle distanze genetiche tra le razze identità tra 2 o più campioni biologici

56 nuove frontiere della rintracciabilità Tracciabilità genetica della carne Microsatelliti = corte sequenze di DNA (da 1 a 4 nucleotidi) Ripetute un numero variabile di volte e disperse a caso Lungo tutto il genoma (GC GC GC GC ) classe particolare di marcatori del DNA veri e propri loci (anche se non codificano per alcun carattere) presentano forma diverse (alleli) polimorfismo tra individui presi a caso in una popolazione Utilizzati per la identificazione degli animali

57 Tracciabilità genetica del latte nuove frontiere della rintracciabilità Impossibile effettuare una tracciabilità individuale (latte di massa) Difficoltà estrazione DNA prodotti di trasformazione del latte (formaggi a pasta dura e con lungo tempo di stagionatura) Provenienza latte utilizzato per la produzione di formaggi tipici Geni che influenzano il colore del mantello (razza specifici) Microsatelliti: Estrazione DNA formaggio Analisi mediante amplificazione di 30 microsatelliti Confronto tramite software tra genotipo ottenuto e quello delle popolazioni di riferimento Attribuzione campioni di formaggio alla razza di origine

58 Rintracciabilità ed etichettatura NON si identificano e non vanno confuse; At. 18 punto 4 regolamento 178/2002 Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità ( ) devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche Etichettatura = parte integrante del sistema di rintracciabilità Dall etichetta del prodotto lavorato deve essere possibile risalire alle materie prime intervenute nella sua composizione

59 3 tracciabilità e rintracciabilità: obbligo od opportunità???

60 Duplice obiettivo: Sicurezza degli alimenti Trasparenza delle informazioni

61 OBBLIGO: Visione prioritaria: strumento di sicurezza intervenire in modo tempestivo ed efficace in caso di problemi sanitari che impongano il ritiro dal mercato risalire a monte della filiera alimentare provenienza ingredienti o sostanze responsabili di rischio sanitario seguire a valle della filiera la destinazione dei prodotti a rischio ritiro dal commercio

62 Reg. 178/2002 (CE) Visione prioritaria: strumento di sicurezza Sistema alla base per poter attivare le procedure di ritiro e/o richiamo dell alimento qualora possa mettere o metta in pericolo la salute umana Ritiro = qualsiasi misura volta ad impedire la distribuzione e l offerta al consumatore di un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare Richiamo = qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta anche al consumatore finale, da effettuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute (Intesa Stato Regioni 13 novembre 2008 di modifica dell intesa 15 dicembre 2005recante Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano )

63 OBBLIGO: sanzioni!!!.. violazione dell obbligo di predisporre la rintracciabilità dei prodotti alimentari e dei mangimi D.lgs. N. 190 del 5 aprile 2006 Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare (Guri n. 118 del 23 maggio 2006)

64 OPPORTUNITA regolamento (CE) N. 178/2002 art. 14 alimenti sicuri conformi a norme comunitarie sulla sicurezza alimentare

65 OPPORTUNITA Prodotti ottenuti in modo conforme alle leggi: chiave della qualità storia identificata = rintracciabilità = rassicurazione consumatore

66 OPPORTUNITA storia identificata valori legati al territorio di origine rintracciabilità = ulteriore fattore di promozione = soddisfazione per il consumatore di attese culturali proprie di quel territorio

67 OPPORTUNITA Valorizzazione delle produzioni tipiche locali e tradizionali, biologiche o di qualità: ricostruzione vari passaggi produttivi a partire dalle materie prime controllo di garanzia caratteristiche rivendicate

68 gestione rintracciabilità di filiera produzione primaria distribuzione al consumatore complessa e onerosa tanto più difficile quante più organizzazioni sono coinvolte e quante più fasi produttive sono interessate

69 consumatore forte attenzione settori più a monte della filiera agro alimentare (alimentazione zootecnica) Settore lattiero caseario: più che per altri è sentito lo stretto rapporto tra alimentazione e produzioni

70 Art. 18 reg. (CE) n. 178/2002 non prescrive adozione di specifici mezzi obbligo espresso in termini di risultato Imprese margine di manovra e flessibilità nell applicazione del sistema

71 Importanza della flessibilità: rintracciabilità di filiera sempre associata a uno specifico prodotto o un componente dello stesso progettazione e attuazione di un adeguato sistema di rintracciabilità devono tener conto del prodotto al quale si intende applicare il sistema e delle sue peculiarità nonché della necessità di rispettare la normativa vigente

72 Atteggiamento passivo: nuove regole da rispettare nuovi costi e riduzione dei margini di guadagno

73 Approccio positivo trasforma il problema in nuove opportunità, genera vantaggi competitivi e migliora il volume delle vendite

74 Trasparenza e conoscenza del sistema produttivo, garanzie di provenienza, sicurezza sanitaria porterebbero il consumatore a scegliere il prodotto alimentare di qualità, anche accettando di pagare un prezzo maggiore

75 Competizione di Paesi emergenti per proteggere il nostro patrimonio alimentare puntando sulla specificità e sulla qualità

76 Filiera controllata GMP HACCP Gestione non conformità Rintracciabilità

77 Rintracciabilità NON garantisce di per sé la sicurezza degli alimenti rappresenta piuttosto uno strumento di gestione dei rischi Obiettivo primario contribuire alla identificazione degli alimenti e dei mangimi che non soddisfano i requisiti di sicurezza, agevolandone il ritiro dal mercato mira quindi a migliorare i tempi di reazione in una situazione di crisi alimentare e agevola l identificazione della fonte del pericolo in modo più preciso

78 Sistemi di tracciabilità = mezzo efficace per sviluppare nuove relazioni tra mondo della produzione e mondo del consumo Oggi a disposizione strumenti tecnici ineguagliabili: internet, telefonia mobile, sistemi di automazione e monitoraggio sfida: riuscire a sfruttarli in modo coerente

79 Oggi molti dati a disposizione: allevatore registrazione dati aziendali; caseificio traccia la storia delle sue produzioni; laboratorio di analisi raccolta di una mole enorme di dati sanitari (animali produttori di alimenti e alimenti stessi) ma tutto ancora troppo chiuso, finalizzato, unidirezionale creare sistemi che scambino informazioni per poterne usufruire nel modo più ampio possibile

80 professionalità di ogni attore della filiera tanto più completa, semplice ed efficace quanto maggiori sono le informazioni che, ognuno per la sua competenza, sarà in grado di raccogliere e far convogliare in un unico contenitore a disposizione dell intero settore nei limiti e negli ambiti chiaramente definiti dalla nuova normativa

81 tracciabilità offre la possibilità di seguire il processo produttivo e distributivo dalle materie prime al prodotto finito, raccogliendo e sistematizzando informazioni, fasi processi e loro relazioni rintracciabilità offre la possibilità di interconnettere, su più dimensioni e in modo logico, tutte le informazioni raccolte, rendendole fruibili, in modo semplice, veloce ed efficace ai vari attori della filiera

82 nuova normativa sulla sicurezza alimentare rispettata come obbligo e fatta rispettare per dovere, ma in quest ottica difficilmente potrà generare una maggior sicurezza alimentare

83 Al contrario le conoscenze tecnologiche, igienico-sanitarie e scientifiche, rese fruibili in modo semplice, possono rappresentare una sfida complessa e impegnativa, ma anche sfruttabile tanto a livello sanitario quanto a livello imprenditoriale

84 Utilizzare le nuove regole per indirizzare il consumatore nella scelta di un prodotto, favorendone il riconoscimento dalle caratteristiche di qualità

85 rintracciabilità interna occasione irripetibile per: dare maggiori garanzie al consumatore migliorare l immagine aziendale sviluppare ed estendere la propria presenza sul mercato

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