COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

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1 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA Del. Nr. 38 Prot. n. del Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB - H. L'anno duemilaotto addì undici del mese di settembre, alle ore 20,30 nella Sede Municipale, premesse le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione. ZERMAN FABRIZIO A TURELLA DANIELE P BAMBINI GILBERTO P BIMBATO DAVIDE P SANDRINI STEFANO P PASQUALINI PAOLO P GALEOTTO SIMONE P GASPARI FRANCO P POLI GIUSEPPE P BUSATTA DENIS P RIGO GIANCARLO P BRUNELLI ALBERTO P CHIAVEGATO BRUNO P BONAFINI GRAZIELLA P PICCOLI GIANLUIGI P PERBELLINI ANGELO P TAIOLI REMO P FILIPPI STEFANO P DAL SASSO AMABILE P MARCOLONGO ALDO P BIONDARO LUIGI A Presenti n. 19 Assenti n.2 Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Generale BIGNONE ALBERTO Essendo legale il numero degli intervenuti, DANIELE TURELLA Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Delibera Consiglio Comunale n.38 del 11/09/2008 Pagina 1

2 Proposta n.2758 Approvazione del regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB - H. IL CONSIGLIO COMUNALE Considerato che il presente Regolamento viene approvato allo scopo di attuare un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per la telefonia mobile all'interno del territorio comunale, facendo propri gli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi, come previsto nelle norme di attuazione del Pat, approvato con conferenza dei Servizi del ratificata con D.G.R.V. n del ; Vista la nota n prot. int /2008 dell'avvocatura Civica del Comune di San Giovanni Lupatoto dalla quale si rileva che il suddetto Regolamento trova legittimazione nell'art. 8 comma 6 della Legge n. 36 /2001; Considerato il riparto delle competenze nel quadro della politica di protezione dall'inquinamento elettromagnetico approntato dalla legge quadro n. 36/2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, che riconosce allo Stato la competenza legislativa a determinare i valori- soglia ai fini della tutela della salute e dell'assetto dell'ordinamento della comunicazione; Verificato che nella sentenza n. 303 / della Corte Costituzionale si legge: a) " non può dubitarsi della legittimità di una pianificazione comunale del settore anche se di tipo nettamente urbanistico esecutivo che può assumere il contenuto di una diretta localizzazione territoriale dei singoli impianti"; b) " non si può obiettare che si sarebbe in presenza di un aggravamento del procedimento conseguente alla scelta di ricorrere ad un Piano di matrice urbanistico esecutiva. Difatti la predisposizione di un quadro preliminare di compatibilità urbanistica rispetto all'insediamento, benchè introduca un elemento di maggior complessità nella fase iniziale del procedimento, ne agevola successivamente la risoluzione, posto che l'autorizzazione verrà richiesta in ragione di parametri predefiniti, adeguati alle specifiche peculiarità del caso concreto"; Ritenuto di aver dato, nel contesto del Regolamento che si approva, senso pratico al principio di minimizzazione tramite la richiesta ai gestori di avvalersi delle migliori tecnologie praticabili; Verificato che in data 28 aprile 2008 si è provveduto ad inviare alle varie società che gestiscono gli impianti di telefonia, H3G, Telecom Vodafone e Wind, presenti nel nostro Delibera Consiglio Comunale n.38 del 11/09/2008 Pagina 2

3 territorio, una copia della proposta di Regolamento per presentare eventuali osservazioni e che sono trascorsi i termini assegnati; Considerato che solo la Soc. Wind ha fatto pervenire in data c.a. delle osservazioni mentre la Soc. Vodafone aveva richiesto, in data c.a. una proroga dei termini per l'invio di osservazioni mai pervenute; Ritenuto di accogliere le osservazioni relative all'art. 6 del Regolamento; Considerato che la presente deliberazione è stata esaminata dalla 1^ Commissione Consiliare nella seduta del 10/09/2008 con parere favorevole a maggioranza; Uditi gli interventi di cui all'allegato B); Visti i pareri riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art 97 del D.Lgs 267/2000; Con voti favorevoli unanimi espressi dai presenti per alzata di mano D E L I B E R A 1) Di approvare l'allegato Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H che forma parte sostanziale e integrante della presente deliberazione (Allegato A). 2) Il affidare al Dirigente competente l'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art 107 del D.Lgs. 267/ ) Nel caso di cui all'art. 5 ultimo comma del Regolamento, dell'istanza del gestore deve comunque essere informato l'organo politico. Delibera Consiglio Comunale n.38 del 11/09/2008 Pagina 3

4 Allegato A) REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E L ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E PER LE TRASMISSIONI IN STANDARD DVB-H CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. (Finalità) 1.- Il presente regolamento, adottato ai sensi dell art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ha lo scopo di disciplinare l installazione, la modifica, l adeguamento e l esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H sul territorio del Comune di San Giovanni Lupatoto al fine di: a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti; b) minimizzare l esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici c) garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi gestori; d) favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione alla popolazione; e) realizzare una gestione concertata tra Amministrazione e Gestori dell intero ciclo di vita dell antenna di cui al presente regolamento, alla luce dell evoluzione normativa nazionale e regionale, nel rispetto di quanto stabilito nelle norme di attuazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) all art 8 punto 8 che privilegiano la localizzazione nell ambito di un piano annuale o pluriennale da concertare, anche attraverso un protocollo d intesa sottoscritto tra comune ed i soggetti gestori degli impianti, rispondente agli obiettivi di qualità indicati nelle direttive approvate secondo le procedure previste dalla legge regionale ( Norme per il governo) n. 11 del 23 aprile 2004 art. 15. f) garantire il contenimento dell inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti nel rispetto dei limiti di esposizione statale e tramite il conseguimento, nell esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione previsto dalla Legge statale n. 36/2001. Art. 2. (Ambito di applicazione) Delibera Consiglio Comunale n.38 del 11/09/2008 Pagina 4

5 1.- Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti della telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H. 2.- Si applicano le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). CAPO II PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI Art. 3. (Criteri di localizzazione) 1.-I soggetti gestori interessati ad installare o mantenere impianti richiamati all art. 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici e, per le nuove localizzazioni, indicare anche altre eventuali posizioni ritenute utilizzabili in alternativa alla prima. 2- Per le installazioni di cui trattasi, non essendo soggette a divieti generalizzati in relazione alla loro localizzazione, a parità di condizioni espositive e considerato il principio di minimizzazione, dovranno essere seguiti i seguenti criteri : a) aree boschive, agricole, verdi, non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l impatto ambientale e paesaggistico, o salvaguardate nel Pat, salvo parere favorevole espresso dagli organi competenti; b) infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc..) aree industriali prevalentemente a bassa occupazione; c) aree di rispetto cimiteriale ; d) aree pubbliche 3- Nel caso in cui le precedenti localizzazioni si dimostrassero impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, dimostrando l assoluta impossibilità di conseguire il completamento della rete cellulare o l efficace copertura di un area con il segnale irradiato, le diverse richieste verranno valutate dal piano delle localizzazioni, quando definito,comunque nel rispetto delle aree sensibili così come indicate all art. 5 del presente regolamento. 4- Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture già esistenti, al fine di limitare l impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrate degli impianti tecnologici collegati agli impianti di telefonia cellulare. Art. 4 (Divieto di installazione degli impianti) 1- E stabilito, ai sensi delle Direttive di cui all art. 8.8 del PAT, il divieto dell installazione degli impianti: a) nelle aree sensibili come definite al successivo articolo 5; b) nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell art. 142 del D.Lgs n. 42 del ( Codice dei beni culturali e del paesaggio) ad eccezione delle zone indicate con le lettere b), c), f), g), e i) del medesimo articolo nelle quali l installazione / modifica è Delibera Consiglio Comunale n.38 del 11/09/2008 Pagina 5

6 possibile previa l acquisizione del parere favorevole degli organi competenti; c) in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell art. 136 del D.Lgs n. 42 del Codice dei beni culturali e del paesaggio; d) sugli immobili costituenti beni culturali ai sensi dell art. 10 del D.Lgs. n. 42 / I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici ( Carabinieri, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Polizia, Forze Armate, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza)se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità Art. 5 (Aree sensibili) 1- Per aree sensibili si intendono: a) insediamenti con destinazione ad asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado; b) b) Ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza; c) parchi e aree per il gioco e lo sport e spazi adibiti all infanzia in generale. 2- Nei suddetti siti e nelle aree di pertinenza non è consentita l installazione di impianti di cui al presente regolamento. In prossimità di tali aree è possibile l installazione di nuovi impianti o modifiche dell esistente solo nel caso in cui le esigenze di copertura del territorio non possano essere altrimenti soddisfatte, dando dimostrazione della impossibilità di localizzazioni alternative. In ogni caso dovranno essere utilizzate soluzioni tecnologiche che garantiscano la salvaguardia del sito sensibile. Art. 6 ( Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti) Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 1 ottobre di ogni anno, i gestori interessati presentano al Settore competente del Comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell anno solare successivo. Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, sia in formato cartaceo che, secondo gli standard dell Amministrazione, informatico: a) schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l indicazione della relativa localizzazione, se non già in possesso dell Amministrazione comunale; b) cartografia in scala 1: georeferenziata con l individuazione dei siti puntuali di localizzazione dei nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti; c) relazione tecnica che illustri i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte, in relazione all esigenza di assicurare la copertura del servizio, d) Le richieste che hanno avuto parere negativo nel piano dell anno precedente dovranno essere corredate da ulteriore documentazione sulla minimizzazione e sulle esigenze di copertura. Delibera Consiglio Comunale n.38 del 11/09/2008 Pagina 6

7 E comunque consentito al gestore presentare aggiornamenti al Piano anche nel corso dell anno, per esigenze non preventivamente conoscibili e dettagliabili. Art 7 (Istruttoria del Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H) Entro sessanta giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, il Dirigente competente, potendo avvalersi dell Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente del Veneto ARPAV, dell ULSS 20 e/o di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiede ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valuta la compatibilità ambientale e urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti e, alla luce di eventuali osservazioni presentate, formula una proposta di Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H La proposta di Piano comunale delle installazioni contiene l individuazione degli impianti esistenti e dei siti ed aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei gestori, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, la minimizzazione dell esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all art 3 ( e limiti di esposizione statali), anche ipotizzando alternative localizzative o realizzative, all uopo privilegiando le aree non ricadenti in quelle precedentemente definite dall art. 5, tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di condizioni tra i diversi gestori. La proposta di Piano comunale delle installazioni è comprensiva di un elaborato cartografico con l indicazione delle installazioni esistenti, di quelle richieste e da una relazione tecnica esplicativa. Il Dirigente del Settore competente procede tempestivamente a pubblicizzare la proposta di Piano comunale delle installazioni mediante: avviso all albo pretorio inserimento nel sito Internt del Comune; affissione di manifesti, recanti l espressa indicazione che nel termine di trenta giorni dalla suddetta pubblicazione ogni cittadino, associazione e comitato portatore di interessi collettivi o diffusi può presentare memorie e documenti che saranno valutati dall amministrazione prima di adottare il Piano; invio della proposta di Piano comunale delle installazioni ai gestori con l invito ad esprimere entro trenta giorni dalla relativa comunicazione le proprie osservazioni comprovando l eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale della Proposta di Piano ipotizzata, per quanto di interesse. Per gli impianti posti a confine del territorio comunale sarà opportunamente informato il comune contermine. Art 8 (Redazione definitiva del Piano) Delibera Consiglio Comunale n.38 del 11/09/2008 Pagina 7

8 Acquisite le risultanze dell istruttoria, da formulare a cura del Dirigente del Settore competente del Comune, entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni di tutti i gestori e delle eventuali osservazioni, il Consiglio Comunale, nei successivi trenta giorni si esprime sulle osservazioni presentate, sui pareri espressi, sulle valutazioni e sulle richieste dei gestori, ed approva il Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H Il Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H sarà di riferimento al Piano degli Interventi P.I., a mente dell art 17 comma 2 lettera h della legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004 (Norme per il governo del territorio) che prescrive la definizione e localizzazione delle opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 ( cod. delle comunicazioni) e succ. modificazioni, da realizzare o riqualificare. Il Piano comunale delle installazioni ha efficacia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all albo pretorio. CAPO III PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI Art. 9 ( Provvedimento autorizzatorio) 1.- L installazione, la modifica e l adeguamento degli impianti per la telefonia mobile e/o per le trasmissioni in standard DVB-H, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio, nelle forme e nei tempi previsti dall art. 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). 2.- In caso di realizzazione di installazioni, modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile e/o per le trasmissioni in standard DVB-H, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione comunale, si applicano le disposizioni del Titolo IV- Vigilanza sull attività edilizia, responsabilità e sanzioni della Parte I del DPR 6 giugno 2001 n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Art 10 (Istruttoria) 1.- Nello svolgimento dell istruttoria, secondo il decreto legislativo n. 259 dell 1 agosto 2003, il Responsabile dell Ufficio verifica la conformità dell intervento al Piano di Assetto del Territorio, al Piano degli interventi, nonché al Piano comunale delle installazioni. 2- Sono fatti salvi gli atti di assenso di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico- artistico. CAPO IV Delibera Consiglio Comunale n.38 del 11/09/2008 Pagina 8

9 RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI Art. 11. (Impianti esistenti in aree sensibili) 1.- Su motivata istanza o su richiesta dei gestori interessati, in sede di approvazione del Piano comunale delle installazioni può essere prevista la predisposizione di un Piano di riassetto degli impianti esistenti con le modificazioni, gli adeguamenti e le delocalizzazioni degli impianti esistenti installati in prossimità dei siti sensibili. Il Comune richiede la rilocalizzazione degli impianti quando - gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento, e cioè nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi dell art 5, con eccezione dei casi previsti all art. 4 comma 2 - è accertata l impossibilità di garantire l rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento; - in accordo con i gestori, qualora vengano individuate aree più idonee. L individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dall art. 3 del presente Regolamento comunale. CAPO V CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA Art. 12 (Vigilanza e controlli) 1.- L amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36 avvalendosi delle strutture dell Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente del Veneto ARPAV. 2.- Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l attuazione del presente Regolamento avvalendosi della Polizia municipale e del personale comunale preposto. 3.- Il personale incaricato dei controlli e delle misurazioni, munito di documento di riconoscimento dell ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l espletamento delle funzioni di vigilanza. Il personale incaricato dei controlli, invia all Ufficio interessato copia dei rilievi effettuati e delle eventuali infrazioni riscontrate presso le stazioni radio base. Art. 13 (Monitoraggio) 1.- Il Settore competente del Comune, eventualmente avvalendosi dell Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente del Veneto ARPAV, dell Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro ISPESL, dell azienda USL o di consulenti esterni di provata esperienza nel settore che operino secondo le metodologie previste dalla normativa vigente, stabilisce ogni Delibera Consiglio Comunale n.38 del 11/09/2008 Pagina 9

10 anno i criteri di priorità nei controlli e un programma di monitoraggio degli impianti tenuto conto del fondo elettromagnetico del territorio comunale, delle potenze di emissione, della vicinanza a siti sensibili e dei programmi annuali di monitoraggio dell ARPAV. Il Settore competente provvede alla formazione ed aggiornamento periodico del Catasto degli impianti oggetto del presente Regolamento. Art. 14 (Educazione ambientale) 1.- Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale destinate ai cittadini con particolare attenzione al mondo scolastico e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36. Il Comune può promuovere, con la Regione, Provincia, Comuni limitrofi, specifiche di informazione ed educazione da realizzare con appositi progetti nelle scuole. Il Settore competente del Comune, quando in possesso, rende pubblico il rapporto sullo stato dell inquinamento elettromagnetico da impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, che inoltre illustri i dati, le misure dei controlli e dei monitoraggi eseguiti, la mappa degli impianti presenti sul territorio. CAPO VI Art. 15 (Sanzioni) 1.- Sono fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n.380 (Testo Unico dell'edilizia) e successive modifiche 2.- In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall autorizzazione all installazione dell impianto, ai fini della tutela dell ambiente e della salute, è disposta la sospensione dell atto autorizzatorio da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l autorizzazione è revocata, ai sensi dell art. 15 comma 4, della Legge 22 febbraio 2001 n. 36. CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 16 (Norme transitorie) 1.- In sede di prima applicazione del presente Regolamento per le trasmissioni in standard DVB-H i gestori interessati presenteranno al Comune i programmi di sviluppo della rete di impianti per le trasmissioni in standard DVB-H entro sessanta giorni dall entrata in vigore del Regolamento medesimo. Art 17 ( Accordi con i gestori) 1.- E fatta salva, ai sensi dell art. 86, comma 2 del d. lgs. 1 agosto 2003 n. 259, la possibilità di concludere accordi e protocolli di intesa con i gestori che, comunque, non dovranno essere in Delibera Consiglio Comunale n.38 del 11/09/2008 Pagina 10

11 contrasto con il presente regolamento. Art. 18 (Entrata in vigore) 1.- Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Allegato B) DANIELE TURELLA Presidente Punto n. 4: Approvazione Regolamento comunale per l installazione dell esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H. Allora, è stata discussa anche questa ieri sera in Commissione, e sono state fatte anche delle osservazioni, sollecitazioni da parte del Consigliere Marcolongo e Filippi ed ho qui il parere in merito a queste firmato dalla Responsabile Arch. Fiorella Federici, che propone di inserire le sollecitazioni che venivano dai consiglieri erano relative all art. 5 del Regolamento che riguardava le aree sensibili, allora la proposta è quella di inserire in delibera la frase dell istanza del gestore che deve comunque essere informato l Organo politico. Ritenete che c è bisogno, anche qui, di un ulteriore illustrazione da parte dei Funzionari o prego Marcolongo. ALDO MARCOLONGO Consigliere comunale La richiesta che abbiamo fatto io ed anche il consigliere Filippi si riferisce all ultimo comma dell art. 5, in quanto secondo me questo è un comma in qui è ammessa la deroga, previo accertamento da parte dell Arpav, dell Uls e dell Ufficio tecnico, è possibile derogare ed avvicinarsi alle aree di pertinenza dei siti sensibili e noi riteniamo indispensabile che di questo provvedimento, prima che sia emesso, sia informato l Organo politico, perché se l antenna viene messa troppo vicino ad un sito sensibile, poi la gente viene davanti al Municipio a reclamare, non va davanti a casa del Dirigente. DANIELE TURELLA Presidente Sì, quindi la soluzione, mi sembra, di mettere in delibera la frase che ho citato, mi sembra che va bene. A parte questo, allora, aspetto che abbiamo chiarito, chiedo, c è bisogno di una illustrazione, stasera sono presenti, come vedete, i Funzionari D.ssa Paolini e Federici, della delibera ho visto che è stata discussa mi sembra anche abbastanza ampiamente in Commissione, volete fare l intervento e poi andiamo in votazione? Prego consigliere Taioli. Dott. REMO TAIOLI Consigliere comunale Io ritengo che sia giusto che venga illustrata, anche per rispetto dei cittadini che sono qua che ascoltano, credo che sia Arch. FIORELLA FEDERICI Dirigente Allora questo è un Regolamento che ha principalmente la funzione di regolamentare l inserimento delle antenne di telefonia nel nostro territorio, soprattutto anche alla luce delle recenti normative e sentenze che, diciamo, lasciano abbastanza libertà ai gestori delle antenne nella localizzazione all interno di un territorio Delibera Consiglio Comunale n.38 del 11/09/2008 Pagina 11

12 comunale, di questi manufatti. E un regolamento che ha la finalità di portare l Amministrazione ad una gestione di questo inserimento delle antenne, privilegiando alcuni siti piuttosto che altri, una gestione pianificata, annualmente addirittura, con gli enti gestori, proprio per rendere meno invasivo l inserimento di queste antenne sul territorio e il regolamento prevede anche dei criteri di localizzazione, come dicevo prima, che si rifanno al Piano di assetto del territorio che ne aveva già delineato le direttive nei propri contenuti. Poi, come diceva prima il Presidente del Consiglio, si sono definite quelle che sono le aree sensibili nel territorio comunale, che sono gli insediamenti con destinazione asilo nido, scuola materna e scuole di ogni ordine e grado, gli ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza, parchi ed aree per il gioco e lo sport, e spazi adibiti all infanzia in generale; ecco, questi siti sensibili sono quelli, diciamo, dove la gestione dell Amministrazione, in accordo con gli enti gestori, deve riuscire a programmare la collocazione all esterno, possibilmente, certo che se un ente gestore arriva comunque a richiedere un sito sensibile per l inserimento di quest antenna, bisogna che dimostri che il servizio, effettivamente, non possa essere coperto in altra maniera, allora qui, effettivamente non è proprio una vera e propria deroga, come diceva il consigliere prima, è proprio una facoltà che comunque, ripeto, l Amministrazione deve avere la capacità anche di gestire, ecco, in questi accordi. Poi, in sostanza, si norma questo Piano delle localizzazioni che deve essere annuale e che è proprio lo strumento attraverso il quale l Amministrazione cercherà di ricondurre gli enti gestori ad un inserimento di queste antenne concordato, utilizzando magari anche altri, come posso dire, sì in accordo con altri enti gestori, quindi di non spargere queste antenne per tutto il territorio in una maniera indiscriminata. Poi, alla fine c è un minimo in questo regolamento si contiene quel minimo di procedura che è appunto una procedura a livello gestionale dell ufficio che ha una sua istruttoria ed alla fine un suo provvedimento autorizzativi, ma l importanza, ripeto, di questo regolamento è proprio puntare l attenzione nella gestione di questa programmazione, cioè la pianificazione diventa un momento importante proprio per andare a ridurre quelli che sono gli impatti che l inserimento di questi manufatti creano nel nostro territorio, oppure essendo un servizio pubblico del quale nessuno ne toglie la validità direi che se vuoi intervenire D.ssa DONATA PAOLINI Funzionario Allora cosa si può aggiungere a quello già detto dall Architetto? Si può aggiungere questo che per un certo periodo di tempo, sempre grazie alla normativa Gasparri, i gestori risultavano avere un potere pressoché illimitato nell individuazione dei siti dove posizionare le antenne, addirittura le antenne erano state parificati alle opere di urbanizzazione primaria, quindi obbligatorie, pur restando di proprietà di questi gestori, e questo pur in presenza di una legge, la legge quadro sull inquinamento da esposizione elettromagnetica, che prevedeva anche la facoltà per i comuni di regolamentare l installazione di queste antenne, però c è stato un periodo che è stato paralizzato, è stata paralizzata questa legge, la norma, che prevedeva questa facoltà in capo ai comuni, ha favore solo, come prevedeva la legge Gasparri, della libertà totale dei gestori, via, via si è formata comunque, proprio perché i comuni hanno sempre dimostrato di apprezzare invece il proprio territorio, quindi di difendere e tutelare le loro comunità, ad un continuo ricorso in sede giurisdizionale, e lì si sono succeduti varie sentenze a tutti i livelli, dai TAR ai Consigli e siamo arrivati in Corte Costituzionale, dove sono state impugnate anche delle leggi regionali che cercavano di tutelare maggiormente le loro comunità, e in questo momento siamo in una fase, come dicevo e ho detto più volte, felice, perché abbiamo raggiunto una stabilità, e il regolamento Delibera Consiglio Comunale n.38 del 11/09/2008 Pagina 12

13 è frutto di questa stabilità, per cui si è convenuto che effettivamente il servizio che viene reso dai gestori della telefonia è un servizio essenziale, è un servizio pubblico e addirittura esiste i gestori sono in una rete che deve considerarsi nazionale, non solo locale, è tutta la rete della comunicazione che sul territorio deve funzionare, e quindi basarsi su dei criteri che sono uniformi, che sono quelli dettati dalla legge. E stato stabilito che la legge statale è quella che ha la competenza in merito alla salubrità, quindi è quella che definisce i campi di esposizione, i valori, le soglie di attenzione o di rischio; è consentito alle Regioni e agli enti locali una pianificazione l individuazione di criteri localizzativi ed altro, quindi pianificazioni, strategie, incentivazioni per esempio anche ad utilizzare le migliori tecnologie, quindi pressioni che i comuni possono fare nei confronti dei gestori detto ciò è appunto riconosciuto ed è tornato in auge la legge del 2001, che prevede proprio questa facoltà in capo ai comuni di regolamentare questa materia sotto l aspetto della urbanizzazione, ed anche della minimizzazione dell esposizione, attraverso una serie continua di controlli, monitoraggi che il Comune fa, avvalendosi degli esperti dell Arpav e quant altro, perché i comuni non hanno esperti di questo genere all interno, ed anche in merito proprio al posizionamento delle antenne, perché attraverso il posizionamento ha un controllo anche sull esposizione, allora è consentito l individuazione di queste aree sensibili o delle aree di attenzione, ma queste un po più difficilmente, quello che conta sempre e comunque, è che non ci siano delle limitazioni, cioè i criteri non devono rappresentare dei limiti, ma devono restare nell ambito dei criteri, quindi ad un gestore che chiede un posizionamento diverso da quello che è stato stabilito nel Piano concertato, diciamo così, con loro, deve essere sempre fornita un alternativa se non è di gradimento del Comune, se lo si ritiene non idoneo, ma un alternativa altrettanto idonea, perché l unico motivo per cui un gestore potrà chiedere un posizionamento diverso da quello contenuto dal Piano delle localizzazioni, è proprio la dimostrazione che ha lui quella posizione serve per poter garantire il servizio basta. DANIELE TURELLA Presidente Grazie, interventi? Un'altra domanda? Prego, consigliere Dal Sasso. AMABILE DAL SASSO Consigliere comunale Allora, rispetto a quello che ha detto l Avvocato, mi chiedevo se il gestore, pur dando un sito alternativo, questa è una domanda stavo ragionando rispetto a quello che stava dicendo, al gestore non va bene e però lui individua un sito che è comunque vicinissimo e non sarebbe legale, è un sito sensibile, tipo una scuola o altro, allora mi chiedo, in quel caso chi ha diritto di decidere? Perché credo che sia, e questa è una mia valutazione, ma credo che insomma siamo qua tutti per la salute dei nostri di tutti, cioè credo che l ultima parola dovrebbe, dico dovrebbe perché non ho capito bene a chi va, essere del Sindaco e dell Amministrazione comunale, in base alla tutela della salute, allora la mia domanda è: chi è alla fine, in questo caso, che può decidere e non abbiamo i vari ricorsi e tutte queste storie, perché insomma, non so, abbiamo fatto dei passi avanti rispetto alla legge di Gasparri, però mi sembra che ancora non è ben chiaro, sembra che, insomma, il gestore nonostante che io non sto negando che sia di valenza ed importante, e tutto quello che si vuol dire, però rispetto alla salute dei cittadini, non so, vorrei capire bene questo punto, questo passaggio, grazie. D.ssa DONATA PAOLINI Funzionario legale Allora, come si diceva, la tutela della Delibera Consiglio Comunale n.38 del 11/09/2008 Pagina 13

14 salute non spetta ai comuni, questa viene decisa a livello di normativa nazionale, i comuni non possono occuparsi della tutela della salute, perché non hanno proprio le competenze per farlo, quello che però è stato riconosciuto, per esempio, ho qui una bellissima sentenza del Consiglio di Stato del 2007, dove veniva impugnata proprio una sentenza del TAR Veneto che accoglieva il ricorso della Vodafon, su un posizionamento di una antenna, invece il Consiglio di Stato ha proprio precisato che là dove il Comune riesca ad offrire un alternativa idonea, quindi idonea a garantire la continuazione e l efficienza del servizio, il gestore retrocede, non può che retrocedere, perché appunto gli è sempre offerta l alternativa, non ha il in questa sentenza, addirittura, appunto, il Consiglio di Stato spiega che in genere la scelta dei gestori avviene solo in base a delle logiche di profitto, convenienza economica, ecc., ma queste retrocedono nel momento in cui il Comune riesce ad offrire un alternativa idonea, a noi è già successo questo, perché abbiamo avuto appunto l ultimo caso un ricorso della Telecom che aveva chiesto un posizionamento di una antenna vicino ad un sito sensibile, ci aveva fatto ricorso, ma poi ha rinunciato anche al ricorso ed ha accettato la nostra proposta alternativa di coabicazione con altre antenne proprio anche perché evidentemente è venuto a conoscenza di questa sentenza che ci riguarda proprio da vicino, però ecco quello che è certo, che noi non possiamo discutere in termini di salute, non possiamo mai sarebbe sfavorevole se noi ci pronunciassimo in questo senso, avremo delle pronunce sfavorevoli. AMABILE DAL SASSO Consigliere comunale Sta nell Amministrazione comunale far ricorso rispetto a questa insistenza del gestore, quello chiaro che noi, l Amministrazione comunale non è garante della salute pubblica, però voglio dire se sussistesse questo caso, l Amministrazione comunale decide di in questo senso, volevo dire D.ssa DONATA PAOLINI Funzionario legale Deve poter garantire un sito alternativo. DANIELE TURELLA Presidente Bene, grazie ai Funzionari ci sono interventi? Un altra domanda, scusa, consigliere Brunelli, prego. ALBERTO BRUNELLI Consigliere comunale Sì, quello che non ho ben capito è che se la discrezionalità di regolamentare da parte del Comune riguarda le aree pubbliche o quelle private, perché se un condominio, un impianto industriale o quant altro decide che a lui va bene che all interno del perimetro della sua proprietà si possa posizionare un antenna, possa deciderlo autonomamente. Arch. FIORELLA FEDERICI Dirigente Allora, la possibilità per i gestori di installare le antenne è sia su proprietà privata che su proprietà pubblica, è proprio questo il compito e il ruolo che questo Regolamento mette chiaramente in evidenza, il ruolo dell Amministrazione è la necessità proprio di una pianificazione con i gestori per evitare che questo succeda, cioè ogni anno ci sarà una concertazione con gli enti gestori, proprio per stabilire, in base alle loro esigenze di ampliamento del servizio, del loro piano industriale, ci sarà questa concertazione in modo che l Amministrazione possa in un qualche modo riuscire a guidare le installazioni evitando queste poi libere iniziative da parte anche di privati che autonomamente potrebbero offrire una loro area e non si può fare niente in questo senso, ecco Delibera Consiglio Comunale n.38 del 11/09/2008 Pagina 14

15 l importanza proprio della pianificazione e di questa concertazione che bisogna attuare annualmente con gli enti gestori, proprio per guidare questo, se vogliamo, chiamiamolo sviluppo, ecco, sul territorio. DANIELE TURELLA Presidente Bene, ci sono interventi? No, dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Taioli. Dott. REMO TAIOLI Consigliere comunale Io voterò a favore in questo punto all ordine del giorno, perché ritengo che si sia raggiunto un buon risultato, sia dal punto di vista tecnico, quindi faccio i complimenti all Architetto e all Avvocato, perché mi sono letto il regolamento e credo che risponda complessivamente nel modo più corretto per la situazione in cui ci troviamo. Ritengo anche che la Regione Veneto abbia dimostrato una sensibilità notevole in questo campo con una legge non esattamente sulla telefonia mobile, ma per situazioni similari, ancora qualche decina di anni fa, dove aveva effettivamente emanato una legge che metteva al riparo da qualsiasi danno nonché ancora dimostrato dal punto di vista scientifico, ma che la paura e comunque qualche studio di tipo epidemiologico o statistico, qualche preoccupazione l aveva fatta entrare nel modo di sentire comune, nella percezione comune. Ritengo che per creare una situazione ideale e quindi anche diciamo fare questo regolamento, forse è uno dei primi regolamenti che vengono fatti in Provincia di Verona, almeno credo che sia uno dei primi, in parte sia dovuto anche dal fatto che noi abbiamo un Piano di assetto del territorio approvato, quindi una base da cui partire e credo che questo sia merito della precedente Amministrazione che ha dato la possibilità di creare immediatamente un regolamento che ci mettesse al riparo da situazioni pericolose o comunque che creavano panico nei cittadini, ecco, quindi io voterò a favore per questi motivi, grazie. DANIELE TURELLA Presidente Grazie a Lei, consigliere Taioli, Dal Sasso, prego. AMABILE DAL SASSO Consigliere comunale Sì, anch io mi collega alla dichiarazione del collega Taioli, il Partito Democratico voterà a favore di questo provvedimento, che ritiene un buon provvedimento e che finalmente sentita un po la spiegazione dei due tecnici, finalmente si è riuscito a mettere ordine rispetto ad una legge Gasparri che aveva portato ad una realtà di giungla, rispetto alla telefonia, dove tutto era possibile ovunque, e credo che sia un passo avanti rispetto, sempre modificabile, sempre migliorabile, però credo che sia un punto qualificante e per questo il Partito Democratico darà il suo voto favorevole. DANIELE TURELLA Presidente Grazie Dal Sasso, Pasqualini, prego. PAOLO PASQUALINI Consigliere comunale Allora ritengo che sia un provvedimento molto importante che verrà approvato da questa Amministrazione, è nella linea della tutela, in questo campo, del massimo possibile della salute dei nostri concittadini, e penso che sia uno dei primi provvedimenti che tiene conto per esempio della concertazione con i gestori, che tiene conto della più recente giurisprudenza e quindi diciamo che è, da questo punto di vista, sono anch io d accordo come ho sentito prima, mi complimento per il lavoro veramente valido e meritevole che è stato svolto dai Funzionari comunali, dall Arch. Federici e dall Avv. Paolini; da questo regolamento da idea che quello che dovrebbe essere il principio di precauzione Delibera Consiglio Comunale n.38 del 11/09/2008 Pagina 15

16 che può essere anche applicato ad altre cose che abbiamo, mi viene in mente adesso Cà del Bue, dovremo lavorare, si dovrebbe introdurre in tutti i campi e in tutti i procedimenti, delle regole per cui diciamo così, la salvaguardia della salute dovrebbe avere deve avere una tutela massima e ci si deve sempre muovere con estremo rigore, allorché si vanno ad installare, come in questo caso, impianti di telefonia o quant altro che potrebbero, secondo studi che ci sono, provocare danno soprattutto alle fasce più deboli della nostra popolazione, i bambini ad esempio; quindi il voto di Forza Italia e PDL sarà favorevole. DANIELE TURELLA Presidente Grazie Pasqualini, prego Sandrini. STEFANO SANDRINI Consigliere comunale Sì, anche noi daremo il nostro parere favorevole, voteremo favorevolmente per questo regolamento, lo riteniamo un buon regolamento, anche noi facciamo i complimenti ai tecnici, e niente, Alleanza Nazionale per PDL voterà a favore, grazie. DANIELE TURELLA Presidente Grazie Sandrini, Gaspari, prego. FRANCO GASPARI Consigliere comunale Volevo chiedere, sono d accordo ovviamente con la salute, inutile ripetersi tanto non serve a niente, volevo vedere l altro aspetto economico che volevo aggiungere che tutte, a mio avviso, le come si dice, le eventuali posizionamento di queste antenne siano tassativamente nel territorio comunale, perché non è giusto non è giusto che economicamente abbiano dei vantaggi degli altri, siccome che è a servizio di tutti e vorrei che fosse questo, se si può mettere qualche appendice, qualcosa non lo so DANIELE TURELLA Presidente Certo, grazie consigliere, giro la domanda all Avv. Paolini, pensando che però non possiamo fare questo tipo di distinzione, prego D.ssa DONATA PAOLINI Funzionario legale Esatto, come anticipato e come anche ho tentato di chiarire prima, il compito del Comune o è affidato al Comune la competenza, ma nei termini di individuazione dei criteri localizzativi che non possono mai però essere limitazioni, quindi nel momento in cui io andassi, se ho interpretato bene, ad indicare nel Piano delle localizzazioni, solo aree pubbliche, ma queste non mi possono soddisfare la copertura del servizio sull intero territorio, io ho posto un limite, e quindi (voce fuori microfono) sì, ma infatti noi sicuramente lo metteremo, ma lo faremo sempre nel processo partecipativo con il gestore, cioè indicando le localizzazioni, noi, noi Comune, prediligeremo le aree pubbliche, ma forse potrebbe essere che non siano sufficienti, cioè noi dovremmo individuare comunque delle aree (voce fuori microfono) ma quello che conta è poi la risposta dei gestori, certo, ma non come limite, non come esclusività o tassatività (voce fuori microfono). DANIELE TURELLA Presidente Consigliere Brunelli, prego. ALBERTO BRUNELLI Consigliere comunale Ovviamente, apprezzo le puntualizzazioni del consigliere Gaspari che sono votate diciamo, ad una ulteriore tutela, ciò che mi fa dispiacere, forse, è non appartenere alle categorie protette, magari, ecco perché parliamo di Delibera Consiglio Comunale n.38 del 11/09/2008 Pagina 16

17 giovani o anziani, ma la fascia media può essere bastonata, ovviamente è redatto in maniera veramente buona, questo regolamento, rinnovo i complimenti ed ovviamente il voto della Lega sarà favorevole. DANIELE TURELLA Presidente Grazie Brunelli, altre dichiarazioni? No allora, metto in votazione la delibera, ringrazio sia per l illustrazione che per il lavoro svolto, l Avv. Paolini e l Arch. Federici, mettiamo in votazione la delibera: favorevoli, c è l unanimità, la delibera è approvata. Delibera Consiglio Comunale n.38 del 11/09/2008 Pagina 17

18 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 del 11/09/2008 Letto, confermato e sottoscritto. Il Presidente Il Segretario Generale F.to DANIELE TURELLA F.to ALBERTO BIGNONE R E L A Z I O N E DI P U B B L I C A Z I O N E (Art.124 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 T.U.E.L) Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in copia all Albo Pretorio il per rimanervi 15 giorni consecutivi. Li, IL SEGRETARIO GENERALE F.to BIGNONE ALBERTO E S E C U T I V I T A' ( ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; (X) è diventata esecutiva il ai sensi dell'art comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000. Li, IL SEGRETARIO GENERALE F.to COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL DIPENDENTE INCARICATO Delibera Consiglio Comunale n.38 del 11/09/2008 Pagina 18

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