COMUNE DI MARCON PROVINCIA DI VENEZIA REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

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1 COMUNE DI MARCON PROVINCIA DI VENEZIA REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 in data

2 Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Tipologia delle figure professionali Art. 3 - Abilitazione professionale Art. 4 - Attività svolte presso il domicilio Art. 5 - Attività didattiche e promozionali Art. 6 - Dichiarazione inizio attività Art. 7 - Modalità di gestione della pratica Art. 8 - Variazioni dell attività Art. 9 - Subingresso INDICE CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II - NORME IGIENICO SANITARIE DESTINAZIONE D USO DEI LOCALI Art Accertamenti igienico-sanitari Art Requisiti dei locali Art Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche CAPO III - ORARI E TARIFFE Art Esposizione tariffario, cartello orari e comunicazione di inizio attività Art Conversione vecchie autorizzazioni Art Cessazione e sospensione dell attività Art Sanzioni Art Provvedimenti d urgenza CAPO IV - RAPPRESENTANZA DEI SETTORI, CONTROLLI E SANZIONI Art Abrogazione delle norme precedenti CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI 2

3 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Oggetto del regolamento 1. Le attività di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14 febbraio 1963 n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29, e dalla legge 17 agosto 2005 n. 174, dalla legge n 40 del 2 aprile 2007, dalla legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 e dalle disposizioni del presente regolamento. 2. Nel caso in cui dette attività vengano svolte in strutture assistenziali e di ricovero per anziani, strutture sanitarie, luoghi di cura o di riabilitazione, caserme, palestre, clubs, istituti di medicina, negozi di profumeria oppure in altri luoghi anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni del presente regolamento. 3. Nei locali in cui viene svolta una delle attività disciplinate dalla presente regolamentazione il titolare dell'impresa artigiana può vendere i beni accessori alla prestazione del servizio in base a quanto previsto dall art. 4, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 114 del Per la vendita di altri prodotti del settore non alimentare il titolare dell attività dovrà presentare la comunicazione di cui all art. 7 del D. Lgs. n. 114/98 previa individuazione e separazione, anche mediante elementi di arredo, di apposita area e nel rispetto dei regolamenti edilizi. Alle imprese esercenti l attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs , n. 114 e successive modificazioni. 5. Sono altresì soggette al presente regolamento le attività di: a) Tatuaggi e piercing. Dette attività sono soggette ad autorizzazione igienico-sanitaria, da richiedere alla competente U.L.S.S., previa dimostrazione circa il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi contenuti nella circolare 1 giugno 2001, n. 9 approvata dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera n L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Regione Veneto, integrate con quelle contenute nelle "linee guida" del Ministero della Sanità alle quali si rinvia; dovranno essere inoltre rispettate le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d uso. b) Applicazione unghie artificiali, decorazione e ricostruzione unghie. Dette attività sono soggette a denuncia preventiva di inizio attività (d.i.a.) ai sensi della Legge n. 241/90. Dovranno essere esercitate in locali aventi la destinazione d uso 3

4 appropriata e il nulla osta igienico sanitario per i locali e le attrezzature. L attività è svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge n. 1/ Non sono soggette al presente regolamento le attività di: a. Lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile. b. Le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico con R.D. 27 luglio 1934, n e successive modificazioni. Articolo 2 - Tipologia delle figure professionali Le figure professionali disciplinate nel presente regolamento sono quelle di: 1. ACCONCIATORE: Trattasi di attività(disciplinata dalla L.174/2005) comprendente tutti i trattamenti del capello e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. 2. ESTETISTA: trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo e donna, ai sensi dell art. 1 della legge n.1/1990 e comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico, modificandolo attraverso l eliminazione o l attenuazione degli inestetismi presenti (disciplinata legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29, nonché la legge n 40 del 2 aprile 2007).Comprende anche le attività di decorazione e ricostruzione delle unghie. L attività di estetista non comprende l attività di tatuaggio e piercing. 3. BARBIERE: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile, consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico ed in servizi tradizionalmente complementari. È attività destinata a confluire all interno della figura professionale dell acconciatore, così come previsto dall art, 6 della legge n. 174/05. A coloro ai quali, alla data di entrata in vigore della legge 174/2005, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato l attività di barbiere, è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività. 4. TATUATORE E PIERCING: trattasi di attività disciplinata dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n del Si definisce tatuaggio la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili. Si 4

5 definisce piercing l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo. 5. APPLICAZIONE, DECORAZIONE E RICOSTRUZIONE UNGHIE: trattasi di attività disciplinata dalla legge regionale 21/2007 e dalla delibera della Commissione regionale per l Artigianato del Veneto del 19/09/2007, che prevedono che tali attività siano svolte solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge 01/1990. Articolo 3 - Abilitazione professionale L esercizio delle attivita disciplinate dal presente regolamento è subordinato al possesso della prescritta abilitazione professionale prevista rispettivamente da: Per l attività di acconciatore:dall art. 3 legge n. 174/2005 e dalle disposizioni regionali; Per l attività di estetista: dall art. 3 della legge n. 1/1990 e dalle disposizioni regionali. Per l attività di applicazione,decorazione e ricostruzione unghie: art.2, comma 2- bis della L.R.29/1991 Per il riconoscimento della qualifica l interessato/a presenta richiesta direttamente alla Commissione Provinciale per l Artigianato di una camera di commercio del Veneto. Le disposizioni regionali determinano le condizioni di verifica dei percorsi formativi riconosciuti da altre regioni e/o province autonome. Il possesso del predetto requisito viene documentato allegando alla D.I.A. idonea documentazione certificativa. E ammessa autocertificazione in alternativa. Articolo 4 - Attività svolte presso il domicilio 1. Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa ed un servizio igienico e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento. Articolo 5 - Attività didattiche e promozionali 1. Gli interessati ad esercitare le attività soggette al presente regolamento, ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali, devono presentare al settore di competenza la dichiarazione di inizio attività ai sensi dell art. 19 della legge n. 241/ Le attività didattiche non possono essere effettuate all'interno dei locali ove si esercitano le attività previste dall'art. 2, comma L attività didattica è subordinato alle seguenti condizioni: a) qualificazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche di cui alle leggi n. 1142/70, legge n. 1/90 e legge n. 174/05; 5

6 b) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni; c) diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione; d) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo; I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), d) possono essere autocertificati dal responsabile dell'istituto. 4. Il titolare o legale rappresentante dell'impresa o il direttore dell'azienda, nel caso di società non artigiana, già esercitante dell attività di cui all'art. 2, comma 1, possono effettuare corsi di aggiornamento professionale per il solo personale dipendente. Gli aggiornamenti o corsi, possono essere effettuati anche in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attività a porte chiuse. Articolo 6 - Dichiarazione inizio attività 1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore, di estetista e l attività di applicazione unghie artificiali, decorazione e ricostruzione unghie, deve presentare presso gli Uffici comunali preposti la dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.) di cui all art. 19 della legge n. 241/1990, valida per l'intestatario e per i locali in cui viene esercitata l'attività, utilizzando gli appositi modelli predisposti dai competenti uffici e fornendo tutti i dati e gli allegati richiesti nei modelli stessi. 2. L attività può essere esercitata immediatamente e comunque deve essere iniziata entro 12 mesi dalla data di presentazione della D.I.A. al Comune. 3.L interessato deve presentare la comunicazione di inizio attività almeno nello stesso giorno di effettivo inizio. 4. L attività può essere svolta anche nell esercizio congiunto delle attività acconciatore ed estetista, nella stessa sede, purché, per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistono uno o più soci lavoranti provviste di dette qualificazioni. 5. Per ogni sede dell impresa dove viene esercitata l attività di acconciatore o estetista, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell abilitazione professionale. 6. I locali adibiti all attività di estetista devono essere separati e distinti da quelli destinati all attività di acconciatore, dall attività di estetista e da quelli destinati alla vendita. 7. Le attività di cui al comma 1 non possono essere esercitate in forma ambulante. 8. Le attività di acconciatore ed estetista possono essere esercitate a domicilio del cliente, negli orari prescritti per tali attività, solo in favore di persone inferme e con gravi difficoltà di deambulazione o, per particolari e straordinarie occasioni, da persone in possesso di qualificazione professionale. 6

7 9. Per particolari prestazioni in occasione di matrimoni o di altre cerimonie e su richiesta del titolare o del legale rappresentante delle attività di acconciatore ed estetista il comune potrà autorizzare l'attività anche in deroga agli orari definiti con ordinanza sindacale. 10. Un'impresa individuale artigiana non può svolgere contemporaneamente l attività di acconciatore o estetista in sedi diverse, anche in altri Comuni, salvo che per le unità locali non venga designato un direttore tecnico in possesso della qualificazione professionale che dovrà essere fisicamente presente nell orario di lavoro e avrà la responsabilità dei procedimenti tecnici. In questo caso le unità locali non gestite direttamente dal titolare artigiano non potranno essere riconosciute artigiane. 11. Un'impresa artigiana costituita in forma societaria, può esercitare l attività di acconciatore o estetista relativamente ad esercizi diversi, a condizione che per ciascun esercizio operi un socio in possesso della qualificazione professionale. 12. Un'impresa, diversa da quelle previste dalla legge n. 443/85, può esercitare l attività di acconciatore o estetista in più sedi, a condizione che per ciascuna sede sia presente un Direttore Tecnico in possesso di qualificazione professionale che dovrà essere fisicamente presente nell orario di lavoro e avrà la responsabilità dei procedimenti tecnici. Articolo 7 - Modalità di gestione della pratica 1. La D.I.A. viene gestita con le modalità e i termini previsti nella legge n. 241/90 e succ.modifiche. 2. In caso di incompletezza della D.I.A., il responsabile del procedimento ne richiede la regolarizzazione nei tempi e modalità previste dalla legge n. 241/ Il Comune effettua le verifiche in ordine alle situazioni autocertificate ed in particolare verifica: a) il possesso dell abilitazione professionale presso la Commissione Provinciale per l Artigianato; b) l idoneità strutturale, la salubrità ed igiene dei locali tramite l UL.S.S.; c) la regolarità edilizia. 4. Qualora il riscontro (compresa l eventuale regolarizzazione) porti all esito favorevole dell istruttoria, la conclusione della pratica viene formalizzata con una dichiarazione/presa d atto. 5. Qualora invece il riscontro porti ad esito negativo, per le circostanze previste al 3 comma dell art. 19 della legge n. 241/90, è prevista l adozione di motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione dei suoi effetti, qualora nel frattempo intrapresa, ferma restando la eventuale responsabilità penale per quanto falsamente autocertificato. 7

8 Articolo 8 - Variazioni dell attività 1. Il trasferimento della sede dell attività, l ampliamento o la riduzione della superficie dell esercizio, le modificazioni del soggetto o dei soggetti in possesso della qualificazione professionale sono soggetti alla presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all art. 19 della legge n. 241/1990, completa dei dati e degli allegati che verranno richiesti dall ufficio competente, nel rispetto di tutti i requisiti previsti per legge e da questo regolamento. 2. L attività oggetto della D.I.A. potrà cominciare immediatamente, fermo restando che l effettivo inizio dell attività stessa dovrà essere comunicato, come previsto dall art. 19 della legge n. 241/ Nel caso in cui siano state apportate variazioni ai locali e/o alle attrezzature dovrà essere acquisita nuova idoneità igienico-sanitaria. Nel frattempo l attività non può essere esercitata. Articolo 9 - Subingresso 1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell attività, sempreché sia provato l effettivo trasferimento dell esercizio ed il subentrante sia in possesso della abilitazione professionale. 2. Qualora il subentrante, già in possesso della abilitazione professionale alla data dell atto di trasferimento dell esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, non apporti modifiche alla situazione già autorizzata, può iniziare immediatamente l attività dopo aver presentato la relativa comunicazione di subingresso. 3. Nel caso in cui siano state apportate variazioni ai locali e/o alle attrezzature deve essere acquisita nuova idoneità igienico-sanitaria. Nel frattempo l attività non può essere esercitata. CAPO II NORME IGIENICO - SANITARIE DESTINAZIONE D USO DEI LOCALI Articolo 10 - Accertamenti igienico-sanitari 1. L'accertamento e l attività di controllo e verifica dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in detta attività spetta al Settore Igiene e Sanità Pubblica dell'u.l.s.s. territorialmente competente. Tutte le attrezzature devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente relativa alla sicurezza e pertanto tutte le attrezzature dovranno avere marcatura CE. 8

9 2.Il responsabile dell esercizio, prima di comunicare l inizio dell attività, deve depositare in comune la documentazione tecnica comprovante il rispetto dei requisiti sanitari dei locali in conformità a quanto previsto nel successivo art. 11 o la eventuale autocertificazione relativa al rispetto degli stessi. Qualora l interessato scelga di allegare anche la predetta autocertificazione, non è tenuto ad attendere l esito favorevole del parere dell UL.S.S. prima di presentare la comunicazione di inizio attività. Il Comune trasmette all U.L.S.S. la sopracitata autocertificazione richiesta. Il parere igienico-sanitario si ritiene acquisito positivamente per silenzio-assenso se entro 30 giorni non perviene al comune alcuna comunicazione al riguardo. Nel caso di riscontro negativo o interlocutorio il Comune ne dà comunicazione alla ditta interessata ai fini dell adeguamento, ove possibile. 3. Le attività di tatuaggio e piercing, e le attività di applicazione e decorazione unghie artificiali, le attività di decorazione e ricostruzione delle unghie ed altri trattamenti similari possono essere inseriti nei laboratori in cui vengono svolte le attività di acconciatore ed estetista a condizione che siano rispettati tutti e requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalle disposizioni regionali ed in particolare dalla circolare 1 giugno 2001, n. 9 della Regione Veneto. Nella fattispecie è necessario che tali attività siano svolte in locali separati e distinti dai locali destinati alle altre attività e sia realizzata l'area destinata alla pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle attrezzature. Possono essere in comune gli spazi destinati all'attesa purché di dimensioni adeguate al volume ed all'organizzazione delle attività, ed il servizio igienico. Articolo 11 - Requisiti dei locali 1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono: a) possedere i requisiti strutturali previsti dalle norme nazionali e regionali e dai regolamenti comunali edilizi (altezza, illuminazione, aerazione, superficie) nonchè quelli relativi all igiene e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, alla normativa antincendio e antinfortunistica; b) essere dotati di impianti tecnologici, idro-termo-sanitari ed elettrici rispondenti alle prescrizioni della normativa vigente; c) avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti, fino ai 1,80 metri di altezza minima, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili; d) essere forniti di uno spazio dedicato al lavaggio e trattamento delle attrezzature e degli utensili, attrezzato con: - acqua calda e fredda, - piano di lavoro, - armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito; e) essere dotati di servizio igienico aerato naturalmente o meccanicamente, con pareti lavabili fino a 1,80 m. di altezza minima, provvisto di antibagno attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a leva o pedale, sapone liquido, asciugamani a 9

10 perdere; qualora il numero degli addetti sia superiore a cinque (compreso il titolare), dovranno essere previsti servizi igienici distinti per clienti e dipendenti; f) essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali; g) i locali devono rispettare la vigente normativa in materia di barriere architettoniche; in ogni caso, per i locali esistenti dovranno essere adottate misure idonee a favorire l accesso compatibilmente con le caratteristiche di conservazione dell edificio stabilite da altre norme edilizie; h) i locali usati devono avere destinazione d uso commerciale, artigianale o direzionale; i) è vietato l utilizzo di vani interrati e seminterrati. l) La dichiarazione di idoneità dei locali deve essere presentata al competente ufficio comunale prima dell inizio dell attività stessa. Articolo 12 - Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche 1) Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art.2 devono soddisfare i seguenti requisiti: a) per i sedili provvisti di poggiacapo si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro; b) la strumentazione impiegata per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc...) deve essere di volta in volta disinfettata con prolungate immersioni in soluzione antisettica. Qualora gli strumenti taglienti e metallici siano impiegati direttamente sulla cute della clientela devono essere sterilizzati mediante l'impiego di appositi apparecchi per la sterilizzazione indicati dal Settore Igiene Pubblica dell U.L.S.S., o utilizzate attrezzature a perdere. La strumentazione deve essere conservata ed utilizzata in perfetto stato igienico; c) gli strumenti necessari per la prestazione diretta sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.) devono essere preferibilmente del tipo monouso, o essere di volta in volta disinfettati e sterilizzati per mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità. CAPO III ORARI E TARIFFE Articolo 13 Esposizione tariffario, cartello orari e comunicazione di inizio attività 1. All'interno del locale, in prossimità della cassa dell esercizio, deve essere esposto, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, il tariffario dei prezzi praticati. 10

11 2. E fatto obbligo, inoltre, esporre il cartello degli orari che dovranno rispettare i contenuti dell Ordinanza Sindacale concordata con le organizzazioni di rappresentanza della categoria. 3. E fatto altresì obbligo esporre la comunicazione di inizio attività e le successive modifiche all attenzione degli organi di vigilanza, corredata o dal protocollo di ricevimento del competente ufficio comunale o dalla ricevuta della raccomandata. 4. La mancata esposizione del tariffario, del cartello degli orari e della comunicazione di inizio attività con le eventuali successive modifiche comporta una sanzione amministrativa compresa fra i 25,82 e 258, Nella comunicazione di inizio attività e le successive modifiche deve essere evidenziata la persona o le persone in possesso della qualificazione professionale di acconciatore o di estetista, compreso il direttore o i direttori tecnici, che dovranno assicurare la loro presenza all interno dell orario di lavoro, assumendosi la completa responsabilità per i procedimenti tecnici realizzati. 6. Il direttore tecnico, a conclusione del rapporto con l impresa, dovrà comunicare entro 30 giorni la cessazione dell attività al competente ufficio del Comune; analoga comunicazione dovrà essere fatta dall impresa. 7. La mancata comunicazione comporterà, oltre alla sanzione amministrativa, la chiusura temporanea dell attività fino a che non verrà nominato un nuovo direttore tecnico. 8. L Ufficio potrà acquisire direttamente presso gli Enti previdenziali informazioni circa la posizione e la presenza del direttore tecnico. CAPO IV RAPPRESENTANZA DEI SETTORI, CONTROLLI E SANZIONI Articolo 14 - Conversione vecchie autorizzazioni. 1. I titolari di imprese autorizzate all esercizio dell attività di barbiere possono presentare, entro dodici mesi dall approvazione dell ultima modifica approvata al presente regolamento, apposita istanza (D.I.A.) per trasformare l attività da barbiere ad acconciare, a condizione che: a) sia in possesso della specifica abilitazione di acconciatore dalla CPA o abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale di acconciatore da parte della Commissione Regionale per l Artigianato del Veneto; b) sia accertata l idoneità igienico-sanitaria dei locali, attrezzature e suppellettili da parte del Settore Igiene Pubblica dell U.L.S.S. 11

12 Articolo 15 Cessazione e sospensione dell attività 1. Il Comune, accertata l inosservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento, previa diffida, sospende l attività svolta dai soggetti di cui al presente regolamento. 2. Il Comune stesso dispone la cessazione dell attività quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l inizio. 3. La cessazione dell attività è altresì disposta: a) quando l interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 1 nel termine di centottanta giorni dalla notifica di sospensione; b) quando l attività sia svolta in violazione delle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigente in materia c) nell ipotesi in cui l attività non venga svolta per un periodo superiore ai tre mesi. L interessato può sospendere l attività, previa comunicazione al comune, anche oltre i tre mesi ed entro il limite di 1 anno,nei seguenti casi: per gravi indisponibilità fisiche; per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l uso dei locali nei quali è collocato l esercizio; per lavori di ristrutturazione dei locali su richiesta dell Unità locale sociosanitaria. 4.Qualora l ordine relativo alla cessazione dell attività non venga ottemperato, il Comune dispone l esecuzione forzata della chiusura dei locali a spese dell interessato. 5. In qualunque caso, il provvedimento di sospensione o cessazione dell attività non deve e non può comportare oneri per l Amministrazione comunale. 6. La cessazione dell attività deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni. Articolo 16 - Sanzioni 1. Le violazioni alle norme del presente regolamento verranno sanzionate come previsto dall art. 12 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e dall art. 5 della legge 17 agosto 2005 n. 174 e dal Decreto legislativo 267/ Per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie vengono seguite le procedure previste dalla Legge 14 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Articolo 17 - Provvedimenti d urgenza 1. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente art. 14, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni d'igiene anche se non previsti nel presente regolamento potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 54 comma secondo del D.Lgs n. 267/

13 CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI Art Abrogazione delle norme precedenti 1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere, acconciatori ed estetisti in contrasto con il presente regolamento. 13

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