Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

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1 Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro N Indennità di maternità: le criticità Disparità di trattamento nel prelievo previdenziale dell indennità di maternità: le mamme autonome dovranno pagare su tali somme anche i contributi Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Indennità di maternità La Fondazione Studi CdL, con il Parere n. 9 del 22 settembre 2016, ha affrontato la delicata questione delle differenze di trattamento tra lavoratrici autonome e subordinate circa l erogazione dell indennità di maternità, da ultimo modificata dal D.Lgs. n. 150/2015. In sostanza, gli esperti della Fondazione Studi lamentano proprio una disparità di trattamento fra le due compagini legata all assoggettabilità a base imponibile dell indennità di maternità per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Infatti, se sul piano del diritto all indennità esiste una sostanziale equiparazione fra le lavoratrici autonome e quelle subordinate, alcune importanti differenze si riscontrano sul piano degli obblighi contributivi su tali somme, in quanto le norme prevedono due trattamenti diversi: per le lavoratrici dipendenti: l indennità di maternità a carico dell INPS, forma reddito fiscale ma NON costituisce a sua volta base imponibile per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sul presupposto che tali indennità non hanno natura retributiva; per le lavoratrici autonome: l indennità di maternità a carico dell INPS, forma reddito fiscale, e costituisce a sua volta base imponibile per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Premessa Nonostante i Governi degli ultimi anni si sono battuti molto sul principio della parità di trattamento fra donne che svolgono attività autonoma o che, comunque, contribuiscono all esercizio dell attività autonoma, e quelle dipendenti, è possibile affermare che ad oggi sussistono ancora alcuni aspetti che lasciano alquanto perplessi. 1

2 Stiamo parlando, in particolare, dell indennità di maternità riconosciuta in entrambi i casi due mesi prima la data del parto e tre mesi dopo la data medesima. Infatti, se sul piano del diritto all indennità esiste una sostanziale equiparazione fra i lavoratori autonomi e quelli subordinati, alcune importanti differenze si riscontrano sul piano degli obblighi contributivi su tali somme. Vediamo quali. La normativa Con la Direttiva 2010/41/UE, il cui oggetto di stabilire un quadro per l attuazione negli Stati membri del principio di parità di trattamento fra uomini e donne che svolgono un attività autonoma o che, comunque, contribuiscono all esercizio dell attività autonoma, venne introdotta un importante novità: la garanzia per le lavoratrici autonome, per le coniugi gestanti e le conviventi gestanti, del diritto a un indennità di maternità che consenta interruzioni dell attività lavorativa in caso di gravidanza o per maternità per almeno 14 settimane. Tale indicazione è stata tradotta, nell ordinamento italiano, nel D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. di maternità) così come modificato dalla L. n. 228/2012 e dal D.Lgs. n. 80/2015 che ha integralmente sostituito il Capo XI Lavoratori autonomi e il Capo XII Liberi professionisti. Oggi quindi l indennità di maternità (artt. 66 e ss. del T.U. di maternità) è riconosciuta, così come avviene per le prestatrici di lavoro subordinato, alle lavoratrici autonome per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data medesima. Capo XI LAVORATRICI AUTONOME Art. 66. Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole (Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1) 1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle Leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, è corrisposta un indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68. 2

3 Art. 67. Modalità di erogazione (Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2) 1. L'indennità di cui all'articolo 66 viene erogata dall'inps a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della Legge 22 maggio 1978, n In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età, secondo quanto previsto all'articolo 26, o i 18 anni di età, secondo quanto previsto all'articolo L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari. Art. 68. Misura dell'indennità (legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5) 1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, un indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, comma 7, del Decreto-Legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto. 2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, un indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del Decreto-Legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1. 3

4 3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della Legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, è corrisposta un indennità giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni. Art. 69. Congedo parentale (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4) 1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1 gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32, compreso il relativo trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino. DESTINATARIE DEL BENEFICIO I destinatari del beneficio sono: le lavoratrici artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone mezzadre, pesca marittima e delle acque interne, iscritte alle apposite gestioni INPS (artigiani, commercianti, gestione separata); nonché, tutte le lavoratrici professioniste iscritte alle rispettive casse previdenziali obbligatorie (es. Enpacl, Cassa Forense); salvo alcune disposizioni specifiche che non prevedono tale obbligo, previste in base all appartenenza all Ordine professionale. Le criticità Come accennato in premessa, se sul piano del diritto all indennità esiste una sostanziale equiparazione tra i lavoratori autonomi e quelli subordinati, alcune importanti differenze si riscontrano sul piano degli obblighi contributivi dovuti su tali somme. Indennità di maternità Si tratta di un contributo indennitario che sostituisce il reddito che la lavoratrice avrebbe conseguito qualora, anziché astenersi, avesse continuato a prestare attività lavorativa. 4

5 Dal punto di vista fiscale, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Art. 6 del TUIR Comma 2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. LAVORATRICI AUTONOME Nel caso delle lavoratrici autonome, su richiesta di queste ultime, l INPS corrisponde la somma prevista dalle gestioni di appartenenza. Tuttavia, essendo essa sostitutiva di un reddito, a norma del citato art. 6 del TUIR, costituisce base imponibile su cui la stessa lavoratrice deve pagare i contributi che finanziano la loro pensione. LAVORATRICI DIPENDENTI Diverso è il caso delle lavoratrici dipendenti. Per queste ultime, infatti, la previsione generale del predetto articolo non si applica, nel senso che per esse il datore di lavoro, e la lavoratrice stessa, beneficiano di una totale esenzione contributiva stante le specifiche previsioni contenute nell art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997. In altri termini, in caso di maternità e relativa assenza obbligatoria, il datore di lavoro (sostituto previdenziale), corrisponde un indennità per conto dell INPS e su tale indennità egli non deve pagare i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori di legge. Nessuna differenza si pone, invece, sul piano fiscale: indipendentemente dalla categoria dei lavoratori (autonomi o subordinati), le indennità devono essere sempre assoggettate al prelievo fiscale. 5

6 Prestazione Erogazione Impossibilità Imponibilità fiscale contributiva Anticipata da Lavoratrici Indennità di datore di dipendenti maternità lavoro No Lavoratrici Indennità di Direttamente autonome maternità da INPS INPS Lavoratrici Indennità di Direttamente casse maternità dalla cassa autonome * (*) Per le singole casse professionali è opportuno verificare caso per caso. Considerazioni CdL E qui, come giustamente sottolineano i CdL, scatta un problema di legittimità poiché a fronte di una medesima condizione (l indennità di maternità) le norme prevedono due trattamenti diversi: per le lavoratrici dipendenti: l indennità di maternità a carico dell INPS, forma reddito fiscale ma non costituisce a sua volta base imponibile per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sul presupposto che tali indennità non hanno natura retributiva; per le lavoratrici autonome: l indennità di maternità a carico dell INPS, forma reddito fiscale, e costituisce a sua volta base imponibile per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Riferimenti normativi e di prassi D.Lgs. n. 151/2001; L. n. 228/2012; D.Lgs. n. 80/2015; Art. 6, co. 2 del TUIR. - Riproduzione riservata - 6

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