Il Consiglio comunale. Visti l art. 12 dello Statuto comunale Commissioni, 5 e da 51 a 56 del regolamento per il funzionamento del Consiglio;

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1 Il Consiglio comunale Visti l art. 12 dello Statuto comunale Commissioni, 5 e da 51 a 56 del regolamento per il funzionamento del Consiglio; Ritenuta l opportunità di abrogare gli artt. da 51 a 56 e di approvare in loro sostituzione gli artt. da 51 a 57 di seguito riportati: ART. 51 : COSTITUZIONE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 1. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Comunale, sono costituite le seguenti Commissioni Consiliari Comunali permanenti, aventi il compito di fornire al Consiglio Comunale maggiori elementi di valutazione sulle competenze ad esso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, ed esprimere parere consultivo sulle materie appresso indicate : Prima Commissione STATUTARIA E REGOLAMENTARE - Statuto del Comune; - Regolamenti, salva l'ipotesi di regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale. Seconda Commissione PROGRAMMATORIA DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL AMBIENTE - Piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie, fatti salvi gli atti e i pareri di esclusiva competenza della Giunta - Gestione e tutela del territorio e dell ambiente. Terza Commissione BILANCIO E SOCIETA PARTECIPATE - Bilancio di previsione, ivi compreso il programma delle opere pubbliche, da sottoporre all approvazione del Consiglio Comunale. - Assestamento annuale di bilancio. -Atti programmatori e di indirizzo nella gestione delle Società partecipate dal Comune. 2. Il Consiglio può altresì costituire commissioni speciali per l'esame di particolari questioni, fissandone preventivamente la composizione, la durata e i compiti. 3. Il funzionamento delle commissioni speciali è desunto da quello indicato per le commissioni permanenti ARTICOLO 52: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1. In ogni Commissione Consiliare, composta con criterio proporzionale, deve essere comunque assicurata la presenza di tutti i gruppi presenti in Consiglio. Allo scopo di contribuire al dibattito e all istruttoria sugli argomenti in discussione all o.d.g., ogni gruppo Consiliare può designare un membro effettivo ed uno supplente. Quest ultimo può DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del pag. 1 - Comune di POLVERIGI

2 partecipare, su richiesta del Presidente, ai lavori della Commissione senza diritto di voto, a meno che non sostituisca un membro effettivo assente. 2. I componenti delle Commissioni sono nominati dal Consiglio Comunale con voto palese, su designazione dei Capigruppo consiliari, di norma, entro e non oltre 60 giorni dalla data della deliberazione di convalida dei consiglieri neoeletti. 3. Le Commissioni alla prima riunione, convocata dal Sindaco entro 25 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina, eleggono nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente, con votazioni separate e a scrutinio palese. Ogni componente, in rappresentanza del proprio gruppo consiliare, può esprimere la preferenza per un solo candidato. Ogni consigliere comunale può far parte, di norma, di una sola commissione. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le Commissioni permanenti. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina entro 15 giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Revisore dei conti 4. In caso di scissione di un gruppo consiliare costituito, il Capogruppo del nuovo gruppo consiliare effettua la designazione per il provvedimento di integrazione della Commissione, con la procedura sopraindicata. 5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione. 6. Nel caso di impedimento temporaneo, i membri effettivi vengono sostituiti, nelle singole sedute, dal membro supplente. In caso di assenza del Presidente, in tale seduta la sua funzione viene svolta dal Vicepresidente. 7. Il Sindaco e gli Assessori, ove non facciano parte delle commissioni, possono sempre parteciparvi con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto. Qualora sia in discussione una mozione, dev essere invitato a partecipare alla seduta della Commissione il Consigliere Comunale che l ha presentata, anche se non facente parte della Commissione stessa, ai soli fini di presentazione ed illustrazione della stessa. 8. Il Presidente della Commissione può invitare alle sedute della stessa, previa comunicazione al Sindaco, esperti, tecnici, responsabili degli uffici e dei servizi comunali, nonché amministratori di Enti e aziende partecipate dal Comune. 9. Le commissioni permanenti restano in carica per tutta la durata del Consiglio. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. 10. Gli argomenti in discussione si intendono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei voti validi, espressi in modo palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente. 11. Ai consiglieri componenti è corrisposto il gettone di presenza, secondo quanto disposto dall articolo 82 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL), e s.m.i. Qualora pervengano dichiarazioni di rinuncia al gettone di presenza da parte dei componenti la Commissione, l ammontare di tali economie di spesa dovranno essere finalizzate ad utilizzi e interventi nel settore sociale. In ogni caso, il gettone di presenza viene corrisposto soltanto qualora il partecipante presenzi all intera seduta. 12. Il Consigliere che non partecipa a più di tre sedute consecutive della Commissione, senza motivata comunicazione scritta al Presidente, decade dalla carica e il Consiglio Comunale provvede alla sua sostituzione. ART. 53: COMPITI E FUNZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del pag. 2 - Comune di POLVERIGI

3 1. Le Commissioni Consiliari permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale e concorrono ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuiti ad esso alle leggi e dallo Statuto. Esse hanno il compito di esprimere pareri non vincolanti, mediante la valutazione preliminare delle materie ad esse sottoposte, ai fini di un più approfondito esame degli argomenti di competenza del Consiglio Comunale. 2. Tali funzioni possono essere così esplicitate: a) Consultiva: possono esprimere pareri sulle proposte di deliberazione loro sottoposte. b) Di studio: possono predisporre atti e procedere ad udienze conoscitive su materie a loro assegnate. c) Propositiva: possono richiedere al Sindaco l iscrizione all o.d.g. del Consiglio Comunale di proposte di deliberazione su materie di loro competenza. 3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco, può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. Fatto salvo i casi di necessità ed urgenza, la Commissione che ha all o.d.g. punti che saranno discussi nel successivo Consiglio Comunale, deve esprimersi almeno tre giorni prima di quello fissato dal regolamento per il deposito delle proposte di delibera. 4 Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni, sono depositati presso la sede comunale almeno 48 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione. ART. 54: CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI 1. La convocazione è effettuata dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta scritta pervenuta dal Sindaco o da almeno 1/3 dei componenti la Commissione, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Il Presidente decide sulla richiesta, sulla base del regolamento di funzionamento della Commissione e delle competenze ad essa attribuite. Il Presidente del Consiglio Comunale, o suo delegato, ha il compito di assegnare gli affari da trattare alla Commissione competente per materia. La riunione è tenuta entro 12 giorni dalla data della convocazione. 2. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, o - su autorizzazione del singolo componente - da recapitarsi per via informatica e telematica, normalmente 5 giorni liberi, interi e consecutivi, prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Nei casi d'urgenza l'avviso contenente l'ordine del giorno deve essere consegnato almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione, con le stesse modalità. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, di debbano aggiungere all o.d.g. argomenti urgenti sopravvenuti, va data comunicazione ai componenti la Commissione almeno 24 ore prima dell ora stabilita per la seduta, comunicando l oggetto degli argomenti aggiunti. ella convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno 3 Le sedute delle commissioni sono, di regola, pubbliche. Sono segrete quando si debbano trattare questioni concernenti persone e che comportino apprezzamenti o DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del pag. 3 - Comune di POLVERIGI

4 valutazioni sulla qualità delle persone stesse. L o.d.g. delle sedute deve essere pubblicato all Albo pretorio del Comune e pubblicato sul sito internet dell Amministrazione Comunale. 4. Per quanto non espressamente indicato si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il funzionamento del Consiglio Comunale e degli altri regolamenti inerenti il suo svolgimento. ART. 55: SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI - VERBALE DELLE SEDUTE 1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Presidente della stessa, che ha il compito di organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo, in conformità al comma 4 dell'art. 53. Egli deve inoltre provvedere ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale delle adunanze, che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza riportando in ogni caso i voti espressi, e indicando se l argomento in discussione é stato approvato o meno. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati. Per una corretta ed esaustiva compilazione dei verbali della seduta, il Segretario della Commissione può avvalersi di apparecchiatura per la registrazione sonora della stessa, che custodirà a propria cura per il tempo strettamente necessario al suo scopo. 2. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Segretario comunale, ai componenti della Commissione e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. ARTICOLO 56: COMMISSIONI SPECIALI 1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, arrotondato per difetto, od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal revisore dei conti, il Consiglio Comunale, con votazione a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di controllo e indagine sull'attività dell'amministrazione comunale; 2. La deliberazione che istituisce la commissione speciale definisce in materia particolareggiata l'oggetto, la composizione ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio. Nella Commissione sono rappresentati i tutti i gruppi consiliari. I Consiglieri o gli Assessori la cui sfera di competenza o i cui atti amministrativi siano oggetto di inchiesta da parte della Commissione stessa, possono farvi parte solo su espressa disposizione del Presidente. 3. Le Commissioni speciali hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente della Commissione, il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi. 4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico, le Commissioni possono effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori dei conti, del Segretario comunale, dei responsabili degli DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del pag. 4 - Comune di POLVERIGI

5 uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi, i quali non possono opporre il segreto d ufficio. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti delle Commissioni ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio. Le Commissioni possono altresì invitare per una audizione soggetti esterni all'amministrazione comunale. 5. La redazione dei verbali delle Commissioni viene effettuata come riportato all art Le Commissioni terminano i loro lavori con la presentazione al Consiglio di una relazione conclusiva, nella quale devono essere esposti i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio Qualora non ci sia unanimità di giudizio, è ammessa anche la presentazione di una relazione delle minoranze. 7. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza; 8. La commissione è sciolta di diritto subito dopo aver riferito al Consiglio. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell archivio dell ente. 9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli artt. 53 e 55 del presente regolamento; Disposizioni Finali ARTICOLO 57: ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la deliberazione che lo approva sarà divenuta esecutiva Ritenuto di inserire all art. 5 il seguente comma 9: 9. Nella seduta in cui è iscritta all ordine del giorno l approvazione del bilancio annuale di previsione, possono essere trattati solamente argomenti allo stesso finalizzati, fatti salvi quelli con scadenza predeterminata o che necessitano di urgente deliberazione, non rinviabile ad altra seduta. ; Acquisito il parere favorevole del competente responsabile di settore; Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge Delibera 1) Sono abrogati gli artt da 51 a 56 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e sono approvati, in loro sostituzione, gli artt. da 51 a 57 nel testo in premessa riportato; 2) E approvato l inserimento, all art. 5 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, del comma 9 nel testo in premessa riportato. La presente delibera è dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134, 4 c., del D.Lgs. 267/2000 con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del pag. 5 - Comune di POLVERIGI

6 DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del pag. 6 - Comune di POLVERIGI

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