La disciplina italiana per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE):

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1 La disciplina italiana per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE): stato di attuazione, avvio del sistema e regime transitorio avv. Ada Lucia De Cesaris Aderente a greenlex - avvocati in rete ( 1

2 Il quadro normativo 1. Direttive comunitarie 2002/95/CE (restrizione dell uso di determinate sostanze pericolose nelle AEE) 2002/96/CE (RAEE) 2003/108/CE (modifica alla direttiva 2002/96/CE) 2. D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 (attuazione delle direttive comunitarie) 3. D.M. Ambiente 25 settembre 2007, n. 185 (istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, costituzione di un centro di coordinamento dei sistemi collettivi e istituzione del comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE) 4. D.M. Ambiente 25 settembre 2007 (istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE) 2

3 IL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 2005, N

4 Ambito di applicazione Il D.lgs. n. 151/2005 si applica alle AEE 1 rientranti nelle categorie individuate nell allegato 1A* 2 purchè non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell ambito di applicazione del decreto (art. 2, comma 1) * Per ogni categoria di cui all allegato 1A, l allegato 1B prevede delle sottocategorie. Si tratta di una elencazione meramente esemplificativa 4

5 1. Sono AEE Le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all allegato 1A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua (art. 3, comma 1, lett. a) 2. Allegato 1A: Grandi elettrodomestici Piccoli elettrodomestici Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni Apparecchiature di consumo Apparecchiature di illuminazione Strumenti elettrici ed elettronici Giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero Dispositivi medici 5

6 Esclusioni Le apparecchiature che sono parti di apparecchiature che non ricadono nell ambito di applicazione del D.lgs n. 151/2005 (art. 2, comma 1) Le apparecchiature progettate per essere usate con una tensione superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua Le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali per la sicurezza nazionale, le armi, le munizioni e il materiale bellico purchè destinati a fini militari (art. 2 comma 3) Tra gli strumenti elettrici ed elettronici gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni (allegato 1A) Dispositivi medici impiantati e infettati (allegato 1A) 6

7 Definizione di AEE usate Le apparecchiature elettriche e elettroniche che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente affinchè quest ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego (art. 3, lett. c). Definizione di RAEE Le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell art. 6, comma 1, lettera a) D.lgs. 22/1997 e successive modificazioni (art. 3, lett. b). I componenti, sottoinsiemi, materiali di consumo che sono parte integrante delle apparecchiature nel momento in cui si decide di disfarsene (art. 3, lett. b). 7

8 Classificazione di RAEE PER PROVENIENZA RAEE provenienti da nuclei domestici: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici (art. 3, lett. o) RAEE professionali: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche diversi da quelli provenienti da nuclei domestici (art. 3, lett. p) PER IMMISSIONE SUL MERCATO (domestici e professionali) RAEE storici : i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13/08/2005 (art. 3, lett. q) RAEE nuovi : i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13/08/2005 8

9 Soggetti coinvolti Produttore (art. 3, lett. m D.Lgs. 151/2005): - chiunque fabbrica e vende apparecchiature recanti il proprio marchio - chiunque rivende col proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori (salvo l ipotesi in cui sull apparecchiatura vi sia anche il marchio del fabbricante) - importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell ambito di un attività professionale e ne opera in qualsiasi forma la commercializzazione. N.B. Chi produce apparecchiature elettriche o elettroniche destinate esclusivamente all esportazione è produttore solo ai fini degli artt. 4 (Progettazione dei prodotti), 13 (Obblighi di informazione) e 14 (Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE) *Per la nozione di immissione sul mercato vedi le slides successive 9

10 Immissione sul mercato Nè il D.lgs. N.151/2005, nè le Direttive RAEE e RoHS danno una definizione di immissione sul mercato. La Guida all attuazione delle direttive basate sul nuovo approccio e sull approccio globale della Commissione Europea definisce l immissione sul mercato come: l atto iniziale che consente di mettere per la prima volta a disposizione un prodotto sul mercato comunitario per consentirne la distribuzione o l uso nella Comunità. Esso può essere messo a disposizione a titolo oneroso o gratuito. 10

11 Immissione sul mercato nazionale La Guida fornisce la nozione di immissione sul marcato europeo ma non quella inerente il mercato nazionale Tuttavia, traendo spunto dalle caratteristiche fondanti tale nozione, nonché dalle definizioni di produttore si può ritenere che immissione sul mercato nazionale vi è quando il prodotto esce dalla sfera giuridica del produttore per essere consegnato alla distribuzione. pertanto è condivisibile la tesi secondo la quale un prodotto che si trovi in giacenza nel magazzino del produttore non è immesso sul mercato mentre un prodotto che si trovi nel magazzino di un distributore è già immesso sul mercato 11

12 Distributore (art. 3, lett. n) : - Soggetto iscritto nel registro delle imprese che, nell ambito di una attività commerciale, fornisce un apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore semprechè il prodotto non rechi il suo marchio in assenza di quello del costruttore 12

13 Il sistema di gestione dei RAEE 13

14 I PRODUTTORI DI AEE DOMESTICI storici e nuovi, devono: 1) Ritirare e inviare ai centri di trattamento autorizzati i RAEE raccolti ai sensi dell articolo 6, salvo il reimpiego (art. 7, comma 1)* 2) Istituire, su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche disponibili, sistemi di trattamento (art. 8, comma 1) 3) Istituire, su base individuale o collettiva, sistemi di recupero (art. 9, comma 1) * Per i RAEE domestici, la raccolta separata è organizzata e gestita dai Comuni che devono predisporre i centri di raccolta differenziata nei quali i detentori finali e i distributori conferiscono gratuitamente i RAEE (art. 6, comma 1 lett. a) 14

15 IL FINANZIAMENTO del trasporto dai centri di raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento Per i RAEE domestici storici spetta ai produttori presenti sul mercato nell anno solare in cui si verificano i costi di gestione dei RAEE, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, con l istituzione di sistemi collettivi di gestione dei RAEE (art. 10, co. 1) Per i RAEE domestici nuovi spetta a ciascun produttore per i propri prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005, con la costituzione di una garanzia finanziaria (art. 11, co. 1 e 2) N.B.: Il finanziamento della gestione dei rifiuti rientranti nella categoria delle apparecchiature di illuminazione è a carico dei produttori indipendentemente dal loro momento di immissione sul mercato (art. 10, comma 4) segue 15

16 I PRODUTTORI DI AEE PROFESSIONALI individualmente o su base collettiva, devono: 1) Organizzare e gestire la Raccolta Separata, anche avvalendosi delle strutture comunali (art. 6, co. 3) Il produttore di AEE professionali è responsabile della corretta gestione dei RAEE dal momento della loro produzione sino al momento del recupero e/o smaltimento degli stessi 2) Ritirare e inviare i RAEE raccolti ai centri di trattamento autorizzati, salvo il reimpiego (art. 7) 3) Istituire sistemi di trattamento (art. 8, co. 1) 4) Istituire sistemi di recupero (art. 9, co. 1) 16

17 Il FINANZIAMENTO della raccolta, del ritiro, del trattamento, del recupero e dello smaltimento per i RAEE professionali storici spetta ai produttori nel caso di fornitura di una nuova AEE in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente e adibito alle stesse funzioni (art. 12, co. 2 e 3) ai detentori negli altri casi (art. 12, co. 2 e 3) per i RAEE professionali nuovi spetta A ciascun produttore per i propri prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005, con la costituzione di una garanzia finanziaria (art. 12, co. 1 e 5) 17

18 per tutti i RAEE professionali Possibilità di accordi volontari tra produttori e utenti diversi dai nuclei domestici per stabilire modalità alternative di finanziamento (art. 12, co. 6) 18

19 STATO DI ATTUAZIONE DEL DLGS. N. 151/

20 Il dlgs. 25 luglio 2005, n. 151 è entrato in vigore il 13 agosto 2005 L operatività del sistema era prevista a partire dal 13 agosto

21 Operatività L operatività del sistema è stata prorogata tre volte. L ultima proroga ha stabilito che il sistema fosse avviato con l emanazione dei provvedimenti attuativi di cui agli artt. 13. comma 8, e 15, comma 1 d.lgs. n. 151/2005 (art. 15, co. 4, D.L. 2 luglio 2007, n. 81). Detti provvedimenti sono stati emanati: DM Ambiente 25 settembre 2007, n. 185, (Istituzione e modalità di funzionamento del Registro, costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del Dlgs. 25 luglio 2005, n. 151) pubblicato in data 5 novembre 2007, entrato in vigore il 20 novembre 2007 DM ambiente 25 settembre 2007, (Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, ai sensi dell articolo 15, co. 1, cel Dlgs. 25 luglio 2005, n. 151) pubblicato in data 6 ottobre 2007, entrato in vigore il 21 ottobre 2007 In seguito all entrata in vigore dei due decreti ministeriali, il sistema è operativo. 21

22 DM 25 settembre 2007, n. 185: 1) Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei RAEE; 2) Centro di coordinamento per l ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi; 3) Comitato d indirizzo sulla gestione dei RAEE 22

23 A. REGISTRO NAZIONALE DEI SOGGETTI OBBLIGATI AL FINANZIAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RAEE (artt. 1-8) Normativa di attuazione (art. 13, comma 8, dlgs. n. 151/2005) 23

24 IL REGISTRO: E ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (art. 1, co.1, e art. 14, co. 1, Dlgs. N. 151/2005) E PREDISPOSTO, GESTITO E AGGIORNATO DAL COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO, CHE SI AVVALE DELL APAT (art. 2, co. 1, e art. 15, co. 1 lett. A e 2, lett. a, Dlgs. n. 151/2005) 24

25 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E CONTENUTI DEL REGISTRO E diviso in due sezioni: 1) SEZIONE DEI PRODUTTORI DI AEE: contiene tutti i dati che i produttori devono fornire al momento dell iscrizione e poi con cadenza annuale (art. 1, co. 3) 2) SEZIONE DEI SISTEMI COLLETTIVI O MISTI: contiene l elenco dei sistemi collettivi e le informazioni ad essi inerenti (art. 1, co. 4 e art. 14, co. 1, Dlgs n. 151/2005). 25

26 I DATI DEL REGISTRO sono raccolti dalle Camere di Commercio che li trasmettono per via telematica: - al Comitato di Vigilanza e Controllo - all APAT (art. 2, co. 2 e 3) 26

27 SOGGETTI OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL REGISTRO 1) TUTTI I PRODUTTORI DI AEE, COSì COME DEFINITI NELL ART. 3, CO. 1, LETT. M, DLGS. N. 151/2005 *1 (ART. 1, CO. 2) 2) TUTTI I SISTEMI COLLETTIVI *2 (ART. 7, CO. 1) *1 Ai sensi dell articolo 3, co. 1, lett. m) dlgs. n. 151/2005, è produttore di AEE chi: 1. Fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; 2. Rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori, il rivenditore non è considerato «produttore» se l apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1; 3. Importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nel ambito di un attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza; 4. Chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3). *2 ATTENZIONE: il Dlgs n. 151/2005 prevede espressamente l obbligo di iscrizione soltanto per i produttori (art. 14, co. 1 e 2, dlgs n. 151/2005) 27

28 TERMINI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO I SOGGETTI OBBLIGATI* DEVONO ISCRIVERSI: - ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO (ART. 3, CO. 2, e ART. 7, CO. 1) e - COMUNQUE PRIMA CHE IL PRODUTTORE O IL SISTEMA COLLETTIVO INIZI AD OPERARE NEL MERCATO ITALIANO (ART. 3, CO. 2, e ART. 7, CO. 1) * ATTENZIONE: Con riferimento ai RAEE domestici i produttori obbligati a finanziare i RAEE domestici mediante sistemi collettivi si iscrivono al Registro dopo aver dato la propria adesione a un sistema collettivo (art. 3, co. 4) 1) Tutti i produttori di AEE domestiche presenti sul mercato nell anno solare in cui si verificano i costi di gestione dei RAEE domestici storici (art. 10, co. 1, dlgs. N. 151/2005) 2) Tutti i produttori di AEE domestiche, fino alla definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori e comunque entro e non oltre il 31/12/2007 (art. 20, 4 e 11, co. 1, dlgs. N. 151/2005) 28

29 COME I PRODUTTORI SI ISCRIVONO AL REGISTRO ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA, MEDIANTE INVIO DEL MODULO DI ISCRIZIONE, SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE, O SUO DELEGATO (art. 3, co. 3) PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE SI TROVA LA SEDE LEGALE DELL IMPRESA (art. 3, co. 1)* PAGANDO UN DIRITTO DI SEGRETERIA (art. 5, co. 2) A ISCRIZIONE AVVENUTA A CIASCUN PRODUTTORE VIENE RILASCIATO UN NUMERO DI ISCRIZIONE TRAMITE IL SISTEMA INFORMATICO DELLE CAMERE DI COMMERCIO (art. 3, co. 8) * NEL CASO IN CUI IL PRODUTTORE NON SIA STABILITO NEL TERRITORIO ITALIANO, SI ISCRIVE AL REGISTRO ATTRAVERSO UN PROPRIO RAPPRESENTANTE IN ITALIA, INCARICATO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DLGS. N. 151/2005. IN TALE CASO L ISCRIZIONE E EFFETTUATA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE SI TROVA LA SEDE LEGALE DEL RAPPRESENTANTE (art. 3, co. 1). 29

30 ADEMPIMENTI AD ISCRIZIONE AVVENUTA I produttori: 1) entro 30 giorni dal rilascio del numero di iscrizione al Registro, devono indicare il numero in tutti i documenti commerciali (art. 3, co. 8 e 9); 2) devono comunicare con le stesse modalità previste per l iscrizione, qualsiasi variazione dei dati comunicati al Registro e la cessazione dell attività determinante l obbligo di iscrizione (art. 4) segue 30

31 3) devono fornire al Comitato di Viglilanza e Controllo una COMUNICAZIONE che: deve essere rilasciata annualmente deve essere attuata per via telematica, mediante l utilizzo del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 deve contenere, per ciascuna categoria di AEE: - il numero e il peso effettivo o il solo peso effettivo delle AEE immesse sul mercato nell anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali* 1 - il peso delle AEE raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell anno solare precedente* 2 (art. 6) *1 La suddivisione tra AEE professionali e domestiche non si applica per le apparecchiature di illuminazione *2 ATTENZIONE: Se il produttore assolve ai suoi obblighi di gestione dei RAEE mediante l adesione ad un sistema collettivo, queste informazioni sono comunicate dal sistema collettivo per conto di tutti i produttori ad esso aderenti. 31

32 L ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI SISTEMI COLLETTIVI ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA, MEDIANTE INVIO DEL MODULO DI ISCRIZIONE, SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE, O SUO DELEGATO (art. 7, co. 1) 32

33 ADEMPIMENTI AD ISCRIZIONE AVVENUTA I Sistemi collettivi: 1) devono comunicare al Registro qualsiasi variazione dei dati comunicati (art. 7, co. 2) 2) devono comunicare al Comitato di Vigilanza e Controllo, con cadenza annuale, per conto dei produttori, ad essi aderenti, i dati relativi al peso delle AEE raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, con le modalità previste per i produttori (art. 7, co. 3)* * ATTENZIONE: Il sistema collettivo fornisce questa comunicazione per conto dei produttori che vi aderiscono. 33

34 IL FINANZIAMENTO DEL REGISTRO (art. 5, co. 1 - art. 19, co. 3 - Dlgs n. 151/2005) COMPETE AI PRODUTTORI, che devono: ASSUMERSI GLI ONERI PER L ISTITUZIONE DEL REGISTRO, IN MISURA PROPORZIONALE ALLE RISPETTIVE QUOTE DI MERCATO. Gli oneri verranno individuati con decreto del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze che ne stabilirà anche le modalità di versamento. 34

35 b. COMITATO DI INDIRIZZO SULLA GESTIONE DEI RAEE (art ) Normativa di attuazione (art. 15, comma 4, dlgs. n. 151/2005) 35

36 IL COMITATO DI INDIRIZZO: E ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (art. 13, co. 1) 36

37 STRUTTURA DEL COMITATO DI INDIRIZZO (art. 13, co. 2 e 3) E COMPOSTO DA TREDICI MEMBRI, CHE RESTANO IN CARICA QUATTRO ANNI E SONO DESIGNATI: 3 dalle organizzazioni nazionali delle categorie dell industria dei quali almeno uno in rappresentanza del settore del recupero 1 dalle organizzazioni nazionali delle categorie del commercio 1 dalle organizzazioni nazionali delle categorie dell artigianato 1 dalle organizzazioni nazionali delle categorie dell cooperazione 2 dalle Regioni 1 dall ANCI 1 dall UPI 1 da Conferservizi 1 dalle Associazioni ambientaliste 1 dalle associazioni dei consumatori 37

38 COMPITI DEL COMITATO DI INDIRIZZO (art. 14) SUPPORTARE IL COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO (art. 15, co. 4 Dlgs n. 151/2005) vigilare sull operativita, sulla funzionalita logistica e sull economicita, sull attivita di comunicazione del sistema di gestione dei RAEE comunicare al Comitato di Vigilanza e Controllo le proprie valutazioni e le proprie proposte di miglioramento 38

39 FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI INDIRIZZO (art. 15) - SI RIUNISCE ALMENO DUE VOLTE ALL ANNO nonchè SE RICHIESTO DALLA MAGGIORANZA SE RICHIESTO DAL COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEI COMPONENTI - PUO RICHIEDERE, A MAGGIORANZA DEI COMPONENTI. LA CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO PER DISCUTERE DELLE PROPRIE PROPOSTE O PER DISCUTERE DI DETERMINATE PROBLEMATICHE 39

40 FINANZIAMENTO DEL COMITATO DI INDIRIZZO (art. 15, co. 4 - art. 19, co. 3 e 4 - Dlgs n. 151/2005) COMPETE AI PRODUTTORI, che devono: ASSUMERSI GLI ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO, IN MISURA PROPORZIONALE ALLE RISPETTIVE QUOTE DI MERCATO. Gli oneri verranno individuati con decreto del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze che ne stabilirà anche le modalità di versamento; 40

41 IL REGIME TRANSITORIO PER I RAEE DOMESTICI 41

42 OGGETTO E DURATA (art. 16, co. 1). Concerne soltanto la gestione e il finanziamento dei RAEE DOMESTICI. INIZIA A DECORRERE dal 1 settembre 2007 e DURA, in modo improrogabile, sino alla scadenza dei successivi centoventi giorni (29 dicembre 2007) 42

43 COME VERRA DEFINITO IL REGIME TRANSITORIO (art. 16, co. 3) MEDIANTE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA TRA: IL MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE L ANCI LE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA DEI PRODUTTORI DI AEE LE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA DEI DISTRIBUTORI DI AEE 43

44 IL CONTENUTO DELL ACCORDO L impegno dei Comuni a continuare a farsi carico della gestione fino al trattamento, al recupero e/o smaltimento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e dalla distribuzione (art. 16, co. 4, lett. a); L impegno dei produttori di AEE e dei sistemi collettivi di farsi carico del finanziamento delle attività di trasporto dai centri di raccolta e delle attività di trattamento dei RAEE (art. 16, co. 4, lett. b); L onere di finanziamento sarà ripartito dai Sistemi collettivi aderenti al Centro di coordinamento tra tutti i produttori di AEE che risulteranno iscritti al Registro al termine dei 90 giorni dati dall art. 20, co. 3, dlgs. n. 151/2005 per iscriversi al Registro (art. 16, co. 4, lett. c). 44

45 IL FINANZIAMENTO DEL REGIME TRANSITORIO (art. 16, co. 4, lett. b) L onere economico a carico dei produttori e dei sistemi collettivi sarà determinato in modo forfetario. L importo forfetario dovrà essere versato ai Comuni alla fine del periodo transitorio. 45

46 VISIBLE FEE (art. 16, co. 2) Contestualmente all inizio del periodo transitorio (e quindi a partire dal 1 settembre 2007), i produttori possono indicare esplicitamente all acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici provenienti da nuclei domestici. 46

47 STATO DI ATTUAZIONE PER I RAEE PROFESSIONALI Il sistema è stato avviato con l entrata in vigore del D.M. del 25 settembre 2007, n novembre 2007 Per i produttori il sistema diventerà operativo dal momento dell iscrizione al Registro L iscrizione al Registro deve avvenire entro 90 giorni dall entrata in vigore del D.M. sul Registro 25 settembre 2007 (art. 20, c. 3, D.Lgs. 151/2005 e art. 3 D.M. 185/2007) 18 febbraio

48 IL FINANZIAMENTO DEL NEW WASTE DOMESTICO (art. 10, co. 1, art. 11, co. 1, art. 20, co. 4, dlgs. n. 151/ art. 15, co. 5, DL 2 luglio 2007, n. 81) Il regime previsto dal Dlgs. n. 151/2005 per il finanziamento del new waste è connesso alla definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall art. 11, par. 2, Dir 2002/96/CE Sino alla definizione del sistema europeo di identificazione dei produttori e comunque non oltre il 31/12/2007, il finanziamento del new waste avverrà con le modalità previste per l old waste. Segue 48

49 Cosa succede se al 31 dicembre 2007 l Unione europea non avrà definito un sistema di identificazione dei produttori? 49

50 POSSIBILI SCENARI 1. L Italia sceglie di introdurre un proprio sistema di identificazione 2. L Italia sceglie di attendere la definizione del sistema europeo di identificazione 3. L Unione europea adotta una propria soluzione alternativa 50

51 IL FINANZIAMENTO DEL NEW WASTE PROFESSIONALE Il Dlgs. N. 151/2005 non fa dipendere espressamente l avvio del regime di finanziamento del new waste professionale (rifiuti di AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005) dalla determinazione di un sistema europeo di identificazione del produttore Per tutti i RAEE il Dlgs. N. 151/2005 prevede però che con decreto ministeriale siano definite le disposizioni per l identificazione del produttore, in conformità alle disposizioni comunitarie. Questo decreto non è stato ancora emanato (art. 13, co. 4, dlgs n. 151/2005). In assenza di decreto ministeriale per l identificazione del produttore si applica il sistema di finanziamento previsto dall art. 12, co. 1, 4, 5 e 6 Dlgs. N. 151/2005? ciascun produttore assume l onere economico per i prodotti che immette sul mercato, mediante la costituzione di una garanzia finanziaria? 51

52 Per tutti i RAEE professionali, storici e nuovi, è prevista la possibilità che i produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici sottoscrivano accordi per stabilire modalità alternative di finanziamento (art. 12, co. 6, dlgs n. 151/2005). 52

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