COMUNE DI PECETTO DI VALENZA

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1 ORIGINALE COMUNE DI PECETTO DI VALENZA PROVINCIA DI ALESSANDRIA N. 26/2013 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DETERMINAZIONI L anno Duemilatredici addì DUE del mese di MAGGIO alle ore 13,00. Previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali. All appello risultano: Pres Ass 1 DE STEFANI Flavio Sì 2 FORSINETTI Viviana Si 3 BORTOLONI Andrea Sì 4 LOMBARDI Claudia Sì TOTALI 3 1 Assiste l adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Andrea BORTOLONI, Vice Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

2 LA GIUNTA COMUNALE VISTI gli atti di programmazione vigenti; VISTI gli obbiettivi programmatici in corso, con particolare riferimento a quanto previsto in sede di Relazione Previsionale e Programmatica del Bilancio 2012, reiterato in sede di bilancio di previsione dell esercizio 2013, laddove viene individuato, quale obiettivo, la razionalizzazione della gestione della risorsa pubblica, tenuto conto dell obbiettivo del risparmio energetico e del contenimento dell inquinamento luminoso, mediante formule gestionali idonee a consentire il risparmio della spesa e la diminuzione dei consumi di energia; VISTO il D.Lgs. 79/1999, recante Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante a propria volta norme comuni per il mercato interno dell energia elettrica, ai sensi de quale: - le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono qualificate come libere, fermo il rispetto degli obblighi di servizio pubblico, per contro le attività di trasmissione e dispacciamento restano riservate allo Stato (ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale), e l attività di distribuzione dell energia elettrica è stata assoggettata al regime della concessione statale (articolo 1); - sono qualificati, fra l altro, cliente finale il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio (articolo 2 comma 5) e cliente non civile la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio consumo domestico, inclusi i produttori e i clienti grossisti (articolo 2 comma 25-quinquies); - è qualificato cliente idoneo la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all estero (articolo 2 comma 6) e cliente vincolato il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, è legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell area territoriale dove è localizzata l utenza (articolo 2 comma 7); - per contratto di fornitura di energia elettrica si intende un contratto di fornitura di energia elettrica, ad esclusione degli strumenti derivati sull energia elettrica (articolo 2 comma 25- decies); - la gestione economica del mercato elettrico è affidata ad un gestore del mercato, società per azioni, costituita dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, tenuto ad organizzare il mercato secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori, assicurando altresì la gestione economica di un adeguata disponibilità della riserva di potenza (articolo 5); - con decorrenza dal primo luglio 2004, è qualificato cliente idoneo ogni cliente finale non domestico e con decorrenza dal primo luglio 2007, è qualificato cliente idoneo ogni cliente finale (articolo 14 commi 3-quater e 3-quinquies aggiunti dall articolo 30 comma 1 L. 239/2004); VISTO l articolo 1 comma 2 D.L. 73/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2007, che attribuisce, con decorrenza primo luglio 2007, un regime di tutela peculiare ai clienti finali domestici, cui sono parificati le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, in particolare il diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall Autorità per l energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore, in mancanza di tale scelta, l erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall impresa di distribuzione; VISTE: la deliberazione AEEG in data 30 luglio 2009, n. ARG/elt 107/09, concernente approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell Autorità per l energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS), ed ivi con particolare riferimento alla definizione di trattamento per fasce, consistente nell utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore elettronico messo

3 in servizio per la valorizzazione nelle diverse fasce orarie dell energia elettrica prelevata, ed ancora con particolare riferimento all articolo 4 del detto TIS, laddove è previsto che tutti i punti di immissione e prelievo in bassa tensione dotati di un misuratore elettronico e con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kw non corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica siano trattati esclusivamente per fasce, salva la sottoposizione al regime monorario nelle more dell attivazione del trattamento per fasce; la deliberazione AEEG in data 2 agosto 2006 n. 181/06, che ha disposto l aggiornamento delle fasce orarie, con decorrenza dal primo gennaio 2007, nelle tipologie delle fasce F1 (ore di punta peak), F2 (ore intermedie mid-level), F3 (ore fuori punta off-peak); la deliberazione AEEG in data 29 dicembre 2007, n. 348/07, Testo integrato delle disposizioni dell Autorità per l energia elettrica e il gas per l erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell energia elettrica per il periodo di regolazione , recante le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione dei corrispettivi per la remunerazione dei servizi, qualificati di pubblica utilità, inerenti la trasmissione dell energia elettrica, la distribuzione dell energia elettrica, la misura dell energia elettrica, articolata nelle attività della installazione e manutenzione dei misuratori, della raccolta delle misure dell energia elettrica, della validazione e registrazione delle misure dell energia elettrica; la deliberazione AEEG in data 19 luglio 2012 n. 301/2012/R/eel, afferente l aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell Autorità per l energia elettrica e il gas per l erogazione dei servizi di vendita dell energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV), e con particolare riferimento alle disposizioni aventi ad oggetto le direttive ai soggetti esercenti il servizio di vendita dell energia elettrica ai clienti finali, ai sensi dell articolo 2 comma 12 lettera h) L. 481/1995; la deliberazione AEEG in data 25 giugno 2007 n. 144/07, in materia di disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell articolo 2 comma 12 lettera h) L. 481/1985, ed ivi con particolare riferimento all articolo 4 punto 2, ai sensi del quale il contratto proposto ad un cliente finale non domestico in regime di tutela o non in regime di tutela alimentato in bassa tensione, contiene una clausola di recesso ed un termine di preavviso che non può essere superiore a tre mesi ed è esercitabile in qualsiasi momento; la deliberazione AEEG in data n. ARG/com 167/10, afferente definizione di un Glossario contenente i principali termini utilizzati nei documenti di fatturazione; VISTO l articolo 1 comma 7 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, come modificato dall articolo 1 comma 158 L. 228/2012, disposizione qualificata come misura di coordinamento della finanza pubblica, in materia di obbligo di approvvigionamento, relativamente alle categorie merceologiche dell energia elettrica, del gas, dei carburanti rete e carburanti extrarete, dei combustibili per riscaldamento, della telefonia fissa e telefonia mobile, attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell articolo 1 comma 455 L. 296/2006, oppure con negoziazioni autonome ma utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, oppure ancora con negoziazioni autonome non utilizzando detti strumenti, ma alla duplice condizione che gli affidamenti conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e che prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali; DATO ATTO CHE: - l obiettivo della direttiva 96/92/CE (nonché della successiva direttiva 2003/54/CE, che ne ha disposto l abrogazione), e del D.Lgs. 79/1999, consiste nell apertura alla concorrenza del mercato dell energia elettrica, secondo precisa disposizione del Trattato (art. 86, ex art. 90); - a fare data dal primo luglio 2007 è definitivamente esaurito il sistema transitorio per l attribuzione della qualifica di cliente idoneo, dotato della capacità di acquistare energia elettrica da qualsiasi produttore, distributore o grossista;

4 - pertanto, non è più previsto che gli acquirenti che non acquisiscano la qualifica di cliente idoneo rimangano vincolati ad acquistare l energia elettrica dal distributore e fornitore locale; - per contro, in caso di mancata opzione, il distributore locale è comunque tenuto ad assicurare la fornitura ai clienti finali domestici e parificati che non intendano rivolgersi al mercato libero; - in forza degli obbiettivi programmatici di risparmio, il Comune di Pecetto di Valenza persegue l obbiettivo di contenimento della spesa per la pubblica illuminazione; - con deliberazione G.C n. 48/2007 del 27/09/2007, ai sensi dell articolo 14 D.Lgs. 79/1999, il Comune di Pecetto di Valenza aveva già stabilito di accedere al libero mercato per la fornitura dell'energia elettrica; - in forza, ora, degli obblighi introdotti dal citato articolo 1 comma 7 D.L. 95/2012, finalizzati al contenimento della spesa pubblica, occorre procedere alla ridefinizione del soggetto fornitore, sulla base dei parametri ivi contenuti; - il Comune di Pecetto di Valenza dispone di numero 11 punti di prelievo, riferiti ad immobili (impianto sportivo in Località Montariolo, di potenza 25 Kw, scuola primaria, scuola infanzia, magazzino, municipio, tutti di potenza di 5 Kw, centro culturale, di potenza di 30 Kw, oltre a cinque punti di alimentazione dell illuminazione pubblica, uno di potenza di 18 Kw, due di potenza di 6 Kw, due di potenza di 1,5Kw); La ditta EGEA commerciale S.r.l., corrente in Alba (CN), ha presentato offerta per la fornitura di energia elettrica comportante una miglioria di 0,50 Mwh, rispetto al prezzo Consip, indicizzato mediante la formula CONSIP power index mensile; il prezzo offerto appare più vantaggioso rispetto a quello attualmente praticato sulla base della convenzione CONSIP, in particolare, tenuto conto della miglioria offerta rispetto al prezzo CONSIP pari a 0,50 Mwh (quindi 0,0005 Kwh), dalla proiezione della media di due dei punti di prelievo (Località Montariolo e via Borsalino) di Kwh per anno, e dalla parametrazione delle fasce orarie F1, F2 e F3 (i cui prezzi CONSIP, rispettivamente, ammontano, per il mese di marzo 2013, a 0,08647 Kwh, 0,08202 Kwh, 0,07002 Kwh), si desume un risparmio della componente della bolletta costituita dal prezzo dell energia pari a circa il 15% (corrispondente ai prezzi, per il mese di marzo 2013, depurati della detta miglioria di 0,0005 Kwh rispettivamente, di 0,08597 Kwh, 0,08152 Kwh, 0,06952) si desumerebbe un prezzo medio fra le fasce F1, F2, F3, pari a 0,0790, che, ragguagliato al consumo annuo di , comporterebbe, a prezzi costanti, un risparmio della sola componente energia pari a circa 700 EURO oltre I.V.A. (da attuali a 4147 futuri); per espressa disposizione dell articolo 1 comma 7 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, relativamente, fra l altro, alla categoria dell energia elettrica, l approvvigionamento dei Comuni deve avvenire con le modalità alternative delle convenzioni o degli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell articolo 1 comma 455 L. 296/2006, oppure con negoziazioni autonome ma utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai detti soggetti, oppure ancora con negoziazioni autonome, ma alla duplice condizione che gli affidamenti conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e che prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali; orbene, nel caso di specie il contraente non è individuato con alcuna delle modalità indicate; sennonché, appare prevalente, nella delibazione del pubblico interesse, la finalità di attivare il risparmio sui costi di approvvigionamento energetico, in coerenza con le caratteristiche operative recate dal D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che, oltre ad imporre le citate modalità di approvvigionamento, ha comportato, all articolo 16 comma 6, sotto il profilo effettuale, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all articolo 2 D.Lgs. 23/2011 e del fondo perequativo di cui all articolo 13 D.Lgs. 23/2011, decurtazione (spending review) giustificata proprio dalla possibilità di risparmio di spesa di talune tipologie, fra le quali è annoverata la spesa per consumo energetico; il fatto che, attraverso la negoziazione, sia possibile il conseguimento di un ulteriore risparmio di spesa, a fronte del taglio di cui al citato articolo 16 comma 6 D.L. 95/2012, rende cedevole

5 l ottemperanza dell articolo 1 comma 7 D.L. 95/2012 rispetto all interesse, ritenuto prevalente, del contenimento di utilizzo di risorsa pubblica; in considerazione dell opportunità di sperimentare la nuova formula ed ai fini di consentire la ricerca di ulteriori modalità operative è comunque stabilita la scadenza al 31 dicembre 2013, e, pertanto, viene contestualmente derogata, in accordo fra le parti, la possibilità di recesso anticipato di cui alla deliberazione AEEG in data 25 giugno 2007 n. 144/07; DATO ATTO CHE il presente atto, tenuto conto della struttura organizzativa del Comune, assume valenza di stralcio di piano esecutivo di gestione di cui all art. 169 del D.Lgs. 267/2000, nonché di piano dettagliato degli obiettivi, ai sensi dell art. 197 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, con riferimento al Servizio Economico Finanziario Tributario, che cura gli atti consequenziali; RITENUTA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 comma 2 e 48 D.Lgs. 267/2000, in considerazione del principio del contrarius actus; DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti: - il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti; - il parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; VISTI: - il D. Lgs 267/2000; - lo Statuto comunale; - il Regolamento comunale di contabilità; - il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, DELIBERA 1. Di aderire, ai sensi di quanto in narrativa, all offerta presentata da EGEA S.r.l. corrente in Alba (CN), in via sperimentale, per la fornitura dell energia elettrica di tutti i punti di prelievo del Comune di Pecetto di Valenza, compresa l illuminazione pubblica; 2. Di dare atto che il Responsabile del Servizio Economico Finanziario cura l adozione degli atti consequenziali; 3. Di dare atto che la presente costituisce stralcio di piano esecutivo di gestione di cui all art. 169 del D.Lgs. 267/2000, nonché di piano dettagliato degli obiettivi, ai sensi dell art. 197 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, con riferimento al Servizio Economico Finanziario; 4. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000. Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti: FAVOREVOLE - l articolo 26 L. 488/1999, e s.m.i., prevede la stipula, da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, di convenzioni con le quali l impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria; - il detto articolo 26 L. 488/1999, al comma 3, prevede la facoltà, in capo alle amministrazioni pubbliche, di operare ricorso alle dette convenzioni ovvero, in alternativa, l utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse convenzioni (anche utilizzando procedure telematiche per l acquisizione di beni e servizi), con comminatoria di responsabilità amministrativa in caso di stipulazione di contratti in violazione di detto obbligo, e con determinazione del danno erariale tenendo anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto;

6 - il detto articolo 26 L. 488/1999, ancora al comma 3, dispone l esclusione dall obbligo dei comuni con popolazione fino a abitanti, - l articolo 58 L. 388/2000 attribuisce a Consip S.p.A. la stipula delle convenzioni di cui al citato articolo 26 L. 488/1999; - l articolo 1 comma 449 L. 297/2006, prevede, in capo ai Comuni, la facoltà di operare ricorso alle convenzioni di cui al citato articolo 26 L. 488/1999 nonché a quelle di committenza ai sensi del comma 456 del medesimo articolo, ovvero la prescrizione di utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; - l articolo 1 comma 450 L. 296/2007, come modificato dall articolo 1 comma 149 L. 228/2012, prevede l obbligo, per tutte le amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell articolo 328 D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; - l articolo 1 commi 455, 456, 457 L. 296/2006, con la precipua finalità del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l acquisto di beni e servizi, autorizza le regioni a costituire centrali di acquisto (anche unitamente ad altre regioni), che operano, quali centrali di committenza ai sensi dell articolo 33 D.Lgs. 163/2006, in favore, fra l altro, degli enti locali aventi sede nel medesimo territorio, e che stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui al citato articolo 26 L. 488/1999 e s.m.i. e che costituiscono unitamente a Consip S.p.A. un sistema a rete, perseguendo l armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell utilizzo degli strumenti informatici per l acquisto di beni e servizi; - l articolo 1 comma 7 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, come modificato dall articolo 1 comma 158 L. 228/2012, disposizione qualificata come misura di coordinamento della finanza pubblica, configura l obbligo di approvvigionamento, relativamente alle categorie merceologiche dell energia elettrica, del gas, dei carburanti rete e carburanti extra-rete, dei combustibili per riscaldamento, della telefonia fissa e telefonia mobile, attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento (costituite ai sensi dell articolo 1 comma 455 L. 296/2006), ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, e con la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali, in tali casi i contratti dovendo comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, con la comminatoria, in caso di mancata osservanza della responsabilità disciplinare e per danno erariale; - pertanto per i Comuni vige l alternativa di operare ricorso alle convenzioni di acquisto ovvero, in alternativa, l utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, ma la norma diventa particolarmente stringente in relazione all energia elettrica, al gas, ai carburanti rete e carburanti extra-rete, ai combustibili per riscaldamento, alla telefonia fissa ed alla telefonia mobile, attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.; - tuttavia, come espresso in sede di motivazione della deliberazione, predisposta, proprio in considerazione della circostanza che lo Stato ha operato, nel medesimo D.L. 95/2012, un taglio ai trasferimenti parametrati a possibili risparmi di spesa, la ricerca di miglioria rispetto alla gara effettuata dalla CONSIP appare assolutamente prevalente al rispetto della prescrizione dell articolo 1 comma 7, ritenuto cedevole rispetto all interesse prevalente di conseguire economie di gestione - il fatto che la CONSIP venga, anzi, sfruttata come base di partenza per ottenere una ulteriore miglioria è pienamente coerente con i disposti normativi antecedenti al detto D.L. 95/2012, e appare pienamente coerente, tenuto conto della impossibilità, per un Comune, di ottenere con i fornitori il prezzo CONSIP; - una diversa lettura del combinato disposto fra gli articoli 1 comma 7 e 16 comma 6 risulterebbe lesivo dell autonomia finanziaria del Comune, e, quindi, prospettabile una violazione dell articolo 128 della costituzione (Avv. Gian Carlo RAPETTI) Parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: FAVOREVOLE: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Mariella COLANINNO) Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto IL PRESIDENTE Andrea BORTOLONI Dr. Gian Carlo RAPETTI

7 REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, D.Lgs. 267 del ) Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Pecetto di Valenza accessibile al pubblico ai sensi dell articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno 17 Maggio 2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 31 Maggio 2013 Dalla Residenza Comunale, li 17 Maggio 2013 Avv. Gian Carlo RAPETTI %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ Si certifica che la suestesa deliberazione, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione nelle forme di legge all Albo Pretorio Informatico del Comune, è divenuta esecutiva in data ai sensi del 3 comma dell art. 134 della legge 18/08/2000, n Avv. Gian Carlo RAPETTI %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% La presente copia (in carta libera ad uso amministrativo) è conforme all originale qui depositato. Pecetto di Valenza, Avv. Gian Carlo RAPETTI

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