GENERALI SEI IN AUTO

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1 GENERALI SEI IN AUTO AUTOVETTURE Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

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3 Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Auto e dei Rami Danni N - Ed. 03/ R.C. Auto - Incendio - Furto - Sicurezza - Assistenza GENERALI SEI IN AUTO

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5 Per la tua sicurezza al volante, una guida facilitata. Semplicità e immediatezza. Intorno a queste due parole abbiamo costruito la guida che stai leggendo. Per aiutarti a trovare rapidamente tutte le informazioni necessarie all utilizzo della tua polizza, in modo da sfruttarne sempre tutti i vantaggi. La prima area contiene la Nota informativa e il Glossario, la seconda area comprende le Condizioni di assicurazione. All interno del fascicolo la consultazione delle informazioni è facilitata da una semplice classificazione per colori, che ti consentirà di trovare rapidamente la risposta alle tue domande. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa e le condizioni di polizza.

6 Informazioni sull Impresa di assicurazione Informazioni sul contratto Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami Glossario Parte I - Norme comuni a tutte le garanzie Parte II -Le garanzie assicurative Sezione Responsabilità Civile Sezione Danni al veicolo Sezione Infortuni del conducente Sezione Protezione Legale Sezione Assistenza All interno di ognuna di queste aree troverai una legenda cromatica, per rendere più semplice la ricerca. DESCRIZIONE GARANZIA GESTIONE DEL SINISTRO GESTIONE AMMINISTRATIVA

7 Danni al veicolo NOTASezione INFORMATIVA E GLOSSARIO Informazioni sulla Società di assicurazione Informazioni sul contratto Sezione Infortuni del conducente Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami Guida alla consultazione Glossario Questo navigatore è il punto di partenza della guida che stai sfogliando, in maniera tale da poterti recare nell area che ti interessa (1). Sezione Protezione Legale NOTA INFORMATIVA E GLOSSARIO Informazioni sulla Società di assicurazione Informazioni sul contratto Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami Parte I - Norme comuni a tutte le garanzie Glossario 1 Parte I - Norme comuni a tutte le garanzie Parte II -Le garanzie assicurative Sezione Responsabilità Civile Parte II -Le garanzie assicurative Sezione Assistenza Sezione Danni al veicolo Sezione Responsabilità Civile riportata nella In base alla legenda cromatica, parte inferiore del navigatore, individua il colore Sezione Danni al veicolo All interno diesigenze ognuna (2). di queste aree troverai una legenda cromatica, corrispondente alle tue Sezione Infortuni del conducente Sezione Protezione Legale per rendere più semplice la ricerca. Sezione Assistenza DESCRIZIONE GARANZIA GESTIONE 2 DEL SINISTRO GESTIONE AMMINISTRATIVA All interno di ognuna di queste aree troverai una legenda cromatica, per rendere più semplice la ricerca. DESCRIZIONE GARANZIA Sezione Infortuni del conducente GESTIONE DEL SINISTRO GESTIONE AMMINISTRATIVA All interno delle sezioni che descrivono le garanzie 2 di 84 (3), la classificazione per colori (riportata nella barra laterale delle pagine) ti consentirà una rapida navigazione negli articoli. PARTE ILegale - NORME COMUNI A TUTTE LEGenerali GARANZIE Sezione Protezione Ultimo aggiornamento 1/03/2014 Sei in Auto - mod N CONDIZIONI GENERALI PARTE I - NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE CONDIZIONI GENERALI 3 NOTA INFORMATIVA E GLOSSARIO I premi devono essere pagati presso l Agenzia cui è assegnato il del conart. 1 - Pagamento premio I premi devono essere pagati presso l Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione, tratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione, il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore e la Carta Verde, il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore eoppure la Carta Verde, presso la Sede della Società. Sezione Assistenza Salvo diversa pattuizione, l assicurazione ha effetto dalle ore 24 del oppure presso la Sede della Società. giorno indicato in Polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il Descrizione garanzia Salvo diversa pattuizione, l assicurazione ha effetto pagamento. dalle ore 24 del Se il contraente non paga le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della giorno indicato in Polizza se il premio o la rata di premio sono stati scadenza. All internopagati, di ognuna areeore troverai una legenda cromatica, altrimentidihaqueste effetto dalle 24 del giorno in cui avviene il Il premio è dovuto per intero anche se è stato concesso il frazionamento in più rate. pagamento. per rendere più semplice la ricerca. Qualora il certificato ed il contrassegno si siano deteriorati, la Società rilascia un duplicato su richiesta del contraente, a seguito della restituzione del documento deteriorato; La Società rilascia altresì un Se il contraente non paga le rate di premio successive, l assicurazione duplicato in caso di furto, smarrimento o distruzione previa presendescrizione GESTIONE GESTIONE tazione della denuncia della fatta presso l Autorità competente o di una resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello dichiarazione circa l evento accaduto. GARANZIA DEL SINISTRO AMMINISTRATIVA scadenza. Art.2 - Estensione territoriale Descrizione garanzia NOTA INFORMATIVA E GLOSSARIO 2 di 84 Art. 1 - Pagamento del premio Salvo diversa indicazione nell ambito di specifiche garanzie, l assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell Unione Il premio è dovuto per intero anche se è stato concesso il frazionaeuropea. mento in più rate. Vale altresì per gli Stati elencati e non barrati sul certificato interna- Av ver tenza: come richiesto dall ar t. 166 del zionale di assicurazione (carta verde). In caso di circolazione all estero la garanzia Responsabilità Civile Codice, le parti nel testoil delle Condizioni Generali si siano deteriorati, Qualora certificato ed il contrassegno la SoAuto è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. cietà rilascia undecadenze, duplicato su richiesta a seguito della di Assicurazione implicanti nullità,del contraente,legislazioni Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurestituzione ed del documento deteriorato; altresì un limitazione di garanzie oneri a carico del La Società rilascia razione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. duplicato in casosono di furto, smarrimento o distruzioneil Contraente previa presencontraente e dell Assicurato, Ultimo aggiornamento 1/03/2014 sottolineate e tazione della denuncia fatta presso l Autorità competente o di una rivestono particolare importanza. dichiarazione circa l evento accaduto. SICURAZIONE Art.2 - Estensione territoriale Salvo diversa indicazione nell ambito di specifiche garanzie, l assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell Unione Ultimo aggiornamento Europea. 1/03/2014

8 Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

9 Indice Generale NOTA INFORMATIVA E GLOSSARIO Informazioni sull Impresa di assicurazione 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Informazioni sul Contratto 3. Coperture assicurative offerte 4. Estensioni della copertura - Responsabilità Civile e Garanzie accessorie 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Responsabilità Civile e Garanzie accessorie 6. Premi - Responsabilità Civile e Garanzie accessorie 7. Regime fiscale - Responsabilità Civile e Garanzie accessorie Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 8. Procedura per il risarcimento del danno Responsabilità Civile 9. Incidenti stradali con controparti estere Responsabilità Civile 10. Facoltà del contraente di rimborsare l importo liquidato per un sinistro - Responsabilità Civile 11. Accesso agli atti dell Impresa - Responsabilità Civile 12. Procedura per la liquidazione dell indennizzo Garanzie accessorie 13. Reclami - Responsabilità Civile e Garanzie accessorie Glossario pag. 1 pag. 3 pag. 3 pag. 3 pag. 4 pag. 4 pag. 7 pag pag. 8 pag. 9 pag. 10 pag. 10 pag. 11 pag. 12 pag. 12 pag. 13 pag. 14 pag. 16

10 PARTE I - NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Art. 1 - Pagamento del premio Art. 2 - Estensione territoriale Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio Art. 4 - Durata ed efficacia dell assicurazione Art. 5 - Gestione del contratto 5.1 Cessazione del rischio 5.2 Sospensione e riattivazione del contratto Art. 6 - Oneri a carico del Contraente Art. 7 - Altre assicurazioni Art. 8 - Rinvio a norme di legge pag. 1 pag. 2 pag. 2 pag. 2 pag. 3 pag. 3 pag. 4 pag. 4 pag. 5 pag. 7 pag. 7 pag. 7 PARTE II - LE GARANZIE ASSICURATIVE Sezione Responsabilità Civile Art. 1 - Oggetto dell assicurazione Art. 2 - Esclusioni e rivalsa Art. 3 - Modalità per la denuncia dei sinistri Art. 4 - Risarcimento diretto - Richiesta di risarcimento danni Art. 5 - Gestione delle vertenze Art. 6 - Attestazione dello stato del rischio Art. 7 - Rinuncia all azione di rivalsa 7.1 Rinuncia all azione di rivalsa per veicolo dato in uso a dipendenti pag. 8 pag. 8 pag. 8 pag. 9 pag. 10 pag. 11 pag. 11 pag. 12 pag. 13 pag. 13

11 7.2 Rinuncia all azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope 7.3 Rinuncia alla rivalsa per sinistri causati da neopatentato 7.4 Rinuncia alla rivalsa Art. 8 - Forma tariffaria pag. 13 pag. 14 pag. 14 pag. 14 Sezione ALTRE GARANZIE Art Incendio Art Furto e Rapina Art. 2 - Estensioni sempre incluse nella garanzia Incendio Furto e rapina Art. 3 - Eventi sociopolitici e atti vandalici Art. 4 - Eventi naturali Art. 5 - Cristalli Art. 6 - Danni Accidentali Art Kasko Basic Comprehensive Art Collisione agevolata Art Kasko a primo rischio assoluto Art Kasko Compehensive Art Kasko all inclusive Collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, eventi sociopolitici e naturali Garanzia bagaglio Estensione della garanzia Kasko agli accessori ed agli apparecchi audiofonovisivi non di serie pag. 20 pag. 20 pag. 20 pag. 20 pag. 22 pag. 22 pag. 23 pag. 23 pag. 23 pag. 23 pag. 24 pag. 25 pag. 26 pag. 26 pag. 27 pag. 27

12 6.5.4 Spese di immatricolazione Ripristino dotazioni di sicurezza Danni al veicolo per furto di oggetti personali posti all interno Perdita delle chiavi Art. 7 - Esclusioni Art. 8 - Valore assicurato Art. 9 - Rinuncia al diritto di surroga Art Modalità per la denuncia dei sinistri Art Riparazioni - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate Art Determinazione dell ammontare del danno Art Liquidazione dei danni Art Franchigia o scoperto Art Modalità di pagamento dell indennizzo pag. 28 pag. 28 pag. 28 pag. 29 pag. 29 pag. 30 pag. 31 pag. 31 pag. 33 pag. 34 pag. 35 pag. 36 pag. 36 Sezione Infortuni del conducente Art. 1 - Oggetto dell assicurazione - Esclusioni Art. 2 - Situazione di aggravamento del rischio Art. 3 - Prestazioni Art. 4 - Invalidità permanente Art. 5 - Morte Art. 6 - Rimborso spese di cura Art. 7 - Rendita vitalizia per invalidità grave Art. 8 - Rimborso spese di riabilitazione post ricovero pag. 42 pag. 42 pag. 43 pag. 43 pag. 44 pag. 45 pag. 45 pag. 47 pag. 47

13 Art. 9 - Denuncia dell infortunio Art Criteri di indennizzabilità Art Controversie - Arbitrato irrituale Art Esonero denuncia altre assicurazioni pag. 48 pag. 48 pag. 49 pag. 49 Sezione Protezione Legale Art. 1 - Garanzie prestate Art. 2 - Vertenze assicurate Art. 3 - Esclusioni Art. 4 - Massimale Art. 5 - Validità della garanzia Art. 6 - Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro Art. 7 - Gestione del sinistro Art. 8 - Erogazione delle prestazioni pag. 50 pag. 50 pag. 50 pag. 51 pag. 51 pag. 52 pag. 52 pag. 52 pag. 53 Sezione Assistenza AUTO Assistenza Auto Generali Confort (Clausola 87) Assistenza Auto Generali Top (Clausola 97) pag. 54 pag. 54 pag. 65

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15 1 di 25 Nota informativa e glossario Generali Sei in Auto N

16 2 di 25 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER L R.C. AUTO (RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DELL AUTOVETTURA) PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI DANNI MATERIALI E DIRETTI ALL AUTOVETTURA (KASKO, INCENDIO E FURTO) PER L ASSISTENZA ALL AUTOVETTURA PER GLI INFORTUNI DEL CONDUCENTE PER LA PROTEZIONE LEGALE La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Si richiama l attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente le condizioni di assicurazione prima di sottoscrivere la polizza. Presso le Agenzie dell Impresa e nel sito internet è possibile ottenere il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato predisposto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale prescelta tra le possibili offerte dall Impresa.

17 3 di 25 Informazioni sull Impresa di assicurazione Gestione amministrativa 1. Informazioni generali Denominazione sociale: Generali Italia S.p.A. Sede legale: Via Marocchesa, Mogliano Veneto (TV) - Italia C.F. e iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso n P.I Iscrizione all Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione IVASS n Appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell Albo dei gruppi assicurativi Recapito telefonico: Sito internet: info@generali.it Si rinvia al sito internet dell Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. All interno del sito internet della Compagnia è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte; sarà necessario entrare nell Area Clienti e seguire le istruzioni per registrarsi. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa L ammontare del patrimonio netto dell Impresa evidenziato nell ultimo bilancio approvato è pari a euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro. L indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è pari a 1,43 (tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). Generali Sei in Auto N

18 4 di 25 Informazioni sul contratto 3. Coperture assicurative offerte Descrizione garanzia Responsabilità Civile In occasione della stipulazione di un contratto per la Responsabilità Civile per la circolazione dell autovettura, lo stesso verrà assegnato, come previsto dalla Tariffa dell Impresa, alla forma tariffaria Bonus Malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all art. 8 della Sezione Responsabilità Civile. L Impresa assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l assicurazione, così come previsto dall art. 1 della Sezione Responsabilità Civile del mod N ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre Codice delle Assicurazioni Private. AVVERTENZA Sono previsti casi di esclusioni e limitazioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo e casi di rivalsa per i quali l Impresa ha diritto di recuperare l importo pagato ai terzi danneggiati nell ipotesi in cui l Impresa stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all art. 1 e all art. 2 della Sezione Responsabilità Civile del mod N. è prevista la sospensione della garanzia in caso di mancato pagamento delle rate di premio successive alla stipulazione del contratto. In tale ipotesi l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza, così come previsto dall art. 5.2 delle Norme Comuni a tutte le garanzie. Qualora il Contraente faccia espressa richiesta all Impresa di sospendere la garanzia in corso di contratto, lo stesso dovrà restituire il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde. All atto della sospensione l Impresa rilascia un documento di variazione al contratto (appendice di sospensione) che deve essere sottoscritto dal Contraente.

19 5 di 25 AVVERTENZA Per i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l assicurazione l Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il massimale convenuto. Per massimale si intende l importo fino a concorrenza del quale l Impresa presta l assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all art. 1 della Sezione Responsabilità Civile del mod N. Esempio Qualora sia convenuto in Polizza un massimale pari ad euro ,00 per sinistro, fermo che la copertura assicurativa R.C. Auto opera per importi non inferiori a euro ,00 nel caso di danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, ed a euro ,00 nel caso di danni alla cose, l Impresa risponde fino a concorrenza del massimale complessivo. 3a. Coperture altre garanzie assicurative offerte Le coperture offerte riguardano i rischi per Incendio e Ricorso Terzi, Furto e Rapina - art. 1, Eventi sociopolitici e Atti vandalici - art. 3, Eventi Naturali - art. 4, Cristalli - art. 5, Danni accidentali - art. 6 della Sezione Altre Garanzie; Infortuni conducente - art. 1 della Sezione Infortuni; Assistenza - art. 1 della Sezione Assistenza. All interno di ciascuna garanzia, e quindi nel relativo articolo che ne disciplina l oggetto, possono essere previsti massimali di risarcimento. AVVERTENZA Sono previsti casi di esclusioni e limitazioni per i quali la garanzia non è operante e casi in cui l Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato ed il valore commerciale dell autovettura al momento del sinistro (regola proporzionale). Per valore assicurato si intende il valore contrattualmente pattuito riferito all autovettura nonché alle attrezzature/allestimenti inerenti l uso cui l autovettura è destinata, agli accessori ed agli apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sull autovettura e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino dell autovettura assicurata. Generali Sei in Auto N

20 6 di 25 Descrizione garanzia Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all art. 7, all art. 14 della Sezione Altre Garanzie, all art. 1 e all art. 3 della Sezione Infortuni del conducente del veicolo, all art. 3 e all art. 4 della Sezione Protezione legale, all art. 1 e all art. 2 della Sezione Assistenza auto delle Condizioni Generali di Assicurazione, del mod N. è prevista la sospensione della garanzia in caso di mancato pagamento delle rate di premio successive alla stipulazione del contratto. In tale ipotesi l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza, così come previsto dall art. 5.2 delle Norme Comuni a tutte le garanzie. AVVERTENZA Per gli infortuni del conducente e per la protezione legale, l Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il massimale convenuto; per l assistenza all autovettura, l Impresa eroga le prestazioni convenute sostenendone il relativo costo entro i massimali previsti. Per massimale si intende l importo fino a concorrenza del quale l Impresa presta l assicurazione. Per le garanzie Guasti Accidentali (Kasko), Incendio e Furto l Impresa determina l ammontare del danno in base al valore commerciale dell autovettura al momento del sinistro con il limite dal valore assicurato contrattualmente pattuito. Esempio Qualora sia contrattualmente pattuito un valore assicurato pari a euro ,00, e il valore commerciale, al momento del sinistro, sia pari a euro ,00, in caso di furto senza ritrovamento dell autovettura assicurata, l Impresa corrisponde un indennizzo pari al valore commerciale al momento del sinistro (euro ,00) con deduzione dell eventuale franchigia o scoperto. AVVERTENZA Per le garanzie Guasti accidentali (Kasko), Infortuni del conducente, Incendio e Furto, l Impresa in caso di sinistro corrisponde all Assicurato l ammontare di danno determinato a termini di polizza, deducendo l eventuale franchigia o scoperto (con l eventuale minimo) contrattualmente pattuiti, restando la franchigia o lo scoperto (con l eventuale minimo) a carico dell Assicurato stesso, così come previsto dall art. 1, 2, 4 e 6 della Sezione Altre garanzie, dagli artt. 4, 6, 8 della Sezione Infortuni del conducente del veicolo del mod N.

21 7 di 25 Per franchigia si intende la somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell Assicurato per ogni sinistro; per scoperto si intende la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell Assicurato per ogni sinistro, con il minimo contrattualmente pattuito. Esempio 1 In presenza di garanzia Guasti accidentali (kasko) che preveda una franchigia di euro 250,00, l Impresa, a fronte di un danno indennizzabile a termini di polizza pari ad euro 400,00, corrisponde all Assicurato un indennizzo pari ad euro 150,00; se l ammontare del danno è invece pari ad euro 200,00 e quindi inferiore alla franchigia, l Impresa non corrisponde all Assicurato alcun indennizzo. Esempio 2 In presenza di garanzia Furto che preveda uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile (con il minimo di euro 150,00), l Impresa, a fronte di un danno indennizzabile a termini di polizza pari ad euro 400,00, corrisponde all Assicurato un indennizzo pari ad euro 250,00; se l ammontare del danno è invece pari ad euro 130,00 e quindi inferiore al minimo di scoperto, l Impresa non corrisponde all Assicurato alcun indennizzo. L assicurazione (sia Responsabilità Civile sia Altre Garanzie) ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile. Il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura. 4. Estensioni della copertura - Responsabilità Civile e Garanzie accessorie Per le estensioni di garanzia prestate nell ambito dell assicurazione per la Responsabilità Civile si rimanda a quanto previsto dall art. 1 della Sezione Responsabilità Civile del mod N. Nell ambito dell assicurazione per la Responsabilità Civile è data facoltà di escludere il diritto di rivalsa che compete all Impresa ai sensi dell art. 2 Esclusioni e rivalsa, qualora sia espressamente richiamata in polizza su richiesta del Contraente una delle clausole previste. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto dell art. 7 della Sezione Responsabilità Civile contenuto nel mod N. Generali Sei in Auto N

22 8 di 25 Per le estensioni di garanzia prestate nell ambito delle garanzie Incendio e Furto si rimanda a quanto previsto dall art. 2 della Sezione Altre Garanzie del mod N. Descrizione garanzia Soggetti esclusi dalla garanzia - Responsabilità Civile Per l indicazione dei soggetti esclusi si rinvia all art. 129 del Codice delle Assicurazioni. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Responsabilità Civile e Garanzie accessorie AVVERTENZA Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all art. 3 delle Norme comuni a tutte le garanzie del mod N. 6. Premi - Responsabilità Civile e Garanzie accessorie Il premio convenuto è riferito ad un intero periodo di assicurazione salvo che sia pattuito un frazionamento in più rate, nel qual caso viene applicato il sovra premio previsto dalla tariffa in vigore. Il pagamento può essere effettuato con i seguenti mezzi: assegni circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all Impresa; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l Impresa; denaro contante, nei limiti dell importo massimo previsto dalla normativa in vigore per ciascuna rata di premio. è comunque rimessa all intermediario la facoltà di accettare dal Contraente assegni bancari e/o postali a titolo di versamento dei premi

23 9 di 25 assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità e intestati o girati all Impresa. Il premio convenuto viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa in vigore ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall Impresa all intermediario. AVVERTENZA Limitatamente all assicurazione Responsabilità Civile, qualora il rischio cessi in corso di contratto l Impresa riconosce - in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e contributi) - il rimborso del premio non usufruito dal momento della restituzione del certificato di assicurazione del contrassegno e della Carta Verde. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto dall art. 5.1 della Sezione Responsabilità Civile del mod N. 7. Regime fiscale - Responsabilità Civile e Garanzie accessorie Per i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l assicurazione, il premio imponibile è soggetto all Imposta sulle assicurazioni, la cui aliquota è stabilita da ciascuna provincia ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 nella misura massima del 3,50% in aumento o in diminuzione rispetto a quella prevista dalla legge, e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per i rischi di danni materiali e diretti all autovettura, per la protezione legale, per gli infortuni del conducente e per l assistenza il premio imponibile è soggetto all Imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge. Generali Sei in Auto N

24 10 di 25 Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami Gestione sinistro 8. Procedura per il risarcimento del danno - Responsabilità Civile Sulla base di quanto dispone l art Procedura di risarcimento diretto - del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre Codice delle Assicurazioni Private, il Risarcimento Diretto si applica in caso di: collisione (urto) tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile (anche ciclomotori muniti della targa ex DPR 6 marzo 2006 n. 153 ovvero con sei caratteri alfanumerici), con esclusione dei sinistri che vedono coinvolte le macchine agricole come definite dall art. 57 del Codice della Strada; sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano; veicoli a motore coinvolti immatricolati in Italia o Repubblica di San Marino o Città del Vaticano; assenza di coinvolgimento di altri veicoli responsabili. Il Risarcimento Diretto è escluso, pertanto, nei casi di assenza di collisione (urto) tra i due veicoli e di responsabilità del sinistro imputabile a veicolo diverso da quelli entrati in collisione. In merito alle procedure liquidative nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto si rimanda a quanto previsto dagli artt. 149 e 150 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre Codice delle Assicurazioni Private ed al relativo decreto di attuazione (DPR 18 luglio 2006, n. 254). Per i casi di inapplicabilità di detta procedura si rimanda a quanto previsto all art. 144 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private. Per gli aspetti di dettaglio in merito alla procedura di risarcimento diretto si rimanda a quanto previsto all art. 4 della Sezione Responsabilità Civile del mod N. AVVERTENZA La denuncia del sinistro deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro stesso si è verificato o l Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all art. 3 della Sezione Responsabilità Civile del mod N. Sul sito internet o contattando l Agenzia indicata in polizza si può conoscere il centro liquidativo di competenza.

25 11 di 25 L Impresa (o l Impresa del responsabile civile in caso di Procedura Ordinaria) formula una congrua offerta di risarcimento (o comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare un offerta) entro i seguenti termini: 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti; 60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato; 90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene sospeso nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l Impresa (o l Impresa del responsabile civile in caso di Procedura Ordinaria) provvede al pagamento del danno entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. 9. Incidenti stradali con controparti estere - Responsabilità Civile In caso di incidente stradale avvenuto in Italia e provocato da un veicolo immatricolato all estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI, all indirizzo UCI - Corso Sempione, MILANO. In caso di incidente avvenuto all estero provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall Impresa di assicurazione del responsabile del sinistro. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda al sito e a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 190 in attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della Responsabilità Civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e dagli artt. 151 e seguenti del D.l.gs. 7 settembre 2005, n Codice delle Assicurazioni Private. In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Generali Sei in Auto N

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