Codice di Comportamento Dipendenti ASL Benevento

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1 Codice di Comportamento Dipendenti ASL Benevento 1

2 Indice: - Premessa - - Art.1 Disposizioni di carattere generale. - Art.2 Ambito di applicazione. - Art.3 - Principi Generali. - Art.4 Regali, compensi e altre utilità. - Art.5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni. - Art.6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse. - Art.7 Obbligo di astensione. - Art.8 Prevenzione della corruzione. - Art.9 Trasparenza e tracciabilità. - Art.10 Comportamento nei rapporti privati. - Art.11 Comportamento in servizio. - Art.12 Rapporti con il pubblico. - Art.13 Disposizioni particolari per i dirigenti. - Art.14 Contratti ed altri atti negoziali. - Art.15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative. - Art. 16 Responsabilità conseguenti alla violazione del Codice. - Art.17 Tutela della Privacy e trattamento dei dati. - Art.18 Disposizioni finali. 2

3 Non si deve giudicare il merito di un uomo dalle sue qualità, ma dall'uso che ne sa fare. -F. La Rochefocauld- Premessa La Commissione europea il 3 febbraio 2014 ha presentato il rapporto sulla corruzione in Europa, e l Italia ne è uscita male non solo a causa del ritardo legislativo, per la mancata adozione della direttiva europea per combattere la corruzione nel settore privato, ma tra le carenze più gravi è stata registrata la mancanza di una regolamentazione delle lobby. La corruzione è un fenomeno che interessa tutti gli Stati membri e costa all economia circa 120 mld di euro. Gli sforzi italiani sono notevoli ma la corruzione purtroppo rimane un fenomeno dilagante e preoccupante. La Corte dei conti in occasione dell inaugurazione dell anno giudiziario corrente, ha chiaramente indicato che l anno 2014 sarà un anno in cui il paese dovrà dimostrare capacità nuove, sapere riformare le proprie istituzioni e regole, orientare il contributo di tutti al risanamento complessivo. La Sanità rimane una terra di illeciti, nel 2013 le procure regionali della Corte dei conti hanno emesso 121 citazioni in materia sanitaria, di queste il 25,6% ha riguardato il personale ed il 24,8% i risarcimenti danni a terzi per errori sanitari (altro fenomeno in continua crescita). Tra i casi maggiormente significativi, inoltre emergono danni all immagine, omessa vigilanza del corretto aggiornamento degli elenchi degli assistiti dei medici di medicina generale, l illegittimo conferimento di incarichi professionali, truffe e pagamenti a soggetti che non avevano rapporti con le AA.SS.LL, prestazioni mai fornite, falsificazione di atti transattivi e danni vari per cattiva esecuzione di lavori di ristrutturazione di strutture sanitarie ed in generale irregolarità varie nella materia degli appalti. L elencazione di tali fatti corruttivi, può essere utile e fondamentale al fine di una precisa individuazione delle c.d. aree a maggior rischio, come peraltro indicato nella legge 190/2012 e ss.mm.ii. e negli adottandi piani di prevenzione della corruzione da parte della pubblica amministrazione. 3

4 Le pubbliche amministrazioni di cui all art. 1, co.2, del d.lgs 165/2001, devono, provvedere all adozione di un proprio codice di comportamento, nel rispetto delle linee guida della C.I.V.I.T., e del Codice settoriale che prevede regole comportamentali specifiche, differenziate a seconda delle aree di competenza e calibrate sulle diverse professionalità. Il Codice deve essere caratterizzato da un approccio concreto, in modo da consentire al dipendente di comprendere con facilità il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche o quelle che eventualmente dovessero sorgere per singoli casi, dando indicazioni precise ai soggetti interni all amministrazione per un confronto nei casi di dubbio relativamente al giusto comportamento da seguire. Fondamentale è, l estensione di tali regole comportamentali anche ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo, oltre al personale tutto, garantire una adeguata iniziativa di formazione sul Codice, è altresì raccomandata una altrettanta incisiva azione comunicativa dentro e fuori dell amministrazione, affinchè venga diffusa un immagine positiva dell Ente e delle attività, anche attraverso l utilizzo del sito internet istituzionale. Oggi, possiamo serenamente affermare che, l'azienda sanitaria è per definizione complessa, in quanto è volta ad assicurare e garantire un bene di altissimo valore (la salute), con l'ausilio di strumenti ed operatori; di conseguenza, volgendo un pensiero al vertice aziendale, il Direttore Generale è colui che governa e che regge il timone dell'intero sistema, ebbene un buon manager, sarà colui che cerca di dirigere con serenità e determinazione cercando di coinvolgere tutti gli operatori verso l'obiettivo e la mission aziendale, la salute del cittadino, solo così l'intera catena di comando funzionerà al meglio e sarà possibile superare le eventuali e sempre presenti criticità o comunque gli ostacoli ad una sana e corretta gestione. Per via del processo dell'aziendalizzazione è sempre più sentita la interiezione fra diritto pubblico e diritto privato, ma il tutto, ed è ciò che caratterizza le aziende sanitarie più delle altre aziende dello Stato, senza dover mai distogliere lo sguardo dall'obiettivo principale a cui i valori generali dell'azione di uno Stato deve tendere, al rafforzamento del diritto di ogni cittadino alla tutela della salute in forma equa e solidale, quale leit motif di tutto il percorso evolutivo di un sistema sanitario, come quello italiano, reso possibile dalle scelte volute fortemente dai padri costituenti che hanno sancito in maniera inequivocabile l'irrinunciabilità di tale diritto. Sebbene, una delle caratteristiche fondamentali della sanità moderna è la multidisciplinarietà e/o multiprofessionalità, tutti gli operatori del sistema salute dovrebbero avere ben chiaro il motivo portante o la radice dell'intero sistema. Il Codice di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.P.R. 62/2013 costituisce la base minima ed indefettibile di ciascun codice di 4

5 comportamento adottato dalle amministrazioni, esso definisce i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti pubblici sono tenuti ad osservare. L'adozione del Codice rappresenta una delle principali misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione. Il Codice di comportamento dei dipendenti dell' ASL di Benevento, contiene ulteriori e specifici doveri e linee guida, individuati in rapporto alle caratteristiche, alle funzioni, alla tipologia di azienda sanitaria pubblica, ed al contesto in cui opera. Art.1 Disposizioni di carattere generale. Il presente codice di comportamento, per brevità definito in seguito Codice, definisce, ai fini dell art. 54 del D.lgs 165/2001, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell ASL di Benevento, e gli altri soggetti di cui al successivo art. 2, sono obbligati a rispettare. Le prospettive del presente Codice rappresentano delle integrazioni o specificazioni del Codice di Comportamento Dipendenti Pubblici adottato con D.P.R. n.62/2013 (pubblicato sulla G.U. 129 del 4/6/2013), e nel rispetto del citato art. 54 del d.lgs 165/2001. Art.2 Ambito di applicazione. Il presente codice di comportamento, si applica ai dipendenti dell ASL di Benevento, ed a tutti coloro che contribuiscono al perseguimento della mission aziendale nel contesto delle relazioni che vengono intrattenute con l Ente medesimo. 5

6 Il Direttore Generale, il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo, si ispirano ai principi del Codice, fissando gli obiettivi per le diverse articolazioni aziendali, nella realizzazione di eventuali progetti ed investimenti, nonché relativamente ad ogni decisione o indirizzo per le attività di tutte le articolazioni. I Dirigenti, anch essi saranno sottoposti e si ispireranno ai principi di cui al presente Codice, promuovendo la massima collaborazione tra tutti i dipendenti ed anche nei confronti dei terzi che entrano in contatto con l amministrazione stessa. Sono tenuti a conformare ed adeguare i propri comportamenti ai principi ed alle disposizioni di cui al presente Codice: - i dipendenti, a tempo determinato ed indeterminato, i collaboratori non subordinati dell Azienda, i convenzionati, i consulenti, i liberi professionisti, i tirocinanti, i volontari e o comunque tutti coloro che entrano in contatto con l ASL di Benevento, tra cui anche i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi. Ciascun dipendente dovrà svolgere con onestà, impegno e rigore professionale le proprie funzioni e dovrà operare nel rispetto della legalità. I criteri di imparzialità, correttezza, collaborazione, lealtà, diligenza, buona condotta e reciproco rispetto dovranno improntare i rapporti tra dipendenti, di qualsiasi livello, e tra questi ed i terzi. Al fine di assicurare l osservanza di quanto previsto nel presente Codice, negli atti di incarico, nei contratti, nelle convenzioni e comunque in tutti gli atti di cui è parte l ASL di Benevento, dovranno essere inserite apposite clausole di presa visione del presente Codice o regolamento, a pena di risoluzione o decadenza del rapporto. Art.3 - Principi Generali. Il dipendente dell ASL di Benevento è tenuto all osservanza della Costituzione, servendo esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento ed imparzialità dell azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. Nella piena consapevolezza che l attività di tutta l Azienda è quotidianamente rivolta a tutelare la salute quale diritto fondamentale dell individuo e dell interesse di tutta la collettività, nel rispetto della dignità della libertà della persona, tutti i dipendenti devono tenere un comportamento ispirato ai principi generali di cui al DPR 62/2013, nonché alle seguenti regole di comportamento: 6

7 - tutto il personale dell ASL è tenuto ad avere un atteggiamento decoroso, in quanto ogni singolo dipendente è rappresentativo dell intera Azienda, nonché a rendere immediatamente possibile l identificazione; - il dipendente svolge la propria opera con impegno e costanza, attendendo quotidianamente e con solerzia alle mansioni e agli incarichi affidatigli; - il comportamento del dipendente è volto a stabilire i rapporti di fiducia e collaborazione. A tal fine, i rapporti interpersonali con i colleghi e ancor più con gli utenti devono essere improntati alla massima cortesia, educazione e disponibilità; - il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza ed imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi; - il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all immagine dell ASL; - prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono state conferiti; - il dipendente esercita i propri compiti orientando la sua azione alla massima efficienza, efficacia ed economicità e, nella gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività di propria competenza deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati, il tutto in considerazione che è la meticolosa cura del dettaglio che determina la qualità; - nei rapporti con i destinatari dell azione dell ASL, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, da azioni arbitrarie che producano effetti negativi sui destinatari dell azione aziendale, o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a minoranze nazionali o etniche, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri fattori. - il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente. Art.4 Regali, compensi e altre utilità. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. 7

8 Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d uso di modico valore effettuati occasionalmente nell ambito delle normali relazioni di cortesia. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente dell ASL di Benevento non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per avere compiuto un atto d ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell ufficio ricoperto. Il dipendente non accetta per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d uso di modico valore. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dei casi consentiti dalla legge, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. Ai fini del presente atto, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, ad. 100, anche sotto forma di sconto. In caso di più regali nel corso dell anno solare, il valore complessivo degli stessi comunque non potrà superare l importo di Nel caso di regali o altre utilità eccedenti le soglie di cui sopra, il dipendente è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 10 giorni dal ricevimento, al proprio dirigente responsabile che provvederà a comunicarlo al Responsabile per la prevenzione della corruzione. Quest ultimo lo iscrive in un apposito registro all uopo adottato e concorda con la Direzione Generale i successivi adempimenti. Si considerano tra le altre utilità anche i casi di finanziamenti di privati a convegni e corsi, come peraltro disciplinato e regolamentato a cura del Dirigente o Responsabile della formazione aziendale. Il dipendente dell ASL non accetta incarichi di collaborazione, di qualsivoglia veste giuridica, da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all ufficio di appartenenza. Inoltre, il dipendente dell ASL di Benevento, si impegna a non accettare incarichi a qualsivoglia titolo o natura, presso Centri privati accreditati con il Servizio sanitario nazionale, o almeno nel rispetto del termine dei tre anni dall eventuale cessazione dal servizio presso l ASL. Al fine di preservare il prestigio e l imparzialità dell Azienda, i responsabili delle Strutture Complesse o Semplici, e dei Dipartimenti e dei Distretti Territoriali, ciascuno per quanto di propria competenza vigilano sulla corretta applicazione del presente articolo, a pena di sanzione. 8

9 Art.5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica entro 15 giorni dall assegnazione al responsabile della sede di appartenenza, la propria adesione ad associazioni o ad organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, che abbiano quale ambito di interesse attività che possono interferire con lo svolgimento delle attività proprie ed istituzionali d ufficio. L obbligo di comunicazione non si applica ad adesioni a partiti politici o sindacati. Il dipendente non costringe altri alle adesioni ad organizzazioni o associazioni, né esercita pressioni a tal fine, promettendo o prospettando vantaggi o svantaggi di carriera. Art.6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi e regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione ad una struttura organizzativa aziendale, informa per iscritto, entro 10 giorni in caso di assunzione o di una nuova assegnazione, il competente responsabile dell'articolazione aziendale di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con altri soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia in corso o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: - se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; - se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi pubblici o aziendali con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni derivanti da soggetti interni ed esterni all'asl. Art.7 Obbligo di astensione. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali 9

10 abbia rapporti amicali di frequentazione al di fuori dell'ambiente di lavoro, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione, comunicata per iscritto all'interessato non appena si delinea la fattispecie di astensione, decide, con atto scritto e motivato (entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione) il responsabile dell'articolazione aziendale di appartenenza. Nel caso in cui l'astensione riguarda una dirigente o responsabile dell'articolazione aziendale, la decisione è assunta direttamente dall'organo superiore (Direttore Generale, Direttore Sanitario o Direttore Amministrativo). La relativa documentazione dovrà peraltro essere trasmessa al Dirigente dell' UOC Gestione risorse umane o personale, al fine dell'inserimento nel relativo fascicolo personale del dipendente. Art.8 Prevenzione della corruzione. Il dipendente dell'asl di Benevento rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. Il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e presta la propria collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala, al responsabile o al dirigente dell'articolazione aziendale di appartenenza, eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. Il dipendente che provvede a segnalare gli illeciti viene tutelato nel corso della procedura di istruttoria interna mantenendone riservata l'identità che potrà essere comunicata solo all'autorità giudiziaria in caso si pervenga a denuncia alla stessa e negli altri casi stabiliti dalla normativa vigente. In caso di verifica interna della insussistenza di illeciti la identità del dipendente segnalante viene mantenuta segreta e tutti i soggetti che ne abbiano conoscenza sono obbligati al segreto d'ufficio. L'ASL di Benevento curerà di diffondere tra tutto il personale dipendente la conoscenza della importanza di provvedere ad eventuali segnalazioni di illeciti, nonchè della garanzia ed della tutela offerte ai soggetti che prestano in tal modo la loro collaborazione al buon funzionamento del sistema aziendale ed al contrasto alla corruzione. Art.9 Trasparenza e tracciabilità. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, e in conformità a quanto espresso dal programma triennale per la trasparenza 10

11 e l'integrità, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito aziendale. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. Art.10 Comportamento nei rapporti privati. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. Sotto il profilo del danno sarà in ogni caso valutata anche ai fini disciplinari l'eventuale condanna per la commissione di reati, anche al di fuori dei casi di reati tipici contro la pubblica amministrazione, ed anche nel caso in cui l'ente offeso non è l' ASL di Benevento. Art.11 Comportamento in servizio. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente dell'asl di Benevento, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza e competenza. Il dirigente o funzionario responsabile vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione, e segnale eventuali violazioni al competente Ufficio Procedimento Disciplinare, nel rispetto delle disposizioni procedimentali applicabili al caso di specie. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dai contratti collettivi, ed anche in tal caso il responsabile dell'articolazione aziendale provvede a segnalare le eventuali difformità all'ufficio disciplina. Il dipendente utilizza il materiale e le attrezzature all'uopo assegnate, ivi comprese quelle per i servizi telematici e telefonici, esclusivamente per ragioni di servizio e nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione con le vigenti disposizioni aziendali al riguardo. In particolare, la asportazione di materiale di proprietà dell'asl non è consentita per fini privati, così come l'impiego di attrezzature è inibito al di fuori dell'adempimento di finalità istituzionali e degli orari di servizio stabiliti. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'asl a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio. Tutto ciò nel rispetto del regolamento aziendale per la materia (Regolamento uso autoveicoli, telefoni e strumentazione informatica). Art.12 Rapporti con il pubblico. Il dipendente dell'asl di Benevento al fine di consentire un più agevole rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diversa 11

12 disposizione di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti. Nei rapporti con gli utenti il dipendente dell'asl di Benevento opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa ed accurata possibile, fornendo le risposte del caso, in maniera esauriente, previa informazione del rispettivo responsabile competente, ed assicurando la puntuale identificazione del soggetto che ha formulato la risposta. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o all'ufficio di competenza. Il dipendente dell'asl di Benevento, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente dell'asl di Benevento rispetta, salvo diverso ordine di servizio o priorità, l'ordine cronologico di ricezione delle stesse, e non rifiuta prestazioni e compiti a cui sia tenuto per ragioni d'ufficio. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e gli utenti e risponde senza ritardo, per quanto di propria competenza, ed in conformità alle vigenti disposizioni aziendali, ai loro reclami. Il dipendente dell'asl di Benevento si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'ente. È fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, che non devono comunque essere mai offensive nei confronti dell'amministrazione. Il dipendente ordinariamente non fornisce dichiarazioni pubbliche, se non su esplicito e diretto incarico della Direzione Generale, su materie riguardanti la vita e l'organizzazione dell'azienda. Il dipendente cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione, ed opera al fine di assicurare continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sui livelli di qualità. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso agli atti e dai regolamenti aziendali. Il dipendente dell'asl di Benevento è obbligato all'osservanza del segreto d'ufficio, astenendosi dal trasmettere informazioni in violazione di tale obbligo, nonché alla normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati 12

13 personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, cura sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima ASL. Il dipendente che riceve, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l' ASL di Benevento, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio responsabile dell'articolazione aziendale di appartenenza. Art.13 Disposizioni particolari per i dirigenti. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano a tutti i dirigenti. Il dirigente svolge con la massima diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio; in tale specifico caso il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. Il dirigente cura, atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'attività dell'azienda. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inserimento e all'integrazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche e lo svolgimento delle funzioni di competenza della struttura organizzativa aziendale a lui affidata sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle 13

14 attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio della rotazione, anche al fine di garantire la continuità dei servizi evitandone nel modo più assoluto possibile l'interruzione senza giusta causa. Il dirigente è tenuto al controllo ed alla verifica del risultato e dell'esito della conclusione o meno della pratica o del procedimento assegnato al dipendente, e svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito; attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'ufficio Procedimenti Disciplinari, secondo quanto definito nella organizzazione aziendale, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale oltre alla segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs 165/2001. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti dell'asl di Benevento possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione. Il dirigente dell'asl di Benevento, garantisce, inoltre, in perfetta sintonia e sinergia con il Management aziendale, il rispetto di tutti quei crismi o criteri improntati alla sana e corretta gestione dell'asl di Benevento, che essendo un'azienda sanitaria pubblica, è connotata da personalità giuridica pubblica, autonomia organizzativa, autonomia amministrativa, autonomia patrimoniale, autonomia contabile, gestionale e tecnica. Ciascun dirigente per quanto di rispettiva competenza impronta la propria azione al raggiungimento degli obiettivi aziendali di volta in volta stabiliti ed al massimo rispetto della mission aziendale e dell'interesse pubblico. Inoltre, costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al CCNL in vigore, e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, di cui all'art. 15 ter del d.lgs. 502/92 e s.m.i., che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione 14

15 agli obiettivi assegnati, nonché la capacità professionale, le prestazioni e le competenze organizzative del dirigente. Quest'ultima in particolare, verrà accertata secondo le procedure e mediante gli organismi previsti nell'ambito del sistema di valutazione e nel rispetto della normativa di riferimento applicata o in vigore al tempo in cui verrà accertata la responsabilità di cui sopra. Art.14 Contratti ed altri atti negoziali. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'asl, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente dell'asl non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Ad esclusione del caso in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale. Il dipendente non conclude, per conto dell'azienda, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti d'ufficio. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente della propria struttura. Se nelle situazioni di cui sopra si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale. Art.15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative. Ai sensi dell'art. 54 comma 6, del d.lgs 165/2001, vigilano sull'applicazione del presente Codice adottato dall'amministrazione, i dirigenti responsabili di 15

16 ciascuna articolazione aziendale, le strutture di controllo interno, e gli uffici etici e di disciplina. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari, istituiti ai sensi dell'art. 55 del d.lgs 165/2001. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio Procedimenti Disciplinari si conformano alle previsioni di cui al piano della corruzione adottato dall'ente ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 190/2012. L'ufficio disciplina, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'art. 55 bis del d.lgs 165/2001, cura l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento (sia quello generale di cui al DPR 62/2013, che quello adottato dall'asl di Benevento), la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'art. 54 bis del d.lgs 165/2001. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 7, del d.lgs 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale, e la comunicazione all'autorità nazionale anticorruzione, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 190/2012, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile dell'anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'autorità nazionale anticorruzione un parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 2 della legge 190/2012. Al personale dell'asl di Benevento sono rivolte attività formative in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. Art.16 Responsabilità conseguenti alla violazione del Codice. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a 16

17 responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'asl Benevento. Resta ferma la comunicazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, regolamento aziendale o dai contratti collettivi. Art.17 Tutela della Privacy e trattamento dei dati. L'innovazione rappresenta, un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività fra imprese, e ciò vale anche per la pubblica amministrazione, sebbene, nel settore pubblico non sempre è stata presente una certa flessibilità ai cambiamenti ed alle innovazioni, oggi per andare avanti è indispensabile avere una pubblica amministrazione digitale, con attività informatizzate giuridicamente valide, posta certificata e soprattutto trasparenza nell'iter burocratico amministrativo adottato. Nonostante i passi già fatti, la percentuale della popolazione europea che non ha mai utilizzato internet è ancora elevata. Oggi, però, sempre più operazioni vengono effettuate online, si pensi alla presentazione di un curriculum ai fini di un colloquio o di un'assunzione, alle prenotazione di un biglietto, al pagamento di una tassa, al pagamento elettronico da parte della P.A. a fornitori di beni e servizi, alla stipulazione di contratti on line. Ciò premesso, le competenze digitali rientrano quindi fra le competenze fondamentali per quanti vivono in una società basata sulla conoscenza, pertanto, anche e soprattutto il dipendente pubblico necessariamente deve aumentare sul piano quantitativo e qualitativo le competenze informatiche e digitali. Volgendo uno sguardo alle Aziende Sanitarie Locali, il settore della sanità on line (ehealth) può migliorare la qualità dell'assistenza medica, ridurre i costi e favorire l'autonomia delle persone, anche nei luoghi più isolati. Per assicurare e garantire il successo di queste tecnologie è essenziale che esse garantiscano ai cittadini il diritto di conservare i dati medici personali in modo sicuro in un sistema sanitario accessibile on line. I cittadini, in sostanza, potranno accedere più facilmente a tutti i servizi on line della P.A., pensiamo al documento digitale unificato, che ne consentirà il riconoscimento. I dati e le informazioni fornite dalla P.A. dovranno essere obbligatoriamente pubblicati in 17

18 formato aperto (open data), e le comunicazioni tra diverse amministrazioni pubbliche, così come tra P.A. e privati, devono avvenire esclusivamente per via telematica, a pena di sanzioni, al punto che, l'inadempienza della norma comporterà una responsabilità dirigenziale e disciplinare in capo al personale pubblico inadempiente. Sul fronte della sanità digitale è previsto al livello normativo il fascicolo sanitario elettronico (FSE), che conterrà tutti i dati digitali di tipo sanitario e socio-sanitario del cittadino, raccogliendo di fatto l'intera storia clinica. Il fascicolo verrà aggiornato da diversi soggetti che, nell'ambito del servizio sanitario pubblico, prendono in cura gli assistiti. Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, potranno conservare le cartelle cliniche solo in formato digitale, concretizzando in tal modo risparmi e semplificazione, accelerando, peraltro, anche il processo di digitalizzazione delle prescrizioni mediche. Il fascicolo sanitario elettronico è stato giustamente, oggetto di uno specifico intervento del Garante per la Protezione dei dati personali, vedasi, Linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico e di dossier sanitario del 16 luglio 2009, ebbene, con questo provvedimento il FSE viene istituito dalle regioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali a fini di: prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, programmazione sanitaria, verifica della qualità della cura e valutazione dell'assistenza sanitaria. Pertanto, il dipendente dell'asl di Benevento, nel rispetto della normativa vigente e di riferimento, potrà consultare dati, e documenti presenti nel FSE per finalità di cura, diagnosi e prevenzione, soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo casi di particolare emergenza sanitaria, e prendendo atto che, diverse sono le disposizioni che rafforzano la tutela della riservatezza in una materia particolarmente delicata. Ciò premesso, si introducono per la materia che ci occupa, quei comportamenti che devono essere tenuti dai dipendenti dell'asl di Benevento. Le attività dell'azienda richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati, documenti, informazioni attinenti a dati personali sensibili, procedimenti amministrativi, operazioni e contratti di cui l'asl è parte. L'ASL implementa scelte, regolamenti, procedure, soluzioni hardware e software per garantire la privacy e la sicurezza dei dati, in coerenza con la normativa vigente. Si adopera per garantire la continuità operativa dei sistemi informatici, dando vita al Sistema di gestione della privacy e della sicurezza dei dati. I responsabili del trattamento dei dati dovranno essere individuati con atto formale o scritto da parte del Direttore Generale. Il responsabile deve garantire la sicurezza dei dati ed è soggetto a responsabilità per i danni eventualmente cagionati per effetto di una qualunque operazione di 18

19 trattamento, con particolare riguardo alle operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, diffusione, cancellazione, selezione, distruzione e raffronto, anche se non inseriti in appositi data base o banche dati. Ciascun dipendente dell'asl di Benevento, assume la funzione di incaricato al trattamento, prevista per legge ed è quindi obbligato a tutelare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni apprese in ragione del rapporto di servizio. Tutte le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai dipendenti attraverso le proprie mansioni appartengono all'asl di Benevento e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza la preventiva autorizzazione del titolare dei dati stessi. Ciascun dipendente dovrà usare la massima riservatezza e discrezione nella tenuta dei dati, praticando le misure indicate dalla normativa di riferimento e dai regolamenti aziendali, tale comportamento di riservatezza vale sia per la documentazione cartacea che digitale, ponendo una particolare attenzione alle password di accesso ai computer aziendali. Analogo comportamento deve essere tenuto nel mantenimento del segreto professionale e del segreto d'ufficio (peraltro sanzionato anche dal punto di vista penale), cui ciascun dipendente è tenuto ai sensi dei codici deontologici e della normativa vigente. Il dipendente, inoltre dovrà: - acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue competenze e funzioni; - conservare detti dati in modo tale da impedire, a terzi estranei ai propri uffici, di prenderne conoscenza (pertanto, la vigilanza sulla corretta applicazione di tali procedure o accorgimenti, spetta al Dirigente responsabile della struttura di appartenenza); - comunicare e divulgare i dati nell'ambito delle procedure prefissate da parte dell'azienda ovvero previa autorizzazione della persona o del funzionario a ciò deputato. Nei casi maggiormente difficoltosi, da un punto di vista di interpretazione della normativa, della legge, dei regolamenti e delle conseguenti decisioni circa la legittimità del comportamento da adottare, dovrà essere acquisito uno specifico parere da parte del responsabile, o eventualmente da parte dell'ufficio Legale dell'ente, obbligato a rendere pareri a tutte le articolazioni aziendali, nel rispetto di quanto statuito nei regolamenti interni o nell'atto Aziendale, anche in previsione del fatto che la violazione delle predette norme può comportare sanzioni disciplinari e penali. 19

20 Art.18 Disposizioni finali. L'ASL di Benevento fornisce la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet aziendale e nella rete intranet, nonché comunicandone la pubblicazione tramite a tutti i propri dipendenti che hanno una casella di posta elettronica istituzionale e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione, compreso tutti gli erogatori privati accreditati con il Servizio sanitario regionale, di competenza dell'asl di Benevento. L'Amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento. 20

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