ATTI DEL CORSO. La nuova organizzazione sanitaria medico-legale militare alla luce delle recenti modifiche del C.O.M. ed altre disposizioni di legge

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1 ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE Corso avanzato su argomenti complessi di medicina legale militare Ischia, ottobre 2013 Stabilimento Balneo Termale Militare ATTI DEL CORSO La nuova organizzazione sanitaria medico-legale militare alla luce delle recenti modifiche del C.O.M. ed altre disposizioni di legge Relatore: Ten. Col. CC spe RN Giovanni MARTUCCI Abstract La Sanità Militare, nell ultimo quinquennio, ha attraversato vari processi di riorganizzazione volti ad ottimizzare le risorse disponibili e migliorare i livelli di assistenza sanitaria. Tali processi hanno imposto una revisione del quadro normativo e regolamentare che è stato riassettato, nella quasi totalità, nelle due fonti principali costituite dal D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 recante Codice dell Ordinamento Militare e dal D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 recante Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare. In tale contesto, la presentazione illustra prima i vari processi di riordino dell organizzazione sanitaria militare fino all architettura attuale. Successivamente, il documento si sofferma sui presupposti giuridici e normativi che hanno motivato l emissione dei conseguenti provvedimenti amministrativi di riordino, nonché sugli aspetti ordinativi degli organismi sanitari militari a valenza interforze. In conclusione, sono riportate le proposte, all esame del Parlamento, di modifica delle norme del Codice dell Ordinamento Militare e del citato Testo Unico, relative alla Sanità Militare e, in particolare, alle Commissioni Mediche Ospedaliere, Commissioni Mediche di 2^ istanza e Collegio Medico legale della Difesa.

2 ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA MILITARE Ufficio Organizzazione Sanitaria Ten. Col. CC spe RN Giovanni Martucci Capo Sezione Organizzazione Sanitaria 1

3 SOMMARIO 1. Le fonti normative e regolamentari dell organizzazione di Medicina Legale. 2. Cenni sul riordino della Sanità Militare in senso interforze. 3. Gli organismi di Medicina Legale militare. 4. Conclusioni: modifiche normative. 2

4 SOMMARIO 1. Le fonti normative e regolamentari dell organizzazione di Medicina Legale. 2. Cenni sul riordino della Sanità Militare in senso interforze. 3. Gli organismi di Medicina Legale militare. 4. Conclusioni: modifiche normative. 3

5 QUADRO DI RIFERIMENTO Fonti principali Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 Codice dell Ordinamento Militare (COM) D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 Testo Unico Disposizioni Regolamentari D.P.R. 15 dicembre 2010 n. 270 Compiti (art. da 181 a 187) ed organizzazione della Sanità Militare (art. da 188 a 195) Attribuzioni in materia di Sanità del Capo di SMD (art. 89, let. f) e dei Capi di SM di F.A./C.te Gen. CC (art. 95 let. o) Previsione di una struttura di vertice sanitario interforze 4

6 QUADRO DI RIFERIMENTO Fonti principali D.P.R. 26 settembre 2012 n.191 D.P.R. 29 OTTOBRE 2001 n.461 L. 31 dicembre 2012 n. 244 (e D. Lgs.) Direttive (2012) del Ministro della Difesa e del Capo di SMD "Istituzione" di IGESAN Prevede le CMO con rinvio al COM Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale Riordino in senso interforze e provvedimenti Ordinativi discendenti 5

7 SOMMARIO 1. Le fonti normative e regolamentari dell organizzazione di Medicina Legale. 2. Cenni sul riordino della Sanità Militare in senso interforze. 3. Gli organismi di Medicina Legale militare. 4. Conclusioni: modifiche normative. 6

8 CENNI SUL RIORDINO DELLA SANITA MILITARE Direttiva Capo di SMD 5 giugno 2005 COM Riassetto in senso Interforze degli organismi territoriali di Medicina Legale ed Ospedalieri MI PD TO PA SP FI RM CH CELIO CE BA COM TA CA ESERCITO MARINA AERONAUTICA PA ME 7

9 CENNI SUL RIORDINO DELLA SANITA MILITARE Direttive (2012) del Ministro della Difesa e del Capo di SMD Riordino in senso interforze e provvedimenti Ordinativi discendenti 8

10 RIORDINO DELLA SANITA MILITARE Criteri di razionalizzazione DIRETTIVE CARICHI LAVORO EQUA RAPPRES. GEOGRAFICO TRA LE F.A. 9

11 CENNI SUL RIORDINO DELLA SANITA MILITARE Direttiva Capo di SMD 24 ottobre 2012 COM Riassetto in senso Riduttivo degli organismi territoriali di Medicina Legale ed Ospedalieri MI PD TO PA SP FI RM CH CELIO CE BA COM TA CA ESERCITO MARINA AERONAUTICA PA ME 10

12 CENNI SUL RIORDINO DELLA SANITA MILITARE Direttiva Capo di SMD 24 ottobre 2012 Riassetto in senso riduttivo delle CM 2^ istanza MILANO MI BARI ROMA RM NAPOLI ESERCITO MARINA AERONAUTICA CARABINIERI 11

13 SOMMARIO 1. Le fonti normative e regolamentari dell organizzazione di Medicina Legale. 2. Cenni sul riordino della Sanità Militare in senso interforze. 3. Gli organismi di Medicina Legale militare. 4. Conclusioni: modifiche normative. 12

14 ORGANISMI DI MEDICINA LEGALE COLLEGIO MEDICO LEGALE COMMISSIONI MEDICHE DI 2^ ISTANZA DIPARTIMENTI MILITARI DI MEDICINA LEGALE (CMO) 13

15 GLI ORGANISMI INTERFORZE DI M.L. Collegio Medico Legale della Difesa Art. 189 e 190 del Codice Ordinamento Militare 14 ORDINAMENTO dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa, ha sede presso il Ministero della difesa (IGESAN); articolato su sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei Conti presso le sezioni giurisdizionali della C.C. di Sicilia e Sardegna è distaccata apposita sezione speciale; funziona in Sezioni ogni sezione è composta da un brigadiere generale o grado corrispondente medico oppure da un colonnello o grado corrispondente medico in servizio permanente, con funzioni di presidente, e di almeno quattro membri effettivi. Compiti ( ) esprime pareri medico legali ed esegue le visite dirette ordinate dal Ministero della Difesa e dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti.

16 GLI ORGANISMI INTERFORZE DI M.L. CM interforze di 2^ istanza Art. 191, comma 3, let. a) Art. 194 del Codice Ordinamento Militare Commissione Medica Interforze di seconda istanza 15 «composta da: 1) Capo dell Organo Direttivo della F.A., ovvero da un suo delegato in servizio presso lo stesso organo direttivo, presidente; 2) due Ufficiali medici Superiori, membri. Compiti ( ) esamina i ricorsi, presentati al competente organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione di seconda istanza, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.

17 GLI ORGANISMI INTERFORZE DI M.L. CM interforze di 2^ istanza ORDINAMENTO 16 PRESIDENTE Capo Organo Direttivo o Delegato 2 MEMBRI 2 Ufficiali Medici Superiori

18 GLI ORGANISMI INTERFORZE DI M.L. CM di 2^ istanza di F.A./CC Art. 191, comma 3, let. b) del Codice Ordinamento Militare Commissione Medica di seconda istanza (di F.A.) «composta da: 1) Autorità preposta alla direzione (dell Organo Direttivo); 2) Ufficiale Superiore medico, membro e segretario; 3) Ufficiale Superiore medico, Membro» I membri delle commissioni di cui al comma 3 sono nominati dall'autorità preposta alla direzione; detti membri possono essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata. 17

19 GLI ORGANISMI INTERFORZE DI M.L. - CMO Codice Ordinamento Militare Art. 192 T.U. 90/2010 art (ex. Art. 6 del D.P.R. 461/2001) Individua e definisce le Commissioni Mediche interforze di 1^ istanza che «esprimono i giudizi previsti dall art. 198» Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del Capo di SMD Con Decreto del MEF sono definiti i criteri organizzativi per assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all art. 9 del DPR 461/ DM 12 febbraio 2004 Art. 2 e successive modifiche 1. La competenza territoriale delle CMO e delle CM di 2ª istanza e' indicata nelle tabelle in allegato D. 2. Con decreto del M.D., non avente natura regolamentare, potranno essere apportate modifiche alle suddette Tabelle ( )

20 GLI ORGANISMI INTERFORZE DI M.L. - CMO Determinazione del Capo di SMD (27 dicembre 2012) G.U. n. 10 del Determinazione del Capo di SMD (29 marzo 2013) G.U. n. 89 del

21 GLI ORGANISMI INTERFORZE DI M.L. Competenza CMO DM 12 febbraio ART Nei confronti degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, in servizio o collocati in quiescenza, gli accertamenti sanitari di cui al regolamento sono effettuati dalle Commissioni mediche ospedaliere competenti per territorio. Per i dipendenti dei Ministeri della difesa e dell'interno non appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia gli accertamenti sanitari sono espletati dalle stesse Commissioni, ove presenti nelle province nelle quali i dipendenti prestano servizio. In caso contrario, i suddetti accertamenti sono effettuati dalle Commissioni mediche di verifica competenti per territorio, fatta comunque salva la possibilità di provvedere in ragione del servizio mediante le Commissioni mediche ospedaliere viciniori. ( ). 2. Nei confronti dei dipendenti di enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (n.d.r. parastato), gli accertamenti sanitari di cui al regolamento sono effettuati dalla Commissione medica ASL territorialmente competente ( ) 3. Per gli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio o collocati in quiescenza, i predetti accertamenti sono effettuati dalla Commissione medica di verifica che ha sede nella provincia ove è ubicato l'ente di ultima assegnazione del dipendente ( ). Ulteriori chiarimenti utili sono forniti nella Circolare MEF n. 426 del 26 aprile

22 GLI ORGANISMI INTERFORZE DI M.L. Competenza CMO Incarico alternativo ad altro organismo di accertamento sanitario. Decreto del MEF 12 febbraio ART. 4 Nel caso in cui una delle competenti Commissioni mediche, per comprovati eventi eccezionali, non sia in condizione di operare, l'amministrazione, in deroga ai criteri previsti dal precedente art. 3, trasmette le domande ad un altro organismo di accertamento medico previsto dal regolamento. D.P.R. 461/2001 art. 9 In alternativa all'invio alla Commissione di cui all'articolo 6, l'amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione stessa, nonché con l'organizzazione anche territoriale della sanità militare, può trasmettere la domanda e la documentazione prodotta dall'interessato all'azienda sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo 198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, per l'accertamento sanitario da parte della Commissione medica di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero alla Commissione medica di verifica di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157; come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente secondo i criteri indicati all'articolo 198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare. 21

23 GLI ORGANISMI INTERFORZE DI M.L. Competenza CMO Circolare esplicativa MEF n. 426 del 26 aprile 2004 D.M. 12/02/ Art. 4 Incarico alternativo ad altro organismo di accertamento sanitario. «eventi eccezionali (sia naturali che di carattere tecnico-organizzativo nella costituzione e composizione della CM), debitamente documentati, tali da determinare una obiettiva condizione di assoluta impossibilità ad operare da parte della CMV, per un lasso di tempo non inferiore ai 90 giorni» ( ) «Specularmente, nelle ipotesi in cui alle CMV pervengano richieste di sottoposizione a visita da parte di Amministrazioni che si avvalgono della deroga prevista dall art. 4, ( ) daranno corso alle suddette richieste solo in presenza delle consimili circostanze di carattere eccezionale, debitamente motivate ed oggettivamente comprovate dall Amministrazione richiedente ( ) 22

24 GLI ORGANISMI INTERFORZE DI M.L. - CMO MI RM CMO INTERFORZE CMV del MEF (DM 2010) CM ASL CM della PdS 23

25 GLI ORGANISMI INTERFORZE DI M.L. Compiti CMO Art. 193 COM, comma 1 24 Le Commissioni, oltre ai compiti di cui all articolo 192, effettuano gli accertamenti medico-legali in materia di: a) provvidenze a favore di categorie di dipendenti pubblici e delle vittime del terrorismo, della criminalità, del dovere, di incidenti causati da attività istituzionale delle Forze armate, di ordigni bellici in tempo di pace e dell esposizione a materiale bellico di cui alle disposizioni contenute nel libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV del presente codice; b) b) benefici in favore dei militari di leva, volontari e di carriera, appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, di cui all articolo 1895 e all articolo 1896; c) Impiego del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738; d) transito nell impiego civile di cui all articolo 930; e) indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

26 GLI ORGANISMI INTERFORZE DI M.L. Ordinamento CMO Art. 193 COM, comma 3 è composta 25 PRESIDENTE Direttore Ente o Delegato (Uff. Sup.) MEMBRO MEMBRO Preferibilmente Specialista in M.L. da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore dell'ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.

27 GLI ORGANISMI INTERFORZE DI M.L. Ordinamento CMO Art. 193 COM, comma 4 è composta 26 PRESIDENTE Direttore Ente o Delegato (Uff. Sup.) MEMBRO della stessa F.A./F. di P. del giudicando MEMBRO Preferibilmente Specialista in M.L. quando si pronuncia su infermità o lesioni di militari appartenenti a F.A. diverse o di Appartenenti a Forze di Polizia a ordinamento militare o civile

28 GLI ORGANISMI INTERFORZE DI M.L. Ordinamento CMO Art. 193 COM, comma 5 è integrata 27 PRESIDENTE Direttore Ente o Delegato (Uff. Sup.) MEMBRO Preferibilmente Specialista in M.L. 2 MEMBRI CC MEMBRO si riferisca ai superstiti del personale dell Arma vittima del dovere e agli stessi militari.

29 GLI ORGANISMI INTERFORZE DI M.L. Ordinamento CMO Art. 5, comma 2 del D.P.R. 510/99 è integrata 28 PRESIDENTE Direttore Ente o Delegato (Uff. Sup.) 2 MEMBRI Polizia di Stato esperti in M.L. benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata

30 SOMMARIO 1. Le fonti normative e regolamentari dell organizzazione di Medicina Legale. 2. Cenni sul riordino della Sanità Militare in senso interforze. 3. Gli organismi di Medicina Legale militare. 4. Conclusioni: modifiche normative. 29

31 PROPOSTA MODIFICHE NORMATIVE Codice Ordinamento Militare Art. 191 Nell ambito della struttura dell organo direttivo sanitario di F.A. possono essere istituite una o più CM di Appello, per l esame dei ricorsi avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organismi sanitari diversi dalla CMO. 30

32 PROPOSTA MODIFICHE NORMATIVE Codice Ordinamento Militare Art. 193, co. 2 Le Commissioni Mediche Ospedaliere interforze sono costituite presso i (espunzione del Policlinico Militare e dei Centri Ospedalieri) 31

33 PROPOSTA MODIFICHE NORMATIVE 32 Codice Ordinamento Militare Art. 194 Costituzione di una o più CM interforze di 2^ istanza. Essa assume la struttura ordinativa organica definita dallo SMD. Composta dal Presidente e da due Ufficiali Superiori medici, membri.

34 PROPOSTA MODIFICHE NORMATIVE Codice Ordinamento Militare Art. 195 bis Recepisce la disciplina degli Istituti di Medicina Aerospaziale dell A.M., che il COM aveva abrogato senza riassetto. 33

35 PROPOSTA MODIFICHE NORMATIVE 34 Codice Ordinamento Militare Art. 195 ter Introduce la Commissione Sanitaria di Appello dell A.M. che può pronunziarsi anche sull idoneità al servizio.

36 PROPOSTA MODIFICHE NORMATIVE 35 Codice Ordinamento Militare Art bis Per il dipendente residente al di fuori della regione amministrativa ove si trovano le competenti commissioni mediche, la commissione territorialmente competente può delegare la visita a due medici, di cui almeno uno ufficiale superiore, appartenenti alle infermerie di cui all'articolo 199 o ai servizi sanitari appositamente individuati ed organizzati presso Enti o Comandi superiori.

37 PROPOSTA MODIFICHE NORMATIVE 36 Codice Ordinamento Militare Art. 189 e 190

38 ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA MILITARE Ten. Col. CC spe RN Giovanni Martucci Capo Sezione Organizzazione Sanitaria 37

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