COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA

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1 COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA (Provincia di Caserta) ORIGINALE COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 15 del Reg. Data 01 / 02 / 2012 OGGETTO: Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria Approvazione. L anno 2012 addì uno del mese di febbraio, alle ore 13.30, nella sede Comunale, previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunita la COMMISSIONE STRAORDINARIA, nelle persone dei Commissari: Presente Assente Dott.ssa Franca Triestino Prefetto X Dott.ssa Ilaria Tortelli Vice Prefetto X Dott. Goliardo Miniati Dirigente X nominati con D.P.R. del , pubblicato nella G.U. n. 195 del 21 agosto 2010, relativo allo scioglimento Consiglio Comunale ai sensi dell art. 143 del D.Lgs , n. 267 e s.m.i. Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Bruna Trimarco;

2 Oggetto: Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria Approvazione. LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Premesso che: il concessionario delle entrate comunali la Publiservizi srl ha avviato l attività di accertamento al fine di recuperare tutti quei tributi dovuti e che non risultano ancora prescritti; tale attività comporta per i contribuenti, soprattutto per coloro che si trovano in una situazione di morosità, di dover pagare più annualità; l Amministrazione Comunale allo scopo di venire incontro alle esigenze dei cittadini contribuenti, siano essi utenze domestiche che operatori economici in precarie condizioni economiche ritiene opportuno fissare alcuni criteri direttivi a cui attenersi relativamente alla rateizzazione dei tributi di natura tributaria; Richiamato il decreto legge 31/12/2001, n. 248 convertito nella Legge 28 febbraio 2008, n. 31 che ha attribuito agli Agente della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo ad eccezione di quelle previste dall art. 32 del D. Lgs. 26/02/1999, n. 46; Visto in particolare l articolo 36, comma 2 bis della Legge 28 febbraio 2008, n. 31 che recita testualmente: L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili"; Ritenuto opportuno disporre in merito, per consentire ai contribuenti di avvalersi dell agevolazione introdotta dalla legislazione vigente; Atteso che l Amministrazione Comunale avuto riguardo della crisi economica congiunturale che sta attraversando il Paese e nell ambito delle disposizioni vigenti in materia considera necessario disciplinare il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali al fine di fissare i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell azione amministrativa. Precisato che per carichi tributari deve intendersi in via ordinaria l intero credito pendente nei confronti del Comune di Gricignano di Aversa sia che riguarda più annualità che ne riguarda una sola, da parte di ogni singolo contribuente incluso quello che viene a determinarsi a seguito di attività di recupero di evasione e/o elusione attraverso l emissione di prodromici atti di accertamento; Rilevato che sulle dilazioni di pagamento concesse dovrà essere applicato il tasso d interesse previsto dall art. 21 del D.P.R. 602/73, nella misura del 4,5 per cento annuo stabilita con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del e comunque secondo gli aggiornamenti disposti da successive norme di legge; Che è fatto obbligo a Publiservizi srl, concessionario delle entrate comunali, in caso di mancato pagamento di due rate consecutive, attivare le procedure previste dal 3 comma dell art. 19 del D.P.R. 602/73; Che è fatto obbligo, altresì, al predetto Agente della riscossione, di trasmettere, all Ufficio Tributi di questo Comune, copia del provvedimento di autorizzazione concesso, nonché della comunicazione riguardante la decadenza della rateizzazione a seguito del suindicato inadempimento del contribuente; Visto lo schema di Regolamento predisposto dall Ufficio Finanziario costituito da 10 articoli numerati progressivamente dal n. 01 al n. 10; Ritenuto che tra le attribuzioni dei Consigli Comunali, ai sensi del comma 2, lett. a) dell art. 42 del D.lgs 267/2000, rientra l approvazione di regolamenti salva l ipotesi di cui all art. 48 comma 3 (Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi); di dover provvedere all approvazione del regolamento per le dilazioni e/o rateizzazioni dei tributi comunali in maniera da disciplinare la materia per i motivi sopra esposti;

3 Oggetto: Regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria Approvazione. Acquisiti i prescritti pareri di cui all art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come segue, PARERE DI REGOLARITA TECNICA Ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime: Parere favorevole Parere sfavorevole Gricignano di Aversa, lì 17/01/2012 Il Responsabile del Servizio (F.to Raffaelina Bibiano) Visto l art. 42 del D.Lgs. 267/2000; A voti unanimi espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1) di approvare il regolamento per la compensazione e rateizzazione di tributi comunali costituito da 10 articoli numerati progressivamente dal n. 01 al n. 10 (Allegato A); 2) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Publiservizi s.r.l., per gli adempimenti di competenza. 3) di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione; Inoltre, stante l urgenza Delibera Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, 4 comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

4 Allegato alla deliberazione della Commissione Straordinaria n. del COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA Provincia di Caserta REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA. Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per tributi ed entrate extratributarie comunali: siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva; siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola; sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un unica rata sia in più rate. Fissa, inoltre, i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell azione amministrativa. ART. 2 REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente. Di conseguenza si considerano cause soggettive: lo stato di salute proprio o dei propri familiari in linea retta ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa; qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch essa documentabile, che non consenta l assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito: 1) per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda; 2) per le società di capitali, all anno precedente alla presentazione della domanda. Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni: Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali Disoccupato iscritto al collocamento; Anziano con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo; Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione; Inoccupato che ha perso l indennità di cassa integrazione o mobilità nell anno precedente; Disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica); Soggetto in cura presso comunità terapeutica; Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;

5 Allegato alla deliberazione della Commissione Straordinaria n. del Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Municipio; Altro A dimostrazione va allegata la seguente documentazione: Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente); Certificazione mobilità/cassa integrazione; Certificato disoccupazione; Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica: Società o Enti in momentanea difficoltà economica; A dimostrazione va allegata la seguente documentazione: Relazione economico patrimoniale approvata dall organo di controllo o dall assemblea e relativa al periodo di riferimento; Prospetto per la determinazione dell indice di liquidità e dell indice Alfa; Visura camerale aggiornata; L istanza deve essere motivata da una temporanea situazione di obiettiva difficoltà del richiedente e deve essere correlata da una dichiarazione sostitutiva unica reddituale, riferita ai redditi conseguiti dall intero nucleo familiare nell anno precedente, resa ai sensi del D.Lgs. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e relativo calcolo della situazione economica equivalente (ISEE) debitamente certificata. Art. 3 CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO 1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti: inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. debito superiore ad un decimo del valore mensile dell ISEE 2. E in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi. 3. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l applicazione degli interessi. 4. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.); 5. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva. ART. 4 MODALITA DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE 1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma totale di cui il contribuente chiede la rateizzazione derivante anche da più atti, così determinate: da 250,01 a 650,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili da 650,01 a 2.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili da 2.500,01 a 4.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili

6 Allegato alla deliberazione della Commissione Straordinaria n. del da 4.000,01 a 7.000,00 fino ad un massimo di 26 rate mensili da 7.000,01 a ,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili da ,01 a ,00 fino ad un massimo di 42 rate mensili da ,01 a ,00 fino ad un massimo di 54 rate mensili da ,01 a ,00 fino ad un massimo di 65 rate mensili Oltre ,01 fino ad un massimo di 72 rate mensili. Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi iscritti a ruolo, all importo della cartella esattoriale e, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all importo totale dell avviso. 2. Le somme a favore del concessionario per interessi ed altre competenze non potranno essere rateizzate e dovranno essere pagate direttamente all Agente della Riscossione contestualmente al pagamento della prima rata del piano di ammortamento. 3. Se l importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a ,13 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa che copra l importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell ultima rata. 4. Le rate mensili scadono l ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. ART. 5 INTERESSI Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all interesse legale in vigore alla data di presentazione all Ente della richiesta da parte del contribuente. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite. ART. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo di questo Ente o all Agente della riscossione nel caso di esternalizzazione del servizio. La domanda dovrà contenere: a) l indicazione espressa della richiesta di rateizzazione; b) l esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.); c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito. Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all ultimo anno d imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all art. 2 del presente Regolamento. ART. 7 PROCEDIMENTO L istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

7 Allegato alla deliberazione della Commissione Straordinaria n. del Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell atto di richiesta. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito. L esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell art. 11 del D.P.R. n. 403/98. ART. 8 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione. ART. 9 NORME IN CONTRASTO Nelle more dell entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano le disposizioni che risultino con esso contrastanti. ART. 10 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

8 Letto, confermato e sottoscritto COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA Provincia di Caserta LA COMMISSIONE STRAORDINARIA IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Ilaria Tortelli F.to D.ssa Carmela Bruna Trimarco F.to Dott. Goliardo Miniati F.to Dott. Goliardo Miniati CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Su attestazione del Messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell art. 124 comma 1 D. Lgs , n. 267, è stata pubblicata nelle forme di legge all Albo Pretorio del Comune il 02/02/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO COMUNALE F.to D. ssa Carmela Bruna Trimarco ESECUTIVITA' [X] La presente, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva in data odierna. [ ] La presente, trascorsi 10 gg dalla suindicata data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il Timbro IL SEGRETARIO COMUNALE F.to D. ssa Carmela Bruna Trimarco Gricignano di Aversa, li E copia conforme all originale, da servire per uso Amministrativo. Timbro IL SEGRETARIO COMUNALE D. ssa Carmela Bruna Trimarco Gricignano di Aversa, li

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