Di Elena Amodeo 01/11/2010
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1 Proposte normative relative alla composizione della C.C.M. e all esercizio di tutela e valorizzazione dei beni culturali nella Repubblica di San Marino Di Elena Amodeo 01/11/2010
2 COMPOSIZIONE DELLA C.C.M. Premessa La C.C.M., Commissione Governativa per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità e di Arte, è un organo fondamentale in materia di beni culturali. Il parere della Commissione è d obbligo per qualsiasi innovazione o modifica che riguardi i beni culturali, sia mobili che immobili, nonché per prassi relative alla redazione di elenchi, esportazioni, scavi archeologici o ritrovamenti fortuiti (artt legge n ). La C.C.M. nasce con la legge n. 17 del 1919 («Sulla tutela e conservazione dei monumenti, dei musei, degli scavi e degli oggetti di antichità e di arte»), con la quale si introdusse per la prima volta il tema della tutela dei beni culturali nella Repubblica di San Marino. L art. 28 della legge n. 17 del 1919 determinava la natura della Commissione, che doveva essere così composta: almeno dodici membri fra i quali i Conservatori della Biblioteca Governativa, del Museo Governativo e dell Archivio. Nel corso degli anni la C.C.M. fu oggetto di diverse modifiche. Con la legge n. 17 del 1944 la Commissione assunse il nome di Commissione Govarnativa per l Edilizia e per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità e di Arte. Le sue mansioni, dunque, furono accorpate a quelle inerenti l edilizia, che fino ad allora erano rimaste di competenza dell Ufficio Tecnico Governativo. Con la legge n. 15 del 1961, inoltre, la C.C.M. si vide allargare ulteriormente le proprie mansioni con l inserimento relativo ai lavori pubblici, acquisendo il nome di Commissione dei Lavori Pubblici, dell Edilizia e per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità e d Arte. Nel 1980, con la legge n. 98, avviene il ripristino della Commissione. La C.C.M. torna alle proprie competenze originarie, quelle dettate dalla legge n. 17 del 1919, nonché alla composizione per la quale era stata istituita. Nel 1995, con l articolo n. 202 della legge n. 87 del 1995 («Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie») la struttura e le mansioni della C.C.M. subiscono alcuni cambiamenti, ovvero la riduzione del numero di membri da dodici a sette (la legge n stabiliva che il numero dei componenti della C.C.M. non fosse inferiore a dodici) e la limitazione di alcuni poteri relativi alle mansioni dei Responsabili del Museo di Stato, della Biblioteca di Stato e dell Archivio Pubblico. A questi ultimi, infatti, l art. 202 della legge 87/95 viene solo riconosciuta la qualità di membro della C.C.M. a titolo consultivo, vietandogli la facoltà di poter deliberare o di prendere decisioni definitive. A questi membri l art. 202 della suddetta legge ha aggiunto, sempre a titolo consultivo, il rappresentante dell Ordine degli Ingegneri e Architetti di San Marino. Inoltre, secondo l art. 202 della legge del 1995, per qualsiasi chiarimento o parere inerente operazioni di restauro o altri interventi che abbiano come oggetto edifici e centri storici la C.C.M. deve rivolgersi a un architetto alle dipendenze del Territorio competente in materia mentre per le altre funzioni e competenze la C.C.M. dovrà fare riferimento alla legge n. 17 del Inoltre, nonostante l art. 202 sancisca che i Commissari nominati debbano possedere una conoscenza e una esperienza che rientri nel settore dei beni culturali, che quindi includano competenze in ambito storico, architettonico, artistico e archeologico, ad oggi, la sua composizione vede una prevalenza di personalità legate all ingegneria e all edilizia. L ultima considerazione é la mancanza della legge n.17 del 1919 all interno dell archivio elettronico del Consiglio Grande Generale.
3 Conclusioni Visto quanto enunciato nella premessa si propongono i seguenti interventi legislativi: 1) Si chiede l eliminazione dell art. 202 della legge n. 87 del 1995 («Testo Unico delle leggi Urbanistiche ed Edilizie») e il ripristino del Titolo II della legge n. 17 del 1919 («Sulla tutela e conservazione dei monumenti, dei musei, degli scavi e degli oggetti di antichità e di arte»), con le modifiche qui di seguito riportate. a) Deve essere inserito e rispettato il comma 2 dell art. 202 della legge 87/95, ovvero che «la C.C.M. è nominata per la durata di una legislatura dal Consiglio Grande e Generale e si compone di sette Commissari espressamente competenti in ambito storico, architettonico, artistico e archeologico». b) Si richiede il ripristino dei poteri relativi all esercizio dei Responsabili del Museo di Stato, della Biblioteca di Stato e dell Archivio Pubblico all interno della C.C.M. così come sancito dall art. 28 della legge n.17 del Insieme ai suddetti membri verrà inserito il Rappresentante dell Ordine degli Ingegneri e Architetti, al quale verranno riconosciuti i medesimi poteri. 2) Inserimento della legge n.17 del 1919 all interno dell archivio elettronico del Consiglio Grande Generale, al fine di riconoscere alla suddetta legge la medesima importanza rispetto agli altri documenti relativi all esercizio dei beni culturali, presenti nell archivio. ALCUNE PROPOSTE PER LA CATALOGAZIONE DELLE COSE MOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO Premessa La maggior parte delle leggi che sono state promulgate dal 1919 ad oggi hanno come oggetto immobili, monumenti o complessi urbanistici, mentre le cose mobili fanno ancora riferimento alla legge del A proposito esistono diversi ambiti di applicazione, riguardanti i beni mobili, che dovrebbero essere sviluppati e approfonditi. Primo fra tutti la questione di redigere un elenco o inventario dei beni mobili presenti nella Repubblica di San Marino. Secondo l art. 3 della legge del 1919, i Sindaci di Governo, i Rettori di Chiese ed in generale tutti gli amministratori di Enti Morali, avevano l obbligo di redigere l elenco descrittivo delle cose soggette alle disposizione della suddetta legge, dunque delle cose immobili e mobili di interesse storico, archeologico, paletnologico e artistico. Questo elenco non è stato ancora redatto mentre nel 2005, con la legge n. 147 la Repubblica di San Marino si è dotata di un catalogo completo e aggiornato, il cui compito di redigerlo era stato previsto dalla legge del 19 luglio 1995 n. 87. Un manuale all interno del quale sono stati inseriti, descritti e approfonditi tutti i manufatti o immobili con valore di monumento presenti nella Repubblica di San Marino (Legge n. 147 del 2005 «Elenco dei Manufatti o Immobili con valore di Monumento»). Un medesimo elenco sarebbe auspicabile anche per i beni mobili presenti all interno della Repubblica. Nella legge del 1919, che già prevedeva la promulgazione di tale elenco, venivano forniti i dettagli e le indicazioni per la trascrizione dei beni. L art. 4 della suddetta legge prevedeva di indicare il numero progressivo di tutti gli oggetti, la provenienza, il soggetto rappresentato, il secolo di appartenenza, l autore di scuola e una sommaria illustrazione storica. Un elenco relativo ai beni mobili di interesse culturale rappresenta, per uno Stato, uno strumento importante per la tutela e la valorizzazione delle opere d arte, capace di ottimizzare la gestione e la promozione del proprio patrimonio artistico anche in termini di
4 fruibilità da parte del pubblico. La Repubblica di San Marino, pur essendo un paese di modeste dimensioni, si presenta come un territorio ricchissimo dal punto di vista artistico. Basti ricordare che nel 2008 l Unesco ha inserito il «Centro storico di San Marino e Monte Titano» nella lista dei Patrimoni dell Umanità, avvenimento che già di per se dimostra il suo considerevole valore storico e culturale. Nella Repubblica sono anche presenti numerosi musei, sia pubblici che privati, che spaziano dall arte antica a quella contemporanea, per non dimenticare tutto il patrimonio conservato nei luoghi di culto e all interno dell Archivio di Stato. Non a caso, infatti, uno degli aspetti caratteristici della Repubblica di San Marino è la forte affluenza turistica. Conclusioni Dallo studio sopra riportato si evidenzia la necessità di redigere un elenco di tutti i beni mobili presenti nella Repubblica di San Marino. Uno strumento utile ed efficace per la catalogazione è l Object ID 1, una scheda riconosciuta a livello internazionale per l inventariazione dei beni mobili. Nata con l obiettivo di facilitare il recupero delle opere d arte rubate, la scheda di catalogazione Object ID rappresenterebbe uno strumento utile per la tracciabilità e la catalogazione delle opere d arte all interno della Repubblica di San Marino. L Allegato A presenta il modello di Scheda Object ID. CIRCOLAZIONE DI OPERE D ARTE Premessa L art. 14 della legge n.17 del 1919 sancisce che «è vietata l esportazione dal territorio della Repubblica delle cose che abbiano notevole interesse storico, archeologico e artistico. Il proprietario o possessore delle cose e oggetti d arte il quale intende esportarle dovrà farne denuncia alla Commissione, la quale giudicherà in merito». Conclusioni Si propone che venga specificato l oggetto dell esportazione, distinguendo i beni mobili o immobili, di autori non viventi e la cui esecuzione risalga a oltre cinquant anni, dalle opere contemporanee, ovvero quelle di autori viventi o la cui esecuzione risalga a meno di cinquant anni. Inoltre sarebbe auspicabile che il termine esportazione venisse specificato nella sua doppia valenza; ovvero l «esportazione» definitiva e l «esportazione» temporanea. 1 L Object ID System, messo a punto a partire dal 1993 dal J. Paul Getty Trust, è il risultato di anni di ricerca in collaborazione con gli attori principali della art community, come istituzioni culturali e museali tra cui International Council of Museums (ICOM), UNESCO, forze di polizia e compagnie di assicurazione. Il sistema Object ID permette di definire la carta d identità delle opere d arte secondo uno standard riconosciuto a livello internazionale basato sulla documentazione descrittiva e fotografica degli oggetti artistici.
5 ALLEGATO A DOCUMENTO DELL OPERA D ARTE - OBJECT ID Fotografia dell oggetto Le fotografie di un oggetto d arte rappresentano una caratteristica fondamentale del processo di identificazione e di recupero di oggetti d arte rubati. Si consiglia di : fotografare sia vedute globali dell oggetto sia dettagli che evidenzino, in primo piano, iscrizioni, segni particolari e tracce di danni e riparazioni; includere nell immagine un indicatore metrico o un oggetto di dimensioni riconoscibili; prendere visione degli standard catalografici pubblicati dall Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali al sito internet: n.b. incollare la fotografia in questo riquadro
6 Tipo di oggetto Di che tipo di oggetto si tratta (ad esempio, un dipinto, una scultura, un orologio, una specchiera, ecc.)? Materiali e Tecniche Di che materiale è fatto l oggetto (ottone, legno, olio su tela)? Che tecnica è stata usata (ad esempio, intaglio, gettata, incisione, ecc.)? Dimensioni Quali sono le dimensioni e/o il peso dell oggetto? E da specificare, ovviamente, l unità di misura adoperata (centimetri, pollici) ed a quale dimensione si riferisce la misura (altezza, larghezza, profondità). Iscrizioni e segni particolari Esistono dei segni particolari o iscrizioni sull oggetto (ad esempio, una firma, una dedica, un nome, marchi dell autore, marchi di purezza, marchi di proprietà, ecc.)? Fattori di distinzione e/o Catalogazione L oggetto presenta caratteristiche fisiche tali che possano facilitarne l identificazione (ad esempio, danni, riparazioni, o difetti di manifattura, ecc)? L oggetto risulta essere stato catalogato (ad esempio opera catalogata dalla Soprintendenza Archeologica di Roma con numero in data)? Titolo C è un titolo tramite il quale l oggetto è conosciuto ed è identificabile (esempio, la Gioconda, il David, ecc.)? Soggetto Qual è il soggetto rappresentato (ad esempio, un paesaggio, una battaglia, una donna con un bambino, la Natività, ecc.)? Data o periodo A che data risale l oggetto (ad esempio, 1893, agli inizi del XVII secolo, alla fine dell età del bronzo, ecc.)? Autore e/o Ambito culturale Si è a conoscenza dell identità dell autore? Può essere un individuo (ad esempio, Giovanni Bellini), un azienda (ad esempio, Ceramiche Faenza), un gruppo culturale (ad esempio, scuola veneta, seguace di Carlo Maratta, cerchia di Francesco Solimena, attribuito a Giovanni Crivelli) o pertinenza culturale (ad esempio, manifattura Dauna, Greca, Romana ecc.). Breve descrizione dell oggetto Questa descrizione può contenere qualsiasi altro dato che possa facilitare l identificazione dell oggetto (ad esempio, il colore e la forma dell oggetto, il luogo di origine, ecc.).
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