P R O V I N C I A D I B R E S C I A VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

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1 SEDUTA DEL 25 LUGLIO 2007 N. 355 R.V. OGGETTO: FUNZIONI IN MATERIA DI CACCIA INTEGRAZIONI DI COMPETENZA PROVINCIALE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2007/8 PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI. P R O V I N C I A D I B R E S C I A VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Riunitasi nella sala delle adunanze il giorno 25 Luglio 2007, alle ore 14:00. Sotto la Presidenza del Presidente CAVALLI ALBERTO; con l intervento dei signori: CAVALLI ALBERTO Presidente Presente PELI ARISTIDE Vice Presidente Presente SALA ALESSANDRO Assessore Presente MATTINZOLI ENRICO Assessore Presente PAROLINI MAURO Assessore Assente MININI RICCARDO Assessore Presente MANTELLI GIAMPAOLO Assessore Assente MAZZOLI FRANCESCO Assessore Presente GHIRARDELLI CORRADO Assessore Presente PRIGNACHI VALERIO Assessore Presente SCOLARI CORRADO Assessore Presente GRAZIOLI SERGIO Assessore Presente BONOMELLI GUIDO Assessore Presente Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. SALA INNOCENZO.

2 OGGETTO: FUNZIONI IN MATERIA DI CACCIA INTEGRAZIONI DI COMPETENZA PROVINCIALE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2007/8 PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI. Udita la relazione dell Assessore SALA ALESSANDRO; LA GIUNTA PROVINCIALE OGGETTO:FUNZIONI IN MATERIA DI CACCIA INTEGRAZIONI DI COMPETENZA PROVINCIALE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI A relazione dell Assessore Sala; Visti: il calendario venatorio regionale, approvato con legge regionale 2 agosto 2004 nr. 17 e successive modifiche ed integrazioni; gli artt. 27, 34, 40 e 43 della legge regionale 16 agosto 1993 nr. 26 e successive modificazioni, recante norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell equilibrio ambientale e disciplina dell attività venatoria; il Regolamento regionale 4 agosto 2003 nr. 16, capo IV (relativo alla disciplina e gestione dell esercizio venatorio nella Zona faunistica delle Alpi) e capo VI (relativo all allenamento e addestramento dei cani da caccia di età non superiore ai 15 mesi ; il REGOLAMENTI PROVINCIALI PER IL PRELIEVO DELLA SELVAGGINA STANZIALE E PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI E DEL CINGHIALE; RICHIAMATE: LA DELIBERAZIONE CONSILIARE , n. 30 con la quale è stato approvato il testo coordinato con le modifiche e le integrazioni al piano faunistico venatorio provinciale; la deliberazione consiliare , n. 67, con la quale sono state definite alcune norme integrative regolamentari per lo svolgimento dell'attività venatoria in provincia di Brescia; la deliberazione consiliare , n. 36 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche ed integrazioni al piano faunistico venatorio provinciale;

3 il provvedimento dirigenziale in data , n. 1886/07, con il quale è stato definito il numero dei cacciatori ammissibili in ogni Ambito territoriale e Comprensorio alpino di caccia; Richiamate le singole deliberazioni via via adottate in ordine all oggetto, con le quali sono state fissate le norme di competenza provinciale per la disciplina e la gestione dell esercizio venatorio nella Zona faunistica delle Alpi, ivi compresa la suddivisione della zona medesima in Comparti di maggiore e minor tutela (A e B) e in 8 Comprensori alpini; Viste le proposte formulate dai Comitati di gestione dei preindicati Comprensori alpini; Sentito il parere della Consulta provinciale della caccia espresso nella seduta del 18/07/2007; Visti: gli artt. 11 e 18 della Legge nr. 157; l art. 27 della legge reg. 26/93 e successive modificazioni; Richiamata la deliberazione in data odierna, relativa alle integrazioni provinciali di ordine generale al precitato calendario venatorio regionale, con la quale è stato disposto di dettare disposizioni integrative nel contesto di un apposito provvedimento relativo alla disciplina dell esercizio venatorio in zona Alpi riguardanti: l apertura alla caccia vagante nei comprensori alpini di caccia; la disciplina dell addestramento cani nei trenta giorni antecedenti l apertura della caccia vagante; la definizione dei termini per la caccia di selezione autorizzandola del 1 agosto al 31 gennaio; la definizione di disposizioni limitative all esercizio venatorio riguardo a forme, tempi e modi, anche limitatamente a singole unità di gestione; la disciplina della caccia da appostamento temporaneo, fermo restando il divieto nella zona di maggior tutela; l individuazione di zone limitate per la caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o riporto nelle quali consentire l esercizio venatorio per tre giorni settimanali anche a scelta nella zona di maggior tutela; l uso del cane segugio per la caccia agli ungulati; l individuazione dell altitudine massima raggiungibile in esercizio o attitudine di caccia con mezzi motorizzati; l individuazione di aree a gestione venatoria differenziata per la tutela di particolari specie faunistiche; l individuzione nel comparto di minor tutela (Zona B) di zone ove possibile effettuare la caccia oltre il 30 novembre al cinghiale, alla volpe e al fagiano; l addestramento e l allenamento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi Rilevato che, diversamente da quanto previsto dal cessato Regolamento regionale 10/06/1980, n. 2, le nuove disposizioni regolamentari emanate dalla Regione Lombardia in materia di esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi (R.R. 16/2003), nulla prescrivono in ordine all impianto di nuovi appostamenti fissi nella zona di maggior tutela, la cui autorizzazione può essere rilasciata soltanto a condizione che detti impianti non siano di pregiudizio alla tipica fauna alpina;

4 Preso altresì atto che l art. 1 del Regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16, detta nuove disposizioni per la caccia agli ungulati, in particolare per quanto riguarda l attività dell accompagnatore per la caccia di selezione; Ritenuta pertanto l opportunità, al fine di favorire lo sviluppo della fauna selvatica tipica di monte, di vietare l uso del cane da seguita oltre il 30 novembre, salvo per tipologie di cacce autorizzate da apposite disposizioni provinciali (cinghiale, volpe); Ritenuto altresì opportuno limitare, per le stesse motivazioni, l uso del cane da ferma e/o da riporto nella sola zona di maggior tutela (comparto A) nel periodo successivo al 30 novembre; Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento; P R O P O N E di confermare la duplice apertura della caccia in forma vagante (16 settembre in zona B e 1 ottobre in zona A) in tutti i Comprensori alpini ad eccezione del C4 Bassa valle canonica nel cui territorio l apertura generale della caccia decorre dal 1 di ottobre; di disciplinare l addestramento dei cani nei predetti Comprensori alpini come segue: zona di minor tutela: dal 18 agosto al 9 settembre, il mercoledì, sabato e la domenica; zona di maggior tutela, con esclusione del territorio dei comprensori C2 Edolo, C4 Bassa Valle Canonica e C7 Valle Sabbia : dal 29 agosto al 12 settembre il mercoledì e la domenica; zona di maggiore tutela: del comprensorio C2 Edolo nel periodo: dal 12 al 23 settembre con divieto di addestramento del cane segugio; del comprensorio C3 Media Valle Camonica : per cani da ferma e da riporto anche nel periodo dal 12 al 23 settembre; del comprensorio C4 Bassa Valle Camonica nel periodo: dal 29 agosto al 26 settembre; del comprensorio C7 Valle Sabbia : nei giorni 9 e 12 settembre e fino alle opre 13,00, per cani segugi nei giorni settembre per cani da ferma e/o da riporto; di subordinare l addestramento dei cani al versamento della quota di accesso per la caccia nei singoli Comprensori alpini; di subordinare l esercizio venatorio nei singoli Comprensori alpini al versamento delle quote di accesso previste per le varie forme e tipologie di caccia fissate dai comitati di gestione dei Comprensori medesimi; di stabilire che la caccia da appostamento fisso nel comparto di maggior tutela termina il 31 dicembre;

5 di dare atto che l esercizio della caccia agli ungulati (ad eccezione del cinghiale) è disciplinato dal R.R. 16/2003 ed è consentito nei periodi e nei giorni previsti dal calendario regionale, esclusa la caccia di selezione; di autorizzare, previo conforme parere dell Istituto nazionale della fauna selvatica, e mediante atti amministrativi interni da adottarsi a cura del Dirigente del Settore caccia, pesca e sport, la caccia di selezione agli ungulati; di incaricare il dirigente del settore Caccia Pesca Sport, in attuazione dell art. 19 del regolamento regionale 16/2003 e dell art. 3, comma 6 del calendario venatorio regionale e su proposta dei comitati di gestione, di definire i piani di abbattimento della selvaggina stanziale, i periodi e le unità di gestione per il prelievo della stessa; di autorizzare, mediante atti amministrativi interni da adottarsi a cura del Dirigente del Settore caccia, pesca e sport, e nel rispetto dei citati articoli 19 del R.R. 16/2003 e 3, comma 6, del calendario venatorio regionale, la caccia ordinaria agli ungulati nei comprensori alpini interessati; di vietare la caccia alla Coturnice nel Comune di Vobarno e parte del comune di Capovalle(C7); 1. di stabilire che la caccia da appostamento temporaneo nella zona di minor tutela è consentita dal 16 settembre al 31 dicembre unicamente nelle zone ubicate entro il limite superiore della vegetazione d alto fusto; di autorizzare, dopo il 30 novembre e sino al 31 dicembre, nella zona di minor tutela (Zona B) la caccia al fagiano maschio nelle zone e/o nei comuni sottoelencati, in conformità alle proposte avanzate dai Comprensori alpini, come di seguito: 4. Comprensorio C3, nei territori ricadenti, in tutto o in parte, nei comuni di Braone, Breno, Capodiponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cimbergo, Losine, Niardo, Ono S.Pietro, Paspardo e Sellero; 5. Comprensorio C4 nelle zone appositamente individuate dal Comprensorio e ricadenti nella zona di minor tutela (Comparto B); 6. Comprensorio C5 nei territori ricadenti in parte dei comuni di Pisogne, Marone, Sale Marasino e Zone; 7. Comprensorio C6 nel territorio ricadente in parte del comune di Gardone V.T. 8. Comprensorio C7 tutta la zona di minor tutela (Comparto B) di vietare la caccia alla femmina del fagiano nel Comprensorio C8 Alto Garda ; di autorizzare, nella zona di maggior tutela, la caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o riporto il mercoledì, sabato e la domenica nelle zone individuate nei Comprensori alpini (come da documentazione agli atti) ricadenti, in tutto o in parte, nei territori seguenti: Comprensorio C5 (Sebino) tutto il comparto "A"; Comprensorio C6 (Valle Trompia) Bovegno, Gardone V.T., Irma, Marcheno, Marmentino e Tavernole S.M,; di vietare la caccia con l uso del cane segugio al capriolo, al cervo e al muflone; di stabilire che l altitudine massima raggiungibile in esercizio o attitudine di

6 caccia con mezzi motorizzati nell intera zona delle Alpi, è fissata in metri e che i comitati di gestione dei comprensori alpini provvedono ad individuare i corrispondenti luoghi, facilmente identificabili; di confermare che, nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del Comprensorio prescelto, i cacciatori soci: del Comprensorio C3 (Media Valle Camonica) residenti nel comune di Breno possono esercitare l attività venatoria anche nella porzione di territorio del comune di Breno, formalmente incluso nel comprensorio C7 (Valle Sabbia) del Comprensorio C3 (Media Valle Camonica) residenti nel comune di Breno possono esercitare l attività venatoria anche nella porzione di territorio del comune di Breno, formalmente incluso nel comprensorio C4 (Bassa Valle Camonica). del Comprensorio C5 (Sebino) possono esercitare l attività venatoria anche sul versante orografico valtrunplino del comune di Sale Marasino, formalmente incluso nel comprensorio C6 (Valle Trompia). del Comprensorio C6 (Valle Trompia) possono esercitare l attività venatoria anche sul versante orografico valsabbino del comune di Mar mentino, formalmente incluso nel comprensorio C7 (Valle Sabbia). 4) di confermare il divieto di ogni forma d uso del cane da seguita nelle seguenti zone istituite, delimitate da apposite tabelle: Comprensorio C2 di EDOLO: zona della Val Malga in Comune di Sonico; zona di Sant'Antonio, Piz Trì e Faeto nei comuni di Corteno, Edolo e Malonno; nella zona di Cima Verde in territorio del Comune di Monno. In questa zona è vietata ogni forma d uso del cane fino al 10 novembre. Dopo il 10 novembre è possibile l uso del cane da ferma e/o riporto; Comprensorio C8 dell ALTO GARDA: zona Tombea e Torrente Proalio in Comune di Magasa; 20) di istituire in comune di Anfo, in località Paghera del Comprensor io C7 una zona nella quale è vietato l uso di qualsiasi cane e di vietare nello stesso comune di Anfo l uso del cane segugio dopo le ore 13,00; 21) di confermare, nel territorio del comprensorio C2 di Edolo le zone di sola caccia agli ungulati in località Baitone e in Comune di Malanno; 22) di consentire l uso del cane da ferma e/o da riporto esclusivamente per la caccia alla selvaggina migratoria sino al 31 dicembre nella sola zona di minor tutela (comparto B);

7 23) di confermare, ai sensi dell art. 43, comma 3 della legge regionale 26/93 e successive modifiche, i valichi montani di cui alla deliberazione consiliare 24/48/96 dell , riservando l adozione di ulteriori atti amministrativi sul punto; 24) di vietare, nella zona di maggior tutela (comparto A) l istituzione di nuovi appostamenti fissi; 25) di vietare l allenamento e l addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi, oltre che durante i mesi di aprile e maggio, anche durante il mese di giugno; 26) di disporre che il cacciatore che esercita la caccia alla Lepre comune, Coturnice delle Alpi, Gallo forcello, Lepre bianca e Pernice bianca, prima di iniziare la battuta, è tenuto a segnare sul proprio tesserino aggiuntivo, appositamente predisposto dal Comprensorio alpino e sul quale è riportata la dicitura a soli fini statistici, la zona dove, in quel giorno specifico, intende effettuare il prelievo e che non appena abbattuti, ai predetti capi venga applicata la fascetta prevista dall articolo 15 del regolamento regionale 16/2003; 27) di prendere atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa a carico del bilancio provinciale; Brescia li, L ASSESSORE (Alessandro Sala)

8 IL PRESIDENTE CAVALLI ALBERTO IL VICE SEGRETARIO GENERALE SALA INNOCENZO I n p u b b l i c a z i o n e a l l A l b o P r e t o r i o d a l p e r g i o r n i 1 5 c o n s e c u t i v i, a i s e n s i d e l l a r t d e l T. U. E. L. a p p r o v a t o c o n D. L g s / Brescia, IL VICE SEGRETARIO GENERALE SALA INNOCENZO

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