LUCA PAGLIOTTA Dottore Commercialista Revisore dei conti. Dopo aver descritto, nel nostro precedente intervento, il funzionamento giuridico e
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- Adelaide Grosso
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1 1. Introduzione Dopo aver descritto, nel nostro precedente intervento, il funzionamento giuridico e contabile del rapporto di conto corrente, dedichiamo il presente al tema della pattuizione del tasso di interesse applicato, riferendoci in particolare alla misura pattuita a favore della Banca nel caso in cui venga concessa un'apertura di credito. 2. Il tasso di interesse L'art. 117 del Testo Unico Bancario (da ora T.U.B.), dopo aver imposto la forma scritta del contratto di conto corrente, ai commi 4 e 6 dispone quanto segue: 4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 5. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. La legge impone alla Banca di indicare nel contratto il tasso di interesse applicato; inoltre, è fatto divieto all'istituto di Credito di usare formulari nei quali detta indicazione non sia diretta, ma sia effettuata attraverso il rinvio ai così detti usi di piazza. La precisazione inserita al citato art. 117 permette al correntista di sapere perfettamente in qualsiasi momento e con esattezza il tasso di interesse che verrà applicato dalla Banca sulle somme utilizzate, rappresentando ciò un elemento di trasparenza nella gestione del rapporto, che tutela direttamente gli interessi del correntista. La formulazione della norma ha definitivamente fatto tramontare la prassi secondo la quale le Banche fissavano gli interessi rinviandone la quantificazione della misura a quanto stabilito dalla Norme Bancarie Uniformi e dagli Usi e Consuetudini del settore del credito, per mezzo della seguente clausola: gli interessi dovuti dal correntista all azienda del credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito
2 sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura ; ed ancora: quando la misura degli interessi non è stata pattuita, gli istituti e le aziende di credito conteggiano gli interessi stessi in conformità alla condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari, nonché dagli accordi interbancari. Questo tipo di clausole non permettevano preventivamente al correntista di poter calcolare e valutare il costo del credito richiesto alla Banca, innescando spesso comportamenti usurari della stessa. La prassi esaminata è stata dichiarata illegittima dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n /96 del , che ha stabilito che le banche non possono più applicare ai propri clienti interessi superiori al tasso legale se non viene stipulato un contratto per iscritto, che consente di individuare in modo preciso ed obiettivo quanto dovuto all Istituto di credito. Nella motivazione di tale sentenza, si legge che nel passato questo vincolo si riteneva soddisfatto alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza; in realtà, questo giudizio di sufficienza era, però, legato all esistenza di accordi di cartello e non può essere mantenuto se detti accordi contengono diverse tipologie di tassi o addirittura siano venuti meno come parametro centralizzato e vincolante. Poiché il cartello bancario è venuto meno negli anni 70, la Cassazione ha affermato che il rinvio agli usi su piazza è illegittimo in quanto contrario a quanto statuito dall'art comma 3 c.c. secondo il quale gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. Il principio generale contenuto nel codice civile è stato ripreso e rielaborato nell'art. 117, comma 7, del T.U.B., in cui si legge: in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei
3 dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. Nel caso dei rapporti di conto corrente, pertanto, se il tasso di interesse non è indicato per iscritto ed in cifre nel contratto, le somme dovute a titolo di interessi dal correntista vanno ricalcolate applicando ai numeri debitori e creditori rispettivamente il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell operazione. 3. Le soglie anti-usura Con l emanazione della L. 108/96 (Legge Antiusura), sono state introdotte importanti novità in materia: è stata modificata l ipotesi-base del delitto di usura, mediante la sostituzione del requisito dell approfittamento dello stato di bisogno (criterio soggettivo), con un requisito di tipo oggettivo, cioè la promessa o effettiva dazione di interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità; inoltre: a. nel nuovo testo dell art. 644 c.p. vengono stabiliti i criteri di calcolo del T.E.G. i quali prevedono che nello stesso debbano essere computate anche le commissioni e le remunerazioni, a qualsiasi titolo imputate, e le spese, escluse le imposte e le tasse, collegate all'erogazione del credito; b. viene previsto che il Ministero del Tesoro provveda alla pubblicazione trimestrale in G.U. dei TASSI SOGLIA per categorie omogenee di
4 finanziamento. Qualsiasi tasso di interesse pattuito in misura superiore a detti tassi soglia, è da considerarsi usuraio. I tassi soglia corrispondono al T.E.G. mediamente praticato nel trimestre dagli intermediari finanziari aumentato del 50%. Il meccanismo del calcolo dei tassi soglia è stato modificato con il D.L. n. 70/2011 e, pertanto, attualmente il limite è dato dal tasso medio segnalato dagli intermediari aumentato di 1/4, cui si aggiungono quattro punti percentuali. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull usura emanate dalla Banca d Italia e dall Ufficio italiano dei cambi. La Banca D'Italia, pertanto, oltre a rilevare trimestralmente le soglie usurarie dei tassi applicati alle diverse tipologie di rapporto di credito, fornisce dettagliate istruzioni agli Istituti di Credito, al fine della verifica dei tassi effettivi globali (TEG) applicati. Dette istruzioni sono state modificate ripetutamente nel tempo. Per quanto maggiormente interessa in questa sede, va sottolineato che la Banca D'Italia ha elaborato una formula per il calcolo del TEG, che può essere semplicemente calcolata trimestre per trimestre, al fine di verificare la gestione del rapporto creditizio da parte della Banca: TEG = INTERESSI X ONERI SU BASE ANNUA X 100 NUMERI DEBITORI ACCORDATO ove: INTERESSI = sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato; NUMERI DEBITORI = sono dati dal prodotto tra i capitali ed i giorni ; nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall estratto conto trimestrale (novità) cd. scalare ; ACCORDATO = l ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace; ONERI = commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Gli oneri, inoltre, sono rapportati ad anno attraverso le seguenti formule:
5 I trimestre: ONERI SU BASE ANNUA = oneri trimestrali x 4 II trimestre: ONERI SU BASE ANNUA = (oneri I trimestre + oneri II trimestre) x 2 III trimestre: ONERI SU BASE ANNUA = (oneri I trimestre + oneri II trimestre + oneri III trimestre) x 4/3 IV trimestre: ONERI SU BASE ANNUA = oneri I trimestre + oneri II trimestre + oneri III trimestre + oneri IV trimestre. Gli oneri da includere nel calcolo degli ONERI SU BASE ANNUA sono i seguenti: 1. le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento; 2. le spese di chiusura della pratica, le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con l operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica; 3. le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione; 4. il costo dell attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; 5. le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente; 6. le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali); 7. gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti; 8. ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l operazione di finanziamento. 4. Conclusioni Da quanto detto fin ora possiamo concludere che è possibile in modo semplice controllare l'operato delle Banche nella gestione del rapporto di conto corrente seguendo poche regole: 1. controllare sempre che i tassi di interesse e gli altri oneri siano dettagliatamente indicati nel contratto di conto corrente e nelle successive comunicazioni o proposte unilaterali di modifica delle condizioni della Banca;
6 2. usare ogni trimestre la formula della Banca D'Italia per controllare che il tasso effettivo globale applicato non superi il tasso soglia. Como, lì 5/1/2015 Dott. Luca Pagliotta
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