CONDONO EDILIZIO: LEGGI REGIONALI

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1 CONDONO EDILIZIO: LEGGI REGIONALI Opere sanabili Emilia Romagna Per ampliamenti e sopraelevazioni (conformi alla normativa urbanistica ma che contrastino con le prescrizioni degli strumenti urbanistici) il volume massimo condonabile non deve essere superiore al 10% del volume della singola unita` abitativa, mentre se si tratta di interi edifici il limite complessivo e` di 300 mc per edifici produttivi, agricoli, commerciali, direzionali, ricettivi, ricreativi; 600 mc, se l`intervento riguarda piu` edifici produttivi appartenenti alla medesima azienda e ubicati nello stesso comune e, infine, 100 mc per edifici residenziali monofamiliari e nelle singole unita` immobiliari facenti parte di edifici residenziali bifamiliari. I suddetti limiti sono ridotti della meta` ove le opere abbiano riguardato edifici nel centro storico o siano state realizzate nelle zone di riqualificazione delle coste o dell`arenile. Nei soli edifici residenziali e` poi ammessa, senza limiti dimensionali, la chiusura di balconi e logge. In ogni caso, le opere non devono aver comportato la realizzazione di nuove unita` immobiliari. Per le sopraelevazioni e` necessario che siano realizzati, entro il 31 dicembre 2006, gli interventi di adeguamento antisismico prescritti dalla normativa vigente e che il Comune, ai fini del rilascio del titolo in sanatoria medesimo, certifichi l`idoneita` della struttura a sopportare il carico derivante dall`opera abusiva. La legge chiarisce anche che il superamento dei limiti dimensionali stabiliti per interi edifici (non residenziali) da parte del cumulo delle singole domande relative ad un unico edificio, comporta il diniego dei titoli in sanatoria. Per regolarizzare le difformita`, in corso d`opera, tra la licenza edilizia originaria e l`opera realizzata prima della data di entrata in vigore della legge Bucalossi 10/77, non occorre presentare domanda di condono, in quanto tali irregolarita` sono sanate a tutti gli effetti dalla legge regionale. Per la ristrutturazione e il restauro di edifici esistenti che contrastino con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e` richiesto il rispetto di determinati parametri dimensionali (altezza media non inferiore a 2,40 metri) e di determinati requisiti igienico sanitari. Per gli interventi di restauro su edifici vincolati e` obbligatorio, inoltre, il parere favorevole della Soprintendenza ai beni architettonici o della Commissione per la qualita` architettonica e il paesaggio. Si precisa che comunque la ristrutturazione non deve aver comportato aumento di unita` immobiliari, fatte salve quelle ottenute attraverso il recupero dei sottotetti a fini abitativi. Gli interventi di manutenzione straordinaria che contrastino con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, possono essere condonati purche` le opere non abbiano interessato elementi strutturali dell`edificio e non abbiano comportato aumento delle unita` immobiliari. Le opere non valutabili in termini di superficie o volume edilizio sono sanabili purche` conformi alla legislazione urbanistica.

2 I mutamenti di destinazione d`uso senza opere sono ammessi, eccetto per la residenza, entro prescritti limiti volumetrici che possono essere superati in caso di conformita` alle previsioni del piano. Qualora il mutamento di destinazione d`uso, che comporti aumento del carico urbanistico, sia realizzato attraverso un intervento edilizio, il rilascio del titolo in sanatoria e` subordinato all`osservanza delle condizioni richieste per la sanatoria dell`intervento edilizio medesimo. Infine, possono essere sanati tutti gli interventi realizzati in assenza o in difformita` del titolo abilitativo edilizio purche` conformi alla normativa urbanistica e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (cd. abuso formale). disposizioni. Gli interessati hanno la facolta` di ritirare o modificare le domande gia` presentate. Contributo di costruzione:e` dovuto in misura diversa a seconda che si tratti di: nuova costruzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, mutamento di destinazione d`uso senza opere con aumento del carico urbanistico, aumento di superfici utili senza opere, interventi su immobili destinati a usi commerciali. Oblazione: e` aumentata del 10%. Toscana Per gli ampliamenti riferiti a costruzioni residenziali il volume massimo condonabile non deve essere superiore a 100 mc per ogni singola unita` abitativa e 200 mc nel caso di edifici con piu` unita` abitative. Tetto massimo di 100 mc per singola unita` immobiliare anche per le costruzioni non residenziali non localizzate in aree destinate ad impianti industriali (zona D) e in zone agricole (Zona E). In queste zone, invece, la soglia e` del 30% della volumetria originaria di ogni singola unita` immobiliare; l`ampliamento del manufatto non deve comunque superare i 300 mc. Gli ampliamenti su immobili con destinazione agricola devono mantenere tale destinazione d`uso nei vent`anni successivi alla data di entrata in vigore della legge. Si precisa che l`art.2 co. 1 della legge rinviando agli articoli 3 e 4 della LR 52/99 indica gli interventi ai quali andrebbero riferiti i limiti volumetrici su indicati. Tuttavia, questi ultimi risultano di fatto inapplicabili data la loro incompatibilita` sostanziale con le tipologie di intervento a cui si rinvia (es. nuove costruzioni). Va, inoltre, posta l`attenzione sul fatto che per quanto riguarda gli interventi contrastanti con i vincoli, la legge si riferisce a quelli istituiti prima dell`entrata in vigore della legge regionale e non a quelli prima della commissione dell`abuso. disposizioni. Contributo di costruzione: e` incrementato del 100%.

3 Provincia Autonoma di Bolzano Per gli ampliamenti di edifici che risultino ultimati in zone edificabili e nel verde agricolo entro il 31 marzo 2003, la sanatoria e` ammessa entro il limite massimo di 200 mc per singola richiesta nonche`, per gli ampliamenti riguardanti parti comuni della costruzione, nella misura non superiore al 20 per cento della volumetria della costruzione originaria ed entro il limite massimo di 500 mc riferiti all`edificio. Entro il limite massimo di 200 mc per singola richiesta e` sanabile il cambiamento della destinazione d`uso di vani esistenti. Per i cambiamenti di destinazione d`uso effettuati, anche senza interventi edilizi, la sanatoria e` ammissibile solo mediante concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge provinciale. Nel rispetto dei limiti suddetti il rilascio del titolo in sanatoria e` concesso alle seguenti tipologie di opere: - opere realizzate in assenza o in difformita` dal titolo abilitativo edilizio sia conformi che non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; - opere di ristrutturazione edilizia realizzate in assenza o in difformita` dal titolo abilitativo edilizio; - interventi che comportano un cambiamento della destinazione d`uso; - opere di restauro e risanamento conservativo realizzate in assenza o in difformita` dal titolo abilitativo edilizio - opere di manutenzione straordinaria realizzate in assenza o in difformita` dal titolo abilitativo edilizio. Possono comunque conseguire la concessione edilizia in sanatoria le opere ultimate prima del 24/10/1973, (data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale). La legge ammette anche la sanabilita` delle opere abusive realizzate su aree soggette a vincolo purche` vi sia il parere favorevole dell`amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Si evidenzia che la legge provinciale conferma il meccanismo del silenzio-assenso ai fini del rilascio del titolo in sanatoria. disposizioni. L`incremento del Contributo di costruzione e` commisurato al tipo di abuso commesso. Provincia Autonoma di Trento Con circolare del 25 ottobre 2004 n 5369, la Provincia ha confermato la coerenza della L.P. 8 marzo 2004 n 3 con i principi sanciti dalla Corte Costituzionale ed ha chiarito termini e modalità per la presentazione delle domande di condono. Sono sanabili le variazioni nel limite del 30% dei valori di progetto (superficie, volume, misure lineari) e comunque non superiori complessivamente a 200 mc. Il limite complessivo è ridotto a 100 mc. per gli interventi realizzati sugli edifici storici (vincolo di cui alla L.P. 5 settembre 1991 n 22), salvo che per le opere funzionali all esercizio dell attività agricola. Anche per i mutamenti di destinazione d uso, con o senza opere, si applicano i limiti del 30% dei valori di progetto (superficie, volume, misure lineari) e comunque non superiori complessivamente a 200 mc.

4 La normativa prevede limitazioni in relazione a specifiche destinazioni d uso. E altresì possibile la sanatoria di nuove costruzioni pertinenziali di edifici già esistenti, nel limite di 75 mc. Per la determinazione del contributo di costruzione si applicano le disposizioni della L.P. 22/91. Il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione pari al 10% del contributo di concessione e, comunque, in misura non inferiore a euro, ovvero, ove tale contributo non sia dovuto, di una sanzione pari a euro. Lombardia Per gli ampliamenti opera il limite alternativo del 20% rispetto alla costruzione originaria ovvero di 500 mc. E` esclusa la sanatoria delle nuove costruzioni, residenziali e non, realizzate in assenza del titolo abilitativo e non conformi alla strumentazione urbanistica. Tale esclusione non opera per i manufatti pertinenziali, privi di funzionalita` autonoma. Per i mutamenti di destinazione d`uso non conformi alle previsioni urbanistiche il limite e` di 500 mc. per singola unita` immobiliare. I comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione dovuti per le tipologie di illecito 1, 2 e 3 dell`allegato 1 alla legge statale fino ad un massimo, rispettivamente, di 50%, 30% e 20%. Friuli-Venezia Giulia Sono condonabili le opere abusive consistenti in pertinenze o ampliamenti fino ad un massimo di 100 mc per singola unita` immobiliare. Tale limite e` ridotto della meta` nei centri storici. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e gli interventi non aventi rilevanza urbanistica possono essere condonati ove non abbiano comportato nuove unita` immobiliari o l`aumento del numero delle stesse. Sono, infine, condonabili le opere abusive consistenti in ampliamenti di costruzioni adibiti ad attivita` produttiva nelle zone industriali e agricole (zone D e E) nel limite del 10% della superficie. Le domande presentate ai sensi dei precedenti condoni, definite con provvedimenti di diniego per carenza di documentazione ovvero ancora in corso d esame, possono essere integrate con la documentazione mancante entro il 31 marzo Le domande gia` presentate possono essere ritirate, ripresentate o integrate. Oneri concessori: sono incrementati del 100%. Marche Per ampliamenti e nuove costruzioni e le modifiche di destinazione d`uso relativi alla singola unita` immobiliare il limite e` di 200 mc della volumetria originaria per il residenziale e di 150 mq per il non residenziale.

5 Ove le opere siano state realizzate nel centro storico i suddetti limiti sono ridotti, rispettivamente, a 75 mc e a 150 mc. Per le opere a destinazione non residenziale che abbiano comportato un aumento della superficie utile senza incremento di cubatura, il limite e` di 300 metri quadri. disposizioni. Gli interessati hanno la facolta` di ritirare o modificare le domande gia` presentate. Costo di costruzione: e` incrementato del 100%. Oneri di urbanizzazione: sono incrementati dal Comune in misura non inferiore al 50% e non superiore al 100%. Liguria Gli ampliamenti sono suscettibili di sanatoria nei limiti di 450 mc., indipendentemente dalla destinazione d uso. Le nuove costruzioni non possono eccedere i limiti di 450 mc. per singola richiesta di titolo in sanatoria e sempre che l edificio complessivamente non ecceda i mc. E possibile sanare anche i mutamenti di destinazione d uso ed i frazionamenti. Per le istanze di condono presentate a norma dei precedenti condoni (legge 47/85 e legge 724/94), ma non ancora definiti per carenze documentali, è prevista la possibilità di integrazione entro il 31 dicembre Oneri di costruzione: il relativo importo è incrementato del 100% nei comuni costieri; del 50% nei comuni di fascia collinare retrocostiera; del 20%nei comuni montani. In ogni caso sono ridotti: del 50% per abusi relativi ad immobili prima casa ; del 75% per abusi relativi a pertinenze aventi ad oggetto funzioni non residenziali, con esclusione delle attività commerciali e direzionali. Sardegna Sono suscettibili di sanatoria gli ampliamenti non oltre il 25% della volumetria originaria e, comunque, che non siano superiori a 250 mc.; le nuove costruzioni non devono avere una volumetria superiore a 300 mc. e sempre che l edificio non superi mc. complessivi. Veneto Gli ampliamenti nelle zone a destinazione industriale, artigianale, agricolo-produttiva sono sanabili ove non superino il 20% della superficie coperta e comunque fino ad un massimo di 450 mq di superficie lorda di pavimento; gli ampliamenti a destinazione diversa che non superino il 30% della volumetria della costruzione originaria e comunque fino ad un massimo di 450 mc.; le nuove costruzioni possono essere condonate solo se rappresentano pertinenze di fabbricati residenziali, prive di funzionalità autonoma fino ad un massimo di 300 mc. Sono, altresì, suscettibili di sanatoria edilizia i mutamenti della destinazione d uso. Le domande presentate prima del 7 luglio 2004 sono esaminate secondo la disciplina della legge 326/03. Quelle inoltrate tra l 8 ed il 12 luglio 2004 dovranno essere ripresentate. Quelle presentate dopo il 12 luglio al 31 luglio saranno valutate ai sensi della disciplina regionale.

6 Oblazione: è incrementata del 5% o del 10% per abusi eseguiti su immobili vincolati. Puglia Sono condonabili oltre alle tipologie di illecito previste dai numeri da 1 a 3 dell art. 32 della legge 326/03, secondo le condizioni e modalità ivi previste, le opere di risanamento conservativo, conformi o meno alla strumentazione urbanistica, ed i c.d. abusi minori (es. manutenzione straordinaria) sui immobili sia vincolati che non. Le domande presentate fino al 7 luglio 2004 e dal 12 luglio sono fatte salve ai sensi della legge 326/03, sia ai fini amministrativi che penali. Oblazione: è aumentata del 10%. Valle d Aosta La sanatoria è possibile esclusivamente per le seguenti tipologie di opere abusive: - strutture pertinenziali agli edifici esistenti, prive di funzionalità autonoma, ancorché abbiano comportato ampliamento di manufatti esistenti; - strutture pertinenziali agli edifici residenziali esistenti, prive di funzionalità autonoma, ancorché abbiano comportato nuove opere o ampliamento di manufatti esistenti; - ampliamenti per adeguamento igienico-sanitario di edifici esistenti, senza aumento delle unità abitative. Oneri concessori: sono incrementati del 100% e sono dovuti nella misura minima di 500 euro. Lazio Sono sanabili gli ampliamenti con il limite volumetrico del 20% rispetto alla cubatura originaria o, in alternativa, di 200 mc. In relazione alle nuove costruzioni, sarà possibile condonare le costruzioni a sola destinazione residenziale con il limite di 450 mc. per singola richiesta, a condizione che gli interventi abusivi sull intero edificio non abbiano una cubatura superiore a 900 mc. (nel caso di prima casa). I suddetti limiti sono ridotti rispettivamente a 300 mc. e 600 mc. qualora si tratti di abitazione non principale. Sono altresì sanabili: - gli ampliamenti di opere con specifica destinazione d uso a centri che perseguono finalità socio-assistenziali, con il limite del 30% della volumetria originaria o, in alternativa, di 750 mc.; - le opere realizzate in assenza o difformità del titolo, ma conformi alla strumentazione urbanistica, nei limiti previsti dalla legislazione nazionale; - le opere di ristrutturazione edilizia che abbiano comportato anche un aumento della superficie lorda utile. Tale aumento non potrà superare il 20% della superficie originaria e, comunque, i 200 mq. qualora l immobile sia adibito ad uso commerciale; - le opere di restauro e risanamento conservativo; - gli interventi di manutenzione straordinaria e gli altri c.d. abusi minori. disposizioni. Gli interessati hanno facoltà di ritirare le domande già presentate.

7 Oneri concessori: sono incrementati del 100% per nuove costruzioni ed ampliamenti; 50% per ristrutturazioni, modifiche di destinazioni d uso e opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo ma conformi agli strumenti urbanistici. Gli incrementi non si applicano agli interventi abusivi relativi a prima casa e ai centri con finalità socio-assistenziali. Piemonte Per gli abusi commessi nella regione si applica la disciplina statale. Tuttavia per le nuove costruzioni si applica il limite di 600 mc per singola richiesta a condizione che non si superino complessivamente i mc. Sono fatte salve le domande presentate ai sensi della legge statale fino all 11/11/2004 (data di entrata in vigore della legge regionale). Oneri di urbanizzazione: sono determinati applicando le tabelle comunali incrementati del 30%. e sono Umbria Sono sanabili gli ampliamenti non conformi alla strumentazione urbanistica con i seguenti limiti volumetrici: - 30 mq per unita` immobiliare abitativa (45 mq se prima casa); - 60 mq per immobili destinati ad attivita` di produzione o di servizi; mq per edifici destinati ad attivita` di produzione o di servizi e ubicati in zona D, E e F - Le opere realizzate senza titolo edilizio ma conformi alla pianificazione sono sanabili entro i limiti previsti dalla legislazione nazionale. Sono, altresi`, condonabili le opere di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo ed i c.d. abusi minori. I limiti dimensionali non operano per la chiusura di logge e portici e per la realizzazione di locali interrati. Le domande gia` presentate possono essere ritirate, ripresentate o integrate e sono esaminate in base alla legge regionale. Oneri concessori: sono incrementati del 100%.

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