LA CONFERENZA DI SERVIZI

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1 LA CONFERENZA DI SERVIZI

2 LO SCOPO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI L UTILITÀ DELLA CONFERENZA DI SERVIZI RISIEDE NELLA POSSIBILITÀ DI CONCENTRARE IN UN UNICO CONTESTO LOGISTICO E TEMPORALE LE VALUTAZIONI E LE POSIZIONI DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI PORTATRICI DEGLI INTERESSI PUBBLICI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, AL FINE DI CONSENTIRE IL COORDINAMENTO TRA LE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE E DI FAVORIRE L INTERVENTO DI ACCORDI TRA LE STESSE, AI SENSI DELL ART. 15 DELLA LEGGE 241

3 NATURA GIURIDICA LA CONFERENZA DI SERVIZI È UN MODULO PROCEDIMENTALE, E NON COSTITUISCE ANCHE UN UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AUTONOMO RISPETTO AI SOGGETTI CHE VI PARTECIPANO

4 I TIPI DI CONFEREZE DI SERVIZI SONO PREVISTI TRE TIPI DI CONFERENZE DI SERVIZI: CONFERENZA ISTRUTTORIA, DISCIPLINATA DAGLI ARTT. 14, commi 1 e 3, 14-ter e 14-quater CONFERENZA DECISORIA, DISCIPLINATA DAGLI ARTT. 14, comma 2, 14-ter e 14-quater CONFERENZA PRELIMINARE, DISCIPLINATA DALL ART. 14-bis

5 CONFERENZA ISTRUTTORIA È un istituto al quale si ricorre nel caso in cui sia opportuno ACQUISIRE FATTI E INTERESSI PUBBLICI PER MEZZO DI UNA PARTECIPAZIONE DELLE PP.AA. CUI È AFFIDATA LA CURA DI QUESTI ULTIMI. IL PROVVEDIMENTO FINALE È UN ATTO DELLA P.A. PROCEDENTE CHE POTRÀ DELIBERARNE LIBERAMENTE IL CONTENUTO

6 CONFERENZA ISTRUTTORIA L INDIZIONE DELLA CONFERENZA SPETTA ALLA P.A. PROCEDENTE DEPUTATA ALL ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, TRAMITE: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ove competente per l adozione del provvedimento; se il responsabile del procedimento non è il soggetto competente, IL RESPONSABILE PROPONE LA CONFERENZA AL DIRIGENTE COMPETENTE (art. 6, comma 1, lett. c) della l. 241/1990)

7 CONFERENZA ISTRUTTORIA LA CONFERENZA ISTRUTTORIA È SEMPRE FACOLTATIVA IN TAL SENSO HA STABILITO IL LEGISLATORE CON L ART. 49 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, n. 78.

8 CONFERENZA DECISORIA CONSENTE DI ACQUISIRE INTESE, CONCERTI, NULLA OSTA O ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI DI ALTRE PP.AA., NEL SENSO CHE LE DETERMINAZIONI ASSUNTE IN QUESTA SEDE TENGONO LUOGO DI QUESTE ULTIME

9 CONFRENZA DECISORIA DALLA CONFERENZA EMERGE UNA DECISIONE PLURISTRUTTURATA, IN QUANTO IL PROVVEDIMENTO FINALE CONCORDATO SULLA BASE DEGLI ASSENSI ESPRESSI IN CONFERENZA SOSTITUISCE LE DETERMINAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI

10 CONFERENZA DECISORIA INDIZIONE DELLA CONFERENZA SPETTA ALLA P.A. COMPETENTE PER L ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE CHE DEFINISCE IL PROCEDIMENTO La regola è rispettata anche nel caso previsto dall art. 14, comma 4, in base al quale il privato interessato può solo sollecitare l indizione della conferenza all indirizzo dell amministrazione competente per l adozione del provvedimento conclusivo.

11 CONFERENZA DECISORIA LA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA SPETTA: AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, se competente per l adozione del provvedimento finale Se il responsabile non è competente per l adozione del provvedimento finale, non convoca la conferenza ma si limita a proporre l indizione al DIRIGENTE COMPETENTE

12 CONFERENZA DECISORIA LA CONFERENZA È OBBLIGATORIA ( E QUINDI DEVE ESSERE SEMPRE INDETTA) QUANDO LA P.A. COMPETENTE DEVE ACQUISIRE AURORIZZAZIONI (intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati) DA ALTRE PP.AA. COMPETENTI, E QUESTE NON VI PROVVEDANO NEL TERMINE DI 30 GIORNI DECORRENTI DA QUANDO HANNO RICEVUTO LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

13 CONFERENZA DECISORIA LA CONFERENZA È FACOLTATIVA NEI SEGUENTI CASI: QUANDO NEL PREDETTO TERMINE DI 30 GIORNI PERVIENE IL DISSENSO DI UNA O PIÙ PP.AA. INTERPELLATE NEI CASI IN CUI ALL AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE È CONSENTITO DI PROVVEDERE DIRETTAMENTE IN ASSENZA DELLE DETERMINAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

14 CONFERENZA PRELIMINARE IPOTESI DI CONFERENZA CHE HA AD OGGETTO ISTANZE O PROGETTI PRELIMINARI DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ PROGETTUALE, O CONCERNENTE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI BENI E SERVIZI

15 CONFERENZA PRELIMINARE VIENE DEFINITA CONFERENZA PREDECISORIA, IN QUANTO LE PP.AA. ESPRIMONO UN AVVISO ANTICIPATO SULLA POSSIBILITÀ DI PRESTARE L ASSENSO FINALE, AUTOVINCOLANDOSI A NON ESPRIMERE EX POST RAGIONI DI DISSENSO NON EMERSE IN SEDE DI PROGETTO PRELIMINARE E NON LEGATE A SOPRAVVENIENZE DI FATTO O DI DIRITTO.

16 CONFERENZA PRELIMINARE È OBBLIGATORIA QUANDO IL PROGETTO PRELIMINARE HA AD OGGETTO PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO

17 CONFERENZA PRELIMINARE È FACOLTATIVA QUANDO SI TRATTA DI AUTORIZZARE INTERVENTI (PER LO PIÙ PRIVATI) DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ. LA RICHIESTA IN QUESTO CASO DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATA E DOCUMENTATA. È NECESSARIA LA PRESENTAZIONE NON SOLTANTO DI UN PROGETTO PRELIMINARE, MA ANCHE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ CHE ATTESTI L EFFETTIVA COMPLESSITÀ DELL OPERA DEL PRIVATO

18 CONFERENZA PRELIMINARE FINALITÀ Evitare, rispetto alla conferenza tradizionale, un dispendio di energie e di denaro, potendo raggiungere anticipatamente una discreta soglia di certezza circa la futura approvazione del progetto definitivo, in ragione: dell obbligo delle PP.AA. di indicare tempestivamente le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso; della limitazione della facoltà delle PP.AA. di apportare modifiche od integrazioni ai progetti (possibile solo motivatamente ed in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento).

19 CONFERENZA PRELIMINARE NEI CASI IN CUI SIA RICHIESTA LA VIA, bisogna distinguere tra due casi: a)caso in cui SIA CONCLUSA la fase preliminare di definizione di impatto ambientale; b)caso in cui NON SIA CONCLUSA la fase preliminare di definizione di impatto ambientale.

20 CONFERENZA PRELIMINARE Nel caso in cui sia CONCLUSA la fase preliminare di definizione di impatto ambientale La conferenza di servizi si esprime ENTRO 30 GIORNI dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA (art. 14-bis, comma 3, l. 241/1990).

21 CONFERENZA PRELIMINARE Nel caso in cui NON SIA CONCLUSA la fase preliminare di definizione di impatto ambientale se entro 90 giorni dalla richiesta dell interessato non interviene la conclusione della fase preliminare di definizione dell impatto ambientale, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi 30 giorni. A tale conferenza partecipa l autorità competente alla VIA.

22 CONFERENZA PRELIMINARE L autorità competente alla VIA: a)si esprime sulle condizioni per l elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale; b)esamina le principali alternative, compresa l alternativa zero (ovvero l alternativa di non procedere con la realizzazione del progetto); c)sulla base della documentazione disponibile verifica l esistenza di eventuali incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto; qualora tali elementi non sussistano, indica le condizioni per ottenere in sede di presentazione del progetto definitivo i necessari atti di consenso.

23 CONFERENZA PRELIMINARE Il DISSENSO espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all art. 14- quater, comma 3 (ovvero la disciplina generale).

24 CONFERENZA PRELIMINARE In tutti i casi esaminati la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo (art. 14-bis, comma 4)

25 IL PROCEDIMENTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI CONVOCAZIONE La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro 15 gg, ovvero, in caso di particolare complessità dell istruttoria, entro 30 gg dall indizione. La convocazione deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, con 5 gg di anticipo rispetto alla data della prima riunione.

26 PROCEDIMENTO Se le amministrazioni convocate sono impossibilitate a partecipare, entro 5 gg dal ricevimento della convocazione possono richiedere l effettuazione della riunione in una diversa data. In tal caso: l amministrazione procedente concorda una nuova data, entro i 10 gg. successivi alla prima; se la richiesta proviene da un autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale, la nuova data può essere fissata entro i 15 gg. successivi alla prima (periodo inserito al comma 2 dell art. 14-ter della l. 241/1990 dall art. 49 del d.l. n. 78 del 2010)

27 PROCEDIMENTO I RESPONSABILI DEGLI SPORTELLI UNICI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE OVE COSTITUITI, OVVERO I COMUNI, CONCORDANO CON I SOPRINTENDENTI TERRITORIALMENTE COMPETENTI IL CALENDARIO, ALMENO TRIMESTRALE, DELLE RIUNIONI DELLE CONFERENZE DI SERVIZI CHE COINVOLGANO ATTI DI ASSENSO O CONSULTIVI DI COMPETENZA DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (periodo inserito al comma 2 dell art. 14-ter della l. 241/1990 dall art. 49 del d.l. n. 78 del 2010)

28 PROCEDIMENTO Il comma 3-bis dell art. 14-ter (introdotto dall art. 49 del d.l. n. 78 del 2010), prevede che in caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il Soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

29 PROCEDIMENTO È POSSIBILE LA CONVOCAZIONE TRAMITE FAX È un sistema che garantisce, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio. Ne consegue : l idoneità del mezzo a far decorrere i termini perentori; che un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova (semmai la prova contraria può solo concernere la funzionalità dell apparecchio ricevente, ma questa non può che essere fornita da chi afferma la mancata ricezione del messaggio).

30 PROCEDIMENTO IL TERMINE PER L ADOZIONE DELLA DECISIONE CONCLUSIVA È DI 90 GIORNI. La natura dei termini previsti dalla normativa in materia di conferenza di servizi non è perentoria (così Consiglio di Stato, 6714/2004). A sostegno della non perentorietà di tale termine si osserva che: secondo l orientamento della giurisprudenza tale natura deve essere espressamente prevista dalla singola disposizione; in assenza di specifica previsione in tal senso, i termini per l esplicazione di potestà pubbliche hanno, di regola, carattere sollecitatorio.

31 FORMAZIONE DEL CONSENSO La formazione del consenso è disciplinata dai commi 6-bis e seguenti dell art. 14-ter. Vige la regole delle posizioni prevalenti : il superamento del dissenso in sede di conferenza di servizi deve intendersi non solo in senso quantitativo-formale, ma anche in un ottica qualitativa-sostanziale, rilevabile in concreto.

32 FORMAZIONE DEL CONSENSO Regola delle posizioni prevalenti Tale regola è dettata per sopperire alle riscontrate difficoltà di calcolare una maggioranza in presenza di amministrazioni di diversa rilevanza istituzionale e dimensioni. Al fine di stabilire quali siano le posizioni prevalenti dovrà tenersi conto del ruolo che le diverse amministrazioni assumono in sede di conferenza

33 FORMAZIONE DEL CONSENSO Regola delle posizioni prevalenti Il ruolo che le amministrazioni assumono in sede di conferenza dovrebbe essere individuato con riferimento al potere che ciascuna di esse avrebbe altrimenti, in base alle leggi di settore, di condizionare l esito del procedimento. La formula non è però di facile interpretazione, né la soluzione proposta di semplice applicazione, perché la posizione prevalente sembrerebbe piuttosto essere riferita alla posizione ed importanza istituzionale della singola amministrazione (si pensi al rilievo istituzionale rivestito dagli enti esponenziali di comunità territoriali).

34 RAPPRESENTANZA DELL AMMINISTRAZIONE COINVOLTA Unico rappresentante è colui che è stato legittimato dall organo competente per materia ad esprimere la volontà dell amministrazione in modo vincolante per la stessa su tutte le decisioni che le competono (comma 6 art. 14-ter). La norma richiede che il rappresentante dell ente sia dotato preventivamente del potere di vincolare l ente; potere che presuppone un investitura ad hoc dell organo competente (ove non coincidente) in relazione allo specifico ordine del giorno

35 RAPPRESENTANZA DELL AMMINISTRAZIONE COINVOLTA La delega è necessaria (pena l illegittimità del parere espresso) quando l organo legittimato non può partecipare direttamente, come nel caso di organi collegiali rappresentati in conferenza (è il caso dei comuni). In tal caso il collegio deve deliberare il conferimento della delega, fornendo al delegato l indirizzo votato dal collegio medesimo.

36 RAPPRESENTANZA DELL AMMINISTRAZIONE COINVOLTA Per quanto attiene all individuazione dell organo, politico o amministrativo, legittimato a partecipare alla conferenza, si deve ricordare che l istituto della conferenza di servizi si muove nel pieno rispetto dell assetto normativo vigente: rimane dunque immutato il quadro delle competenze, sia esterne (ovvero quelle istituzionalmente attribuite all amministrazione), sia interne (quelle relative alla distribuzione dei diversi poteri sul piano organizzativo dell amministrazione).

37 RAPPRESENTANZA DELL AMMINISTRAZIONE COINVOLTA Ne consegue che: Se il titolare di una certa funzione (di gestione) è l organo dirigenziale, l unico legittimato a partecipare con pieni poteri alla conferenza sarà lo stesso dirigente (senza che occorra una delega); Se si tratta di poteri riservati alla sfera di indirizzo politico, competente a partecipare sarà un componente dell organo collegiale di governo, purché abbia ricevuto una specifica delega in tal senso da parte del collegio da lui rappresentato.

38 VIA e VAS Il procedimento da seguire in caso di VIA e VAS è disciplinato dall art 14-ter, commi 4, 4-bis, 6-bis e 7 (questi ultimi modificati dall art. 49 del d.l. 30 maggio 2010, n. 78).

39 VIA e VAS Nei casi in cui all interno del procedimento di conferenza di servizi debba essere acquisita una VIA, i lavori della conferenza di servizi rimangono sospesi fini all acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale, ma in ogni caso per non più di 90 giorni

40 VIA e VAS Se la VIA non interviene entro il termine di 90 giorni: la conferenza si conclude nei 30 GIORNI SUCCESSIVI alla scadenza di detto termine di 90 a richiesta della maggioranza dei partecipanti, nel caso vi sia la necessità di approfondimenti istruttori, il termine di 30 giorni può essere prorogato di ULTERIORI 30 GIORNI

41 VIA e VAS L art. 49 del d.l. 30 maggio 2010 n. 78 ha introdotto un nuovo comma 4-bis, il quale stabilisce che: SE L INTERVENTO OGGETTO DELLA CONFERENZA È STATO SOTTOPOSTO POSITIVAMENTE A VAS, I RELATIVI RISULTATI E PRESCRIZIONI DEVONO ESSERE UTILIZZATI AI FINI DELLA VIA, SE L AUTORITÀ COMPETENTE ALLA VAS SIA ANCHE QUELLA COMPETENTE PER LA VIA

42 VIA e VAS Il d.l. 30 maggio 2010, n. 78, ha modificato il comma 6-bis, prevedendo che: IN CASO DI VIA STATALE, SCADUTI I TERMINI di 90 e 30 giorni, l amministrazione procedente può chiedere l INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ai sensi dell art. 26, comma 2, del d.lgs. 152 del 2006, per consentire la conclusione della conferenza entro un termine ragionevole.

43 VIA e VAS IN TUTTI GLI ALTRI CASI DIVERSI DA VIA STATALE, SCADUTI I TERMINI di 90 e 30 giorni, la P.A. procedente, valutate le specifiche risultanza della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, ADOTTA LA DETERMINAZIONE motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

44 VIA e VAS La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli artt. 2 e 2-bis.

45 VIA e VAS LA DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCEDIMENTO SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRO ATTO DI COMPETENZA DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI. Questa determinazione tiene conto delle POSIZIONI PREVALENTI espresse dalle amministrazioni presenti nella conferenza e sembrerebbe rimandare ad un criterio maggioritario.

46 VIA e VAS Il d.l. 30 maggio 2010, n. 78, ha modificato il comma 7, prevedendo che: Si considera acquisito l assenso dell amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell amministrazione rappresentata

47 VIA e VAS Con la modifica apportata al comma 7, appare evidente che SOLO I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI VIA, VAS e AIA, PAESAGGISTICO-TERRITORIALE POSSANO GODERE DI UNA SORTA DI TERMINE DI GARANZIA IN CASO DI PRONUNCIA INTERLOCUTORIA. In tutti gli altri casi di presenza di autorità competenti alla tutela di determinati vincoli (vedi beni culturali, ad esempio) sembra più conforme alla ratio acceleratoria della conferenza l interpretazione per cui l opinione dissenziente, non motivata o non pervenuta, deve essere ignorata e dunque la conferenza deve concludersi nonostante la mancanza o il dissenso di tali amministrazioni.

48 IL DISSENSO Come risulta dal nuovo art. 14-quater, il dissenso di uno o più partecipanti delle amministrazioni regolarmente convocate, a pena d inammissibilità, deve essere: a)manifestato nella conferenza; b)congruamente motivato; c)non può riferirsi a questioni che esulano dall oggetto della conferenza; d)deve recare specifiche indicazioni alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell assenso

49 IL DISSENSO Per questi motivi il dissenso viene detto DISSENSO QUALIFICATO- PROPOSITIVO

50 IL DISSENSO Al di fuori dei seguenti casi: delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del d. lgs. n. 163 del 2006 dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale dei casi di cui all art. 117, ottavo comma, della Costituzione

51 IL DISSENSO Ove venga espresso MOTIVATO DISSENSO da parte di un amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità LA QUESTIONE, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell art. 120 della Costituzione, È RIMESSA DALL AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI

52 IL DISSENSO Il Consiglio dei Ministri si pronuncia ENTRO 60 GIORNI, previa intesa: Con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali Con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali

53 IL DISSENSO Se l intesa non è raggiunta nei successivi 30 giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.

54 Grazie per l attenzione

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