CASSA DI ASSISTENZA DIRIGENTI COOPERATIVI STATUTO TITOLO I LA CASSA DI ASSISTENZA. Art. 1 FONTI ISTITUTIVE
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1 CASSA DI ASSISTENZA DIRIGENTI COOPERATIVI STATUTO TITOLO I LA CASSA DI ASSISTENZA Art. 1 FONTI ISTITUTIVE Tra la Lega Regionale delle Cooperative e Mutue dell Emilia-Romagna (in seguito denominata: Lega) e le Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL dell Emilia-Romagna (in seguito denominate: Organizzazioni Sindacali), ed il Coordinamento Sindacale Unitario dei dirigenti di impresa cooperativa di CGIL CISL - UIL (in seguito denominato: Coordinamento) è costituita in virtù di quanto previsto nell Accordo sottoscritto dalle stesse parti in data e successive modificazioni la Cassa di Assistenza Dirigenti Cooperativi, più brevemente CASSA ASSISTENZA DIRCOOP come soggetto giuridico ai sensi dell art. 36 del Codice Civile (in seguito, per brevità, denominata Cassa). La Cassa ha sede in Bologna, Viale Aldo Moro, 16. Art. 2 SCOPO La Cassa ha lo scopo di attuare, senza fini di lucro, forme di assistenza a favore dei soggetti di cui al successivo art. 6. Le prestazioni erogate dalla Cassa sono quelle previste dal presente Statuto e dal relativo Regolamento. Art. 3 DURATA La durata della Cassa è fissata fino al e potrà essere prorogata per accordo tra le parti indicate nell art. 1 ovvero dall Assemblea.
2 TITOLO II ISCRITTI Art. 4 ISCRITTI ALLA CASSA Sono iscritti alla Cassa i dirigenti ai quali viene applicata la disciplina assistenziale integrativa stabilita a livello collettivo per i dirigenti di imprese cooperative, già precedentemente iscritti alla Cassa di Previdenza e di Assistenza Dirigenti Cooperativi alla data di costituzione di questa Cassa, nonché quelli assunti o nominati successivamente per i quali siano regolarmente versati i contributi. Possono inoltre essere iscritti alla Cassa, a condizione che siano regolarmente versati i contributi : a) i lavoratori autonomi che svolgono attività di consulenza e servizi per le Cooperative e loro Consorzi e per le Centrali Cooperative, comprese le strutture di settore e territoriali, nonché per le aziende e strutture che vedono la partecipazione di Cooperative e Consorzi, qualunque sia la loro natura giuridica; b) i soggetti che ricoprono cariche elettive nelle imprese, nelle associazioni e nelle strutture politico-sindacali del Movimento Cooperativo, nonché nelle strutture che vedono la partecipazione di Cooperative e Consorzi, qualunque sia la loro natura giuridica; c) i lavoratori non appartenenti alla categoria giuridica dei dirigenti i cui datori di lavoro, in base a disposizioni derivanti da regolamenti, accordi aziendali o contratti collettivi di lavoro, decidono di avvalersi delle prestazioni della Cassa. L iscrizione alla Cassa è volontaria e deve essere effettuata secondo le norme previste dal Regolamento. Art. 5 CESSAZIONE DALLA QUALITA DI ISCRITTO La qualità di iscritto viene meno per : a) risoluzione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro nel caso dei soggetti di cui all art. 4, comma 1 e comma 2 lettera c); b) cessazione dell attività lavorativa o recesso nel caso dei soggetti di cui all art. 4, comma 2 lettere a) e b); c) morosità; d) morte. La cessazione della qualità di iscritto determina l estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerenti. 2
3 Art. 6 BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI Beneficiari delle prestazioni della Cassa sono gli iscritti. Possono beneficiare delle prestazioni di assistenza sanitaria della Cassa, oltre agli iscritti : a) i familiari presenti nel nucleo familiare di ciascun iscritto; b) i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria ai quali sia stata applicata fino al momento del pensionamento la disciplina prevista dal CCNL Dirigenti Cooperativi (di seguito definito CCNL), nonché ai familiari presenti nel nucleo familiare di ciascun dirigente pensionato; c) i soggetti di cui all art. 4, comma 2, del presente Statuto, titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, nonché i familiari presenti nel nucleo familiare di ciascun pensionato; d) i superstiti dei dirigenti iscritti alla Cassa e dei dirigenti pensionati e i superstiti delle altre categorie di lavoratori secondo le rispettive previsioni regolamentari o contrattuali. I soggetti di cui al precedente comma 2, sono ammessi a beneficiare delle prestazioni della Cassa in presenza dei requisiti e secondo le modalità previste dal Regolamento. TITOLO III PRESTAZIONI Art. 7 PRESTAZIONI La Cassa può erogare tutte o parte delle seguenti prestazioni: - integrazione per assistenza sanitaria; - liquidazione di un capitale in caso di morte per qualunque causa; - liquidazione di un capitale per infortuni professionali ed extraprofessionali; - liquidazione di un capitale per invalidità permanente da malattia. Per i dirigenti di cui all art. 4, comma 1, le prestazioni sono erogate dalla Cassa in conformità a quanto previsto dal CCNL in vigore e sono adeguate automaticamente agli accordi che interverranno tra le parti in sede di contrattazione nazionale. In aggiunta alle prestazioni di cui al comma 2, la Cassa può erogare ai dirigenti di cui all art. 4, comma 1, prestazioni migliorative di quelle previste dal CCNL in vigore. Per gli iscritti di cui all art. 4, comma 2, le prestazioni sono quelle prescelte tra le prestazioni di cui al primo comma del presente articolo e/o definite dai rispettivi regolamenti, accordi o contratti. 3
4 Le modalità e i criteri di erogazione delle prestazioni sono determinati dal Regolamento, il quale elenca le prestazioni della Cassa, anche sulla base delle contrattazioni collettive in vigore. TITOLO IV CONTRIBUZIONE Art. 8 CONTRIBUZIONE ALLA CASSA Gli iscritti di cui all art. 4, comma 1 ed i loro datori di lavoro sono obbligati al versamento dei contributi previsti dal CCNL in vigore, nonché di quelli indicati dal Regolamento in relazione a prestazioni migliorative di quelle previste dal CCNL in vigore. Gli iscritti in aspettativa possono comunque versare alla Cassa, su base volontaria, nei casi previsti dal CCNL, le contribuzioni previste dal Regolamento. Gli iscritti di cui all art. 4, comma 2, i loro datori di lavoro o i loro committenti, sono obbligati al versamento dei contributi nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione della Cassa in ordine alle forme di assistenza prescelte. La contribuzione a carico dei soggetti di cui all art. 6, comma 2, lett. b), c) e d) è definita, per le forme di assistenza sanitaria, dal Consiglio di Amministrazione della Cassa che ne determina la misura e le modalità di versamento. La Cassa può richiedere e/o utilizzare ulteriori specifiche contribuzioni per provvedere alle spese di gestione e alle iniziative della Cassa stessa. Art. 9 RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI Nel caso di ritardato versamento dei contributi oltre i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Cassa è previsto, a titolo di penale, il pagamento di una somma aggiuntiva determinata dal Consiglio di Amministrazione, nonché delle eventuali spese accessorie. La mancata ottemperanza alle specifiche richieste della Cassa in ordine alla contribuzione, trascorsi trenta giorni dalla formalizzazione delle stesse, comporta l automatica cessazione dell iscrizione e del beneficio delle prestazioni. La Cassa procede nei confronti dei soggetti inadempienti al recupero degli oneri sostenuti per le eventuali prestazioni fornite, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. 4
5 TITOLO V AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA Art. 10 ENTRATE PATRIMONIO Le entrate della Cassa sono costituite da: a) i contributi versati dai datori di lavoro o dai committenti e dagli iscritti; b) i contributi versati dai soggetti di cui all art. 6, comma 2, lett. b), c) e d); c) le eventuali ulteriori contribuzioni di cui all art. 8, comma 4; d) le somme aggiuntive dei contributi di cui all art. 9, comma 1; e) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrate; f) ogni altro provento che spetti o affluisca alla Cassa a qualsiasi titolo. Il patrimonio della Cassa è costituito da ogni bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, essa divenga proprietaria o titolare. La Cassa istituisce una gestione e una contabilità separata al fine di distinguere nettamente i contributi che vanno ad alimentare le prestazioni di assistenza sanitaria dai contributi che vanno ad alimentare le altre prestazioni di cui all art. 7, comma 1, nonché le conseguenti erogazioni. La Cassa istituisce inoltre una gestione e una contabilità separata per il Fondo Mutualistico di assistenza sanitaria dirigenti pensionati e superstiti disciplinato da apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione. La Cassa può istituire ulteriori gestioni e contabilità separate anche a seguito di specifiche disposizioni della normativa di settore. Art. 11 GESTIONE DELLE RISORSE Per la erogazione delle prestazioni assistenziali la Cassa può utilizzare tutte o parte delle contribuzioni ricevute per la sottoscrizione di polizze assicurative. Le contribuzioni di cui all art. 8, comma 4, rimangono a disposizione degli organi di gestione della Cassa per la copertura di ogni spesa ed onere della Cassa stessa. Art. 12 SPESE DI GESTIONE Alle spese di gestione della Cassa si provvede mediante: - l utilizzo dei contributi di cui all art. 8, comma 4, e o dei rendimenti finanziari di essi; - le somme aggiuntive di cui all art. 10, comma 1, lett. d); - le entrate previste dalle lettere e) ed f) del medesimo articolo 10. 5
6 Art. 13 RENDICONTI ANNUALI L esercizio della Cassa coincide con l anno civile. Per ogni esercizio, entro i sei mesi successivi alla chiusura dello stesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all approvazione dell Assemblea il rendiconto e la relazione generale. Sono organi della Cassa: - l Assemblea; - il Consiglio di Amministrazione; - il Collegio dei Revisori. TITOLO VI ORGANI DELLA CASSA Art. 14 ORGANI DELLA CASSA Art. 15 ASSEMBLEA L Assemblea è formata da dodici Rappresentanti dei quali, in attuazione del principio di pariteticità stabilito dalle fonti istitutive della Cassa: - sei sono designati dalla Lega; - sei sono designati dalle Organizzazioni Sindacali e dal Coordinamento. I Rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora un Rappresentante nel corso del mandato cessi dall incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante la nomina da parte della Organizzazione di appartenenza. Il Rappresentante nominato ai sensi del presente comma, decade con i Rappresentanti in carica all atto della sua nomina. Ogni Rappresentante ha diritto ad un voto. Ogni Rappresentante può, mediante delega, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente dell Organizzazione di appartenenza. Ogni Rappresentante non può essere portatore di più di due deleghe. L Assemblea è ordinaria o straordinaria. L Assemblea ordinaria: a) approva il rendiconto annuale e la relazione generale predisposti dal Consiglio di Amministrazione; 6
7 b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione determinandone il numero che dovrà essere sempre pari nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 16; c) nomina i membri del Collegio dei Revisori; d) nomina il Presidente del Collegio dei Revisori; e) determina il compenso degli Amministratori e dei Revisori; f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Revisori e sulla loro revoca; g) delibera su eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull attività della Cassa; h) delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. L Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all anno, entro sei mesi dalla chiusura dell esercizio, su convocazione del Consiglio di Amministrazione per l adempimento di cui alla lettera a) del precedente comma e la determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. La convocazione dell Assemblea ordinaria è effettuata mediante comunicazione scritta, contenente l indicazione del giorno, dell ora e del luogo dell adunanza e l elenco delle materie da trattare, diretta a ciascun Rappresentante e a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori all indirizzo notificato alla Cassa dai predetti soggetti almeno dieci giorni prima della data della riunione. In caso di particolare urgenza la comunicazione di cui al comma precedente sarà effettuata mediante mezzi che garantiscano la prova dell avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima della data della riunione. L Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno nove Rappresentanti o loro delegati e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Qualora l Assemblea non sia validamente costituita in prima convocazione, l avviso di convocazione di cui ai commi 9 e 10 conterrà anche la data, l ora e il luogo per la seconda convocazione la quale potrà tenersi dopo che siano trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione. L Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Rappresentanti o loro delegati presenti. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Rappresentanti o loro delegati presenti. L Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei Rappresentanti, ovvero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. L Assemblea straordinaria delibera : a) sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione; b) sullo scioglimento e sulle procedure di liquidazione della Cassa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sentito il Consiglio di Amministrazione; 7
8 c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. L Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell Assemblea ordinaria. L Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno nove Rappresentanti o loro delegati e delibera con il voto favorevole di almeno sette Rappresentanti o loro delegati presenti. L Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno cinque Rappresentanti o loro delegati e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei Rappresentanti o loro delegati presenti. L Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni in contrasto con l Accordo di cui all articolo 1 del presente Statuto, ovvero con gli eventuali accordi modificativi o sostitutivi di quello. L Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede della Cassa, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta senza diritto di voto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente. Chi presiede l Assemblea ne constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe. Il verbale di riunione dell Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, anche non Rappresentante, nominato dall Assemblea ed è sottoscritto, oltre che da quest ultimo, da chi presiede l Assemblea. Il verbale di riunione dell Assemblea straordinaria è redatto da un notaio. Art. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di quattro a un massimo di otto membri. In attuazione del principio di pariteticità previsto dalle fonti istitutive della Cassa, metà degli Amministratori sono designati dalla Lega e metà sono designati dalle Organizzazioni Sindacali e dal Coordinamento. Il Consiglio ha il compito di amministrare la Cassa ed è investito dei più ampi poteri per l attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. In particolare il Consiglio: - elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vicepresidente; - delibera le modifiche del Regolamento della Cassa; - delibera il Regolamento del Fondo Mutualistico di assistenza sanitaria dirigenti pensionati e superstiti; - delibera tutti i regolamenti compresi quelli relativi alle gestioni separate; 8
9 - delibera la stipulazione di contratti assicurativi con le Società assicuratrici prescelte e provvede alla definizione delle modalità di pagamento dei relativi premi; - definisce l organizzazione della Cassa e ne cura la gestione deliberando la misura dei contributi di cui all art. 8, comma 4; - predispone e presenta all approvazione dell Assemblea ordinaria il rendiconto annuale, nonché la relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e alla attività svolta dalla Cassa; - stabilisce le modalità di iscrizione alla Cassa; - stabilisce le modalità e i termini di versamento dei contributi; - determina la misura della contribuzione a carico degli iscritti di cui all art. 4, comma 2, ed eventualmente dei loro committenti, nonché quella a carico dei soggetti di cui all art. 6, comma 2, lett. b), c) e d); - determina la somma aggiuntiva da applicarsi a titolo di penale sui contributi versati in ritardo; - sottopone all Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali della Cassa e alle modifiche dello Statuto, nonché alla procedura di liquidazione della Cassa medesima; - provvede ad apportare allo Statuto le modifiche di cui all art. 20, comma 2; - può delegare parte dei propri poteri ad uno o più Amministratori, senza che ciò comporti il trasferimento definitivo delle attribuzioni e riservandosi l esercizio, in qualunque momento, del potere di revoca; - può costituire commissioni e comitati che riterrà opportuni e necessari al buon funzionamento ed allo sviluppo della Cassa e definire gli eventuali compensi a titolo di rimborso spese. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Consigliere che nel corso del mandato cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito, per il periodo residuo, mediante cooptazione, nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui al precedente comma 2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori nominati ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, decadono insieme a quelli in carica all atto della loro nomina. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d urgenza l Assemblea dal Collegio dei Revisori, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell ordine del giorno e dell eventuale documentazione, sono fatte con comunicazione scritta da inviare ai componenti il Consiglio ed il Collegio dei Revisori almeno cinque giorni prima della data della riunione all indirizzo notificato alla Cassa. In casi di particolare urgenza, la convocazione di cui al comma precedente, è effettuata tramite mezzi che garantiscano la prova dell avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima della data della riunione. 9
10 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere in carica più anziano di età. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Art. 17 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente tra i Consiglieri che rappresentano la Lega ed il Vicepresidente tra i Consiglieri che rappresentano gli iscritti. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale della Cassa e sta per essa in giudizio. Per determinati atti può conferire deleghe al Vicepresidente ovvero in casi eccezionali ad uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente sovrintende al funzionamento della Cassa, convoca e presiede le sedute dell Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, provvede all esecuzione delle deliberazioni assunte da tali organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente. Nel caso in cui concorra l assenza o l impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni del Presidente saranno svolte temporaneamente dal Consigliere in carica più anziano di età. Art. 18 COLLEGIO DEI REVISORI Il Collegio dei Revisori è costituito da due membri effettivi e due supplenti, nominati dall Assemblea. In attuazione del principio di pariteticità previsto dalle fonti istitutive della Cassa, metà dei Revisori sono designati dalla Lega in rappresentanza dei datori di lavoro e metà sono designati dagli iscritti secondo le modalità e criteri definiti dalle fonti istitutive della Cassa richiamate all articolo 1 del presente Statuto. Il Presidente del Collegio dei Revisori è datori di lavoro. nominato dall Assemblea in rappresentanza dei 10
11 Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dall articolo 2403 e seguenti del Codice Civile, nonché la revisione legale dei conti ai sensi dell art. 14 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione. Spetta in particolare al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell attività della Cassa con il suo scopo assistenziale. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive parti. I nuovi nominati decadono insieme a quelli in carica. Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio dei Revisori, deve essere convocata l Assemblea perché provveda all integrazione del Collegio medesimo. La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la posizione di dipendente della Cassa. Il Collegio dei Revisori delibera all unanimità. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell Assemblea. TITOLO VII CONTROVERSIE Art. 19 Tutte le eventuali controversie tra gli iscritti e la Cassa relative allo svolgimento dell attività della Cassa di assistenza ed alla interpretazione del presente Statuto, saranno risolte mediante arbitrato irrituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna, da un arbitro unico nominato secondo detto Regolamento, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. L arbitro unico deciderà secondo diritto regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà più opportuno; la sua decisione viene fin d ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale. La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di adire al giudice ordinario per l ottenimento dei provvedimenti, in particolari monitori e cautelari, non concedibili dagli arbitri. In tal caso esclusivamente competente è il foro di Bologna. TITOLO VIII MODIFICHE STATUTARIE Art. 20 Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall Assemblea straordinaria. Il Consiglio di Amministrazione può apportare allo Statuto solo le modifiche che si rendono necessarie a seguito di sopravvenute disposizioni normative; tali modifiche vengono comunicate 11
12 all Assemblea ordinaria alla prima adunanza successiva alla deliberazione delle modifiche stesse. TITOLO IX SCIOGLIMENTO Art. 21 Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, la Cassa si scioglie ed è messa in liquidazione a seguito di: - disdetta dell Accordo di cui all articolo 1 e sue eventuali successive modifiche, non seguita da altre intese; - conforme accordo tra le parti indicate all articolo 1; - deliberazione dell Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile la realizzazione dello scopo ovvero il funzionamento della Cassa. In caso di liquidazione della Cassa l Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle iniziative ed intese che al riguardo siano assunte dalle parti indicate nell articolo 1 del presente Statuto. Il patrimonio sociale, soddisfatta ogni passività, sarà devoluto a scopi assistenziali secondo le indicazioni stabilite dall Assemblea. TITOLO X NORMA FINALE Art. 22 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto è fatto riferimento alle norme di legge e ai principi generali dell ordinamento giuridico. DISPOSIZIONE TRANSITORIA Le disposizioni di cui all Art. 16, comma 1, del presente Statuto, relative al numero dei componenti, del Consiglio di Amministrazione, hanno effetto dal primo rinnovo delle cariche sociali successivo alla deliberazione delle modifiche statutarie. 12
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