AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. appartenente al Gruppo Assicurativo AXA MPS ed al Gruppo AXA

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1 AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. appartenente al Gruppo Assicurativo AXA MPS ed al Gruppo AXA FASCICOLO INFORMATIVO Modello AMAD0015/01 ed. 10/2010 Contratto multigaranzia destinato ai rischi relativi alla garanzia Incendio Contenuto, Responsabilità Civile vita privata, Tutela Legale e Assistenza. AXA MPS Casa Sicura Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota informativa (comprensiva di Glossario), Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato all Aderente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. AVVERTENZA: PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA. AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede e Direzione Generale: Via Aldo Fabrizi, Roma - Italia - Tel.: Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it - Capitale Sociale i.v. Codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: Partita IVA: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Numero di iscrizione della Compagnia nell albo delle Imprese Isvap: La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024.

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3 Nota Informativa al Contratto multi garanzia destinato ai rischi relativi alla garanzia Incendio Contenuto,Responsabilità Civile,Tutela Legale e Assistenza CASA SICURA Mod. AMAD0015/02 ed. 10/2010 La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del modulo di adesione. A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) La denominazione sociale della Società è AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. in breve AXA MPS Danni. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo AXA. b) La Sede Legale e la Direzione Generale sono in Via Aldo Fabrizi, Roma - Italia c) Recapito telefonico: ; numero verde ; sito internet: info@axa-mpsdanni.it d) AXA MPS Danni è stata autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Società iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese, tenuto dall Isvap, al nr Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Dati riferiti al 31 dicembre 2010 (in milioni di Euro) Il patrimonio netto Capitale Sociale i.v. Riserve patrimoniali Indice di solvibilità* 54,50 25,00 18,00 178% * Rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è stipulato con la formula del tacito rinnovo. Avvertenza: Il contratto si rinnoverà tacitamente alla scadenza (art.29 Effetto, durata e proroga dell assicurazione). 3. Garanzie assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Garanzie Offerte Sezione Garanzia assicurativa Capitale/Massimale assicurato I Incendio Contenuto Contenuto Abitazione Capitale ,00 II Responsabilità Civile Vita Privata Massimale ,00 III Tutela legale Tutela Legale Capitale 4.000,00 IV Prestazioni di Assistenza Assistenza Limiti differenziati per singole prestazioni Le garanzie assicurative di cui alla tabella sopra riportata sono regolamentate dall Art.1, Art. 6, Art. 13, Art. 24 Oggetto dell Assicurazione, delle Condizioni di Assicurazione. Limitazioni/Franchigie/Scoperti Avvertenza: ai sensi dei predetti articoli le garanzie sono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati nella seguente tabella. Garanzia Limite di indennizzo Franchigia Scoperto Fenomeno Elettrico (Punto 7 - Art ,00 per anno assicurativo, per uno o 150,00 ==== 1). Fuoriuscita di acqua condotta (punto 8 - Art. 1) Eventi Atmosferici (Punto 9 - Art. 1). Atti Vandalici e Dolosi (Punto 10 Art. 1) Spese di Demolizione Sgombero e Trasporto (Punto 11 Art. 1). Spese di trasferimento e Soggiorno (Punto 12 - Art. 1). Contenuto delle Dipendenze(Punto 13 - Art. 1) più sinistri 2.500,00 per anno assicurativo, per uno o più sinistri ==== ==== 200,00 ==== 250,00 per ogni sinistro 250,00 per ogni sinistro ==== ==== 10% dell indennizzo ==== ==== 2.500,00 per sinistro ==== ==== 2.500,00 ==== ==== Pagina 1 di 6 AXA MPS Casa Sicura

4 Spese Straordinarie (Punto 14 - Art. 1). Guasti Cagionati dai Ladri(Punto 15 - Art. 1). Sovraccarico Neve(Punto 16 - Art.1). 500,00 ==== ==== 2.500,00 ==== ==== 50% della somma assicurata Responsabilità Civile (Art. 6) ==== RC da inquinamento nel caso di rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento (Punto e) Art.6). Spese secondo legale domiciliata rio(secondo paragrafo Art.13) Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari(decimo paragrafo Art. 13). Costo dell uscita e manodopera per invio di un idraulico (Punto 1 Art. 24). Costo dell uscita e manodopera per invio di un idraulico (Punto 2 Art. 24). Costo dell uscita e manodopera per invio di un idraulico (Punto 3 Art. 24). Pernottamento prima notte successiva al sinistro(punto 5 Art. 24). Rientro Anticipato (Punto 6 Art. 24) ,00 150,00 per ogni sinistro 50,00 per ogni sinistro 50,00 per ogni sinistro ==== ==== ==== 2.500,00 ==== ==== 500,00 ==== ==== 250,00 per sinistro e per anno ==== ==== 250,00 per sinistro e per anno ==== ==== 250,00 per sinistro e per anno ==== ==== 350,00 per sinistro e per anno ==== ==== 500,00 per sinistro e per anno ==== ==== Esempi relativi alle limitazioni/franchigie e scoperti Esempio relativo all applicazione della franchigia nella garanzia Fenomeno Elettrico Importo del danno Importo Franchigia Indennizzo 500,00 150,00 350,00 Esempio sull applicazione della limitazione sulla garanzia Fuoriuscita di acqua condotta Spese sostenute Limite di Indennizzo indennizzo 2.000, , , , , ,00 Esclusioni Avvertenza: Agli Artt.2, 8, 15, 27, delle Condizioni di Assicurazione sono elencati le tipologie di danni che possono determinare il mancato pagamento dell indennizzo. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Avvertenza: ai sensi dell Art. 28 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Aderente o dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art del Codice Civile. Potrebbe esserci aggravamento del rischio in caso di cambiamento delle caratteristiche costruttive della porzione di fabbricato indicata in scheda di polizza, come descritto nell Art. 1 Oggetto dell assicurazione. 6. Premi Periodicità: Il premio viene pagato in forma unica anticipata ad ogni 31/12. Pagina 2 di 6 AXA MPS Casa Sicura

5 Mezzi di pagamento: Addebito nel conto dell aderente. Frazionamento: Annuale. Avvertenza: AXA MPS e l intermediario si riservano l opportunità di applicare degli sconti di premio in occasione di specifiche promozioni commerciali, i cui contenuti verranno esposti dall intermediario o potranno essere conosciuti mediante consultazione del sito internet dello stesso o di AXA MPS Danni. 7. Rivalsa Non sono previste rivalse tranne quelle stabilite dalla legge (Art del Codice Civile). 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il capitale assicurato ed il premio non sono soggetti ad adeguamento. 9. Diritto di recesso Avvertenza: le garanzie assicurative non prevedono la clausola di recesso. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell Art del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrive in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda, mentre il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno delle singole scadenze. 11. Legge applicabile al contratto Ai contratti sarà applicata la Legge italiana. 12. Regime fiscale Premio di polizza non detraibile. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: ai sensi dell Art.3,11,20 delle Condizioni di Assicurazione Obblighi in caso di sinistro si applica quanto segue: Momento di insorgenza del sinistro: l insorgenza del sinistro é il momento in cui si verifica l evento previsto dalle garanzie assicurative(esempio:incendio Contenuto, Responsabilità Civile). Con riferimento alla garanzia Tutela Legale, per insorgenza del sinistro (Art. 21) si intende: - per l esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; - per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. Per la garanzia Prestazione di assistenza l insorgenza del sinistro è il momento in cui si verifica l evento previsto dalle prestazioni indicate nell art. 24- Oggetto dell assicurazione. - Modalità e termini per la denuncia del sinistro: Per la garanzia Incendio Contenuto, la denuncia deve essere presentata, per iscritto, dall Assicurato entro 3 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, entro i 5 giorni successivi alla data della denuncia, inviare una distinta particolareggiata delle cose asportate, distrutte con l'indicazione del relativo valore nonché, copia autenticata della denuncia presentata alle Autorità competenti, vincolante per l operatività della garanzia. Per la garanzia Responsabilità Civile, la denuncia deve essere presentata, per iscritto, dall Assicurato entro 3 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e deve contenere la descrizione del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. Per la garanzia Tutela legale, la denuncia deve essere presentata dall assicurato, per iscritto, nel momento in cui si è verificato il sinistro e/o ne abbia avuto conoscenza, trasmettendo copia a IPA di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. - Spese per l accertamento del danno: Non sono previste spese salvo quelle necessarie per la produzione ed invio della documentazione attestante il diritto all indennizzo nonché, se ed in quanto si faccia ricorso all arbitrato, quella prevista dall Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione - Arbitrato (vedi punto 15 della presente nota); Avvertenza: La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto e la gestione dei sinistri della garanzia Tutela legale sono state da AXA MPS Assicurazioni Danni affidate alla Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. - Via Bernardino Alimena, ROMA - Tel. Numero Verde (per chiamate dall Italia) Tel (per chiamate dall estero) - Fax , denominata anche AXA Assistance. Pertanto le prestazioni garantite da AXA MPS Assicurazioni Danni saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance (Premessa alla Sezione III Tutela legale e alla Sezione IV Prestazioni di assistenza). 14. Reclami Pagina 3 di 6 AXA MPS Casa Sicura

6 Reclami relativi al contratto: eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. Servizio Clienti - Via Aldo Fabrizi n. 9, Roma (Italia) Fax reclami.danni@axa-mps.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: ISVAP Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 15. Arbitrato Ai sensi dell Art 5 - Arbitrato, le divergenze sulla liquidazione dei danni possono essere demandate, per le garanzia Incendio, a due periti, nominati uno per parte, se una parte non provvede o se manca l accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale del luogo di residenza o più vicino al luogo di residenza dell Assicurato; Le spese dell arbitrato: Per la garanzia Tutela legale vengono attribuite nel modo seguente: - in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per la Società e/o Inter Partner Assistance SA, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti; - in caso di esito totalmente favorevole per l Assicurato, devono essere pagate integralmente dalla Società e/o Inter Partner Assistance SA. Avvertenza: È possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità giudiziaria. Nota: ai sensi dell Art.37 punto 2 del Reg.35/2010 Isvap in tema di aggiornamento e/o modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo si rinvia al sito per la consultazione degli aggiornamenti del fascicolo informativo non derivante da innovazioni normative. AXA MPS Assicurazione Danni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede e Direzione Generale: Via Aldo Fabrizi, Roma - Italia - Tel.: Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it - Capitale Sociale i.v. Codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: Partita IVA: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Numero di iscrizione della Compagnia nell albo delle Imprese Isvap: La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024. Pagina 4 di 6 AXA MPS Casa Sicura

7 GLOSSARIO Abitazione Fabbricato o porzione di fabbricato adibita ad abitazione, abituale o saltuaria, dell aderente/assicurato. Accertamento del danno in Accordo Documento in forma di atto con il quale il Contraente e AXA MPS Assicurazioni Danni, o suoi incaricati, stabiliscono l ammontare del danno. Arbitrato Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere tra Assicurato ed Assicuratore. Assicurato/Aderente Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assistenza Stragiudiziale Attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria. Atto vandalico L atto volontario teso a distruggere o danneggiare senza motivo. AXA MPS Danni AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. Contenuto dell'abitazione Tutto quanto contenuto nell'abitazione compresi impianti di allarme ad eccezione di quelli indicati nella definizione Fabbricato (parte muraria), in locali tra loro comunicanti, per uso personale o per uso professionale, qualora sia presente nella dimora anche uno studio privato, con esclusione di quanto rientra nella definizione Fabbricato(parte muraria). Contenuto delle pertinenze Arredi, attrezzi compresi quelli ad uso sportivo, biciclette, provviste alimentari, il tutto riposto in cantine, soffitte, box, rimesse e ripostigli. Contraente La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione a favore degli assicurati. Copertura del tetto Si intende l elemento di tenuta, ossia lo strato più esterno del tetto, impermeabile e resistente alle sollecitazioni chimiche e fisiche(esempio: tegole,eternit etc). Denuncia di sinistro Avviso che l Assicurato deve dare all Assicuratore a seguito di un sinistro. Salvo diversa previsione contrattuale, l avviso deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l Assicurato ne è venuto a conoscenza. Effetti personali Oggetti di uso personale, quali ad esempio borsa, portafogli, catenine, anelli orologi, attrezzi sportivi e relativi accessori, biciclette, windsurf, apparecchiature cine-foto-ottiche, personal computer, telecamere, telefoni cellulari e quant altro l Assicurato abbia indosso o a portata di mano. Esplosione Deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione. Eventi atmosferici Uragano, bufera, tempesta, grandine, trombe d'aria, urto di cose trasportate o crollate per effetto del vento, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non. Fatto generatore Tutela Legale la violazione di legge o di contratto, o la lesione del diritto che dà luogo alla controversia o al procedimento penale o amministrativo. Fabbricato (parte muraria) L'intera costruzione edile o la parte di essa adibita ad abitazione, compreso lo studio professionale purché in locali comunicanti con la dimora. Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, serramenti, opere di fondazione o interrate, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo (compresi gli impianti di allarme, se fissi,e le antenne Televisive non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva), tinteggiature, rivestimenti murali, moquette e simili, affreschi e statue non aventi valore artistico, cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell'abitazione assicurata. Rientrano in questa voce le dipendenze, anche se separate dall'abitazione, quali cantine, soffitte, box, rimesse, ripostigli, gli alberi, le recinzioni e le cancellate. Franchigia Somma che per ogni sinistro rimane a carico dell Assicurato. Furto Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri. Garanzia Assistenza - Prestazione:l aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa di AXA Assistance. Pagina 5 di 6 AXA MPS Casa Sicura

8 - Centrale Operativa: è la struttura di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. - Via Bernardino Alimena, ROMA - di seguito denominata AXA Assistance, costituita da persone ed attrezzature, che provvede su richiesta dell Assicurato ad organizzare ed erogare le prestazioni previste in Polizza, con costi a carico di AXA Assistance nel limiti previsti. La struttura è composta dalla centrale telefonica, che riceve le chiamate degli Assicurati e attiva le assistenze, e dalla rete esterna che effettua gli interventi sul posto. Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di focolare appropriato, che può autoestendersi e propagarsi. Indennizzo La somma dovuta da AXA MPS Danni. Modulo di adesione Il documento (Mod. ATD8065 Ed. 01/2010) per l adesione alla polizza collettiva, nel quale sono indicati le garanzie, i massimali ed i premi. Nucleo familiare Il nucleo familiare così come risulta dal certificato di stato di famiglia anagrafico dell Aderente. Pertinenze Cantine, soffitte, box, compresi recinzioni, cancellate, alberi ed altre cose destinate in modo durevole al servizio od ornamento del fabbricato. Polizza Il documento che prova l assicurazione. Polizza collettiva La polizza stipulata dalla Banca Contraente a cui i Clienti della Contraente, titolari di un conto corrente, possono aderire. Primo rischio assoluto Forma di assicurazione sulla quale non si applica la regola proporzionale di cui all'art del Codice Civile. Premio La somma dovuta alla Società. Rapina Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa. Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro. Scoperto Percentuale del danno, liquidabile a termini di polizza, che per ogni sinistro rimane a carico dell Assicurato. Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna; non è considerato scoppio quello provocato da gelo. Scippo Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona. Sinistro Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Sinistro di Tutela Legale Il verificarsi dell evento per cui è prestata l Assicurazione, consistente nella controversia civile, stragiudiziale o giudiziale, o nel procedimento penale o amministrativo nel quale è coinvolto l assicurato, fermo quanto disposto dall Art. 21 Insorgenza del sinistro Decorrenza della garanzia. Solaio Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. Transazione Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono. Tutela Legale L assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/ artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati. Vetri antisfondamento Quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno mm.6, oppure quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm.6. Data ultimo aggiornamento del presente documento 31/05/2011 AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede e Direzione Generale: Via Aldo Fabrizi, Roma - Italia - Tel.: Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it - Capitale Sociale i.v. Codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: Partita IVA: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Numero di iscrizione della Compagnia nell albo delle Imprese Isvap: La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024. Pagina 6 di 6 AXA MPS Casa Sicura

9 AXA MPS CASA SICURA Condizioni di Assicurazione NORME RELATIVE ALLA SEZIONE I CONTENUTO DELL ABITAZIONE Art. 1 Oggetto dell Assicurazione AXA MPS Danni indennizza, entro il limite indicato nel Modulo di Adesione, i danni materiali e diretti provocati al contenuto dell abitazione indicata nel Modulo di Adesione ed ubicata in fabbricati aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in cemento armato e/o laterizi e/o materiali incombustibili (solai e strutture del tetto anche in materiale combustibile), dagli eventi di seguito elencati: 1. INCENDIO, FULMINE,ESPLOSIONE O SCOPPIO, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi; 2. FUMO, GAS E VAPORI sviluppatisi a seguito di eventi in garanzia, anche se derivanti da enti diversi da quelli assicurati; 3. URTO DI VEICOLI STRADALI non appartenenti all'assicurato, in transito sulla pubblica via, anche quando non vi sia sviluppo di incendio; 4. GUASTI CAUSATI PER ORDINE DELLE AUTORITÀ al contenuto dell'abitazione, allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e gli altri eventi garantiti in polizza; 5. CADUTA DI AEROMOBILI satelliti artificiali, meteoriti, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi ordigni esplosivi; 6. BANG SONICO; 7. FENOMENO ELETTRICO, cioè correnti, scariche e altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati che provochino danni ad apparecchiature elettriche od elettroniche considerate contenuto, compresi elettrodomestici. Per tale evento l'assicurazione è prestata con una franchigia di 150,00 per ogni sinistro; in nessun caso AXA MPS Danni pagherà per anno assicurativo, per uno o più sinistri, una somma superiore a 1.500,00. Non sono indennizzabili gli eventi dovuti a usura e/o manomissione e quelli riconducibili a mancata manutenzione; 8. FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA a seguito di rottura accidentale di pluviali, di grondaie, di impianti idrici, igienici e di riscaldamento di esclusiva pertinenza della abitazione assicurata. Per tale evento l'assicurazione è prestata con franchigia di 200,00 per ogni sinistro; in nessun caso AXA MPS Danni pagherà per anno assicurativo, per uno o più sinistri, una somma superiore a 2.500,00. La garanzia è operante anche per i danni dovuti ad occlusione, gelo e trabocco di fognature nonché i danni causati da umidità e stillicidio, sono comunque escluse le spese per ricercare e riparare il guasto. 9. EVENTI ATMOSFERICI, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze, e che determinino danni al contenuto dell abitazione per effetto della loro azione diretta ed immediata; gli stessi devono essere avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti che provochino danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant altro trasportato dal vento. La garanzia è prestata con detrazione di un importo di 250,00 per ogni sinistro. Non sono risarcibili in ogni caso, i danni dovuti a: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali od artificiali; - mareggiata e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - intasamento, traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; - gelo; - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; - cedimento, franamento o smottamento del terreno ancorché verificatisi a seguito di eventi atmosferici sopra descritti. Sono altresì esclusi i danni: - a fabbricati aperti da uno o più lati e relativo contenuto; - a cose mobili all'aperto o contenute in baracche di legno o di plastica, a piante in genere, a lastre Pagina 1 di 15

10 in cemento-amianto e in materia plastica rigida per effetto di grandine. 10. ATTI VANDALICI E DOLOSI, causati da persone che sia individualmente che in associazione prendano parte a scioperi, tumulti o sommosse o che commettano atti vandalici, dolosi e/o di sabotaggio; sono inoltre compresi i danni cagionati in occasione di tali eventi dall'intervento delle Forze dell'ordine. Per tale evento l'assicurazione è prestata con detrazione di un importo di 250,00 per ogni sinistro. Non sono risarcibili i danni dovuti a: - furto, rapina, consumati o tentati; - saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - imbrattamento delle parti esterne delle abitazioni; - Terrorismo. 11. LE SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO dei residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo. 12. LE SPESE DI TRASFERIMENTO E SOGGIORNO dell Assicurato con la sua famiglia in albergo o in un'altra abitazione e che siano sostenute: - in conseguenza di un evento indennizzabile in base alle garanzie previste dal presente contratto; - per il tempo necessario alla riparazione dei danni. Tale garanzia è prestata fino a 2.500,00 per sinistro; 13. CONTENUTO DELLE DIPENDENZE con un massimo di 2.500,00, entro il limite massimo assicurato per il contenuto. 14. SPESE STRAORDINARIE AXA MPS Danni, in caso di sinistro indennizzabile che determini l inagibilità totale dell abitazione assicurata, rimborsa fino alla concorrenza di 500,00: a) le spese straordinarie documentate e ragionevolmente sostenute dall Assicurato, ai sensi dell art del Codice Civile, per onorari di progettisti, consulenti e periti resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati, nel limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria; b) le spese straordinarie documentate e ragionevolmente sostenute dall Assicurato, ai sensi dell art del Codice Civile, per rimuovere, trasportare e ricollocare (comprese quelle di montaggio e smontaggio) le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, esclusivamente nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione del fabbricato danneggiato; c) le spese documentate e ragionevolmente sostenute dall Assicurato, ai sensi dell art del Codice Civile, per l affitto di un locale destinato a deposito delle cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, esclusivamente nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione del fabbricato danneggiato; E condizione essenziale che tali spese vengono effettuate nei 60 giorni successivi all autorizzazione di AXA MPS Danni e dell Autorità Giudiziaria alla rimozione dei residui del sinistro. 15. GUASTI CAGIONATI DAI LADRI ai locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle coperture dei locai stessi, fino a concorrenza di 2.500,00, entro il limite massimo assicurato per il contenuto. 16. SOVRACCARICO NEVE AXA MPS Danni, indennizza i danni materiali e diretti al contenuto conseguenti a crollo totale o parziale del fabbricato direttamente provocato dal sovraccarico neve nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose assicurate. AXA MPS Danni non indennizza i danni al contenuto: - in fabbricati non conformi alle vigenti leggi e norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto; - in fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto; - da valanghe e slavine; - da gelo ancorché conseguente all evento coperto dalla presente garanzia. Per tale evento l'assicurazione è prestata con detrazione di un importo di 150,00 per ogni sinistro e con il limite del 50% della somma assicurata per il contenuto. 17. COLPA GRAVE - L'assicurazione è operativa anche per i danni determinati da colpa grave dell Aderente, dell Assicurato e/o delle persone delle quali devono rispondere a norma di legge. Pagina 2 di 15

11 18.BUONA FEDE - L'omissione della comunicazione, da parte dell Aderente e/o Assicurato, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio successiva alla stipulazione della presente polizza, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre ché tale omissione sia avvenuta in buona fede, e con l'intesa che l Aderente avrà l'obbligo di corrispondere ad AXA MPS Danni il maggior premio proporzionale al maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Art. 2 - Esclusioni Fermi i limiti contenuti nei precedenti articoli, l'assicurazione non comprende, inoltre, i danni causati da: a) atti di guerra o verificatisi in conseguenza di insurrezioni, atti di terrorismo, occupazione militare e invasione; b) terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche; c) mutazioni del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; d) commessi o agevolati dall'assicurato o dall Aderente con dolo nonché i danni commessi od agevolati con dolo da persone che abitano con l'assicurato, da persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, da incaricati alla sorveglianza delle cose o dei locali contenenti le cose assicurate, dagli addetti ai servizi domestici; e) smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; f) alla macchina nel quale si sia verificato uno scoppio se l evento è determinato da usura, corrosione o difetti di manutenzione; g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione; h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Art. 3 Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l Assicurato deve: - darne comunicazione scritta, sia ad AXA MPS Assicurazioni Danni sia all Autorità di polizia del luogo, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza; - entro i 5 giorni successivi alla data della denuncia, inviare una distinta particolareggiata delle cose asportate, distrutte con l'indicazione del relativo valore nonché, copia autenticata della denuncia presentata alle Autorità competenti, vincolante per l operatività della garanzia; - conservare, fino all Accertamento del danno in Accordo, le tracce del sinistro senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsiasi indennità; - dare la prova dell'effettiva consistenza del danno tenendo a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta, ovvero di fornire ogni altra informazione utile allo scopo; - fornire la documentazione comprovante l insussistenza delle esclusioni di cui al punto d. dell Art. 2 - Esclusioni. Se dolosamente non viene adempiuto l'obbligo della denuncia e gli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'assicurato perde il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, AXA MPS Assicurazioni Danni ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto. Ricevuta la denuncia AXA MPS Danni provvederà a mettersi in contatto con l Assicurato all indirizzo indicato in denuncia - telefonicamente o per iscritto - per concordare l invio del Perito allo scopo di verificare l indennizzabilità e per valutare i danni. Art. 4 Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato direttamente da AXA MPS Danni, o da un Perito da questa incaricato, con l Aderente o persona da lui designata, con la sottoscrizione dell atto di Accertamento del danno. In caso di disaccordo, le Parti hanno facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo un Collegio di Periti da nominarsi con apposito atto. L assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, la liquidazione viene effettuata, entro i limiti della somma assicurata, in base al valore commerciale che avevano le cose danneggiate o distrutte al momento del sinistro; qualora al momento del sinistro la somma assicurata risulti inferiore al valore commerciale del Contenuto dell'abitazione, AXA MPS Danni rinuncia ad applicare la riduzione proporzionale prevista dall'art del Codice Civile. Nel Pagina 3 di 15

12 caso di collezioni, parzialmente danneggiate, è riconosciuto soltanto il valore dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento subito dalla collezione stessa. Art. 5 Arbitrato Nel caso le parti, di comune accordo, decidano di avvalersi del Collegio di Periti, la determinazione del danno viene demandata al Collegio di Periti. Il Collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trova l immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati. Ogni parte nominerà il proprio Perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull indicazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il Collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per la metà alle spese del terzo. I Periti devono: a) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all Art. 3 - Obblighi in caso di sinistro; c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di liquidazione dei danni previsti; d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto precedente, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. NORME RELATIVE ALLA SEZIONE II RESPONSABILITA CIVILE DELLA VITA PRIVATA Art. 6 Oggetto dell assicurazione AXA MPS Danni si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata. La garanzia è estesa al nucleo familiare dell Assicurato ed è valida in tutto il mondo. L importo massimo che AXA MPS Danni potrà pagare nel corso dell anno assicurativo e per ogni sinistro è rappresentato dal massimale, indicato nel Modulo di Adesione. A titolo di esplicativo e non esaustivo, tenendo presenti gli Artt. 7 - Persone non considerate terzi e 8 Esclusioni, sono garantiti i fatti di seguito elencati: Proprietà e conduzione dell abitazione 1. Proprietà dell abitazione situata nel territorio della Repubblica Italiana ed indicata nel Modulo di Adesione, adibita a dimora abituale o saltuaria dell Aderente e relative pertinenze; sono considerate tali, in caso di abitazione in fabbricato plurifamiliare, anche le quote delle parti del fabbricato costituenti proprietà comune; 2. La conduzione dell abitazione indicata nel Modulo di Adesione, adibita a dimora abituale o saltuaria dell Aderente e relative pertinenze; i punti 1. e 2. comprendono i danni derivanti: a) dallo spargimento d'acqua, solo se conseguenti a rottura accidentale, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o al servizio di elettrodomestici; b) dalla caduta di antenne radio-televisive; c) dalla proprietà di giardini, piante, piscine, strade private, attrezzature per giochi per bambini di pertinenza dell abitazione; d) dall esecuzione e dalla committenza di lavori di ordinaria manutenzione e dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione della casa di proprietà, con esclusione dei danni cagionati a terzi da lavori di ampliamento e/o sopraelevazione; e) da inquinamento nel caso di rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi. Entro il limite massimo, per ciascun anno assicurativo, di ,00; f) da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti e dalle coperture del fabbricato; Pagina 4 di 15

13 g) dalla conduzione di parchi anche se alberati nonchè dei giardini,strade private,marciapiedi,piani di calpestio di pertinenza del fabbricato, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali e piscine. Vita familiare 3. dalla proprietà di animali domestici; 4. dalla messa in moto e guida di veicoli da parte dei figli minori senza patente all'insaputa dei genitori; 5. dalla proprietà, detenzione od uso personale di armi da fuoco e relative munizioni nonché fucili per la pesca subacquea; 6. dall organizzazione di feste familiari o tra amici; 7. l impiego di collaboratori domestici e badanti, sempreché in regola con le normative di legge, nello svolgimento delle loro mansioni per danni cagionati a Terzi; 8. gli infortuni occorsi ai collaboratori stessi nello svolgimento delle loro mansioni; 9. dall uso di apparecchi domestici in genere; 10. dalla partecipazione in qualità di genitore agli organi collegiali e scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche; Tempo libero 11. dalla pratica di sport in genere; 12. dalla pratica di modellismo; 13. dall'uso di animali da sella non di proprietà degli Assicurati; 14. dalla proprietà ed uso di windsurf, imbarcazioni a remi, a vela fino a 6 metri; 15. dalla proprietà ed uso, in aree private, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature; 16. dall attività di volontariato. Art. 7 Persone non considerate Terzi Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato Aderente e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente; Art. 8 Esclusioni Non rientrano in garanzia i danni: a) cagionati dolosamente; b) derivanti dalla proprietà, uso o guida di veicoli e natanti a motore, aeromobili e apparecchi per il volo; c) derivanti dalla proprietà ed uso di cani appartenenti alle razze canine e di incroci di razze: 1. American Bulldog; 2. Cane da pastore di Charplanina; 3. Cane da pastore dell Anatolia; 4. Cane da Pastore dell Asia Centrale; 5. Cane da pastore del Caucaso; 6. Cane da Serra da Estreilla; 7. Dogo Argentino; 8. Fila Brazileiro; 9. Perro da canapo majoerio; 10. Perro da presa canario; 11. Perro da presa Mallorquin; 12. Pit Bull 13. Pit Bull mastiff; 14. Pit Bull terrier 15. Rafeiro do alentejo; 16. Rottweiler; 17. Tosa inu d) derivanti da furto; e) derivanti dalla partecipazione a gare e competizioni sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedono l impiego di veicoli a motore; f) a cose dei collaboratori domestici e badanti; g) a cose - compresa l'abitazione e il Contenuto dell'abitazione - che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; h) alle abitazioni tenute in locazione o detenzione a qualsiasi altro titolo diverso dalla proprietà, dalle persone assicurate; i) derivanti dall esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione; j) verificatisi nella pratica di paracadutismo, parapendio ed altri sport aerei in genere; k) conseguenti ad attività di volontariato di natura medica ed infermieristica; l) inerenti ad attività professionali (l'attività di casalinga non è considerata attività Pagina 5 di 15

14 professionale); m) da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio; n) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria; o) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento, salvo quanto previsto al punto e) dell Art.1 Oggetto dell Assicurazione; p) derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali. Art. 9 Franchigia La garanzia è prestata con una franchigia di 50,00 per ogni sinistro. Art. 10 Massimale Il massimale per sinistro e per anno assicurativo è quello indicato nel Modulo di Adesione. Art. 11 Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l Assicurato deve: - fare denuncia scritta indirizzata ad AXA MPS Danni, entro 3 giorni dal momento in cui l Assicurato ne ha avuto conoscenza; la denuncia deve contenere la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del sinistro; - far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità. Art. 12 Gestione delle vertenze AXA MPS Danni assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici, e valendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico di AXA MPS Danni le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra AXA MPS Danni e l'assicurato in proporzione del rispettivo interesse. AXA MPS Danni, non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o di ammende né delle spese di giustizia penale. NORME RELATIVE ALLA SEZIONE III TUTELA LEGALE Premessa AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. si avvale per la gestione dei sinistri di: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappr. Gen. per l'italia (di seguito denominata IPA) Ufficio Tutela Legale, Via Bernardino Alimena, ROMA, alla quale l Assicurato può rivolgersi direttamente. Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso. Per tutto quanto non è espressamente regolato dall assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l assicurazione in generale. Art. 13 Oggetto dell assicurazione Avvalendosi di IPA per la gestione dei sinistri, AXA MPS Danni alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale indicato nel Modulo di Adesione, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati all art Prestazioni Garantite. In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono: - le spese per l intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro; - le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell Assicurato; - le spese investigative per la ricerca e l acquisizione di prove a difesa; Pagina 6 di 15

15 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell Assicurato, o di transazione autorizzata da Inter Partner Assistance SA ai sensi dell Art Gestione del sinistro e libera scelta del Legale - lettera A); - le spese per l intervento del Consulente Tecnico d Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Inter Partner Assistance SA ai sensi dell Art Gestione del sinistro e libera scelta del Legale - lettera B); - le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale); - le spese di giustizia; - le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'assicurato. - Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 Art. 9 - D.L n 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest ultima. - gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di 500,00. In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell assicurazione, l Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Art. 14 Prestazioni garantite Gli oneri indennizzabili previsti nella presente polizza valgono per i seguenti casi: 1. l azione in sede civile (o l eventuale costituzione di parte civile nell ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; 2. l azione in sede civile (o l eventuale costituzione di parte civile nell ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante; 3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 4. le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti; 5. le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze (fino ad un massimo di 4). AXA MPS Danni inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione e i relativi rischi assicurati fornendo anche informazioni sulle modalità e i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde, può usufruire di un servizio gratuito di informazione legale telefonica "di prima necessità" che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata. Art. 15 Esclusioni Con riferimento ai rischi assicurati indicati all Art Prestazioni Garantite, l assicurazione non è prestata per le controversie aventi ad oggetto: 1. le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; 2. le controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall Art Prestazioni Garantite; 3. le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni, fatti salvo quanto disposto in merito all Art Prestazioni Garantite; 4. le controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall Art Prestazioni Garantite in relazione alla difesa nei procedimenti penali; 5. le controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto all Art Prestazioni Garantite; 6. le controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare; 7. le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall Assicurato o non identificati in polizza; 8. per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali siano necessari il permesso di costruire o altro provvedimento abilitativo; 9. controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare; 10. per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l abitazione dell Assicurato; 11. le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria; Pagina 7 di 15

16 12. i fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore; 13. le controversie relative a cariche sociali rivestite dall Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati; 14. le controversie derivanti dall attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo quanto previsto dall Art Prestazioni Garantite; 15. le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia; 16. le controversie di valore inferiore a 250,00; 17. le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell Art.14 - Prestazioni Garantite; 18. le controversie contrattuali con Società del Gruppo AXA o del Gruppo MPS. Art. 16 Delimitazioni delle garanzie AXA MPS Danni non si assume il pagamento di : - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - è inoltre escluso il pagamento di spese connesse all esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. Art. 17 Massimale assicurato Il massimale assicurato, indicato nel Modulo di Adesione, si intende per sinistro e senza limite per anno. Art. 18 Soggetti Assicurati - L Aderente. - I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico. - I collaboratori domestici regolarmente assunti, in relazione all attività svolta per conto dell Assicurato. In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore dell Aderente. Art. 19 Estensione Territoriale Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni. Art. 20 Obblighi in caso di sinistro L Aderente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta ad AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. e/o a: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rapp. Generale per l Italia Gestione sinistri Tutela Legale, di seguito denominata IPA. Per chiamate dall'italia - Numero Verde Per chiamate dall'estero - Numero non gratuito Numero Fax Via Bernardino Alimena, ROMA In ogni caso deve trasmettere a IPA copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Pagina 8 di 15

17 L Aderente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a: 1. informare immediatamente IPA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; 2. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. Art. 21 Insorgenza del sinistro Decorrenza della garanzia Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende: - per l esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; - per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. - In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti: - durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali. La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad AXA MPS Danni e/o IPA, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro: - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; - indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto; - le imputazioni penali per reato continuato. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Art. 22 Gestione del sinistro e libera scelta del legale A) Tentativo di componimento amichevole Ricevuta la denuncia di sinistro, IPA esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di IPA. In caso di inadempimento di questi oneri l Assicurato decade dal diritto all indennizzo del sinistro. B) Scelta del legale o del perito Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da AXA MPS Danni, o quando vi sia conflitto di interessi fra AXA MPS Danni, IPA e l Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall assicurazione, l Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a IPA. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d appello diverso da quello di residenza dell Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a IPA; in questo caso, IPA rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza. L Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a IPA di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. IPA conferma l incarico professionale in tal modo conferito. Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con IPA. IPA rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l Assicurato abbia conferito l incarico a diversi legali/periti. IPA così come AXA MPS Danni non sono responsabili dell operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. Pagina 9 di 15

18 C) Revoca dell incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso In caso di revoca dell incarico professionale da parte dell Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, IPA rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell Assicurato. Se la revoca dell incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, IPA rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio. In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, IPA rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite. D) Obblighi dell Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza L Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso di AXA MPS Danni. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l Assicurato decade dal diritto all indennizzo. IPA, alla definizione della controversia, rimborsa all Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte. E) Disaccordo fra Assicurato e AXA MPS Assicurazioni Danni In caso di disaccordo fra l Assicurato e AXA MPS Danni e/o IPA in merito all interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, AXA MPS Danni e/o IPA si impegna ad avvertire l'assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, con esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L arbitro provvede secondo equità. Le spese dell arbitrato vengono attribuite nel modo seguente: - in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per AXA MPS Danni e/o IPA, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti; - in caso di esito totalmente favorevole per l Assicurato, devono essere pagate integralmente da AXA MPS Danni e/o IPA. Art. 23 Recupero delle somme Spettano a IPA, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte. Le somme liquidate dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integralmente all Assicurato. NORME RELATIVE ALLA SEZIONE IV PRESTAZIONI DI ASSISTENZA Premessa La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da AXA MPS Assicurazioni Danni affidata alla Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. - Via Bernardino Alimena, ROMA - Tel. Numero Verde (per chiamate dall Italia) Tel (per chiamate dall estero) - Fax , di seguito denominata AXA Assistance. Pertanto le prestazioni garantite da AXA MPS Assicurazioni Danni saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance. Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso. Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle Prestazioni di Assistenza, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale. Art. 24 Oggetto dell Assicurazione L assicurazione vale per le prestazioni di assistenza di seguito elencate: 1. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA Qualora l Assicurato necessiti di un idraulico in caso di: allagamento o infiltrazione nell abitazione a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell impianto idraulico ad essa pertinente; mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione; mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell otturazione delle tubature fisse di scarico dell impianto idraulico; la Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa. Pagina 10 di 15

19 AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo dell uscita e della manodopera entro il limite di euro 250,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell Assicurato. Da tale prestazione sono esclusi: gli interventi su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, etc.), su guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate; gli interventi sull impianto idraulico generale dell edificio in cui è situata l abitazione dell Assicurato; gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri; gli interventi per danni causati dal gelo. 2. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA Qualora l Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell abitazione a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa. AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo dell uscita e della manodopera entro il limite di euro 250,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell Assicurato. Da tale prestazione sono esclusi: gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell edificio in cui è situata l abitazione dell Assicurato; gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell Ente erogatore; gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari; gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall Assicurato. 3. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA Qualora l Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di: furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica; furto tentato o consumato, incendio, esplosione o scoppio che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso e pregiudichi la sicurezza dell abitazione; la Centrale Operativa invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa. AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo dell uscita e della manodopera entro il limite di euro 250,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell Assicurato. In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. 4. INVIO DI UN ARTIGIANO PER INTERVENTI ORDINARI La Centrale Operativa è a disposizione dell Assicurato per la ricerca di artigiani qualora, a seguito di guasto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento, furto o tentato furto avvenuti nell abitazione, abbia la necessità di reperire un: - idraulico; - elettricista; - fabbro; - vetraio; - falegname; - riparatori di elettrodomestici. La ricerca sarà effettuata nel minor tempo possibile in base alle richieste dell Assicurato e alla disponibilità del network convenzionato. L Assicurato, oltre ad usufruire di tariffe convenzionate, potrà, al momento del contatto con l artigiano, richiedere un preventivo di spesa. Resta inteso che tutte le spese dell intervento e della riparazione sono a totale carico dell Assicurato così come da lui preventivamente concordate con l artigiano stesso. 5. SPESE DI ALBERGO Qualora l'assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso la propria abitazione necessiti, per obiettive ragioni d'inagibilità, di una sistemazione alternativa, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione dell Assicurato e dei familiari in un albergo nei pressi dell abitazione. Pagina 11 di 15

20 Resta a carico di AXA MPS Danni il costo del pernottamento per la prima notte successiva al sinistro entro il limite di euro 350,00 per sinistro e per anno. In caso di furto o tentato furto, l Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. 6. RIENTRO ANTICIPATO Qualora l'assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare immediatamente presso la propria abitazione danneggiata a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento che abbiano causato danni di gravità tale da richiedere la sua presenza sul posto, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di viaggio per rientrare al suo domicilio (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) entro il limite di euro 500,00 per sinistro e per anno. In caso di furto o tentato furto, l Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. 7. INVIO DI UN SORVEGLIANTE Qualora l Assicurato necessiti di una guardia giurata presso la propria abitazione a seguito di furto o tentato furto che abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza ed esista l oggettivo rischio di furto o atti vandalici, la Centrale Operativa invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa. AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo del piantonamento per un tempo massimo di 10 (dieci) ore consecutive. Decorse le 10 (dieci) ore, il costo resta a carico dell Assicurato. L Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, AXA MPS Danni rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'assicurato entro il limite di euro 500,00 per sinistro e per anno. 8. TRASLOCO Qualora l'assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione o scoppio, abbia necessità di trasferire i beni contenuti nella propria abitazione, divenuta definitivamente inagibile, presso un altro luogo all interno del comune di residenza, la Centrale Operativa provvederà a reperire una società di traslochi o autorizzerà lo stesso a provvedere personalmente, tenendo a proprio carico i relativi costi documentati entro il limite di euro 3.000,00 per sinistro e per anno, purché il trasloco venga effettuato entro 30 (trenta) giorni dal sinistro come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. La prestazione non opera qualora sia stato richiesto il Ripristino dell abitabilità. 9. CONSULENZA LEGALE TELEFONICA L Assicurato potrà usufruire dal Lunedì al Giovedì dalle 9:00 alle 17:00 e il Venerdì dalle 09:00 alle 13:00 di una prima consulenza legale in materia di: proprietà e contrattualistica; problemi condominiali; successioni e donazioni; imposte dirette e indirette; diritto di famiglia e stato delle persone. Qualora non fosse possibile prestare assistenza immediatamente, l Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative. 10. CONSULTO MEDICO TELEFONICO La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell anno, è a disposizione dell Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico della Centrale Operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire: consigli medici di carattere generale; informazioni riguardanti: reperimento dei mezzi di soccorso; reperimento di medici generici e specialisti; localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati; modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private; esistenza e reperibilità di farmaci. La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario. Pagina 12 di 15

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