Cenni sulla normativa in materia di immigrazione con particolare attenzione ingresso e soggiorno, salute, protezione sociale/tratta

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1 Cenni sulla normativa in materia di immigrazione con particolare attenzione ingresso e soggiorno, salute, protezione sociale/tratta Bergamo 16 marzo 2013 Giorgio Dell'Amico Referente nazionale Arcigay - Immigrazione/Asilo migra@arcigay.it - 348/

2 Definizioni Cittadino Straniero o di Stato terzo = Cittadino di un Paese non appartenente all Unione Europea Cittadino Comunitario = Cittadino di un Paese dell Unione Europea Decreto Flussi (Quote) = Provvedimento che indica il numero di cittadini stranieri ammessi ad entrare nel territorio italiano nell arco dell anno per diversi motivi, lavoro subordinato, stagionale, autonomo, studio, ecc.. Abbreviazioni: PdS = Permesso di soggiorno; CdS = Carta di Soggiorno PdS per SLP = PdS per Soggiornanti di Lungo Periodo TN = Territorio Nazionale; SUI = Sportello Unico per l Immigrazione c/o Prefettura

3 Principali Norme Internazionali Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (New York 10 dicembre 1948) Convenzione relativa allo Status dei rifugiati (Ginevra 28 giugno 1951, L. 722 del 24 luglio 1954) Convenzione OIL (143) sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti (Ginevra 24 giugno 1975, L. 158 del 10 aprile 1981) Convenzione sui Diritti del fanciullo (New York 20 novembre 1989, L. 176 del 27 maggio 1991)

4 Principali Norme Comunitarie Trattato di Roma che istituisce la Comunità Economica Europea (25 marzo 1957, L del 14/10/1957 e successive modifiche) (Trattato di Maastricht 1992, di Amsterdam 1997) Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali (Roma 4 novembre 1950) ( L.848 del 5 agosto 1955, modificata con la L. 296 del 28 agosto 1997) Convenzione Europea sullo Status Giuridico dei Lavoratori Migranti (Ginevra 24 giugno 1957, L. 158 del 10 aprile 1981) Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (Strasburgo 5 febbraio 1992, L. 203 del 8 marzo 1994) Carta Sociale Europea ( Strasburgo 3 maggio 1996, L. 30 del 9 febbraio 1996) Convenzione di Dublino sulla determinazione dello Stato competente per l esame di una domanda d asilo presentata in uno degli Stati membri dell UE (15 giugno 1992, L. 523 del 23 dicembre 1992 Sostituita da Regolamento 343/2003) Direttive europee

5 Principali Norme Nazionali Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D. L.vo 286 del 25 luglio 1998 e successive modifiche) Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.P.R. 394 del 31 agosto 1999 e successive modifiche) Attuazione della Direttiva 2004/38/43 relativa al diritto dei cittadini dell'ue e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente negli Stati membri (D.Lgs 30 del 06/02/2007 pubblicato su G.U 72 del 27 marzo 2007) D.Lgs 3/ Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo D.Lgs 5/ Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare Attuazione direttive Qualifiche (D.Lgs 251/2007) e Procedure (D.Lgs 25/2008)

6 Principali Norme Nazionali Costituzione della Repubblica Italiana (Approvata il 22 dicembre 1947, pubblicata su G. U il 27 dicembre 1947, entrata in vigore il 1 gennaio 1948) Art. 10 L ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l estradizione dello straniero per reati politici.

7 Ingresso in Italia Deve avvenire di norma attraverso un valico di frontiera; bisogna avere un passaporto o un altro documento di viaggio equivalente; è necessario giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostrare di disporre di mezzi finanziari sufficienti; non essere segnalati nella banca dati SIS (Sistema Informativo Schengen); se richiesto serve il visto di ingresso o di transito. L autorità che rilascia il visto è la rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza

8 Accordo di Schengen Prevede tra l altro: La libera circolazione delle persone, merci, capitali tramite l abolizione delle frontiere interne (tra i paesi aderenti) Regole comuni per il controllo delle frontiere esterne (quelle con i paesi non aderenti) Hanno aderito tutti i Paesi dell'unione Europea (Romania, Bulgaria e Cipro non ancora per motivi tecnici) Accordo anche con Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein NON hanno aderito all Accordo di Schengen Regno Unito e Irlanda

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10 Il Sistema dei Visti d ingresso Visto Schengen Uniforme (VSU) Permette l ingresso e il soggiorno breve (massimo 3 mesi), il transito aeroportuale e la circolazione nell area Schengen Visto Nazionale (VN) Permette l ingresso e il soggiorno (superiore ai tre mesi) nel Paese che lo rilascia Nei primi tre mesi di validità può essere utilizzato anche come VSU negli altri Paesi Schengen I visti possono essere per: Adozione, Affari, Cure Mediche, Diplomatico, Gara Sportiva, Invito, Lavoro Autonomo, Lavoro Subordinato, Missione, Motivi Familiari, Motivi Religiosi, Reingresso, Residenza Elettiva, Ricerca, Studio, Transito Aeroportuale, Transito, Trasporto, Turismo, Vacanze-lavoro, Volontariato

11 Ingresso per lavoro subordinato La richiesta è presentata dal datore di lavoro che vuole assumere un lavoratore straniero residente all estero. (Decreto Flussi) E presentata allo SUI per via telematica (residenza, sede legale, luogo lavoro) e deve contenere: i dati anagrafici del datore di lavoro e del lavoratore; proposta di contratto di soggiorno. La pratica viene esaminata anche da: Questura, Direzione Provinciale del Lavoro, Centro per l Impiego. Quando viene rilasciato il Nulla Osta lo straniero deve andare alla Rappresentanza Consolare italiana, e dopo altri controlli riceverà il visto d ingresso per lavoro subordinato.

12 Il contratto di soggiorno E stipulato entro 8 giorni dall ingresso in Italia e deve essere integrato dal contratto di lavoro entro 6 mesi utilizzando il Modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'inps. Per ogni nuovo rapporto di lavoro dovrà essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno che verrà redatto dalle parti direttamente e autonomamente, fuori dallo SUI, e sarà attestato tramite la comunicazione obbligatoria dell'inizio del rapporto di lavoro con il Modello Unificato-Lav o la comunicazione all'inps Copia della comunicazione obbligatoria è consegnata al lavoratore che dovrà esibirla ai fini del rinnovo o della conversione del permesso. Riporta i dati anagrafici del datore di lavoro e del lavoratore; la garanzia del datore di lavoro della disponibilità di idoneo alloggio per il lavoratore; l impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di viaggio per il rientro in patria; l impegno a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro.

13 Lavoro autonomo Lo straniero che vuol venire in Italia per svolgere un attività di lavoro autonomo deve dimostrare (anche tramite procuratore): che Nulla Osta al rilascio dell autorizzazione o della licenza richiesto per la specifica attività (es. iscrizione albi e registri); di disporre delle risorse necessarie allo svolgimento dell attività che intende intraprendere; la dichiarazione, rilasciata dall'autorità competente, che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere; di disporre di un alloggio idoneo e reddito annuo di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

14 Ricongiungimento familiare PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare. (D. Lgs. 286 del 25 luglio 1998 e successive modifiche) ha introdotto le modifiche al Testo Unico (TU) delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D. Lgs. 286 del 25 luglio 1998 e successive modifiche) Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.P.R. 394 del 31 agosto 1999 e successive modifiche) Per una versione aggiornata del T.U. e del Regolamento

15 Ricongiungimento familiare La domanda di nulla-osta al ricongiungimento familiare può essere presentata a favore di: coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni; figli minori, (al momento della presentazione della istanza di ricongiungimento) anche del coniuge e compresi i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela; figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultra 65, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. In assenza di autorità riconosciute o se vi sono fondati dubbi sulla documentazione attestante i rapporti di parentela è possibile il rilascio delle certificazioni previste sulla base dell'esame del DNA, effettuato a spese degli interessati.

16 Per richiedere il ricongiungimento è necessario dimostrare la disponibilità: - di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio; - di un reddito minimo annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

17 Lo straniero che vuole chiedere il ricongiungimento familiare (RF) deve presentare la richiesta in via telematica collegandosi al seguente link: La procedura richiede di scaricare un software sul proprio computer e se impossibilitati è possibile presentare la domanda grazie all assistenza dei patronati o associazioni dei datori di lavoro. Sul sito vi sono diversi modelli che servono per presentare diverse domande di richiesta di nulla osta (ricongiungimento, lavoro, conversioni, ecc.) Quello per il ricongiungimento familiare è il modello S Mentre quello per familiare al seguito è il modello T. RF del genitore naturale non presente sul territorio nazionale al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l altro genitore modello GN

18 Nella domanda telematica si dovranno indicare: dati anagrafici del/dei familiare/i che si intende ricongiungere, che sono: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute

19 Documento di identità e titolo di soggiorno del richiedente il RF: Permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno) oppure PdS non inferiore a un anno per: lavoro subordinato, autonomo, familiari, asilo, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi, ricerca scientifica (a prescindere dalla durata del PdS - D.Lgs 17/08 art.1, c.8). Attestazione disponibilità di un alloggio idoneo avente i requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa rilasciata dal Comune o dall AUSL. Reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale ( 5.749,90-442,30 mese - calcolato su tredici mensilità) aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere (la quota relativa ai figli minori di 14 anni è limitata all'importo dell'assegno sociale anche se più di due). Tabella dei redditi familiare ,85 annuo - 663,45 mensile 2 familiari ,8 annuo - 884,6 mensile 3 familiari ,75 annuo ,75 mensile 4 familiari ,7 annuo ,9 mensile 2 o più minori di 14 anni ,8 annuo - 884,6 mensile 2 o più minori di 14 anni e un familiare ,75 annuo ,75 mensile

20 Per la determinazione del reddito si tiene conto del reddito complessivo dei familiari conviventi del richiedente o nel caso in cui il richiedente il ricongiungimento sia presente in Italia da meno di un anno può essere indicato un reddito complessivo presunto Nel caso di ricongiungimento con genitori di età superiore a 65 anni serve una assicurazione sanitaria. ATTENZIONE - in attesa dell emanazione del decreto previsto che determina il contributo per iscrivere il genitore al SSN nelle Regioni Lazio, Marche, Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna è possibile l iscrizione volontaria al SSN previo pagamento della quota annua di 387,34 - Estremi della marca da bollo di 14,62

21 Rifugiati e protezione sussidiaria Il rifugiato non deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di reddito e di alloggio. Per il richiedente titolare dello status di protezione sussidiaria, la soglia di reddito non eccederà comunque il doppio dell'importo dell'assegno sociale (per il 2013 pari a ,8) anche se intende ricongiungere due o più famigliari. Ottenuto il nulla osta, per richiedere il visto Il rilascio del visto è legato alla verifica dall'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante il legame di parentela, coniugio, minore età, stato di salute e della situazione a carico. La richiesta del visto può essere presentata direttamente al Consolato, senza il nulla osta, dopo 180 gg dalla verifica della documentazione e il contrassegno dello SUI (silenzio assenso) Per i figli minori se la documentazione non è completa o ci sono dubbi il consolato può chiedere prova del DNA a carico dell interessato.

22 Dal 10 marzo 2012 è in vigore l Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno. L accordo di integrazione, redatto in duplice originale, è previsto dall articolo 4 bis del 'TU Immigrazione - Dlgs 286/1998, è sottoscritto fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta ed è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta. Si stipula presso lo SUI o presso la Questura contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. All atto della sottoscrizione sono assegnati 16 crediti che si possono incrementare con l acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività (percorsi di istruzione e formazione professionale, titoli di studio, iscrizione al SSN, stipula di un contratto di locazione o di acquisto di una abitazione ). Il primo impegno verso la conferma dei crediti acquisiti sarà la frequentazione di una sessione di formazione civica e di informazione, che avrà una durata variabile da 5 a 10 ore, da sostenere gratuitamente presso gli Sportelli Unici per l immigrazione delle Prefetture. (La mancata partecipazione comporta la perdita di 15 crediti.) L accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di almeno 30 crediti per poter rimanere sul territorio italiano. I punti oltre ad essere accumulati, possono essere anche persi in alcuni casi come la commissione di reati o di gravi violazioni della legge.

23 Che cos è l accordo di integrazione Con la stipula dell accordo lo straniero si impegna a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno: acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana; acquisire una sufficiente conoscenza e cultura civica; garantire l adempimento dell obbligo di istruzione dei figli minori. Lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero. Chi sottoscrive l accordo Gli stranieri maggiori di 16 anni (per quelli di età compresa tra 16 e 18 anni l accordo è sottoscritto dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale) entrati per la prima volta in Italia che richiedono il rilascio di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Chi non deve sottoscrivere l accordo Gli stranieri affetti da patologie o disabilità tali da limitare gravemente l autosufficienza o l apprendimento linguistico e culturale; I minori non accompagnati; Le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento; I minori di 16 anni.

24 Sospensione o proroga dell accordo a domanda L accordo può essere sospeso o prorogato a domanda dello straniero per gravi motivi di salute, di famiglia, di lavoro, frequenza corso o tirocinio di formazione, aggiornamento od orientamento professionale, studio all estero. Verifica dell accordo Un mese prima della scadenza dell accordo, lo Sportello Unico verifica il grado d integrazione raggiunto invitando lo straniero a presentare la documentazione per ottenere il riconoscimento di ulteriori crediti. Allo straniero residente nella provincia di Bolzano sono riconosciuti crediti anche per i test sostenuti in lingua tedesca. Nel caso non abbia idonea documentazione, lo straniero può richiedere di partecipare ad un test per dimostrare il grado di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia necessario per l adempimento dell accordo. L esito della verifica è: ESTINZIONE DELL ACCORDO: lo straniero ha raggiunto un grado adeguato di integrazione (crediti pari a 30 o maggiori di 30); PROROGA DELL ACCORDO DI UN ANNO: lo straniero non ha raggiunto un numero di crediti sufficiente all estinzione (crediti compresi tra 1 e 29); RISOLUZIONE DELL ACCORDO: lo straniero non ha raggiunto un grado sufficiente d integrazione; viene revocato il permesso di soggiorno ed espulso dal territorio nazionale (crediti uguale a 0 o minori di 0).

25 Il permesso di soggiorno Il PdS deve essere richiesto entro 8 gg. lavorativi dall ingresso alla Questura o allo SUI (se per Ric. Fam e lavoro subordinato) Il PdS per motivi di lavoro subordinato è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno. Dall 11 dicembre 06 la modalità di richiesta del PdS/CdS è cambiata La durata del PdS è quella prevista dal visto d ingresso o dalla norma 6 mesi (o 9) per lavoro stagionale 1 anno per studio o per lavoro a tempo determinato 2 anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato, autonomo e famiglia Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Legge 28 maggio 2007, n. 68

26 Il permesso di soggiorno Il PdS è rilasciato per i motivi e la durata indicati nel visto di ingresso, o per uno dei seguenti motivi: Richiesta di asilo Emigrazione in altro Paese Acquisto cittadinanza o delle stato di apolidia Giustizia (su richiesta dell autorità giudiziaria) Umanitari (su parere delle Commissioni territoriali per i rifugiati o per divieto di espulsione) Residenza elettiva Cure mediche al genitore di minore Integrazione del minore Al lavoratore stagionale, dopo due anni consecutivi, può essere rilasciato un permesso stagionale triennale

27 Il permesso di soggiorno I PdS per: lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, motivi umanitari, affidamento, integrazione minore, asilo possono essere utilizzati anche per svolgere attività diverse da quelle per cui sono stati rilasciati. Il PdS per motivi di studio o formazione consente di lavorare fino a 20 ore settimanali, per un massimo di ore all anno.

28 Novità dal 14 Febbraio 2007 introdotte dal D.L.vo 3/2007 Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (PdS per SLP) Può essere richiesto per se e per i familiari per cui si può chiedere il ricongiungimento familiare Il richiedente deve avere un PdS da almeno cinque anni. Non può richiederla chi ha il PdS per: Studio o formazione professionale, protezione temporanea o motivi umanitari, richiesta d asilo, PdS per breve periodo, diplomatici, ecc Il documento rilasciato é a tempo indeterminato

29 Per richiedere il Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo bisogna dimostrare: Di possedere un reddito annuo sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari (esibizione dell ultimo CUD o denuncia dei redditi, Mod. Unico, o ultime buste paga) l assenza di condanne per reati previsti all'art.380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'art.381 del c.p.p., ai delitti non colposi, all'art.381 del c.p.p., Nel caso si richieda anche per i familiari conviventi, si deve inoltre dimostrare di disporre di un alloggio idoneo Il titolare della ex Carta di soggiorno acquisisce gli stessi diritti previsti dalla norma che istituisce il PdS per SLP

30 Attenzione Dal 9 dicembre 2010 chi vuole chiedere il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) dovrà prima superare un esame di italiano. Per farlo, è necessario presentare alla Prefettura di Modena (per tutti coloro che abitano nella provincia di Modena), la richiesta di partecipazione al test accedendo via web all indirizzo: Non deve sostenere il test lo straniero in possesso di: attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana, oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati) Cittadini entrati in Italia con un visto per lavoro casi particolari (art. 27, comma 1, lettere a), c), d), e) e q) Lo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o handicap.

31 Divieti di espulsione NON possono mai essere espulsi o respinti: Se soggetti a possibili persecuzioni per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di condizioni personali o sociali. Sono inespellibili: stranieri in possesso del PdS per SLP (ex CdS); stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge che siano di nazionalità italiana; stranieri minori di 18 anni (salvo il diritto/dovere di seguire il genitore espulso); donne in stato di gravidanza. (e coniuge)

32 Divieti di espulsione Nel caso sia vietata l espulsione è rilasciato uno specifico permesso di soggiorno: Per minore età ai minori non accompagnati segnalati al Comitato per minori stranieri Per integrazione sociale e civile del minore inserito in un progetto di integrazione gestito da ente pubblico o privato Per motivi familiari, ai familiari conviventi di cittadini italiani Per cure mediche, alle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita Per motivi umanitari negli altri casi

33 PdS per Tutela per protezione sociale Art. 18 del T.U 286/98 Può essere rilasciato allo straniero quando: nel corso di operazioni di polizia ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, qualora siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione criminale o per le dichiarazioni rese. E revocabile in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso. Può essere altresì rilasciato allo straniero al termine dell'espiazione di una pena detentiva inflitta per reati commessi da minorenne, se ha partecipato positivamente a un programma di assistenza e integrazione sociale. Normalmente ha la durata di 6 mesi, rinnovabile per 1 anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il PdS per motivi di protezione sociale ha la dicitura per motivi umanitari e può essere convertito in uno per motivi di lavoro o di studio

34 Legge 11 agosto 2003, n Misure contro la tratta di persone La tratta degli esseri umani è il trasferimento di persone con la violenza, l'inganno, la forza o altre forme di coercizione finalizzato allo sfruttamento sotto varie forme: sessuale, lavorativo, accattonaggio, traffico di organi. Le vittime della tratta possono essere uomini, donne o bambini. Per le vittime di tratta e sfruttamento, qualora la vittima del reato sia persona straniera si applicano le disposizioni dell'art. 18 D.lgs 286/98.

35 Costituzione della Repubblica Italiana Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

36 D.Lgs. 286/98 Art Assistenza per gli stranieri iscritti al SSN Hanno l'obbligo di iscrizione e parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani: gli stranieri titolari (o in rinnovo) di PdS o CdS per lavoro subordinato, autonomo, iscrizione al collocamento, famiglia, asilo, richiesta di asilo, attesa adozione, affidamento, acquisto cittadinanza. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Lo straniero non rientrante tra le categorie indicate sopra é tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità. L'iscrizione volontaria al SSN può essere altresì richiesta dagli stranieri titolari di PdS per studio o collocati alla pari. Lo straniero assicurato al SSN é iscritto nella ASL del comune in cui dimora.

37 D.Lgs. 286/98 ART Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti SSN Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono in particolare garantiti: a. la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane; b. la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; c. le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d. gli interventi di profilassi internazionale; e. la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

38 per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona; E' stato, altresì, affermato dalla legge il principio della continuità delle cure: assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo. per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

39 Prevista assistenza per gli Stranieri Temporaneamente Presenti (irregolari e clandestini) garanzia di cure ospedaliere e ambulatoriali per urgenze, malattie essenziali, medicina preventiva e riabilitativa; particolare tutela per donne e minori; attenzione alle malattie infettive ed alla profilassi internazionale; divieto di segnalazione all'autorità dell'irregolare che ha usufruito di una prestazione sanitaria.

40 TESSERINO STP Non è necessario esibire documenti Vale 6 mesi (in tutta Italia) rinnovabile Dichiarazione indigenza Prestazioni sanitarie senza oneri a carico fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket) Esenzione: prestazioni di I livello; patologie esenti; gravidanza e ivg; età (meno di 6 anni, più di 65); interventi di prevenzione collettiva.

41 Ingresso e soggiorno dei cittadini comunitari e loro familiari Attuazione della Direttiva 2004/38/43 relativa al diritto dei cittadini dell'ue e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente negli Stati membri (D.Lgs 30 del 06/02/2007 pubblicato su G.U. 72 del 27/03/2007 e succ. modifiche) Si applica a tutti i cittadini dell Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) e a quelli di Islanda, Lichtenstein, Norvegia, Svizzera e San Marino Tale decreto abroga tutte le disposizioni precedenti e disciplina pertanto il diritto di soggiorno dei cittadini comunitari residenti sul territorio italiano e dei loro familiari, anche se cittadini non comunitari.

42 Familiari Ai fini del riconoscimento dei diritti in materia d'ingresso e soggiorno sono considerati familiari del cittadino comunitario: - il coniuge; - il partner che abbia contratto un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato Membro equiparata dalla legge italiana ad un matrimonio (in Italia, non essendo riconosciuta la convivenza, questa norma non si applica). - i figli del cittadino comunitario o del coniuge (o del partner) di età inferiore a 21 anni o che abbiano più di 21 anni ma siano a carico dei familiari. - gli ascendenti diretti a carico del cittadino comunitario o del coniuge (o del partner). L'ingresso degli altri familiari non rientranti nelle categorie suddette, ma comunque a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di provenienza, oppure del partner con cui il cittadino comunitario possa dimostrare una relazione stabile attraverso una certificazione rilasciata dallo Stato d'appartenenza, deve essere agevolato.

43 L'ingresso nel territorio nazionale Il cittadino comunitario e i familiari comunitari, al fine del loro ingresso, devono essere in possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio. I familiari non comunitari devono invece, oltre ad avere un passaporto in corso di validità, possedere un visto di ingresso nei casi in cui questo sia richiesto, che deve essere rilasciato dall autorità consolare italiana preposta, a titolo gratuito e con priorità. Nel caso in cui il cittadino comunitario o i suoi familiari siano sprovvisti dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, lo Stato italiano non può disporre il respingimento se entro 24 ore gli interessati fanno pervenire i documenti mancanti o idonea documentazione comprovante la titolarità del diritto di libera circolazione. Soggiorno inferiore a tre mesi Per soggiorni inferiori a tre mesi non sono previste condizioni o formalità: è sufficiente che i cittadini dell'unione Europea e i familiari comunitari siano in possesso del documento di identità valido per l'espatrio. Questo vale anche per i familiari non comunitari che devono avere, qualora richiesto, anche il visto di ingresso.

44 Il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi è riconosciuto al: - Lavoratore subordinato o autonomo. - Studente iscritto presso un istituto pubblico o riconosciuto dallo Stato, per la frequenza di un corso di studi o di formazione professionale, che disponga di risorse economiche sufficienti per se stesso e sia in possesso di un'assicurazione sanitaria. - Cittadino comunitario che dispone di risorse economiche sufficienti per se stesso e sia in possesso di un'assicurazione sanitaria; Per la quantificazione delle risorse sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, tenendo anche conto del numero delle persone conviventi con il cittadino comunitario (aumenta in proporzione al numero delle persone). Il diritto di soggiorno è, in questi casi, riconosciuto anche ai familiari che abbiano fatto ingresso o abbiano raggiunto il cittadino comunitario nel territorio italiano.

45 Soggiorno superiore a tre mesi Il cittadino dell'unione che intende soggiornare in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, deve rivolgersi all Anagrafe del Comune dove dimora e chiedere l'iscrizione anagrafica al pari dei cittadini italiani e inoltre presentare la documentazione attestante: a) l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria, c) l'iscrizione ad un corso di studi o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato e la titolarità di un'assicurazione sanitaria. Per i familiari comunitari del cittadino dell'unione europea serve anche un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico.

46 Istituzionali Ministero dell'interno (immigrazione, asilo e cittadinanza) - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ministero degli Affari Esteri - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Portale dell'unione Europea - ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) - Per la verifica dei titoli di soggiorno: Polizia di Stato - Portale Immigrazione - Documentazione Archivio Briguglio (Documenti su immigrazione e asilo) Meltingpot - Stranieri in Italia - ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione) - SIMM (Società Italiana delle Medicine delle Migrazioni) -

47 Grazie per l attenzione

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