SOS INFORMADIRITTI. Conoscere per sapere - sapere per orientarsi. Un progetto di Angela Scalzo. in collaborazione con Paola Schiattarella
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- Giuseppina Valli
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1 SOS INFORMADIRITTI Conoscere per sapere - sapere per orientarsi Un progetto di Angela Scalzo in collaborazione con Paola Schiattarella
2 A mia sorella Giovanna A chi non ha scelto di essere diverso Alle ricchezze delle diversità
3 Angela Scalzo Segretario Generale di SOS Razzismo Italia, in carica dal 1989, anno di nascita dell Associazione Internazionale in Italia. Giornalista pubblicista, conta al suo attivo numerose pubblicazioni in tema di migrazioni: - Immigrazione straniera in Italia. Possibilità di intervento programmato dei lavoratori stranieri nei loro paesi, nel quadro di una politica socio-economica. Santi editrice 1982 Ministero del Lavoro. - L immigrazione in Italia: Comunità straniere a confronto. CNEL Il lavoro delle donne immigrate e l orientamento professionale come processo di formazione e crescita. Santi Editrice 1991 Min. Lavoro - Presenza immigratoria in Italia: metodologie didattiche, fabbisogni formativi e nuovi residenti. Santi Ed Min. Lavoro - Nuovi residenti fra le categorie drop out e relativi fabbisogni formativi. Santi Ed Min. Lavoro - Condizioni socio economiche e finanziarie dei cittadini non comunitari presenti nella regione Lazio. Reg. Lazio Donne immigrate e mercato unico europeo: analisi e proposte per una parità di opportunità e di condizioni di lavoro. Comm. Pari Opp. Min. Lavoro Antirazzismo ed Istituzioni. Edito da SOS Razzismo Italia Interculturalismo e minori. SOS Razzismo Italia e Comune di Roma Immigrati e Lavoro: Pari opportunità e pari meccanismi di incentivo attraverso la formazione. Edito dall Istituto Santi per il Ministero del Lavoro Eto Lele: prevenire consigliando. Minori stranieri a rischio di devianza. Coautrice con F. Scalzo - Edito dalla UIS Lazio patrocinio Prefettura di Roma Storie Invisibili: orientamento psicosociale a transessuali e prostitute minorenni. Coautrice con F. Scalzo Edito dalla UIS Lazio patrocinio Comune Roma V Dip.to Paola Schiattarella Mediatrice linguistica, opera dai primi anni del 90 nel settore immigrazione: con l OIM e la questione dei richiedenti asilo prima, con l orientamento lavorativo e mediazione culturale dei cittadini stranieri oggi. Attualmente si occupa di progettazione inerente la tematica migratoria. SOS RAZZISMO ITALIA Dalla necessità di operare intorno alla problematica immigratoria ed antirazzista, in toni positivi, cercando di raccogliere sempre di più la diffusa volontà di partecipazione, è nata la volontà di dar vita, nell ottobre dell 89, ad una équipe di operatori esperti, sia italiani che stranieri, in grado di promuovere i due obiettivi che, da sempre, SOS RACISME vuole perseguire: - l inserimento a pieno titolo nella comunità nazionale dei cittadini non comunitari; - la messa al bando dell intolleranza e della discriminazione razziale dai modelli di comportamento dei giovani in particolare. PREFAZIONE Ho sempre pensato che tra tutti i valori la libertà di pensiero ed una corretta informazione siano fra i più preziosi, perché né l una né l altra hanno prezzo! Sono molti gli anni che ho dedicato alla ricerca in ambito migratorio, altrettanti sono gli anni dedicati direttamente all inserimento dei cittadini stranieri nel nostro Paese e, dagli innumerevoli incontri con storie di uomini che in libertà, o solo con coraggio, hanno scelto la via dell emigrazione è nata l esigenza di offrire loro una piccola mappa per orientarsi. Orientarsi affinché i diritti non vengano negati, orientarsi per facilitare il già irto percorso legato all integrazione nella nostra società. Lungi dal voler essere esaustiva di tutte le problematiche immigratorie, questa mappa, o piccola guida pratica, può fungere da strumento di rete sul territorio o semplicemente da spunto per risolvere un problema legato all inserimento sociale e/o lavorativo in questo paese di accoglienza. Per me rappresenta, invece, l inizio di un percorso comune alla ricerca di quei diritti indispensabili ad un reale e paritario inserimento, con l intento di diffonderli affinché diventino patrimonio di tutti. Consapevole dei limiti dell eurocentrismo penso, infatti, che una cultura può definirsi vincente unicamente se utilizza gli apporti di altre culture ed informare è solo il primo gradino che porta alla conoscenza delle regole e delle culture. Per diffonderla si è scelto, l italiano, lingua del paese di accoglienza, ma i mediatori interculturali dell Associazione SOS Razzismo potranno socializzarla nella lingua richiesta. Ed alla mediatrice che ne ha curato l edizione va il mio più sentito ringraziamento. Ringrazio, comunque, tutti coloro che vorranno farne uso, pronta ad accoglierne ogni loro suggerimento. Angela Scalzo Un ringraziamento alla Provincia di Roma che ha patrocinato il Servizio legato ad SOS informadiritti.
4 INDICE 1. Al vostro arrivo Come venire in Italia Un soggiorno regolare L ingresso per lavoro attraverso i flussi L ingresso per lavoro al di fuori dei flussi Permesso di soggiorno per lavoro dipendente Permesso di soggiorno per lavoro autonomo Conversione del permesso di soggiorno La carta di soggiorno Comunicazioni Il lavoro Il lavoro dipendente Il lavoro parasubordinato Il lavoro autonomo La sicurezza sul lavoro Diritti e doveri di chi lavora Che cos è L INPS Le prestazioni previdenziali Le prestazioni assistenziali Che cos è l INAIL Previdenza e assistenza obbligatoria per i lavoratori stagionali stranieri Assistenza sindacale La casa Centri di accoglienza Gli alloggi sociali Alloggi di edilizia privata Alloggi di edilizia residenziale pubblica I buoni casa Acquistare casa La disponibilità alloggiativa La salute Tutela sanitaria dei cittadini stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale Tutela sanitaria dei cittadini stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale Tutela sanitaria dei cittadini stranieri non regolarmente soggiornanti Permesso di soggiorno per cure mediche 81
5 INDICE INDICE 5. La famiglia Prestazioni concesse dallo Stato a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà Prestazioni concesse dagli enti locali a sostegno dei singoli o dei nuclei familiari in difficoltà Il ricongiungimento familiare Il matrimonio La separazione e il divorzio Tutela della donna Tutela della maternità nello Stato italiano Altre forme di tutela economica della maternità Interruzione di gravidanza Il parto in anonimato Il Numero Verde Salvabebè Servizi per donne in situazione di grave disagio Forme di tutela per le casalinghe I minori Minori regolarmente soggiornanti Minori irregolarmente soggiornanti Minori non accompagnati Centri per l infanzia immigrata L istruzione Il diritto allo studio per i minori Il diritto allo studio per gli adulti La formazione professionale Chi può studiare in Italia Accesso all istruzione universitaria Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio Visto di ingresso per esami di abilitazione Mantenersi agli studi Il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all estero Agevolazioni che garantiscono il diritto allo studio Richiedenti asilo e rifugiati Iter della richiesta di asilo: nuova procedura Iter della richiesta di asilo: vecchia procedura Diritti e doveri dei richiedenti asilo e dei rifugiati Potrebbe esservi utile sapere Come effettuare l iscrizione all Anagrafe Come ottenere la carta d identità Come ottenere il codice fiscale Come ottenere la certificazione di idoneità alloggiativa Come prendere la patente Come ottenere il libretto di idoneità sanitaria Quando si può usare l autocertificazione Come ottenere il patrocinio a spese dello Stato Come eleggere i rappresentanti dei cittadini stranieri Come si diventa cittadini italiani Come dimostrare il proprio reddito Come iscriversi al registro cittadino per assistenti familiari 140
6 1. AL VOSTRO ARRIVO 1.1 COME VENIRE IN ITALIA L ingresso in Italia è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto di ingresso, ad eccezione dei casi di esenzione, nonché della documentazione comprovante le finalità e le condizioni del soggiorno, la disponibilità di mezzi di sussistenza per la sua durata e per il rientro. L ingresso avviene nel rispetto delle quote di stranieri ammissibili. Dal 1997 l Italia è entrata a far parte del Sistema Schengen, che riunisce, oltre al nostro Paese, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia. Il sistema Schengen prevede che i visti di ingresso per soggiorni di breve durata sino a 90 giorni siano non più visti nazionali, ossia validi soltanto per il territorio italiano, ma Visti Schengen (VSU), che consentono cioè la libera circolazione del titolare in tutti i Paesi dell Area Schengen nel corso del periodo di validità. Pertanto, il VSU rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari degli altri Paesi che applicano la Convenzione, consente l accesso anche al territorio italiano. In ogni caso il visto Schengen va assolutamente richiesto presso l Ambasciata del Paese di principale destinazione e laddove non sia possibile individuare una meta principale, sarà la Rappresentanza diplomatico-consolare dello Stato Schengen di primo ingresso a rilasciarlo. Il visto d ingresso per lungo soggiorno (superiore a 90 giorni) consente invece l accesso al solo territorio dello Stato che ha rilasciato il visto, assumendo la denominazione di Visto Nazionale (VN). Prevede inoltre la sola possibilità di transito attraverso gli altri Paesi dell area Schengen. I VISTI SONO DIVISI IN: 1. Visti Schengen Uniformi (VSU), rilasciati per: transito aeroportuale (tipo A), validi esclusivamente per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti; transito (tipo B), con validità massima di cinque giorni; soggiorni di breve durata o di viaggio (tipo C), con validità massima di novanta giorni; 2. Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificatamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen. Costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali. 3. Visti per Soggiorni di Lunga Durata o Nazionali (VN), validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, solo nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto, e per l eventuale transito - per non più di cinque giorni - attraverso il territorio degli altri Stati Schengen. 4. Visti per Soggiorni di Lunga Durata o Nazionali (VDC) aventi anche valore di 11
7 1. AL VOSTRO ARRIVO 1. AL VOSTRO ARRIVO visto per soggiorni di breve durata negli altri Stati Schengen. Il visto d ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presenti nel paese d origine o di stabile residenza dello straniero, entro 90 giorni dalla data della richiesta (ma sono 30 i giorni per il visto per lavoro subordinato e 120 per il lavoro autonomo); tale termine potrebbe non essere rispettato qualora si rendesse necessario procedere ad ulteriori accertamenti o acquisire dati dalle autorità straniere. Alla domanda di visto, contenente le generalità dello straniero ed eventualmente dei familiari che viaggiano con lui e gli estremi dei loro documenti validi per l espatrio, occorre allegare il passaporto, o altro documento di viaggio equipollente; la documentazione concernente la finalità del viaggio; la documentazione comprovante la disponibilità di un alloggio e dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio, del soggiorno e per il rientro nel Paese di origine (per i visti richiesti per lavoro non occorre dimostrare di avere i mezzi economici per il viaggio di rientro); l eventuale nulla osta della Questura per determinate tipologie di visto. Insieme al visto d ingresso la rappresentanza diplomatica o consolare rilascia al cittadino straniero un documento scritto in lingua a lui comprensibile, concernente i diritti e i doveri inerenti l ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia. Non è possibile il rilascio di alcun visto (né la proroga di un visto preesistente) allo straniero che già si trovi nel territorio nazionale. Si ricorda, inoltre, che un cittadino straniero che risieda in un altro Stato Schengen dove sia titolare di regolare permesso di soggiorno non deve richiedere visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio. Fornire documentazione falsa o contraffatta o false attestazioni a sostegno della richiesta di visto comporta oltre alle responsabilità penali, l inammissibilità della domanda. TIPOLOGIE DI VISTO Le tipologie di visto corrispondenti ai diversi motivi di ingresso sono: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro. Il visto per adozione (V.N.), rilasciato per un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato presso gli adottanti o gli affidatari, consente l ingresso in Italia allo straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale. Occorre avere l autorizzazione all ingresso ed al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione della Commissione per le adozioni internazionali; la dichiarazione di idoneità all adozione, rilasciata dal tribunale italiano dei minorenni competente per distretto di appartenenza dei genitori adottanti; il provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale; la dichiarazione di conformità del provvedimento alla legislazione dello Stato straniero, emessa dall autorità consolare italiana competente per luogo di emissione del provvedimento. Il visto per affari (V.S.U.), rilasciato per un soggiorno di breve durata, consente l ingresso in Italia allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali e che possa dimostrarlo. Il visto per cure mediche (V.S.U. o V.N.), rilasciato per un soggiorno di breve o lunga durata ma comunque a tempo determinato, consente l ingresso allo straniero che debba sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate, e anche al suo eventuale accompagnatore. Il visto viene anche rilasciato nell ambito di programmi umanitari. Occorre presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana scelta con l indicazione del tipo di cura, della sua data di inizio, della durata presumibile e della durata presunta della degenza; certificazione sanitaria attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle norme sulla privacy, tradotta in italiano se rilasciata all estero; attestazione dell avvenuto deposito in favore della struttura sanitaria di una somma a titolo cauzionale pari al 30% del costo presumibile della cura; documentazione della disponibilità di risorse per il pagamento integrale delle spese sanitarie, per le spese di vitto e alloggio nel periodo di convalescenza, per il soggiorno dell accompagnatore e per il viaggio di ritorno, proprio e dell eventuale accompagnatore. Il visto diplomatico per accreditamento o notifica (V.N.), rilasciato per un soggiorno di breve o lunga durata a tempo indeterminato, consente l ingresso in Italia allo straniero titolare di passaporto diplomatico o di servizio e al suo nucleo familiare, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomaticoconsolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede. Il visto per familiare al seguito (V.N.), rilasciato per un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, consente l ingresso allo straniero che desideri entrare in territorio italiano al seguito di un familiare residente in Italia, cittadino italiano, o di un Paese dell Unione Europea, o dell area Schengen, o al seguito di un familiare straniero titolare di carta di soggiorno, o di visto per lavoro subordinato (relativo ad un contratto non inferiore ad un anno), per lavoro autonomo non occasionale, per studio o per motivi religiosi. Il visto per gara sportiva (V.S.U.), rilasciato per un soggiorno di breve durata, consente l ingresso allo sportivo straniero, e ai suoi accompagnatori, che intenda partecipare a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive, sia a carattere professionistico che dilettantistico
8 1. AL VOSTRO ARRIVO 1. AL VOSTRO ARRIVO Il visto per giustizia, rilasciato su richiesta dell Autorità giudiziaria nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso. Il visto per invito (V.S.U.), rilasciato per un soggiorno di breve durata, consente l ingresso allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di particolari eventi e manifestazioni di carattere politico o scientifico-culturale. Il visto per lavoro autonomo (V.S.U. o V.N.), rilasciato per un soggiorno di breve o lunga durata a tempo determinato o indeterminato, consente l ingresso in Italia allo straniero che intenda esercitare un attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato. Il visto per lavoro subordinato (V.S.U. o V.N.), rilasciato per un soggiorno di breve o lunga durata a tempo determinato o indeterminato, consente l ingresso in Italia allo straniero chiamato in Italia a prestare un attività lavorativa a carattere subordinato. Il visto per missione (V.S.U. o V.N.), rilasciato per un soggiorno di breve o lunga durata a tempo determinato, consente l ingresso in Italia allo straniero che debba recarsi in Italia per ragioni legate alla sua funzione politica, governativa o di pubblica utilità. Il visto per motivi religiosi (V.S.U. o V.N.), rilasciato per un soggiorno di breve o lunga durata, consente l ingresso ai religiosi che siano stati ordinati sacerdoti, alle religiose che abbiano preso i voti, ai ministri di culti appartenenti alle confessioni iscritte nell elenco del Ministero dell Interno, che intendano partecipare a pellegrinaggi o manifestazioni di culto oppure esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale. Requisiti indispensabili per ottenere il visto sono: l effettiva condizione di religioso ; il carattere religioso della manifestazione o delle attività cui i richiedenti intendono partecipare in Italia; disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti quando le spese di soggiorno non sono a carico di enti religiosi. La cessazione dell aggregazione o affiliazione presso l ordine religioso attraverso il quale si ottiene il permesso di soggiorno per motivi religiosi, comporta l impossibilità di rinnovo del permesso. Il visto di reingresso (V.N.) consente agli stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno che si trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti per furto o smarrimento o che abbiano un permesso di soggiorno scaduto, ma da non più di 60 giorni, di rientrare nel territorio nazionale per la prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato. Il visto per residenza elettiva (V.N.) consente l ingresso in Italia allo straniero che intenda stabilirsi in Italia, disponendo di un abitazione da eleggere a residenza e di ampie e documentate risorse economiche che gli permettano di mantenersi autonomamente senza bisogno di esercita- re alcuna attività lavorativa. Viene anche rilasciato allo straniero titolare di una pensione percepita in Italia. Il visto per ricongiungimento familiare (V.N.), rilasciato per un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, consente l ingresso in Italia ai cittadini stranieri che intendano riacquistare la loro unione familiare con cittadini italiani o di un Paese dell Unione Europea o di un Paese dell area Schengen, o con un familiare residente in Italia titolare di carta di soggiorno o di permesso per lavoro subordinato di durata non inferiore a un anno, per lavoro autonomo non occasionale, per asilo, per studio o per motivi religiosi. Il visto per ricongiungimento familiare viene rilasciato anche nel caso di adozione di stranieri maggiorenni da parte di cittadini italiani, in presenza di un provvedimento definitivo adottato dall Autorità giudiziaria italiana. Il visto per studio (V.S.U. o V.N.), rilasciato per un soggiorno di breve o lunga durata a tempo determinato, consente l ingresso in Italia allo straniero di età superiore ai 14 anni, che intenda frequentare corsi di studio, corsi di formazione professionale o tirocini formativi, oppure allo straniero chiamato a svolgere attività culturali e di ricerca. Il visto per transito aeroportuale (V.T.L.) consente al cittadino straniero di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto, durante gli scali di un volo internazionale, senza entrare nel territorio nazionale. Il visto per transito (V.S.U.) consente al cittadino straniero diretto in uno Stato terzo, di attraversare il territorio dell Area Schengen a condizione che gli sia garantito l ingresso nello Stato di destinazione finale. Il visto per trasporto (V.S.U.) consente l ingresso e il soggiorno di breve durata dello straniero che si reca in Italia per il trasporto di merci o persone sia per via terrestre che per via aerea, nell ambito della propria attività professionale. Il visto per turismo (V.S.U.) consente l ingresso ed il soggiorno di breve durata nello spazio Schengen al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici. I requisiti per ottenere il visto sono: la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento, il possesso del titolo di viaggio di andata e ritorno o la prenotazione o la disponibilità di autonomi mezzi di trasporto, la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità); in alternativa eventuale dichiarazione d invito da parte di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante che attesti la sua disponibilità ad offrire ospitalità in Italia al cittadino straniero che ha richiesto il visto e, in caso di mancanza di mezzi di sostentamento, ricevuta di un versamento bancario in favore del cittadino straniero effettuato su una banca operante in Italia, fideiussione bancaria, polizza fideiussoria o titolo di credito equivalente nel caso in cui il richiedente provenga da un paese con obbligo di visto. Il visto per vacanze-lavoro (V.N.) consente l ingresso, per un periodo massimo 14 15
9 1. AL VOSTRO ARRIVO 1. AL VOSTRO ARRIVO di un anno, ai cittadini dei Paesi con cui esistano specifici accordi in materia. 1.2 UN SOGGIORNO REGOLARE Affinché il vostro soggiorno sia regolare è necessario che al vostro ingresso: vi siate presentati ad un valico di frontiera, salvo i casi di forza maggiore, dove siete stati sottoposti ai controlli richiesti dall accordo di Schengen, ai controlli doganali e valutari e ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale; siate in possesso di un passaporto valido o di un documento equipollente riconosciuto valido per l attraversamento delle frontiere; siate muniti, se richiesto, di valido visto di ingresso o di transito richiesto alla rappresentanza diplomatica e consolare italiana nel vostro paese di origine o di stabile residenza; disponiate della documentazione che giustifichi le finalità del viaggio, di documenti atti a comprovare la disponibilità di mezzi di sussistenza per la durata del soggiorno (esibizione di denaro contante, di fideiussioni bancarie, di polizze fideiussorie, di equivalenti titoli di credito, di titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito), abbiate indicato l esistenza di un idoneo alloggio nel territorio nazionale e, ad eccezione dei soggiornanti per motivi di lavoro, possediate mezzi finanziari sufficienti per coprire le spese di rientro nel Paese di provenienza (basta anche l esibizione del biglietto di ritorno); non siate stati segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen; non siate considerati una minaccia per l ordine pubblico o la sicurezza dello Stato italiano o di un paese dell area Schengen e non siate stati condannati per i reati previsti dall art. 380 del codice di procedura penale: delitti contro la personalità dello Stato; delitto di devastazione e saccheggio; delitti contro l incolumità pubblica; delitto di riduzione in schiavitù, delitto di prostituzione minorile, delitto di pornografia minorile, delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; delitto di furto; delitto di rapina e di estorsione; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più comuni armi da sparo; delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell ordine costituzionale; delitti di promozione, costituzione direzione e organizzazione di associazioni segrete, di associazioni di carattere militare e di altre espressamente vietate dalla legge; delitti di partecipazione, promozione, direzione ed organizzazione delle associazioni di tipo mafioso; e neppure per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare nelle attività illecite; reati inerenti la libertà sessuale; reato di favoreggiamento dell immigrazione clandestina verso l Italia e dell emigrazione clandestina dall Italia verso altri Stati, reati inerenti gli stupefacenti; non siate destinatari di un provvedimento di espulsione oppure, qualora già precedentemente espulsi, sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, attualmente elevato a 10 anni, o siate muniti di un autorizzazione speciale. Infine, il soggiorno nel territorio dello Stato italiano è consentito a tutti gli stranieri entrati regolarmente ed in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità. Il cittadino straniero che arriva in Italia deve provvedere entro 8 giorni lavorativi dall ingresso a richiedere il permesso di soggiorno. Chi arriva in Italia, destinazione principale del proprio viaggio, con un visto Schengen uniforme dopo aver transitato per altri Paesi aderenti all accordo, deve considerare che il termine di 8 giorni decorre dal momento dell ingresso nello Spazio Schengen e non da quello dell arrivo nel luogo dove si intende soggiornare. Il termine di 8 giorni è perentorio. La mancata osservanza dell obbligo, comporta l espulsione a meno che non si adduca un giustificato motivo a spiegazione del ritardo, avvalorato da una qualche prova documentale (per esempio un certificato medico). PRIMO RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO In questo capitolo vengono trattate le modalità generali di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno ed in particolare i permessi rilasciati per motivi di lavoro. Per quanto riguarda le altre tipologie di permessi di soggiorno si rimanda ai successivi capitoli. La richiesta di permesso di soggiorno va presentata, a seconda dei casi, al Commissariato competente per residenza o all ufficio immigrazione della Questura entro 8 giorni lavorativi dall ingresso. Nel caso di richiesta di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare la richiesta va presentata allo Sportello Unico, sempre nel termine di 8 giorni. Ai fini del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, una volta che il cittadino straniero sia stato autorizzato con il sistema delle quote, è necessario concludere il contratto di soggiorno per lavoro. A tal fine occorre recarsi presso lo Sportello Unico entro 8 giorni dall ingresso in Italia e sottoscrivere il testo contrattuale, già precedentemente firmato dal datore di lavoro proponente (vedi anche i paragrafi 1.3 e 1.5). Oltre a riempire un modulo di richiesta dove occorre fornire le proprie generalità e gli estremi del passaporto e del visto, il cittadino straniero deve consegnare una marca da bollo da 14,62 euro, 4 foto formato tessera proprie e dei familiari al seguito, copia di tutto il passaporto o altro documento equivalente in corso di validità e la documentazione richiesta in base alla tipologia del permesso di soggiorno. Dovrà dimostrare di disporre di mezzi di 16 17
10 1. AL VOSTRO ARRIVO 1. AL VOSTRO ARRIVO sostentamento per il soggiorno e per il viaggio di rientro nel proprio paese e fornire copia della dichiarazione di ospitalità ovverosia della comunicazione scritta che deve dare alle autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore, chiunque ospiti un cittadino straniero o gli ceda la proprietà o il godimento esclusivo di un bene immobile. Tale comunicazione deve contenere le generalità del dichiarante e del cittadino straniero, con gli estremi dei documenti, l ubicazione dell immobile e l indicazione del titolo a cui viene ceduto. Il cittadino straniero ospitato in un centro di accoglienza, dovrà indicare come dimora abituale l indirizzo del centro stesso; sarà il responsabile del centro a fare la dichiarazione di ospitalità. All atto della richiesta vengono effettuati i rilievi fotodattiloscopici. È importante conservare la ricevuta della presentazione della domanda. Essa sostituisce il permesso di soggiorno anche nel caso in cui il soggiorno in Italia non superi i 30 giorni. In quest ultimo caso non si è obbligati a ritirare il permesso di soggiorno, non occorre comunicare l eventuale variazione del domicilio e non è obbligatoria la polizza assicurativa sanitaria. I cittadini comunitari nonché i cittadini stranieri che risiedano in un altro Stato dell Unione Europea titolari di un permesso di soggiorno valido anche per l ingresso in Italia rilasciato dalle Autorità di quello Stato, sono tenuti, secondo le modalità descritte in precedenza e nel termine di 8 giorni, a dichiarare la propria presenza all Ufficio Immigrazione della Questura, pena l espulsione amministrativa, qualora la dichiarazione non venga effettuata entro il 60 giorno. A loro, per un soggiorno fino a 90 giorni, non verrà consegnato un permesso di soggiorno, ma una ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Il decreto attuativo (DPR del 18 ottobre 2004, n. 334 entrato in vigore il 25 febbraio 2005) stabilisce che in caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico potranno richiedere il permesso di soggiorno alla frontiera al momento dell ingresso in Italia, compilando e sottoscrivendo un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dall ufficio di polizia sarà equivalente al permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno viene rilasciato entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda per le attività previste dal visto di ingresso. La durata del permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro è stabilita dal visto di ingresso. Non può tuttavia essere superiore: a tre mesi per i permessi di soggiorno per turismo, visite e affari; a un anno per i permessi per studio e formazione, rinnovabili solo in caso di corsi di studio pluriennali; a due anni per permessi di soggiorno per lavoro autonomo, subordinato a tempo indeterminato, per ricongiungimento familiare e per motivi di culto; alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dalla legge. Di conseguenza il permesso per cure mediche avrà la durata prevista dal trattamento terapeutico, il permesso per ricongiungimento fami- liare avrà la medesima durata del permesso del familiare con cui ci si ricongiunge. Al momento del ritiro è necessario esibire la documentazione attestante l assolvimento degli obblighi in materia sanitaria: l iscrizione alla A.S.L. o una polizza di assicurazione sanitaria. È possibile, entro 60 giorni, presentare ricorso al T.A.R. contro il mancato rilascio o la revoca del permesso di soggiorno. La revoca viene disposta qualora siano venuti a mancare i requisiti necessari per il soggiorno. Se il provvedimento non prevede l immediata espulsione, il cittadino straniero ha 15 giorni di tempo per lasciare il Paese. Con un passaporto valido e il permesso di soggiorno (nonché con la carta di soggiorno) è consentito uscire e rientrare in Italia. Chi lascia il territorio italiano alla volta di un paese esterno all area Schengen è tenuto a sottoporsi ai controlli di frontiera e a farsi apporre sul passaporto un timbro di uscita con l indicazione della frontiera e della data. Per rientrare in Italia, qualora il permesso di soggiorno sia scaduto da meno di 60 giorni, o nel caso di furto o smarrimento del permesso stesso, è possibile richiedere un visto di reingresso alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana del paese di provenienza, esibendo il documento scaduto e allegando alla richiesta l eventuale denuncia di smarrimento o di furto. L Autorità diplomatica verificherà attraverso la Questura italiana l esistenza del titolo di soggiorno. Anche chi, non potendo rientrare per gravi e dimostrati motivi di salute suoi, del coniuge o dei suoi parenti di primo grado, detiene un permesso scaduto da meno di sei mesi, può rientrare in Italia con il visto di reingresso. Per ottenere il visto di reingresso occorre aver chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini. In alcune occasioni, i cittadini stranieri in possesso della sola ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso (cedolino) sono stati autorizzati ad uscire e rientrare in Italia a condizione che attraversassero un solo valico di frontiera e fossero provvisti di biglietto di viaggio e copia del permesso scaduto. Questo provvedimento è stato adottato per l estate 2004, per le festività natalizie del 2004, in occasione del maremoto che ha colpito il Sud-Est asiatico e per le festività pasquali del RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO Il permesso di soggiorno potrà essere rinnovato presso il Commissariato competente per residenza, oppure presso l ufficio immigrazione della Questura del luogo di dimora abituale per un periodo non superiore a quello stabilito per il rilascio iniziale: almeno 90 giorni prima della scadenza, in caso di permesso di soggiorno di durata biennale rilasciato in seguito alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato; almeno 60 giorni prima della scadenza, in caso di permesso di soggiorno di durata annuale rilasciato in seguito alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato; 18 19
11 1. AL VOSTRO ARRIVO 1. AL VOSTRO ARRIVO almeno 30 giorni prima della scadenza se si tratta di permesso di soggiorno rilasciato in seguito alla stipula di un contratto di lavoro stagionale e nei restanti casi. Trascorsi 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno senza che si sia provveduto al rinnovo, in assenza di motivi che giustifichino l inadempienza, si entra nella clandestinità rischiando l espulsione dal territorio nazionale. Il permesso di soggiorno viene rinnovato se il richiedente è sempre in possesso dei requisiti richiesti per l ingresso e il soggiorno in Italia. Non comportano rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno la perdita del posto di lavoro né le irregolarità amministrative sanabili. Per rendere possibile il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro dipendente, condizionato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, occorre inviare allo Sportello Unico con raccomandata A/R il contratto di soggiorno stipulato direttamente tra datore di lavoro e lavoratore immigrato regolarmente soggiornante per comunicare l instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro o per integrare l originario contratto di lavoro concluso quando il contratto di soggiorno ancora non era richiesto (vedi paragrafo 1.5). Occorre riempire un modulo di richiesta e consegnare una marca da bollo da 14,62 euro, 4 foto formato tessera proprie e dei familiari al seguito, copia del passaporto o di altro documento equivalente in corso di validità, permesso di soggiorno in scadenza, i documenti atti a dimostrare la disponibilità alloggiativa, documentazione comprovante la capacità reddituale (buste paga, ricevute dei versamenti all INPS, copia della dichiarazione dei redditi, CUD), codice fiscale del lavoratore, altra documentazione richiesta in base alla tipologia del permesso di soggiorno (copia del contratto di soggiorno con ricevuta di ritorno della raccomandata spedita allo Sportello Unico, dichiarazione del datore di lavoro attestante l attualità del rapporto di lavoro, documentazione attestante il possesso dei requisiti per svolgere un attività di lavoro autonomo, etc). I permessi di soggiorno di breve durata, che si rammenta non abilitano ad esercitare alcuna attività lavorativa, non possono essere rinnovati se non in casi eccezionali (ad esempio per documentati gravi motivi di famiglia o di salute) per una sola volta e per un periodo massimo di 3 mesi. La richiesta di rinnovo va accompagnata da una certificazione che provi l impedimento a lasciare l Italia. Il rinnovo del permesso, come previsto anche per il rilascio, non viene concesso qualora il richiedente non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati dello Spazio Schengen, a meno che non ricorrano seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Non è possibile rinnovare un permesso di soggiorno di durata inferiore ai due anni se il titolare è uscito dall Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi né un permesso di soggiorno di durata biennale se il titolare è uscito dall Italia per un periodo continuativo superiore ad un anno. Questa norma non si applica qualora il titolare abbia lasciato l Italia per adempiere agli obblighi militari o per altri gravi e comprovati motivi. All atto dei rinnovo del permesso di soggiorno vengono effettuati i rilievi fotodattiloscopici. PERMESSO DI SOGGIORNO AI FINI DI PROTEZIONE SOCIALE Uno speciale permesso di soggiorno ai fini di protezione sociale è rilasciato agli stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento, che si trovano in situazione di pericolo per effetto del tentativo di sottrarsi ai condizionamenti di un organizzazione criminale. La proposta per il rilascio può essere effettuata sia dal Procuratore della Repubblica, in seguito alle dichiarazioni rese dallo straniero durante un procedimento penale, sia dai servizi sociali degli enti locali o da associazioni e altri enti iscritti ad uno specifico registro del Dipartimento per gli Affari Sociali. Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può inoltre essere rilasciato al detenuto straniero all uscita dal carcere, se espiava una pena inflitta per reati commessi durante la minore età e a condizione che abbia partecipato ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. Il permesso è valido sei mesi, è rinnovabile per un anno o più e consente ai titolari di essere inseriti in programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale e di accedere ai servizi assistenziali e allo studio, di iscriversi ai Centri per l impiego e di svolgere attività lavorativa. L esistenza di un programma di assistenza ed integrazione sociale e l adesione ad esso da parte dello straniero sono condizioni indispensabili per il rilascio del permesso. L interruzione o l esclusione dai programmi comporta il ritiro del permesso di soggiorno. È anche possibile optare per il rientro volontario in patria. RESPINGIMENTO La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi privi dei requisiti richiesti per l ingresso nel territorio dello Stato italiano. Essendo comunque garantiti allo straniero i diritti fondamentali della persona umana, in caso di necessità egli verrà ammesso temporaneamente per ricevere l assistenza materiale, giuridica e sociale di cui possa avere bisogno. Successivamente, però, verrà respinto con accompagnamento alla frontiera. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è disposto dal Questore anche nei confronti degli stranieri che, entrati nel territorio italiano sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all ingresso o subito dopo. Quando non è possibile effettuare il respingimento immediatamente, per poter prestare soccorso allo straniero o per poterne verificare l identità, il questore dispone il trattenimento presso un centro di permanenza temporanea. Entro 48 ore verrà trasmessa copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente che dovrà decidere sia in merito al trattenimento presso il centro di permanenza temporanea sia in merito al provvedimento che dispone l accompagnamento alla frontiera. Il giudice dovrà sentire l interessato con l assistenza di un difensore. Il cittadino straniero non può essere respinto qualora eserciti il diritto di asilo politico, chieda il riconoscimento della 20 21
12 1. AL VOSTRO ARRIVO 1. AL VOSTRO ARRIVO condizione di rifugiato, o richieda protezione temporanea per motivi umanitari. Inoltre non può essere respinto verso uno Stato dove potrebbe essere perseguitato per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali o verso un Paese dal quale potrebbe rischiare di essere rimandato nello Stato in cui non sarebbe protetto dalla persecuzione. ESPULSIONE L espulsione è la sanzione amministrativa o penale che comporta l allontanamento dal territorio nazionale e il rinvio del cittadino straniero espulso nel Paese di origine o di provenienza. Egli non può rientrare in Italia per un periodo di dieci anni pena l arresto e la reclusione da uno a quattro anni (in alcuni casi da uno a cinque anni), salvo speciale autorizzazione del Ministro dell Interno; un termine più breve, ma comunque non inferiore a cinque anni, può essere stabilito in considerazione della complessiva condotta tenuta dall interessato nel periodo di permanenza in Italia. Trascorsi i 10 anni il cittadino straniero dovrà recarsi alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per la cancellazione dell espulsione e dovrà produrre la documentazione comprovante l assenza dal territorio italiano. In ogni caso non potranno più ottenere il visto i cittadini stranieri che in Italia hanno a loro carico condanne penali per i reati previsti dagli articolo 380 e 381 del codice di procedura penale. L espulsione amministrativa viene disposta con decreto motivato del Ministero dell Interno immediatamente esecutivo, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato ed eseguita a cura del Questore con accompagnamento alla frontiera. È possibile presentare ricorso contro il decreto di espulsione entro 60 giorni dalla data del provvedimento, presentando ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Roma. La proposizione del ricorso non determina la sospensione automatica del provvedimento. L espulsione amministrativa viene disposta anche con decreto motivato del Prefetto immediatamente esecutivo, quando il cittadino straniero sia entrato nel territorio dello Stato italiano sottraendosi ai controlli di frontiera e abbia eluso il respingimento alla frontiera; quando si sia trattenuto in Italia senza aver richiesto il permesso di soggiorno entro 8 giorni (salvo ritardo dovuto a cause di forza maggiore) o con un permesso di soggiorno revocato o annullato oppure scaduto da più di 60 giorni senza che ne sia stato richiesto il rinnovo; quando il cittadino straniero venga considerato socialmente pericoloso perché dedito a traffici delittuosi o sia indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. Il decreto di espulsione del Prefetto può essere impugnato: il ricorso va presentato al giudice di pace territorialmente competente, personalmente o attraverso la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il cittadino straniero è stato rimpatriato, entro 60 giorni dalla data del provvedimento. Il ricorrente ha diritto all assistenza legale di un avvocato di fiducia e in mancanza può avvalersi del patrocinio a spese dello Stato se ha i requisiti per richiederlo, altri- menti gli verrà attribuito un avvocato d ufficio. Il giudice di pace provvede ad accogliere o rigettare il ricorso entro 20 giorni dalla data di presentazione. Qualora il ricorso venga respinto l interessato può impugnare la decisione in Cassazione. L espulsione viene eseguita a cura del Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione del caso in cui essa sia stata disposta per titolarità di un permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni. In questo caso il decreto di espulsione contiene invece l intimazione a lasciare il territorio dello Stato italiano entro il termine di 15 giorni. Anche in quest ultimo caso però, se il Prefetto ritiene probabile che lo straniero possa sottrarsi all esecuzione del provvedimento, viene disposto dal Questore l accompagnamento alla frontiera. Un cittadino immigrato non può essere allontanato dal territorio nazionale senza che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera sia convalidato da un giudice di pace. Il questore provvede a comunicare il provvedimento al giudice di pace territorialmente competente entro 48 ore dall adozione. Il giudizio di convalida del provvedimento si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice, sentito l interessato e verificata l osservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive. In attesa della definizione del procedimento lo straniero espulso può essere trattenuto in un centro di permanenza temporanea. Una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa o se non sono rispettati i termini per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Contro il decreto di convalida si può ricorrere in Cassazione, ma il ricorso non sospende l esecuzione dell allontanamento dal territorio nazionale. Se il cittadino straniero resta in Italia malgrado il provvedimento espulsivo, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno se espulso perché munito di titolo di soggiorno scaduto da più di 60 giorni senza che ne sia stato chiesto il rinnovo; è punito con la reclusione da uno a quattro anni se espulso perché entrato illegalmente in Italia o per non aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini di legge o per revoca del permesso. Nei suoi riguardi sarà adottato un altro provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera. Quando un cittadino straniero viene sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, può essere espulso se il Questore ottiene il nulla osta dall autorità giudiziaria. Quest ultima può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali. In tale ipotesi il provvedimento di espulsione è sospeso fino a quando l autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Se entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta del Questore, l Autorità giudiziaria non provvede a dare una risposta, il nulla osta si intende tacitamente concesso. Quando il Questore ha ottenuto il nulla osta provvede all espulsione. In attesa dell esito della richiesta di 22 23
13 1. AL VOSTRO ARRIVO 1. AL VOSTRO ARRIVO nulla osta, il cittadino straniero può essere trattenuto presso un centro di permanenza temporanea. Il nulla osta all espulsione viene rilasciato dal giudice anche alla convalida di un arresto in flagranza o di uno stato di fermo sempre che non venga applicata la misura della custodia cautelare in carcere o che non vi siano inderogabili esigenze processuali che impongano la presenza del cittadino straniero in Italia. In ogni caso al termine della custodia cautelare il giudice si dovrà pronunciare sulla concessione del nulla osta. Una volta avvenuta l espulsione, se il giudice non ha ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se il cittadino straniero rientra illegalmente prima del termine di 10 (o di 5) anni oppure prima della prescrizione del reato più grave, il processo può riprendere. Il cittadino immigrato è autorizzato a rientrare in Italia con un permesso di soggiorno per motivi di giustizia nei casi in cui la sua presenza sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso, per il tempo necessario ad esercitare il diritto di difesa o per la durata del procedimento che lo vede come parte offesa. L espulsione penale può essere una misura di sicurezza o una sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. L espulsione penale come misura di sicurezza viene stabilita nei confronti di un cittadino straniero, considerato socialmente pericoloso, e già condannato per un grave reato. Essa in genere viene eseguita dopo che la pena è stata scontata. L espulsione penale come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione può sostituire una pena detentiva fino a due anni. In caso di rientro illegale in Italia la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice e riprende l esecuzione della pena. Un cittadino straniero non può essere espulso verso uno Stato dove potrebbe essere perseguitato per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali o verso uno Stato dal quale potrebbe rischiare di essere rimandato nello Stato in cui non sarebbe protetto dalla persecuzione. Inoltre non possono essere espulsi i minori di 18 anni, fatto salvo il diritto a seguire il genitore o l affidatario espulso, i titolari di carta di soggiorno, se non per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, le donne nel periodo della gravidanza o nei sei mesi successivi al parto e gli stranieri conviventi con coniuge, o parenti fino al quarto grado, di nazionalità italiana. I cittadini stranieri che hanno visto rigettata l istanza di regolarizzazione perché denunciati, ma non condannati, per i reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e nei cui confronti, di conseguenza, è stata emessa un ordinanza di espulsione, possono presentare ricorso contro il decreto espulsivo, anche dall estero, sulla base del fatto che alcune delle norme che regolavano la legalizzazione del lavoro irregolare, oggetto dell ultima sanatoria, sono state censurate dalla Consulta in quanto in contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, sancito dalla Costituzione all articolo L INGRESSO PER LAVORO ATTRAVERSO I FLUSSI L ingresso ed il soggiorno per motivi di lavoro può avvenire secondo diverse procedure. L ingresso per motivi di lavoro subordinato, autonomo o stagionale dei lavoratori non comunitari è ammesso nell ambito delle quote di ingresso stabilite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base della richiesta di manodopera, avanzata da Regioni e Province. Nell arco del medesimo anno, qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere emanati ulteriori decreti. Il decreto flussi è il provvedimento che stabilisce quanti cittadini stranieri possono partire dall estero per venire a lavorare in Italia. Sono i datori di lavoro italiani o stranieri regolarmente soggiornanti a richiedere l autorizzazione all ingresso per lavoro dei cittadini stranieri residenti all estero. All interno delle quote del decreto flussi ne sono conteggiate alcune a favore di lavoratori di origine italiana di cui sia stato accertato, da parte della rappresentanza diplomatica o consolare, il requisito dell origine italiana entro il grado prescritto, e ne sono conteggiate alcune per i cittadini degli Stati che hanno concluso con l Italia accordi tesi a regolamentare i flussi d ingresso. Sulla base di tali accordi sono istituite presso le Rappresentanze consolari all estero speciali liste, dove possono iscriversi i lavoratori che vogliano venire a lavorare in Italia. Si tratta di tre liste, per lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo indeterminato e stagionale, la cui graduatoria è formata sulla base dell ordine di presentazione della domanda. Nella domanda, oltre ai dati anagrafici e alla scelta della lista cui si desidera iscriversi, occorre indicare le proprie mansioni, le qualifiche, le capacità e attitudini professionali, le conoscenze linguistiche, le esperienze di lavoro pregresse, l eventuale diritto di priorità come lavoratore stagionale acquisito per aver già lavorato in Italia. I dati immessi nel S.I.L. (Sistema Informativo Lavoro) possono essere consultati dai datori di lavoro. Qualora il datore di lavoro non usufruisca di questa banca dati per effettuare una richiesta nominativa, si procede all individuazione del lavoratore che, a parità di requisiti professionali richiesti, si sia iscritto prima. Costituisce titolo di prelazione, in caso di richiesta di nulla osta numerici, il possesso di attestati finali di corsi di formazione professionale realizzati da enti pubblici e privati italiani nel Paese di origine del lavoratore finalizzati all inserimento lavorativo in Italia e nel Paese di appartenenza. Le pratiche relative all ultimo decreto flussi (DPCM 17/12/04) sono gestite dalla Direzione Provinciale del Lavoro. Qualora venissero emanati ulteriori decreti nel corso dell anno, occorrerà verificare se lo Sportello Unico sarà già in grado di svolgere la procedura o se questa resterà di competenza della Direzione Provinciale del Lavoro fino al Nell ambito delle quote fissate dall ultimo decreto flussi per l ingresso dei cittadini non comunitari residenti all estero: una parte è destinata agli ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale ed è riservata ai cittadini di 24 25
14 1. AL VOSTRO ARRIVO 1. AL VOSTRO ARRIVO Paesi che hanno già sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria (Albania, Tunisia, Marocco, Egitto, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka, Bangladesh, Filippine, Pakistan, Somalia) o che stanno per sottoscriverli; una parte è destinata agli ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale di cittadini non comunitari residenti all estero di nazionalità non predeterminata. Alcune di queste quote possono essere riservate a determinate categorie di lavoratori (l ultimo decreto flussi ha riservato quote agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona e 5000 ai lavoratori dell edilizia); una parte è destinata agli ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale di cittadini non comunitari residenti all estero, appartenenti alla categoria dei dirigenti o personale altamente qualificato; una parte è destinata agli ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, ed è riservata a lavoratori di origine italiana (l ultimo decreto flussi ha riservato 200 quote a cittadini di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela); una parte è destinata agli ingressi per lavoro autonomo ed è riservata a ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (l ultimo decreto ha destinato a questi cittadini non comunitari 2500 quote ammettendo per la metà di esse le conversioni dei permessi di soggiorno precedentemente rilasciati per motivi di studio e formazione professionale; una parte è destinata agli ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale ed è riservata ai cittadini di Paesi che hanno già sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria (Albania, Tunisia, Marocco, Egitto e Moldavia) o che stanno per sottoscriverli; una parte è destinata agli ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale ed è riservata ai cittadini di Serbia- Montenegro, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania; una parte è destinata agli ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale ed è riservata ai cittadini di tutti i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell anno 2003 o L inoltro della domanda mediante raccomandata è possibile solamente a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale. Le domande spedite anteriormente sono inammissibili. La domanda va redatta sui moduli predisposti che elencano in dettaglio tutta la documentazione che, a seconda dei casi, è indispensabile allegare. Bisogna, tuttavia, tenere presente che le quote stabilite si esauriscono immediatamente e che nell invio della raccomandata per la richiesta di autorizzazione occorre essere tempestivi, avendo cura di preparare con anticipo tutti i documenti necessari e recandosi il primo giorno utile, all orario di apertura, ad un Ufficio postale dotato di affrancatrice dalla quale risulti oltre alla data anche l ora dell invio; in mancanza di idonea affrancatrice è opportuno fare apporre sulla raccomandata l ora esatta di spedizione. Il decreto flussi non è una sanatoria, pertanto il decreto non si rivolge ai cittadini stranieri irregolarmente presenti in Italia, infatti i datori di lavoro non possono assumere un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno regolare. Se, per assurdo, un datore di lavoro volesse assumere una persona straniera già in Italia, ma priva di titolo di soggiorno regolare, dovrebbe attendere la pubblicazione di un nuovo decreto sui flussi migratori e verificare se può rientrare nell ambito delle quote programmate. In caso affermativo, sul presupposto che la persona non sia presente in Italia, è possibile avviare la pratica. Il cittadino straniero dovrebbe dunque uscire dall Italia, recarsi al consolato con la copia del contratto e il nulla osta rilasciato al suo datore di lavoro e richiedere il visto. Quando invece il cittadino straniero si trovi in Italia con regolare permesso di soggiorno, ma rilasciato a titolo diverso dal lavoro, il datore di lavoro può presentare richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro precisando che il cittadino straniero si trova in Italia legalmente ad altro titolo. Per qualcuno sarà possibile convertire il proprio permesso di soggiorno; altri, invece, dovranno uscire dal territorio italiano prima della scadenza del permesso e ottenere il visto al Consolato italiano nel proprio paese. In alternativa il cittadino straniero potrebbe procedere alla conversione del proprio permesso di soggiorno in corso di validità in permesso per lavoro autonomo, purché il tipo di permesso in suo possesso lo consenta, purché nel frattempo venga emesso un decreto di programmazione dei flussi che metta a disposizione delle quote per lavoro autonomo e sempre che riesca ad ottenere l autorizzazione al lavoro. Un altra procedura di ingresso per motivi di lavoro subordinato è quella prevista per i lavoratori neocomunitari. Dei dieci nuovi paesi entrati a far parte dell Unione Europea nel maggio 2004, otto, in via transitoria, non godono di immediato libero accesso al mercato del lavoro comunitario. Si tratta di: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia e Ungheria. I cittadini provenienti da questi Paesi, regolarmente occupati alla data del 1 maggio 2004 e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi possono accedere liberamente al mercato del lavoro subordinato come tutti gli altri cittadini comunitari. Invece i cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi che dal 1 maggio 2004 vogliano svolgere in Italia un attività di lavoro subordinato possono accedere al mercato del lavoro italiano sulla base delle quote ri
15 1. AL VOSTRO ARRIVO 1. AL VOSTRO ARRIVO servate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che autorizza l ingresso per i cittadini neocomunitari. Per quanto riguarda la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta si applicano invece immediatamente tutte le norme comunitarie. 1.4 L INGRESSO PER LAVORO AL DI FUORI DEI FLUSSI Un altra procedura di ingresso per motivi di lavoro subordinato è quella prevista per i lavoratori appartenenti alle categorie particolari identificate dall articolo 27 del T.U. sull Immigrazione e dall articolo 40 del nuovo regolamento di attuazione. Si tratta dei lavoratori sottratti al regime delle quote stabilite con il decreto flussi che possono entrare in Italia su richiesta di autorizzazione all ingresso da parte del datore di lavoro in qualsiasi periodo dell anno e senza limitazioni numeriche. Le domande fuori flusso presentate in base all art. 27 anteriormente al 25 febbraio 2005, data di entrata in vigore del decreto attuativo, sono gestite dalla Direzione Provinciale del Lavoro. Le domande successive a tale data vanno presentate alla Prefettura mediante spedizione postale con raccomandata AR con l utilizzo, da parte dei richiedenti, dei moduli predisposti. Chi avesse inviato una richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro dopo il 25 febbraio 2005, dovrà ripresentare la richiesta sul modulo predisposto indirizzandola allo Sportello Unico presso la Prefettura. Fino alla piena operatività dello Sportello Unico per l immigrazione, la Direzione Provinciale del Lavoro provvederà a controllare, per la parte di propria competenza, la sussistenza dei presupposti di accoglibilità delle domande di nullaosta finalizzate a consentire l ingresso dall estero di lavoratori non comunitari, verificando presso i Centri per l impiego la disponibilità all impiego da parte di disoccupati in cerca di occupazione. La DPL trasmetterà l esito di questa fase di verifica alla Prefettura UTG. Il provvedimento finale del procedimento spetterà allo Sportello Unico. Il nullaosta al lavoro per i lavoratori neocomunitari sarà concesso dallo Sportello Unico per l Immigrazione senza procedere alle verifiche previste per l assunzione di lavoratori non comunitari e senza sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro. Il nullaosta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio. La Direzione Provinciale del Lavoro si occuperà anche dell accertamento dei presupposti di accoglibilità delle domande di proroga o rinnovo del nullaosta e provvederà a trasmettere la domanda e l esito dell accertamento sia allo Sportello Unico presso la Prefettura, sia al richiedente consentendo al lavoratore interessato di presentare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Ai fini della concessione del rinnovo sarà comunque necessario che lo Sportello Unico adotti il provvedimento conclusivo di rilascio della proroga o del rinnovo del nullaosta. Ad eccezione di alcuni casi, il nullaosta al lavoro non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, in ogni caso, non può essere superiore a due anni; in alcuni casi è concessa la proroga del nullaosta per un ulteriore biennio. Il nullaosta al lavoro e il relativo permesso di soggiorno, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, possono essere rinnovati, tranne per coloro che svolgono in Italia attività nell ambito di programmi di scambi giovanili o persone collocate alla pari, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante i versamenti contributivi. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei lettori, professori e ricercatori universitari e degli infermieri professionali il nullaosta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validità del nullaosta deve essere espressamente indicata nel provvedimento. Non devono richiedere il nullaosta allo Sportello Unico i lavoratori marittimi, i tirocinanti, i lavoratori dello spettacolo, i dipendenti delle rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, gli sportivi stranieri destinati a svolgere attività professionistica presso società sportive italiane. I visti di ingresso e i permessi di soggiorno sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro oppure, se questo non è richiesto, per il tempo strettamente necessario. Tali permessi di soggiorno non possono essere convertiti, ad eccezione del caso di permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato per svolgere un tirocinio formativo. Ai lavoratori neocomunitari viene rilasciata la carta di soggiorno. Di seguito vengono elencate le categorie individuate dall articolo 27. Dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia il cui trasferimento temporaneo, definito nel tempo e legato all effettiva esigenza dell azienda, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l azienda distaccataria. Lettori universitari professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un attività retribuita di ricerca ai quali viene rilasciata autorizzazione al lavoro solo se con richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato dell università o dell istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l espletamento delle relative attività. Nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato, a queste categorie di lavoratori il nulla osta viene concesso a tempo indeterminato, senza necessità di chiedere la proroga dell autorizzazione o di chiedere una nuova autorizzazione; hanno inoltre la possibilità di rinnovare senza limiti di tempo il permesso di soggiorno a condizione di mantenere in atto lo stesso rapporto di lavoro originariamente autorizzato, o comunque un rapporto di lavoro con lo stesso datore. Traduttori e interpreti con richiesta di nullaosta presentata o direttamente dall interessato, corredandola del contratto 28 29
16 1. AL VOSTRO ARRIVO 1. AL VOSTRO ARRIVO relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato, nonché del titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, debitamente verificati e vistati da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti. Questi lavoratori possono prorogare in Italia il contratto di lavoro, presso lo stesso datore di lavoro originariamente autorizzato, oppure qualora il contratto oggetto di autorizzazione sia a tempo indeterminato, ottenere un nullaosta a tempo indeterminato con la possibilità di rinnovare senza limiti il permesso di soggiorno. Inoltre possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro con un altro datore di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui era stato rilasciato l originario nullaosta. Collaboratori familiari che intendano proseguire un rapporto di lavoro a tempo pieno instaurato all estero da almeno un anno alle dipendenze di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscono in Italia. Questi lavoratori possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l originario nullaosta. Persone che svolgano tirocini formativi presso datori di lavoro italiani per un periodo determinato a completamento di un percorso di formazione professionale. Occorre specificare che il tirocinio formativo non costituisce un rapporto di lavoro subordinato o dipendente dal punto di vista giuridico, ma un attività finalizzata all apprendimento. Non è dunque richiesto il nullaosta al lavoro, ma il visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato nei limiti del contingente annuo. Alla richiesta deve essere allegato il progetto formativo vistato dalla regione. Un candidato ad un contratto di tirocinio che proviene da un paese neocomunitario ha il diritto di venire in Italia senza chiedere alcun visto di ingresso e di sottoscrivere direttamente in Italia un contratto di tirocinio senza richiedere il preventivo nulla osta al lavoro perché il tirocinio formativo non rientra nelle limitazioni transitorie stabilite per i lavoratori neocomunitari. Persone che svolgano attività di addestramento formativo sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall organizzazione dalla quale dipendono Il nullaosta al lavoro viene rilasciato dallo Sportello unico, su richiesta dell organizzazione presso la quale si svolgerà l attività lavorativa a finalità formativa. Alla richiesta deve essere allegato un progetto formativo, approvato dalla regione, contenente anche indicazione della durata dell addestramento. Lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia, ammessi per un periodo limitato o determinato allo scopo di portare a termine compiti specifici e tenuti a lasciare l Italia al termine delle loro funzioni. Lavoratori marittimi. Lavoratori dipendenti di imprese aventi sede all estero temporaneamente trasferiti presso imprese residenti in Italia, al fine di effettuare prestazioni oggetto di contratto di appalto. In tali casi il nul- laosta al lavoro viene richiesto dall appaltante, il visto d ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell opera o alla prestazione del servizio. L impresa estera deve garantire a questi lavoratori in trasferta sul territorio italiano almeno lo stesso trattamento retributivo previsto per i lavoratori italiani o comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Lavoratori dello spettacolo: lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all estero; personale artistico e tecnico per spettacoli; ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; artisti da impiegare nell ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche. La procedura relativa al rilascio dei nullaosta al lavoro, è espletata dalla Direzione Generale del Mercato del Lavoro Divisione II - Ufficio Nazionale per il Collocamento dello Spettacolo. Il nullaosta al lavoro è rilasciato per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi salvo proroga che può essere concessa, sulla base di documentate esigenze, solo per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta è comunicato allo Sportello Unico ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. I lavoratori autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né qualifica di assunzione. Atleti stranieri destinati a svolgere attività sportiva professionistica presso società sportive italiane. Il nullaosta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano. Giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti di organi di stampa, emittenti radiofoniche o televisive straniere. Personale occupato alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia ottiene un nullaosta al lavoro non dallo Sportello Unico, ma nell ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Persone che svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell ambito di programmi di scambi giovanili o persone collocate alla pari. A seconda dei casi il nullaosta può essere valido dai tre ai dodici mesi. Infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private Gli infermieri professionali possono entrare in Italia, previo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute, se assunti da una struttura sanitaria pubblica o privata, da una società cooperativa appaltatrice della gestione diretta ed esclusiva della struttura sanitaria di destinazione del lavoratore o da agenzia di somministrazione tenuta alla fornitura di lavoro infermieristico nei confronti della struttura sanitaria di destinazione del lavoratore. Questi lavoratori possono prorogare in Italia il contratto di lavoro, presso lo stesso datore di lavoro originariamente autorizzato, oppure qualora il contratto oggetto di autorizzazio
17 1. AL VOSTRO ARRIVO 1. AL VOSTRO ARRIVO ne sia a tempo indeterminato, ottenere un nulla osta a tempo indeterminato con la possibilità di rinnovare senza limiti il permesso di soggiorno. Inoltre è concesso al lavoratore di instaurare un nuovo rapporto di lavoro con un altro datore di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui era stato autorizzato all ingresso. In un paragrafo successivo verranno presi in esame i casi di ingresso fuori flusso per lavoro autonomo. 1.5 PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO DIPENDENTE La legge 189/02 prevede che possa entrare e soggiornare in Italia solo il cittadino straniero che abbia stipulato un contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale, in base al quale gli viene concesso un permesso di soggiorno per motivi di lavoro per la durata prevista dal contratto e comunque per un periodo non superiore a: nove mesi per uno o più contratti di lavoro stagionale; un anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; due anni per un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato è obbligatorio sottoscrivere un contratto di soggiorno per lavoro. Il contratto di soggiorno può essere stipulato presso lo Sportello Unico con un immigrato chiamato dall estero nell ambito delle quote stabilite dal decreto flussi, entro otto giorni dal suo ingresso in Italia. Il contratto di soggiorno può anche essere stipulato con un lavoratore immigrato non comunitario titolare di un regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, lavoro autonomo o motivi familiari in corso di validità. Quando si stipula un nuovo contratto di lavoro, occorre darne comunicazione allo Sportello Unico inviando entro 5 giorni per raccomandata AR, il contratto di soggiorno concluso direttamente e autonomamente tra le parti sulla base della modulistica predisposta, reperibile sul sito Sociale/immigrazione+ed+integrazione/ modulistica.htm oppure sul sito www. interno.it/news/articolo.php?idarticolo =20934 (modello Q). Contestualmente all assunzione andranno effettuate le comunicazioni al Centro per l impiego, all INPS e, se necessario, all INAIL. Per la prosecuzione di un rapporto di lavoro in corso (con un lavoratore non comunitario in possesso di permesso di soggiorno per lavoro ancora valido) già instaurato quando la conclusione del contratto di soggiorno non era richiesta, va inviato allo Sportello Unico un contratto di soggiorno concluso direttamente e autonomamente tra le parti, utilizzando la modulistica predisposta, ad integrazione dell originario contratto di lavoro (modello R). Il contratto di soggiorno va redatto in tre copie tutte da firmare in originale. Una copia resta al datore di lavoro, una al lavoratore ed una va inviata allo Sportello Unico attraverso raccomandata con avviso di ricevimento. La ricevuta di ritorno timbrata dallo Sportello servirà al lavoratore per ottenere al Commissariato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro. Il datore di lavoro deve sempre comunicare allo Sportello Unico, entro 5 giorni dall evento, la data di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza. La perdita del posto di lavoro per licenziamento o dimissioni non comporta la revoca del permesso di soggiorno al lavoratore straniero. A lui viene assicurato il diritto a rimanere in Italia per 6 mesi per cercare una nuova occupazione, senza perdere quindi automaticamente il permesso di soggiorno. Il cittadino straniero interessato a far risultare lo stato di disoccupazione deve presentarsi con il proprio permesso di soggiorno presso il Centro per l impiego non oltre 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, e rendere la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Il Centro per l impiego inserisce il lavoratore nell elenco anagrafico o aggiorna la posizione del lavoratore se già vi è inserito. Il lavoratore mantiene l inserimento in tale elenco per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi (ad esclusione del lavoratore stagionale). Entro 10 giorni il Centro per l impiego notifica allo Sportello unico la data di inserimento nell elenco anagrafico e dell immediata disponibilità al lavoro, specificando le generalità del cittadino straniero e gli estremi del suo permesso di soggiorno. Se necessario, la Questura, accertato l inserimento dello straniero nelle liste, rinnova il permesso per sei mesi a partire dalla data di registrazione nell elenco. Allo scadere del permesso di soggiorno lo straniero deve lasciare l Italia, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro oppure sia provvisto di un permesso di soggiorno ad altro titolo. LA PROCEDURA DI ASSUNZIONE Per stipulare un contratto di soggiorno per lavoro subordinato occorre che il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenti una richiesta nominativa di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l immigrazione, istituito o da istituire in ogni Provincia presso la Prefettura (Ufficio territoriale del Governo). Lo Sportello Unico a cui fare riferimento sarà quello della Provincia in cui risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa. Alla domanda si dovranno allegare la proposta del contratto di soggiorno con l indicazione delle condizioni lavorative, la documentazione relativa alle modalità di alloggio del lavoratore, eventuale autocertificazione dell iscrizione dell impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro, la dichiarazione di impegno al pagamento delle spese per il rientro nel Paese di origine e una dichiarazione in cui il da
18 1. AL VOSTRO ARRIVO 1. AL VOSTRO ARRIVO tore si impegna a comunicare allo Sportello Unico ogni variazione relativa al rapporto di lavoro. In alternativa alla richiesta nominativa, il datore di lavoro può fare una richiesta numerica. In questo caso il lavoratore sarà individuato nelle liste di collocamento dei consolati italiani all estero. Lo Sportello Unico trasmette le richieste di nulla osta ai Centri per l impiego che verificheranno che non ci siano lavoratori italiani, comunitari o non comunitari, disponibili per lo stesso impiego. Trascorsi 20 giorni dalla pubblicazione dell offerta di lavoro senza che sia stata presentata alcuna domanda per quel posto di lavoro, o anche in mancanza di comunicazioni da parte del Centro per l impiego, lo Sportello Unico, sentito il questore e nel rispetto dei limiti delle quote di ingresso, potrà trasmettere il nulla osta, valido sei mesi, ed il codice fiscale all Ufficio consolare italiano nello Stato di residenza del lavoratore che rilascerà il visto d ingresso. Qualora lo Sportello Unico in fase di istruttoria rilevi nella richiesta irregolarità sanabili o incompletezza della documentazione, invita il datore di lavoro a procedere all integrazione della documentazione. I termini previsti per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio dell autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell avvenuta regolarizzazione della documentazione. Entro otto giorni dall ingresso in Italia il lavoratore dovrà recarsi presso lo Sportello Unico competente. Qui verranno verificati i dati anagrafici del lavoratore straniero ed il visto rilasciato dall autorità consolare e verrà consegnato il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l effettiva disponibilità dell alloggio, della richiesta di certificazione d idoneità alloggiativa, nonché della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso. Il contratto viene conservato presso lo Sportello Unico e una copia è trasmessa al Centro per l impiego, all autorità consolare competente, nonché al datore di lavoro. Oltre a sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro il lavoratore straniero deve anche firmare il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, da presentare alla Questura. Lo Sportello provvede a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla Questura per i rilievi fotodattiloscopici. La Questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione allo Sportello unico del luogo in cui verrà svolta l attività lavorativa.. In attesa della piena operatività dello Sportello Unico le richieste di autorizzazione al lavoro relative al Decreto flussi del 3 febbraio 2005 verranno trattate dalla Direzione Provinciale del Lavoro del luogo di impiego del lavoratore, così come le domande di autorizzazione al lavoro ai sensi dell art. 27del Testo Unico, anteriori alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento attuativo (25 febbraio 2005). La prassi attuale prevede che il datore di lavoro presenti una domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro per ottenere il rilascio dell autorizzazione al lavoro del cittadino straniero residente all estero. Teoricamente la richiesta di autorizzazione al lavoro nell ambito dell ultimo decreto flussi possono essere presentate fino al 31 dicembre, ma in pratica le quote sono già esaurite. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che voglia assumere un cittadino straniero non comunitario deve presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa una richiesta di autorizzazione al lavoro per mezzo dei modelli appositamente predisposti. Esiste un modello specifico per l assunzione dei lavoratori a domicilio e un altro per gli altri casi. La richiesta deve indicare le complete generalità del richiedente o la ragione sociale se si tratta di un azienda e le complete generalità del lavoratore richiesto, le condizioni lavorative offerte che non possono essere diverse da quelle stabilite per i lavoratori italiani: contratto collettivo applicato, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, retribuzione lorda mensile, orario di lavoro che non deve essere inferiore a 20 ore settimanali nel caso di tempo parziale, località d impiego, tipologia contrattuale (a tempo indeterminato, a tempo determinato, stagionale). Alla domanda vanno allegati il contratto di lavoro stipulato con il lavoratore straniero residente all estero redatto su apposito modello e sottoposto alla sola condizione dell effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno; due marche da bollo da euro 14,62; la fotocopia di un documento di identità del datore di lavoro italiano, del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validità del datore di lavoro straniero regolarmente residente in Italia; certificato o autocertificazione d iscrizione dell impresa alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio), munito della dicitura di cui all art. 9 del D.P.R. n. 252/98 (antimafia); fotocopia del passaporto del lavoratore in corso di validità; stato di famiglia nel caso di assunzione di lavoratore a domicilio; documentazione relativa alla disponibilità alloggiativa; documentazione comprovante la capacità economica per sostenere i costi dell assunzione. Il datore di lavoro deve impegnarsi a comunicare l inizio e l eventuale cessazione del rapporto di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro, al competente Centro per l Impiego ed all INPS nel termine di 5 giorni e alla Questura entro 48 ore. Il rilascio dell autorizzazione al lavoro domestico o di assistenza alla persona è subordinato alla capacità economica del datore di lavoro che verrà ritenuta sussistente quando il reddito annuo netto del richiedente sia di importo almeno doppio rispetto all ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei relativi contributi. Il datore di lavoro che mette a disposizione del lavoratore un alloggio, può trattenere una somma massima pari a un terzo dell importo della retribuzione 34 35
19 1. AL VOSTRO ARRIVO 1. AL VOSTRO ARRIVO mensile; la decurtazione dello stipendio deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno e può essere applicata solo se pattuita nel contratto individuale di lavoro sottoscritto del lavoratore. Non è possibile trattenere somme dallo stipendio dei lavoratori domestici per il vitto e l alloggio offerto. La Direzione Provinciale del Lavoro verifica i requisiti reddituali e le condizioni contrattuali e rilascia l autorizzazione. Possono trascorrere alcuni mesi, specialmente nelle grandi città, perché venga rilasciata l autorizzazione dato l ingente numero di richieste che pervengono alle Direzioni Provinciali del Lavoro e la conseguente necessità di stilare una graduatoria di arrivo. La DPL provvede a inviare in Questura l autorizzazione per il nulla osta che, se non vi sono cause ostative, viene apposto in calce all autorizzazione. L autorizzazione, completa del nulla osta, ritorna alla DPL e viene consegnata al datore di lavoro che provvede a spedirla al lavoratore nel Paese di residenza. L autorizzazione deve essere presentata dal lavoratore, entro sei mesi dalla data di rilascio, alla Rappresentanza diplomaticoconsolare italiana per ottenere il visto di ingresso in Italia. L autorizzazione al lavoro va restituita alla Direzione Provinciale del Lavoro in caso di mancato utilizzo. Entro 8 giorni dall ingresso in Italia il lavoratore deve richiedere alla Questura il permesso di soggiorno per motivi di lavoro allegando al modulo predisposto, la fotocopia del passaporto con regolare visto, 4 foto formato tessera, il nulla osta lavorativo, polizza assicurativa sanitaria italiana o straniera valida in Italia o iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, una marca da bollo da 14,62 euro, codice fiscale, dichiarazione di impegno del datore di lavoro a perfezionare la pratica lavorativa per mezzo delle dovute comunicazioni, fotocopia del documento di riconoscimento, codice fiscale ed eventualmente partita IVA del datore di lavoro. Entro 5 giorni dall inizio dell attività lavorativa il datore di lavoro deve darne comunicazione al Centro per l impiego, all INPS e all INAIL. Probabilmente in futuro tale comunicazione andrà fatta unicamente allo Sportello Unico. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che voglia assumere a tempo determinato o indeterminato un cittadino neocomunitario deve, per adesso, presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa una richiesta di autorizzazione al lavoro per mezzo del modello appositamente predisposto per l assunzione dei cittadini neocomunitari. La richiesta deve indicare le complete generalità del richiedente o la ragione sociale se si tratta di un azienda e le complete generalità del lavoratore richiesto, le condizioni lavorative offerte: contratto collettivo applicato, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, retribuzione lorda mensile, orario di lavoro, località d impiego, tipologia contrattuale (a tempo indeterminato, a tempo determinato, stagionale). Alla domanda vanno allegati solo il contratto di lavoro stipulato con il lavoratore neocomunitario redatto su apposito mo- dello e sottoposto alle sole condizioni dell effettivo rilascio dell autorizzazione al lavoro e della richiesta della carta di soggiorno; una marca da bollo da euro 14,62; la fotocopia di un documento di identità del datore di lavoro italiano, del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validità del datore di lavoro straniero regolarmente residente in Italia, la fotocopia del passaporto del lavoratore in corso di validità. La domanda va trasmessa per raccomandata da un Ufficio postale dotato di affrancatrice dalla quale risulti oltre alla data anche l ora dell invio. La Direzione Provinciale del Lavoro, verificata la documentazione e accertata la disponibilità di quote, invia l autorizzazione al lavoro al Commissariato competente e al datore di lavoro. Una volta in Italia, il lavoratore neocomunitario deve recarsi al Questura per il rilascio della carta di soggiorno. PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE Un datore di lavoro o un associazione di categoria che voglia assumere un lavoratore stagionale può procedere presentando una richiesta nominativa oppure una richiesta per un iscritto alle liste tenute presso i Consolati sempre nei limiti delle quote fissate nei decreti governativi. La procedura da seguire è la medesima vista in precedenza con l unica differenza che lo Sportello Unico dovrà adottare un iter abbreviato e rilascerà il nullaosta non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto senza procedere, in caso di richiesta nominativa, alla comunicazione al Centro per l impiego. Il visto di ingresso consente di ottenere un permesso di soggiorno valido da un minimo di 20 giorni ad un massimo di 9 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Quando lo Sportello unico sarà pienamente operativo, ma solo in caso di richiesta numerica, verrà data immediata comunicazione al Centro per l impiego che procederà entro 5 giorni alla verifica dell eventuale disponibilità di lavoratori nazionali, comunitari o non comunitari, iscritti nelle liste di collocamento o censiti come disoccupati in cerca di occupazione, a ricoprire l impiego stagionale offerto. In mancanza di manodopera disponibile in Italia oppure trascorsi 10 giorni senza riscontro da parte del Centro per l impiego, lo Sportello unico concede l autorizzazione. Il lavoratore straniero che abbia già svolto lavoro stagionale e che alla scadenza del permesso sia regolarmente rientrato nel suo Paese, acquista per l anno seguente, un diritto di precedenza per l impiego stagionale in caso di richiesta dello stesso datore di lavoro, di richiesta cumulativa e di richiesta senza indicazione nominativa. Il cittadino straniero che sia venuto in Italia per lavoro stagionale per due anni consecutivi, può ottenere un permesso di lavoro stagionale pluriennale valido fino a tre anni per la durata temporale di cui ha usufruito nell ultimo dei due anni. È il datore di lavoro a dover presentare allo Sportello unico la richiesta di nullaosta al lavoro pluriennale in favore del lavorato
20 1. AL VOSTRO ARRIVO 1. AL VOSTRO ARRIVO re. L ufficio, accertati i requisiti e nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale, rilascia il nullaosta con l indicazione del periodo di validità. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro stagionale il lavoratore può recarsi ogni anno presso l autorità consolare per ottenere il visto di ingresso. Basta esibire la proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro. La medesima proposta va trasmessa allo Sportello unico competente dove, entro 8 giorni dall ingresso in Italia, il lavoratore straniero si reca per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni relative al rientro nel Paese di origine allo scadere del permesso. 1.6 PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO L ingresso in Italia allo scopo di esercitare un attività non occasionale di lavoro autonomo industriale, professionale, artigianale, commerciale, oppure per costituire una società o per divenirne soci è ammesso, nei limiti delle quote di ingresso stabilite dal decreto flussi, a condizione che la legge non riservi espressamente l esercizio di tale attività ai cittadini italiani o comunitari e purché si possiedano i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l esercizio delle singole attività e per l iscrizione ad albi professionali e registri, ove necessaria. Il cittadino straniero deve richiedere e ottenere, anche tramite procuratore, una dichiarazione che non sussistono motivi che impediscono il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio. La dichiarazione va richiesta alle autorità amministrative, Ministeri o organi competenti per materia (Ministero delle attività produttive, Ministero della salute, Camera di Commercio etc.) che si occupano di rilasciare la licenza o l autorizzazione relativa all attività che intende svolgere, o che verificano i requisiti occorrenti per l iscrizione all albo o al registro ad essa relativo. Le autorità amministrative, accertate le specifiche idoneità professionali o tecniche, provvedono nei limiti delle quote al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri. Se per esercitare una professione è necessario l accertamento di specifiche competenze professionali, occorrerà che il Ministero competente riconosca il titolo professionale qualora questo sia stato conseguito in un Paese non appartenente all Unione Europea. La Camera di Commercio è competente al rilascio del nulla osta in caso di attività soggette ad iscrizione in albi o registri camerali (Registro degli esercenti il commercio, Registro delle imprese, Albo dell artigianato) o a denuncia di inizio attività. Anche per esercitare l attività di venditore ambulante è necessario munirsi di licenza o in alternativa di autorizzazione. Quando l attività lavorativa autonoma che si vuole svolgere non comporta iscrizione ad un registro, ad un albo o ad un ordine, né richiede una licenza, un autorizzazione o una denuncia di inizio attività, è impossibile individuare l autorità am- ministrativa che possa rilasciare la dichiarazione. Pertanto il cittadino straniero, ottenuta una dichiarazione dalla Camera di Commercio in merito al fatto che l attività non è soggetta ad autorizzazione, licenza, denuncia di inizio attività, deve esibire un contratto con una società committente, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese di quest ultima e la copia di una dichiarazione di responsabilità inviata dal committente alla Direzione Provinciale del Lavoro, che attesti che il lavoratore presterà la propria opera senza alcun vincolo di subordinazione. Il cittadino straniero deve disporre di risorse adeguate per l esercizio dell attività e deve richiedere alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, territorialmente competente, un attestazione dei parametri di riferimento relativi alla disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l esercizio dell attività, in altre parole un attestazione delle risorse economiche necessarie per portare avanti un attività come la sua. I parametri si basano sulla disponibilità, in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione annua di un importo mensile pari all assegno sociale. Per definire i suddetti parametri sono prese in considerazione le spese connesse all avvio e all esercizio dell attività, spese per affitto o acquisto di immobili, per macchinari e attrezzature, costi legati agli adempimenti amministrativi, al pagamento delle tasse, eccetera. Questa attestazione va richiesta anche nei casi in cui, per svolgere l attività non occorra un abilitazione, una licenza o un autorizzazione. Per le attività che richiedono l iscrizione ad un ordine professionale, l attestazione è resa dall ordine stesso. I soci di società e cooperative, non devono presentare alcuna attestazione: basta essere in possesso di un certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese, copia di una dichiarazione di responsabilità del committente inviata alla Direzione Provinciale del Lavoro attestante che il socio lavoratore presterà la propria opera senza alcun vincolo di subordinazione. Il cittadino straniero deve disporre di un idonea sistemazione alloggiativa da dimostrare con l esibizione di un contratto di acquisto o di affitto di un immobile, oppure con la dichiarazione di chi lo ospiterà o alloggerà che attesti di aver messo a disposizione del richiedente un alloggio idoneo. Il cittadino straniero deve disporre di un reddito annuo superiore al minimo previsto per l esenzione dalla spesa sanitaria. Tale reddito deve provenire da fonti lecite. È ammessa la garanzia prestata da enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia come anche la dichiarazione rilasciata al lavoratore dal committente o la dichiarazione rilasciata al socio prestatore d opera dal rappresentante legale della società, che assicuri per il lavoratore autonomo un compenso superiore al suddetto livello minimo, corredate dalla copia dell ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese o dell ultima dichiarazione dei redditi. Il cittadino straniero deve richiedere alla Questura, anche tramite procurato
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