Aspetti legali degli spin off accademici

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1 Aspetti legali degli spin off accademici Conoscere le diverse forme societarie applicabili all'attivazione di nuovi business Claudia Cevenini Percorso Mediatori dell'innovazione Business development Ravenna, 7 luglio 2011

2 Cosa si intende per spin-off? spin-off spin òof locuz. ingl. [comp. di (to) spin «girare, filare» e off «fuori»] (pl. spin-offs... òofs ), usata in ital. come s. m. (e pronunciata comunem. spinòf ). 1. In economia: a. Trasformazione di un ramo di un azienda in un azienda a sé stante. b. Separazione di un azienda minore da una maggiore. 2. estens. Risultato o sviluppo positivo di un azione, una ricerca, un prodotto: questo libro è uno s.-o. della grande enciclopedia. [ ] (Vocabolario Treccani on-line)

3 Gli spin-off universitari Strumento di valorizzazione del patrimonio conoscitivo dell'ateneo. Trasferimento al sistema produttivo di nuove conoscenze in campo scientifico e tecnologico. Obiettivo principale: favorire il contatto tra le strutture di ricerca universitarie, il mondo produttivo e le istituzioni del territorio, per sostenere la ricerca e diffondere nuove tecnologie con ricadute positive sulla produzione industriale e il benessere sociale del territorio. Gli Spin-off promossi dalle università prevedono la partecipazione dell'ateneo alla compagine sociale. Gli Spin-off accademici sono invece promossi da personale strutturato senza la partecipazione dell'ente. (

4 Avviare un'impresa Come si fa ad avviare un'impresa? Quale forma di impresa è meglio scegliere? Occorrono particolari requisiti? Quali sono gli adempimenti burocratici (amministrativi e fiscali)? Impresa collettiva = società

5 Il concetto di società Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art c.c.)

6 Forme societarie scopo di lucro Società di persone Società semplice (S.s.) [= attività NON commerciali] Società in nome collettivo (S.n.c.) Società in accomandita semplice (S.a.s.) Società di capitali Società a responsabilità limitata (S.r.l.) Società per Azioni (S.p.A.) Società in Accomandita per Azioni (S.A.p.A.)

7 Forme societarie scopo mutualistico Società cooperativa a responsabilità limitata Società cooperativa a responsabilità illimitata Società di mutua assicurazione NON hanno scopo di lucro Scopo mutualistico = fornire ai soci beni, servizi, lavoro a condizioni più vantaggiose del mercato

8 Enti non profit (es. associazioni) Non hanno scopo di lucro. Perseguono obiettivi di natura solidaristica, ideale, culturale, sportiva, di utilità sociale. Divieto di distribuzione degli utili ai soci. Non svolgono attività commerciali.

9 Fattori di scelta della società Responsabilità = illimitata/limitata Prevalenza dell'elemento personale rispetto al capitale Disponibilità a svolgere o meno attività nella società Capitale necessario alla costituzione Tipo di attività esercitata Adempimenti contabili e fiscali Costi fissi di gestione

10 Società di persone

11 Società semplice Costituisce la forma più elementare di società. Esercizio di attività non commerciali (es. attività agricole, artigiane, professionali, gestione di patrimoni immobiliari, ecc.). Non può esercitare le attività di impresa commerciale: - produzione di beni e servizi; - intermediazione nella circolazione di beni; - trasporto per terra, acqua, aria; - attività bancaria e assicurativa; - altre attività ausiliarie delle precedenti. (2195 c.c.)

12 Società semplice - responsabilità I creditori possono far valere i propri diritti sul patrimonio sociale; se non è sufficiente, per le obbligazioni sociali risponderanno personalmente tutti i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Responsabilità illimitata = socio risponde con tutti i beni presenti e futuri. Responsabilità sussidiaria: solo se il patrimonio della società è incapiente i creditori potranno rivalersi sui beni pesonali dei soci. Responsabilità solidale = socio non risponde in proporzione alla sua quota di partecipazione ma anche oltre (es. se gli altri soci non sono in grado di pagare).

13 Società semplice - costituzione Il contratto sociale non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (es. beni immobili). Il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci. Ciascun socio è obbligato ai conferimenti indicati nel contratto sociale. Se non sono specificati, i soci in parti uguali devono conferire quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale. La s.s. è iscritta nella sezione speciale del Registro imprese. L'iscrizione ha solo la funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia.

14 Società semplice i soci Hanno diritto di partecipare alla gestione della società. Hanno diritto di partecipare alla divisione degli utili proporzionalmente al conferimento, dopo l'approvazione del rendiconto. Hanno potere di amministrazione esercitabile disgiuntamente senza il consenso degli altri soci, a meno che non sia stabilito diversamente nel contratto sociale. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti della società. La rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore, salvo diversa disposizione del contratto.

15 Società semplice - adempimenti La società semplice non è obbligata alla tenuta delle scritture contabili. Non è obbligata alla predisposizione del bilancio di esercizio annuale ma di un rendiconto. Non è soggetta al fallimento.

16 Società semplice - scioglimento La s.s. si scioglie per: - decorso del termine; - conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo; - volontà di tutti i soci; - mancanza della pluralità dei soci se non ricostituita entro 6 mesi; - altre cause previste dal contratto sociale.

17 Quando scegliere una società semplice? Non si intende svolgere attività c.d. commerciale. Si intende svolgere attività agricola o professionale. Si è disposti a rischiare anche di rispondere con i propri beni per le obbligazioni sociali. Ciascun socio può essere chiamato a partecipare alle attività della società, all'amministrazione e alla gestione: necessarie competenza e fiducia reciproca.

18 Società in nome collettivo: caratteristiche Esercizio di attività commerciale. Responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali. Eventuali patti in senso contrario (es. limitazione della responsabilità di alcuni soci) rilevano esclusivamente tra le parti e non hanno effetto nei confronti dei terzi.

19 Società in nome collettivo: costituzione Va predisposto un atto costitutivo. L'atto costitutivo deve essere stipulato nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (occorre l'intervento di un notaio). Entro 30 giorni l'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione si trova la sede sociale. (in mancanza la società è considerata irregolare). Successivamente, le modifiche dell'atto costitutivo dovranno essere iscritte nel registro imprese. Attenzione!!! La mancata iscrizione nel Registro imprese non comporta l'inesistenza della società (pubblicità dichiarativa). Diverso è per le società di capitali.

20 Contenuto dell'atto costitutivo Generalità dei soci (individui o società) Ragione sociale (nome della società, nome di uno o più soci, tipo di società, es. Fantasy di Rossi Mario e C. S.n.c. ) Soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza Sede legale della società ed eventuali sedi secondarie Oggetto sociale Conferimenti di ciascun socio, valore attribuito e metodo di valutazione Prestazioni cui sono obbligati i soci d'opera Regole di ripartizione degli utili e delle perdite e quote Durata della società

21 I conferimenti Per la Snc non è previsto un capitale sociale minimo. Occorre comunque che siano conferite le risorse necessarie per l'esercizio dell'attività. Può essere conferito qualsiasi bene giuridico suscettibile di valutazione economica (es. denaro o beni in natura, mobili e immobili). I beni in natura possono essere conferiti a titolo di proprietà o di godimento o di uso. Socio d'opera = apporta alla società l'impegno a fornire una prestazione di lavoro.

22 S.n.c. - divieto di concorrenza Il socio di s.n.c. non può esercitare per conto proprio o altrui attività in concorrenza con l'attività svolta dalla società, né essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti senza il consenso degli altri soci. In caso di attività preesistente alla costituzione della s.n.c. e gli altri soci ne erano a conoscenza si presume che il consenso sia stato tacitamente accordato. In caso di violazione, la società ha diritto al risarcimento del danno e il socio può essere escluso dalla società.

23 Amministrazione della s.n.c. L'amministrazione e la rappresentanza legale spettano ai soci. I soci possono stabilire delle limitazioni, es.: - amministrazione e rappresentanza solo a uno o più soci; - amministrazione ordinaria disgiuntamente a ciascun socio; amministrazione straordinaria congiuntamente a tutti i soci (= necessario consenso di tutti i soci) - amministrazione disgiunta per operazioni fino a un certo importo; amministrazione congiunta oltre. Attenzione!! Limitazioni devono essere inserite nell'atto costitutivo per essere opponibili a terzi.

24 S.n.c. - trasferimento delle quote I soci possono stabilire regole per la cessione delle quote. Generalmente è richiesto il consenso di tutti i soci. L'atto costitutivo può stabilire diversamente, es.: - consenso a maggioranza, o - libera trasferibilità delle quote, o - diritto di prelazione a favore degli altri soci, o - clausola di gradimento

25 S.n.c. - adempimenti contabili Gli amministratori della s.n.c. devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dal codice civile: - libro giornale - libro degli inventari Vanno conservati ordinatamente gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

26 Scioglimento della s.n.c. La S.n.c. può essere sciolta per le stesse cause della società semplice e inoltre: - per provvedimento dell'autorità governativa; - per la dichiarazione di fallimento.

27 S.n.c. - liquidazione Durante la fase di liquidazione della s.n.c. la rappresentanza della società spetta ai liquidatori. Liquidatori devono pagare tutti i creditori e redigere un bilancio finale di liquidazione. Eventuali creditori non interamente pagati, una volta conclusa la liquidazione, possono agire nei confronti dei singoli soci. Al termine della liquidazione, la società dovrà essere cancellata dal registro delle imprese.

28 Quando scegliere una s.n.c.? Tutti i soci devono collaborare alle attvità della società. È importante che ciascun socio sia competente nelle attività scelte come oggetto sociale. Deve esserci un rapporto di reciproca fiducia. Si deve essere disposti a rischiare di rispondere con i propri beni per eventuali obbligazioni.

29 Società in accomandita semplice Due categorie di soci Soci accomandatari = hanno la qualifica di imprenditori; partecipano alla gestione, all'amministrazione e alla direzione della società e ne hanno la rappresentanza; sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Soci accomandanti = hanno solo l'obbligo del conferimento; sono responsabili per le obbligazioni sociali nel limite della quota conferita; è vietato loro compiere atti di gestione e trattare o concludere affari in nome della società; se contravvengono a questo divieto perdono il beneficio della responsabilità limitata e possono essere esclusi dalla società. Hanno diritto di controllare l'amministrazione e la gestione e di controllare libri, registri e documenti sociali.

30 S.a.s. - Costituzione Valgono le regole della S.n.c. con alcune norme specifiche. Va predisposto un atto costitutivo. Nell'atto costitutivo devono essere indicati i soci accomandatari e accomandanti. Nella ragione sociale figurano solo i soci accomandatari; se sono indicati soci accomandanti, questi perdono il beneficio della responsabilità limitata.

31 S.a.s. - gli amministratori Solo i soci accomandatari possono essere amministratori. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, gli amministratori sono nominati (e revocati) col consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto. I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non con procura speciale per singoli affari.

32 S.a.s. - scioglimento Stesse cause della s.n.c. e inoltre quando rimangono solo soci accomandatari o accomandanti, a meno che entro 6 mesi non si provveda a sostituire il socio mancante. Se mancano tutti i soci accomandatari, gli accomandanti (che non possono gestire la società) devono nominare un amministratore provvisorio che dovrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione pur senza assumere la responsabilità dei soci accomandatari. I creditori non interamente pagati nella liquidazione possono rivalersi sui soci accomandanti solo se questi hanno ricevuto una quota di liquidazione, nei limiti della quota stessa.

33 Quando scegliere una S.a.s.? Se alcuni dei soci intendono solo essere coinvolti nella società apportando capitale senza partecipare alla gestione. Se altri soci sono disposti a partecipare direttamente alle attività della società, gestirla e rischiare qualora le obbligazioni sociali siano superiori al patrimonio della società anche i propri beni personali. È scelta ad es. in ambito familiare.

34 Società di capitali

35 Società di capitali Hanno personalità giuridica: - sono soggetti di diritto formalmente distinti dai soci; - hanno piena e perfetta autonomia patrimoniale (= il patrimonio della società è distinto da quello dei soci). Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio. I creditori sociali non possono aggredire il patrimonio dei singoli soci (eccezioni: se rimane unico socio; accomandatari di SpA). Amministratori possono essere anche non soci. Qualità di socio trasferibile liberamente. Delibere sociali prese da organi collegiali (CdA, assemblea).

36 Società a responsabilità limitata Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, tranne in casi particolari (es. rimanenza di un unico socio e mancanza dei presupposti di legge per la Srl unipersonale). L'iscrizione al registro imprese ha efficacia costitutiva. Capitale minimo euro Le quote sono in linea di principio liberamente trasferibili con atto fra vivi e mortis causa. L'atto costitutivo può vietare il trasferimento delle quote o subordinarlo al mero gradimento degli organi sociali, dei soci o di terzi, oppure alla presenza di determinate condizioni.

37 S.r.l. - costituzione 1/2 La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (ossia con l'intervento di un notaio) e deve indicare: 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;

38 S.r.l. - costituzione 2/2 4) l'ammontare del capitale, non inferiore a euro, sottoscritto e di quello versato; 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; 6) la quota di partecipazione di ciascun socio; 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza; 8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

39 S.r.l. - deposito atto costitutivo e iscrizione Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società. L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

40 S.r.l. - effetti dell'iscrizione Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica. Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione. Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato una tale operazione, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.

41 S.r.l. - conferimenti 1/3 Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore al capitale sociale. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica (es. beni mobili o immobili, prestazione d'opera o di servizi.) Attenzione!! Se l'atto costitutivo non stabilisce diversamente, i conferimenti devono essere fatti in denaro. L'obbligazione d'opera o di servizi deve essere garantita per l'intero valore da una fideiussione bancaria o da una polizza di assicurazione. Occorre una relazione di stima giurata sul valore dei conferimenti in natura effettuata da un esperto scelto liberamente tra i revisori legali (o società di revisione).

42 S.r.l. - conferimenti 2/3 Se l'atto costitutivo lo prevede per i conferimenti d'opera o di servizi - la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società. I conferimenti in Srl sono da imputare necessariamente a capitale sociale.

43 S.r.l. - conferimenti 3/3 Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in denaro. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni.

44 Oggetto sociale 1/2 Deve rispecchiare l'attività che la S.r.l. svolgerà concretamente. Non inserire elenchi generici, non coerenti, con attività incompatibili o non esercitabili contemporaneamente. Attenzione!!! Non bisogna rischiare che l'oggetto sociale risulti indeterminato. Occorre individuare il settore economico in cui opererà la S.r.l. (Codice ATECO 2007) Possibile prevedere le c.d. "estensioni" dell'oggetto principale senza che questo possa costituire causa di indeterminatezza.

45 Oggetto sociale 2/2 Importante: - l'os definisce il limite di operatività degli amministratori nell'esercizio dei poteri di gestione e di rappresentanza; - l'os stabilisce limiti per l'assemblea dei soci, che non può autorizzare o ratificare atti degli amministratori che eccedano l'os.

46 Codice ATECO Tutte le attività economiche sono classificate secondo la Classificazione ATECO 2007 e possiedono un codice identificativo. Il codice è utilizzato in determinati atti e dichiarazioni della società. Adottata dall'istat per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico. Es. J.62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse. Nota: alcuni bandi per contributi pubblici sono riservati alle imprese con determinati codici ATECO.

47 Quote di partecipazione e diritti dei soci Le quote di partecipazione e i diritti dei soci sono proporzionali al conferimento, a meno che non sia stabilito diversamente nell'atto costitutivo. L'atto costitutivo può: - stabilire quote di partecipazione non proporzionali ai conferimenti, - attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Occorre valutare se introdurre clausole di non trasferibilità della quota o che limitino la trasferibilità o eventuali clausole di gradimento.

48 S.r.l. - amministrazione 1/3 I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo. Successivamente, sono nominati dall'assemblea dei soci. Possono restare in carica al massimo 3 esercizi e sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto. Sono revocabili dall'assemblea dei soci in qualunque momento. Se la revoca avviene senza giusta causa, gli amministratori revocati hanno diritto al risarcimento dei danni. L'amministrazione può essere affidata a una persona (amministratore unico) o più persone (consiglio di amministrazione). Ai membri del CdA l'amministrazione può essere affidata disgiuntamente o congiuntamente.

49 S.r.l. - amministrazione 2/3 A. congiuntiva = occorre il consenso di tutti gli amministratori per il compimento delle operazioni sociali; è possibile tuttavia stabilire che l'amministrazione o il compimento di singoli atti siano decisi a maggioranza. I singoli amministratori non possono compiere alcun atto salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società. A. disgiuntiva = ogni amministratore ha il potere di decidere autonomamente gli atti di gestione sociale. Nel caso di CdA l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o in base al consenso espresso per iscritto. Agli amministratori spettano la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di operazioni straordinarie (fusione, scissione) e le decisioni di aumento del capitale.

50 S.r.l. - amministrazione 3/3 Nell'atto costitutivo possono essere effettuate diverse scelte, es.: - attribuire l'amministrazione a uno o più soci ed escludere la possibilità di nominare amministratori non soci; - consentire la nomina di amministratori anche non soci; - nel caso di più amministratori occorre stabilire se l'amministrazione sarà congiunta o disgiunta; - occorre stabilire in che modo dovranno essere adottate le decisioni degli amministratori (es. forma collegiale o consultazione scritta).

51 S.r.l. - rappresentanza La rappresentanza generale della società spetta agli amministratori. Eventuali limitazioni dei poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

52 S.r.l. - responsabilità amministratori e controllo dei soci Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni che derivano dall'inosservanza dei doveri a loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. La responsabilità non si estende agli amministratori esenti da colpa che, sapendo in anticipo dell'atto che si stava per compiere, hanno manifestato il proprio dissenso. I soci non amministratori hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di fiducia i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

53 S.r.l. - decisioni dei soci 1/2 I soci decidono sulle materie indicate nell'atto costitutivo e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da parte di uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci: - approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; - nomina degli amministratori; - modificazioni dell'atto costitutivo; - decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

54 S.r.l. - decisioni dei soci 2/2 L'atto costitutivo può stabilire che le decisioni siano prese mediante consultazione scritta o in base al consenso espresso per iscritto. Necessaria la deliberazione assembleare se: - non è prevista la consultazione scritta nell'a.c.; - per decisioni particolari (es. modifiche dell'a.c., decisioni che modificano sostanzialmente l'oggetto sociale o i diritti dei soci; riduzione del capitale per perdite); - se lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. I voti dei soci valgono in misura proporzionale alla partecipazione. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni sono prese col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

55 Recesso del socio L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità, oltre ai casi previsti dalla legge. Il diritto di recesso spetta in ogni caso ai soci che non hanno acconsentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla fusione, scissione, trasferimento della sede all'estero, eliminazione di cause di recesso previste dall'atto costitutivo, rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci. Il socio che recede ha diritto al rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Si tiene conto del valore di mercato al momento del recesso.

56 Esclusione per giusta causa Occorre stabilire nell'atto costitutivo in quali casi è possibile l'esclusione del socio dalla Srl per giusta causa.

57 S.r.l. - trasferimento quote Le quote sono in linea di principio liberamente trasferibili con atto fra vivi e mortis causa. L'atto costitutivo può vietare il trasferimento delle quote o subordinarlo al mero gradimento degli organi sociali, dei soci o di terzi, oppure alla presenza di determinate condizioni.

58 S.r.l. - risoluzione delle controversie Possibile prevedere clausola compromissoria con cui si deferiscono ad arbitri eventuali controversie che dovessero insorgere tra soci o tra soci e società e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale. Arbitrato = procedura alternativa al giudizio ordinario con cui la risoluzione di una controversia è affidata a uno o più arbitri, che decidono in base alle regole del codice di procedura civile.

59 S.r.l. - adempimenti La S.r.l. deve tenere le scritture contabili e i libri sociali previsti dalla legge, es.: - libro giornale - libro degli inventari - registri IVA - eventuali scritture di magazzino - registro beni ammortizzabili È tenuta alla predisposizione del bilancio di esercizio annuale.

60 S.r.l. - scioglimento La S.r.l. si scioglie per: - decorso del termine; - conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, a meno che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie; - impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea; - riduzione del capitale sotto il minimo legale; - deliberazione dell'assemblea; - altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto; - altre cause previste dalla legge. Liquidazione bilancio finale di liquidazione cancellazione della società.

61 La comunicazione unica

62 Avvio dell'attività di impresa Per tutti coloro che intendono aprire una qualsiasi attività economica in forma di impresa è prevista dal 2010 una procedura semplificata rispetto al passato. Comunicazione Unica (ComUnica) = procedura con cui le nuove imprese possono assolvere tutti gli adempimenti dichiarativi verso Registro Imprese, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL mediante la presentazione di un modello informatico unificato indirizzato alla sola Camera di commercio competente per territorio. x.jsp

63 Modalità di presentazione delle pratiche Per poter effettuare la Comunicazione Unica occorre: - registrarsi su Internet; - disporre della firma digitale; - disporre della PEC (Posta Elettronica Certificata).

64 Spin off in Università

65 Spin off dell'università Impresa costituita per favorire il trasferimento tecnologico e l utilizzo del risultato di una ricerca sviluppata nell Università da parte di docenti, ricercatori o studenti. Unibo favorisce la costituzione di SpA e Srl aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale in contesti innovativi dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi (Regolamento per la costituzione di spin off dell'università di Bologna). Spin off dell'università = solo S.p.A. e S.r.l. a cui Unibo partecipa come socio.

66 Costituzione Spin-off dell'università Proposta esclusivamente dall'università o da uno o più docenti o ricercatori o tecnici amministrativi dell'università. Possono partecipare al capitale sociale: assegnisti di ricerca, borsisti, studenti, allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato, laureati, specializzati, dottori di ricerca e ogni altra persona fisica o giuridica, società, ente o altro soggetto, italiano o straniero.

67 Partecipazione dell'università Può derivare anche solo dal conferimento di beni in natura. Non può superare il 10% delle quote, a meno che il CdA dell'università non disponga diversamente. Diritto di prelazione dell'università in caso di trasferimento di quote. Partecipazione dell'università è postergata nella partecipazione alle perdite. CdA di almeno 3 membri di cui 1 nominato dall'università.

68 Patti parasociali 1/2 Durata 10 anni o massimo consentito dalla legge. In caso di operazioni sul capitale sociale a seguito di perdite i soci diversi dall'università devono ripianare le perdite ed eventuali aumenti di capitale. La remunerazione del socio per attività a favore della società non può eccedere quanto praticato dal mercato e non deve causare discriminazione o pregiudizio agli altri soci.

69 Patti parasociali 2/2 Eventuali aumenti di capitale o modifiche allo Statuto possibili con il consenso dell'università. Opzione di vendita della quota dell'università dopo lo scadere dei patti parasociali o in caso di mutamento della compagine sociale a favore degli altri soci a un prezzo stabilito da un esperto indipendente tenendo conto del valore di mercato. Il prezzo non può comunque essere inferiore al valore della partecipazione.

70 Logo dell'università Gli spin-off dell'università possono utilizzare a titolo gratuito il logo dell'università di Bologna mediante contratto di licenza. L'utilizzo dovrà essere interrotto se l'università cesserà di essere socia dello spin-off.

71 Utilizzo strutture dell'università Gli spin-off possono permanere nelle strutture dei dipartimenti dell'università per un periodo non superiore a 3 anni. Questo periodo può essere prorogato una sola volta con l'assenso del CdA dell'università, sentito il Consiglio di Dipartimento. Un'apposita convenzione dovrà disciplinare l'utilizzo di spazi, attrezzature e personale.

72 Partecipazione del personale 1/2 Docenti e ricercatori che propongono uno spin-off devono partecipare al capitale e non cedere la partecipazione per 3 anni. Docenti e ricercatori a tempo pieno proponenti sono autorizzati a svolgere attività retribuita a favore dello spin-off purché ciò non contrasti con le loro attività di ricerca e didattica. Lo spin-off e il personale docente e ricercatore non possono svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolta dal Dipartimento.

73 Partecipazione del personale 2/2 Docenti e ricercatori a tempo pieno che, dopo la costituzione dello spin-off, intendono divenire soci e prestare attività retribuita a favore della società dovranno chiedere l'autorizzazione agli organi competenti. Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore della società attività non retribuita o attività retribuita occasionale, fuori dall'orario di lavoro e previa autorizzazione del dirigente del personale, sentito il Direttore della struttura di riferimento.

74 Assegnisti e dottorandi Possono svolgere attività retribuita e non a favore dello spin-off previo parere del tutor e su autorizzazione del Consiglio del Dipartimento e del Collegio dei docenti del dottorato. Gli allievi dei corsi di specializzazione medica possono svolgere attività retribuita e non a favore dello spin-off a condizione che non sia riconducibile all'ambito sanitario e al di fuori dell'orario di lavoro.

75 Proprietà intellettuale I diritti di proprietà intellettuale dei risultati della ricerca dello spin-off restano in capo alla società. All'Università spetta una licenza gratuita e perpetua su tali risultati senza diritto di sublicenza.

76 Costituzione degli spin-off dell'università Progetto va sottoposto al CdA e al Senato Accademico dell'università, che dovranno autorizzare la costituzione della società con indicazione della quota spettante all'università. Dovranno essere sentiti il Dipartimento che ospiterà lo spin-off, i Dipartimenti di afferenza dei proponenti e il Comitato SMART. La nuova società è iscritta all'albo degli spin-off dell'università.

77 Spin-off accademici 1/3 Società a cui l'università non partecipa come socio, costituite o partecipate da docenti o ricercatori dell'università. Non sono soggette a quanto stabilito per gli spin-off dell'università ma devono rispettare alcune regole: docenti e ricercatori a tempo pieno che intendono svolgere attività retribuita a favore della società devono chiedere ogni anno l'autorizzazione al mantenimento in servizio;

78 Spin-off accademici 2/3 docenti e ricercatori a tempo pieno devono richiedere di volta in volta l'autorizzazione a percepire compensi dallo spin-off accademico; il personale tecnico-amministrativo che intende svolgere attività retribuita a favore dello spin-off deve richiedere di volta in volta l'autorizzazione al Dirigente del personale, sentito il Direttore della struttura di riferimento sulla compatibilità con lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

79 Spin-off accademici 3/3 docenti e ricercatori a tempo definito devono rispettare il regolare e diligente svolgimento delle attività di ricerca e didattica; a docenti e ricercatori è vietato partecipare o prestare la propria attività a favore di società che svolgano attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolta dal Dipartimento di appartenenza.

80 Grazie per l'attenzione!

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