Scegliere. la forma giuridica
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- Rebecca Sartori
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1 Scegliere la forma giuridica 1
2 La scelta della forma giuridica è molto importante per chi vuole avviare un attività in proprio: una veste giuridica sbagliata può pregiudicare il successo dell iniziativa. Ad esempio, la forma cooperativa non è la più indicata per un agenzia di pubblicità; nessuno si sognerebbe di aprire una piccola attività commerciale sotto forma di società per azioni. Ma prima ancora di scegliere una forma giuridica piuttosto che un altra, è opportuno chiarirsi le idee su un punto fondamentale: che significa, sotto il profilo giuridico e fiscale, mettersi in proprio? Diventare imprenditore o avviare un attività autonoma? Mettersi in proprio è un espressione generica che si riferisce a tutte le attività di lavoro non dipendente: chiunque avvia un attività lavorativa in forma non subordinata si mette in proprio. Tutte le attività di lavoro indipendente si possono classificare in due categorie principali : attività di impresa; attività di lavoro autonomo. 2
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4 Attività di impresa Per il Codice Civile l impresa è caratterizzata dai seguenti elementi: l esercizio di una attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni e di servizi; l organizzazione dell attività; la professionalità. Per non fare confusione: impresa, azienda, ditta Nel linguaggio comune, impresa, azienda e ditta sono usati come sinonimi. Giuridicamente tali termini definiscono, invece, tre concetti diversi: l impresa è l attività svolta dall imprenditore; l azienda è lo strumento necessario per svolgere tale attività: locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.; la ditta è la denominazione commerciale dell imprenditore (art C.C.), cioè il nome con cui egli esercita l impresa distinguendola dalle imprese concorrenti: così come le persone devono avere un nome e un cognome, anche l impresa deve avere una ditta. L attività economica si considera organizzata e può assumere quindi caratteristiche d impresa quando è svolta attraverso un azienda. 4
5 Il Codice Civile definisce l azienda come il complesso dei beni organizzati dall imprenditore per l esercizio dell impresa : macchinari, impianti, attrezzature, locali, arredi, ecc., o più genericamente capitali. Tuttavia oltre che di capitali l azienda è fatta anche di lavoro: dipendenti, collaboratori ecc. Se l attività è esercitata con strumenti modesti e senza ricorrere al lavoro altrui, non è attività organizzata (e quindi non si considera impresa). Per esempio un grafico pubblicitario che lavora da solo e con l utilizzo di mezzi ridotti (studio in casa, telefono, PC, ecc.) non è considerato imprenditore (vedi Riquadro C) ma lavoratore autonomo. Non è richiesto che l imprenditore sia anche proprietario dell azienda: può anche prenderla in affitto. Quando l attività non è impresa Se si vuole avviare un attività: con un fine non economico (ad esempio un circolo bocciofilo); non organizzata tramite un azienda (ad esempio un fotografo ambulante con un attrezzatura modesta); 5
6 esercitata non in forma professionale (ad esempio delle ripetizioni private a tempo perso), è facile dedurre che non si tratta di impresa. Gli enti che hanno un obiettivo non economico quale quello morale, ricreativo, culturale, sportivo, scientifico, ecc., sono inquadrati in apposite figure giuridiche ( Associazioni, Fondazioni, ecc.). I tre tipi di imprenditore Il Codice Civile distingue tre figure fondamentali di imprenditore: imprenditore commerciale, da non confondere col commerciante; imprenditore agricolo; piccolo imprenditore, di cui l imprenditore artigiano rappresenta la figura più tipica. 6
7 Queste distinzioni non sono puramente accademiche: appartenere all una o all altra di queste figure giuridiche comporta una serie di conseguenze rilevanti sul piano amministrativo, fiscale, previdenziale e creditizio. 7
8 Piccolo imprenditore Il piccolo imprenditore in generale Secondo il Codice Civile sono piccoli imprenditori: i coltivatori diretti del fondo; gli artigiani; i piccoli commercianti; coloro che esercitano un attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Si tratta come si vede di una figura mista, che riunisce sia alcune attività dell imprenditore commerciale (ad es. il commercio in senso stretto) che quelle dell imprenditore agricolo. In generale si può dire che tale figura si caratterizza per le limitate dimensioni dell impresa, dove comunque il lavoro del titolare e dei familiari deve essere prevalente sia sul lavoro dei terzi che sul capitale investito nell azienda. 8
9 Sei imprenditore? Devi... _ Tutti gli imprenditori (commerciali, agricoli e piccoli) sono ora tenuti all iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente, cioè quella della provincia in cui è posta la sede legale; _ I soli imprenditori commerciali sono inoltre obbligati, ai fini civilistici, alla tenuta delle scritture contabili, obbligo che peraltro, ai fini fiscali, finisce per estendersi anche a quasi tutti gli imprenditori. Tali scritture e la corrispondenza commerciale (fatture, lettere, ecc.) devono essere conservate per dieci anni. Avviare un attività autonoma Per il Codice Civile, con tale espressione si intende ogni attività lavorativa che prevede: l esecuzione, contro corrispettivo, di un opera o di un servizio; con lavoro prevalentemente proprio; senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. 9
10 Come accennato all inizio, il lavoro autonomo si differenzia dall impresa principalmente per l assenza di una significativa organizzazione, cioè di una azienda. Secondo la normativa fiscale le attività autonome possono essere svolte nei modi seguenti: esercizio di arti o professioni; collaborazione coordinata e continuativa; lavoro autonomo occasionale. 10
11 Esercizio di arti o professioni Si considera tale lo svolgimento di attività di lavoro autonomo per professione abituale (anche se non esclusiva). Rientrano in questa categoria: gli artisti (pittori, musicisti, ecc.) e i professionisti dello sport e dello 11
12 spettacolo (calciatori, attori, ecc.); i professionisti intellettuali (avvocati, medici, commercialisti, ecc.). A volte per esercitare una professione è richiesta l iscrizione preventiva in appositi albi, ordini o elenchi: si parla in tal caso di professioni protette (giornalisti, notai, medici ecc.); in caso contrario si parla di professioni libere (es. consulenti d azienda, pubblicitari, ecc.). Collaborazione coordinata e continuativa E considerata tale quell attività che pur avendo contenuto intrinsecamente professionale viene svolta: senza vincolo di subordinazione a favore del committente, ma in modo adeguato alle sue esigenze (l attività del collaboratore è infatti coordinata dal committente, che impartisce delle direttive di massima); nel quadro di un rapporto unitario e continuativo (cioè non occasionale e a tempo determinato); senza impiego di mezzi organizzati (cioè non usando propri locali, macchinari, attrezzature, ecc.); 12
13 con retribuzione periodica prestabilita. Rientrano in questo quadro giuridico, per esempio, le attività svolte da amministratori, revisori dei conti, sindaci di società o altri enti; collaboratori di giornali, riviste, enciclopedie, ecc. Lavoro autonomo occasionale Si considera tale qualsiasi attività di lavoro autonomo esercitata in modo sporadico, al di fuori, quindi, di rapporti a carattere unitario e continuativo (es. un medico che scrive occasionalmente un articolo su una rivista scientifica). 13
14 Da soli o in società? Molte sono le variabili di cui tener conto nella scelta della forma giuridica da dare all impresa. Ma il problema di fondo è comunque riassumibile in una domanda: da soli o in società? La forma più semplice è quella dell impresa individuale (che può configurarsi anche come impresa familiare ). Se invece due o più persone si accordano per svolgere insieme un attività economica siamo di fronte ad un impresa collettiva, cioè a una società. Scegliere l una piuttosto che l altra comporta una serie di vantaggi e svantaggi, che devono essere esaminati attentamente prima di partire. L impresa individuale L impresa individuale è un impresa che fa capo a un solo titolare. Chi promuove l attività e ne è il solo responsabile è l imprenditore: tutte le obbligazioni che nascono dall attività fanno capo alla sua persona, la quale rimane per i terzi (clienti, fornitori, collaboratori, finanziatori, fisco, ecc.) l unico riferimento. In questa forma di conduzione il rischio d impresa si estende a tutto il patrimonio personale dell imprenditore. L impresa individuale può essere gestita anche sotto forma di impresa familiare. 14
15 Con la famiglia è un impresa Nel caso dell impresa familiare, i familiari che lavorano nell azienda non sono né dipendenti né soci dell imprenditore, ma collaboratori. Sul piano giuridico l impresa familiare rimane un impresa individuale in cui a far fronte alle obbligazioni verso i terzi è solo il titolare con il suo patrimonio. 15
16 La società Se due o più persone si accordano per svolgere insieme un attività economica allo scopo di dividerne gli utili, abbiamo un impresa collettiva, cioè una società. Ogni socio ha l obbligo di conferire beni o servizi : deve cioè dare un contributo alla società sotto una o più delle seguenti forme: denaro contante; crediti; beni in natura (locali, attrezzature, ecc.) prestazioni di lavoro (per alcuni tipi di società). In genere questo accordo risulta formalmente da un apposito contratto di società, chiamato anche atto costitutivo, integrato in certi casi da un altro documento lo statuto che detta le regole generali per il funzionamento della società e degli organi sociali. Nel caso dell impresa collettiva quindi occorre: la stipula di un contratto di società tra due o più persone per lo svolgimento i un attività economica; l effettivo esercizio comune dell attività da parte dei soci, in modo diretto o indiretto (anche se la gestione è affidata a qualcuno in particolare, ciò avviene pur sempre per volontà di tutti i soci). 16
17 Impresa individuale e società: vantaggi e svantaggi In linea di massima, l impresa individuale (detta impropriamente ditta individuale ) presenta i seguenti vantaggi: maggiore flessibilità e rapidità di decisione (che si riassumono nell adagio chi fa da sé fa per tre ); minori costi ed oneri di tipo amministrativo e contabile. Mentre si può essere soci di diverse società non si può essere titolari di più di una ditta individuale. Quindi, per esempio, chi decide di aggiungere ad un attività artigiana (es. calzolaio) un attività di commercio (es. vendita di scarpe) ed intenda esercitarle entrambe individualmente, non potrà avere due ditte individuali, ma si troverà ad avere un unica impresa con due attività, con una serie di conseguenze sotto il profilo fiscale, contributivo ecc. che è sempre bene valutare attentamente prima di dare il via all operazione. Contrariamente a quanto accade per l impresa individuale, la società consente di: condividere con altri il rischio e il peso delle scelte; acquisire capitali e lavoro necessari che, soprattutto all inizio dell attività, è difficile o rischioso reperire altrimenti. Quando l utile di gestione comincia ad essere significativo la società presenta anche vantaggi fiscali, consentendo la ripartizione del 17
18 reddito in parti uguali tra i soci (cosiddetto abbattimento dell aliquota: meno reddito imputato pro capite = meno tasse). 18
19 Gli obblighi dell imprenditore Tutti gli imprenditori (commerciali, agricoli e piccoli) sono ora tenuti all iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente, cioè quella della provincia in cui è posta la sede legale. I soli imprenditori commerciali sono inoltre obbligati, ai fini civilistici, alla tenuta delle scritture contabili, obbligo che peraltro, ai fini fiscali, finisce per estendersi anche a quasi tutti gli imprenditori. Tali scritture e la corrispondenza commerciale (fatture, lettere, ecc.) devono essere conservate per dieci anni. I vari tipi di cooperative Le cooperative possono essere di vario tipo a seconda dell attività svolta e delle dimensioni. Ad esempio: cooperative di consumo: acquistano merci all ingrosso dal produttore per venderle ai soci (o a terzi) a prezzi economici, consentendo di ottenere un risparmio mediante la riduzione dei costi; 19
20 cooperative di produzione e lavoro: i lavoratori divengono imprenditori di se stessi. Svolgono un attività di produzione di beni o servizi; cooperative agricole: sono molto diffuse ed operano sia nel campo della produzione che in quello della lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché dell allevamento del bestiame; cooperative edilizie: provvedono alla costruzione o all acquisto di immobili, da affittare o da vendere ai soci; cooperative di credito: raccolgono capitali dai soci per procurare agli stessi (ed eventualmente a terzi) i finanziamenti necessari a condizione di favore; cooperative sociali (L. 381/91): operano nell interesse della collettività attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi oppure lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività, se finalizzato all inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Beneficiano di apposite agevolazioni; piccole cooperative (L. 266/97): sono composte esclusivamente da persone fisiche, in numero non inferiore a tre e non superiore a otto, e sono sottoposte, per alcuni aspetti, ad una disciplina apposita. 20
21 Uno schema per scegliere la veste giuridica Lo schema nelle pagine seguenti sintetizza in forma visiva quanto visto finora, in forma di «percorso logico». Per scegliere la veste giuridica più adeguata alle nostre esigenze, dobbiamo infatti chiederci se: 1) l attività che stiamo per avviare si configura come «impresa»; 2) perseguiamo uno «scopo di lucro» (realizzare un profitto) o un «fine mutualistico» (ottenere altri vantaggi di carattere patrimoniale, come risparmi di spesa, salari più alti ecc.); 3) l attività ha natura commerciale, agricola o artigiana; 4) vogliamo condurre l attività in forma individuale (eventualmente con la collaborazione dei familiari) o collettiva (cioè tramite una società). 21
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23 SOCIETÀ COOPERATIVA TIPO DI SOCIETÀʹ SIGLA AUTONOMIA PATRIMONIALE RIFERIMENTI NORMATIVI PROCEDIMENTO COSTITUTIVO RAGIONE SOCIALE ATTO COSTITUTIVO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE PERSONALITÀ GIURIDICA CAPITALE MINIMO NUMERO MINIMO DI SOCI CONFERIMENTI RESPONSABILITÀʹ ORGANI E FUNZIONI Società mutualistica (S. coop. a r.l. oppure s. coop a r.i.) Perfetta (se a responsabilità limitata) ART Codice civile La società si costituisce con lʹiscrizione nel registro delle imprese, che avviene dopo il giudizio di omologazione del Tribunale Libera, ma deve contenere la sigla della società Deve avere la forma dellʹatto pubblico Si. Lʹiscrizione ha valore costitutivo Si. Non è previsto 9 3 per la piccola società coop. (L. 266/1997) Denaro, beni, crediti. Il valore dei conferimenti diversi dal denaro deve risultare da una perizia giurata di stima. Nella coop. a r. l. i soci hanno responsabilità limitata alla quota conferita o ad un multiplo predeterminato della quota in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Nelle coop. a r. i. i soci hanno una responsabilità solidale e illimitata in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Assemblea dei soci: organo deliberativo della società Consiglio d amministrazione (o amministratore unico): gli amministratori sono nominati dallʹassemblea Collegio sindacale: i membri sono nominati dallʹassemblea dei soci; ha il compito di 23
24 controllare la legittimità della gestione della società. TRASFERIMENTO QUOTE Il trasferimento delle quote deve essere autorizzato dagli amministratori CAUSE DI SCIOGLIMENTO Decorso del termine Conseguimento dellʹoggetto sociale Impossibilità di funzionamento dellʹassemblea Numero di soci inferiore al minimo previsto Altre cause previste nell atto costitutivo. Provvedimento autorità governativa Fallimento 24
25 SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE TIPO DI SOCIETÀ SIGLA AUTONOMIA PATRIMONIALE RIFERIMENTI NORMATIVI RAGIONE SOCIALE PROCEDIMENTO COSTITUTIVO ATTO COSTITUTIVO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE PERSONALITÀ GIURIDICA CAPITALE MINIMO CONFERIMENTI Società di persone a forma commerciale Si può utilizzare per lo svolgimento di qualunque attività S.a.s. Imperfetta ART del Codice civile Costituita dal nome di uno o più soci accomandatari con lʹindicazione del rapporto sociale Redazione atto costitutivo Iscrizione nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla costituzione Atto pubblico o scrittura privata autenticata Si, con funzione dichiarativa. Se manca lʹiscrizione la S.a.s. risulta irregolare No. Non previsto Denaro, beni, crediti o servizi, ma con l indicazione dei criteri seguiti per la valutazione dei conferimenti diversi dal denaro RESPONSABILITÀʹ I soci accomandatari hanno una responsabilità illimitata, solidale e sussidiaria (il beneficio di preventiva escussione opera automaticamente). I soci accomandanti hanno una responsabilità limitata alla quota conferita. ORGANI E FUNZIONI Come per la società semplice. I soci accomandanti non possono essere nominati amministratori. TRASFERIMENTO QUOTE Il trasferimento della quota di un socio accomandatario o lʹingresso di un nuovo socio accomandatario può avvenire solo con il consenso di tutti quelli già presenti. La quota del socio accomandante si trasferisce per causa di morte e può essere ceduta con il consenso della maggioranza del capitale CAUSE DI Decorso termine 25
26 SCIOGLIMENTO Conseguimento oggetto sociale o sua sopravvenuta impossibilità volontà dei soci Quando rimangono solo i soci accomandatari o accomandanti Altre cause previste nell atto costitutivo. Provvedimento autorità governativa Fallimento 26
27 TIPO DI SOCIETÀ SIGLA AUTONOMIA PATRIMONIALE RIFERIMENTI NORMATIVI RAGIONE SOCIALE PROCEDIMENTO COSTITUTIVO ATTO COSTITUTIVO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE PERSONALITÀ GIURIDICA CAPITALE MINIMO CONFERIMENTI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO Società di persone a forma commerciale Si può utilizzare per lo svolgimento di qualunque attività S.n.c. Imperfetta ART Costituita dal nome di uno o più soci con lʹindicazione del rapporto sociale Redazione atto costitutivo Iscrizione nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla costituzione Atto pubblico o scrittura privata autenticata Si, con funzione dichiarativa. Se manca lʹiscrizione la S.n.c. risulta irregolare o di fatto No. Non previsto Denaro, beni, crediti o servizi, ma con l indicazione dei criteri seguiti per la valutazione dei conferimenti diversi dal denaro RESPONSABILITÀʹ I soci hanno la responsabilità illimitata, solidale e sussidiaria (il beneficio di preventiva escussione opera automaticamente). Non è possibile limitare la responsabilità di alcuni soci verso i terzi. ORGANI E FUNZIONI Come per la società semplice. Gli amministratori di solito sono soci. TRASFERIMENTO QUOTE Il trasferimento della quota di un socio o lʹingresso di un nuovo socio può avvenire solo con il consenso di tutti quelli già presenti. CAUSE DI SCIOGLIMENTO Decorso termine Conseguimento oggetto sociale o sua sopravvenuta impossibilità volontà dei soci mancanza della pluralità dei soci altre cause previste nell atto costitutivo. Provvedimento autorità governativa Fallimento 27
28 SOCIETÀ SEMPLICE TIPO DI SOCIETÀʹ SIGLA AUTONOMIA PATRIMONIALE RIFERIMENTI NORMATIVI PROCEDIMENTO COSTITUTIVO RAGIONE SOCIALE ATTO COSTITUTIVO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE PERSONALITÀ GIURIDICA CAPITALE MINIMO NUMERO MINIMO DI SOCI CONFERIMENTI RESPONSABILITÀʹ ORGANI E FUNZIONI Società di persone a forma non commerciale Si può utilizzare solo per lo svolgimento d attività agricole o per alcune attività professionali. (S.s.) Imperfetta ART La società si costituisce con lʹaccordo tra i soci. Per lʹatto costitutivo non è richiesta nessuna forma particolare. Entro trenta giorni dalla costituzione la società si deve iscrivere in una sezione speciale del registro delle imprese. Lʹiscrizione ha solo una funzione pubblicitaria. Libera Nessuna forma speciale. Se si conferiscono in proprietà beni immobili occorre la forma scritta. Si, nella sezione speciale solo al fine della pubblicità. No. Non previsto. Due. Denaro, beni, crediti o servizi. I soci hanno la responsabilità illimitata e solidale I creditori della società si possono rivolgersi direttamente ai singoli soci. Possibile limitare la responsabilità dei soci che non agiscono per la società. Amministrazione: si presume disgiuntiva e spettante a ogni socio. Nellʹatto costitutivo si può stabilire che sia congiuntiva o mista e che sia conferita solo ad alcuni soci. I soci non amministratori hanno diritto di essere informati e di controllare la gestione. 28
29 TRASFERIMENTO QUOTE Il trasferimento della quota di un socio o lʹingresso di un nuovo socio può avvenire solo con il consenso di tutti quelli già presenti. CAUSE DI SCIOGLIMENTO Decorso termine conseguimento oggetto sociale o sua sopravvenuta impossibilità volontà dei soci mancanza della pluralità dei soci altre cause previste nell atto costitutivo. 29
30 SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA TIPO DI SOCIETÀʹ SIGLA AUTONOMIA PATRIMONIALE RIFERIMENTI NORMATIVI PROCEDIMENTO COSTITUTIVO RAGIONE SOCIALE ATTO COSTITUTIVO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE PERSONALITÀ GIURIDICA CAPITALE MINIMO Società di capitali (S. R. L.) Perfetta ART bis Codice civile La società si costituisce con lʹiscrizione nel registro delle imprese, che avviene dopo il giudizio di omologazione del Tribunale Libera, ma deve contenere la sigla della società Deve avere la forma dellʹatto pubblico Si. Lʹiscrizione ha valore costitutivo Si ( Euro) diviso in quote del valore minimo di (1 Euro) NUMERO MINIMO DI Uno. Nella corrispondenza e negli atti della SOCI società deve essere indicata la presenza di un unico socio. Si applicano alla s.r.l. unipersonale le norme specifiche introdotte nel codice civile nel CONFERIMENTI Denaro, beni, crediti. Il valore dei conferimenti diversi dal denaro deve risultare da una perizia giurata di stima. RESPONSABILITÀʹ I soci hanno responsabilità limitata alla quota conferita. ORGANI E FUNZIONI Assemblea dei soci: organo deliberativo della società Consiglio di amministrazione (o amministratore unico): gli amministratori sono nominati dallʹassemblea Collegio sindacale: i membri sono nominati dallʹassemblea dei soci tra i Revisori contabili; ha il compito di controllare la legittimità della gestione della società. Non èʹ obbligatorio solo se il capitale sociale è inferiore ai di lire TRASFERIMENTO QUOTE Il trasferimento della quote è libero, salvo diverse disposizioni contenute nellʹatto costitutivo. CAUSE DI Decorso del termine 30
31 SCIOGLIMENTO Conseguimento dellʹoggetto sociale Impossibilità di funzionamento dellʹassemblea Riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale Altre cause previste nell atto costitutivo. Provvedimento autorità governativa Fallimento 31
32 SOCIETÀ PER AZIONI TIPO DI SOCIETÀʹ SIGLA AUTONOMIA PATRIMONIALE RIFERIMENTI NORMATIVI PROCEDIMENTO COSTITUTIVO RAGIONE SOCIALE ATTO COSTITUTIVO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE PERSONALITÀ GIURIDICA CAPITALE MINIMO NUMERO MINIMO DI SOCI CONFERIMENTI RESPONSABILITÀʹ ORGANI E FUNZIONI TRASFERIMENTO AZIONI CAUSE DI SCIOGLIMENTO Società di capitali (S. p. A.) Perfetta ART codice civile La società si costituisce con lʹiscrizione nel registro delle imprese, che avviene dopo il giudizio di omologazione del Tribunale Libera, ma deve contenere la sigla della società Deve avere la forma dellʹatto pubblico Si. Lʹiscrizione ha valore costitutivo Si ( Euro) suddiviso in azioni Due. Se rimane un solo socio diventa solidalmente e illimitatamente responsabile. Denaro, beni, crediti. Il valore dei conferimenti diversi dal denaro deve risultare da una perizia giurata di stima. I soci hanno la responsabilità limitata alla quota conferita. Assemblea dei soci: organo deliberativo della società Consiglio d amministrazione (o amministratore unico): nominato dallʹassemblea; amministra la società Collegio sindacale: i membri sono nominati dallʹassemblea dei soci tra i Revisori contabili; ha il compito di controllare la legittimità della gestione della società Il trasferimento delle azioni è libero, salvo eventuali clausole limitative contenute nellʹatto costitutivo. Decorso del termine Conseguimento dellʹoggetto sociale Impossibilità di funzionamento dellʹassemblea Riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale 32
33 Altre cause previste nell atto costitutivo. Provvedimento autorità governativa Fallimento 33
34 SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI TIPO DI SOCIETÀʹ SIGLA AUTONOMIA PATRIMONIALE RIFERIMENTI NORMATIVI PROCEDIMENTO COSTITUTIVO RAGIONE SOCIALE ATTO COSTITUTIVO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE PERSONALITÀ GIURIDICA CAPITALE MINIMO NUMERO MINIMO DI SOCI CONFERIMENTI RESPONSABILITÀʹ ORGANI E FUNZIONI TRASFERIMENTO AZIONI CAUSE DI SCIOGLIMENTO Società di capitali (S. A. p. A.) Perfetta ART Codice civile La società si costituisce con lʹiscrizione nel registro delle imprese, che avviene dopo il giudizio di omologazione del Tribunale Deve contenere il nome di almeno un socio accomandatario e la sigla della società Deve avere la forma dellʹatto pubblico Si. Lʹiscrizione ha valore costitutivo Si ( Euro) suddiviso in azioni Almeno un socio accomandante e almeno un socio accomandatario. Denaro, beni, crediti. Il valore dei conferimenti diversi dal denaro deve risultare da una perizia giurata di stima. I soci accomandatari hanno responsabilità illimitata e solidale, quelli accomandanti hanno responsabilità limitata. Assemblea dei soci: organo deliberativo della società Consiglio di amministrazione: composto dai soci accomandatari Collegio sindacale: i membri sono nominati dallʹassemblea dei soci tra i Revisori contabili; ha il compito di controllare la legittimità della gestione della società Il trasferimento delle azioni è libero, salvo eventuali clausole limitative contenute nellʹatto costitutivo. Decorso del termine Conseguimento dellʹoggetto sociale Impossibilità di funzionamento dellʹassemblea Riduzione del capitale sociale sotto il minimo 34
35 legale Mancanza della pluralità dei soci Altre cause previste nell atto costitutivo. Provvedimento autorità governativa Fallimento Professionista Iscrizione Albo o Ordine (se necessaria) Partita IVA Ufficio delle Entrate Impresa Individuale Partita IVA Ufficio delle Entrate Iscrizione nel Registro delle imprese C.c.i.a.a. Eventuale iscrizione Albo artigiani Gli iter procedurali Società di persone Società di capitale Cooperative Costituzione della società con atto pubblico presso un Notaio o con autentica delle firme da parte di un Notaio Partita IVA Ufficio delle Entrate Iscrizione al Registro delle imprese C.c.i.a.a. (a cura del Notaio) Eventuale iscrizione Albo artigiani Versamento dei 3/10 del capitale apportato in denaro presso una banca Costituzione della società con atto pubblico presso un Notaio Omologazione del tribunale Partita IVA Ufficio delle Entrate Iscrizione al Registro delle imprese C.c.i.a.a. (a cura del Notaio) Costituzione della società con atto pubblico presso un Notaio Omologazione del tribunale Deposito presso il Ministero del lavoro (attraverso la Direzione provinciale) Iscrizione all albo prefettizio Partita IVA Ufficio delle Entrate Iscrizione al Registro delle imprese C.c.i.a.a. (a cura del Notaio) Eventuale iscrizione Albo artigiani 35
36 Aperture posizioni presso INPS o Cassa dell ordine Previdenza Apertura posizioni presso INPS e INAIL Previdenza e assicurazione per amministratori e lavoratori Apertura posizioni presso INPS e INAIL Previdenza e assicurazione per amministratori e lavoratori Apertura posizioni presso INPS e INAIL Previdenza e assicurazione per amministratori e lavoratori Apertura posizioni presso INPS e INAIL Previdenza e assicurazione per amministratori e lavoratori Vidimazione libri contabili civili e fiscali Vidimazione libri contabili civili e fiscali Vidimazione libri contabili civili e fiscali Vidimazione libri contabili civili e fiscali Vidimazione libri contabili civili e fiscali (Camera di commercio, Ufficio delle entrate e/o Notaio) (Camera di commercio, Ufficio delle entrate e/o Notaio) (Camera di commercio, Ufficio delle entrate e/o Notaio) (Camera di commercio, Ufficio delle entrate e/o Notaio) (Camera di commercio, Ufficio delle entrate e/o Notaio) Ritiro dei 3/10 depositati presso una banca e richiamo dei decimi mancanti 36
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