L.R. N. 19/2002: ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI FORMAZIONE
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- Muzio Gori
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1 L.R. N. 19/2002: ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI FORMAZIONE 1
2 INDICE Introduzione pag. 5 Domanda (1) Cos è il sistema regionale di accreditamento? pag. 5 Domanda (2) Cosa deve fare un Ente di formazione per potersi pag. 5 accreditare in Regione del Veneto? Domanda (3) Come si presenta un istanza di accreditamento? pag. 6 Domanda (4) Domanda (5) Domanda (6) Domanda (7) Domanda (8) Domanda (9) Qual è la tipologia di esperienza pregressa accettata dal sistema di accreditamento? Esiste un sistema di mutuo riconoscimento degli Organismi di Formazione accreditati in altre Regioni? Il mio Ente ha svolto un corso di Formazione Superiore (FS) con delle ore dedicate all Orientamento. Posso concorrere per i due ambiti di accreditamento? Ho svolto dei corsi in ambito di Formazione Continua (FC), posso presentare istanza di accreditamento per l ambito della Formazione Superiore (FS)? Sull asse temporale, quali attività possono essere inserite nella Tabella Elenco Attività Formative Realizzate? Se le attività che compongono l esperienza pregressa del mio Ente sono state erogate a fronte di un finanziamento pubblico di un Ente diverso dalla Regione del Veneto, queste sono valide? Ed è sufficiente auto dichiararle, o bisogna far altro? pag. 7 pag. 7 pag. 8 pag. 8 pag. 8 pag. 8 Domanda (10) Siamo un piccolo Ente ed abbiamo solo collaboratori per pag. 9 ricoprire tutte le funzioni di base. Possiamo presentare ugualmente domanda di accreditamento? Domanda (11) Come si calcola il monte ore approvato? pag. 9 Domanda (12) Come si calcola il monte ore rendicontato? pag. 9 Domanda (13) Cosa si intende per allievi frequentanti? pag. 9 Domanda (14) Cosa si intende per allievi formati? pag. 9 Domanda (15) Cosa viene verificato in fase di Audit di accreditamento? pag. 10 2
3 Domanda (16) Domanda (17) Un Ente che ha presentato istanza di accreditamento sarà sempre verificato anche in Audit? Cosa deve fare un Ente dopo che ha ottenuto l accreditamento per rimanere iscritto nell elenco regionale degli Organismi di Formazione Accreditati? pag. 10 pag. 10 Domanda (18) Cosa si deve fare quando si riceve la comunicazione di pag. 10 avvio del procedimento di mantenimento? Domanda (19) Cosa sono gli spazi didattici? pag. 11 Domanda (20) Oltre agli spazi didattici relativi alla sede operativa pag. 11 dispongo anche di ulteriori spazi. In quale allegato vanno inseriti? Domanda (21) Nel caso di nuovo ambito formativo è necessario pag. 11 presentare una nuova istanza di accreditamento? Domanda (22) Cosa bisogna fare per accreditare nuove aule formative pag. 11 (spazi didattici)? Domanda (23) E sufficiente presentare CV in formato europeo delle pag. 11 nuove risorse umane utilizzate? Domanda (24) Quali persone devono essere presenti in fase di audit? pag. 12 Domanda (25) Domanda (26) Domanda (27) Domanda (28) Cosa succede una volta che si è conclusa la fase di audit? La sede operativa deve necessariamente essere dotata di aule formative? E necessario effettuare formazione finanziata o riconosciuta per mantenere l accreditamento? E previsto l audit nel caso di richiesta per un nuovo ambito formativo? pag. 12 pag. 12 pag. 12 pag. 12 Domanda (29) Se ho la certificazione OHSAS devo comunque pag. 13 presentare la documentazione relativa alla sicurezza e all idoneità degli spazi utilizzati? Domanda (30) La sede operativa deve essere a norma con la normativa pag. 13 sul rispetto delle barriere architettoniche? Domanda (31) Quanti giorni ho per sanare i Rilievi e a chi devo pag. 13 mandare le integrazioni: Auditor o Ufficio? Domanda (32) Per i suggerimenti e le raccomandazioni inseriti nel pag. 13 3
4 Domanda (33) Domanda (34) Domanda (35) verbale di audit devo fare qualcosa, c è una scadenza? Quali sono le modifiche che devo comunicare all ufficio? Ad esempio se cambia il direttore o il responsabile della progettazione cosa devo fare? Per l ambito FC, nel caso di Enti con sede operativa privi di spazi didattici, se si cambia convenzione per gli spazi didattici visti in audit, è necessaria una comunicazione? Posso utilizzare il logo della Regione Veneto sul sito web e sulla documentazione pubblicitaria dei corsi? pag. 13 pag. 14 pag. 14 4
5 L.R. N. 19/2002: ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI FORMAZIONE Introduzione In un ottica di miglioramento continuo dei servizi ai cittadini attraverso la massima trasparenza e semplificazione delle procedure amministrative della Regione del Veneto è stato concepito e redatto questo breve documento come ausilio agli operatori. Domanda (1) Cos è il sistema regionale di accreditamento? Il sistema di accreditamento della Regione del Veneto si propone di realizzare politiche attive di sviluppo delle risorse umane sul territorio regionale attraverso l introduzione di standard di qualità dei soggetti operanti nel sistema dell IFP (Istruzione e Formazione Professionale) sulla base di parametri oggettivi. In una logica sistemica l accreditamento è utilizzato quale leva strategica volta al miglioramento qualitativo dell offerta formativa, in risposta all evoluzione della domanda sociale, dei fabbisogni formativi del territorio e dello scenario politico istituzionale al fine di garantire ai cittadini i diritti fondamentali all apprendimento e al lavoro. Infatti, in un ottica d innalzamento continuo della qualità la Giunta Regionale del Veneto ha previsto che tutte le Organizzazioni che intendano erogare attività formative e/o orientative a finanziamento regionale e/o riconoscimento regionale (ex L.R. n.10/90) siano iscritte nell Albo regionale degli Enti accreditati ai sensi delle L.R. n.19/2002 e s.m.i. comprendendo anche gli Enti pubblici (ad esempio: Scuole, Università, Aziende ULSS, Enti locali, IPAB), che non sono attori tradizionali del mondo dell IFP Veneto ed oggi rappresentano più di un terzo dell universo degli OdF accreditati. Domanda (2) Cosa deve fare un Ente di formazione per potersi accreditare in Regione del Veneto? Un Organismo di Formazione e/o Orientamento che intende accreditarsi deve rispondere ad una serie di requisiti che possono essere riassunti come segue: prevedere tra i propri fini statutari la formazione e/o l orientamento, avere rappresentatività socio-economica e professionale, possedere interrelazioni con il territorio e avvalersi di reti attive di collaborazione, possedere requisiti strutturali, dimostrata affidabilità economico finanziaria, possedere un organizzazione/gestione delle risorse umane, dimostrare il raggiungimento di risultati formativi attraverso l erogazione di percorsi formativi a finanziamento pubblico e/o a riconoscimento regionale, direttamente o in partenariato con un Ente accreditato. 5
6 Riguardo all esperienza pregressa nell erogazione di attività formativa a finanziamento pubblico e/o a Riconoscimento regionale si specifica che l Ente accreditando deve dimostrare di aver erogato attività formative negli ultimi 36 mesi per un minimo di: 1800 ore per l'ambito dell'obbligo Formativo, 900 ore per la Formazione Superiore, 450 ore per la Formazione Continua, 1 attività per l Orientamento come soggetto beneficiario diretto (3 attività se in partenariato). Il soggetto richiedente che abbia svolto attività in collaborazione con Enti accreditati, deve dimostrare: a) di aver realizzato comunque attività in misura pari o maggiore alle soglie minime fissate per ciascun ambito come sopra indicato; b) di aver ricoperto almeno due funzioni di base 1 per ogni singolo corso; c) che l'attività effettuata, ossia la somma delle ore realmente realizzate dall Ente attraverso le funzioni svolte dal medesimo Organismo di Formazione accreditando, risulti in media maggiore o uguale al 25% del totale ore/progetti. La normativa attualmente in vigore è la DGR n. 359 del 13 febbraio 2004 e si trova nella seguente pagina del sito regionale: _spp_detailid= Si fa presente, inoltre, che con Decreto del Dirigente n. 242/2010, ai sensi della DGR n. 4198/2009, sono state modificate le modalità di presentazione delle istanze di accreditamento. Tutte le istanze devono obbligatoriamente essere presentate attraverso il portale dedicato il cui link si trova nella seguente pagina web dedicata all'accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002: Domanda (3) Come si presenta un istanza di accreditamento? La presentazione di una istanza avviene in due momenti differenti: 1. Compilazione e caricamento del formulario attraverso l applicativo regionale Accred 2. Perfezionamento dell istanza attraverso l invio dei seguenti documenti in.pdf sottoscritti con firma digitale: Domanda di accreditamento Autodichiarazione del Legale Rappresentante di affidabilità economico finanziaria Dossier formativi individuali (firmati in originale e scansionati i dossier firmati in originale vanno tenuti agli atti dell ente per eventuali controlli ai sensi del DPR n. 445/2000) Allegato D1, in caso di attività pregressa realizzata in partenariato con un Ente accreditato (firmati in originale e scansionati l allegato D1 originale va tenuta agli atti dell ente per eventuali controlli ai sensi del DPR n. 445/2000). Si sottolinea che l invio avviene solo ed esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 1 1) Direzione dell O.d.F., 2) Gestione Economica finanziaria dell O.d.F., 3) Progettazione e sviluppo, 4) Coordinamento progetti, 5) Formazione/Docenza e 6) Tutoring. 6
7 Si ricorda, inoltre, che l'istanza deve essere sottoscritta con la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato DigitPA agenzia per l Italia Digitale. Il file firmato deve avere l estensione.p7m. L imposta di bollo, se dovuta, va assolta dal soggetto autore del documento digitale in modo virtuale, in ragione della normativa vigente in materia fiscale. Le indicazioni in merito alle modalità di assolvimento si trovano sul sito internet della Regione del Veneto-percorsi-formazione-spazio operatori-avvisi ( Domanda (4) Qual è la tipologia di esperienza pregressa accettata dal sistema di accreditamento? Ai fini del raggiungimento del plafond minimo di attività pregressa nell erogazione di attività formativa e/o orientativa, il sistema di accreditamento della Regione del Veneto prende in considerazione sia le attività a finanziamento pubblico, ossia in cui il Finanziatore sia un Soggetto di natura pubblica (ad esempio Comuni, Province, Regioni, Ministeri, Unione Europea, Scuole Pubbliche, Forze Armate ecc.), sia quelle a riconoscimento regionale ex L.R. n. 10/1990. Si specifica che qualora le attività formative e/o orientative siano finanziate da un Ente Pubblico terzo rispetto alla Regione del Veneto, queste devono prevedere un iter amministrativo con avviso pubblico e selezione dei progetti. L Ente che intende presentare istanza di accreditamento può essere stato sia Beneficiario diretto di Finanziamento Pubblico sia, in via residuale, un Ente partner di un Ente accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002. In questo secondo caso di specie, le ore realmente erogate possono essere prese in considerazione solo se rispettano, come evidenziato nell All. D1, tre condizioni: 1. l Ente Beneficiario deve essere accreditato ed il suo accreditamento deve essere in linea con la tipologia di attività erogata; 2. aver ricoperto almeno due funzioni di base per ogni singolo corso; 3. che l'attività effettuata, ossia la somma delle ore realmente realizzate dall Ente attraverso le funzioni svolte dal medesimo Organismo di Formazione accreditando, risulti in media maggiore o uguale al 25% del totale ore/progetti. Si sottolinea che nel caso di attività svolta in partenariato il Soggetto partner di un Ente accreditato deve essere presente in tutti gli atti pubblici relativi al ciclo di vita del processo formativo: progetto approvato, registri d aula ove pertinente, rendicontazione finale ed approvazione del rendiconto da parte dell Ente Finanziatore. Non sono accoglibili le esperienze comprovate solo ed esclusivamente da atti tra privati. Domanda (5) Esiste un sistema di mutuo riconoscimento degli Organismi di Formazione accreditati in altre Regioni? Non esiste uno strumento di diretto riconoscimento dell accreditamento di un Ente presso un altra Regione. L accreditamento degli Organismi di Formazione è uno strumento di miglioramento continuo del sistema regionale della Formazione Professionale e dell Orientamento, per cui deve essere inquadrato in un ottica di rispetto dei requisiti previsti dal vigente 7
8 modello a livello regionale. In tale chiave di lettura anche l esperienza pregressa deve essere collegata al territorio regionale. Unica eccezione prevista dalla normativa vigente è data dai percorsi formativi e/o di Orientamento finanziati o riconosciuti da altre Regioni che potranno essere inseriti nelle tabelle di ambito solo qualora l'ente risulti già accreditato in via definitiva e per lo stesso ambito in tali Regioni e purché sia documentata anche almeno un attività svolta nel Veneto per il medesimo ambito. Domanda (6) Il mio Ente ha svolto un corso di Formazione Superiore (FS) con delle ore dedicate all Orientamento. Posso concorrere per i due ambiti di accreditamento? Ai fini del raggiungimento del plafond minimo di ore di esperienza pregressa erogata si ricorda che ogni singola attività formativa è valevole per un solo macro ambito di accreditamento, nonostante questa possa contemplare in sè interventi di natura formativa ed orientativa. Qualora non fosse chiaramente disciplinato a livello di bando che tipologia di attività formativa viene erogata l Ufficio accreditamento si riserva di richiedere un interpretazione autentica agli uffici competenti. Domanda (7) Ho svolto dei corsi in ambito di Formazione Continua (FC), posso presentare istanza di accreditamento per l ambito della Formazione Superiore (FS)? No, ci deve essere un allineamento tra esperienza pregressa ed ambito richiesto. Il sistema vigente di accreditamento prevede che un Organismo di Formazione possa concorrere alla richiesta di accreditamento per l ambito o gli ambiti per cui dimostri di superare le soglie minime di esperienza pregressa erogata a finanziamento pubblico e/o a Riconoscimento Regionale ex L.R. n.10/90. Domanda (8) Sull asse temporale, quali attività possono essere inserite nella Tabella Elenco Attività Formative Realizzate? Per esperienza pregressa si intendono le attività concluse negli ultimi 36 mesi rispetto a quando un Organismo presenta istanza di accreditamento. Le attività si ritengono concluse quando è stato presentato il rendiconto di spesa all Ente Finanziatore. Domanda (9) Se le attività che compongono l esperienza pregressa del mio Ente sono state erogate a fronte di un finanziamento pubblico di un Ente diverso dalla Regione del Veneto, queste sono valide? Ed è sufficiente auto dichiararle, o bisogna far altro? Qualora un Ente accreditando abbia maturato la propria esperienza nell erogazione di attività formative e/o orientative con Enti pubblici che non siano la Regione del Veneto dovrà produrre tutte le evidenze documentali 8
9 del caso che dimostrino l avvenuta realizzazione delle attività ed i risultati di monitoraggio richiesti dal modello di accreditamento. A livello operativo si allegherà all istanza on-line (in modalità up load) copia dei progetti presentati come esperienza dell Ente, copia dell atto di finanziamento dei progetti, copia dei registri d aula, copia delle rendicontazioni e delle approvazioni di rendiconto da parte dell Ente Finanziatore. Domanda (10) Siamo un piccolo Ente ed abbiamo solo collaboratori per ricoprire tutte le funzioni di base. Possiamo presentare ugualmente domanda di accreditamento? Nel calcolo della dotazione professionale dell'organismo di Formazione verranno presi in considerazione sia i dipendenti che i collaboratori stabili con prestazione fisica ed economica individuale; sono ritenuti tali i collaboratori che erogano per conto dell Organismo di Formazione almeno 300 ore di prestazioni professionali all'anno. Per l ambito dell'orientamento possono essere considerati collaboratori stabili coloro che collaborano con l Organismo di Formazione da almeno tre anni a prescindere dal numero di ore di servizio erogate all anno. Per l ambito dell Obbligo Formativo viene richiesto, ai sensi della DGR n del 30 luglio 2013, che almeno il 50% del personale impegnato in questo ambito sia dipendente (a tempo indeterminato e/o determinato) e che a questo sia applicato il CCNL per la Formazione Professionale sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Domanda (11) Come si calcola il monte ore approvato? Il monte ore approvato si calcola moltiplicando il numero ore corso, secondo i dati indicati nel progetto approvato/riconosciuto, per il numero degli allievi presenti all avvio del corso. Domanda (12) Come si calcola il monte ore rendicontato? Il monte ore rendicontato si calcola sommando le ore effettivamente svolte da ciascun allievo formato. Domanda (13) Cosa si intende per allievi frequentanti? Quelli che hanno frequentato almeno il 25% delle ore corso. Domanda (14) Cosa si intende per allievi formati? Per allievi formati si intendono quelli che hanno conseguito una qualifica/specializzazione o che abbiano frequentato almeno il 70% del percorso formativo. 9
10 Domanda (15) Cosa viene verificato in fase di Audit di accreditamento? Vengono verificati i seguenti requisiti del modello di accreditamento: 1.2, 1.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.3, Domanda (16) Un Ente che ha presentato istanza di accreditamento sarà sempre verificato anche in Audit? La valutazione della richiesta di accreditamento si articola in due fasi: una documentale ed una in loco. Se la fase di valutazione documentale ha esito negativo, per uno o più requisiti, non si procederà alla fase di audit poiché il mancato soddisfacimento di uno solo dei requisiti di base previsti dal modello comporta l esito negativo dell istanza di accreditamento. Se la fase di valutazione documentale ha esito positivo, si procederà con la verifica in loco dei requisiti, previa comunicazione all Organismo di Formazione. Domanda (17) Cosa deve fare un Ente dopo che ha ottenuto l accreditamento per rimanere iscritto nell elenco regionale degli Organismi di Formazione Accreditati? Le sedi operative accreditate saranno sottoposte a verifica annuale del mantenimento dei requisiti di accreditamento, anche tramite campionamento. Tutte le sedi operative accreditate saranno, comunque, verificate entro un periodo massimo di 24 mesi. La verifica di tutti gli Organismi accreditati verterà sui seguenti requisiti: la coerenza dei fini statutari, l idoneità dei locali alle norme igieniche e di sicurezza, l idoneità delle strutture, i documenti di bilancio, l organizzazione e la leadership, le politiche e le strategie, la dotazione minima del personale e l adeguatezza delle competenze; la soddisfazione dei clienti esterni, le relazioni con il contesto e l impatto sulla società. Al fine di dimostrare l effettiva operatività dell OdF nell ambito della Formazione e/o dell Orientamento, l ente accreditato deve dare evidenza oggettiva di aver realizzato almeno un attività formativa e/o orientativa, a finanziamento pubblico o a riconoscimento regionale o realizzata sul libero mercato, dalla data di iscrizione nell elenco regionale o dalla data dell ultima verifica di audit. Domanda (18) Cosa si deve fare quando si riceve la comunicazione di avvio del procedimento di mantenimento? L Ente sarà contattato dall auditor competente per fissare la data della verifica. Nel frattempo l Ente deve precompilare gli allegati trasmessi via dall ufficio accreditamento e successivamente inviarli a mezzo mail all auditor almeno 5 giorni prima della data prevista per la verifica in loco. 10
11 Domanda (19) Cosa sono gli spazi didattici? Gli spazi didattici sono i locali utilizzati esclusivamente per erogare attività di formazione o orientamento, ma privi di autonomia organizzativa (es.: singole aule o laboratori), requisito che caratterizza invece la sede operativa. Gli spazi didattici devono comunque rispettare i requisiti previsti dal modello relativamente ai punti 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento in materia di igiene e sicurezza. Domanda (20) Oltre agli spazi didattici relativi alla sede operativa dispongo anche di ulteriori spazi. In quale allegato vanno inseriti? Gli spazi didattici al di fuori della sede operativa vanno indicati nell Allegato 1. In particolare si specifica che l All. 1 è costituito da due fogli di lavoro: in uno vengono indicati gli spazi presenti presso la sede operativa, nell altro gli altri spazi didattici. Le informazioni, quindi, non vanno inserite due volte, ma solo nella parte di effettiva competenza (o sede operativa o spazi didattici) Domanda (21) Nel caso di nuovo ambito formativo è necessario presentare una nuova istanza di accreditamento? Si, l OdF deve presentare una nuova istanza attraverso il portale Accred e con l invio dell istanza alla struttura competente a mezzo PEC. Domanda (22) Cosa bisogna fare per accreditare nuove aule formative (spazi didattici)? La procedura di accreditamento ha come oggetto una organizzazione inserita in una sede operativa e non si riferisce in senso stretto solo alle aule formative. Gli spazi didattici utilizzati dall OdF sono dichiarati al momento della domanda di accreditamento e in occasione degli audit di mantenimento. Domanda (23) E sufficiente presentare CV in formato europeo delle nuove risorse umane utilizzate? No, è necessario descrivere nei Dossier Formativi Individuali previsti dal sistema di accreditamento gli elementi qualificanti eventualmente rimandando al CV europeo per tutte le ulteriori informazioni di complemento e di dettaglio. 11
12 Domanda (24) Quali persone devono essere presenti in fase di audit? In audit è necessaria la presenza del Legale Rappresentante o di un suo delegato munito di delega formale, del Direttore dell OdF, di uno o più Referenti interni all OdF per l accreditamento che siano in grado di rispondere in modo esaustivo a richieste specifiche relativamente alle funzioni principali: Gestione economica, Progettazione e Coordinamento Progetti, Docenza e tutoring. Domanda (25) Cosa succede una volta che si è conclusa la fase di audit? Al termine del processo viene chiuso il rapporto di audit con la firma del legale rappresentante dell OdF e dell auditor. Una copia del verbale viene lasciata all OdF e l originale sarà consegnato all ufficio accreditamento. Se dal verbale non risultano rilievi verrà adottato il provvedimento di iscrizione dell Organismo di formazione all elenco regionale o di conferma dell iscrizione. Se ci sono dei rilievi verranno avviati, a seconda del procedimento al quale l audit afferisce, i seguenti procedimenti: avviso di rigetto dell istanza in caso di nuove richieste di accreditamento; avvio del procedimento di sospensione o di revoca in caso di mantenimento o variazione sede. Domanda (26) La sede operativa deve necessariamente essere dotata di aule formative? Per tutti gli ambiti è sempre necessaria la dotazione e la disponibilità di aule di proprietà o in virtù di contratto o di convenzione con soggetti terzi. L ente deve dimostrare, inoltre, di essere dotato di una procedura/prassi che gli consenta di disporre di strutture fisiche e tecnologiche adeguate alle attività da erogare. Le aule ed i laboratori possono essere presenti presso la sede operativa o esterni ad essa. Domanda (27) E necessario effettuare formazione finanziata o riconosciuta per mantenere l accreditamento? No, per mantenere l accreditamento è sufficiente dimostrare di aver realizzato delle attività formative dalla data dell ultima visita di audit. Tale formazione non deve essere necessariamente formazione finanziata e/o riconosciuta. Domanda (28) E previsto l audit nel caso di richiesta per un nuovo ambito formativo? Non è sempre necessaria l effettuazione di un nuovo audit in loco nel caso di richiesta di estensione ad un nuovo ambito formativo. 12
13 Domanda (29) Se ho la certificazione OHSAS devo comunque presentare la documentazione relativa alla sicurezza e all idoneità degli spazi utilizzati? Si, questo tipo di certificazione non esclude la verifica documentale della sicurezza e l audit in loco. Chiaramente la verifica risulterà più semplice e rapida vista la presenza di una certificazione relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Domanda (30) La sede operativa deve essere a norma con la normativa sul rispetto delle barriere architettoniche? La normativa vigente non contempla ancora tale requisito. Sicuramente il prossimo modello lo prevederà per allinearsi con quello nazionale di seconda generazione. Si fa presente che il sistema di accreditamento ai servizi al lavoro già lo prevede. Domanda (31) Quanti giorni ho per sanare i rilievi e a chi devo mandare le integrazioni: auditor o Ufficio? Entro 30 o 10 giorni dalla ricezione della nota regionale a seconda della tipologia di procedimento avviato. La documentazione deve essere inviata all ufficio accreditamento tramite PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it Domanda (32) Per i suggerimenti e le raccomandazioni inseriti nel verbale di audit devo fare qualcosa, c è una scadenza? I suggerimenti e le raccomandazioni sono degli spunti per il miglioramento organizzativo dell ente. Questi non sono vincolanti ai fini del mantenimento dell accreditamento e vengono analizzati in occasione delle verifiche successive di audit di mantenimento. Domanda (33) Quali sono le modifiche che devo comunicare all ufficio? Ad esempio se cambia il direttore o il responsabile della progettazione cosa devo fare? Gli Organismi di Formazione accreditati devono comunicare alla Regione del Veneto Sezione Formazione ogni variazione relativa ai dati contenuti nell elenco degli OdF accreditati (quali denominazione, codice fiscale, sede legale, sede operativa, legale rappresentante, recapiti, ecc.) entro i 30 giorni successivi alla variazione stessa. Nell ipotesi di mancata o ritardata comunicazione sarà instaurato il procedimento per la sospensione e/o la revoca dell accreditamento per accertata grave irregolarità ai sensi della dgr N. 3289/2010 All. A punto b) del paragrafo 4. 13
14 Domanda (34) Per l ambito FC, nel caso di enti con sede operativa privi di spazi didattici, se si cambia convenzione per gli spazi didattici visti in audit, è necessaria una comunicazione? Se cambiano gli spazi didattici non è necessario inviare alcuna comunicazione all ufficio. L idoneità dei locali ed il rispetto dei requisiti 1.2 e 1.3 verranno verificati in sede di audit di mantenimento. L ente è tenuto a conservare tutta la documentazione attestante la conformità degli spazi al modello di accreditamento. Domanda (35) Posso utilizzare il logo della Regione Veneto sul sito web e sulla documentazione pubblicitaria dei corsi? In base a disposizioni regionali in materia, il logo è utilizzato per dare evidenza di attività o iniziative promosse dalla Giunta Regionale. Gli organismi di formazione accreditati, pertanto, potranno utilizzare il logo in relazione all'attività che gli stessi svolgono su finanziamento o riconoscimento regionale (ad esempio per promuovere un percorso formativo finanziato o riconosciuto dalla Regione a seguito della partecipazione ad uno specifico Avviso pubblico). Per altre iniziative di carattere generale, possono comunque indicare che sono iscritti all'elenco di cui alla LR 19/2002 indicando anche il numero di iscrizione a tale elenco. 14
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