L'attuazione avviene con un piccolo ritardo in quanto il termine ultimo per recepire la sopra citata Direttiva era fissato al 2 giugno 2014.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "L'attuazione avviene con un piccolo ritardo in quanto il termine ultimo per recepire la sopra citata Direttiva era fissato al 2 giugno 2014."

Transcript

1 Nella Gazzetta Ufficiale del 17/7 u.s. è stato pubblicato il decreto legislativo 1 luglio 2014, n. 101, in vigore dal 16/08/2014, con il quale si dà attuazione, i sensi dell articolo 1 e dell allegato B della legge n. 96 del 2013, alla direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. L'attuazione avviene con un piccolo ritardo in quanto il termine ultimo per recepire la sopra citata Direttiva era fissato al 2 giugno La Direttiva in discorso stabilisce dei livelli minimi di garanzia per le persone ristrette e in particolare che siano rese edotte, in modo formale, dei loro diritti, non soltanto con riferimento all'esercizio della difesa, ma anche con riguardo ad alcuni diritti fondamentali, come quello alla salute e all'integrità personale. Nel nostro ordinamento ha rango costituzionale il diritto della persona accusata di un reato di essere informata riservatamente, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell accusa elevata a suo carico (Art. 111, primo e terzo comma, Cost.). Il giusto processo tuttavia non può prescindere dal diritto della persona accusata di essere informata tempestivamente dei diritti e delle facoltà concesse dall ordinamento processuale, in particolare per comprendere appieno l addebito e di disporre del tempo e delle condizioni occorrenti per preparare una difesa adeguata. Va inoltre precisato che tale diritto, intrinsecamente connesso con il diritto difesa, è garantito in eguale misura agli indagati e agli imputati, in base alla disposizione generale contenuta nell art. 61 del codice di procedura penale, che, come noto, estende i diritti e le garanzie dell imputato alla persona sottoposta alle indagini preliminari. A) ESECUZIONE DI ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE In attuazione di quanto disposto dall art. 4 della direttiva 2012/13/UE con la novella dell'art. 293 del codice di rito, nell'ordinamento interno è introdotto l'obbligo per la polizia giudiziaria, quando esegue un'ordinanza del giudice che dispone la custodia cautelare, di consegnare al destinatario (ma in pratica, nonostante la norma preveda una mera consegna, si preferisce eseguire una più formale notificazione, ancorché l'obbligo di notifica sia previsto soltanto per le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare) in aggiunta alla copia del provvedimento a suo carico anche una comunicazione scritta (c.d. FOGLIO DEI DIRITTI), redatta in forma chiara e precisa e, per il soggetto che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa dei suoi diritti, elencati nel novellato art. 293 citato. In attuazione, in particolare, dell articolo 4, paragrafo 5, della direttiva de qua, è previsto che l informazione sui diritti possa essere fornita oralmente, ma soltanto qualora la comunicazione scritta non sia prontamente disponibile in una lingua conosciuta dall imputato (o dall indagato); fermo restando l'obbligo, successivamente, di darne comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato (o all'indagato). In attuazione dell'art. 8 della più volte citata Direttiva, della consegna del Comunicazione dei diritti, o eventualmente dell'informazione orale nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, dovrà farsi menzione nel verbale delle operazioni compiute, da trasmettere immediatamente sia al pubblico ministero che ha ordinato alla polizia giudiziaria di eseguire l'ordinanza sia al giudice che l'ha emessa. 1/11

2 Il giudice verifica che all'imputato o all'indagato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione scritta, o eventualmente orale, dei diritti e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate. Tale verifica sarà operata su richiesta dell'interessato o del suo difensore, ma anche (come espressamente previsto) d'ufficio. Secondo la relazione del Governo, qualora il giudice in sede di verifica non provvedesse, quando necessario, a fornire o completare la comunicazione dei diritti, tale omissione comporterebbe una menomazione dei diritti della difesa, integrando una nullità di ordine generale (artt. 178 e 180 c.p.p..), sotto il profilo del mancato intervento dell'imputato, preordinato ad assicurare il giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione. Questi i diritti processuali di cui la persona sottoposta a una misura di custodia cautelare ha diritto a essere tempestivamente informata: a) nominare un difensore di fiducia e patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; b) ottenere informazioni in merito all'accusa; c) interpretazione e traduzione di atti fondamentali; d) avvalersi della facoltà di non rispondere [o comunque rimanere in silenzio]; e) accesso agli atti sui quali si fonda il provvedimento; f) informazione delle autorità consolari [o diplomatiche; salvo che dichiari di non volere l'intervento di tali autorità] e avviso ai familiari; g) accesso all'assistenza medica di urgenza; h) essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre 5 giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre 10 giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare; i) comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e richiederne la sostituzione o la revoca. B) ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO Quanto previsto per le misure di custodia cautelare, mutatis mutandis, lo è anche per le misure precautelari. Anche in questo caso è previsto un elenco minimo di diritti della persona arrestata (in flagranza di delitto o, nei casi previsti dalla legge, fuori flagranza) o fermata perché gravemente indiziata ai sensi dell'art. 384 c.p.p.. In aggiunta alle indicazioni obbligatorie già previste (giorno, ora e luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito, ragioni che hanno determinato la precautela, eventuale nomina del difensore di fiducia), nel verbale di arresto o di fermo si dovrà dare atto anche dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta dei diritti dell'arrestato o fermato o dell'informazione eventualmente fornita oralmente. Anche in questo caso, all'udienza di convalida in camera di consiglio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta dell'interessato o del suo difensore, ma anche d'ufficio, verificherà se sia stata data la comunicazione scritta dei diritti o, ricorrendone le condizioni, l'informazione orale, e provvederà, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione. 2/11

3 La verifica spetta anche al giudice del dibattimernto, in composizione monocratica, quando l'arrestato è presentato direttamente a lui in Tribunale per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo, ai sensi del rinvio all'art. 391 c.p.p. operato dal quarto comma dell'art In una prima stesura del decreto si era pensato alla sanzione di nullità degli atti successivi in caso di mancata consegna per iscritto della comunicazione dei diritti, poi nella versione definitiva sostituita da un meccanismo di controllo, verifica e surroga da parte del giudice, al suo primo contatto con l arrestato, circa la tempestiva e compiuta informazione dei diritti da parte della polizia giudiziaria. L'omessa consegna della comunicazione scritta o l'omessa informazione orale dei diritti, non comporta la non convalida dell'arresto, tuttavia si tratta pur sempre di un'omissione di atti d'ufficio con le conseguenze giuridiche e disciplinari del caso. La mancanza di un'espressa previsione di sanzione processuale non esclude, infatti, anche per gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, l'obbligo di osservanza delle norme processuali, imposto, in via generale dall'art. 124 del codice di procedura penale. Questi i diritti processuali di cui la persona arrestata o fermata ha diritto a essere tempestivamente informata: a) nomina di un difensore di fiducia e ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; b) ottenere informazioni in merito all'accusa elevata a suo carico; c) interpretazione e traduzione di atti fondamentali ; d) avvalersi della facoltà di non rispondere; e) accesso agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo; f) ricevere assistenza dall'autorità consolare e dare avviso ai familiari; g) accedere all'assistenza medica di urgenza; h) essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro 96 ore dall'arresto o fermo; i) comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo. Si tratta di un elenco minimo inserito nell'art. 386 c.p.p. Nel Foglio dei diritti, a questo punto, sia per completezza, sia anche per ragioni di civiltà giuridica, sarebbe opportuno integrare l'elenco di cui sopra con altri diritti, previsti da altre norme, quali j) assistenza di un difensore eventualmente nominato da un prossimo congiunto oppure di un difensore d ufficio, qualora non sia in grado di nominare un difensore di fiducia k) immediato avviso al difensore di fiducia o d'ufficio l) conferire con il proprio difensore subito dopo l'arresto o il fermo, fatta salva la facoltà del pubblico ministero di differire il colloquio non oltre 5 giorni m) essere sottoposto a perquisizione personale da un ufficiale o agente di polizia giudiziaria dello stesso sesso, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta, nei quali, comunque, dovrà essere sempre rispettata e salvaguardata la dignità personale; Riguardo alla notizia dell'arresto o fermo all'autorità consolare, sarebbe opportuno integrare il diritto di cui alla lettera f) con la precisazione che l'interessato ha comunque la facoltà di non avvalersi dell'assistenza consolare o diplomatica se lo dichiara espressamente, così come stabilito dall'art. 2 del T.U. Immigrazione. 3/11

4 Riguardo al termine per la convalida dell'arresto o fermo, va detto, che restano comunque ferme le disposizioni dell'art. 390 c.p.p. che in realtà non prevede 96 ore, bensi Non è la stessa cosa. Si arriva a 96 ore soltanto se il pubblico ministero richiede al G.I.P. la convalida allo scadere delle 48 ore e il G.I.P. fissa l'udienza allo scadere delle successive 48 ore. Inoltre, limitatamente all'arresto per un reato di competenza del tribunale monocratico, il secondo comma dell'art. 558 del codice di rito, prevede per il giudice del dibattimento un termine perentorio di 48 dall'arresto per fissare l'udienza di convalida e il contestuale giudizio direttissimo. Vi sono poi alcuni diritti che pur non avendo una fonte legislativa erano già inseriti nel FOGLIO DEI DIRITTI emanato dal Ministero dell'interno nel 2005 e adottato dal 2007 a livello interforze, su precisa indicazione del Comitato Europeo per la Prevenzione delle Torture; sono: poter svolgere elementari attività di igiene personale, ricevere la somministrazione dei pasti qualora permanga per oltre sei ore nella camera di sicurezza e negli orari solitamente riservati alla loro consumazione custodia in locali separati da quelli ove sono custodite persone dell altro sesso ottenere ricevuta degli effetti personali ritirati prima dell ingresso nella camera di sicurezza e restituiti al momento della dimissione custodia in una cella pulita e dotata di effetti letterecci (per le donne con prole) tenere con sé i figli che non abbiano ancora compiuto i tre anni Anche questi diritti, per completezza d'informazione, sarebbe opportuno che venissero inseriti nel comunicazione obbligatoria per legge. C) MANDATO DI ARRESTO EUROPEO La novella riguarda l'art. 12 della legge n. 69 del L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 della legge 69/2005 deve informare il ricercato, in una lingua da lui conosciuta, del mandato emesso e del suo contenuto e consegnargli una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, che la informa della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Si badi bene che in questo caso il verbale di arresto deve dare atto degli adempimenti, a pena di nullità. 4/11

5 D) INFORMAZIONE DI GARANZIA E INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA Per quanto riguarda gli atti di competenza del Procuratore della Repubblica (o chi per lui, aggiunto o sostituto) rileva l'integrazione all'art. 369 con l'inserimento di un comma 1-bis di nuovo conio, che recita: «Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.» dunque tra gli avvertimenti che deve contenere l'informazione di garanzia deve esserci anche l'indicazione del diritto ad avere la comunicazione delle iscrizioni "comunicabili" nel registro delle notizie di reato. Rilevano poi le modifiche introdotte nell'art. 369-bis riguardo all'informazione sul diritto di difesa da dare alla persona nei confronti sono svolte le indagini preliminari. Tali modifiche riguardano il contenuto dell'informazione, ma anche le condizioni che impongono l'invio di questa informazione. La nuova lettera d-bis) prevede che nell'elenco dei diritti comunicati vi sia anche il "diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali"; norma che si collega con il decreto legislativo n. 32/2014 che ha dato attuazione alla Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Il primo comma dell'art. 369-bis statuisce l'obbligo per il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, di notificare alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio [ovviamente se non già assistita da un difensore di fiducia]. La modifica integrativa all'anzidetta disposizione presenta degli aspetti molto innovativi. Se la comunicazione non è già stata notificata al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere [cioè atti eseguiti o disposti dal pubblico ministero, e non anche quelli di iniziativa della polizia giudiziaria] e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, va comunque notificata, al più tardi, contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis. La nuova previsione è innovativa perché finora la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che tale informazione, tranne nei casi indicati dal comma 1 sopra citati, non dovesse precedere l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Adesso l'invio contestualmente all'avviso ex art. 415-bis è l'ultima possibilità, non più la regola. Quando si procede contestualmente, il tenore letterale della norma, sembrerebbe imporre due notificazioni separate, una per avviso dio conclusione delle indagini e una per l'informazione sul diritto di difesa con l'indicazione del difensore nominato d'ufficio. L'inosservanza è sanzionata a pena di nullità degli atti successivi. Anche se la giurisprudenza la considera una nullità di carattere generale, ma non assoluto, che deve essere eccepita dalla parte prima del compimento dell'atto o, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo. Quindi deve ritenersi immediatamente sanata se non eccepita tempestivamente. È prassi ormai comune che nei verbali di identificazione, nomina del difensore e dichiararazione o elezione di domicilio redatti dalla polizia giudiziaria nella fase di acquisizione della notizia di reato e prima della comunicazione al pubblico ministero ai sensi dell'art. 347 c.p.p., sia riportata anche l'informazione sul diritto di difesa ex art. 369-bis ancorché si tratti di un atto di competenza esclusiva del magistrato requirente. 5/11

6 1) MODIFICHE CODICE DI PROCEDURA PENALE 1.1) Inseriti i commi 1-bis e 1-ter e sostituito il comma 1 dell'art. 293 e modificato il comma 1- bis dell'art Gli articoli 293 e 294 sono inseriti nel libro IV, Titolo I (misure cautelari personali) capo IV (Forma ed esecuzione dei provvedimenti) Articolo 293 (adempimenti esecutivi) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa: a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento; f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza; h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare; i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca. 1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato. 1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero. 2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato. 3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore. * 4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria. [ * La Corte costituzionale, con sentenza n. 192 del 1997 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa.] 6/11

7 Articolo 294 (Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale) 1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare, se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. 1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Il giudice, anche d'ufficio, verifica che all'imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate. 1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare. 2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso. 3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto. 4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato. 5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo. 6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice. [La Corte costituzionale, con sentenza n. 77/1997 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, «nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia». Successivamente, con sentenza n. 32/1999 ha di nuovo dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, «nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere». ] 7/11

8 1.2) Aggiunto il comma 1-bis all'art. 369 e modificato l'art. 369-bis Articolo 369 (informazione di garanzia) 1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia. 1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 151. Articolo 369-bis (Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa) 1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, ovvero, al più tardi, contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio. 2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere: a) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini; b) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico; c) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio; d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata; d-bis) l'informazione del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 8/11

9 1.3) Modificato l'art. 386 Articolo 386 (Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo) 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano: j) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; k) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; l) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; m) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; n) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo; o) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; p) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza; q) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo; r) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo. 1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato. 2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato nonché la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto dall'articolo Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284, ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale. 6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3. 9/11

10 1.4) aggiunto un periodo al comma 2 dell'art. 391 Articolo 391 (Udienza di convalida) 1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato. 2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4. Il giudice altresì, anche d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate. 3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore. 4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386, comma 3, e 390, comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione. 5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. 7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice. 10/11

11 2) MODIFICHE ALLE NORME SUL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO Modificato il comma 1 dell'art. 12 legge n. 69/2005 Legge n. 69/2005 Art. 12 (Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria) 1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto e le consegna una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, che la informa della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorita' giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell' articolo 97 del codice di procedura penale. 2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore. 3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato. 4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia. 11/11

Decreto legislativo 1 luglio 2014, n. 101

Decreto legislativo 1 luglio 2014, n. 101 Decreto legislativo 1 luglio 2014, n. 101 Attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. (14G00112) (Gazzetta Ufficiale n.164 del 17 luglio 2014) Vigente al

Dettagli

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE OGGETTO: Polizia Giudiziaria. Principi e procedura di P.G. ordinaria. Decreto Legislativo

Dettagli

DECRETO LEGGE N. 78/13 (SVUOTACARCERI) CONVERTITO CON L. N. 94/13.

DECRETO LEGGE N. 78/13 (SVUOTACARCERI) CONVERTITO CON L. N. 94/13. Www.carelladarcangelo.com DECRETO LEGGE N. 78/13 (SVUOTACARCERI) CONVERTITO CON L. N. 94/13. LE PARTI DEL C.P.P. CONTENENTI NOVITA' (IN GRASSETTO) Articolo 274 Esigenze cautelari 1. Le misure cautelari

Dettagli

Tutte le innovazioni al codice di procedura penale

Tutte le innovazioni al codice di procedura penale Tutte le innovazioni al codice di procedura penale (*) Le parti evidenziate in nero sono quelle modificate dal Dl 78/2013 convertito dalla legge 94/2013 Articolo 274 Esigenze cautelari 1. Le misure cautelari

Dettagli

L'arresto in flagranza di reato, disciplina giuridica e caratteri

L'arresto in flagranza di reato, disciplina giuridica e caratteri L'arresto in flagranza di reato, disciplina giuridica e caratteri Autore: Concas Alessandra In: Diritto penale L'arresto in flagranza di reato è, nel diritto processuale penale italiano, un provvedimento

Dettagli

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. CAPO I Della integrazione della Corte costituzionale nei giudizi di accusa. Art. 1

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. CAPO I Della integrazione della Corte costituzionale nei giudizi di accusa. Art. 1 CORTE COSTITUZIONALE Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte costituzionale (1) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I Della integrazione della Corte costituzionale nei giudizi di accusa

Dettagli

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste Al comma 1, sostituire le parole da le parti private fino a delle condizioni, con le seguenti: nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero

Dettagli

Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale.

Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale. Reg. Corte Cost. 27 novembre 1962. Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, visti l'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265, e l'art. 25 del

Dettagli

Il procedimento penale, definizione e caratteri

Il procedimento penale, definizione e caratteri Il procedimento penale, definizione e caratteri Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale Un procedimento penale è la successione degli atti, avviato dall'autorità giudiziaria, che conduce

Dettagli

INDICE INTRODUZIONE ALLE MISURE CAUTELARI

INDICE INTRODUZIONE ALLE MISURE CAUTELARI INDICE Capitolo I INTRODUZIONE ALLE MISURE CAUTELARI 1.1. Misure cautelari personali e reali: premessa........... 1 1.2. La collocazione delle misure cautelari nel codice di procedura penale..................................

Dettagli

LEGGE 5 GIUGNO 1989, N Artt. 1-4 (...) (2) Art. 5

LEGGE 5 GIUGNO 1989, N Artt. 1-4 (...) (2) Art. 5 LEGGE 5 GIUGNO 1989, N. 219 Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione (1) CAPO I Norme in materia di reati ministeriali Artt. 1-4 (...) (2) CAPO

Dettagli

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del 22 dicembre 2011, n. 297 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del 22 dicembre 2011, n. 297 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. (11G0254) Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DIREZIONE GENERALE DELL ORGANIZZAZIONE E METODO E DEL PERSONALE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DIREZIONE GENERALE DELL ORGANIZZAZIONE E METODO E DEL PERSONALE REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DIREZIONE GENERALE DELL ORGANIZZAZIONE E METODO E DEL PERSONALE ANNO XLII 2 marzo 2005 Numero 1/2005 NOTIZIARIO UFFICIALE DEL PERSONALE REGIONALE EDIZIONE STRAORDINARIA

Dettagli

"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari Legge n. 154 del 5 Aprile 2001 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001 Art. 1. (Misura cautelare dell allontanamento dalla casa

Dettagli

Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150

Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell articolo

Dettagli

I nuovi articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale ABUSO D'UFFICIO

I nuovi articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale ABUSO D'UFFICIO I nuovi articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale ABUSO D'UFFICIO 1 CODICE PENALE Articolo 323 1 Abuso d ufficio Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato il pubblico ufficiale

Dettagli

Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO.

Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO. Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO. DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI CON ISTRUZIONE FORMALE. Art. 354. Scelta del difensore:

Dettagli

La legge sul processo lungo

La legge sul processo lungo La legge sul processo lungo Gli articoli del codice di procedura penale e della L. 354/1975 nel testo attualmente vigente e con le modifiche previste dal disegno di legge 2567 (Modifiche agli articoli

Dettagli

La parte civile nel processo penale

La parte civile nel processo penale La parte civile nel processo penale Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale Quando si parla di parte civile si fa riferimento alla qualifica che assumono i soggetti danneggiati dal reato

Dettagli

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza. Principi e procedura di P.G. ordinaria.

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO

REGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO REGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO IL SISTEMA A) Il Consiglio dell Ordine predispone i seguenti elenchi separati per le difese di ufficio (penale), dinanzi al: 1) Tribunale ordinario ed uffici Gip 2)

Dettagli

Richiesta di revoca dell'ordinanza di sequestro preventivo proposta dal difensore

Richiesta di revoca dell'ordinanza di sequestro preventivo proposta dal difensore Richiesta di revoca dell'ordinanza di sequestro preventivo proposta dal difensore P.P. N. / R.G.N.R. Procura di P.P. N. / R.G. G.I.P. Tribunale di P.P. N. / R.G.

Dettagli

LA PROTEZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE NELLA COSTITUZIONE E NELL ORDINAMENTO IN- TERNAZIONALE

LA PROTEZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE NELLA COSTITUZIONE E NELL ORDINAMENTO IN- TERNAZIONALE SOMMARIO PARTE PRIMA LA PROTEZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE NELLA COSTITUZIONE E NELL ORDINAMENTO IN- TERNAZIONALE CAPITOLO 1 LA LIBERTÀ PERSONALE NELLA CORNICE DELLA CARTA FONDAMENTALE 1. La nozione di

Dettagli

2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione.

2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione. DEPENALIZZAZIONE MODIFICA LEGGE 689/1981 Capo II - Delle controversie regolate dal rito del lavoro Art. 6 - Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione 1. Le controversie previste dall'articolo 22 della

Dettagli

28 maggio Ulteriori appigli per l esame di Diritto di Procedura Penale. Ancora By NEGRISOLO Omero.

28 maggio Ulteriori appigli per l esame di Diritto di Procedura Penale. Ancora By NEGRISOLO Omero. 28 maggio 2008. Ulteriori appigli per l esame di Diritto di Procedura Penale. Ancora By NEGRISOLO Omero. Capitolo 22 - Le investigazioni della Polizia Giudiziaria. Capitolo 31 - Le misure cautelari reali

Dettagli

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N.465 ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in

Dettagli

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio

Dettagli

INDICE GENERALE PARTE 1 POLIZIA GIUDIZIARIA E PROCESSO PENALE. Capitolo Primo IL PROCESSO PENALE

INDICE GENERALE PARTE 1 POLIZIA GIUDIZIARIA E PROCESSO PENALE. Capitolo Primo IL PROCESSO PENALE INDICE GENERALE Indicazioni per la lettura... pag. V PARTE 1 POLIZIA GIUDIZIARIA E PROCESSO PENALE PRINCÌPI GENERALI E SUGGERIMENTI OPERATIVI Capitolo Primo IL PROCESSO PENALE 1. - Lo Stato e le sue funzioni...

Dettagli

RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE

RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE LO SCHEMA TRIBUNALE DI. AL GIUDICE DELL ESECUZIONE RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE Il sottoscritto Avv., del Foro di, con studio in, via, n., difensore di giusta nomina estesa in calce al presente

Dettagli

STALKING E IPOTESI DI CONFINE

STALKING E IPOTESI DI CONFINE STALKING E IPOTESI DI CONFINE Introduzione... XIII I GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI 1 L ALTERNATIVITÀ DELLE CONDOTTE. STALKING A DANNO DI PIÙ PERSONE La questione... 3 Analisi

Dettagli

Appendice di aggiornamento da settembre 2011 a luglio 2012

Appendice di aggiornamento da settembre 2011 a luglio 2012 PAOLO TONINI MANUALE DI PROCEDURA PENALE 12^ ed., Milano, 2011, ed. Giuffrè Appendice di aggiornamento da settembre 2011 a luglio 2012 Sommario: 1. La sentenza costituzionale n. 110 del 2012 che ha trasformato

Dettagli

Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale

Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale ~ 1 ~ Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale Sintesi semplificata dell iter procedurale tratta dal Testo Unico delle Spese di Giustizia - D.P.R.

Dettagli

Legge 27 marzo 2001, n. 97

Legge 27 marzo 2001, n. 97 Legge 27 marzo 2001, n. 97 Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche 1 Legge 27

Dettagli

Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo. Testo attuale TITOLO IV LA MAGISTRATURA TITOLO IV LA GIUSTIZIA

Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo. Testo attuale TITOLO IV LA MAGISTRATURA TITOLO IV LA GIUSTIZIA Testo attuale Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo TITOLO IV LA MAGISTRATURA Sezione I Ordinamento giurisdizionale TITOLO IV LA GIUSTIZIA Sezione I Gli organi

Dettagli

PARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini. TITOLO I Rapporti Civili

PARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini. TITOLO I Rapporti Civili Alcuni Articoli della Costituzione della Repubblica Italiana Norme costituzionali sulla giurisdizione in genere e sulla responsabilità civile dei funzionari dello stato Testo coordinato dall avv. Nicola

Dettagli

1: DELLA NOMINA E DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO

1: DELLA NOMINA E DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO STRALCIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE Capo III: DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE Art. 61. (Consulente tecnico) Quando è necessario, il giudice può farsi assistere,

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Sig. (Creditore) (C.F.) rappresentato e difeso dall Avv. (C.F.) fax, indirizzo PEC nel cui Studio, in Bologna,, ha eletto domicilio come

Dettagli

INDICE. Prefazione...p.

INDICE. Prefazione...p. INDICE Prefazione...p. XIII I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA 1 Gare clandestine. Riti alternativi e giudizio immediato (art. 9-bis c.d.s.) 3 Introduzione.... 3 Ordinanza di convalida dell arresto...

Dettagli

Concordato sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale

Concordato sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale 350.035 Concordato sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale accettato dalla Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia il 5 novembre 1992 accettato

Dettagli

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

TARIFFA PENALE NORME GENERALI

TARIFFA PENALE NORME GENERALI TARIFFA PENALE TARIFFA PENALE NORME GENERALI 1. 1. Per la determinazione dell onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza

Dettagli

REATO E ORGANO DI POLIZIA GIUDIZIARIA. ATTIVITA DI P.G. DI INFORMAZIONE. REATO E PUBBLICO UFFICIALE

REATO E ORGANO DI POLIZIA GIUDIZIARIA. ATTIVITA DI P.G. DI INFORMAZIONE. REATO E PUBBLICO UFFICIALE REATO E ORGANO DI POLIZIA GIUDIZIARIA. ATTIVITA DI P.G. DI INFORMAZIONE. REATO E PUBBLICO UFFICIALE AUTORE: MAGG. GIOVANNI PARIS ART. 56 C.P.P. ART. 56 C.P.P. Servizi e sezioni di polizia giudiziaria.

Dettagli

LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20 Norme sui procedimenti e giudizi di accusa (1) Artt (2) Art. 17 Deliberazione di messa in stato d'accusa

LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20 Norme sui procedimenti e giudizi di accusa (1) Artt (2) Art. 17 Deliberazione di messa in stato d'accusa LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20 Norme sui procedimenti e giudizi di accusa (1) Artt. 1-16 (2) Art. 17 Deliberazione di messa in stato d'accusa La deliberazione di messa in stato d'accusa, prevista dall'articolo

Dettagli

LEGGE 6 marzo 2001 n. 60

LEGGE 6 marzo 2001 n. 60 LEGGE 6 marzo 2001 n. 60 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA D'UFFICIO La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone Prot. n. 2010/130264 Approvazione delle Avvertenze relative al nuovo modello di cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 IL DIRETTORE

Dettagli

D.L. 22/12/2011, n. 211 (convertito in L. 17 febbraio 2012, n. 9)

D.L. 22/12/2011, n. 211 (convertito in L. 17 febbraio 2012, n. 9) D.L. 22/12/2011, n. 211 (convertito in L. 17 febbraio 2012, n. 9) Autore: Redazione Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 febbraio 2012, n. 9 Art. 1 Modifiche al codice di

Dettagli

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168 - (GU n. 203 del 31-8-2016) convertito con modificazioni in Legge TAVOLE DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE IN TEMA DI PROCEDURA CIVILE Codice di procedura civile Testo attuale

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 gennaio 2014

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 gennaio 2014 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1232 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei deputati FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, MIGLIORE, AMODDIO, BARGERO, BOCCI, CAUSI, CENNI, D INCECCO, FEDI, GRASSI, LEGNINI,

Dettagli

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire

Dettagli

INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA.

INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA. 1 AVVISO ALL INDAGATO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI NEL PROCEDIMENTO PENALE DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE - SOLUZIONE NEGATIVA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

Dettagli

INDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa...

INDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa... SOMMARIO CAPITOLO 1 REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni... 1 2. I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi... 6 3. Termine a difesa... 16 CAPITOLO 2 LA DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI:

Dettagli

LIBRO PRIMO Soggetti

LIBRO PRIMO Soggetti Indice sistematico Costituzione della Repubblica Italiana Principi fondamentali... 9 Parte I: Diritti e doveri dei cittadini Titolo I - Rapporti civili... 11» II - Rapporti etico-sociali... 13» III -

Dettagli

CODICE DI PROCEDURA PENALE

CODICE DI PROCEDURA PENALE Valerio de GIOIA CODICE DI PROCEDURA PENALE e leggi speciali Annotato con la giurisprudenza VI edizione SOMMARIO Premessa V COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 1 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE. - Presidente - - Relatore - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE. - Presidente - - Relatore - SENTENZA 9 8 7 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Giovanni Conti Maurizio Gianesini Angelo Costanzo Anna Criscuolo Gaetano De

Dettagli

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE Il patrocinio a spese dello Stato ex art.74 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 Istituzione del patrocinio. Comma 1: «1. E' assicurato il patrocinio nel processo

Dettagli

Individuazione. Casi in cui la Pg è obbligata a disporre l arresto in flagranza ex art.380, 1 cpp

Individuazione. Casi in cui la Pg è obbligata a disporre l arresto in flagranza ex art.380, 1 cpp Individuazione Durante le indagini preliminari il pm può procedere alla individuazione di cose o persone personalmente o mediante delega alla PG ( 361 cpp); si tratta di un atto simile a quel mezzo di

Dettagli

COMUNE DI PONTBOSET VALLE D'AOSTA REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

COMUNE DI PONTBOSET VALLE D'AOSTA REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI COMUNE DI PONTBOSET VALLE D'AOSTA ******** REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Definizione di notificazione Art. 3 - Modalità per la notificazione

Dettagli

REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI COMUNE DI CLES (Provincia di Trento) ******** REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 39 dd. 28.07.2015 INDICE Art. 1 - Oggetto

Dettagli

La distinzione tra denuncia, querela, istanza di procedimento, esposto

La distinzione tra denuncia, querela, istanza di procedimento, esposto La distinzione tra denuncia, querela, istanza di procedimento, esposto Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale La denuncia da parte dei privati è l'atto con il quale ogni persona porta

Dettagli

EMANA il seguente decreto legislativo:

EMANA il seguente decreto legislativo: VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre

Dettagli

Norme di attuazione della Convenzione relativa all assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell Unione europea,

Norme di attuazione della Convenzione relativa all assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell Unione europea, 1 Decreto Legislativo 5 aprile 2017, n. 52 Norme di attuazione della Convenzione relativa all assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell Unione europea, fatta a Bruxelles il 29

Dettagli

INDICE SOMMARIO TOMO I

INDICE SOMMARIO TOMO I INDICE SOMMARIO TOMO I Pag. Costituzione (artt. 1-139) (con commento all art. 111).................................. 1 Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)...............................................

Dettagli

LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE STRUTTURA TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI ANCONA LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE LE MODIFICHE introdotte dalla L. 103/2017 con particolare

Dettagli

INDICE-SOMMARIO. Capitolo Primo GENERALITÀ. Capitolo Secondo IL PROCEDIMENTO DELINEATO DALL ART. 127 C.P.P.

INDICE-SOMMARIO. Capitolo Primo GENERALITÀ. Capitolo Secondo IL PROCEDIMENTO DELINEATO DALL ART. 127 C.P.P. V INDICE-SOMMARIO Prefazione... pag. XI Elenco delle principali abbreviazioni...» XIII Capitolo Primo GENERALITÀ 1. La nozione di camera di consiglio.... pag. 1 2. Il procedimento in camera di consiglio

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso. dall Avv. (Cf )fax, indirizzo

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso. dall Avv. (Cf )fax, indirizzo TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso dall Avv. (Cf )fax, indirizzo pec nel cui Studio, in Bologna,, ha eletto domicilio come da

Dettagli

LA TUTELA GIURISDIZIONALE NEL PROCEDIMENTO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

LA TUTELA GIURISDIZIONALE NEL PROCEDIMENTO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE LA TUTELA GIURISDIZIONALE NEL PROCEDIMENTO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE LA DECISIONE DELLE CCTT LA DECISIONE E ASSUNTA IN MODO INDIVIDUALE, OBIETTIVO ED IMPARZIALE (art. 8, co. 2, d.lgs. n. 25/08). OGNI

Dettagli

A) PREMESSE SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

A) PREMESSE SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Istituzione di un "protocollo" per la liquidazione degli onorari dovuti ai difensori (d'ufficio o di fiducia) di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché ai difensori d ufficio di soggetti

Dettagli

Vademecum per le astensioni dalle udienze

Vademecum per le astensioni dalle udienze Vademecum per le astensioni dalle udienze Al fine di consentire di meglio orientarsi in relazione all attività d udienza, in vista dell astensione deliberata dall Assemblea Straordinaria degli Iscritti

Dettagli

Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA. LIBRO PRIMO Soggetti Artt. da TITOLO I - Giudice... 1a 49

Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA. LIBRO PRIMO Soggetti Artt. da TITOLO I - Giudice... 1a 49 Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA LIBRO PRIMO Soggetti I - Giudice... 1a 49 Capo I-Giurisdizione... 1 a 3 Capo II - Competenza... 4 a 16 Sezione I-Disposizione generale... 4 Sezione

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011 n.211 (in Gazz. Uff., 22 dicembre, n. 297). - Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. TESTO CONSOLIDATO

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 30/07/2013 INDICE ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO... 3 ART. 2 -

Dettagli

Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2012, n. 160 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo

Dettagli

IL PROCEDIMENTO. Il Giudice competente

IL PROCEDIMENTO. Il Giudice competente IL PROCEDIMENTO PER L AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Il Giudice competente Giudice Tutelare (art. 405 c.c.) SEZ. DISTACCATA LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO È SOLO EVENTUALE LE REGOLE PROCESSUALI

Dettagli

DECRETO PRESIDENZIALE 30 DICEMBRE 2008 N.34/N

DECRETO PRESIDENZIALE 30 DICEMBRE 2008 N.34/N Disciplina concernente il Collegio giudicante e il Collegio di appello competenti a decidere sui ricorsi presentati dal personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica DECRETO PRESIDENZIALE

Dettagli

UINTERROGATORIO DI GARANZIA

UINTERROGATORIO DI GARANZIA ANTONELLA MARANDOLA UINTERROGATORIO DI GARANZIA DAL CONTRADDITTORIO POSTICIPATO ALL'ANTICIPAZIONE DELLE TUTELE DIFENSIVE CEDAM CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI 2006 INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA Una brève

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI AGLI STUDENTI. (Attuazione dell'art. 16 R.D.L. 20 giugno 1935 n. 1071)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI AGLI STUDENTI. (Attuazione dell'art. 16 R.D.L. 20 giugno 1935 n. 1071) REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI AGLI STUDENTI (Attuazione dell'art. 16 R.D.L. 20 giugno 1935 n. 1071) INDICE CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI... 3 ART. 1 - Oggetto... 3 ART. 2 - Illecito

Dettagli

Know your rights. Breve guida ai tuoi diritti davanti alle forze di Polizia ASSOCIAZIONE ANTIGONE

Know your rights. Breve guida ai tuoi diritti davanti alle forze di Polizia ASSOCIAZIONE ANTIGONE Indice I diritti nel caso di controllo documenti, identificazione e fermo di accompagnamento... 3 I diritti nel caso di ispezioni personali e perquisizioni... 4 I diritti nel caso di arresto o fermo...

Dettagli

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 65 / 06.10.2003 Articolo 1 Oggetto del regolamento

Dettagli

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (GU n. 302 del 29-12-2012) Art. 1, comma 19 Al decreto-legge 18 ottobre

Dettagli

LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14

LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14 LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14 Art. 26 bis c.p.c. modificato dall'art. 19, 1 comma, lett. b) D.L. 132/14 conv. L. 162/14 LA COMPETENZA

Dettagli

Obbligo del segreto 329 cpp

Obbligo del segreto 329 cpp Obbligo del segreto 329 cpp Gli atti di indagine compiuti dal pm e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/48/UE, RELATIVA AL DIRITTO DI AVVALERSI DI UN DIFENSORE NEL PROCEDIMENTO PENALE

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/48/UE, RELATIVA AL DIRITTO DI AVVALERSI DI UN DIFENSORE NEL PROCEDIMENTO PENALE DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/48/UE, RELATIVA AL DIRITTO DI AVVALERSI DI UN DIFENSORE NEL PROCEDIMENTO PENALE E NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO,

Dettagli

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE MASTER IN DIFESA TRIBUTARIA E ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE (Corte Cost. n. 110/2010 e n. 109/2012; Cass. n. 2845/2012) ANTONIO SIMONE (già Presidente della

Dettagli

Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina. L attività professionale dei praticanti abilitati

Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina. L attività professionale dei praticanti abilitati Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina L attività professionale dei praticanti abilitati 17.04.2014 Ricorso al Giudice del Lavoro Avv. Antonio Tesoro La Corte di Cassazione, con sentenza

Dettagli

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014 ATTI DEPOSITABILI TELEMATICAMENTE CON VALORE LEGALE PRESSO I TRIBUNALI CIVILI ITALIANI SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014 Presso il Tribunali Civili del territorio nazionale - OBBLIGO ai termini della normativa

Dettagli

DOCUMENTO DELL UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE PER LA COMMISSIONE GIUSTIZIA SENATO

DOCUMENTO DELL UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE PER LA COMMISSIONE GIUSTIZIA SENATO DOCUMENTO DELL UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE PER LA COMMISSIONE GIUSTIZIA SENATO PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 2067/S e connessi Modifiche al codice penale e al codice di procedura

Dettagli

AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER I RICORSI PRESENTATI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E ALTRO

AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER I RICORSI PRESENTATI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E ALTRO AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER I RICORSI PRESENTATI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E ALTRO Vi spieghiamo le novità dopo l entrata in vigore del DECRETO-LEGGE

Dettagli

DEDUZIONE DELLE PROVE E PRECLUSIONI

DEDUZIONE DELLE PROVE E PRECLUSIONI (Trattazione della causa) Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo

Dettagli

IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE

IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE Art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace (in vigore fino all esercizio della delega di cui all art.

Dettagli

INTRODUZIONE E PRINCIPI COSTITUZIONALI IN TEMA DI LIBERTÀ PERSONALE

INTRODUZIONE E PRINCIPI COSTITUZIONALI IN TEMA DI LIBERTÀ PERSONALE INDICE SOMMARIO Prefazione... VII CAPITOLO 1 INTRODUZIONE E PRINCIPI COSTITUZIONALI IN TEMA DI LIBERTÀ PERSONALE 1. I fondamenti costituzionali in tema di libertà personale... 1 CAPITOLO 2 I REATI PER

Dettagli

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII VII

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII VII INDICE Prefazione... XIII Schemi I GLI STRUMENTI PER L INFORMAZIONE PROCESSUALE NELL AMBITO DEI PROCEDIMENTI DELL AREA CIVILE 1 I mezzi di informazione processuale in materia civile... 5 2 La comunicazione

Dettagli

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Diritto processuale penale a.a Dott.ssa Wanda Nocerino

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Diritto processuale penale a.a Dott.ssa Wanda Nocerino Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Diritto processuale penale a.a. 2016-2017 Dott.ssa Wanda Nocerino Competenza a svolgere determinati procedimenti; Competenza a svolgere determinate fasi; Competenza

Dettagli

Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli attuari (2).

Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli attuari (2). D.M. 15 febbraio 1949 (1). Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli attuari (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff.

Dettagli

INDICE. Capitolo I COSTITUZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

INDICE. Capitolo I COSTITUZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI Presentazione... Avvertenza... pag VII XI Capitolo I COSTITUZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI 1. Costituzione della Repubblica Italiana... 3 2. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo

Dettagli

COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con deliberazione di C.C. n. del 14 Maggio 2011

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati N. 4625-bis CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA

Dettagli

Contributo unificato: la tabella aggiornata

Contributo unificato: la tabella aggiornata Contributo unificato: la tabella aggiornata CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 13 marzo 2015 Processo civile ordinario (1) Valore Primo GRADO Impugnazione Cassazione Processi di valore fino a.

Dettagli

Prescrizione in caso di frodi IVA: con atti interruttivi si riparte da zero

Prescrizione in caso di frodi IVA: con atti interruttivi si riparte da zero Prescrizione in caso di frodi IVA: con atti interruttivi si riparte da zero Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto penale, Diritto tributario Nel caso delle frodi IVA la disciplina italiana sulla prescrizione

Dettagli

RIFERIMENTI NORMATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI 146 C.P.: Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena. L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita [c.p. 148; c.p.p. 684] : 1) se deve aver luogo nei confronti

Dettagli

Articolo 415 bis c.p.p.

Articolo 415 bis c.p.p. Articolo 415 bis c.p.p. Prof. Tonino Di Bona Articolo 415 bis c.p.p. Art. 415-bis introdotto dalla legge 479/99. Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. Prima della scadenza del

Dettagli