NUOVO OIC 13 IN BOZZA SULLE RIMANENZE: POCHE NOVITA E MOLTE CONFERME

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1 NUOVO OIC 13 IN BOZZA SULLE RIMANENZE: POCHE NOVITA E MOLTE CONFERME Piero Pisoni, Fabrizio Bava, Donatella Busso, Alain Devalle e Fabio Rizzato Università di Torino L Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato in bozza la nuova versione dell OIC 13 Rimanenze, che ha l obiettivo di disciplinare il trattamento contabile delle rimanenze di magazzino. La bozza del Principio non contiene novità particolarmente rilevanti rispetto alla versione attualmente in vigore in quanto si è trattato principalmente di un lavoro di razionalizzazione dei contenuti del principio, ferma restando l introduzione di alcuni aggiornamenti a seguito delle modifiche al Codice Civile derivanti dal recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva comunitaria n.34/2013/ce e alcuni chiarimenti soprattutto in tema di determinazione del presumibile valore di realizzazione desunto dall andamento del mercato delle materie prime e sussidiarie. PRINCIPALI NOVITA La bozza di principio contabile OIC 13 - Rimanenze ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. A livello generale il principio contabile è stato razionalizzato e ordinato nei paragrafi rispetto all attuale versione pubblicata il 5 agosto 2014 attraverso l ampliamento delle definizioni, alcune delle quali precedentemente riportate nelle diverse sezioni del principio (es. definizione di costo precedentemente riportata nella sezione rilevazione iniziale ), piuttosto che attraverso la separazione tra classificazione e contenuto delle voci e modalità di rilevazione (es. la contabilizzazione dei contributi in conto esercizio riportata nella versione attualmente in vigore tra i casi particolari ora è presentata nella sezione classificazione e contenuto delle voci ). Questo processo di razionalizzazione ha portato ad una riduzione complessiva dei paragrafi da 104 della versione in vigore a 67 nella versione in bozza oggetto di commento. Nonostante questa rivisitazione di carattere generale del principio, la versione in bozza del nuovo OIC 13 contiene molte conferme e poche novità applicative rispetto alla versione attuale. I principali punti modificati riguardano l applicazione del nuovo principio della sostanza economica, le precisazioni in tema di determinazione del valore di realizzazione desumibile dall andamento del mercato, nonché le implicazioni operative derivanti dall introduzione nel Codice civile del costo ammortizzato e dell attualizzazione nel caso in cui il pagamento dei beni acquistati sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato (art. 2426, p.to 8). Di seguito vengono analizzati i seguenti aspetti: 1) rilevazione iniziale dei beni rientranti nelle rimanenze di magazzino; 2) considerazioni generali sulla valutazione e rilevazioni successive delle rimanenze di magazzino; 3) determinazione del valore di realizzazione desunto dall andamento del mercato; 4) costanza di applicazione nel tempo dei metodi di valutazione. 5) rimanenze di magazzino nel bilancio in forma abbreviata e nel bilancio delle micro imprese; 1. Rilevazione iniziale dei beni rientranti nelle rimanenze di magazzino. Il D.Lgs. 139/15 ha modificato il punto 1bis) dell art bis prevedendo che la rilevazione e la presentazione delle voci del bilancio sia effettuata tenendo conto della sostanza economica dell operazione o del contratto. 1

2 A seguito di tale modifica normativa, la nuova versione dell OIC 13 in bozza è intervenuta sul tema riscrivendo le considerazioni generali in merito alla rilevazione iniziale dei beni rientranti tra le rimanenze di magazzino. In particolare, il paragrafo 17 del documento prevede che i beni rientranti nelle rimanenze di magazzino siano rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito che, di solito, avviene quando viene trasferito il titolo di proprietà secondo le modalità contrattualmente stabilite (bozza dell OIC 13, par. 18). In caso di non coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà (si pensi al caso di particolari clausole contrattuali), prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici (OIC 13, par. 19). Rispetto alla versione attualmente in vigore, la bozza del nuovo OIC 13 non specifica più che il passaggio di proprietà, solitamente, si considera avvenuto alla data di spedizione o di consegna per i beni mobili, secondo le modalità contrattuali dell acquisto ed in base al trasferimento dei rischi dal punto di vista sostanziale, e non solo formale, ed alla data della stipulazione del contratto di compravendita per gli immobili (OIC 13 versione attuale, par. 17) enfatizzando di fatto, anche per l individuazione del trasferimento del titolo di proprietà, la verifica delle modalità stabilite contrattualmente (che potrebbero essere, ad esempio, la data di spedizione o consegna). La sintesi del nuovo OIC 13 in tema di rilevazione iniziale è schematizzata di seguito. CRITERIO GENERALE Trasferimento rischi e benefici CASISTICA PIÙ RICORRENTE Trasferimento titolo di proprietà NON COINCIDENZA TRA IL MOMENTO DEL TRASFERIMENTO DEI RISCHI E DEI BENEFICI E IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ Si utilizza il momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, così come riportato nel contratto. Diventa necessario effettuare un analisi accurata di tutte le clausole contrattuali. Di conseguenza, le rimanenze di magazzino possono includere i seguenti elementi: le rimanenze presso gli stabilimenti e magazzini della società, ad esclusione di quelle ricevute da terzi in visione, in prova, in conto lavorazione, in deposito o simili; le giacenze di proprietà della società presso terzi a vario titolo; materiali, merci e prodotti acquistati ma non ancora pervenuti (beni in viaggio) quando sono già stati trasferiti alla società i rischi e i benefici connessi al bene acquisito. 2

3 Una volta individuata la data di rilevazione dei beni, la bozza del nuovo OIC 13 entra nel merito della modalità di determinazione del costo di acquisto (nel caso di acquisto di beni da terzi soggetti) e del costo di produzione (nel caso di produzione interna) senza introdurre grosse novità. Per ciò che concerne il costo di acquisto, il par. 20 del principio, coerentemente con il comma 1, numero 1, dell art del Codice civile conferma la determinazione del costo di acquisto dei beni comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, quali, per esempio, i costi di trasporto, gli oneri doganali i tributi direttamente imputabili ai prodotti, ecc. Gli eventuali resi, sconti commerciali, abbuoni o premi devono essere portati in diminuzione dei costi. La novità riguarda invece l individuazione del costo per le società che utilizzano il costo ammortizzato e/o l attualizzazione dei debiti commerciali. Al riguardo, il nuovo par. 22 della bozza dell OIC 13 precisa che nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato per operazioni similari o equiparabili, i beni sono iscritti in bilancio al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali, in applicazione del paragrafo 52 dell OIC 19 Debiti. Secondo tale Principio i debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi costi, devono essere rilevati inizialmente al valore determinato attualizzando il debito al tasso di interesse di mercato. La differenza tra tale valore e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. Nel caso di determinazione del costo di produzione, invece, occorre considerare tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti nel corso della produzione e necessari per portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato, ad esclusione dei costi di distribuzione (OIC 13, par. 23). Il documento, coerentemente con l attuale versione dell OIC 13, riporta a titolo esemplificativo i seguenti oneri classificabili tra i costi diretti e tra i costi indiretti: COSTI DIRETTI Costo dei materiali utilizzati direttamente, ivi inclusi i trasporti su acquisti Costo della mano d opera diretta Imballaggi Costi per servizi direttamente riferibili al processo di fabbricazione Costi relativi a licenze di produzione COSTI INDIRETTI Costi relativi alla mano d opera indiretta e costi della direzione tecnica dello stabilimento Ammortamenti dei beni materiali e immateriali che contribuiscono alla produzione Manutenzioni e riparazioni Materiali di consumo Altri costi di lavorazione I parametri di ripartizione che possono essere utilizzati per la ripartizione dei costi indiretti, fatte salve le caratteristiche peculiari dei processi produttivi, potrebbero essere le seguenti: ore dirette di mano d opera; costo della mano d opera diretta; ore macchina; costo primo, inteso come somma di materiale diretto e mano d opera diretta; percentuali di assorbimento per reparti o gruppi di reparti. I costi indiretti, qualificati come costi generali di produzione, possono essere fissi o variabili. I costi fissi sono attribuiti a ciascuna unità prodotta in base alla normale capacità produttiva o al livello effettivo di produzione se analogo (OIC 13, par. 28). 3

4 I costi variabili, invece, sono attribuiti a ciascuna unità prodotta in base al livello effettivo di produzione (OIC 13, par. 31). In ogni caso, devono essere esclusi dai costi di produzione i costi di natura eccezionale o anomali (es.: costi di trasferimento di un impianto da uno stabilimento ad un altro, costi di riparazione dovuti ad incendi, uragani, terremoti, ecc.), oltre ai costi generali ed amministrativi e ai costi di distribuzione. Ad integrazione dell attuale versione dell OIC 13, coerentemente con l eliminazione della possibilità di capitalizzare i costi di ricerca tra le immobilizzazioni materiali, la bozza del nuovo OIC 13 specifica che le quote di ammortamento dei costi di sviluppo sono comprese nei costi di produzione solo se rispondono ai requisiti generali presenti nella definizione di costo di produzione. Il documento ribadisce infine che gli oneri finanziari sono generalmente esclusi dalla determinazione del costo delle rimanenze. La capitalizzazione è ammessa solo con riferimento a beni che richiedono un periodo di produzione significativo, dovuto, per esempio alla maturazione o all invecchiamento del prodotto (prosciutti, vini pregiati, parmigiano, ecc.): in questi casi il limite per la capitalizzazione degli oneri finanziari è rappresentato dal valore realizzabile del bene desumibile dall andamento del mercato, mentre in tema di entità di oneri capitalizzabili e di requisiti per la capitalizzazione si deve fare riferimento a quanto stabilito dall OIC 16 per le immobilizzazioni materiali. 2. Considerazioni generali sulla valutazione e rilevazioni successive delle rimanenze di magazzino In applicazione dell articolo 2426, numero 9, del Codice Civile, le rimanenze devono essere valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di realizzazione desumibile dal mercato. Il documento precisa (par. 41) che la valutazione delle rimanenze si effettua autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la voce, per uniformarsi al dettato del primo comma dell articolo 2423-bis del codice civile, numero 5. L applicazione del minore tra costo e mercato per ampie categorie o addirittura al magazzino nel suo insieme potrebbe infatti determinare significative compensazioni tra costi irrecuperabili (perdite previste) delle voci il cui costo eccede il mercato, con gli utili sperati ma non realizzati delle voci il cui mercato eccede il costo. Ai fini della valutazione delle rimanenze, gli eventuali contributi in conto esercizio acquisiti a titolo definitivo devono essere portati in deduzione del costo di acquisto dei beni in rimanenza. In particolare, la contabilizzazione dei contributi ricevuti per l acquisto di beni inclusi nelle rimanenze richiede: - rilevazione nella voce A5) Altri ricavi e proventi dei contribuiti ricevuti, in linea con quanto espressamente previsto dall art del Codice Civile; - rilevazione dei costi sostenuti per gli acquisti di materie di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci tra i costi della produzione, alla voce B6) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti; - in sede di chiusura dell esercizio, rilevazione della variazione di rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti nella voce B11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, o nella voce A2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti al netto dei contributi ricevuti. 4

5 Si consideri al riguardo il seguente esempio (si trascurano le problematiche fiscali). L impresa Alfa (società neo-costituita) ha acquistato nel corso del 2016 materie prime per un ammontare pari a Euro. A fronte dell acquisto ha ricevuto contributi in conto esercizio per un importo di Euro. A fine esercizio, le rimanenze finali di materie prime ammontano a Euro. L impresa Alfa al fine di valorizzare le materie prime da iscrivere nel bilancio d esercizio 2016 deve considerare i contributi ricevuti per l acquisto delle merci. La quota parte di contributi relativi alle materie prime acquistate e non utilizzate ammonta a Euro ( *32.000/ ). Il bilancio d esercizio dell impresa Alfa al 31 dicembre relativo alle sole voci movimentate è il seguente: Stato patrimoniale al 31/12/2016 C.I.1) Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo* *Il valore delle rimanenze finali è ottenuto come differenza tra il valore dei beni rimasti in magazzino, pari a Euro, e la quota parte dei contributi ricevuti per il loro acquisto, pari a Euro Conto economico 1/1/ /12/2016 A5) Altri ricavi e proventi B6) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ( ) B11) Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Per ciò che concerne la valutazione delle rimanenze, la bozza di OIC 13 ribadisce che il costo specifico è il criterio generale per la determinazione del costi dei beni. Secondo tale metodologia, la valorizzazione dei beni in magazzino deve avvenire attraverso l individuazione e l attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificatamente sostenuti per le unità medesime. Tuttavia, così come previsto dall art. 2426, numero 10, del Codice Civile, in presenza di beni fungibili, cioè di beni che presentano le stesse caratteristiche e sono tra di loro scambiabili, il legislatore ammette l utilizzo di metodi di determinazione del costo alternativi al costo specifico, stante l impossibilità tecnica o amministrativa di mantenere distinta ogni unità fisica in rimanenza. Tali metodi sono i seguenti: metodo della media ponderata; primo, entrato, primo uscito (FIFO); ultimo entrato, primo uscito (LIFO). La bozza del nuovo OIC 13, in aggiunta rispetto all attuale versione del medesimo principio, affianca alla spiegazione del LIFO e del FIFO, la definizione di costo medio ponderato. Al riguardo, il par. 45 del nuovo principio definisce il costo medio ponderato come quel metodo secondo il quale si assume che il costo di ciascun bene in rimanenza sia pari alla media ponderata del costo degli analoghi beni presenti in magazzino all inizio dell esercizio e del costo dei beni acquistati o prodotti durante l esercizio: in sostanza, per l applicazione del metodo rilevano la rimanenza iniziale ed i beni 5

6 acquistati o prodotti nell esercizio. Le vendite sono scaricate dal magazzino al costo medio ponderato preso a riferimento per il calcolo. L Appendice A dell OIC 13 riporta alcune esemplificazioni di tali metodi. In particolare, i citati esempi riguardano l applicazione dei seguenti metodi: metodo del FIFO continuo e metodo della media ponderata per movimento; metodo della media ponderata per periodo; metodo LIFO a scatti, con le sue varianti operative. Il documento, analogamente alla precedente versione, contiene in proposito una indicazione operativa importante: si possono utilizzare, per motivi di semplificazione, anche metodi alternativi a quelli indicati, a condizione che tali metodi producano valori assimilabili, con scostamenti trascurabili rispetto ai risultati prodotti con le configurazioni di costo esplicitamente previste dal codice civile (OIC 13, par. 46). Tra i metodi alternativi utilizzabili rientrano il metodo dei prezzi al dettaglio ed il metodo dei costi standard, di cui vengono fornite esemplificazioni nell Appendice B del documento. 3. Determinazione del valore di realizzazione desunto dall andamento del mercato L art. 2426, punto 9, del Codice Civile prevede che le rimanenze siano iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione ovvero al valore di realizzazione desumibile dall andamento del mercato, se minore. Al riguardo, la bozza del nuovo OIC 13 entra nel merito della modalità di determinazione del valore di realizzazione desumibile dall andamento del mercato effettuando un lavoro di razionalizzazione e aggiornamento. Il par. 48 della bozza del nuovo OIC 13 prevede che la determinazione del presumibile valore di realizzazione desumibile dall andamento del mercato di tutti i beni del magazzino (materie prime e sussidiarie, merci, prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione) avvenga attraverso la stima del prezzo di vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, ridotto dalla stima dei costi presunti per il completamento del bene e dei costi diretti di vendita. Nel caso delle materie prime, ad esempio, si tratta di tutti i costi che l impresa dovrà sostenere per trasformare la materia prima in prodotto finito, ivi compreso il costo diretto di vendita. Poiché in tutti i casi l elemento di riferimento per la verifica di eventuali svalutazioni è il prodotto finito (o la merce), il par. 50 della bozza del nuovo OIC 13 prevede che non si debba procedere ad una eventuale svalutazione del costo di acquisto delle materie prime e sussidiarie in tutti i casi in cui ci si attende che i prodotti finiti nei quali saranno incorporate le materie prime possano essere vendute ad un prezzo di valore pari o superiore al loro costo di produzione. Al contrario, nel caso in cui si registri una riduzione del prezzo delle materie prime e sussidiarie tale per cui anche il costo dei prodotti finiti possa eccedere il valore netto di realizzazione desumibile dall andamento del mercato dei prodotti finiti, occorre procedere alla svalutazione delle materie prime e sussidiarie per un valore pari alla differenza tra il loro costo di acquisto e il valore netto di realizzazione. In tal caso, il prezzo di mercato delle materie prime può rappresentare la migliore stima utilizzabile per la determinazione del valore netto di realizzazione desumibile dall andamento del mercato (bozza dell OIC 13, par. 50). Le precisazioni in tema di determinazione del valore desumibile dall andamento del mercato riguardano le materie prime e sussidiarie, valutazione che non si discosta dalla regola generale, fermo restando che per esse è possibile fare riferimento al valore di mercato delle materie come sostitutivo del presumibile valore di realizzo derivante dal mercato stesso. In precedenza, l impostazione era in qualche modo rovesciata, poiché richiedeva una valutazione basata sul costo 6

7 di sostituzione per poi ammettere la possibilità di non svalutare le materie prime e sussidiarie, se recuperabili attraverso il presumibile valore di realizzazione delle stesse incorporate nel prodotto finito. Nel caso in cui il costo di una voce del magazzino sia ridotto al valore di mercato, tale nuovo valore diventa il costo da considerare ai fini delle successive valutazioni, e questo comporta la perdita dei precedenti strati per le rimanenze valutate con i metodi LIFO o FIFO. Nel momento in cui venissero meno i presupposti della svalutazione effettuata, la rettifica di valore deve essere annullata, in tutto o in parte e nei limiti del costo sostenuto originariamente. 4. COSTANZA DI APPLICAZIONE NEL TEMPO DEI METODI DI VALUTAZIONE Il documento ribadisce che l uniformità di metodo nella valutazione del magazzino è condizione essenziale per la corretta determinazione dei risultati dell esercizio, e che quindi le rimanenze finali devono essere valutate con gli stessi metodi delle rimanenze iniziali. In quei casi eccezionali in cui si decida di modificare il metodo di valutazione, occorre determinare l effetto di tale cambiamento, applicando le regole fissate dal nuovo OIC 29 in bozza all ipotesi di cambiamento di principio contabile, in cui potrebbe rientrare, ad esempio, il cambiamento di metodo per la determinazione del costo dei beni fungibili in rimanenza. Sul tema, l OIC 29 stabilisce che gli effetti dei cambiamenti di principi contabili debbano essere determinati retroattivamente, imputandoli al saldo di apertura del patrimonio netto dell esercizio, negli utili riportati a nuovo o in un altra componente del medesimo patrimonio netto quando più appropriato. Inoltre, il par. 18 del nuovo OIC 29 in bozza prevede che l applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile. Pertanto, la società deve rettificare il saldo d apertura del patrimonio netto dell esercizio precedente ed i dati comparativi dell esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato. Tuttavia, quando, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile determinare l effetto di competenza dell esercizio precedente, o ciò risulti eccessivamente oneroso, la società non deve presentare i dati comparativi rettificati. Pertanto la società si limita ad applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle attività e passività all inizio dell esercizio in corso, ed effettua una rettifica corrispondente sul saldo d apertura del patrimonio netto dell esercizio in corso. Le implicazioni operative delle suddette disposizioni dell OIC 29 applicate al cambiamento del metodo di valutazione delle rimanenze di magazzino possono essere analizzate attraverso l esempio seguente, in cui sui si ipotizza il passaggio dal metodo LIFO al metodo FIFO per la valorizzazione delle merci nel bilancio relativo all annualità L impresa applica retroattivamente il cambiamento di principio contabile, così come richiesto dall OIC 29 in bozza. I valori sono i seguenti: Rimanenze iniziali 1/1/2015 Rimanenze finali 31/12/2015 Rimanenze iniziali 1/1/2016 Rimanenze finali 31/12/2016 Differenza 2016 Valutazione LIFO Valutazione FIFO Differenza

8 Così come previsto dall OIC 29, il cambiamento del criterio di valutazione delle rimanenze, ai soli fini comparativi, deve essere retro-datato all inizio dell esercizio Il passaggio dal metodo del LIFO al metodo del FIFO comporta un incremento del valore iniziale delle rimanenze all 1/1/2015 pari a 200 (effetto cumulativo pregresso). Esso è pari alla differenza tra le rimanenze iniziali valorizzate al FIFO (500) e le rimanenze inziali valorizzate con il nuovo criterio del FIFO (700). Se le rimanenze fossero già state valorizzate con il criterio del FIFO negli esercizi precedenti, si avrebbe avuto un maggior carico fiscale di competenza degli esercizi precedenti che, in ipotesi di aliquota fiscale del 30%, sarebbe stato pari a 60 (30% di 200). Da ciò deriva che l effetto cumulativo pregresso all 1/1/2015, al netto del carico fiscale, che deve rettificare gli utili portati a nuovo all inizio dell esercizio 2015 ammonta a 140 (200-60). Come si può notare nella tavola di sintesi, nel corso del 2015 le rimanenze finali si sono incrementate per un valore di 100 (nel caso di valorizzazione con il criterio LIFO) e di 200 nel caso di valorizzazione con il nuovo criterio del FIFO. I valori delle rimanenze finali al 31/12/2015 (coincidenti con i valori iniziali all 1/1/2016) ammontano pertanto a 600 (nel caso di utilizzo del LIFO) e 900 nel caso di utilizzo del FIFO. Pertanto, ai fini comparativi, nel corso del 2015 il cambiamento del criterio di valutazione ha anche un effetto sul conto economico per un ammontare pari a 100. Considerando il relativo carico fiscale pari a 30 (30% di 100), il cambiamento del criterio di valutazione avrebbe comportato nel 2015 un maggiore risultato d esercizio pari a 70. In estrema sintesi, gli effetti del cambiamento di criterio di valutazione del magazzino retrodatati al bilancio 2015 per fini comparativi (esercizio precedente a quello in cui viene effettuato il cambiamento di principio) sono i seguenti: Rimanenze di magazzino. Rimanenze iniziali di magazzino all 1/1/ valutate al LIFO Effetto cumulativo pregresso derivante dal 200 cambiamento del criterio di valutazione Rimanenze iniziali valorizzate al FIFO 700 Incremento delle rimanenze nel corso del valorizzate al LIFO Effetto nel 2015 derivante dal cambiamento del 100 criterio di valutazione Rimanenze al 31/12/2015 rideterminate 900 Come si può osservare dalla Tavola, l incremento delle rimanenze di magazzino al 31/12/2015 è dovuto in parte all effetto cumulativo pregresso derivante dal cambiamento di criterio di valutazione all inizio del 2015 (200) e in parte al cambiamento di criterio di valutazione effettuato sulla variazione delle rimanenze intervenuta nel 2015 (100). 8

9 Fondo imposte differite Fondo imposte differite all 1/1/2015 Incremento del fondo imposte differite dovuto al 60 carico fiscale pregresso derivante dal cambiamento del criterio di valutazione Fondo imposte differite all 1/1/2015 dopo il 60 cambiamento del criterio di valutazione Incremento del fondo imposte differite dovuto al 30 differente carico fiscale del 2015 per via del cambiamento del criterio di valutazione Fondo imposte differite al 31/12/ rideterminato Utili portati a nuovo. Utili portati a nuovo all 1/1/2015 Incremento degli utili portati a nuovo derivante 140 dall effetto cumulativo pregresso del cambiamento del criterio di valutazione al netto dell effetto fiscale Utili portati a nuovo all 1/1/2015 dopo il 140 cambiamento del criterio di valutazione Effetto netto del cambiamento del criterio di 70 valutazione sul risultato d esercizio 2015 Utili portati a nuovo al 31/12/ rideterminati Imposte sul reddito Imposte sul reddito 2015 da bilancio Incremento delle imposte sul reddito dovuto 30 all incremento delle variazioni di rimanenze del 2015 derivante dal cambiamento del criterio di valutazione Imposte sul reddito al 31/12/ rideterminate Risultato d esercizio Risultato d esercizio 2015 da bilancio Incremento netto del risultato d esercizio dovuto 70 all incremento delle variazioni di rimanenze del 2015 derivante dal cambiamento del criterio di valutazione Risultato d esercizio al 31/12/ rideterminato Al termine dell esercizio 2016 le rimanenze finali valorizzate a FIFO sono pari a mentre se fossero state iscritte a LIFO sarebbero pari a 850 con una differenza pari di importo lordo pari a

10 Le scritture contabili da effettuare nel 2016 sono pertanto le seguenti: Riapertura dei conti: Rimanenze a Stato patrimoniale iniziale 600 Iscrizione dell effetto cumulato pregresso determinato all inizio del 2016 da imputare al patrimonio netto, al netto dell effetto fiscale Rimanenze 300 a a a Diversi Utili portati a nuovo Fondo imposte differite Iscrizione delle rimanenze iniziali nella voce variazione rimanenze : Variazione rimanenze a Rimanenze 900 Rilevazione delle rimanenze finali e del relativo effetto fiscale: Rimanenze A Variazione rimanenze Diversi Fondo imposte differite Imposte sul reddito a Debiti tributari L impatto sul bilancio dell esercizio 2016 comprende nei debiti tributari l effetto derivante dall iscrizione dell incremento patrimoniale (300) e l effetto della variazione delle rimanenze nel corso del medesimo esercizio (400): tale secondo effetto incorpora l effetto sul risultato dell esercizio del cambiamento di criterio (150). Le imposte riferibili all incremento contabile complessivo delle rimanenze al termine dell esercizio sono pari a 210, riferite per 90 all incremento cumulativo degli esercizi precedenti e 120 all incremento reddituale dell esercizio: queste ultime rappresentano le imposte di competenza dell esercizio. Le voci che compaiono in bilancio sono le seguenti: Stato patrimoniale 31/12/ /12/2015 (rideterminato) Rimanenze Utili portati a nuovo Fondo imposte differite Debiti tributari 31/12/ /12/2015 (rideterminato) Conto economico 1/1/ /12/2016 1/1/ /12/2015 (rideterminato) Variazione rimanenze

11 Imposte sul reddito (120) (30) dell esercizio, correnti, differite e anticipate 5. Rimanenze di magazzino nel bilancio in forma abbreviata e nel bilancio delle micro imprese. I criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino nel bilancio d esercizio redatto in forma abbreviata ai sensi dell art bis del Codice Civile sono i medesimi del bilancio ordinario. Tuttavia il contenuto della nota integrativa del bilancio abbreviato contiene una serie di semplificazioni. Al riguardo, a differenza dell attuale versione dell OIC 13 (par. 103), il par. 60 della bozza del nuovo OIC 13, coerentemente con il nuovo dettato normativo in tema di contenuto della nota integrativa del bilancio in forma abbreviata, elenca i punti che devono essere indicati nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata, così come richiesti dall art del Codice Civile, ossia: - i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427, co. 1, n. 1); - l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce (art. 2427, co. 1, n. 8); - l importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate (art. 2427, co. 1, n. 9). Inoltre, nel rispetto dell articolo 2435-bis del codice civile la nota integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata indica: - nel caso di svalutazione delle rimanenze, i criteri adottati per la svalutazione al valore di realizzazione desumibile dal mercato; - nel caso di esistenza di gravami sulle rimanenze, la nota integrativa deve fornirne evidenza (pegno, patto di riservato dominio, ecc.) Nel caso in cui le micro-imprese redigano la nota integrativa, devono riportare le medesime informazioni del bilancio abbreviato in merito alle rimanenze di magazzino (OIC 13, par. 63). 11

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