UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA

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1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI M.FANNO CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT PROVA FINALE IL VALORE ECONOMICO DELLA PERSONA NEI CASI DI MENOMAZIONE PSICO-FISICA: INDENNIZZO E RISARCIMENTO DEL DANNO RELATORE: CH.MO PROF. SAPIENZA ELENA LAUREANDA: GALANTE VALERIA MATRICOLA N ANNO ACCADEMICO

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3 INDICE INTRODUZIONE pag ASPETTI GENERALI. pag La Costituzione e la figura del lavoratore..pag Assistenza e previdenza sociale a confronto.. pag Il confronto internazionale e il monopolio INAIL. pag Il valore economico della persona. pag L INAIL E L ASSISTENZA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI..pag Il Testo Unico (DPR 30 Giugno 1965 "L assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali")...pag Finalità e attività dell Istituto....pag Metodo di finanziamento...pag Responsabilità e danno. pag L azione di rivalsa pag Principio dell automaticità delle prestazioni.pag PRESUPPOSTI DELLA TUTELA INAIL...pag Requisiti oggettivi e soggettivi per l attivazione dell assicurazione INAIL..pag L oggetto dell assicurazione INAIL: gli eventi tutelati.pag Le conseguenze dell evento lesivo: le prestazioni INAIL e l indennizzo..pag. 22 1

4 4. IL CONCETTO DI INDENNIZZO: TIPOLOGIE E METODI DI CALCOLO DEL VALORE ECONOMICO DELLA PERSONA.. pag Il ruolo dell INAIL pag L indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.pag l indennizzo per la menomazione all integrità psicofisica(danno biologico).pag elementi accessori...pag CONFRONTO TRA INDENNIZZO E RISARCIMENTO INTEGRALE DEL DANNO ALLA PERSONA IN CASO DI RESPONSABILITA DA ILLECITO.. pag Principi di base dell Indennizzo e del Risarcimento. pag Il valore nel sistema previdenziale...pag TIROCINIO PRESSO L AVVOCATURA DELL INAIL...pag. 34 CONCLUSIONI....pag. 37 INDICE DELLE FIGURE.pag. 39 INDICE DELLE TABELLE..pag. 39 BIBLIOGRAFIA pag. 39 2

5 INTRODUZIONE La presente tesi vuole affrontare un argomento di particolare rilevanza economica e sociale quale è quello del valore della persona ed in particolare del lavoratore, che è suscettibile, in caso di lesione e menomazione psicofisica causata da infortunio (causa violenta), di essere indennizzato nel sistema dell assicurazione pubblica obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, o risarcito nel sistema civilistico del risarcimento del danno a carico del terzo responsabile o dell assicurazione privata. Tale problematica, ancora oggi poco considerata nell ambito dei rapporti economici e sociali, nell ordinamento giuridico italiano attiene all ambito della previdenza sociale presidiato dalle competenze dell Ente Pubblico Non Economico INAIL; l ente previdenziale interviene con strumenti di tutela nei casi di infortunio lavorativo e malattia professionale a sussidio economico immediato e di legge secondo i principi costituzionali affermati dall art. 38 cost., secondo un meccanismo di tipo prettamente indennitario rispetto al danno economico effettivamente subito dall infortunato. Il valore economico della persona trova peculiare riscontro nei principi civilistici affermatisi nella giurisprudenza in materia di risarcimento del danno da illecito con la particolarità che assume connotazione economica nel momento in cui si rende necessario risarcire il lavoratore per il danno subito. L elaborato affronta la tematica del "valore economico della persona nei casi di menomazione psicofisica" in ambito lavorativo e cioè della quantificazione economica delle conseguenze derivanti dal fatto illecito stesso e che ricadono nella sfera fisica e, di riflesso, in quella esistenziale del soggetto leso. In particolare, l elaborato si focalizza sull indennizzo, art. 38 cost. come tutela del soggetto per far fronte ai suoi bisogni essenziali ed immediati in conseguenza dell infortunio, individuandone le tipologie e i metodi di calcolo utilizzati e identificati nel regime dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Si conclude con il confronto tra indennizzo e risarcimento integrale del danno alla persona in caso di responsabilità da illecito, identificando gli elementi di differenza e il ruolo che questi rivestono nei confronti del soggetto infortunato. 3

6 L argomento è stato scelto considerando le attività svolte durante il tirocinio curricolare e i temi che maggiormente identificano il lavoro dell Istituto ospitante. Durante il periodo del tirocinio il tema della quantificazione economica del valore della persona è stato centrale, sia nella redazione di documenti, sia nell analisi di casi e problematiche, riproponendosi, poi, nelle controversie dell INAIL come elemento di discussione e confronto, definendosi così, come un tema del tutto attuale e sempre in fase di evoluzione. 4

7 1. ASPETTI GENERALI 1.1 La Costituzione e la figura del lavoratore. La Costituzione Italiana afferma nei principi fondamentali il diritto al lavoro, diritto che spetta ad ogni singolo cittadino e che cerca di perseguire uno scopo comune e solidaristico di progresso spirituale e materiale. Il lavoro ha sempre rappresentato uno dei pilastri fondamentali della nostra società, che nasce e si sviluppa intorno alla complessa rete economica, trama di scambi e flussi monetari in continua movimentazione. L uomo rappresenta il fulcro centrale della complessa struttura economica, anche se, la continua evoluzione tecnica e scientifica ha trasformato la persona stessa in uno strumento di reddito. Questa nuova situazione ha reso sempre più forte e necessario il bisogno di maggior tutela e garanzia per chi "impiega le proprie energie nell esercizio di un attività, per trarne i mezzi necessari alla propria esistenza" (Lo Zingarelli Minore 2001, p. 564), cioè il lavoratore che non è e non deve essere un mero ingranaggio di un sistema più ampio, ma che deve rimanere, sempre e comunque, un individuo, persona con una propria dignità, propri desideri, bisogni ed aspettative. Impossibile è quindi prescindere dalla "visione umana dell attività lavorativa e produttiva di reddito per la persona. Grafico 1. Lavoratori impiegati nei diversi settori di attività economica per anno (Fonte: Banca dati online INAIL elaborazione personale). 5

8 1.2 Assistenza e previdenza sociale a confronto. La tutela della persona del lavoratore trova riferimento e referenza nella Costituzione nel sistema di Sicurezza sociale definito, da Alibrandi (1994), come "l insieme di norme comprendenti sia le forme di carattere previdenziale che assistenziale" 1. Le prime sono fondate sul finanziamento contributivo o statale e si preoccupano di erogare prestazioni a determinati soggetti nel momento in cui vengono a verificarsi determinate condizioni. Le forme assistenziali, invece, erogano le prestazioni ai cittadini in caso di bisogno mediante servizi pubblici. Dalla sicurezza sociale è perciò possibile ricavare quei valori e quelle norme in grado di creare una tutela globale per la persona del lavoratore, tutela che al suo interno comprende all evidenza i casi di menomazione della persona del lavoratore nelle fattispecie di infortunio sul lavoro e di malattia professionale. Gli stessi costituzionalisti avevano ben presente questo, non solo assicurandosi di introdurre nel testo della Costituzione il lavoro come diritto per il cittadino, ma inserendo, anche, una chiara forma di tutela dello stesso, nei riguardi della mansione da esso svolta, al suo diritto a una retribuzione proporzionata (art. 36 Cost.) e nei casi di invalidità. Entra, così, in campo l art 38 della Costituzione che assolve proprio questo compito chiarendo come il cittadino abbia diritto al mantenimento e all assistenza sociale. Diritti che gli permettono di provvedere al recupero dei mezzi necessari ad assicurargli un esistenza dignitosa nei casi in cui sia impossibilitato a procurarseli da solo. Con la particolarità che ai sensi dell art. 38 Cost. I comma ogni cittadino inabile al lavoro ha diritto al mantenimento e all assistenza sociale, mentre ai sensi dell art. 38 Cost. II comma i lavoratori (anche se non cittadini italiani) hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenza di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 1 Infortuni sul lavoro e malattie professionali, pag.7. 6

9 Il secondo comma dell art 38 Cost. si dedica proprio alla figura del lavoratore, alla sua tutela dai rischi della menomazione o della perdita della capacità lavorativa a causa di eventi naturali o connessi al suo lavoro. In questo caso parliamo proprio di previdenza sociale che si occupa in particolare: dei disoccupati dei lavoratori colpiti da malattie o incidenti sul lavoro, delle donne in maternità La previdenza si distingue dall assistenza sociale proprio perché focalizzata sulla figura del lavoratore. Il suo fine è quello di reintegrare le perdute energie di lavoro o fronteggiare situazioni di bisogno che si sono verificate a causa dei rischi professionali (infortuni,malattie professionali, disoccupazione involontarie) e non-professionali (vecchiaia e malattie) a cui era sottoposto il lavoratore. Viene a definirsi, così, una forma obbligatoria di prevenzione dai rischi grazie all erogazione di prestazioni economiche e sanitarie calcolate sulle condizioni di vita del soggetto in base ai propri bisogni o alla gravità del danno da questo subito, gravità che si tramuta in un importo calcolato per ogni singola conseguenza sopravvenuta che sia essa permanente o temporanea. ASSISTENZA SOCIALE PREVIDENZA SOCIALE DESTINATARI Cittadini Lavoratori PRESUPPOSTO DELLA Ricorrenza stato di bisogno Esistenza rapporto di TUTELA lavoro e previsione di forme di assicurazione obbligatorie SITUAZIONE GIURIDICA Diritto all assistenza sociale Diritto alla previdenza sociale TUTELATA GARANZIE OFFERTE Assicurare condizioni di vita Assicura al lavoratore 7

10 dignitose e condizioni minime mezzi adeguati alle sue di sussistenza esigenze di vita Tabella.1 Elementi di distinzione tra assistenza e previdenza sociale (Fonte: elaborazione personale) L articolo 38 3 comma definisce come a questi compiti provvedano organi ed istituti predisposti dallo Stato, tra questi l INPS e l INAIL. La detta norma, inoltre, identifica il carattere pubblicistico che deve caratterizzare i detti enti. Una scelta che aveva lo scopo di creare una forma di garanzia per il cittadino-lavoratore nelle fattispecie costituzionalmente individuate come casi di bisogno, permettendogli di usufruire di prestazioni medicoeconomiche adeguate ed immediate, indipendentemente dalla possibilità di risarcimento del danno in fattispecie di responsabilità di terzi o del datore di lavoro. 1.3 Il confronto internazionale e il monopolio INAIL Fino ad ora abbiamo affrontato il tema basandoci sulla normativa e le disposizione in vigore nello Stato Italiano, ma va detto che al di fuori si possano configurare situazioni parzialmente o totalmente diverse. La stessa Comunità Europea, sempre attenta alla salvaguardia degli interessi dei cittadini degli Stati membri, si è preoccupata del settore lavoro, cercando con il proprio operato e le proprie direttive di migliorare la vita e le condizioni dei lavoratori della comunità. Essa ha proposto misure volte ad incoraggiare la cooperazione tra gli stati membri e direttive con lo scopo di definire le prescrizioni minime applicabili. Ha fatto tutto questo senza, però, ostacolare le normative tecniche esistenti nei vari Stati. Sembra opportuno, quindi, soffermarci un attimo sulla comparazione dei sistemi di previdenza, e in particolare della assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, vigenti nei diversi Paesi dell UE: NAZIONI UE SISTEMA DI PREVIDENZA INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI 8

11 AUSTRIA Pubblico Assicurazione obbligatoria. SPAGNA Pubblico Il sistema previdenziale spagnolo non prevede un regime separato per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. DANIMARCA Pubblico Assicurazione stipulata con compagnia assicurativa riconosciuta dallo Stato. FINLANDIA Pubblico-Privato l assicurazione obbligatoria è privata. GERMANIA e FRANCIA Pubblica L assicurazione contro gli infortuni è gestita dalle casse di previdenza di ogni settore di attività. PORTOGALLO Pubblica Per l assicurazione è necessaria l iscrizione ai Centri distrettuali di previdenza sociale. Tabella 2. Sistema di previdenza nei Paesi UE (Fonte: ISPELS, 2013). In sintesi è possibile identificare una medesima ossatura pubblicistica del sistema previdenziale in tutta Europa. Il fatto che il diritto del lavoratore sia riconosciuto e che sia presente una disciplina completa a regolarlo chiarisce come il tema della garanzia e assistenza al lavoratore non possa essere considerato secondario. Importante è, senza dubbio, il lavoro dell Unione Europea che si preoccupa di definire le linee guida principali, lasciando la propria autonomia a ogni stato ma impedendo che certe problematiche o materie vengano affrontate o disciplinate in modo solo marginale, cosa che, l UE si è preoccupata di attuare anche in materia previdenziale. 9

12 A livello internazionale si è risolta la questione della legittimità dell operato dell INAIL come ente unico in Italia per la previdenza sociale. Nel 2002 una controversia era giunta fino alla Corte di Giustizia Europea che, con sentenza favorevole, aveva rigettato le richieste della controparte e aveva riconosciuto, in pieno, il ruolo dell Istituto. Come commentato da Bonardi (2002), le motivazione sollevate si basavano sull idea che la configurazione dell INAIL e il suo operato fosse contrario alle norme di diritto comunitario sulla concorrenza e che l INAIL fosse maggiormente paragonabile a un impresa più che a un ente pubblico. La Corte si pronunciò in sfavore della tesi precedente, sottolineando come l INAIL è un istituto espressamente designato dalla Repubblica Italiana e a questa fa riferimento. Il suo scopo è uno scopo sociale, in quanto, prevede una tutela obbligatoria per tutti i soggetti, che i contributi siano stati versati o meno. La sua attività, perciò, non è considerata come economica, soprattutto per la mancanza di un nesso diretto tra contributi pagati e le prestazioni erogate, identificando un principio di solidarietà tra i lavoratori più retribuiti e quelli senza un adeguata tutela. L INAIL ha potuto, così, continuare la sua attività, sostenendo i lavoratori nel momento in cui un evento pregiudicasse la loro capacità lavorativa, attività che rappresenta l attuazione di quei diritti fondamentali della persona espressi dalla nostra Costituzione, necessari a rendere migliore la vita di tutti i cittadini mediante principi inderogabili. 1.4 Il valore economico della persona. Per gli economisti classici, come Marx, il valore di un bene è determinato dalla quantità di lavoro che esso incorpora, il valore delle merci è la somma del lavoro diretto e indiretto impiegato per crearle. In economia, il valore è il concetto che identifica la quantità di denaro, alla quale un bene o un servizio possono essere scambiati. Il valore è l'oggetto tipico delle operazioni di stima, con le quali si cerca in genere di determinare il più probabile valore venale in comune commercio di un dato bene o servizio Il valore economico della persona può essere interpretato, per certi versi, allo stesso modo, esso rappresenta una stima del valore della persona. Nel settore della previdenza e in 10

13 particolare dell assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, il valore economico è la quantificazione economica della perdita subita. Ogni menomazione ha un proprio valore in relazione alla perdita che produce per il soggetto. In ambito previdenziale si è, dunque, cercato di dare il giusto valore a ogni singolo danno, ad ogni menomazione o perdita di capacità, permettendo al soggetto di essere, almeno economicamente, indennizzato per il danno subito. Certo, nessun valore economico potrà mai ripagare la perdita di un arto, della capacità di correre o della possibilità di avere una vita lunga e sana, ma, nonostante ciò, il sistema previdenziale è deputato a garantire al lavoratore infortunato una tutela sostanzialmente economica e di assistenza nella riabilitazione e nel reinserimento nel mondo del lavoro. Dare un valore a ogni singolo danno e, quindi, a ogni singola perdita è la soluzione migliore che si possa operare per il cittadini-lavoratori, che grazie alle somme ricevute sarà in grado di potersi curare, sostenere economicamente, guarire e di continuare a condurre una vita dignitosa, senza che l infortunio diventi, a sua volta, un ulteriore danno economico e morale per il lavoratore infortunato. 2. L INAIL E L ASSISTENZA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI 2.1 Il Testo Unico (DPR 30 Giugno 1965 "L assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali") Focalizzandoci ora sull ordinamento del territorio italiano passiamo a identificare gli Enti citati dall art. 38 Cost. che tutt ora sono preposti all assistenza previdenziale. Il più conosciuto è sicuramente l INPS; è l ente pubblico a cui sono obbligatoriamente assicurati tutti i lavoratori dipendenti pubblici (a seguito della fusione nell INPS dell ex INPDAP) e privati, nonché maggior parte dei lavoratori autonomi. L INPS principalmente eroga le pensioni previdenziali: pensione di anzianità, pensione di invalidità e si preoccupa di corrispondere tutte le prestazioni a sostegno del reddito: fondo di garanzia TFR, indennità di maternità, ecc 11

14 Lo stesso art. 38 è divenuto poi la base per la definizione di quella che oggi è "L assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" disciplinata nel TU DPR 30 Giugno 1965 con lo scopo principale di assistere il lavoratore in caso di infortunio o malattia. Assistenza che avviene attraverso l identificazione delle categorie di lavoratori che possono beneficiarvi, le attività protette, le procedure da seguire, il ruolo del datore di lavoro, con la particolarità dell esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile che scaturisce dall evento lesivo, con l eccezione delle fattispecie di condanna penale per omicidio o lesioni personali gravissime in caso di violazione delle norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro. L ente preposto alla gestione dell assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è l I.N.A.I.L., Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il detto Ente ha compiti che si estendono all intero ciclo di tutela integrata e globale del lavoratore: dall assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alla riabilitazione e reinserimento del lavoratore, fino alla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Il lavoratore quindi rappresenta il valore principale, il focus dell operato dell INAIL. Le sue attività non sono limitate al momento dell infortunio, ma si estendono su tutta la sfera lavorativa del soggetto: dalla prevenzione a monte fino al suo reinserimento a valle. L INAIL si preoccupa in particolare dei suoi bisogni fisici ed economici che sorgono al momento dell infortunio o della malattia determinanti una menomazione psico-fisica e che l Istituto dovrà quantificare sulla persona e valutare. Verranno, così, stabilite le prestazioni di legge, in corrispondenza del grado di danno biologico accertato in sede medico-legale, le quali saranno erogate in favore del lavoratore infortunato. 12

15 Grafico 2. Gli infortuni denunciati per anno e settore di attività (Fonte: Banca dati on-line INAIL elaborazione personale). 2.2 Finalità e attività dell Istituto. La finalità dell Isituto è quella di garantire: Protezione economica e sanitaria (assistenza curativa e riabilitativa) al lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale; Assistenza economica ai superstiti del lavoratore deceduto, in conseguenza dell evento infortunistico. Raggiunge questi scopi grazie a differenti attività: - tutela dei lavoratori: essendo presente in tutte le aree dell ambiente di lavoro, dalla sicurezza, alla prevenzione, dall infortunio alla riabilitazione; - sicurezza sul lavoro: l Inail svolge attività di prevenzione dei rischi lavorativi, di informazione, di formazione e assistenza in materia di sicurezza e salute sul lavoro per 13

16 contribuire alla riduzione degli infortuni e per far crescere nel Paese una vera e propria cultura della sicurezza; - certificazione, prove e verifiche: si occupa della verifica della conformità dei prodotti e degli impianti, verificando l effettivo stato di conservazione ed efficienza dei materiali e attrezzature di lavoro; - riabilitazione e reinserimento: l INAIL svolge la sua attività nei confronti degli infortunati non solo per la parte relativa alle prestazioni economiche ma, anche, per la valorizzazione delle capacità residue e per la piena reintegrazione della persona con disabilità in ambito familiare, sociale e lavorativo; - attività sanitaria: per la cura, riabilitazione, protesizzazione, recupero delle capacità lavorative, prestazioni medico legali, erogazione di presidi di supporto e di assistenza sociale; - ricerca: si basa sull insieme delle attività dell INAIL, dalla prevenzione, alla formazione, alla sicurezza, collaborando anche con altri stati a livello europeo; (Portale INAIL on-line) 2.3 Metodo di finanziamento. E bene capire come l INAIL sia in grado economicamente di svolgere la sua attività. Una delle particolarità principali riguarda il suo metodo di finanziamento, descritto da Lefebvre (1998), che risulta diverso da quello del principale ente previdenziale: l INPS che opera grazie ai fondi pubblici. Al contrario l INAIL potremmo dire che si autofinanzi, infatti, la maggior parte delle sue entrate deriva dalla riscossione dei premi assicurativi che si configurano grazie al rapporto che intercorre tra l Istituto, il soggetto assicuratore e l assicurato. Il TU 1124/1965 identifica esattamente tutte quelle categorie di lavoratori obbligati a sottoscrivere l assicurazione. Lasciando, poi, l onere agli stessi datori di lavoro di entrare in contatto con l istituto e da qui instaurare il legame: ente - soggetto assicurante: 14

17 - almeno 5 giorni prima dell inizio dell attività il datore di lavoro deve presentare la denuncia di esercizio relativa alla natura dei lavori che intende svolgere; - ricevuta la denuncia e aperta la posizione assicurativa l INAIL classifica la lavorazione nella giusta voce della tariffa dei premi e comunicherà al datore di lavoro il tasso di premio e la richiesta del primo acconto. I premi assicurativi vengono versati periodicamente dal datore di lavoro all Istituto e sono calcolati in base a un metodo complesso che tiene conto di più fattori. - come si calcola? Retribuzione dei lavoratori x Tasso applicato dall INAIL Base imponibile: costituita da tutte le somme, a qualunque titolo, percepite in relazione al rapporto di lavoro. Tasso di premio: esso varia a seconda della natura e dell entità del rischio assicurato, rischio che dipende dall attività lavorativa. La tariffa dei premi è ordinata secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni dividendole in 10 gruppi con all interno ulteriori articolazioni. Per ciascuna lavorazione viene identificato il tasso medio nazionale che viene calcolato sul rapporto tra gli oneri sostenuti dall INAIL per le prestazioni e il monte retributivo imponibile di tutti gli addetti a quella lavorazione. Nel corso del rapporto assicurativo entra in campo anche il tasso specifico aziendale. Può accadere, infatti, che il tasso medio di tariffa vari, cioè che si riduca o aumenti, nei casi in cui si verifichi un maggior rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro o in base alla variazione dell andamento infortunistico aziendale. Anche nella struttura del proprio finanziamento si può notare come l INAIL basi la determinazione dei premi sul valore uomo. In questo caso visto sotto la luce del rischio professionale a cui è sottoposto ogni lavoratore e che diviene uno degli elementi per la determinazione del tasso di premio in correlazione con l andamento infortunistico del settori lavorativi distinti in gestioni (Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività) ed all interno delle gestioni per le varie lavorazioni individuate nella Tariffa dei premi (D.M ). 15

18 La determinazione del tasso è indirettamente correlata agli aspetti prevenzionali, in particolare essendo l oscillazione del tasso in aumento o in diminuzione determinata dall andamento degli infortuni e delle malattie professionali della singola azienda. La riduzione dei casi di infortunio e malattia portano ad una diminuzione del tasso con conseguente riduzione di valore economico del premio assicurativo, riducendo, così, l onere gravante sul datore di lavoro. Viene così a crearsi una sorta di circolo virtuoso dove nel punto di inizio e di fine troviamo la figura del lavoratore, la cui tutela diviene la base di partenza e di arrivo per l economia nella determinazione del premio assicurativo nel memento in cui si realizzi appieno la tutela antinfortunistica con l effettiva eliminazione o riduzione degli infortuni su lavoro e delle malattie professionali. 2.4 Responsabilità e danno. Evento Danno Responsabile Per comprendere fino in fondo l operato dell Istituto è necessario partire dalla base. La tutela appena inquadrata ci permette di introdurre il tema più generale della responsabilità disciplinata dal codice civile al Libro IV che ne identifica due fattispecie: - Resp. Contrattuale, cioè del debitore: "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". - Resp. Extra-contrattuale, risarcimento del fatto illecito: "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". 16

19 Nel caso della tutela contro le M.P. e gli infortuni sul lavoro ci troviamo di fronte ad una responsabilità extra-contrattuale che si manifesta nel momento in cui si verifica un comportamento antigiuridico che comporti la violazione del precetto normativo: il fatto illecito appunto. In particolare l art C.C.: "l imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" sancisce una responsabilità contrattuale a carico del datore di lavoro che deriva direttamente dalla norma di legge e definisce una responsabilità datoriale nel caso in cui il datore di lavoro, obbligato per legge, non procuri tutti i mezzi necessari ai propri lavoratori per proteggersi da potenziali pericoli, in particolare con obbligo di adeguamento al principi della massima sicurezza tecnologicamente possibile. Il fatto illecito, tanto nel caso della responsabilità contrattuale ( inadempimento contrattuale), quanto nel caso della responsabilità extracontrattuale, crea un danno. La sua definizione venne individuata dalla Corte Costituzionale chiarendo la definizione di fatto illecito (condotta antigiuridica o contrasto con le norme) e di danno ingiusto (lesione di beni giuridici protetti o di interessi specifici tutelati), cioè quando si verifichi la lesione della sfera giuridica di altrui soggetti. Il danno viene suddiviso in danno patrimoniale cioè danno all avere inteso conro la persona o le cose; e il danno non patrimoniale detto danno all essere perché colpisce e, quindi, pregiudica l integrità psicofisica dell individuo. Tali ambiti rappresentano aspetti di principio che fondano il valore economico della persona in quanto costituiscono le basi per la formulazione dei criteri impiegati per la valutazione del grado di menomazione psico-fisica e per la conseguente valutazione economica del minor grado di validità, distinguendosi concettualmente il danno non patrimoniale biologico come menomazione psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale, ed il danno patrimoniale come invalidità al lavoro e cioè come perdita della capacità di produrre reddito da lavoro. 17

20 Il fatto illecito che produca come evento sfavorevole una menomazione psico-fisica comporta la necessità di quantificare il danno come conseguenza pregiudizievole per il soggetto leso, all effetto di determinare il risarcimento del danno a carico del soggetto responsabile, cioè di colui che dovrà rispondere economicamente del fatto. 2.5 L azione di rivalsa. Di Medio (2008) descrive come all'ente previdenziale INAIL spetta l'azione di "Rivalsa" al fine di recuperare dal soggetto civilmente responsabile per l'infortunio le somme che lo stesso ente ha sborsato e/o deve sborsare in futuro, in caso di rendita vitalizia, in favore del lavoratore infortunato. Con il termine generico di azione di rivalsa si indica l'azione di recupero, che ricomprende due distinte azioni: la prima di regresso azionabile nei confronti del datore di lavoro, titolare del rapporto assicurativo previdenziale con l'ente; la seconda di surroga nei confronti del terzo civilmente responsabile dell'infortunio, non titolare del rapporto assicurativo previdenziale. Contro il datore di lavoro è possibile porre in essere l'azione di regresso, la quale trae origine dal diritto speciale previsto e disciplinato nell'art. 11 del D.P.R. n. 1124/65. Contro i terzi, invece si procederà ad attuare l'azione di surroga prevista in via generale dalle disposizioni in materia di assicurazione disciplinata dall'art c.c.. Il regresso è previsto in materia di assicurazione previdenziale in caso di infortunio sul lavoro all'art. 11 del T.U. (D.P.R. 1124/65) e si attribuisce all'istituto I.N.A.I.L.. Alla base del diritto di regresso vi è la responsabilità penale del datore di lavoro per l'evento infortunio che conseguentemente crea una responsabilità civile, che in alcuni casi, si configura senza la necessità che ci sia una responsabilità penale concreta. Perciò l I.N.A.I.L. ha per legge il diritto di esigere dal datore di lavoro l'importo delle indennità corrisposte al lavoratore infortunato, a meno che, non fornisca la prova che l'evento infortunio è stato causato da forza maggiore o da caso fortuito. L Istituto si è fatto carico del pagamento di un debito altrui, in questo caso del datore di lavoro, che non è eliminato dall'assicurazione. L'obbligo giuridico di versare anticipatamente le somme nasce dal rapporto assicurativo intercorrente tra INAIL ed impresa. 18

21 Dopo l introduzione della riforma del 2000 la parte maggiormente penalizzata è l'impresa datore di lavoro, la quale può essere di fatto sempre aggredita dall'inail in sede di azione di regresso e per giunta per somme maggiori, visto che l'inail risarcisce il danno biologico e non si limita ad un indennizzo, e, nelle stesse ipotesi dell'inail anche il datore di lavoro può essere aggredito dal lavoratore infortunato per tutte le voci di danno diverse ed ulteriori rispetto al biologico risarcito dall'inail. 2.6 Principio dell Automaticità delle Prestazioni La costituzione del rapporto assicurativo con l INAIL è automatico al ricorrere dei presupposti definiti dal legislatore. Il rapporto giuridico, quindi, sorge a prescindere dalla volontà delle parti. Il principio afferma come "qualsiasi lavoratore che incorra in un infortunio lavorativo o contragga una malattia professionale avrà diritto ad usufruire delle prestazioni dell Istituto, anche se, il datore di lavoro non ha assicurato il lavoratore o non ha denunciato l infortunio 2. Il principio dell automaticità presenta dei limiti; infatti, non si applica ai lavoratori autonomi (artigiani titolari di azienda, piccoli pescatori, ecc..) e alle casalinghe. Questo principio riveste un ruolo fondamentale per la tutela dell infortunato e nel ruolo che l INAIL persegue come ente pubblico in materia previdenziale. Il soggetto leso ha, infatti, la sicurezza di poter ottenere le prestazioni di legge a tutela dello stato di bisogno conseguente all infortunio, non dovendosi preoccupare del fatto che il proprio datore di lavoro abbia onorato gli adempimenti assicurativi, come, invece, avviene nell assicurazione privata. 2 Cassazione Sezione Lavoro n del 7 novembre

22 L Istituto con la sua struttura pubblicistica garantisce proprio questa sicurezza a tutti i lavoratori, operando senza scopo di lucro e preoccupandosi solo di dare a ogni uomolavoratore il suo giusto valore e ricompensandolo per i rischi di cui questo si è fatto carico. 3. PRESUPPOSTI DELLA TUTELA INAIL. 3.1 Requisiti oggettivi e soggettivi per l attivazione dell assicurazione INAIL. L INAIL, come si è detto riguardo al principio dell automaticità delle prestazioni, nel momento in cui viene a verificarsi il fatto lesivo attiva il rapporto assicurativo fornendo le prestazioni di cui necessita l infortunato. Rimane comunque chiaro come prima di mettere in moto la macchina assicurativa l Istituto esegue tutte le verifiche del caso per valutare se il soggetto possiede i criteri oggettivi e soggettivi necessari. Questi criteri sono stabiliti dalla legge nel TU 1124/65 dove, con alcuni esempi, si identificano: - Criteri oggettivi (art. 1): identificati come le attività protette per le quali è obbligatoria l assicurazione: persone occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti; persone addette ai lavori di costruzione, manutenzione, messa in opera, di carico, di trasporto,ecc - Criteri soggettivi (art. 4): coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione: gli artigiani, gli insegnanti, i sacerdoti, i detenuti che svolgono lavori interni, ecc I due articoli descrivono in modo accurato diverse categorie di mansioni e figure professionali nell intento di creare una tutela quasi globale che abbracci le classi più disparate di lavoratori. 20

23 Le prestazioni e quindi, l attività dell INAIL cercano di assicurare l assistenza di cui ogni cittadino e in particolare lavoratore più aver bisogno, soprattutto, in quanto il suo operato trae origine proprio dall art. 38, che rappresenta, insieme agli altri articoli della Costituzione, i principi cardine del nostro ordinamento, necessari per assicurare una vita dignitosa e libera a chiunque. 3.2 L oggetto dell assicurazione INAIL: gli eventi tutelati. L oggetto dell assicurazione Inail, come descritto da Maffei (2008), riguarda tre categorie: infortuni, malattie professionali e infortunio in itinere. L infortunio sul lavoro è definito come l evento avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui derivi la morte del lavoratore, l inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale o l inabilità temporanea assoluta che determini l astensione dal lavoro per più di tre giorni (Lefebvre, 2008). Per capire bene la definizione è necessario analizzare i presupposti: - CAUSA VIOLENTA: le caratteristiche essenziali sono l esteriorità cioè la causa violenta consiste in un fatto esterno all organismo del lavoratore legato all ambiente di lavoro; violento cioè di forma acuta; rapido nel manifestarsi e che permette la distinzione tra infortunio e malattia; efficiente ossia il danno deve essere prodotto dall evento (efficacia causale). Può derivare da: - energia meccanica (cadute, tagli) - energia muscolare (sforzo eccessivo) - energia elettrica (folgorazione) - energia termica (assideramento) - sostanze tossiche (inalazione massiccia o acuta) Ha natura: - microbica (aids, tetano, epatite virale, ecc..) 21

24 - psichica (nevrosi da spavento) - diversa (rissa) - OCCASIONE DI LAVORO: trattarsi di un rischio specifico del lavoro o un rischio generico aggravato dalla mansione stessa. Deve essere sempre riconducibile in modo diretto o indiretto allo svolgimento dell attività lavorativa. La malattia professionale, come descritta da Lefebvre (1998), per essere considerata tale deve trarre origine direttamente dal lavoro svolto dal lavoratore che l ha contratta. La malattia come l infortunio agisce sulla capacità lavorativa del soggetto indebolendola o addirittura impedendola totalmente. La Corte Costituzionale ha introdotto un doppio sistema per la tutela delle malattie professionali: quelle tabellate per le quali basta la presunzione legale di origine; quelle non tabellate dove è necessario dimostrare il nesso di causalità tra il lavoro o la malattia. Maffei (2008) descrive, poi, l infortunio in itinere, cioè il fatto occorso al lavoratore nel tragitto da casa al lavoro o viceversa. Non trovando riscontro nella legislazione italiana si riconduce al rischio generico aggravato dalle condizioni di lavoro. Il rischio quindi è strettamente legato all attività lavorativa, anche se, sono necessari ulteriori elementi per poter far rientrare l accaduto nella categoria dell infortunio in itinere. Il primo riguarda il mezzo impiegato: messo a disposizione dal datore di lavoro o utilizzato dal lavoratore per recarsi e tornare dal luogo di lavoro perché impossibilitato all utilizzo di mezzi pubblici. Il secondo riguarda il percorso seguito: il lavoratore deve aver percorso il tragitto che conduce esclusivamente al luogo di lavoro e quindi non debbano essersi verificate deviazioni per motivi personali rispetto al percorso abituale. 3.3.Le conseguenze dell evento lesivo: le prestazioni INAIL e l indennizzo. 22

25 Nell insieme di attività dell INAIL una delle preminenti si trova all interno del campo della tutela dei lavoratori. Si parla dell erogazione delle diverse prestazioni che divengono necessarie nel momento in cui si verifichi il fatto illecito. Tra le diverse tipologie di prestazioni erogate abbiamo: - prestazioni economiche: indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, indennizzo per ma menomazione all integrità psicofisica, rendita per inabilità permanente, ecc.. - prestazioni sanitarie: cure ambulatoriali presso le sedi Inail, fornitura protesi e ausili, ecc - prestazioni integrative: assegno di incollocabilità, brevetto e distintivo d onore, ecc.. Le prestazioni a carattere dominante sono quelle economiche che sono essenziali per l infortunato nel primo momento e in situazioni di danno non grave dove sorge un impossibilità lavorativa temporanea. Presentano elementi di essenzialità anche nel lungo termine, dove nel caso di conseguenze gravi l Istituto provvede a quantificare le conseguenze permanenti sulla persona e a tramutarle in valore economico che rappresenterà, poi, la somma spettante all infortunato o ai superstiti dovuta come compensazione della perdita fisica subita. All interno delle prestazioni economiche, perciò, assume rilevanza il ruolo dell indennizzo inteso come la somma dovuta ad un soggetto per un pregiudizio da lui subìto che, però, non scaturisce da un atto illecito e quindi da responsabilità civile. Infatti la situazione in cui si trova chi è tenuto a versare l indennizzo viene chiamata "responsabilità da fatto lecito". Nel nostro ordinamento non è prevista nessuna norma specifica che preveda l obbligo dell indennizzo per fatto lecito. Si parla di fatto lecito, cioè per definizione consentito dall ordinamento e che, quindi, non da vita a sanzioni nei confronti di chi lo pone in essere. La legge definendo le attività dell INAIL lo ha ricondotto a questa fattispecie, definendo il suo operato come conseguenza del fatto lecito, infatti, l INAIL non diviene il responsabile civile del fatto, che sarà il datore di lavoro o un terzo, ma diviene il soggetto che per primo risponde. L Istituto, così, verserà le somme calcolate all infortunato come indennizzo, lasciando, poi, al responsabile l onere di risarcire completamente il soggetto leso. 23

26 Al verificarsi dell evento lesivo la procedura assicurativa si attiva sia grazie agli adempimenti del datore di lavoro che dovrà denunciare il fatto, sia grazie alle verifiche fatte dall INAIL. L INAIL valuterà se esistono i presupposti per fornire le proprie prestazioni all infortunato. Dopo questa prima fase l Istituto erogherà all infortunato determinate somme a titolo di indennizzo e cioè non con lo scopo di un totale ristoro del danno ma come sostegno sociale al soggetto leso. Fatta salva la possibilità poi per l ente di surrogarsi al danneggiato per ottenere dal responsabile le somme versate. 4. L INDENNIZZO: TIPOLOGIE E METODI DI CALCOLO 4.1 Il ruolo dell INAIL. Secondo Alibrandi (1994) l infortunio è indennizzabile se ha come conseguenza una lesione personale o la morte del lavoratore. Dall infortunio può derivare l impedimento assoluto a svolgere la propria attività lavorativa per tutto il periodo fino alla guarigione clinica oppure la perdita parziale o completa della capacità lavorativa in modo permanente. L INAIL nella sua funzione assicurativa e indennitaria ha dovuto strutturare diverse categorie di prestazioni economiche e definirne il loro calcolo partendo, si, dall evento che ha dato vita al danno, ma soprattutto, dalle sue ripercussioni sul soggetto leso. Si è preoccupata in particolare di definire prestazioni che rispecchiassero il valore della perdita subita dal soggetto. Una perdita che può essere strettamente economica o fisica, in particolare quest ultima, introduce maggiori problematiche per la sua determinazione. Essa si basa su elementi della sfera umana e psicofisica del soggetto che dovranno essere rielaborati in chiave economica definendo il loro valore monetario. 4.2 L indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. Il presupposto fondamentale che determina la presenza di una inabilità temporanea assoluta è l incapacità del lavoratore infortunato di svolgere il suo lavoro. Per questo deve configurarsi 24

27 uno stato invalidante del soggetto che, se pur temporaneamente, gli impedisce di attendere alla sua specifica attività lavorativa. Lo scopo principale dell indennità temporanea è quella di sopperire alla mancata retribuzione del soggetto, il quale non potendo svolgere la propria mansione perde la sua capacità di produrre reddito. L erogazione dell indennità ha questa struttura: GIORNI dopo l infortunio % RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA 1 3 Periodo di "carenza" % < 90 75% Tabella 3. Struttura dell erogazione dell indennità temporanea assoluta (elaborazione personale). La tabella identifica come l indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta non ha limiti di tempo. Essa, infatti, sarà erogata dall Ente fino al momento in cui l infortunato recupererà la sua capacità di attendere al lavoro. Lefebvre (1998) spiega come la liquidazione dell indennità utilizza come elemento preminente del calcolo la retribuzione del soggetto. La retribuzione è scelta come base perché rappresenta il miglior strumento per garantire non solo la possibilità di continuare ad ottenere un reddito ma soprattutto la possibilità di percepire un entrata monetaria necessaria per il sostentamento del soggetto infortunato o del suo nucleo famigliare. Infatti, senza la riscossione dell indennità il lavoratore infortunato non sarebbe in grado di far fronte da solo alle sue esigenze o a quelle delle persone a suo carico. La retribuzione media giornaliera è calcolata sulla base dei 15 giorni immediatamente precedenti all infortunio utilizzando come metodo di calcolo la semplice media ponderata. Alcuni casi particolari riguardano i casi di retribuzione oraria: calcolata grazie al rapporto tra la retribuzione ottenuta nella quindicina e il corrispondente numero di ore lavorate. 25

28 Sempre Lefebvre (1998) porta un altro caso, la retribuzione fissa mensile: dove per ottenere la retribuzione media giornaliera si calcola il rapporto tra la retribuzione fissa mensile divisa per i giorni medi lavorati al mese. Il "periodo di carenza" è quel periodo che intercorre tra l infortunio e la data di inizio erogazione dell indennità giornaliera temporanea da parte dell Inail. Sapendo che, la copertura assicurativa dell INAIL inizia a partire dal 4 giorno dall infortunio, il periodo di carenza ha una durata di 4 giorni: considerando il giorno in cui è avvenuto l infortunio e i 3 giorni successivi. In questo lasso di tempo il lavoratore ha diritto a parte della sua retribuzione, che per legge è versata dal datore di lavoro stesso in misura del: - 100% per il giorno dell infortunio; - 60% per i 3 giorni successivi. L indennità giornaliera permanente rappresenta una immediata integrazione che sopperisce alla perdita reddituale gravante sul lavoratore infortunato. L INAIL in questo modo garantisce al soggetto leso le disponibilità economiche primarie immediatamente necessarie per la sussistenza attuando le volontà e le finalità dell Istituto, fornendo, così, garanzia e assistenza immediata. Il valore dell indennità viene determinato sull individuo e sulle conseguenze da questo riportate a causa del fatto, in quanto le somme erogate dipenderanno, volta per volta, dalla retribuzione dello stesso e dal periodo di incapacità assoluta. 4.3 l indennizzo per la menomazione all integrità psicofisica (danno biologico). Il danno biologico è definito come la lesione dell integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale della persona (D.L. 38/2000). Si afferma, perciò, come il danno biologico e la sua valutazione sia fortemente legato al concetto di valore umano della persona nel suo complesso. Ogni individuo è considerato e tutelato nel suo modo di esistere, di essere e, quindi, in tutte le attività attraverso le quali si realizza la sua personalità morale. In relazione al danno biologico l indennizzo non è più calcolato in base alla retribuzione e, 26

29 quindi, alla sua capacità lavorativa, ma in base alle dirette implicazioni che ricadono sull infortunato. I requisiti fondamentali per ottenere l indennizzo riguardano: - causa lavorativa dell infortunio o della malattia; - grado di menomazione dell integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 100%. Come descritto da Rossi (2006), le menomazioni sono indennizzate in base a diverse tabelle che permettono la conversione di un danno fisico in valore economico, passando per la determinazione della gravità del danno stesso. Queste tabelle rendendo, così, possibile quantificare la "mancanza" del soggetto leso e definire una somma di ristoro per le conseguenze che sono derivate e che deriveranno dal fatto lesivo. Il grado di menomazione viene definito in percentuale ed è il risultato di una valutazione medico-legale eseguita dai medici dell INAIL grazie ad una o più visite. La "tabella delle menomazioni" prevista dal D.Lgs. 38/2000 e nel corso degli anni più volte aggiornata, parte dalla specifica menomazione e in relazione a questa ne identifica la percentuale. La tabella permette di valutare anche menomazioni non considerate prima quali, ad esempio, il danno estetico, all apparato riproduttivo, ecc.. Menomazione Percentuale a destra a sinistra Sordità completa di un orecchio 12% 12% Sordità completa bilaterale 50% 50% Perdita bilaterale della mano 75% 75% Perdita della mano 55% 45% Tabella 4. Estratto della Tabella delle menomazioni (Fonte: Decreto 12 luglio 2000 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale). 27

30 Nella tabella le percentuali vanno ad indicare la riduzione dell attitudine al lavoro del soggetto che diviene utile per la valutazione della rendita. Le percentuali non potranno essere diminuite mentre ne è possibile l aumento nel caso in cui si ritenga l esistenza di condizioni oggettive che accrescano l entità del danno. Dopo aver identificato la percentuale di menomazione verrà identificato il tipo di indennizzo: PERCENTUALE DI MENOMAZIONE TIPOLOGIA DI INDENNIZZO Da 0 a 6% - nessun indennizzo per il danno biologico; - nessun indennizzo per quello patrimoniale. Da 6% a 16% - indennizzo del danno biologico in capitale; - indennizzo patrimoniale. Da 16% a 100% - indennizzo del danno biologico in rendita; - indennizzo ulteriore in rendita per conseguenze patrimoniali. Tabella 5. Tipologia di indennizzo in base al grado di menomazione (Fonte: elaborazione personale). Successivamente all identificazione della tipologia di indennizzo si utilizzerà la "tabella indennizzo del danno biologico" formulata in base a diversi criteri, così descritti dalla Carta dei servizi INAIL: - Areddituale: la stessa menomazione produce lo stesso pregiudizio indistintamente a tutti gli esseri umani; - Crescente: l indennizzo aumenta al crescere della gravità della menomazione; - Variabile: in funzione dell età (decrescente) e del sesso; - Uguale: per i settori industriali e agricoltura. 28

31 La tabella si applica in questo modo: fino al 5% è prevista la franchigia; dal 6 al 15% è differenziata per sesso: l indennizzo in capitale varia in base all età e al grado di menomazione; dal 16 al 100% si ha l indennizzo in rendita in base al grado di menomazione. Con il grado di menomazione identificato nell ultimo punto si presume l esistenza ulteriore di un danno patrimoniale; il danno indennizzato viene calcolato in base alla "tabella dei coefficienti" con riguardo a una percentuale della retribuzione. La quota di ulteriore rendita è calcolata considerando l incidenza della menomazione sulla capacità di produrre reddito del soggetto infortunato e tiene conto della categoria di attività dell assicurato e delle sue possibilità di ricollocazione lavorativa. Grado % Rendita annua , , , , , , ,00 Tabella 6. Estratto tabella indennizzo danno biologico - Indennizzo in rendita (Fonte: Decreto 12 luglio 2000 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale). Grad o % Punto INAIL Fasce di età Fino a e oltre

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