PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULLE MATRICI ALIMENTARI, SUL COMMERCIO E SULL IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI ANNI

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1 PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULLE MATRICI ALIMENTARI, SUL COMMERCIO E SULL IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI ANNI

2 1) PREMESSA Il sempre maggiore impiego sia nel settore agricolo che extragricolo dei prodotti fitosanitari assume particolare rilevanza sanitaria soprattutto in relazione ai danni che, per eccessiva e perdurante esposizione a tali prodotti, possono derivare per la salute di tutti coloro che a diversi livelli li utilizzano. Un uso scorretto di tali prodotti può costituire un rischio di contaminazione non trascurabile sia delle derrate alimentari destinate al consumo umano ed animale, che dell'ambiente. La normativa vigente in materia, pone particolare attenzione ai controlli che gli organi competenti devono effettuare al fine di garantire che i prodotti fitosanitari, a partire dalla fase di sperimentazione fino all'ultimo stadio della loro utilizzazione, rispondano alle esigenze di tutela della salute dell'uomo, della idoneità al consumo dei prodotti alimentari. La Regione Sardegna ha predisposto per il quadriennio il presente Piano regionale di controllo ufficiale sulle matrici alimentari, sul commercio e sull impiego dei prodotti fitosanitari (PRCIF), in armonia con le indicazioni fornite dall Accordo dell 8 aprile 2009, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente L adozione del Piano di controllo sull immissione in commercio e l utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio , con il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 1992, con il Programma Comunitario per il triennio , destinati a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari sugli alimenti di origine animale e vegetale, nonché a valutare l esposizione dei consumatori. Il Piano tiene conto delle disposizioni previste nel Decreto 22 gennaio 2014 di Adozione del Piano di azione nazionale per l uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l azione comunitaria ai fini dell utilizzo sostenibile dei pesticidi» e si integra nel più ampio Piano Nazionale della Prevenzione (PNP). Il Piano ha valenza fino al 2018 e potrà essere modificato e/o integrato sulla base dei risultati annuali raggiunti, delle valutazioni derivanti dalle problematiche che si dovessero evidenziare, nonché a seguito delle modifiche del quadro normativo. L ALLEGATO 5 (quadro logico) rappresenta una sintesi ed evidenzia gli obiettivi del Piano. REV 00 del 10 dicembre pag 1

3 2) AUTORITÀ ED ISTITUZIONI ATTUATRICI L'autorità regionale responsabile del coordinamento delle attività relative agli adempimenti previsti dal Piano, relativamente ai controlli ufficiali ed alla formazione del personale responsabile dei controlli, è l'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale - Servizio prevenzione. Le Istituzioni destinatarie dell'attuazione del piano di controllo, sono i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. Ogni Dipartimento di prevenzione, al fine di attuare il presente Piano regionale, dovrà predisporre un proprio programma, integrando l'azione di tutti i Servizi interessati, nell ottica della razionalizzazione e dell efficienza dell azione. L'autorità regionale responsabile del coordinamento delle attività relative alla formazione obbligatoria per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari, è l'assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale. Il Laboratorio Ufficiale per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari sulle matrici alimentari e sui formulati è l Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna. REV 00 del 10 dicembre pag 2

4 3) PROGETTO 1: CONTROLLO SUL COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI 3.1. Luoghi nei quali effettuare il controllo, tipologia di controllo e relative frequenze. Le attività di controllo sul commercio, incluso il rispetto delle indicazioni sulle modalità di conservazione dei prodotti riportate nelle etichette, sono effettuati presso: a) i depositi di smistamento, gli stabilimenti che producono prodotti fitosanitari, che effettuano vendite direttamente agli utilizzatori (art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n 290); b) i locali di deposito e gli esercizi di vendita, autorizzati ai sensi degli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n 290 o con titolo abilitativo equivalente acquisito secondo le disposizioni di cui alla Legge regionale n. 3/2008 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008). ); I Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL dovranno aggiornare l'elenco delle attività di cui ai punti a) e b), che nelle more dell attivazione delle funzionalità del Sistema Informativo Sanitario Integrato della Regione Sardegna (SISaR), dovrà essere inviato all Assessorato dell Igiene e sanità e dell assistenza sociale, Servizio prevenzione ( san.prev@regione.sardegna.it) entro il 28 febbraio dell anno successivo a quello di riferimento, utilizzando il modulo ALLEGATO 7. Il numero dei controlli dei locali di deposito e degli esercizi di vendita dei prodotti-fitosanitari, finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui alle norme vigenti, riassunte dalla circolare del Ministero della Sanità 12 maggio 1993, n 15, deve soddisfare i seguenti criteri: a) la frequenza dei controlli deve essere rapportata alle caratteristiche degli esercizi di deposito e di vendita; b) la frequenza minima dei controlli in ogni caso non deve essere inferiore ad un sopralluogo per anno, e deve tener conto anche dei dati di vendita e degli esiti dei controlli degli anni precedenti; c) di ciascun controllo ufficiale dovrà essere data evidenza mediante la compilazione di un apposito verbale che nell ambito del progetto di informatizzazione del Sistema Sanitario regionale, sarà reso disponibile con l attivazione delle specifiche funzionalità del SISaR. In occasione del controllo si può procedere al prelievo di campioni di prodotti fitosanitari qualora siano stati rilevati elementi che indichino l'opportunità di eseguire un campionamento (ad esempio: cattiva conservazione del prodotto, confezioni non perfettamente integre). I campionamenti dei formulati, finalizzati alla verifica del contenuto delle sostanze attive ed impurezze regolamentate in fase di registrazione e fissate da specifiche internazionali, sono effettuati tenendo conto delle prescrizioni recate dagli articoli 29, 30, 31 e 32 del DPR 23 aprile 2001, n. 290 e devono accertare la corrispondenza del contenuto del prodotto fitosanitario a quello autorizzato. I metodi analitici per il controllo qualitativo e quantitativo possono essere i metodi CIPAC, i metodi depositati in sede di registrazione o altri metodi validati. Per le proprietà chimico-fisiche vanno verificate quelle pertinenti alla tipologia di prodotto fitosanitario con riferimento alle specifiche internazionali riconosciute (quali ad es. FAO e GIFAP). Le verifiche dovranno essere eseguite con metodi CIPAC, oppure attraverso altri metodi riconosciuti e validati in ambito internazionale. REV 00 del 10 dicembre pag 3

5 3.2 Rendicontazione dell attività svolta. I risultati sull'attività di controllo sul commercio e sulla vendita dei prodotti fitosanitari, dovranno riportare i dati relativi al numero di ispezioni totali effettuate, comprese quelle avvenute più volte presso la stessa vendita, i dati relativi al numero di rivenditori ispezionati e l indicazione dei prodotti venduti. Nelle more dell attivazione delle funzionalità del Sistema Informativo Sanitario Integrato della Regione Sardegna (SISaR), tali dati dovranno essere trasmessi utilizzando il modulo ALLEGATO 1 al presente documento, che sarà inoltrato per posta elettronica all'assessorato Regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Servizio prevenzione, Settore Igiene degli Alimenti e Bevande ( san.prev@regione.sardegna.it), entro il 28 febbraio dell anno successivo a quello di riferimento. REV 00 del 10 dicembre pag 4

6 4) PROGETTO 2: CONTROLLO SULL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI 4.1. Luoghi nei quali effettuare il controllo, tipologia di controllo e relative frequenze. I Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL dovranno implementare l'anagrafe delle aziende agricole al fine di consentire un adeguata programmazione dei controlli sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari. Il controllo del corretto impiego di prodotti fitosanitari, può aver luogo: a) in campo, al momento dell'impiego, per la verifica del rispetto delle prescrizioni precisate sulle etichette autorizzate (diluizione errata, miscelazione non corretta, quantità distribuita); di norma questi controlli sono effettuati senza preavviso, tranne nel caso dei controlli in forma di audit. Considerata la peculiare realtà delle aziende agricole, numerose e sparse nel territorio, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli sull'impiego, nonché di ridurre al minimo l'evenienza che un controllo programmato in azienda non possa essere svolto per via dell assenza del titolare o di un suo delegato, i Servizi preposti potranno predisporre una specifica procedura o istruzione operativa per acquisire dai titolari delle aziende agricole destinatarie dei controlli la calendarizzazione dei trattamenti previsti. b) in campo, successivamente all'impiego, per la verifica dei tempi di rientro e dei tempi di carenza, ove disposti dai provvedimenti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari o prescritti dai provvedimenti di portata generale quali quelli sui limiti massimi di residui; c) nei depositi delle derrate immagazzinate; d) nei locali di deposito dei prodotti fitosanitari; e) sulle macchine utilizzate per i trattamenti da parte delle aziende specializzate per i servizi a terzi (trattamenti per conto terzi) o delle singole aziende agricole. Le modalità della verifica tengono conto di quanto segue: - la frequenza dei controlli deve essere correlata al numero delle aziende agrarie presenti sul territorio, e la tipologia dei controlli deve tener conto dell importanza delle diverse colture agricole, della quantità di prodotti fitosanitari venduti nel territorio e degli esiti dei controlli degli anni precedenti; - il coordinamento e, ove possibile, l'integrazione con i piani di lotta integrata e/o guidata. Il controllo dovrà avere le seguenti priorità: - il controllo sull'impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi; - il controllo sull'impiego dei prodotti fitosanitari espressamente autorizzati per i trattamenti in ambienti confinati (serre); - il controllo dell'impiego sulle colture la cui produzione è più significativa per il territorio. Di ciascun controllo ufficiale dovrà essere data evidenza mediante la compilazione di un apposito verbale che nell ambito del progetto di informatizzazione del Sistema Sanitario regionale, sarà reso disponibile non appena saranno attivate le specifiche funzionalità del SISaR. In occasione del controllo si può procedere al prelievo di campioni di prodotti fitosanitari qualora siano stati rilevati elementi che indichino l'opportunità di eseguire un campionamento (ad esempio: cattiva conservazione del prodotto, confezioni non perfettamente integre). Al fine di rendere più efficaci ed efficienti le attività di controllo sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari, ciascuna ASL provvederà all'acquisizione delle informazioni in merito a: REV 00 del 10 dicembre pag 5

7 a) numero e tipologia delle aziende agricole presenti nel proprio territorio che, per dimensioni, numero d'addetti, tipo di coltura, ecc., risultino particolarmente significative; b) utilizzo di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi; c) i risultati ottenuti dall attività di controllo, comparati con i risultati relativi agli anni precedenti; d) eventuali proposte utili ad apportare misure correttive e/o aggiuntive per gli indirizzi dei piani di controllo degli anni successivi. e) informazioni generali sui residui di prodotti fitosanitari risultanti a livello aziendale dai piani di monitoraggio nel comparto acque e alimenti; eventuali segnalazioni di eventi indesiderati derivanti dall uso di prodotti fitosanitari sia sull uomo, sugli animali che nell ambiente (effetti negativi su ambiente e organismi non bersaglio come ad esempio fitotossicità e tossicità verso fauna, entomofauna, uccelli ed organismi acquatici); f) Informazioni generali disponibili per correlazione con altri piani monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e dati sulle acque potabili; controllo dei limiti massimi di residui nei prodotti ortofrutticoli, nei cereali e nei prodotti dì origine animale; piani nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti dall utilizzazione dei prodotti fitosanitari. 4.2 Rendicontazione dell attività svolta. I dati acquisiti dovranno riportare quelli relativi al numero di ispezioni effettuate in totale considerando anche quelle ripetute più volte presso lo stesso utilizzatore e, nelle more dell attivazione delle funzionalità del Sistema Informativo Sanitario Integrato della Regione Sardegna (SISaR), saranno trasmessi per posta elettronica all'assessorato Regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Servizio prevenzione, Settore Igiene degli Alimenti e Bevande, ( san.prev@regione.sardegna.it), entro il 28 febbraio dell anno successivo a quello di riferimento, utilizzando il modulo ALLEGATO 2. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge 2 dicembre 1975, n. 638 la ASL provvede inoltre ad informare tempestivamente la Regione di ogni denuncia di caso (anche sospetto) di intossicazione da prodotti fitosanitari, al fine della successiva comunicazione al Ministero della Salute. REV 00 del 10 dicembre pag 6

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9 5) PROGETTO 3: CONTROLLI SULLE MATRICI ALIMENTARI 5.1 Piano di controllo comunitario Il Regolamento di esecuzione del Programma coordinato di controllo pluriennale dell Unione Europea (Reg. di esecuzione UE N. 400/2014) relativo agli anni , destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari ammissibili ed a valutare l esposizione dei consumatori, stabilisce il numero dei campioni che ogni Stato membro è tenuto a prelevare e ad analizzare. Inoltre, gli indirizzi operativi comunicati dal Ministero della Salute, prevedono per ogni Regione: per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari indicati nell allegato I parte A del suddetto regolamento: anno 2015 campioni su banane, broccoli, piselli senza baccello (freschi o congelati), frumento, melanzane, olio di oliva, peperoni dolci, succo di arancia, uve da tavola. anno 2016 campioni su cavoli cappucci, fragole, lattuga, mele, pesche (comprese pesche noci e ibridi simili), pomodori, porri, segale o avena, vino rosso o bianco da uve. anno 2017 campioni su arance, carote, cetrioli, fagioli con baccello (freschi o congelati), mandarini, patate, pere, riso, spinaci; per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari indicati nell allegato I parte B anno 2015 campioni su burro, uova di gallina. anno 2016 campioni su latte vaccino, muscolo e grasso di suino anno 2017 campioni su fegato di bovini e altri ruminanti, suini e pollame, muscolo e grasso di pollame Il numero minimo dei campioni da prelevare e analizzare, sulla base delle indicazioni riportate nella nota del Ministero della Salute n P-20/08/2014 avente per oggetto: Regolamento 400/2014 e reg. 788/2012, indirizzi operativi, è di: 4 campioni di ciascun prodotto indicato ai precedenti punti a) e b) 1 campione di uno dei prodotti indicati ai precedenti punti a) e b), ove disponibile, proveniente da agricoltura biologica, che rifletta la quota di mercato dei prodotti biologici 1 campione di alimenti trattatiper lattanti a base di cereali nel 2015, 1 campione di alimenti per lattanti e bambini nel 2016 e 1 campione di alimenti per lattanti e di proseguimento nel Il numero dei campioni per l anno 2018 è da definire a seguito della pubblicazione del nuovo Regolamento di esecuzione. Sulla base di tali indicazioni l Assessorato ha predisposto la ripartizione per ASL indicata nelle tabelle di cui all ALLEGATO 3. Il lotto da sottoporre a campionamento deve essere scelto in maniera casuale; la procedura di campionamento deve essere conforme al Decreto del Ministero della Salute 23 luglio 2003, ed i campioni devono essere analizzati in maniera conforme alle definizioni di residui di cui al Regolamento CE 396/2005. REV 00 del 10 dicembre pag 8

10 5.2 Piano di controllo regionale Il Decreto del Ministro della Sanità 23 dicembre 1992 e s.m., che recepisce la Direttiva 90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive nei presidi sanitari tollerate su e nei prodotti alimentari, ha fornito dei requisiti minimi alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per la programmazione dei controlli sui residui di sostanze attive da parte delle unità sanitarie locali. Il decreto contiene delle tabelle riportanti il numero minimo di campioni da prelevarsi in ogni Regione o Provincia Autonoma per le seguenti matrici alimentari: ortaggi, frutta, cereali, vino, oli, carni, latte e derivati, uova. Nell ALLEGATO 4 Sono distinti in tabelle separate i campioni da prelevare per gli alimenti prodotti nell'ambito della Regione e quelli per gli alimenti provenienti dal di fuori della Regione. 5.3 Punti di prelievo Cosi come previsto dal Decreto del Ministro della Sanità 23 dicembre 1992, per i prodotti di origine vegetale provenienti dall'ambito regionale, il prelievo viene effettuato preferibilmente nei centri di raccolta aziendale e cooperativi, mentre per quelli non provenienti dall'ambito regionale, esso viene effettuato (in ordine decrescente di priorità) presso i mercati generali specializzati, i mercati generali non specializzati, i depositi all'ingrosso, gli ipermercati e i supermercati. Per i prodotti di origine animale provenienti dall'ambito regionale o della provincia autonoma, il prelievo viene effettuato (in ordine decrescente di priorità) nei centri di macellazione, centri di raccolta aziendale e centri commerciali, mentre per quelli non provenienti dall'ambito regionale o della provincia autonoma, esso viene effettuato presso i mercati generali specializzati, mercati generali non specializzati, ipermercati, supermercati ed esercenti vari Modalità di prelievo Per il prelievo dei campioni si applicano, in quanto rilevanti, le modalità di cui al Decreto Ministeriale 23 luglio Qualora detti metodi non siano applicabili, si fa ricorso a metodi sperimentali e validi. Laddove possibile, il campionamento delle matrici dovrà essere distribuito uniformemente nell'arco dell'anno Attività extra piano Sulla base delle produzioni locali, di esigenze epidemiologiche o tossicologiche particolari, le ASL della Sardegna potranno programmare l attività extra Piano concordandola preventivamente con la Regione e potranno procedere al prelievo di altri campioni oltre a quelli previsti dal presente PRCIF. 5.6 Attività non pianificata Rientra in tale tipologia di intervento il campionamento ufficiale non programmato, caratterizzato dall urgenza dei provvedimenti da adottare. REV 00 del 10 dicembre pag 9

11 I campioni eseguiti come attività extrapiano e attività non pianificata vanno rendicontati separatamente alla rendicontazione relativa all attività pianificata, ma utilizzando la stessa modulistica. Per il campionamento relativo all attività pianificata (attività del Piano e attività extra-piano) e all attività non pianificata, deve essere utilizzato il Verbale di prelevamento (ALLEGATO 6) ed i relativi allegati A B C del presente Piano Presentazione dei risultati Entro il 31 marzo dell anno successivo a quello di riferimento, il Laboratorio del controllo ufficiale trasmette al Ministero della Salute Direzione generale per l Igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, i risultati dei controlli dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti vegetali, secondo le modalità e gli standards indicati dal Ministero. Tali informazioni sono trasmesse in formato XML usando le modalità del Nuovo sistema alimenti Flusso residui prodotti fitosanitari presenti sul sito del Ministero della Salute seguendo il link: L IZS informa per posta elettronica l Assessorato dell Igiene e sanità e dell assistenza sociale, Servizio prevenzione, Settore Igiene degli Alimenti e Bevande, ( san.prev@regione.sardegna.it) dell avvenuto adempimento. La Regione, come richiesto dall EFSA, fornisce al Ministero della Salute le misure adottate (sanzioni, allerte, ecc) per ogni campione dichiarato non conforme dal Laboratorio ufficiale. REV 00 del 10 dicembre pag 10

12 6. PROGETTO 4: FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE AASSL ADDETTO AL CONTROLLO UFFICIALE. Il percorso formativo dell Autorità competente è previsto dall accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 recante Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, Regioni, Province autonome e delle ASL in materia di sicurezza alimentare e di sanità pubblica veterinaria, recepito dalla Regione Sardegna con Deliberazione n. 19/31 del 14 maggio Tale percorso è descritto nel Capitolo 2 del suddetto Accordo. La formazione del personale delle AASSLL addetto al controllo ufficiale in applicazione delle disposizioni contenute nel presente Piano, rientra nell ambito dell ampio percorso di formazione, strutturato in lezioni frontali e addestramento in aula, previsto dall Assessorato dell Igiene e sanità e rivolto a Dirigenti Medici e Veterinari delle AASSLL, nonché ai Tecnici della Prevenzione. 7. PROGETTO 5: FORMAZIONE PER GLI UTILIZZATORI, I DISTRIBUTORI E I CONSULENTI DI PRODOTTI FITOSANITARI Il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, prevede l istituzione di un sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti. Il sistema riguarda sia la formazione di base che l aggiornamento periodico. Il rilascio agli interessati dei certificati di abilitazione, validi su tutto il territorio nazionale, è compito delle regioni e delle province autonome, ed è vincolato alla frequenza a specifici corsi di formazione e all ottenimento di una valutazione positiva sulle materie elencate nell allegato I del decreto legislativo n. 150/2012. Il possesso del certificato di abilitazione costituisce un requisito obbligatorio per poter esercitare le attività di utilizzo, distribuzione e consulenza, fatte salve le esenzioni previste nell allegato I Parte A - AZIONI del Decreto 22 gennaio Con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell Assessore dell Agricoltura e riforma agro-pastorale e dell Assessore Igiene e sanità e dell assistenza sociale sarà istituito il sistema regionale di formazione obbligatoria e certificata e saranno approvate le direttive per l attuazione nella regione Sardegna dell attività di formazione e rilascio delle abilitazioni per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari. REV 00 del 10 dicembre pag 11

13 8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Reg. 1107/2009 GU L 309 del , pag Dir. 2009/128/CE GU L 309 del , pag Reg. 540/2011 GU L 153, dell , pag Reg. 547/2011 GU L 155, dell , pag Dir. 2002/63/CE GU L 187 del , pag Reg. 396/2005 GU L 70 del , pag Reg. 1274/2011 GU L 325, dell , pag Regolamento (UE) n. 400/2014 Decreto del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio79/117/CEE e 91/414/CEE Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l azione comunitaria ai fini dell utilizzo sostenibile dei pesticidi Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l elenco delle sostanze attive approvate Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell 8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell 11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio Regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell Unione per il 2012, il 2013 e il 2014 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale. GU L 328 del Regolamento di esecuzione (UE) 400/2014 relativo a un Programma coordinato di controllo pluriennale dell Unione Europea (il 2015, il 2016 e il 2017, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale. GU Serie generale N. 165 del 18 Luglio 2001 S.O. N. 190 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) REV 00 del 10 dicembre pag 12

14 Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2013, n. 55 Accordo 8 aprile 2009 Decreto Ministeriale del 23 luglio 2003 Decreto 23 dicembre 1992 Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Decreto 22 gennaio 2014 Intesa Stato- Regioni Decreto 22 gennaio 2014 GU Serie Generale N. 109 del 11 maggio 2012 GU serie Generale N. 103 del 06 maggio 2009 GU Serie Generale N. 221 del 23 settembre 2003 GU serie Generale N. 305 del 30 dicembre 1992 GU Serie Generale N. 202 del 30 agosto 2012 GU Serie Generale n. 35 del 12/02/2014 Repertorio atti n 2/CU del 24 gennaio 2013 GU Serie Generale n.35 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (GU n.101 del Suppl. Ordinario n. 108 ) Reg. 178/2002 Reg. 882/2004 GU L 31 dell , pag GU L 165 del , pag. 1, modificato e ripubblicato nella GU L 191 del ,pag. 1 Reg. 852/2004 GU L 139 del , pag. 1, modificato e ripubblicato nella GU L Regolamento recante modifiche al DPR 23 aprile 2001, n. 190, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti Adozione del piano di controllo sull immissione in commercio e l utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio Attuazione della Direttiva 2002/63/CE 11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale. Recepimento della Direttiva N. 90/642/CE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l azione comunitaria ai fini dell utilizzo sostenibile dei pesticidi. Adozione del piano nazionale per l uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell art. 6 del D.Lgs 14 agosto 2012, n. 150 Linee guida in materia di Controlli ai sensi dell art. 14, comma 5 del decreto legge 9 febbraio 2012 n 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n 35 Adozione del Piano di azione nazionale per l uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l azione comunitaria ai fini dell utilizzo sostenibile dei pesticidi». Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull igiene dei prodotti alimentari. REV 00 del 10 dicembre pag 13

15 226 del , pag. 3 Dec. 2006/677/CE GU L 278 del , pag Reg. 16/2011 D.L. 14 Giugno 2014 N 91 Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 GU L 6 dell , pag GU n.192 del Suppl. Ordinario n. 72) Decisione 2006/677/CE: decisione della Commissione, del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l efficientamento energetico dell edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.» Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008). REV 00 del 10 dicembre pag 14

16 ALLEGATI ALLEGATO 1 - CONTROLLO SUL COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI ALLEGATO 2 - CONTROLLO PRESSO GLI UTILIZZATORI DEI PRODOTTI FITOSANITARI ALLEGATO 3 - PIANO DI CONTROLLO COMUNITARIO ALLEGATO 4 - PIANO DI CONTROLLO REGIONALE ALLEGATO 5 - QUADRO LOGICO ALLEGATO 6 VERBALE DI CAMPIONAMENTO E ALLEGATI A B - C ALLEGATO 7 - ELENCO ATTIVITA REGISTRATE REV 00 del 10 dicembre pag 15

Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti Lavoro

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