Giovanni Battista Pastorino

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1 CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA PROPOSTA DI LEGGE Iniziativa del Consigliere Giovanni Battista Pastorino SOSTEGNO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE, CON LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO, FINANZIATA TRAMITE MISURE PER LA SOBRIETA DELLA POLITICA REGIONALE! 1

2 RELAZIONE SOSTEGNO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE CON LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO FINANZIATA TRAMITE MISURE PER LA SOBRIETÀ DELLA POLITICA REGIONALE La proposta di legge intende creare un sistema di fornitura gratuita, tramite comodato, dei libri di testo agli studenti residenti in Liguria delle scuole pubbliche medie e superiori (rispettivamente dette scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado ), finanziato coi risparmi derivanti dalla riforma del trattamento economico di eletti e gruppi consiliari. Gli alunni delle scuole secondarie in Liguria sono circa 38 mila alle medie, 25 al biennio delle superiori e 31 al triennio: in totale 94 mila 1. La spesa media annua in libri di testo per ogni singolo alunno può essere calcolata in 181 alle medie, 226 al biennio delle superiori e 233 al triennio 2. Il costo complessivo per le famiglie liguri, quindi, ammonterebbe a 19,75 milioni ogni anno scolastico. Il costo dell istruzione costituisce un peso per le famiglie a fronte di una situazione sociale ed economica difficile. Un dato, tra i tanti che si potrebbero ricordare, evidenzia che il 20% delle famiglie in Liguria percepisce di vivere una condizione di grande difficoltà 3. Il costo dell istruzione è, poi, uno degli fattori che alimentano la dispersione e l abbandono scolastico, con i loro effetti dannosi su tutto il sistema sociale ed economico nel medio periodo. Dispersione e abbandono scolastico hanno un tasso del 28% in Liguria, con un rischio di verificarsi che è tanto maggiore quanto è più grave la situazione economica familiare 4. La legge dello Stato prevede già degli interventi parziali per ridurre il costo dei libri di testo, tramite rimborsi alle famiglie: dall Articolo 27 della Legge 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), modificato e integrato nel tempo, la Liguria ha tratto un finanziamento per 2,4 milioni nel Secondo il bando pubblicato sul sito dell Azienda regionale per i servizi scolastici e universitari (ARSSU), le borse di studio per i libri scolastici nella nostra Regione andranno a coprire tra il 40 e il 55% delle spese per le famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a Il sistema dei comodati, secondo la proposta di legge, potrebbe arrivare a coprire studenti nell anno scolastico 2016/2017 per raggiungere il massimo di studenti dal 2018/2019 (questo immaginando che addirittura un terzo dei testi acquistati per i comodati debba essere sostituito ogni anno e senza considerare eventuali economie di scala). In altre parole, con il sistema dei comodati a regime, il 55% degli alunni riceverebbe in modo gratuito i libri di testo. Il risparmio medio per le famiglie potrebbe essere di 100 per ogni ragazza o ragazzo (pure tendendo conto delle famiglie che già ricevono i rimborsi parziali delle borse di studio); questo significa in particolare un risparmio fino a 200 o 300 per le famiglie con più studenti delle medie e superiori in casa o anche con un solo un alunno che inizia a frequentare il Liceo classico o scientifico. Nel dettaglio, le disposizioni della proposta interverrebbero con degli emendamenti alla Legge 1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (MIUR) e Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Elaborazione sui tetti di spesa stabiliti dal (MIUR) per il ISTAT, MIUR e Regione Liguria, ! 2

3 regionale 8 giugno 2006, numero 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all istruzione e alla formazione). Il comma 1 dell Articolo 1 della proposta introdurrebbe un nuovo Articolo 12 bis (Fornitura in comodato dei libri di testo) nella detta Legge regionale 15/2006. Il comma 1 del citato Articolo 12 bis istituirebbe il sistema della fornitura dei libri di testo in comodato, gestito dagli Istituti scolastici. Poiché il sistema sarebbe basato su delle risorse trasferite alle scuole, è opportuno riservarlo agli Istituti scolastici pubblici, statali e non statali, nel rispetto della Costituzione, Articolo 33, terzo comma, e della Sentenza della Corte costituzionale 454/1994. Il comma 2 individuerebbe le fonti di finanziamento, che includerebbero i fondi statali determinati in conformità della succitata Legge 448/1998. Il comma 3 stabilirebbe il criterio generale per l assegnazione del beneficio, che seguirebbe una graduatoria delle incidenze percentuali del costo dei libri sui valori ISEE delle famiglie. Il comma 4 determinerebbe una serie di compiti della Giunta regionale: la ripartizione delle risorse del fondo per i comodati, che nel rispetto delle disposizioni della Legge 448/1998 e del seguente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 320/1999 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo) dovrebbero passare per i Comuni; delle modalità uniformi per assegnare il beneficio agli studenti, che dovrebbero anche seguire le indicazioni ministeriali visto l accorpamento dei fondi statali a quelli regionali; l individuazione di una quota del fondo da assegnare in primo luogo agli studenti del biennio delle superiori, che sono considerati i due anni più critici per contrastare dispersione e abbandono scolastico; il minimo valore ISEE sotto il quale l accesso al beneficio avverrebbe con priorità, senza il calcolo dell incidenza percentuale del costo dei libri, e quello massimo sopra il quale il beneficio non potrebbe essere concesso. Il comma 5 detterebbe una regola di buon senso sul comodato annuale o pluriennale, secondo la natura dei testi adottati dalle classi. Gli ultimi commi del nuovo Articolo 12 bis, il 6 e il 7, stabilirebbero infine un sistema di comodati di tablet, per lo svolgimento della didattica digitale. Il meccanismo sarebbe del tutto analogo ai comodati dei libri tradizionali, salvo che i tablet potrebbero contenere tutto il materiale didattico degli studenti moltiplicando le potenzialità degli insegnamenti e cosa che certo non guasta riducendo i costi e il peso degli zaini. La normativa consentirebbe agli studenti di acquistare i tablet al termine del ciclo degli studi; a titolo gratuito se concluso con merito. Il comma 2 dell Articolo 1 della proposta introdurrebbe, infine, vari emendamenti alla Legge regionale 15/2006 con un fine di coordinamento. Le risorse regionali per finanziare il comodato dei libri di testo e dei tablet proverrebbero, secondo la proposta, da un intervento complessivo per la sobrietà della politica regionale, che è un passaggio necessario per riavvicinare i componenti della Giunta e dell Assemblea legislativa agli elettori. Il trattamento economico dei componenti della Giunta e dell Assemblea legislativa consisterebbe, in base alla proposta (Articolo 2), solo di un indennità di carica (comma 2) e un rimborso delle spese effettive e documentate (comma 3); sarebbero abolite le spese di esercizio del mandato, cioè un generoso rimborso forfettario ed esentasse, assieme all assegno di fine mandato e ai rimborsi delle missioni. Nella precedente Legislatura, alla fine del 2014, il trattamento economico complessivo medio dei componenti della Giunta e dell Assemblea legislativa, dato dalla somma tra l indennità e le spese di esercizio, è stato pari a ,80 lordi (cioè ,73 mensili). La proposta ridurrebbe questo importo della metà allineandolo all indennità del Sindaco del Comune capoluogo, in particolare cancellando del tutto i rimborsi delle spese che non sono tassati e vengono attribuiti in modo indiscriminato senza alcun effettivo collegamento ai costi. Individuato il livello di riferimento, le indennità degli altri componenti della Giunta e dell Assemblea legislativa sarebbero determinate in modo decrescente rispetto a quella riconosciuta al Presidente. Il dettaglio delle indennità come risulterebbero dalla proposta è esposto in tabella (inclusi dei valori netti generici).! 3

4 ! I rimborsi sarebbero corrisposti ogni mese per le spese ammissibili individuate dall Ufficio di Presidenza dell Assemblea legislativa, dietro presentazione di richieste documentate e motivate e a seguito di verifica delle stesse richieste. Secondo la proposta, sarebbe fissato un tetto massimo ai rimborsi che ciascun componente della Giunta o dell Assemblea legislativa potrebbe ricevere ogni mese, pari al 5% dell indennità lorda; svolti i calcoli, significherebbe una cifra massima di 375 (4.500 all anno) per il Presidente della Giunta fino a una minima di 300 (3.600 all anno) per i Consiglieri senza incarichi. In aggiunta ai rimborsi, l Ufficio di Presidenza può fornire ai componenti della Giunta e dell Assemblea legislativa degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico regionali, stipulando convenzioni con le società concessionarie. I tentativi di abusare dei rimborsi, tramite la presentazione di richieste mendaci o in evidente contrasto col quadro normativo, sarebbero puniti con sanzioni pecuniarie a valere sull indennità mensile. Il sistema di rimborsi previsto dalla proposta permetterebbe di superare quello attuale di rimborsi delle missioni, che, non avendo limiti, solo nel 2014 per i componenti della Giunta ha comportato un esborso di ,91 con picchi individuali di 13 e 25 mila. Il livello di ragionevolezza ed equità della riforma può essere ben valutato grazie ad alcuni confronti: lo stipendio medio lordo di un dipendente della Regione è di circa all anno e il reddito medio in Liguria di poco meno di annui 6; a Genova, nel 2014 il Sindaco ha percepito un indennità lorda di carica pari a ,96 più rimborsi di viaggi e soggiorni per 7.252,15, il Vicesindaco a ,28 più rimborsi per 2.624,32 e un Assessore a ,76 più rimborsi per 1.894,57 7. L indennità del Sindaco di Genova può essere ritenuta come un equa pietra di paragone in considerazione delle competenze e responsabilità cui è chiamato chi riveste la carica rispetto al ruolo dei politici regionali. Una misura senz altro adeguata e non sproporzionata, tale sia da garantire tutti i cittadini nel diritto fondamentale di esercitare un mandato politico regionale in condizioni di uguaglianza, dignità e indipendenza, sia da realizzare un azione concreta e ragionevole di riduzione dei costi della politica in un contesto di crisi socioeconomica e di abusi nel passato da parte degli eletti in Liguria. Questa misura sembra trovare l accordo di larga parte delle forze politiche presenti nell Assemblea legislativa, a leggere le dichiarazioni in campagna elettorale. Va sottolineato come l intervento sul trattamento economico dei componenti della Giunta e dell Assemblea legislativa dovrebbe essere considerato un primo passo, cui sarebbe opportuno far seguire un azione analoga sui compensi dei dirigenti. La riforma dell indennità di carica determinerebbe, infine, un divieto di cumulo con ogni altro trattamento economico erogato da soggetti pubblici o privati. La normativa attuale prevede un divieto di cumulo limitato solo alla titolarità di cariche pubbliche o uffici conferiti dalla Regione, dallo Stato, da enti locali o da enti pubblici dipendenti. La scelta libera e individuale di continuare 5 Ragioneria generale dello Stato, ISTAT, Le cifre per un generico Assessore del Comune di Genova si riferiscono all indennità corrisposta a quelli in aspettativa e alla media dei rimborsi complessivi per viaggi e soggiorni, inclusi i Consiglieri delegati.! 4

5 a percepire altri trattamenti economici da diverse attività anche private, cui peraltro in modo inevitabile consegue il distogliere tempo e impegno all esercizio del mandato, fa venir meno la ragione costituzionale di garantire un reddito adeguato a chi è chiamato a uffici pubblici. La proposta inoltre (Articolo 3) abolirebbe i contributi economici ai gruppi consiliari, la cui attività può svolgersi grazie alle risorse materiali già messe a disposizione dall Assemblea legislativa (in primo luogo, gli uffici e le sale consiliari). Porterebbe poi in capo all Ufficio di Presidenza la stipulazione dei contratti per i collaboratori dei Consiglieri regionali imponendo il vincolo di un collaboratore per eletto, in modo da prevenire abusi sulla selezione e il trattamento contrattuale (soprattutto, economico) del personale e riconoscere la giusta dignità al ruolo. L Articolo 5 reca delle disposizioni transitorie. Al comma 1: il sistema dei comodati entrerebbe in vigore dall anno scolastico 2016/2017; i comodati di tablet sarebbero possibili dall anno successivo, una volta ben incardinato il sistema di base relativo ai libri. Al comma 2: le disposizioni sui gruppi consiliari e i collaboratori dei Consiglieri acquisterebbero efficacia dal 2016, per garantire un ragionevole periodo di transizione dall approvazione della proposta. Al comma 3, infine, una misura temporanea nella ragionevole speranza che la proposta, giudicatane l opportunità e utilità, sia dichiarata urgente e approvata con rapidità, entro metà ottobre: i risparmi nel 2015 potrebbero essere subito impiegati nell anno scolastico appena iniziato, per dare un beneficio immediato alle famiglie liguri più in difficoltà. La proposta determinerebbe un incremento delle risorse dedicate al bando regionale in materia di borse di studio per l acquisto dei libri di testo, che consentirebbe di riconoscere un rimborso del 100% per i testi delle studentesse e studenti del biennio delle superiori che vivono in famiglie con situazione ISEE inferiore o pari a (circa ragazze e ragazzi). In virtù dell Articolo 6, dopo quattro anni si avrebbe un momento di verifica sul funzionamento del sistema dei comodati, sia per giudicarne gli effetti con uno studio controfattuale, sia per valutare eventuali modifiche, soprattutto se rendere il sistema di comodati dei tablet il principale o esclusivo finanziato dalla Regione. L Articolo 7 riguarda le conseguenze finanziarie. Il fondo per i comodati sarebbe finanziato con 3 milioni, pari ai risparmi per l intervento rivolto alla sobrietà della politica regionale (per la precisione, 2,4 milioni dall Articolo 2 e 0,6 milioni dall Articolo 3). Immaginando che le risorse statali dedicate alla Liguria per la fornitura di libri di testo restino stabili su 2,4 milioni, il fondo sarebbe sostenuto con 5,4 milioni ogni anno. L intervento per il solo 2015 rivolto agli studenti del biennio delle superiori, tramite un maggiore finanziamento delle borse di studio già esistenti, sarebbe coperto con 0,6 milioni grazie ai risparmi derivanti dall Articolo 2, a partire dal mese di ottobre 2015.! 5

6 SOSTEGNO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE CON LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO FINANZIATA TRAMITE MISURE PER LA SOBRIETÀ DELLA POLITICA REGIONALE Articolo 1 (Fornitura in comodato dei libri di testo) 1. L Articolo 12 bis (Fornitura in comodato dei libri di testo) è inserito dopo l Articolo 12 (Borse di studio) della Legge regionale 8 giugno 2006, numero 15, Norme ed interventi in materia di diritto all istruzione e alla formazione: «1. La Regione istituisce un fondo con il quale finanzia le Istituzioni scolastiche pubbliche della Liguria per fornire in comodato, secondo gli Articoli 1803 e seguenti del Codice civile, i libri di testo, inclusi dizionari e atlanti, ai rispettivi alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado che sono residenti nel territorio regionale. «2. Il fondo previsto dal comma 1 si compone delle risorse regionali disponibili e, in aggiunta, di quelle statali stanziate in conformità della Legge 23 dicembre 1998, numero 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, Articolo 27 (Fornitura gratuita dei libri di testo). «3. Lo studente può accedere al comodato, su una graduatoria decrescente in base alla percentuale d incidenza del costo complessivo dei libri di testo adottati dalla propria classe rispetto alla situazione economica della famiglia determinata secondo le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, numero 159, Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il numero dei figli oppure la presenza di alunni o familiari disabili contribuisce a ridurre il valore della situazione economica riconosciuta ai fini del presente comma. «4. La Giunta regionale determina: a) La ripartizione del fondo previsto dal comma 1; b) Le modalità per l accesso al comodato; c) In quale misura l accesso al comodato è assicurato innanzitutto agli alunni dei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado; d) Il valore ISEE sotto al quale si determina la priorità dei richiedenti in graduatoria, senza il calcolo della percentuale d incidenza; e) Il valore ISEE massimo per l accesso al comodato. «5. Lo studente ammesso al comodato riceve tutti i libri di testo adottati dalla propria classe. I libri a uso annuale sono dati in comodato per l anno scolastico, quelli a uso pluriannuale per l intera durata dell adozione. «6. La Giunta regionale riserva una quota del fondo previsto dal comma 1 al fine di fornire in comodato agli studenti tablet per lo svolgimento di didattica digitale. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4. «7. Lo studente ammesso al comodato previsto dal comma 6 riceve il tablet per l intera durata del ciclo di studi. Può, al termine del comodato, acquistare il tablet dall Istituzione scolastica; se ha concluso il ciclo di studi con merito, l acquisto è gratuito.». 2. L Articolo 12 della Legge regionale 15/2006 è modificato come segue: a) Al comma 1, la lettera c) è cancellata; b) Al comma 3, le parole «e c)» sono cancellate; c) Il comma 5 è sostituito col seguente: «Le borse di studio di cui alla l. 62/2000 sono attribuite secondo le disposizioni ministeriali e le indicazioni del presente articolo.». Articolo 2 (Abolizione delle spese di esercizio del mandato e dell assegno di fine mandato, riduzione dell indennità di carica e riforma dei rimborsi)! 6

7 1. Le spese di esercizio del mandato e l assegno di fine mandato sono aboliti. 2. L Articolo 2 (Indennità di carica e spese di esercizio del mandato) della Legge regionale 16 febbraio 1987, numero 3, Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali, è sostituito col seguente: «Articolo 2 (Indennità di carica) «1. Al Presidente della Giunta regionale compete un indennità di carica lorda mensile pari a euro. «2. Al Vicepresidente della Giunta, agli Assessori e al Presidente dell Assemblea legislativa compete un indennità di carica lorda mensile pari a euro. «3. Ai Consiglieri regionali cui è assegnato un incarico previsto dal Regolamento interno dell Assemblea legislativa, diverso dalla Presidenza dell Assemblea medesima, compete un indennità di carica lorda mensile pari a euro. «4. Ai Consiglieri regionali cui non è assegnato un incarico previsto dal Regolamento interno dell Assemblea legislativa compete un indennità di carica lorda mensile pari a euro. «5. L indennità di carica prevista dal presente Articolo non è cumulabile con altri trattamenti economici, in particolare indennità, gettoni di presenza, compensi, salari, assegni e rimborsi, corrisposti da soggetti pubblici o privati in relazione a qualunque incarico, impiego o altra attività analoga. «6. Entro il 30 settembre di ogni anno i componenti della Giunta regionale e dell Assemblea legislativa depositano una dichiarazione da cui risultano le eventuali altre attività svolte e le somme percepite in relazione con le stesse oppure una dichiarazione negativa. L Ufficio di Presidenza provvede alle eventuali conseguenti ritenute sulle indennità di carica. «7. Se un componente della Giunta regionale o dell Assemblea legislativa non adempie all obbligo stabilito dal comma 6, il Presidente dell Assemblea legislativa lo diffida a provvedere entro il termine di quindici giorni. Nel caso d inosservanza della diffida, il Presidente ne dà notizia all Assemblea e lo invita a provvedere entro i successivi quindici giorni. In caso di persistenza nell inadempimento, l Ufficio di Presidenza sospende l erogazione dell indennità di carica.». 3. L Articolo 9 (Missioni) della Legge regionale 3/1987 è sostituito col seguente: «Articolo 9 (Rimborsi) «1. Il Presidente e gli altri componenti della Giunta regionale e i Consiglieri regionali possono percepire rimborsi delle spese effettivamente sostenute nell esercizio del proprio mandato. «2. I rimborsi sono attribuiti mensilmente dall Ufficio di Presidenza, in seguito a richieste motivate e corredate da adeguata documentazione. «3. L Ufficio di Presidenza determina con deliberazione: a) Le spese rimborsabili; b) La procedura per richiedere i rimborsi; c) Le modalità per svolgere gli accertamenti su tutte le richieste ed erogare i rimborsi. «4. Nei confronti di chi presenta una richiesta di rimborso mendace o palesemente abusiva, l Ufficio di Presidenza può comminare una sanzione sull indennità di carica da 500 a euro. «5. Nessun rimborso può essere percepito per la durata di un provvedimento di non corresponsione dell indennità di cui all Articolo 5 (Mancata corresponsione dell indennità di carica per prolungata assenza). «6. Il massimo valore complessivo dei rimborsi che ciascun richiedente può percepire in un mese è fissato nel cinque per cento dell indennità di carica lorda mensile che gli compete a norma dell Articolo 2 (Indennità di carica).! 7

8 «7. L Ufficio di Presidenza può stipulare delle convenzioni con le società concessionarie per fornire abbonamenti del servizio di trasporto pubblico, validi per i trasferimenti sul territorio regionale, al Presidente e agli altri componenti della Giunta regionale e ai Consiglieri regionali.». 4. La Legge regionale 3/1987 è inoltre modificata come segue: a) Il comma 1 dell Articolo 1 (Oggetto della legge) è sostituito col seguente: «Il trattamento economico spettante al Presidente e agli altri componenti della Giunta e ai Consiglieri regionali consiste nell indennità di carica e nei rimborsi.»; b) Il comma 1 dell Articolo 11 (Decorrenze) è sostituito col seguente: «La corresponsione dell indennità di carica decorre dalla data della prima seduta della nuova Assemblea legislativa. Per il Presidente della Giunta regionale decorre dalla data di proclamazione; per gli altri componenti della Giunta dalla data di nomina.»; c) Gli Articoli 12 (Assegno di fine mandato), 13 (Misura dell assegno di fine mandato) e 14 (Effetti della sospensione) sono abrogati; d) Al comma 1 dell Articolo 27 e al comma 1 dell Articolo 30 il riferimento al comma 1 dell Articolo 2 è sostituito con il riferimento ai commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo Articolo. Articolo 3 (Abolizione dei contributi in favore dei gruppi consiliari e nuove disposizioni in materia di collaboratori dei Consiglieri regionali) 1. I contributi in favore dei gruppi consiliari sono aboliti. 2. La Legge regionale 19 dicembre 1990, numero 38, Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari, è modificata come segue: a) La rubrica è sostituita colla seguente: «Testo unico delle disposizioni in materia di funzionamento dei gruppi consiliari»; b) Gli Articoli 2 (Contributi in favore dei gruppi consiliari), 3 (Decorrenze dei contributi), 4 (Uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente dell Assemblea e dei componenti dell Ufficio di Presidenza), 4 bis (Uffici di Segreteria istituzionale e dotazione di servizi), 4 ter (Rendicontazione dei gruppi), 4 quater (Collegio interno dei Revisori dei Conti), 4 quinquies (Disposizioni di monitoraggio e contenimento della spesa del personale dei gruppi o ad essi assegnato), 5 (Uffici di Segreteria politica e particolare del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale), 5 bis (Disposizioni comuni riferite agli articoli precedenti), 7, 8, 8 bis (Norma transitoria) sono abrogati. 3. L Articolo 1 della Legge regionale 38/1990 è sostituito col seguente: «Articolo 1 (Funzionamento dei gruppi consiliari e collaboratori dei Consiglieri regionali) «1. I gruppi consiliari dispongono, per il loro funzionamento, degli spazi e dei mezzi messi a disposizione dall Assemblea legislativa. «2. Ogni Consiglieri regionale si può avvalere dell ausilio di un collaboratore assunto dall Ufficio di Presidenza con un contratto a tempo determinato. Ai collaboratori dei Consiglieri regionali è corrisposto il trattamento economico annualmente riconosciuto dal contratto nazionale applicato ai Consigli regionali alle unità di personale di categoria D, posizione economica D6. I contratti dei collaboratori terminano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti o anticipatamente in caso di cessazione dalla carica dei Consiglieri regionali che ne hanno chiesto il conferimento.». Articolo 5 (Efficacia delle disposizioni e misura provvisoria del rimborso totale nell anno scolastico 2015/2016) 1. Le disposizioni dell Articolo 1 hanno effetto: a) Dal 1º gennaio 2016, per l anno scolastico 2016/2017 e i seguenti, limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del nuovo Articolo 12 bis della Legge regionale 15/2006; b) Dal 1º gennaio 2017, per l anno scolastico 2017/2018 e i seguenti, limitatamente ai commi 6 e 7 del nuovo Articolo 12 bis della Legge regionale 15/2006.! 8

9 2. Le disposizioni dell Articolo 3 hanno effetto dal 1º gennaio Le famiglie di alunni dei primi due anni della scuola superiore di secondo grado la cui situazione economica è misurata da un valore ISEE inferiore o pari a euro beneficiano, nell anno scolastico 2015/2016, di borse di studio per l acquisto di libri di testo, inclusi dizionari e atlanti, ai sensi della Legge regionale 15/2006, Articolo 12, comma 1, lettera c), pari al 100 per cento delle spese sostenute e documentate. Il termine per presentare le domande è prorogato al 30 novembre Articolo 6 (Verifica e revisione) 1. La Giunta regionale presenta nel mese di marzo 2020 all Assemblea legislativa una relazione sul funzionamento del sistema di fornitura dei libri di testo e tablet in comodato. La relazione contiene in particolare: a) Uno studio controfattuale, che confronta l andamento delle spese e la condizione economica delle famiglie e il fenomeno della dispersione e abbandono scolastico sotto gli effetti della presente Legge e quale avrebbe potuto essere altrimenti; b) Una valutazione sui risultati conseguiti dal sistema di fornitura dei tablet in comodato, nella prospettiva di renderlo il sistema principale o esclusivo finanziato dalla Regione. 2. La Giunta regionale presenta all Assemblea legislativa una proposta di revisione del sistema di fornitura dei libri di testo e tablet in comodato, se opportuna, in conseguenza dei risultati della verifica prevista dal comma 1. Articolo 7 (Disposizioni finanziarie) 1. Il fondo previsto dal nuovo Articolo 12 bis, comma 1 della Legge regionale 15/2006, come introdotto dall Articolo 1, comma 1 della presente Legge, è finanziato con lo stanziamento di 3 milioni di euro in termini di competenza e di cassa, pari alle minori spese in conformità degli Articoli 2 e 3, che nei corrispondenti bilanci di previsione sono quindi detratti dall unità previsionale di base (UPB) Spesa per l Assemblea legislativa regionale e ascritti all UPB Spese per le attività di istruzione e diritto allo studio. Per gli esercizi successivi, si provvederà colle relative leggi di bilancio. 2. Agli oneri derivanti dall Articolo 5, comma 3 per l esercizio 2015, si provvede con lo stanziamenti di 600 mila euro in termini di competenza e di cassa, pari alle minori spese in conformità dell Articolo 2, che nel bilancio di previsione sono quindi detratti dall UPB Spesa per l Assemblea legislativa regionale e ascritti all UPB Spese per le attività di istruzione e diritto allo studio.! 9

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