Fiscal News N. 69. Le nuove azioni a voto maggiorato. La circolare di aggiornamento professionale Premessa
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- Elisabetta Franchini
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Le nuove azioni a voto maggiorato Categoria: Finanziaria Sottocategoria: DL 91/2014 Categoria: Diritto societario Sottocategoria: Società per azioni Il D.L. n. 91/2014 all articolo 20 prevede diverse e rilevanti novità in ambito societario, che riguardano, in particolare: l introduzione delle azioni a voto maggiorato (per le società quotate) e delle azioni a voto plurimo (per le S.P.A. non quotate); la trasformazione da società di persone a società di capitali; il capitale minimo delle S.P.A. Con le nuove disposizioni è stato definitivamente superato per le S:P:A: il divieto presente nel nostro ordinamento di emettere azioni che attribuiscono più di un diritto di voto, attraverso lo strumento delle azioni "a voto plurimo" nelle società non quotate e delle azioni "a voto maggiorato" nelle società quotate. Con l'introduzione del meccanismo delle azioni a voto plurimo, quale strumento di raccolta di risorse sul mercato dei capitali, il Legislatore ha inteso incentivare gli investimenti azionari e, conseguentemente, la capitalizzazione delle società mentre le azioni a voto maggiorato hanno lo scopo di stimolare il mantenimento di investimenti azionari nelle società quotate per lungo periodo. Premessa Con l inserimento nel TUF (D.Lgs. n. 58/98) del nuovo articolo 127-quinquies il Legislatore introduce una significativa deroga al principio un azione - un voto ; gli statuti delle società quotate possono infatti ora prevedere l attribuzione di un voto maggiorato, fino ad un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi, decorrenti dalla data di iscrizione nell apposito elenco. Il socio può tuttavia rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato. 1
2 Le disposizioni di attuazione della nuova norma sono demandate ad un Regolamento della Consob (da adottare entro il 31 dicembre 2014); in ogni caso, per permettere l applicazione dell articolo 127-quinquies gli statuti devono: predisporre un elenco dedicato alle azioni a voto maggiorato; stabilire le modalità: di attribuzione del voto maggiorato; di accertamento dei relativi presupposti (possesso dell azione per un periodo continuativo non inferiore a due anni). In sede di prima applicazione della sopra citata disposizione, le deliberazioni di modifica dello statuto assunte entro il 31 gennaio 2015 con cui viene prevista la creazione di azioni a voto maggiorato sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea. Cessione dell azione Le azioni maggiorate ex art. 127-quinquies per espressa disposizione legislativa non costituiscono una categoria speciale di azioni ex art c.c; di conseguenza, la maggiorazione del voto viene meno in caso di: cessione dell azione a titolo oneroso o gratuito; cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore al 2% del capitale (5% in caso di PMI). Diversamente, il diritto di voto maggiorato permane, salvo previsione contraria dello statuto, in caso di: successione per causa di morte; fusione e scissione del titolare delle azioni. Diritto di recesso L articolo 127-quinquies, TUF, al comma 6 dispone esplicitamente che la deliberazione della modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ex art. 1437, c.c. Limitazioni al diritto di voto maggioritario La maggiorazione del diritto di voto, salvo previsione contraria dello statuto, si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha invece effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate quote di capitale. 2
3 Si noti inoltre che, in caso di offerta pubblica di acquisto (OPA): nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e sulle operazioni ex art 104, TUF non si computano i diritti di voto maggiorati ex art quinquies; in particolare, l articolo 104 dispone che, in caso di OPA: la società quotata oggetto di OPA può compiere atti od operazioni contrastanti il conseguimento dell obbiettivo dell offerta solo se autorizzata dall assemblea ordinaria (o straordinaria, per le delibere di competenza); l attuazione di ogni decisione presa prima della comunicazione alla Consob ex art. 102, TUF, che non rientri nel corso normale dell attività delle società, e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento dell obbiettivo dell offerta deve essere autorizzata dall assemblea; se l offerente viene a detenere almeno il 75% del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la revoca o la nomina degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, nella prima assemblea che segue la chiusura dell offerta, convocata per modificare lo statuto o per nominare/revocare i sopra citati soggetti le maggiorazioni di voto ex art. 127-quinquies non hanno effetto. Società quotate e azioni a voto plurimo L articolo 2351 C.c., come modificato dall articolo 20, comma 8-bis, D.L. n. 91/2014, prevede la possibilità di prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo (fino ad un massimo di tre voti per azione). In deroga a quanto previsto dal sopra citato articolo 2351 C.c., l articolo 127- sexies, TUF prevede il divieto in capo alle società quotate di prevedere l emissione di azioni a voto plurimo. Tuttavia, le azioni a voto plurimo emesse anteriormente alla quotazione della società mantengono le loro caratteristiche e diritti; al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, e salvo previsione contraria dello statuto, la società che ha emesso azioni a voto plurimo può procedere all emissione di azioni a voto plurimo (dopo la quotazione) con le medesime caratteristiche e diritti di quelle già emesse esclusivamente in caso di: aumento di capitale mediante: passaggio di riserve a capitale; nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto di opzione; fusione; scissione. 3
4 La sopra citata disposizione si applica anche alle società risultanti dalla fusione o scissione di società che hanno emesso azioni a voto plurimo anteriormente alla quotazione. Si noti inoltre che nel caso sopra descritto gli statuti non possono prevedere: ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni; l attribuzione di un voto maggiorato ex art. 127-quinquies. Si tenga infine conto del fatto che la disciplina delle azioni al voto maggiorato in caso di OPA si applica anche alle azioni a voto plurimo; per un approfondimento in materia si rimanda al paragrafo precedente Limitazioni al diritto di voto maggiorato. Ulteriori novità riguardanti le società quotate Per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 58/98 (TUF) è ora possibile, in caso di recesso del socio e liquidazione delle azioni, determinare il relativo valore: sulla base della media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell avviso di convocazione dell assemblea ex art ter, C.c.; se previsto dallo statuto, utilizzando i criteri di cui ai commi 2 e 4, art ter, C.c, a condizione che lo stesso non sia inferiore al valore risultante dall applicazione della media di cui al punto precedente; si tratta, in particolare, dei seguenti criteri: consistenza patrimoniale della società e delle relative prospettive reddituali; altri criteri individuati dallo statuto. La Legge di conversione del D.L. n. 91/2014 ha inoltre eliminato dal testo del Decreto le disposizioni che prevedevano: la soppressione dell obbligo ex art. 125-bis, TUF, di pubblicare per estratto, sui giornali quotidiani nazionali, l avviso di convocazione dell assemblea; la sostituzione dell obbligo ex art. 122, TUF di pubblicare i patti parasociali per estratto sulla stampa quotidiana con la pubblicazione degli stessi sul sito web della società. Azioni a voto plurimo Con la modifica dell articolo 2351, C.c. ad opera del D.L. n. 91/2014, cade il divieto di prevedere azioni con diritto di voto plurimo. 4
5 La nuova versione dell articolo 2351, comma 2, c.c., così prevede: Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino ad un massimo di tre voti. Le deliberazioni di modifica dello statuto di società iscritte nel Registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui è prevista la creazione di azioni a voto plurimo devono essere prese con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, anche in prima convocazione. Si noti che la disposizione in esame non si applica, per espressa disposizione legislativa, alle società quotate; tuttavia, le azioni a voto plurimo deliberate prima della quotazione mantengono il loro status. Effetti Gli istituti del voto plurimo e del voto maggiorato, superando l'assioma per cui ad un'azione debba corrispondere un voto, introducono delle regole che incidono sui rapporti interni tra i soci di maggioranza e di minoranza. La riforma presenta l'indubbio beneficio di: agevolare gli aumenti di capitale (migliorando, quindi, la cronica sottocapitalizzazione delle società italiane); incentivare le quotazioni in borsa delle società medio grandi. Per contro, i nuovi strumenti aumentano il rischio di abusi da parte dei soci di maggioranza, i quali potrebbero perseguire i propri interessi attraverso l'adozione di scelte opportunistiche a danno tanto dei soci di minoranza, quanto della società stessa. Nuove capitale sociale minimi per le spa Per effetto della modifica apportata all articolo 2327, C.c., il capitale minimo per la costituzione di s.p.a./s.a.p.a. passa da ad Le società già esistenti possono adeguarsi al nuovo limite previa specifica modifica statutaria. 5
6 Capitale sociale minimo spa Da a Trasformazione società di persone in società di capitali Con la modifica del comma 2 dell articolo 2500-ter, C.c., nell ipotesi di trasformazione di una società di persone in una società di capitali il capitale della società risultante dalla trasformazione, determinato in base ai valori attuali degli elementi dell attivo e del passivo, può risultare: da una relazione di stima, redatta da un esperto nominato dal Tribunale, ex art. 2343, C.c.; dalla documentazione ex art ter C.c., prevista in caso di conferimento di beni in natura o crediti, senza quindi necessità di intervento del predetto esperto. - Riproduzione riservata - 6
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