STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI
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1 STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI Varese, 1 marzo 2013 ISTANZA DI RIMBORSO IRES/IRPEF PER INDEDUCIBILITA DELL IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO L art. 2 co. 1-1-ter del DL n. 201, convertito dalla Legge n. 214, ha previsto, a decorrere dal periodo d imposta in corso al , la deducibilità dalla base imponibile IRES/IRPEF della parte di IRAP determinata dall indeducibilità delle spese per il personale dipendente e assimilato. L art. 2 co. 1-quater del DL 201/2011, introdotto dall'art. 4, comma 12, D.L , n. 16, ha, inoltre, riconosciuto la facoltà di chiedere il rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per i periodi d imposta antecedenti a quello in corso al per effetto della mancata deduzione della suddetta quota di IRAP. Come già segnalato nella nostra mail del il Provvedimento dell Agenzia delle Entrate n del , ha approvato il modello e le relative istruzioni per la presentazione della suddetta istanza di rimborso. Si illustrano nel seguito i requisiti per l accesso al rimborso e le modalità di compilazione ed invio dell istanza. SOGGETTI CUI SPETTA IL RIMBORSO Possono chiedere il rimborso dell IRPEF/IRES relativa all indeducibilità dell IRAP sul costo del lavoro i soggetti passivi che, nei periodi d imposta di riferimento, hanno determinato la base imponibile ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del DLgs. 446/97, ovvero: le società di capitali, nonché gli enti commerciali di cui all art. 73 co. 1 lett. a) e b) del TUIR (ivi inclusi i trust), compresi i soggetti esercenti attività bancaria e finanziaria (art. 6) e assicurativa (art. 7); le società di persone commerciali (snc, sas e soggetti equiparati); le persone fisiche esercenti attività d impresa o di lavoro autonomo; le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l esercizio in forma associata di arti e professioni. 1
2 gli imprenditori agricoli che abbiano optato per la determinazione della base imponibile secondo le norme dell art. 5 o 5-bis del DLgs. 446/9710, oppure ricadano naturalmente nell ambito applicativo di tali norme ai sensi dell art. 9 co. 3 del DLgs. 446/97)11; gli enti privati non commerciali (per l attività commerciale eventualmente esercitata in via non prevalente), nonché le società e gli enti non residenti (ex art. 3 co. 1 lett. e) del DLgs. 446/97); le Amministrazioni Pubbliche (ex art. 3 co. 1 lett. e-bis) del DLgs. 446/97) per l attività commerciale eventualmente esercitata e per la cui determinazione abbiano optato per le disposizioni di cui all art. 5 del DLgs. 446/9712. REQUISITI PER OTTENERE IL RIMBORSO Il rimborso spetta esclusivamente con riferimento ai periodi d imposta per i quali siano stati sostenuti costi per il personale dipendente e assimilato e al non era ancora scaduto il termine decadenziale di 48 mesi dalla data del versamento per eseguire la richiesta di rimborso. Per i versamenti in acconto, il suddetto termine di 48 mesi decorre dal momento della liquidazione del saldo relativo al medesimo periodo (Per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare può pertanto essere chiesto il rimborso dell ires relativa agli anni dal 2007 al 2011). MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE L istanza deve essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando gli appositi modelli e software approvati dall Agenzia delle Entrate. La trasmissione dei dati contenuti nell istanza può essere eseguita: direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall Agenzia delle Entrate; tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario; tramite i soggetti incaricati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro). La trasmissione telematica delle istanze è effettuata a decorrere da un determinato istante, definito per ciascuna area geografica in cui risiedeva il contribuente in base all ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed entro le ore 24:00 del 60 giorno successivo alla suddetta data. Il calendario delle date di apertura del canale telematico, già trasmesso in allegato alla nostra mail del viene qui riproposto (All. 1). 2
3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI RIMBORSI L Agenzia delle Entrate provvederà, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente presentate. Nell ambito del medesimo periodo d imposta verrà data precedenza alle istanze di rimborso preventivamente inviate. Qualora le disponibilità finanziarie non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d imposta, tali rimborsi saranno erogati proporzionalmente ai richiedenti in base agli importi delle relative istanze. COMPILAZIONE DELL ISTANZA DI RIMBORSO Il modello dell istanza di rimborso (All. 1) si compone di due parti: il frontespizio, costituito da due facciate; il quadro RI, composto da due sezioni. FRONTESPIZIO Il frontespizio è costituito da due facciate: la prima, contenente l informativa relativa al trattamento dei dati personali; la seconda, contenente: l indicazione dei dati anagrafici del contribuente e dell eventuale rappresentante firmatario dell istanza; l eventuale indicazione dei recapiti (telefono, e fax) del contribuente; la firma; l impegno alla presentazione telematica. QUADRO RI, SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO La determinazione della quota di IRPEF/IRES rimborsabile per effetto della mancata deduzione dell IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato avviene all interno del quadro RI del modello. Occorre compilare un quadro RI per ciascun periodo d imposta oggetto del rimborso. Nel caso in cui alla data del 2 marzo 2012 (di entrata in vigore del Dl n. 16/2012), sia stata già presentata istanza di rimborso cartacea ai sensi dell art. 38 del DPR n. 602/1973, occorre indicare in colonna 3 la data di presentazione dell istanza. Inoltre, nel caso in cui per il periodo d imposta di riferimento sia stata già presentata istanza di rimborso telematica del 10% irap (art. 6 del Dl n. 185/2008) deve essere barrata la casella Istanza telematica. Il quadro RI si compone di due sezioni. 3
4 Nella prima sezione, è prevista l indicazione dei dati utili ai fini della determinazione del rimborso, relativi a ciascun periodo d imposta, vale a dire: IRAP deducibile (RI 3); maggiore perdita rideterminata (RI 4); IRPEF/IRES rideterminata (RI 5); addizionali regionali e comunali IRPEF rideterminate (RI 6 e RI 7); crediti d imposta che non trovano più capienza nelle imposte rideterminate (RI 5 colonna 5); imposta richiesta a rimborso (RI 5 colonna 6). IRAP deducibile RI 3 Ai fini della determinazione dell irap deducibile occorre verificare che, con riferimento a ciascun singolo versamento, nel periodo d imposta cui lo stesso si riferisce abbiano concorso alla determinazione della base imponibile IRAP spese per lavoro dipendente o assimilato. Conseguentemente se, per esempio, il saldo di un periodo d imposta non risulta influenzato dal sostenimento di tali oneri mentre gli acconti relativi al periodo successivo lo sono, nel computo del plafond deducibile sono computati soltanto gli acconti e non il saldo del periodo precedente. La percentuale di irap deducibile in ciascun anno d imposta è data dal suddetto rapporto: % = COSTO LAV. DIP. E ASSIMILATO DEDUZIONI ART.11 (CUNEO FISCALE) VALORE PRODUZIONE LORDA - DEDUZIONI ART.11 (CUNEO FISCALE) Tale percentuale, moltiplicata per ciascun versamento irap eseguito nell anno d imposta di cui al rigo RI1 e relativa all anno d imposta cui si riferiscono il valore della produzione ed il costo del lavoro di cui al suddetto rapporto, determina l irap da indicare nella colonna 1 del rigo RI3. Nel caso in cui dal suddetto rapporto scaturisca una percentuale superiore al 100%, l importo deducibile corrisponde all importo dell irap versata. Nel caso in cui il contribuente abbia già usufruito (in sede di compilazione del modello unico dal 2009 in poi o inviando l apposita istanza di rimborso per i periodi d imposta anteriori a quello in corso al ) della deduzione forfetaria IRAP del 10% ex. 6 del D.L. 185/2008 e tale deduzione sia stata giustificata unicamente dal concorso alla base imponibile IRAP di costi del personale, la quota di IRAP deducibile ai sensi dell art. 2 co. 4
5 da 1 a 1-ter del DL 201/2011 deve essere determinata al netto del 10% dell IRAP già fruita. Pertanto, nella colonna 2 del rigo RI3 andrà indicata la suddetta deduzione del 10% e nella colonna 3 del rigo RI3, l irap deducibile, pari alla differenza tra gli importi di cui alle colonne 1 e 2. Nel caso in cui, invece, la deduzione del 10% sia stata giustificata dal sostenimento, oltre che di costi del personale, anche di interessi passivi (intesi come saldo finanziario netto negativo, ovvero di eccedenza di interessi passivi sugli interessi attivi), la deduzione irap di cui all art. 2 co. da 1 a 1-ter del DL 201/2011 spetta integralmente e pertanto non andrà indicato alcun importo nel campo 2 del rigo RI3. Maggior perdita rideterminata RI 4 La deduzione dell IRAP relativa al costo del lavoro compete anche nell ipotesi in cui, nel periodo d imposta di riferimento, sia emersa una perdita fiscale. In tal caso la maggior perdita determinata per effetto dell irap deducibile, qualora riportabile negli esercizi successivi, dovrà essere indicata al rigo RI4 colonne 1, 2 o 3. Tale perdita potrà essere riportata nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla presentazione dell istanza (modello UNICO 2013 e successivi). Si ricorda che per i soggetti in contabilità ordinaria le perdite fiscali sono riportabili nei periodi d imposta successivi alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli artt. 8 e 84 del TUIR. Per le imprese in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi sono invece riportabili esclusivamente le (maggiori) perdite relative al periodo d imposta (Si ricorda, infatti, che, a seguito dell intervento della L. 244/2007, le perdite derivanti dall esercizio di imprese in contabilità semplificata e dall esercizio di arti o professioni non possono più essere riportate a nuovo negli esercizi successivi). La maggiore perdita potrà inoltre essere utilizzata nella presente istanza di rimborso, scomputandola dall utile di uno dei periodi d imposta successivi oggetto dell istanza medesima. In tal caso andrà barrata la colonna 1 Perdite del rigo RI5. Nel caso in cui un soggetto abbia, per un dato anno d imposta, conseguito un risultato fiscale compensato con perdite dei periodi precedenti, la nuova deduzione irap, determinando un reddito più basso, determinerà un minor utilizzo delle perdite pregresse. La quota di perdita compensata in eccesso nella dichiarazione originaria dovrà essere indicata, qualora ancora utilizzabile, nel medesimo rigo RI 4. Irpef/Ires rideterminata RI 5 RI 6 RI 7 5
6 Nel caso in cui il contribuente abbia conseguito un reddito fiscale nel periodo d imposta, il saldo (a debito o a credito) di IRPEF/IRES rideterminato per effetto dell applicazione della deduzione dell IRAP relativa al costo del lavoro verrà indicato: nel rigo RI5, per quanto concerne l IRPEF/IRES; nel rigo RI6, per quanto riguarda l addizionale regionale IRPEF; nel rigo RI7, per quanto riguarda l addizionale comunale IRPEF. Qualora nella dichiarazione originariamente presentata il contribuente abbia compensato il proprio reddito imponibile con un credito d imposta, la nuova deduzione irap, determinando un reddito più basso, determinerà un più basso utilizzo del suddetto credito. Il credito utilizzato in eccesso nella dichiarazione originaria, qualora ancora riportabile negli esercizi successivi, dovrà essere indicato nel rigo RI5, colonna 5. La differenza tra saldi a debito/credito risultanti dalla dichiarazione originaria e saldi rideterminati per effetto della deduzione irap in esame determina l importo da richiedere a rimborso, da indicare nella colonna 6 del rigo RI5 e nella colonna 3 dei righi RI6 e RI7. Nel caso di compilazione della colonna 5 del rigo RI5 (crediti d imposta), l importo della colonna 6 comprenderà il credito di cui al rigo RI5 colonna 5. Di seguito si propone un prospetto da utilizzare per la determinazione del rimborso. IRAP sul costo del personale = A IRAP dedotta ex art. 6 del DL 185/2008 = B IRAP sul costo del personale al netto dell IRAP dedotta ex art. 6 del DL 185/2008 (C) = A B Reddito imponibile IRES da UNICO = D IRES da UNICO (E) = D x aliquota IRES IRES rideterminata (F) = (D C) x aliquota IRES Importo da rimborsare = (E) (F). QUADRO RI, SEZIONE II - VERSAMENTI IRAP E SPESE PER IL PERSONALE Questa sezione deve essere utilizzata al fine di evidenziare la quota dei versamenti IRAP riferita al costo del lavoro, eseguiti nel periodo d imposta indicato al rigo RI1, distinti in relazione al periodo d imposta cui gli stessi si riferiscono. Nella colonna 4 di ciascun rigo andrà pertanto indicato l importo dei suddetti versamenti, a saldo o in acconto, riferiti al periodo d imposta indicato nelle colonne 2 e 3. 6
7 Per ciascun rigo andrà inoltre indicato nella colonna 6 l importo delle spese per il personale dipendente e assimilato (al netto delle deduzioni di cui all art. 11), che ha concorso alla determinazione della base imponibile irap del periodo d imposta. La somma degli importi riportati nella colonna 4 di tutti i righi della presente sezione coincide con l importo dei versamenti irap di cui a colonna 1 del rigo RI3. CONSOLIDATO, TRASPARENZA, OPERAZIONI STRAORDINARIE Regole particolari per la compilazione sono previste per i soggetti in regime di consolidato fiscale o trasparenza, nonché per i soggetti interessati da operazioni straordinarie. Si rinvia per tali casi a quanto riportato nelle istruzioni ministeriali. ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI I soggetti partecipanti ad un soggetto trasparente (snc, sas, srl trasparente, impresa familiare), previa rideterminazione del debito d imposta individuale, presentano, al ricorrere dei previsti presupposti, istanza di rimborso della maggiore irpef assolta. A tal fine, essi compilano la richiesta di rimborso al fine di evidenziare il reddito (o la perdita) rideterminato, anche tenendo conto del reddito (o della perdita) rideterminato ricevuto per trasparenza. In particolare, essi indicheranno al rigo RI2, colonna 2, il codice fiscale del soggetto partecipato. Come precisato dalle istruzioni al modello di istanza, per consentire una corretta liquidazione del rimborso richiesto, è opportuno che l istanza della società partecipata sia presentata non oltre la data di presentazione dell istanza relativa al soggetto partecipante. ISTANZA CORRETTIVA NEI TERMINI Prima della scadenza del termine di presentazione, è possibile rettificare un istanza già inviata inviando un istanza di rimborso correttiva nei termini, barrando la colonna 5 del rigo RI 1. Rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento e porgiamo i più cordiali saluti. Studio Castelli Professionisti Associati All. 1 Modello istanza rimborso con calendario invii e istruzioni di compilazione. 7
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