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1 Indice Sezione Infortuni Nota Informativa...5 Definizioni...7 Norme che regolano l assicurazione in generale...9 rt. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio...9 rt. 2 - ggravamento del rischio...9 rt. 3 - Diminuzione del rischio...9 rt. 4 - ltre assicurazioni...9 rt. 5 - Rinuncia al diritto di surrogazione...9 rt. 6 - Pagamento del premio - Effetto dell assicurazione...10 rt. 7 - ssicurazione per conto altrui...10 rt. 8 - Proroga dell assicurazione...10 rt. 9 - Recesso dal contratto in caso di sinistro...10 rt Modifiche dell assicurazione...10 rt Forma delle comunicazioni del ontraente alla Società...10 rt Foro competente...10 rt Oneri fiscali...10 rt Titolarità dei diritti nascenti dal contratto...10 rt Legge applicabile e rinvio...11 rt Persone non assicurabili...11 Norme che regolano l assicurazione Infortuni...11 rt Oggetto dell ssicurazione...11 rt ombinazioni assicurabili...12 rt ttività sportive...13 rt Morte...13 rt Morte presunta...13 rt Invalidità Permanente...14 rt riteri di calcolo dell indennizzo per il caso di Invalidità Permanente (IP) da Infortunio...16 rt Inabilità Temporanea...17 rt Franchigia per Inabilità Temporanea...17 rt Indennità giornaliera da ricovero...17 rt Indennità da gessatura...18 rt Rimborso spese mediche...18 rt riteri di Indennizzabilità...19 rt Limite catastrofale...19 rt Garanzie Prestate e somme assicurate...19 Prestazioni aggiuntive...20 rt ommorienza dei coniugi...20 rt Rimborso spese per inumazione e rimpatrio salma...20 rt Indennità speciale per perdita anno scolastico...20 rt onus per assenza sinistri...20 UNIQ ssicurazioni Sp Indice La polizza Infortuni F ed. 09/2009 pag. 1 di 40

2 ondizioni particolari (P) relative alla sezione Infortuni...21 P 01 - ttività sportive speciali...21 P 02 - Franchigia differenziata per Invalidità Permanente a scaglioni di somme...21 P 03 - Invalidità Permanente secondo tabella INIL...21 P 04 - Franchigia relativa del 10%...21 Delimitazioni...22 rt Esclusioni...22 rt Limiti d età...22 rt mbito territoriale e temporale...22 dempimenti in caso di sinistro...23 rt Denuncia del sinistro ed obblighi dell ssicurato...23 rt Pagamento dell indennizzo - nticipi...23 rt Determinazione dell indennizzo - Perizia contrattuale...23 Sezione Invalidità Permanente da Malattia Norme che regolano l assicurazione Invalidità Permanente da Malattia...24 rt Oggetto dell ssicurazione...24 rt Decorrenza della garanzia - termini di aspettativa...24 rt Esclusioni...24 rt riteri di valutazione dell indennizzo...25 rt Determinazione dell indennizzo...26 rt arattere personale dell indennizzo...26 rt Limiti d età per Invalidità Permanente da Malattia...26 dempimenti in caso di sinistro - specifici per la garanzia Invalidità Permanente da Malattia...26 Sezione ssistenza rt Denuncia della malattia e relativi obblighi del ontraente/ssicurato...26 rt Pagamento dell indennizzo - nticipi...26 rt Determinazione dell indennizzo - Perizia contrattuale...27 rt Massimo indennizzo - cessazione anticipata dell assicurazione...27 rt umulo di indennizzi...27 rt Rinvio alle condizioni di polizza...27 Norme che regolano l assicurazione ssistenza...29 rt Oggetto della garanzia...29 rt Prestazioni di assistenza...29 rt onsulenza medica telefonica...29 rt Invio di un medico generico a domicilio in Italia...29 rt Invio di un infermiere a domicilio...29 rt Invio di un fisioterapista a domicilio...29 rt onsegna medicinali ed articoli sanitari urgenti a domicilio...29 rt onsegna spesa a domicilio...29 rt ollaboratrice familiare...30 rt Trasporto in autoambulanza in Italia...30 UNIQ ssicurazioni Sp Indice La polizza Infortuni F ed. 09/2009 pag. 2 di 40

3 rt Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato...30 rt Rientro dal centro ospedaliero attrezzato...30 rt Rientro sanitario...30 rt Rientro con un familiare...31 rt nticipo spese mediche...31 rt Viaggio di un familiare...31 rt ccompagnamento di minori...31 rt utista a disposizione...31 rt Prolungamento del soggiorno...32 rt Rientro salma...32 rt Interprete a disposizione...32 rt Medical dvice Program...32 rt Norme che regolano l erogazione delle prestazioni assistenza...33 rt Esclusioni...33 rt Modalità per la richiesta di assistenza...34 llegati llegato 1 - odici e classi di rischio delle attività professionali...35 Per facilitare la lettura e la migliore comprensione delle ondizioni Generali di ssicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del ontraente o dell ssicurato sono state evidenziate in grassetto corsivo. UNIQ ssicurazioni Sp Indice La polizza Infortuni F ed. 09/2009 pag. 3 di 40

4 UNIQ ssicurazioni Sp Pagina bianca La polizza Infortuni F ed. 09/2009 pag. 4 di 40

5 Nota Informativa Nota Informativa predisposta ai sensi dell art. 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005, ed in conformità alle circolari ISVP in materia. INFORMZIONI RELTIVE LL IMPRES Il contratto è concluso con la società UNIQ ssicurazioni Sp che ha sede legale in Italia in via arnia n Milano. La società UNIQ ssicurazioni Sp è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. n del pubblicato sulla G.U. n. 217 del ed è iscritta all lbo delle Imprese di ssicurazione n Gruppo UNIQ ITLI (lbo Gruppi ssicurativi n. 007). INFORMZIONI RELTIVE L ONTRTTO - LEGGE PPLIILE La legislazione applicabile al contratto è quella italiana in base all art. 180 del Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre RELMI IN MERITO L ONTRTTO Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società UNIQ ssicurazioni Sp, Servizio Reclami, Via arnia 26, Milano - Fax , reclami@uniqagroup.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla ompagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell utorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. TERMINI DI PRESRIZIONE DEI DIRITTI DERIVNTI DL ONTRTTO I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del odice ivile. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. DURT DEL ONTRTTO In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno e così successivamente di anno in anno, salvo quanto disposto dall art. 9 Recesso in caso di sinistro delle presenti condizioni. PERIODO DI RENZ ONTRTTULE Relativamente alla garanzia Invalidità Permanente da Malattia la stessa decorre dalle ore 24 del 90 giorno successivo a quello di decorrenza dell assicurazione. DIHIRZIONE DELL SSIURTO IN ORDINE LLE IROSTNZE DEL RISHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del ontraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del odice ivile. SI RIHIM L TTENZIONE DEL ONTRENTE SULL NEESSITÀ DI LEGGERE TTENTMENTE IL ONTRTTO PRIM DI SOTTOSRIVERLO, ON PRTIOLRE TTENZIONE LLE LUSOLE ONERNENTI LE GRNZIE INLUSE ED ESLUSE NEL ONTRTTO, L DURT DEL ONTRTTO NONHÉ L DURT DI UNO O PIÙ PERIODI DI RENZ ONTRTTULMENTE PREVISTI. UNIQ ssicurazioni Sp Nota Informativa La polizza Infortuni F ed. 09/2009 pag. 5 di 40

6 UNIQ ssicurazioni Sp Pagina bianca La polizza Infortuni F ed. 09/2009 pag. 6 di 40

7 Definizioni i seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: ccertamenti diagnostici: mbulatorio: ssicurato: ssicurazione: ssistenza infermieristica: eneficiario: entrale di Telemedicina: entri di eccellenza: ontraente: onsumatore: Franchigia: Invalidità Permanente: Invalidità Permanente da Malattia: Inabilità temporanea: Indennizzo: Infortunio: le indagini diagnostiche effettuate durante il ricovero oppure in poliambulatori diagnostici. la struttura o il entro Medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per legge all esercizio della professione medica. il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. il contratto di assicurazione. l assistenza prestata da personale fornito di specifico diploma. gli eredi dell ssicurato, o altra persona da questi designata, alla quale la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte. unità specializzata della Struttura Organizzativa, costituita da medici e operatori che provvede alla gestione e all erogazione del secondo parere medico. È in funzione dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali. istituti ad alta specializzazione identificati dalle autorità sanitarie per i loro standard di eccellenza in specifici settori della medicina. il soggetto che stipula l assicurazione. la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 odice del onsumo). è la parte di indennizzo che rimane a carico dell ssicurato, nel caso che ciò sia stato preventivamente concordato nella polizza. la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell ssicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. la perdita - a seguito di malattia - permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell ssicurato ad un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell ssicurato di attendere alle proprie attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce la morte o lesioni fisiche dell ssicurato oggettivamente constatabili. UNIQ ssicurazioni Sp ondizioni Generali di ssicurazione La polizza Infortuni F ed. 09/2009 pag. 7 di 40

8 Intervento chirurgico: Istituto di cura: Malattia: Malattia preesistente: Parti: Polizza: Premio: Questionario anamnestico: Ricovero: Rischio: Scoperto: Sinistro: Società: Struttura Organizzativa: Visita specialistica: atto medico, praticato in Istituto di cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione di tessuti ovvero mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa (laser). gli effetti assicurativi, si intende equiparata ad intervento chirurgico la riduzione incruenta di fratture e lussazioni, praticata anche in regime di Pronto Soccorso. ogni ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, autorizzati all erogazione di prestazioni sanitarie e al ricovero di persone infortunate o malate; non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza, le case di riposo o di soggiorno, le case aventi prevalentemente finalità del benessere, nonché le Residenze Sanitarie ssistenziali. ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. malattia che sia l espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche o malformazioni preesistenti o insorte, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione del contratto. il ontraente e la Società. il documento che prova l assicurazione. la somma dovuta dal ontraente alla Società. documento che descrive lo stato di salute dell ssicurato e che forma parte integrante del contratto. Deve essere compilato e sottoscritto dall ssicurato o da chi ne esercita la patria potestà per consentire la valutazione obiettiva del rischio Invalidità Permanente da Malattia da parte della Società. la degenza dell ssicurato in Istituto di cura, conseguente ad infortunio, che comporti almeno un pernottamento. la probabilità che si verifichi il sinistro. la parte di indennizzo espressa in percentuale che rimane a carico dell ssicurato. il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. UNIQ ssicurazioni Sp. è la struttura di Europ ssistance Service (Italia) S.p.., Piazza Trento 8, Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell an no o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per conto di quest ultima, al contatto con l ssicurato, all organizzazione e all erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza. visita effettuata da medico-chirurgo in possesso di titolo di specializzazione, per diagnosi e per prescrizione di terapie cui tale specializzazione è destinata. UNIQ ssicurazioni Sp ondizioni Generali di ssicurazione La polizza Infortuni F ed. 09/2009 pag. 8 di 40

9 ondizioni generali di ssicurazione Norme che regolano l assicurazione in generale (valide per tutte le sezioni) rt. 1 rt. 2 rt. 3 rt. 4 rt. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio La Società presta il suo consenso all assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni dell ssicurato sui dati e le circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell ssicurato o del ontraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del odice ivile. - ggravamento del rischio Il ontraente, o l ssicurato, devono dare immediatamente comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art del odice ivile. - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del ontraente o dell ssicurato, ai sensi dell art del odice ivile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso. - ltre assicurazioni a) L ssicurato deve comunicare alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio. Se il ontraente e/o l ssicurato omette intenzionalmente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo o rimborso. In caso di sinistro, il ontraente e/o l ssicurato deve darne avviso a tutti gli ssicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art del odice ivile. b) Il ontraente e/o l ssicurato è esonerato dall obbligo di comunicare l esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio: - relative a polizze stipulate a favore degli ssicurati dal datore di lavoro con altre Società, in adempimento a contratti collettivi nazionali o a contratti integrativi aziendali, a meno che il ontraente di tali polizze sia il ontraente del presente contratto; - relative a polizze di cui l ssicurato benefici automaticamente in quanto titolare di carte di credito, conti correnti bancari o altre coperture provenienti da acquisti di beni o servizi non assicurativi. - Rinuncia al diritto di surrogazione Salvo il caso di Rimborso Spese Sanitarie da infortunio, la Società rinuncia, a favore dell ssicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all art del odice ivile nei confronti dei terzi responsabili dell infortunio. Relativamente alla garanzia Rimborso Spese Sanitarie da infortunio, la Società rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti delle seguenti persone: - Familiari conviventi dell ssicurato; - Familiari non conviventi dell ssicurato fino al 3 grado di parentela; - ontraente e ssicurati nella medesima polizza (quando il ontraente non sia una persona fisica, la Società rinuncia al diritto di surrogazione anche nei confronti dei legali rappresentanti). UNIQ ssicurazioni Sp ondizioni Generali di ssicurazione La polizza Infortuni F ed. 09/2009 pag. 9 di 40

10 rt. 6 rt. 7 rt. 8 rt. 9 rt. 10 rt. 11 rt. 12 rt. 13 rt Pagamento del premio - Effetto dell assicurazione L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal ontraente, anche se sia stato concordato il frazionamento in più rate. Se l ssicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite, ai sensi dell art del odice ivile. I premi devono essere pagati all Intermediario presso il quale è assegnata la polizza o direttamente alla Società. - ssicurazione per conto altrui Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal ontraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall ssicurato, così come disposto dall art del odice ivile. - Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell assicurazione, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno, e così successivamente, salvo quanto disposto dall art. 9 Recesso dal contratto in caso di sinistro delle presenti norme contrattuali. In caso di mancato rinnovo dell assicurazione non vige il beneficio di cui all art. 1901, comma 2, del odice ivile. - Recesso dal contratto in caso di sinistro a) Nel caso in cui il ontraente sia onsumatore: Dopo ogni denuncia di sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. b) Nel caso in cui il ontraente non sia onsumatore: Dopo ogni denuncia di sinistro, indennizzabile a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dal contratto dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell ssicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società entro 30 giorni dall efficacia del recesso rimborsa la parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di assicurazione non corso. - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. - Forma delle comunicazioni del ontraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il ontraente è tenuto nei confronti della Società dovranno essere fatte esclusivamente per iscritto, telefax o posta elettronica alla Direzione della Società. - Foro competente Nel caso in cui il ontraente sia onsumatore, il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo in Italia del ontraente. Nel caso in cui il ontraente non sia onsumatore, il Foro competente è, a scelta della parte attrice, quello del luogo ove ha sede legale il ontraente o la Società. - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del ontraente. - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal ontraente e dalla Società. UNIQ ssicurazioni Sp ondizioni Generali di ssicurazione La polizza Infortuni F ed. 09/2009 pag. 10 di 40

11 rt. 15 rt Legge applicabile e rinvio Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, da ritenersi applicabile anche per tutto quanto non è qui diversamente regolato. - Persone non assicurabili Premesso che la Società non avrebbe acconsentito a prestare l assicurazione, qualora al momento della stipulazione della polizza fosse stata a conoscenza che l ssicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata, sindrome da immunodeficienza acquisita (IDS), diabete insulino-dipendente, epilessia, o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organico-cerebrali, schizofrenia, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive, si conviene che qualora l ssicurato fosse colpito da una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate durante la validità del contratto, l assicurazione cessa alla scadenza annuale successiva alla data della diagnosi, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell ssicurato. L eventuale incasso di premi scaduti non pregiudica la cessazione dell assicurazione e detti premi (al netto delle imposte) verranno restituiti al ontraente. L ssicurato è obbligato a restituire gli indennizzi percepiti a fronte di sinistri accaduti successivamente alla cessazione dell assicurazione. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle presenti norme contrattuali e dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del odice ivile. Sezione Infortuni Norme che regolano l assicurazione Infortuni rt Oggetto dell ssicurazione L assicurazione vale per gli infortuni che l ssicurato subisca nello svolgimento: a) dell attività professionale principale e secondaria dichiarate in polizza; b) durante attività di volontariato esercitate in Italia da iscritti alle relative associazioni; c) durante atti compiuti in Europa per solidarietà umana; d) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, intendendosi per tali anche le prestazioni attinenti al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione, la casa, compresi gli hobbies, lavori di ordinaria manutenzione, giardinaggio e orticultura. Le attività di cui alle lettere b) e c) non costituiscono aggravamento del rischio ai sensi dell art. 2. Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell attività professionale dichiarata, senza che l ssicurato ne abbia dato immediatamente comunicazione scritta alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività: - l indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; - l indennizzo sarà corrisposto nella misura ridotta indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo sotto riportata, se la diversa attività aggrava il rischio. tal fine, per determinare il livello di rischio dell attività professionale dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si farà riferimento alla classificazione dei rischi contenuta nell llegato 1 - ODII E LSSI DI RISHIO DELLE TTIVITÀ PROFESSIONLI. Per la classificazione di attività professionali eventualmente non specificate nel citato elenco saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad un attività professionale elencata. ttività al momento del sinistro TELL DELLE PERENTULI DI INDENNIZZO ttività dichiarata in polizza classe D 100% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 65% 80% 100% 100% D 50% 60% 75% 100% UNIQ ssicurazioni Sp ondizioni Generali di ssicurazione La polizza Infortuni F ed. 09/2009 pag. 11 di 40

12 Sono considerati infortuni anche: 1) i colpi di sole, di calore e di freddo, l assideramento o il congelamento; 2) la folgorazione, le scariche elettriche; 3) quelli subiti dall uso o guida di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da diporto per uso privato, a condizione che l ssicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescitto, di regolare patente di abilitazione (in caso di patente scaduta la copertura opererà solamente se, al momento dell infortunio, l ssicurato aveva i requisiti necessari per il rinnovo della patente stessa); 4) l avvelenamento da ingestione di cibo o da ingestione involontaria di altre sostanze: per tale infortunio verrà riconosciuto a forfait un importo pari a Euro 1.000,00; 5) quelli subiti dall ssicurato durante i viaggi in aereo effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell equipaggio) su velivoli o elicotteri di trasporto pubblico, da chiunque esercitati, condotti da piloti professionisti. Sono compresi in garanzia anche gli infortuni che l ssicurato subisca in conseguenza di forzato dirottamento; 6) l asfissia non di origine morbosa; 7) l annegamento; 8) le ernie inguinali o addominali conseguenti a trauma o sforzo: per tale infortunio opera esclusivamente la garanzia Invalidità Permanente - se prevista in polizza - ed indipendentemente dalle altre garanzie eventualmente presenti nel contratto e con una carenza di 180 gg dalla data di decorrenza della polizza; 9) quelli sofferti in occasione o a seguito di rapina, tentata rapina, estorsione, sequestro o tentativo di sequestro di persona, purché l ssicurato non vi abbia preso parte attiva e volontaria; 10) quelli causati da colpa grave dell ssicurato, del ontraente o del eneficiario; 11) quelli causati da tumulti popolari, atti di vandalismo, attentati, aggressioni o atti violenti ai quali l ssicurato non abbia preso parte attiva e volontaria; 12) le conseguenze delle infezioni dovute ad infortunio indennizzabile, nonché gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti, esclusa comunque la malaria; 13) quelli subiti in stato o in conseguenza di malessere, malore, vertigini o stato di incoscienza, purché non causati dall uso di stupefacenti o allucinogeni o dall abuso di psicofarmaci o alcolici, nonché gli infortuni subiti dall ssicurato in conseguenza di diabete; 14) quelli subiti dall ssicurato in occasione di legittima difesa (art. 52 odice Penale), l uso legittimo delle armi (art. 53 odice Penale), stato di necessità (art. 54 odice Penale) ed eccesso colposo nel commettere i fatti previsti dagli artt. 52, 53 e 54 del odice Penale da parte dell ssicurato; 15) le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortunio indennizzabile. L assicurazione vale altresì: 16) per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non dichiarata) e di insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l ssicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero in un Paese sino ad allora in pace; 17) per gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni che colpissero l ssicurato al di fuori della regione dove si trova il suo omune di residenza; 18) per la morte o l Invalidità Permanente dell ssicurato a seguito di arenamento, naufragio o atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dalle presenti condizioni di polizza, anche se la morte o l Invalidità Permanente non siano la conseguenza diretta di tali eventi ma - in conseguenza della zona - del clima o di altre situazioni concomitanti (quali ad esempio la perdita di orientamento). rt ombinazioni assicurabili Infortuni professionali ed extraprofessionali: gli infortuni subiti dall ssicurato nell esercizio delle attività principali e secondarie dichiarate, nonché di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. UNIQ ssicurazioni Sp ondizioni Generali di ssicurazione La polizza Infortuni F ed. 09/2009 pag. 12 di 40

13 Infortuni solo extraprofessionali: gli infortuni subiti dall ssicurato esclusivamente nello svolgimento di ogni sua normale attività extraprofessionale, purché del tutto estranea per circostanze di tempo, di modo e di luogo a qualsiasi professione, arte o mestiere da lui abitualmente esercitata. Restano, quindi, esclusi tutti gli infortuni verificatisi durante lo svolgimento delle attività a carattere professionale e, comunque, quelli che si dovessero verificare in circostanze tali da farli rientrare nella sfera di competenza dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Infortuni da attività professionale: gli infortuni subiti dall ssicurato esclusivamente nell esercizio delle attività principali e secondarie dichiarate in polizza. rt ttività sportive L assicurazione è estesa agli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di attività sportiva con esclusione di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme e arti marziali, alpinismo con scalata di roccia od accesso ai ghiacciai, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico ed estremo, free-climbing, kayak, rafting, jumping, bob, rugby e football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere (ivi compresi i voli con mongolfiere, deltaplano, ultraleggeri e simili). Sono inoltre esclusi gli infortuni dall uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in allenamenti, gare, corse e relative prove, nonché giri su pista. Qualora l infortunio si verifichi durante la pratica dei seguenti sport in occasione di corse o gare sportive - e relative prove ed allenamenti - organizzate o comunque svolte sotto l egida delle competenti Federazioni Sportive, l indennizzo calcolato a termini di polizza viene riconosciuto nella misura del 50%: - calcio e calcetto; - ciclismo; - hockey; - sport equestri. rt. 20 rt. 21 PRESTZIONI - Morte (garanzia operante solo se in polizza è indicata la relativa somma assicurata) Se l infortunio ha come conseguenza la Morte dell ssicurato, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell ssicurato in parti uguali. L indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell infortunio, l ssicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l indennizzo per Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente. - Morte presunta (garanzia operante solo se è operante la garanzia Morte) Qualora l ssicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza e, in applicazione dell art. 60, comma 3, del odice ivile o dell art. 211 del odice della Navigazione, l utorità Giudiziaria ne abbia dichiarato la Morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di Morte. Se dopo il pagamento dell indennizzo risulti che la morte non sia dipesa da infortunio indennizzabile o se è provata l esistenza in vita dell ssicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti dei beneficiari (in caso di vita dell ssicurato anche nei suoi confronti) per la restituzione della somma corrisposta. UNIQ ssicurazioni Sp ondizioni Generali di ssicurazione La polizza Infortuni F ed. 09/2009 pag. 13 di 40

14 rt Invalidità Permanente (garanzia operante solo se in polizza è indicata la relativa somma assicurata) L indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto se l invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell infortunio, calcolandolo sulla relativa somma assicurata indicata in polizza, secondo le seguenti modalità: a) Se l infortunio indennizzabile a termini di polizza ha come conseguenza un Invalidità Permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata. b) Se l infortunio indennizzabile a termini di polizza ha come conseguenza un Invalidità Permanente definitiva parziale, l indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità Permanente, che va accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni: Perdita, anatomica o funzionale, di: Destro Sinistro *un arto superiore 70% 60% *una mano o un avambraccio 60% 50% *un pollice 18% 16% *un indice 14% 12% *un medio 8% 6% *un anulare 8% 6% *un mignolo 12% 10% *la falange ungueale del pollice 9% 8% *una falange di altro dito della mano 1/3 del valore del dito nchilosi: *una falange di altro dito della mano 1/3 del valore del dito *della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola 25% 20% *del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 con pronosupinazione libera 20% 15% *del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera 10% 8% Paralisi completa: *del nervo radiale 35% 30% *del nervo ulnare 20% 17% Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: *al di sopra della metà della coscia 70% *al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60% *al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del 3 medio di gamba 50% *un piede 40% *ambedue i piedi 100% *un alluce 5% *un altro dito del piede 1% *la falange ungueale dell alluce 2,5% nchilosi: *dell anca in posizione favorevole 35% *del ginocchio in estensione 25% *della tibio-tarsica ad angolo retto 10% *della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 15% UNIQ ssicurazioni Sp ondizioni Generali di ssicurazione La polizza Infortuni F ed. 09/2009 pag. 14 di 40

15 Paralisi completa del nervo: *sciatico popliteo esterno 15% Esiti di frattura scomposta di una costa 1% Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: *una vertebra cervicale 12% *una vertebra dorsale 5% *12a dorsale 10% *una vertebra lombare 10% Postumi di trauma distorsivo cervicale con: *contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% *Esiti di frattura del sacro 3% *Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5% Perdita totale, anatomica o funzionale di: *un occhio 25% *ambedue gli occhi 100% Sordità completa di: *un orecchio 10% *ambedue gli orecchi 40% Stenosi nasale assoluta: *monolaterale 4% *bilaterale 10% Perdita anatomica di: *un rene 15% *della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. c) Se l infortunio ha come conseguenza un Invalidità Permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base della tabella che precede, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: - nel caso di menomazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto b), le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; - nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; - nel caso in cui l Invalidità Permanente non sia specificata nella tabella che precede, la stessa viene determinata in riferimento alle percentuali ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica dell ssicurato, indipendentemente dalla sua professione; - la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%; - per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente, tenendo conto dell eventuale applicazione di presidi correttivi. UNIQ ssicurazioni Sp ondizioni Generali di ssicurazione La polizza Infortuni F ed. 09/2009 pag. 15 di 40

16 d) lesioni tendinee e rottura della cuffia dei rotatori a seguito di infortunio o malattia: - relativamente agli esiti di rottura sottocutanea del tendine di chille (trattata chirurgicamente o no), la Società liquida un grado di Invalidità Permanente pari al 3% con il limite massimo di Euro 5.000,00; - relativamente agli esiti di rottura della cuffia dei rotatori, la Società liquida un grado di Invalidità Permanente pari al 2% con il limite massimo di 3.000,00, derogando a quanto indicato sopra alle lettere a), b) e c) del presente articolo ed al successivo art. 23. L indennizzo viene liquidato senza alcuna franchigia. Per ciascun tendine di chille e per ciascuna cuffia dei rotatori la presente garanzia cessa dopo che è stato corrisposto l indennizzo. La presente garanzia decorre dalle ore 24 del 180 giorno successivo a quello di effetto della polizza. Il diritto all indennizzo per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l ssicurato muore per causa indipendente dall infortunio, dopo che l indennizzo gli sia stato offerto in misura determinata, la Società corrisponde ai eneficiari l importo offerto. rt riteri di calcolo dell indennizzo per il caso di Invalidità Permanente (IP) da Infortunio La Società liquida una indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle seguenti percentuali: % IP % IP % IP % IP ERTT D LIQUIDRE ERTT D LIQUIDRE 1 0, ,0 2 0, ,0 3 1, ,0 4 1, ,0 5 2, ,0 6 2, ,0 7 4, ,0 8 5, ,0 9 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 UNIQ ssicurazioni Sp ondizioni Generali di ssicurazione La polizza Infortuni F ed. 09/2009 pag. 16 di 40

17 26 26, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 70 e oltre 100,0 rt. 24 rt. 25 rt Inabilità Temporanea (garanzia operante solo se in polizza è indicata la relativa somma assicurata) Se l infortunio indennizzabile a termini di polizza ha per conseguenza una Inabilità Temporanea dell ssicurato, l indennizzo viene calcolato secondo le seguenti modalità: a) Somma assicurata per Inabilità Temporanea al 100% per ogni giorno in cui l ssicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate; b) Somma assicurata per Inabilità Temporanea al 50% per ogni giorno in cui l ssicurato non ha potuto attendere che in parte alle attività professionali principali e secondarie dichiarate. L indennizzo per Inabilità Temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni a decorrere dal giorno dell infortunio. Se la denuncia è tardiva (intendendosi per tali le denunce che pervengono all Intermediario del contratto o alla Società oltre il terzo giorno lavorativo successivo all infortunio), la diaria decorre dal giorno successivo a quello della denuncia. Per la durata della cura, l ssicurato deve inviare con continuità e sollecitudine certificati medici di proroga. In difetto, sarà considerata come data di guarigione quella pronosticata dall ultimo certificato inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. L indennità per Inabilità Temporanea è cumulabile esclusivamente con quella per Morte o per Invalidità Permanente. - Franchigia per Inabilità Temporanea L indennizzo per Inabilità Temporanea è soggetto alle seguenti franchigie assolute: a) 5 giorni sulla somma assicurata fino a Euro 35,00; b) 10 giorni sulla somma assicurata eccedente Euro 35,00. Pertanto, sulla somma assicurata: - fino a Euro 35,00 la Società liquida l indennità a partire dal 6 giorno successivo a quello computabile a termini dell articolo 24; - eccedente Euro 35,00 la Società liquida l indennità a partire dal 11 giorno successivo a quello computabile a termini dell articolo Indennità giornaliera da ricovero (garanzia operante solo se in polizza è indicata la relativa somma assicurata) In caso di ricovero dell ssicurato in Istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde: a) l indennità giornaliera indicata in polizza per ciascun giorno di ricovero, escluso quello di dimissione, per un periodo massimo di 365 giorni per sinistro. Detta indennità è ridotta del 50% in caso di Day Hospital o di Day Surgery. L indennità è dovuta esclusivamente per Day Hospital o Day Surgery di durata superiore a 2 giorni, anche non consecutivi, purché dalla documentazione dell Istituto di cura risulti che sono stati resi necessari dalla medesima causa; UNIQ ssicurazioni Sp ondizioni Generali di ssicurazione La polizza Infortuni F ed. 09/2009 pag. 17 di 40

18 b) un indennità giornaliera di convalescenza post ricovero nella misura del 50% della somma indicata in polizza per Indennità giornaliera da ricovero, per un numero di giorni pari a quelli del ricovero, indipendentemente dalla durata di convalescenza prescritta dal medico curante, per un periodo massimo di 50 giorni per anno assicurativo. L indennizzo di Indennità giornaliera da ricovero e da convalescenza post ricovero non sono cumulabili né con l indennizzo di Inabilità Temporanea né con l Indennità da gessatura. rt. 27 rt Indennità da gessatura (garanzia operante solo se è operante la garanzia Indennità giornaliera da ricovero) In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti Gessatura come da definizione sotto riportata, la Società liquida l indennità prevista in polizza per il caso di Indennità giornaliera da gessatura pari al 50% della somma prevista per Indennità giornaliera da ricovero. Tale indennità viene riconosciuta al 100% qualora la gessatura venga applicata durante un ricovero in Istituto di cura con pernottamento. La Società corrisponde l indennità dal giorno di applicazione della gessatura fino al giorno della sua rimozione, per un periodo massimo di 50 giorni per sinistro. La giornata di applicazione della gessatura e quella di rimozione sono considerate un unica giornata. L Indennità da gessatura non è cumulabile con l indennizzo previsto per Inabilità Temporanea; inoltre, non è cumulabile né con l Indennità giornaliera da ricovero né con l Indennità giornaliera da convalescenza. L indennità viene corrisposta anche in assenza di ricovero. Per Gessatura si intende l immobilizzazione di arti, apparati e distretti anatomici, mediante apparecchi ortopedici immobilizzanti realizzati con gesso espressamente modellato. Può consistere anche nell immobilizzazione mediante tutori ortopedici esterni di materiale vario, fissatori esterni assiali con infissione transossea, stecche digitali che raggiungono le stesse finalità terapeutiche del gesso da modellare e la cui applicazione, effettuata in Istituto di cura o comunque da specialista ortopedico, sia resa necessaria a seguito di lussazione, di fratture ossee, lesioni capsulari o rotture legamentose complete, opportunamente documentate da accertamenti sanitari comprovanti le lesioni sofferte. È equiparata a gessatura anche l immobilizzazione dovuta a fratture scomposte delle coste e del bacino o a frattura composta di almeno due archi costali. Non sono comunque considerati mezzi di immobilizzazione ai sensi della presente polizza: 1. le fasce elastiche in genere; 2. il filo di Kirschner o cosiddetto filo di K ; 3. i bendaggi alla colla di zinco o cosiddetti molli ; 4. i busti ortopedici elastici; 5. i collari di Schanz, olombari o Philadelphia; 6. altri mezzi di semplice sostegno, contenimento o di immobilizzazione aventi analoghe caratteristiche di quelli elencati ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 ed i tutori amovibili. - Rimborso spese mediche (garanzia operante solo se in polizza è indicata la relativa somma assicurata) In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società assicura, fino a concorrenza della somma indicata in polizza per persona e per anno assicurativo, il rimborso delle spese sostenute per: 1) onorari dei chirurghi o dell équipe operatoria; 2) uso della sala operatoria, materiale d intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l intervento; 3) rette di degenza; 4) esami ed accertamenti diagnostici; 5) trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati entro i 90 gg. successivi all infortunio; 6) trasporto dell ssicurato in Istituto di cura con qualsiasi mezzo ed il ritorno a casa effettuato con ambulanza; 7) prestazioni medico-infermieristiche, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari, incluse le carrozzelle ortopediche ed esclusi i medicinali; 8) prestazioni odontoiatriche, con il limite massimo di Euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, resesi necessarie in conseguenza dell infortunio e diagnosticate esclusivamente in Istituto di cura (e pertanto non in ambulatorio medico, dentistico o odontotecnico), entro e non oltre 7 giorni dall infortunio stesso. UNIQ ssicurazioni Sp ondizioni Generali di ssicurazione La polizza Infortuni F ed. 09/2009 pag. 18 di 40

19 Qualora l ssicurato venga ritenuto non curabile nell ambito dell organizzazione ospedaliera del luogo ove è avvenuto l infortunio, la Società rimborsa le spese di trasferimento, anche con aereo od elicottero, in un centro ospedaliero attrezzato alla cura dell ssicurato. Sono altresì comprese le spese per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio, comprese le spese per interventi di chirurgia plastica od estetica. L intervento di chirurgia estetica dovrà avvenire entro 2 anni dalla data di guarigione clinica dell infortunio, sempre che la polizza sia in vigore al momento dell intervento. Sono inoltre comprese le spese per il vitto ed il pernottamento in Istituto di cura o struttura alberghiera con il massimo di Euro 150,00 al giorno (ove sia comprovata la non disponibilità ospedaliera) di un accompagnatore dell ssicurato infortunato che sia d età non superiore ai 18 anni. La Società effettua il rimborso a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e fatture o parcelle giustificative di spesa in originale. La presente garanzia viene prestata con una franchigia a carico dell ssicurato di Euro 150,00 per sinistro, con la precisazione che, per sinistro, ai sensi del presente articolo, si intende l intero ciclo di cura relativo allo stesso infortunio. rt. 29 rt. 30 rt riteri di Indennizzabilità La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell infortunio. L indennizzo compete all ssicurato dalla data in cui lo stesso è stato determinato. Se al momento dell infortunio l ssicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all art. 22 Invalidità Permanente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. - Limite catastrofale Nel caso di un unico evento che provochi l infortunio di più persone assicurate con la Società, l esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l importo di Euro ,00. Qualora gli indennizzi liquidabili a sensi di polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti. - Garanzie Prestate e somme assicurate Il medesimo ssicurato per le garanzie Morte, Invalidità Permanente e/o Invalidità Permanente da Malattia non può assumere la veste di ssicurato in forza di più polizze stipulate con UNIQ ssicurazioni Sp o UNIQ Protezione Sp. Resta quindi espressamente inteso, ai fini di maggior chiarezza, che in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che colpisca un ssicurato presente in più polizze, la liquidazione verrà effettuata solamente sulla polizza la cui liquidazione risulti più favorevole per l ssicurato. Per le altre polizze all ssicurato non verrà liquidato alcun indennizzo e verrà restituito il rispettivo premio (al netto delle imposte), su richiesta del ontraente. Questo articolo non si applica nei casi previsti all art. 4 b) - ltre assicurazioni. UNIQ ssicurazioni Sp ondizioni Generali di ssicurazione La polizza Infortuni F ed. 09/2009 pag. 19 di 40

20 Prestazioni aggiuntive (sempre operanti) rt. 32 rt. 33 rt. 34 rt ommorienza dei coniugi (garanzia operante se gli ssicurati hanno in corso la garanzia Morte da infortunio) In caso di morte in un unico sinistro dei coniugi (o conviventi more uxorio), entrambi assicurati con la presente polizza, la somma spettante: - ai loro figli superstiti minori, designati in polizza quali beneficiari; - ai loro figli superstiti portatori di handicap (tale da renderli non autosufficienti), ancorché maggiorenni, designati in polizza quali beneficiari, viene aumentata del 50%, restando inteso che la maggiorazione non potrà superare l importo di Euro ,00 con questa o con altre polizze infortuni stipulate con la Società e l indennizzo complessivo dalla presente polizza non potrà superare Euro , fermo quanto previsto all art. 30 Limite catastrofale. - Rimborso spese per inumazione e rimpatrio salma In caso di morte dell ssicurato in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa le spese sostenute per la cerimonia funebre, fino a concorrenza di Euro 2.600,00 per singola persona assicurata deceduta. Se la morte avviene all estero, la Società rimborsa le spese sostenute per il rimpatrio della salma, fermo comunque il massimo indennizzo sopra previsto. La Società effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. - Indennità speciale per perdita anno scolastico La Società liquida un indennità speciale di Euro 2.600,00 a favore dell ssicurato che al momento dell infortunio risulti regolarmente iscritto a scuole elementari, medie o secondarie superiori in Italia, se in conseguenza dell infortunio, avvenuto durante l anno scolastico, si sia trovato nell incapacità fisica di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare, secondo le disposizioni in materia, la perdita dell anno scolastico. Il pagamento dell indennità viene effettuato previa presentazione di specifica documentazione rilasciata dall autorità scolastica, da cui risulti che la perdita dell anno scolastico è avvenuta a causa delle suddette assenze. - onus per assenza sinistri Se, allo scadere del terzo anno assicurativo (trascorsi dalla decorrenza della polizza tre anni oltre l eventuale frazione d anno iniziale), non sono stati denunciati sinistri, a partire dalla quarta annualità il primo sinistro (denunciato e accaduto a partire dal quarto anno) verrà liquidato considerando le somme assicurate indicate in polizza aumentate del 10%. In caso di denuncia di sinistro nei primi tre anni il bonus decorrerà a partire dalla quarta annualità successiva all annualità in cui è stato denunciato il sinistro. In caso di denuncia di sinistro oltre i primi tre anni il bonus decorrerà nuovamente a partire dalla quarta annualità successiva all annualità in cui è stato denunciato il sinistro. Il bonus decade in caso di sostituzione della polizza. UNIQ ssicurazioni Sp ondizioni Generali di ssicurazione La polizza Infortuni F ed. 09/2009 pag. 20 di 40

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