Contratto di Assicurazione multirischio ITASnonstop NOTA INFORMATIVA. ITASnonstop
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1 Contratto di Assicurazione multirischio NOTA INFORMATIVA
2 Assicurazione del Ramo Danni/ La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con la sede legale di Itas Assicurazioni S.p.A., sita in Trento - Italia - Via Mantova, 67 Telefono itas.direzione@gruppoitas.it ITAS Mutua è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, è iscritta all albo IVASS delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n. 010 dell apposito albo IVASS. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto ammonta a 262 milioni di euro, di cui 85 milioni di euro al fondo di garanzia e 174 milioni euro relativi alle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità è di 3,75 e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto, se di durata non inferiore all anno, è stipulato con tacito rinnovo alla scadenza. 1) Nell ambito della durata prevista dal contratto, la decorrenza della copertura assicurativa per ogni singolo assicurato/utente ha effetto dalle ore 24 del giorno dell attivazione del contratto di fornitura denominato AEW Premium. 2) Per il singolo assicurato/utente la copertura termina alle ore del 365 da quello dell attivazione del contratto di fornitura, senza facoltà di proroga. La copertura per il singolo utente/assicurato termina, altresì, alle ore 24 del giorno di liquidazione dell indennizzo per invalidità permanente o malattia grave. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il prodotto è collegato ad un contratto di fornitura di energia elettrica denominato AEW Premium ed è rivolto all assicurazione del pagamento delle bollette pagate dall utente/cliente della Contraente in caso di grave invalidità permanente permanente da infortunio e malattia, in caso di disoccupazione, di grave malattia o ricovero con degenza a seguito di infortunio o malattia. Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto. Si rimanda ai singoli articoli delle Condizioni Generali di assicurazione per la regolamentazione di ciascuna garanzia. Sono previste alcune esclusioni alle coperture assicurative, elencate nei vari articoli delle Condizioni Generali di assicurazione: Art. 22 Esclusioni per il caso di invalidità permanente totale da infortunio o malattia Art. 26 Esclusioni per il caso di disoccupazione Art. 30 Esclusioni per il caso di malattia grave Art Esclusioni per il caso di ricovero con degenza a seguito di infortunio o malattia Pagina 2 di 7
3 Qualora siano previsti franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo, gli stessi vengono riportati nella tabella seguente relativamente alle singole garanzie alle quali si riferiscono. Art. Garanzia prestata Operatività 21 Invalidità permanente da infortunio e malattia 25 Disoccupazione Franchigia per sinistro Scoperto per sinistro Limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo sempre operante 65% Euro 1.000,00 lavoratori dipendenti di azienda privata Euro 1.000,00 32/33 Malattia grave 36/37 Ricovero con degenza a seguito di infortunio o malattia lavoratori dipendenti di azienda privata, dipendenti pubblici, lavoratori autonomi Lavoratori autonomi e dipendenti pubblici Euro 1.000,00 Euro 1.000,00; il ricovero deve comportare una degenza minima di 15 notti Esempi di applicazione di franchigia sulla invalidità permanente: primo esempio: - invalidità riconosciuta 10% - nessun indennizzo in quanto è prevista la franchigia del 65% secondo esempio: - invalidità riconosciuta 70% - indennizzo di un importo pari alle fatture emesse dal Contraente, regolarmente pagate dall Assicurato, con data di scadenza compresa dal giorno del sinistro ed i successivi 365 giorni. E previsto un limite massimo di età di 75 anni; si veda l art. 2 delle Condizioni Generali di assicurazione. 4. Periodi di carenza contrattuali La garanzia disoccupazione è valida trascorsi il periodio di carenza di 30 giorni previsto dall art. 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione; la garanzia malattia grave è valida trascorso il periodo di carenza di 30 giorni previsto dall art. 28 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 5. Esonero dall obbligo di dichiarare infermità, difetti fisici e/o mutilazioni La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le eventuali condizioni anormali di salute e le minorazioni fisiche delle quali gli Assicurati risultassero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito sopravvenire. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato non deve dare comunicazione scritta ad ITAS MUTUA di aggravamento o diminuzione del rischio in quanto il premio di polizza non è stabilito in funzione dell attività professionale esercitata. 7. Premi Il contratto ha durata annuale. I mezzi di pagamento previsti sono: assegno bancario o circolare non trasferibile, bonifico, R.I.D. rapporti interbancari diretti, vaglia postale o similare, nonchè denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il premio non sono soggetti ad adeguamento. Pagina 3 di 7
4 9. Diritto di recesso Recesso per sinistro Dopo ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino al 60 giorno dalla definizione dello stesso, le Parti possono recedere dall assicurazione con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso. Sia che la facoltà di recesso sia esercitata dal Contraente che dalla Società, la copertura assicurativa relativa alle posizioni in corso rimane operante fino alla singola naturale scadenza. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere. 11. Legge applicabile al contratto L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge. 12. Regime fiscale Al contratto viene applicata l aliquota fiscale del 2,5%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Il sinistro deve essere denunciato a ITAS MUTUA entro tre giorni da quando l assicurato ne ha avuto la possibilità ai sensi dell art.1913 del codice civile, come stabilito dall art. 6 delle Condizioni Generali di Aassicurazione. 14. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società: ITAS MUTUA Servizio Reclami Via Mantova, 67 CAP Trento (TN) Fax reclami@gruppoitas.it. I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; e) breve descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'ivass ( Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale, Roma Italia, fax o , corredando l esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e con l eventuale riscontro fornito dalla stessa. Inoltre, per la risoluzione di liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare il reclamo all IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 15. Arbitrato In caso di controversia in merito alla determinazione dell indennizzo le parti possono demandare per Pagina 4 di 7
5 iscritto ad un collegio medico la valutazione del danno secondo le modalità e le indicazioni (Comune sede dell Ordine dei medici nel cui territorio di competenza risiede l assicurato), richiamate nelle relative Condizioni Generali di Assicurazione (CGA). 16. Mediazione Fermo restando quanto previsto in ordine alle negoziazioni volontarie di cui alle CGA e alla presente nota informativa, le controversie relative ai contratti assicurativi sono soggette al procedimento di mediazione di cui al D. lgs n. 28 e alle normative secondarie di attuazione per cui, tra il resto, l'esperimento della procedura di mediazione è condizione necessaria di procedibilità di un'eventuale successiva azione civile avanti la competente Autorità Giudiziaria. ITAS MUTUA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Ermanno Grassi Direttore Generale ITAS MUTUA Pagina 5 di 7
6 GLOSSARIO ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. CONTRAENTE Il soggetto che stipula il contratto. DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE La data dalla quale si intendono valide ed efficaci le prestazioni descritte in polizza. DISOCCUPAZIONE Lo stato dell Assicurato, Lavoratore Dipendente, qualora egli: - abbia cessato, non volontariamente, la sua normale attività lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione, di durata uguale o superiore alle 16 (sedici) ore settimanali, che generi un reddito o un guadagno; - sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia o nelle liste di mobilità regionali o percepisca un indennità derivante da Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; - non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro. INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE La perdita totale, in via temporanea, delle capacità dell Assicurato di attendere alla propria normale attività lavorativa a seguito di infortunio o malattia, che sia conseguenza diretta di ricovero che comporti una degenza minima di 20 (venti) giorni. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società all Assicurato a seguito del verificarsi di un sinistro. INFORTUNIO L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. Sono considerati infortuni anche: 1) l asfissia non di origine morbosa; 2) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 3) l assideramento ed il congelamento; 4) i colpi di sole e di calore. INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, della capacità di attendere un qualsiasi lavoro proficuo. L invalidità permanente totale sarà riconosciuta, ai fini della presente polizza, quando il grado percentuale di invalidità permanente dell Assicurato sia superiore al 65% sulla base della documentazione ufficiale attestante tale invalidità (Tabella INAIL del D.P.R n 1124 denominata Tabella della valutazione del grado percentuale di invalidità permanente INDUSTRIA, di cui all Allegato A) della presente polizza. Si precisa che, in ogni caso, deve ritenersi esclusa l applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del n 38 che abbiano sostituito la predetta tabella e/o dei certificati INPS, INAIL, ASL). LAVORATORE AUTONOMO La persona fisica che abbia presentato, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una dichiarazione relativa all anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa) del D.P.R n 917 e successive modifiche e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, e continui a svolgere al momento della sottoscrizione della presente polizza e durante la validità del contratto di assicurazione le attività, o una delle attività, che generino i redditi di cui sopra. Sono inoltre considerati Lavoratori Autonomi i Lavoratori a Progetto (ex Collaboratori Coordinati Continuativi). LAVORATORE DIPENDENTE DI AZIENDE PRIVATE La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di aziende private, in base ad contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato compresi i soci lavoratori di cooperative (art. 47 comma 1 D.P.R lett. A). Pagina 6 di 7
7 LAVORATORE DIPENDENTE DI AZIENDE PUBBLICHE O STATALI La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di aziende pubbliche o statali. MALATTIA Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. MALATTIA GRAVE I casi di tumore, cardiopatia coronarica che comportino un intervento di chirurgia cardiovascolare, infarto miocardio, ictus cerebrale, insufficienza renale, malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto d organo come da specifiche definizioni inserite nella Sezione C della presente polizza. NORMALE ATTIVITA LAVORATIVA L attività retribuita, o comunque redditizia, svolta dall Assicurato immediatamente prima del sinistro, ovvero una consimile attività retribuita, o comunque redditizia, tale da non modificare le possibilità economiche dell Assicurato. NON LAVORATORE: La persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente; sono considerati non lavoratori i dipendenti con contratto di lavoro a chiamata o contratti di lavoro accessorio o occasionale e i dipendenti a tempo determinato. POLIZZA Il documento che prova l assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. RICOVERO La degenza, comportante pernottamento, in Istituto di cura. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. SOCIETÀ: ITAS MUTUA. TERMINI DI ASPETTATIVA Il periodo di tempo che intercorre fra la stipulazione dell assicurazione e l inizio della garanzia. Pagina 7 di 7
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