SCHEDA PRODOTTO PER LE AZIENDE ASSOCIATE ASSOLOMBARDA

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1 SCHEDA PRODOTTO PER LE AZIENDE ASSOCIATE ASSOLOMBARDA PERSONE ASSICURATE OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Amministratori e Dipendenti iscritti a libro paga dell'azienda che contrae la polizza. La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti delle persone assicurate, conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia. SPESE GARANTITE - per l'intervento di un legale; - per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; - di giustizia; - liquidate a controparte in caso di soccombenza; - conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società; - di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; - di indagini per la ricerca di prove a difesa; - per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria; - degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri. - Inoltre, in caso d arresto, minaccia d arresto o di procedimento penale all estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura: - le spese per l assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative; - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento entro il limite massimo di Euro; - l anticipo della cauzione, disposta dell autorità competente entro il limite massimo di Euro. L importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente. La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza. AMBITO E GARANZIE La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate qualora, nell'ambito dell'attività di impresa: IPOTESI PRIMA a) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; (Il danno extracontrattuale è il danno ingiusto, subito dall azienda, derivante da un comportamento illecito di un soggetto con il quale l azienda stessa non ha alcun rapporto contrattuale).

2 - Un dipendente dell azienda assicurata viene investito da un autovettura e subisce lesioni gravi: questo fatto provoca all azienda un danno derivante da una diminuzione della propria forza lavoro. In questo caso D.A.S. interverrà direttamente o tramite un legale per far ottenere il risarcimento del danno all azienda. - Durante le operazioni di scarico della merce da un autocarro viene danneggiata la banchina di carico / scarico; l azienda potrà richiedere l assistenza D.A.S. per recuperare il danno dall autotrasportatore. b) Siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa e da violazioni connesse agli obblighi / adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs.626/94 e 494/96 e altre norme strettamente collegate). Per la suddetta garanzia, sono compresi altresì gli eventi connessi alla proprietà o guida di veicoli a motore. - Nel caso in cui un dipendente dell azienda assicurata, durante lo svolgimento delle proprie mansioni subisca un infortunio, verrà instaurato probabilmente un procedimento penale a carico del titolare dell azienda e del responsabile della sicurezza. In questo caso D.A.S. garantirà le spese per la difesa degli imputati. - E previsto dalla legge che le aziende debbano curarsi del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti industriali come delle acque reflue in maniera molto rigorosa: se nell ambito di un controllo da parte delle autorità viene accertato che l azienda Assicurata non ha rispettato questa disciplina, verrà aperto un procedimento penale per contravvenzione a carico del titolare dell'azienda. In questo caso D.A.S. coprirà le spese per la difesa del titolare dell azienda. - In caso di incidente stradale di particolare gravità, che abbia portato come conseguenza la morte o lesioni a persone, il veicolo costituisce il corpo del reato e, di conseguenza, viene sottratto alla disponibilità del proprietario per indagini ed accertamenti. D.A.S. interverrà coprendo le spese per ottenere il tempestivo dissequestro del veicolo ed inoltre per garantire la difesa penale dell'assicurato fino alla conclusione del processo. c) Debbano sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a relative a: - Contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi commissionati e/o ricevuti; - controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili ove viene svolta l'attività; - controversie con propri dipendenti, purché iscritti a libro paga. - Un fornitore dell azienda assicurata non ha consegnato, nei termini

3 previsti dal contratto, la merce. Grazie a D.A.S. l assicurato potrà agire in giudizio contro il fornitore per ottenere l adempimento del contratto e l eventuale danno subito. - L azienda assicurata viene convocata davanti alla Commissione di Conciliazione in quanto il dipendente licenziato per giusta causa ha impugnato il provvedimento. D.A.S. interverrà immediatamente fornendo un legale all azienda assicurata per far valere le ragioni del licenziamento. Inoltre, verrà garantita anche l'eventuale fase giudiziale davanti al Giudice del lavoro. - L azienda assicurata non può raggiungere la strada principale se non attraversando un fondo limitrofo. Qualora il proprietario di quest ultimo impedisse il passaggio all assicurato, egli potrà agire nelle competenti sedi per ottenere un provvedimento che stabilisca una servitù di passaggio. d) Debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che ha dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell art C.C.; Esempio Qualora un'azienda di catering venisse citata per avvelenamento di uno o più clienti, può accadere che il massimale della polizza di responsabilità civile verso terzi non sia sufficiente a coprire non solo il danno ma anche le spese di resistenza e soccombenza, che devono essere pari ad un quarto del massimale. In tal caso interverrà D.A.S. per coprire le eventuali spese di resistenza o di soccombenza residue. e) Debbano presentare Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorchè la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a Euro A seguito di controllo dei NAS presso l'azienda assicurata, è contestata la violazione del Decreto Legislativo 155/97 perché non ha correttamente tenuto i registri dei percorsi alimentari così come invece previsto. Questa violazione darà luogo ad una sanzione amministrativa cui l assicurato potrà opporsi. - Qualora, nell ambito di una visita ispettiva presso l azienda assicurata, l ASL dovesse accertare che un macchinario non risponde ai requisiti minimi di sicurezza stabiliti dal decreto legislativo 626/94, verrà probabilmente elevata una sanzione amministrativa. Il titolare dell azienda, analogamente al caso precedente, potrà avvalersi della polizza D.A.S. per fare opposizione a detta sanzione.

4 FRANCHIGIA E' prevista una franchigia di a carico dell'assicurato. IPOTESI SECONDA AMBITO E GARANZIE Sono confermate le garanzie indicate nell' IPOTESI PRIMA, ma non è prevista alcuna franchigia a carico dell'assicurato. GARANZIA AGGIUNTIVA (può essere abbinata ad entrambe le Ipotesi Assicurative) ESCLUSIONI La garanzia viene estesa alla vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazione di servizi, effettuate dall'assicurato, compreso il recupero di crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia è esclusa per: danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicati in polizza; operazioni relative all'acquisto o costruzione di beni immobili; acquisto di beni mobili registrati; controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di mezzi nautici a motore e aerei a motore e di qualunque veicolo, fatta eccezione per quanto previsto alla lettera b); vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l'assicurato effettui (si possono garantire con apposita estensione); vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale; controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda. Inoltre, con riferimento alla garanzia relativa alla difesa penale per eventi connessi alla proprietà o guida di veicoli a motore, la garanzia non è operante se: il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente o se guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga e/o omissione di soccorso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata

5 estinzione del reato per qualsiasi causa; il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; il veicolo è usato in difformità da immatricolazione. DOVE - In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nelle ipotesi di vertenze contrattuali e di opposizione a sanzioni amministrative; - negli Stati d'europa in tutti gli altri casi. MASSIMALE ,00 per ciascun sinistro senza limite annuo PREMI ANNUI LORDI - Fino a 4 addetti: - Da 5 a 15 addetti: - Da 16 a 50 addetti - Da 51 a 100 addetti: - Da 101 a 150 addetti. - Da 151 a 200 addetti - Oltre 200 addetti (max 250 ) IPOTESI PRIMA IPOTESI SECONDA GARANZIA AGGIUNTIVA cadauno cadauno DURATA DELLA POLIZZA Annuale con tacito rinnovo, salvo disdetta 60 giorni prima della scadenza.

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