Azienda Industriale e Artigiana
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- Gennaro Pandolfi
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1 Azienda Industriale e Artigiana RC Terzi e Dipendenti Contratto di assicurazione per la tutela del patrimonio e dei beni Mod. 5188/FI RCG - Ed. 12/10 Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente: - Nota Informativa, comprensiva del Glossario - Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
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3 Mod RCG - Ed. 06/09 - Rist. 12/10 Azienda Industriale e Artigiana Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Condizioni di assicurazione
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5 INDICE DEFINIZIONI Pag. 5 CONDIZIONI GENERALI Pag. 6 CONDIZIONI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE R.C.T. E R.C.O. Oggetto dell assicurazione Pag. 9 Operatività dell assicurazione Pag. 12 Condizioni Particolari Pag. 14 Condizioni Facoltative Pag. 17 Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento Pag. 19 Denuncia e liquidazione dei sinistri Pag di 20
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7 DEFINIZIONI Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. ADDETTI Il titolare dell azienda, i suoi familiari, i dipendenti, gli apprendisti e chiunque altro, salvo gli appaltatori e i loro dipendenti, presti la sua opera a qualsiasi titolo nell azienda stessa purché in regola con gli obblighi di legge. APPALTATORI E SUBAPPALTATORI Le persone fisiche o giuridiche cui l Assicurato ha ceduto l esecuzione dei lavori o di parte di essi, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia. ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. CONTRAENTE Chi stipula il contratto di assicurazione. COSE Gli oggetti materiali, mobili ed immobili, e gli animali. FATTURATO L importo del volume d affari inerente l attività assicurata indicato nella dichiarazione I.V.A., al netto dell I.V.A.. FRANCHIGIA La parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell Assicurato. MASSIMO RISARCIMENTO La somma massima risarcibile espressa in cifra fissa o in percentuale, per sinistro o per anno assicurativo. POLIZZA I documenti che provano l assicurazione. PREMIO La somma dovuta a Reale Mutua. PRESTATORI DI LAVORO Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto delle norme di legge, l Assicurato si avvale nell esercizio dell attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell art del Codice Civile. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi. RETRIBUZIONI Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura ad operai ed impiegati, quadri e dirigenti. Quanto dovuto per prestazioni di lavoratori parasubordinati e di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge. Le retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti. Relativamente alle società cooperative, quanto dovuto per prestazioni degli associati in partecipazione. RISARCIMENTO La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro. SCOPERTO La parte di danno, espressa in percentuale sull ammontare del danno, che rimane a carico dell Assicurato. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. 5 di 20
8 CONDIZIONI GENERALI CONDIZIONI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). ALTRE ASSICURAZIONI L Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto a Reale Mutua l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art del Codice Civile). PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Reale Mutua al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua. MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art del Codice Civile). DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato o del Contraente (art del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno del pagamento o rifiuto del risarcimento, Reale Mutua può recedere dall assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. PROROGA DELL ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della sca- 6 di 20
9 CONDIZIONI GENERALI denza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. REGOLAZIONE DEL PREMIO Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, normalmente di dodici mesi, salvo esplicita pattuizione di polizza, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto a Reale Mutua i dati necessari e cioè a seconda dei casi, l indicazione: a) delle retribuzioni; b) del fatturato; c) degli altri elementi variabili eventualmente contemplati in polizza. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni dalla relativa comunicazione di Reale Mutua sull ammontare dell eventuale conguaglio. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore di Reale Mutua. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, Reale Mutua deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni, trascorso il quale il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per Reale Mutua di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, Reale Mutua, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti in ugual misura. Qualora all atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest ultimo viene rettificato, a partire dalla scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell ultimo consuntivo. Qualora il premio sia convenuto, anche in parte, in base al fatturato, il Contraente, per l adempimento 7 di 20
10 CONDIZIONI GENERALI degli obblighi di cui al presente articolo, deve anche fornire a richiesta della Società la fotocopia del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi previsto dalla legge I.V.A. VERIFICHE E CONTROLLI Reale Mutua ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro e sulle documentazioni inerenti gli elementi variabili per il calcolo del premio, ispezioni per le quali l Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire quanto necessario. INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO (operante se viene indicato si nella corrispondente casella del modulo di polizza) Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la polizza è indicizzata e pertanto si adegua seguendo le variazioni mensili dell indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall ISTAT Mentre il premio di polizza sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di sinistro, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del sinistro e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto. Le Parti potranno rinunciare all applicazione della presente clausola mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno novanta giorni prima della scadenza annuale del premio, sempreché siano state pagate almeno tre annualità. In caso di rinuncia all indicizzazione la polizza continua ad essere in vigore con il premio, i valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza dell annualità in corso. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 8 di 20
11 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE R.C. TERZI E DIPENDENTI 2.1 A B CONDIZIONI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE R.C.T. E R.C.O. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE RISCHIO ASSICURATO Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalle attività descritte in polizza. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto anche doloso di persone delle quali debba rispondere. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 2.2 A L assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi dell assicurazione di legge. Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia. L assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alla rivalsa INAIL. L assicurazione R.C.T. e l assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della legge 12 giugno 1984, n RISCHI COMPRESI L assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all Assicurato per fatto proprio o per fatto di persone delle quali debba rispondere nonché per fatto di eventuali appaltatori e subappaltatori in relazione a tutti rischi inerenti le attività descritte in polizza ivi compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo: 1)ai sensi degli artt.10 e 11 dei D.P.R. 30 Giugno 1965, n e dell art.13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività descritte in polizza; 2)ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), o loro aventi diritto, per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base dei criteri adottati dall INAIL. 1) proprietà, uso, installazione e manutenzione di INSEGNE, CARTELLI PUBBLICITARI e STRISCIONI, ovunque installati; 2) partecipazione ad ESPOSIZIONI, FIERE, MOSTRE, MERCATI, CON- GRESSI e CONVEGNI, compreso il rischio derivante dall allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stands; 3) gestione di MENSE AZIENDALI, di BAR e DISTRIBUTORI AUTOMATICI di cibi e bevande, compresi i danni provocati dalla somministrazione dei cibi e delle bevande; 4) gestione di SPACCI AZIENDALI o NEGOZI per la vendita aperti al pubblico situati nell ambito delle sedi 9 di 20
12 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE R.C. TERZI E DIPENDENTI dell Assicurato; 5) servizio di PULIZIA dei LOCALI occupati dall Assicurato per l esercizio dell attività descritta in polizza, comprese le aree di pertinenza dei fabbricati; 6) operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli IMPIANTI, dei MACCHINARI, delle ATTREZZATU- RE e dell ARREDAMENTO delle sedi dell Assicurato; 7) organizzazione presso le sedi dell Assicurato di VISITE GUIDATE, CORSI di FORMAZIONE ed aggiornamento, CONVEGNI, SEMINARI e attività similari; 8) conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e, quando ne sia proprietario l Assicurato, proprietà dei FABBRICATI o di porzioni di fabbricati, destinati all esercizio dell attività descritta in polizza, e delle relative pertinenze, comprese recinzioni, cancelli anche automatici, strade private, parcheggi, piazzali e terreni circostanti anche se tenuti a giardino con presenza di alberi di alto fusto, attrezzature sportive e giochi, compresi i danni derivanti da caduta accidentale di neve dai fabbricati e piante; Agli effetti di questa garanzia i prestatori di lavoro sono considerati terzi, sempreché il sinistro non rientri fra quelli garantiti dall assicurazione R.C.O.; 9) gestione del CRAL aziendale, compreso lo svolgimento di attività dopolavoristiche sportive, ricreative, sociali e gite aziendali; conduzione di colonie marine e montane in favore di prestatori di lavoro e loro familiari; 10) esistenza di SERVIZI SANITARI AZIENDALI prestati in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nell ambito dell azienda, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative, la presente polizza è operante in secondo rischio. Si intende compresa anche la somministrazione di prodotti farmaceutici; 11) esistenza del SERVIZIO DI VIGILAN- ZA effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal recinto dell azienda; 12) esistenza del SERVIZIO ANTINCEN- DIO AZIENDALE, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell area dell azienda; 13) proprietà, uso e circolazione anche all esterno delle sedi dell Assicurato di BICICLETTE e VEICOLI ELETTRICI. Si conferma l esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l obbligo di assicurazione ai sensi di legge; 14) operazioni di PRELIEVO e CONSE- GNA di MERCI e MATERIALI, comprese le operazioni di CARICO e SCA- RICO; 15) esistenza, nell ambito delle sedi dell Assicurato, di DISTRIBUTORI di CARBURANTE, di officine meccaniche, cabine elettriche, centrali termiche e qualsiasi altro impianto ad uso accessorio dell attività assicurata; 16) esistenza di BINARI di RACCORDO, passaggi stradali, incroci di binari, passaggi campestri o passaggi pedonali compreso l uso di locomotive e vagoni in azione sugli stessi. Restano tuttavia esclusi i danni al materiale rotabile; 17) proprietà di MACCHINARI, ARREDA- MENTI ed ATTREZZATURE inerenti l attività descritta in polizza ubicati presso terzi; 18) mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla SEGNALETI- CA, sui RIPARI o sulle RECINZIONI poste a protezione dell incolumità dei terzi, per l esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti od attrezzi, di depositi di materiale, a condizione che la vigilanza e l intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori formanti oggetto dell assicurazione e non in base ad un contratto 10 di 20
13 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE R.C. TERZI E DIPENDENTI limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi; 19) uso di macchinari in genere e attrezzature di officina compresi i MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO di materiali e merci (come muletti, carrelli e simili) in dotazione all Assicurato, anche se non di proprietà. L uso dei muletti, carrelli e simili può avvenire anche nei piazzali, marciapiedi, strade, interni ed esterni o adiacenti l azienda anche se non recintati o delimitati ed anche se le predette aree risultino essere in uso ad altre aziende o persone. Si conferma l esclusione dei B rischi di circolazione per i quali sussista l obbligo di assicurazione ai sensi di legge. L assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all Assicurato ed ai suoi prestatori di lavoro per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in relazione alla committenza o allo svolgimento degli incarichi previsti dal TESTO UNICO SULLA SICUREZZA (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni. 11 di 20
14 OPERATIVITÀ DELL ASSICURAZIONE R.C. TERZI E DIPENDENTI OPERATIVITÀ DELL ASSICURAZIONE SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a); c) i prestatori di lavoro in servizio e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività descritte in polizza; d) gli aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b), e c). Viene comunque riconosciuta la qualifica di terzi, limitatamente al caso di morte e lesioni personali: e) al socio a responsabilità illimitata ed agli amministratori che non siano legali rappresentanti; f) ai clienti ed ai fornitori che in via occasionale partecipino ad operazioni di carico e scarico; g) ai tirocinanti, agli stagisti, ai liberi professionisti e consulenti d opera dei quali l Assicurato si avvale. Agli appaltatori, ai subappaltatori ed ai loro prestatori di lavoro viene riconosciuta la qualifica di terzi limitatamente al caso di morte e lesioni gravi o gravissime (art. 583 del Codice Penale). RISCHI ESCLUSI La garanzia di R.C.T. non comprende i danni: a) da furto; b) derivanti da infiltrazione di acqua, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d acqua, impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; c) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti a motore e dall impiego di aeromobili, fermo quanto previsto dall Art. 2.19; d) causati da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni normative e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; e) ad opere e cose costruite, in costruzione o poste in opera dall Assicurato; f) ad opere e cose oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall esecuzione dei lavori; g) a natanti e aeromobili nonché alle cose ed alle persone a bordo degli stessi; h) cagionati da merci e prodotti in genere dopo la consegna, somministrazione o distribuzione a terzi salvo quanto previsto dall Art. 2.2 lett. A) punti 3), 4), 9) e 10); i) a cose da assestamento o vibrazioni del terreno. Le garanzie di R.C.T. ed R.C.O. non comprendono i danni: j) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); k) derivanti da presenza, uso, con- 12 di 20
15 OPERATIVITÀ DELL ASSICURAZIONE R.C. TERZI E DIPENDENTI 2.5 taminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto; l) derivanti da guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra; m)derivanti dall emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF); n) di carattere punitivo, limitatamente ai sinistri verificatisi in U.S.A., Canada e Messico. RISCHI ESCLUSI ASSICURABILI CON CONDIZIONI FACOLTATIVE Qualora sul Mod RCG non sia richiamata la relativa Condizione Facoltativa, Reale Mutua non risarcisce i danni: 1) cagionati da cose installate, dopo l ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o di rimozione, 2.6 quelli non avvenuti durante l esecuzione dei lavori (Condizione Facoltativa A); 2) cagionati a cose che si trovino nell ambito di esecuzione di lavori presso terzi (Condizione Facoltativa B); 3) da inquinamento dell aria, dell acqua, del suolo (Condizione Facoltativa C); 4) a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, a cose che vengano trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate salvo quanto previsto al successivo art. 2.8 (Condizione Facoltativa D); 5) derivanti da malattie professionali (Condizione Facoltativa E); 6) da detenzione e impiego di esplosivi (Condizione Facoltativa G). ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA GARANZIA L assicurazione vale per i danni che si verificano nel mondo intero. 13 di 20
16 CONDIZIONI PARTICOLARI R.C. TERZI E DIPENDENTI CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti) Ferma l efficacia dei punti 2.4 Rischi Esclusi e 2.5 Rischi Esclusi assicurabili con Condizioni Facoltative, per le presenti condizioni operano, se previsti, le franchigie, gli scoperti ed i limiti di risarcimento indicati all Art. 3.1). COSE DI PROPRIETA DEI PRESTA- TORI DI LAVORO L assicurazione comprende i danni a cose dei prestatori di lavoro dell Assicurato, come pure dei prestatori di lavoro degli appaltatori e subappaltatori. L assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, titoli di credito, valori in genere. VEICOLI DI TERZI L assicurazione comprende i danni ai veicoli, anche se di proprietà dei prestatori di lavoro dell Assicurato, che siano: a) in sosta nell ambito dell azienda o nell ambito di esecuzione dei lavori; b)in consegna o custodia all Assicurato; c) sotto carico e scarico. La garanzia vale anche per i danni alle cose trovantesi sui veicoli sopraindicati. CONDUTTURE ED IMPIANTI SOT- TERRANEI L assicurazione comprende i danni alle condutture ed impianti sotterranei. CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO L assicurazione comprende i danni dovuti da cedimento o franamento del terreno, escluso comunque i danni che derivino da lavori che implichino uso di battipali, sottomurature, diaframmi e/o altre tecniche di consolidamento. INCENDIO L assicurazione comprende i danni cagionati a terzi derivanti da incendio, esplosione, implosione e scoppio del fabbricato e delle sue pertinenze ove si svolgono le attività descritte in polizza e del relativo contenuto di proprietà dell Assicurato o da lui detenuto. Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente polizza si intenderà operante per l eccedenza rispetto a quanto risarcito da altra copertura assicurativa. SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ L assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) L assicurazione comprende le perdite pecuniarie derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), sempreché l Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. Per perdite pecuniarie si intende il pregiudizio economico risarcibile ai termini di polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose. BENI IN COMODATO O LOCAZIONE L assicurazione comprende i danni derivanti dal possesso e dall utilizzo di beni e fabbricati in comodato, leasing o locazione utilizzati dall Assicurato per lo svolgimento delle attività descritte in polizza. SPESE DI SALVATAGGIO L assicurazione comprende il rimborso delle spese sostenute per immediato ed urgente intervento (con esclusione dei costi di ripristino e/o di ricostruzione) non inconsideratamente effettuato dall Assicurato allo scopo di limi- 14 di 20
17 CONDIZIONI PARTICOLARI R.C. TERZI E DIPENDENTI tare le conseguenze dannose di un fatto accidentale di cui egli sia responsabile e purché coperto dalle garanzie prestate dal presente contratto. BUONA FEDE L omissione da parte dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni dell Assicurato all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto di Reale Mutua, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità in corso). CESSIONE DI LAVORI IN APPALTO E SUBAPPALTO Premesso che l Assicurato può cedere in subappalto parte dei lavori rientranti nelle attività descritte in polizza, si precisa che l assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto, anche doloso, di appaltatori e subappaltatori mentre eseguono le attività per conto dell Assicurato, fermo il diritto di rivalsa di Reale Mutua nei confronti dei responsabili. NUOVE ATTIVITÀ L esercizio di nuove attività da parte dell Assicurato, rientranti nella sfera di quelle già assicurate e descritte in polizza, saranno automaticamente incluse in garanzia senza il bisogno di ulteriori comunicazioni, fermo restando che gli elementi variabili presi come base per il calcolo del premio includeranno anche la componente relativa alle nuove attività COMMITTENZA AUTO L assicurazione comprende la responsabilità civile dell Assicurato ai sensi dell art del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Reale Mutua nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da prestatori di lavoro dell Assicurato iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge. RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU AREE PRIVATE Quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore semoventi su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esiste contemporanea e valida assicurazione, la garanzia di cui alla presente polizza è operante, fermi i massimali nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale copertura. RESPONSABILITÀ CIVILE PERSO- NALE DEI PRESTATORI DI LAVORO L assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro, anche temporaneo, dell Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, nei limiti dei massimali R.C.T. Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché non sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell Assicurato, limitatamente al caso di morte e lesioni personali gravi e gravissime, così come definite dall art. 583 del Codice Penale, nei limiti dei massimali R.C.O. 15 di 20
18 CONDIZIONI PARTICOLARI R.C. TERZI E DIPENDENTI SOCIETÀ COOPERATIVE Qualora l Assicurato sia una società costituita in forma di cooperativa si conviene che, relativamente alle garanzie R.C.T. ed R.C.O., i soci lavoratori di cooperativa sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti. SCAMBIO DI MANO D OPERA Premesso che i prestatori di lavoro dell Assicurato possono essere distaccati presso altre aziende, così come l Assicurato può avvalersi di prestatori di lavoro di altre aziende, il tutto nel rispetto delle norme di legge in materia di occupazione e mercato del lavoro e semprechè si tratti di aziende svolgenti analoghe attività, resta convenuto quanto segue: 1) la garanzia R.C.O. è operante anche nei casi in cui i prestatori di lavoro dell Assicurato siano temporaneamente distaccati preso altre aziende, anche terze; 2) i prestatori di lavoro di altre aziende dei quali l Assicurato si avvalga si considerano terzi anche se svolgenti attività manuali, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall art. 583 del Codice Penale. Resta inteso che gli elementi variabili presi come base per il calcolo del premio includeranno anche la componente relativa ai compensi erogati ai lavoratori di altre aziende utilizzati dall Assicurato PLURALITÀ DI ASSICURATI L assicurazione viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti in polizza per sinistro il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli Assicurati. Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del Contraente ed in via subordinata, per l eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri Assicurati. RESPONSABILITÀ SOLIDALE In caso di responsabilità solidale dell Assicurato con altri soggetti, Reale Mutua risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell Assicurato stesso. PRIVATA ABITAZIONE DEL TITOLARE Nel caso in cui si assicuri un impresa individuale, l assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al titolare dalla proprietà e conduzione dei locali della propria abitazione, semprechè la medesima sia situata all interno dell area aziendale. ATTIVITÀ PRESSO TERZI Fermo quanto previsto al punto 2) dell art. 2.5, l assicurazione comprende i danni verificatisi durante lo svolgimento di lavori e/o attività al di fuori dell ambito delle sedi dell Assicurato quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, installazione, rimozione, manutenzione e riparazione. 16 di 20
19 CONDIZIONI FACOLTATIVE R.C. TERZI E DIPENDENTI A CONDIZIONI FACOLTATIVE (operanti solo se richiamate sul Mod RCG) Ferma l efficacia del punto 2.4 Rischi Esclusi, per le presenti condizioni operano, se previsti, le franchigie, gli scoperti ed i limiti di risarcimento esposti al punto 3.1). GARANZIA POSTUMA 1)L assicurazione viene estesa alla responsabilità civile degli Assicurati per danni verificatisi dopo l esecuzione dei lavori purché derivanti da difetti di installazione o difettosa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione o rimozione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere. Questa estensione vale a condizione che il danno avvenga e sia stato denunciato durante il periodo di validità del contratto e comunque non oltre ventiquattro mesi dal compimento dei lavori. Restano esclusi dall assicurazione i danni agli impianti e/o apparecchiature e/o cose installate, manutenute, riparate, rimosse nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione degli stessi. 2)Relativamente alle attività di riparazione e/o manutenzione di veicoli e all attività di gommisti, la garanzia è operante a condizione che il danno derivante dalle predette attività avvenga e sia stato denunciato durante il periodo di validità del contratto, ma comunque non oltre dodici mesi dal compimento dei lavori. Restano esclusi dall assicurazione i danni ai veicoli oggetto di interventi, i danni alle cose installate, manutenute, riparate, rimosse nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione degli stessi, salvo che siano dovuti ad urto o collisione conseguente ad incidente di circolazione stradale. B C D E DANNI A COSE NELL AMBITO DI ESECUZIONE DI LAVORI PRESSO TERZI L assicurazione comprende i danni, anche da incendio, alle cose trovatesi nell ambito di esecuzione di lavori presso terzi compresi i locali e gli infissi. DANNI DA INQUINAMENTO ACCI- DENTALE L assicurazione comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell aria, dell acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA L assicurazione comprende i danni arrecati alle cose di terzi che l Assicurato abbia in consegna o custodia, comprese le operazioni di loro sollevamento, carico e scarico. Sono esclusi di danni: ad oggetti preziosi, denaro, valori bollati, titoli di credito e valori in genere; alle cose trasportate al di fuori delle strutture aziendali; ad immobili ed a cose utilizzate o detenute a titolo di locazione finanziaria. MALATTIE PROFESSIONALI L assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro. L estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell assicurazione. La garanzia non vale: 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta 17 di 20
20 CONDIZIONI FACOLTATIVE R.C. TERZI E DIPENDENTI di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell impresa; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell impresa. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; 4) per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori, finalizzati o meno ad emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall ambiente di lavoro (c.d. mobbing, bossing ); F G 5) per le malattie causate da amianto. Il massimo risarcimento indicato al punto Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento rappresenta comunque la massima esposizione di Reale Mutua: a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l Assicurato ha l obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, a Reale Mutua l insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. RCO SENZA FRANCHIGIA A parziale deroga dell art. 2.1 lettera B) punto 2), il limite minimo di invalidità permanente del 6% si intende abrogato. DETENZIONE ED USO DI ESPLO- SIVI L assicurazione comprende la detenzione e l impiego di esplosivi. Restano comunque esclusi i danni a cose trovantesi nel raggio di 200 metri dal fornello di brillamento delle mine o delle cariche esplosive. 18 di 20
21 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO R.C. TERZI E DIPENDENTI 3.1 FRANCHIGIE - SCOPERTI LIMITI DI RISARCIMENTO Relativamente ai danni di seguito riportati sono operanti per ogni sinistro le franchigie, gli scoperti ed i massimi risarcimenti di seguito esposti: ART. GARANZIA MASSIMO RISARCIMENTO SCOPERTI O FRANCHIGIE Scoperto 10% Danni verificatsi in Paesi extraeuropei Massimale di polizza con il minimo di 5.000,00 ed il massimo di , Danni a cose di proprietà dei prestatori di lavoro ,00 per sinistro Franchigia 250, Danni cagionati a veicoli ed a cose trovantesi sugli stessi ,00 per sinistro Franchigia 250, Danni a condutture ed impianti sotterranei ,00 per sinistro Scoperto 10% con il minimo di 250, Danni da cedimento o franamento del terreno ,00 per sinistro Scoperto 10% limitatamente ai danni a cose con il minimo di 1.000,00 50% del massimale di polizza 2.11 Danni da incendio ma comunque entro un limite di Franchigia 500, ,00 per sinistro 2.12 Danni da sospensione o interruzione attività ,00 per sinistro/anno Scoperto 10% col minimo di 250, Errato trattamento dati personali (privacy) ,00 per sinistro/anno Scoperto 10% con il minimo di 500, Spese di salvataggio ,00 per sinistro/anno Franchigia 250,00 GARANZIE FACOLTATIVE: ART. GARANZIA MASSIMO RISARCIMENTO SCOPERTI O FRANCHIGIE A 1) Garanzia postuma generica ,00 per sinistro Scoperto 10% limitatamente ai danni a cose con il minimo di 250,00 A 2) Garanzia postuma riparazione/manutenzione ,00 per sinistro Scoperto 10% veicoli e/o gommisti limitatamente ai danni a cose con il minimo di 250,00 Massimale di polizza Scoperto 10% per i danni diversi da incendio; con il minimo di 250,00 B Danni a cose nell ambito di esecuzione dei lavori presso terzi per i danni diversi da incendio; 50% del massimale di polizza ma comunque entro un limite di ,00 per sinistro Franchigia 500,00 per i danni da incendio per i danni da incendio C Danni da inquinamento accidentale ,00 per sinistro/anno D Danni a cose in consegna e custodia ,00 per sinistro/anno Scoperto 10% con il minimo di 2.500,00 Scoperto 10% con il minimo di 250,00 E Malattie professionali 50 % del massimale RCO - F RCO senza franchigia Massimale RCO - G Detenzione ed uso di esplosivi ,00 per sinistro/anno Scoperto 10% limitatamente ai danni a cose con il minimo di 500,00 19 di 20
22 DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI R.C. TERZI E DIPENDENTI CONDIZIONI RELATIVE ALLA DENUNCIA ED ALLA LIQUI- DAZIONE DEI SINISTRI OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 del Codice Civile). Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Se l Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, Reale Mutua ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art.1915 del Codice Civile). GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI Reale Mutua assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, Reale Mutua, a richiesta dell Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell avvenuta transazione. Le spese sostenute per resistere all azione giudiziaria promossa contro l Assicurato sono a carico di Reale Mutua entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI L Assicurato o il Contraente è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 4.1. Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali. FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza oppure ove ha sede Reale Mutua. 20 di 20
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24 Per ulteriori informazioni:
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