POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.T./O.

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1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.T./O. La presente polizza è stipulata tra UNIVERSITA STUDI DI FIRENZE Piazza S. Marco Firenze P.IVA : e Società Assicuratrice. Durata del contratto Dalle ore del : Alle ore del : Scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati Alle ore di ogni Pagina 1 di 16

2 DEFINIZIONI Assicurazione : Il contratto di assicurazione Polizza : Il documento che prova l'assicurazione; Contraente : Il soggetto che stipula l assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. Assicurato Il soggetto fisico o giuridico il cui interesse è tutelato dall assicurazione Società : l impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; Broker : la Aon SpA. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società. Rischio : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Franchigia : la parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico. Scoperto : la parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico. Cose : sia gli oggetti materiali sia gli animali. Danno corporale : il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. Danni materiali : il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. Massimale per sinistro : la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. Annualità assicurativa o periodo assicurativo : il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio : Si intende: Quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell Ente obbligatoriamente assicurati presso l INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; Gli emolumenti lordi versati dal Contraente: Ai prestatori autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale; Ai lavoratori di cui al Dlgs di attuazione 276/2003 della Legge 30/2003 dei quali l Assicurato si avvale. Ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati) Quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso il Contraente in qualità di lavoratori in regime di L.S.U. ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro. Le figure indicate all Art. 2 delle Condizioni Particolari Pagina 2 di 16

3 DESCRIZIONE DELL ATTIVITA La garanzia della presente polizza è operante in relazione all esercizio di tutte le attività che istituzionalmente competono all Ente Assicurato, dallo stesso esercitate per legge, regolamenti o atti in genere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni presenti e future. Si intendono comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con esclusione di quelle delegate a Consorzi, Aziende Speciali od altri Enti che gestiscano per conto dell Ente servizi od attività in regime di concessione di appalto od altre forme, salvo per quanto possa derivare all ente una responsabilità indiretta o solidale. La garanzia e altresi operante per tutte le attività che possono essere svolte mediante la partecipazione ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dall Assicurato per legge, regolamenti o atti in genere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità derivante all Assicurato in qualità di committente, organizzatore o altro. La garanzia non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende Ospedaliere e/o dalle ASL. Pagina 3 di 16

4 SEZIONE 1 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art C.C.. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato rispetto alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dall'art C.C.. La Società corrisponderà, al netto dell imposta, la quota di premio pagata e non consumata, a scelta del Contraente, immediatamente oppure in occasione della scadenza dell annualità di premio. La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così pure le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all atto della stipulazione dell assicurazione o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto di indennizzo, né riduzione dello stesso sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui le circostanze si sono verificate. Il Contraente e l Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione. Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future. Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente. Gli Assicurati sono esentati dall obbligo di comunicare l esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto. In caso di sinistro non si farà luogo all applicazione del disposto dell art.1910 del Codice Civile per tutte quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute. In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell art.1910 C.C.. Art 3. - Durata del Contratto Rinnovo e proroga Il contratto ha la durata di 36 mesi con decorrenza indicata nel frontespizio. Il Contraente si riserva la facoltà di far decorrere la polizza dalla data indicata in frontespizio, anche sulla base del provvedimento che dispone l aggiudicazione definitiva ancorchè non efficace, in quanto soggetta alle verifiche ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e sottoposta a condizione risolutiva Alla scadenza e facoltà del Contraente procedere al rinnovo del contratto per una ulteriore durata di 12, 24 o 36 mesi alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore. Qualora L Assicurato lo richieda, la Società si impegna a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 45 giorni dall inizio della proroga, ciò al fine di consentire alla Contraente l organizzazione di nuova gara. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura. Tale proroga non comporterà in nessun modo un aumento dei massimali aggregati di polizza. Pagina 4 di 16

5 Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 45 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto. Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 45 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 45 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile. Si precisa che se dai controlli effettuati dall Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato. Art.5 Regolazione del premio Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30 giorno del pagamento o rifiuto dell indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte Art. 7 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Pagina 5 di 16

6 Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con idoneo mezzo di notificazione avente valore legale (raccomandata, telefax, posta certificata, o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Art. 9 - Oneri fiscali Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art.10 - Definizione controversie e Foro competente. Fatto salvo quanto previsto agli articoli n. 4 e 5 che precedono, qualunque controversia che dovesse insorgere durante l esecuzione dell appalto non darà mai diritto alla Società di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione del servizio. E escluso, ai sensi dell art. 3 comma 21 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di procedere al giudizio arbitrale previsto dall art. 241 del d.lgs. 163/06 e s.m.. Per tutte le controversie che non si siano potute definire applicando la procedura di cui all art., 240 (accordo bonario) del d.lgs. 163/06 e s.m.; si farà ricorso al giudice ordinario del Foro di Firenze. Per le eventuali controversie riguardanti l applicazione e l esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l altra parte ad aderire e a partecipare all incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono. In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione. Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente di Firenze. Art Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Art Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente : in caso di sinistro per il quale ha luogo l inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'inail qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR , n e successive modifiche ed integrazioni. Art.13 - Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio La Società, o l Agenzia alla quale è assegnato il contratto, s impegna a fornire semestralmente (31.01 / 30.07) al Contraente, per il tramite del Broker, i dati afferenti l andamento del rischio (elenco dettagliato dello stato di gestione di ciascun sinistro denunciato, con indicazione degli estremi di controparte/assicurato, dei singoli importi liquidati o riservati e delle pratiche archiviate senza seguito), possibilmente in formato elettronico. Nel caso di procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art Gestione sinistri da parte della Compagnia e liquidazione delle franchigie Pagina 6 di 16

7 La Società provvederà alla gestione e liquidazione al terzo danneggiato di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Alla fine di ciascun semestre la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di un apposito documento riportante: Data del sinistro Nominativo della Controparte Importo liquidato Data del pagamento Importo da recuperare Per detti sinistri, sin d ora, il Contraente/Assicurato dà ampio e irrevocabile mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a tal fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somma da quest ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati; ciò entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di cui al primo capoverso del presente articolo. Art Coassicurazione e delega L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Art Validità territoriale La validità dell assicurazione è estesa al mondo intero. Limitatamente agli studenti e/o iscritti ai corsi o programmi della facoltà di Medicina e Chirurgia non vale per USA, Canada e Messico. Tale limitazione potrà essere superata all occorrenza con una quotazione a parte. Art Clausola Broker Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza alla Società Aon S.p.a attuale Broker incaricato ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005, sino alla data di scadenza del contratto prevista per il 30 maggio 2014 e non sarà rinnovabile. La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 10% sul premio imponibile. Il Contraente si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto, di individuare un nuovo broker ovvero di gestire il servizio direttamente. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all art.55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker avverrà mediante trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. Pagina 7 di 16

8 Nell eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd s di Londra, si prende e si da atto che: Ogni comunicazione effettuata al corrispondente. si considererà come effettuata agli Assicuratori; Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente. si considererà come effettuata dagli Assicuratori. Ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente s intenderà come fatta all assicurato; Ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente. si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. La Società autorizza all incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art.19 Titolarità dei diritti nascenti dal contratto Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato. E data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Art. 20 Tracciabilità dei flussi La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr.... Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Pagina 8 di 16

9 SEZIONE 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE a) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT). La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle responsabilità ed ai compiti che istituzionalmente gli competono ed ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. b) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO). La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1) ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124, del D.L. n. 317/1987 e del D. Lgs. 38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti; 2) per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all assicurazione obbligatoria di Legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al precedente punto 1); 3) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR n 1124 del , cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolate sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs. 38/2000. Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO, valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'inps ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n.222. L assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge; qualora tuttavia l irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l assicurazione conserva la propria validità. La garanzia R.C.O. si intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al dlgs 276/03 soggetti Inail si trovino nell ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario. ART. 2 RISCHI ESCLUSI La garanzia prestata con la presente polizza si estende a tutti gli eventi da cui possa derivare responsabilità civile, a sensi di legge, all'assicurato, ai suoi dipendenti o di aziende appaltatrici o subappaltatrici di queste ultime o ad altre persone di cui l'assicurato dovesse rispondere, con la sola esclusione dei casi qui di seguito elencati. L'assicurazione RCT non comprende i danni: 1. da furto; 2. da circolazione su strade di uso pubblico di veicoli a motore, nonché da impiego di aeromobili da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; 3. a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; 4. alle opere in costruzione; 5. conseguenti ad inquinamento, non accidentale, dell'aria, dell'acqua, del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; 6. a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; Pagina 9 di 16

10 7. conseguenti a prestazioni assistenziali di carattere ambulatoriale e da servizi di diagnosi e cura di ogni tipo effettuati dai dipendenti in Istituti, Policlinici e Cliniche Universitarie anche se gestiti direttamente dal Contraente; 8. da prestazioni assistenziali di carattere ambulatoriale e da servizi di diagnosi e cura di ogni tipo effettuati dai dipendenti attraverso le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio Sanitario Nazionale e/o attraverso le Aziende Ospedaliere, le ULSS ed altri Istituti di ricovero e cure, siano essi pubblici o privati, L'assicurazione RCT e RCO non comprende inoltre i danni: 9. da detenzione o impiego di esplosivi; 10. verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici); 11. conseguenti e/o derivanti da campi elettromagnetici. 12. danni di qualsiasi natura derivanti dall esposizione e /o contatto con l asbesto e/o qualsiasi altra sostanza contenente asbesto; 13. da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti l amianto. 14. danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM) 15. I danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l uso o la minaccia dell uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte. 16. I danni verificatesi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; ART. 3 PERSONE CONSIDERATE TERZE Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di terzo limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Non sono considerati terzi i dipendenti, dipendenti non INAIL e lavoratori parasubordinati dell'assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio (comprese le malattie professionali), operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell orario di lavoro o servizio. Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società. ART. 4 ESTENSIONI DI GARANZIA Sono compresi nella garanzia i danni provocati da studenti (che rivestono la qualifica di Assicurati): a) che si trovino nell ambito dell Università sia per ragioni di studio sia durante le attività ricreative e sportive; b) ovunque fuori dall ambito dell Università, in occasione dello svolgimento di attività per ragioni di studio e/o per conto dell Università stessa; c) che si trovino presso altre Università (in qualsiasi Paese del mondo) per ragioni di studio; la garanzia è estesa anche durante le attività ricreative e sportive. La garanzia comprende altresì l erogazione di tutte le prestazioni effettuate anche tramite le seguenti figure (che rivestono la qualifica di Assicurati): volontari o associazioni di volontariato; Pagina 10 di 16

11 professori a contratto; obbiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile; studenti con attività a tempo parziale ex art. 13 legge 390/91 e studenti collaboratori di tutorato ex art. 13 legge 341/90; borsisti dell Università, tirocinanti e studiosi ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale; tirocinanti ex art. 8 D.L n 326, D.L. 142/98 e D.M ; masters; lavoratori impiegati in lavori socialmente utili (legge n 451 del e successive modificazioni e/o integrazioni); collaboratori assegnisti per attività di ricerca ai sensi del comma 6 dell art. 51 della L , n. 449 e delle disposizioni del D.M. dell ; ricercatori, dottorandi, specializzandi, dottori di ricerca, titolari di assegni e borse di post-dottorato; laureati e/o diplomati dell Università che svolgono attività di stage ai sensi dell art. 18 della Legge 196/97 (c.d. Legge Treu) D.M. n 142/98; Iscritti ai corsi di perfezionamento e alle scuole di specializzazione di ogni ordine e grado ex D.M. 257/91, compresi quindi anche gli iscritti ai corsi di perfezionamento ed alle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia, limitatamente alle attività svolte come qualsiasi altro studente iscritto all università, escluse quindi le sole prestazioni assistenziali di carattere ambulatoriale e da servizi di diagnosi e cura di ogni tipo così come già espressamente precisato ai punti 7 e 8 delle esclusioni; appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti che operano nell ambito dell Università Premesso che L Università ha in corso e stipula accordi di collaborazione culturale e scientifica con altre Università anche appartenenti a paesi diversi, la garanzia si intende prestata anche per : scambi di visite fra docenti e ricercatori; scambi di studenti post-laurea per soggiorni di studio e di ricerca; scambi di studenti, finalizzati alla frequenza di corsi, tirocinanti, specializzazioni o altre attività formative; scambi di personale tecnico amministrativo. ART. 5 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI E NON DELL'ASSICURATO La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale di ciascun dipendente dell'assicurato, appartenente alle categorie tutte, e delle persone della cui opera, anche volontaria, a titolo esemplificativo ma non limitativo, prestatori d opera in affitto (c.d. lavoratori interinali), collaboratori in forma coordinata e continuativa (lavoratori parasubordinati), la Contraente si avvalga nell esercizio della propria attività per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati: a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.; b) agli altri dipendenti dell'assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O. La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D.lg. 626/94, legge 123/07 e D. lg. 494/96. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall art. 583 del Codice Penale, gli appaltatori ed i loro dipendenti, i lavoratori di cui al dlgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dell Assicurato obbligatoriamente iscritti all INAIL Inoltre la garanzia viene estesa alla responsabilità civile propria dei dipendenti dell assicurato/contraente, adeguatamente abilitati, in qualità di progettisti e/o direttori lavori e/o responsabili della sicurezza ex D. Lgs.vi 626/94 e s.m.i., 494/96 e s.m.i., (di costruzione di strutture ed impianti sia civili che industriali) commissionati e/o appaltati dal contraente/assicurato. Si precisa che sono compresi in garanzia i danni a cose provocati dai dipendenti e non dell'assicurato in occasione dello svolgimento di attività di studio e/o ricerca presso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Enti, Istituti di ricerca, Atenei, ecc.. Pagina 11 di 16

12 ART. 6 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI La Società assumerà, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell assicurato, designando, ove occorra, legali e/o tecnici e/o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Saranno a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Oltre all importo di cui sopra, la Società riconoscerà le spese incontrate dall Assicurato per legali e/o tecnici e/o consulenti designati dall Assicurato di concerto con la Società, previa comunicazione in tempo utile alla Società stessa ed entro il limite di Euro ,00. La Società non risponde di multe o ammende. ART. 7 INQUINAMENTO ACCIDENTALE L'assicurazione comprende i danni da inquinamento derivanti da guasti o rotture accidentali. A riguardo della presente estensione si precisa che, per danni da inquinamento, si intendono quei danni che si determino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dal complesso delle strutture di pertinenza dell'assicurato. La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento di Euro ,00 per sinistro e per anno assicurativo. ART. 8 PROPRIETÀ E LOCAZIONE DI FABBRICATI La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all Assicurato nella qualità di proprietario, comodatario, locatario, e/o detentore, a qualsiasi titolo, di fabbricati, pertinenze, dei terreni, boschi, filari, piante, canali, fossi e rogge con relativi ponti e ponticelli, passerelle, parchi, giardini, dipendenze, a qualunque uso destinati, e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, scale mobili, ecc.). La presente garanzia viene estesa anche ai danni derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione, e riadattamento; ove questi lavori fossero affidati a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile derivante all Assicurato nella qualità di committente di tali lavori. ART. 9 DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati agli automezzi e motoveicoli di proprietà di Terzi, di Dipendenti, del Rettore e/o degli Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'assicurato ed in quelle limitrofe. Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di Euro 5.000,00 per ogni danneggiato con l applicazione di una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni sinistro. ART. 10 COMMITTENZA AUTO L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art del C.C. per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., nonché all'uso di vetture noleggiate con o senza autista. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Questa specifica estensione è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 1.000,00 per sinistro. ART. 11 PRECISAZIONI A titolo esemplificativo ma non limitativo, la garanzia si intende operante per la responsabilità civile imputabile all assicurato in relazione a: - operazioni di ritiro o consegna di merci presso terzi; - danni a veicoli sotto carico e scarico, esclusi i danni da furto e mancato uso; - danni a condutture o impianti sotterranei fino ad un massimo di ,00 per anno assicurativo; - danni materiali direttamente cagionati a cose di terzi dall incendio delle sedi aziendali delle cose in essi contenute ove si svolge l attività descritta in polizza. Pagina 12 di 16

13 La presente garanzia opera, nell ambito del massimale stabilito in polizza per danni materiali e fino a concorrenza di un massimo di ,00 per sinistro e per anno assicurativo e dopo esaurimento delle somme assicurate mediante assicurazione incendio e comunque, in caso di sua in operatività, in eccesso, per ogni sinistro, all importo di ,00 che rimarrà in ogni caso a carico dell Assicurato ; - cose nell ambito di esecuzione dei lavori fino a concorrenza di un massimo di ,00 per sinistro e per anno assicurativo; - servizio sanitario, di infermeria e pronto soccorso; - proprietà o gestione di bar e mense, compresa la somministrazione di cibi e bevande; qualora questo servizio fosse affidato a terzi la garanzia opera in relazione alla committenza; - proprietà o gestione o committenza di distributori di bevande e simili; - servizio di vigilanza effettuato da guardiani anche armati con cani; - proprietà ed utenza di cani; - proprietà ed uso di velocipedi a pedali, senza motore, da parte di dipendenti, per lavoro e servizio; - attività di squadre antincendio e di sicurezza organizzate e composte da dipendenti dell Assicurato; - casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni sindacali; - esistenza di uffici, stabilimenti, magazzini, depositi, officine meccaniche, falegnamerie, centrali termiche, elettriche, (comprese le cabine di trasformazione), con relative strutture, ovunque ubicati; - proprietà e manutenzione di insegne, cartelli e striscioni; qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera in relazione alla committenza; - danni derivanti dalla detenzione e dall uso di fonti radioattive relativamente alle attività descritte in polizza, previo l osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti prescritti per l autorizzazione all esercizio di tali attività; inoltre il Contraente/Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme nazionali, o in mancanza di esse, internazionali per la regolamentazione di tali attività ed a valersi di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto. Tale garanzia è prestata fino ad un massimo risarcimento di ,00 per sinistro e per anno assicurativo. L Assicurato si impegna ad impedire l accesso ad ogni persona estranea all impiego delle fonti radioattive nei locali di conservazione od impiego delle fonti stesse; - attività didattica e di ricerca in genere nell ambito di convenzioni quadro; - all uso e detenzione di macchinari, macchine operatrici in genere, prototipi, impianti, attrezzature che la tecnica inerente l attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. Fermo il diritto degli Assicuratori di rivalersi nei confronti del produttore, la garanzia è operante anche quando i macchinari, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell ambito di lavoro per specifiche attività; - produzione e connesse operazioni di trattamento, sottoposizione a test, distribuzione, conservazione, utilizzo in genere o detenzione di materiale o sostanze di origine umana (es. tessuti, cellule, organi, sangue, urina, secrezioni varie ecc.) nonché di ogni prodotto derivato da tali materiali e sostanze (a parziale deroga di quanto previsto alla sezione 2, art. 2, punto 15). Tale estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di ,00; - risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dell Assicurato. Sono esclusi dall assicurazione i danni da incendio, furto, rapina e/o smarrimento, quelli alle cose strumentali all attività per la quale è prestata l assicurazione, nonché quelli alle cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività. L estensione in termini viene prestata con uno scoperto a carico dell assicurato del 10% di ciascun danno con il minimo assoluto, per sinistro, di 250,00 e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni materiali, con il massimo comunque di ,00. - danni cagionati per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell incolumità di terzi; per l esistenza di luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine impianti ed attrezzi di depositi di materiali; - partecipazione ed organizzazione di esposizioni, fiere, mostre, mercati, ed attività promozionali di qualunque tipo, compresi l allestimento e smontaggio di stand; - organizzazione di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, aperti anche a soggetti esterni, non dipendenti; devono intendersi compresi i danni cagionati dagli studenti e/o ospiti; sono considerati terzi tra loro gli studenti e/o ospiti; - organizzazione di visite guidate, conferenze, tavole rotonde, seminari, convegni, congressi ed altre manifestazioni culturali in genere; - organizzazione di attività sportive e ricreative aziendali, anche svolte tramite CRAL, aventi autonoma personalità giuridica; Pagina 13 di 16

14 - viaggi organizzati dall Ente a scopi didattici e scientifici ovunque effettuati; - ogni responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull Assicurato per danni cagionati a Terzi da lavoratori di cui al dlgs 276/03 di attuazione alla legge 30/03 (legge Biagi) dei quali lo stesso assicurato si avvale, per l espletamento delle attività oggetto dell assicurazione. Si considerano terzi, nei limiti del massimale previsto per la garanzia RCO per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti in conseguenza delle mansioni a cui sono adibiti, i lavoratori di cui al dlgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 dei quali l Assicurato si avvale nello svolgimento dell attività oggetto dell assicurazione. Il massimale per sinistro convenuto per l assicurazione RCO rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di RCO. Si precisa che all ammontare delle retribuzioni erogate dall Assicurato deve essere sommato quanto erogato dall Assicurato stesso a corrispettivo delle prestazioni di lavoro di cui al dlgs 276/2003 ART. 12 BUONA FEDE INAIL Si conviene fra le parti che, non costituisce motivo di decadenza, la mancata assicurazione presso l'inail del personale dell'assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'inail per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto all'assicurato. Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'inail. ART. 13 ESONERO DENUNCIA POSIZIONI INAIL L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'inail, fermo l'obbligo, in sede di regolazione di premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate. ART. 14 RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso i responsabili del sinistro, a meno che tale diritto non venga esercitato direttamente dall'assicurato. ART. 15 MALATTIE PROFESSIONALI L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'inail. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi connessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: - per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; - per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: - per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; - per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Pagina 14 di 16

15 SEZIONE 4 MASSIMALI, MODALITA DI CALCOLO DEL PREMIO E RIPARTO DI ASSICURAZIONE ART. 1 MASSIMALI ASSICURATI La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l assicurazione sino alla concorrenza per capitali, interessi e spese dei seguenti massimali : a) Responsabilità civile verso terzi (RCT): Euro ,00 unico per ogni sinistro b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO): Euro ,00 per ogni sinistro, con il limite di ,00 per persona lesa In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l esposizione massima della Società non potrà superare ,00 ART.2 CALCOLO DEL PREMIO Il premio annuo lordo anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato : Retribuzione annua lorda Tasso finito pro-mille Premio finito anticipato ,00=.= Scomposizione del premio annuo: Premio annuo imponibile Imposte Premio annuo lordo.= Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell Art. 5 Sezione 1 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo. ART. 3 RIPARTO DI COASSICURAZIONE Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate : Compagnia Quota % Imponibile Imposte Totale ART. 4 DISPOSIZIONE FINALE Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. Pagina 15 di 16

16 Allegato UNO Clausole Vessatorie: Ai sensi degli artt. N e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di Assicurazione: Art. 1 della sezione 1 Norme che regolano l Assicurazione in generale, Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio Art. 2 della sezione 1 Norme che regolano l Assicurazione in generale, Assicurazione presso diversi assicuratori Art. 6 della sezione 1 Norme che regolano l Assicurazione in Generale, Recesso per sinistro Art. 16 della sezione 1 Norme che regolano l Assicurazione in Generale, Validità territoriale L ASSICURATO/CONTRAENTE Pagina 16 di 16

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