Consulenza & formazione in diritto e tecnica delle assicurazioni

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1 Consulenza & formazione in diritto e tecnica delle assicurazioni duediligence ASSICURATIVA fatti non contratti! Soc. xyx s.p.a. duediligence programma RCT/RCO duediligence assicurativa di Michele Borsoi & C. info@duediligenceassicurativa.com tel: / fax: via Bernardo da Serravalle, Vittorio Veneto (TV) N REA: N Iscr.Reg.Impr. Cod.Fisc. P. Iva:

2 Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d Opera Dati Contratto di assicurazione Polizza n Compagnia delegataria Ass. XXXXXXX al 100% Decorrenza Scadenza Indicizzazione Termine per la disdetta Termine comunicazione dati regolazione Frazionamento del premio no 30 giorni prima della data di scadenza 60 giorni - retribuzioni annuale Premio lordo annuo Premio netto ,00 Accessori 0,00 Imposte di legge 2.823,50 Totale ,50 Descrizione dell attività Produzione di xxxxxx, lavorazioni meccaniche, progettazione di xxxxxx; produzione, vendita, installazione, collaudo e manutenzione di macchinari per la produzione di xxxxx.

3 e massimali assicurati Responsabilità per sinistro e anno per tutte le aziende del Gruppo Massimali ,00 Responsabilità per sinistro per azienda ,00 Responsabilità verso terzi per persona ,00 Responsabilità verso terzi per cose ,00 Responsabilità verso prestatori d opera ,00 Responsabilità verso singolo prestatore d opera ,00 Determinazione del premio Parametro Importo preventivato Tasso lordo Retribuzioni * ,00 2,77% Retribuzioni Impiegati 0,00 0,00% Retribuzioni Operai 0,00 0,00% *Non viene destinata una diversa tassazione per le due categorie: impiegati (minor rischio) e degli operai (maggior rischio) Sinistri precedenti Anno Numero Importo pagato Importo riservato

4 Limiti risarcimento Per alcune responsabilità derivanti da specifici danni a cose non si prevede la piena disponibilità del massimale indicato nella scheda di polizza, ma l assicurazione viene prestata fino ad un massimo risarcimento inferiore ai predetti massimali di facciata; di seguito Vi esplicitiamo i casi previsti dal contratto: Danno Biologico Responsabilità personale Limite di risarcimento per sinistro e anno assicurato Massimale di polizza Massimale di polizza Cose in ambito lavori ,00 Incendio presso terzi ,00 Danni da incendio (c/o sede dell assicurato) ,00 Inquinamento accidentale ,00 Spargimento acqua Carico scarico Veicoli in sosta Committenza auto Massimale di polizza Massimale di polizza Massimale di polizza Massimale di polizza Malattie professionali ,00 Cose in consegna o custodia Movimentazione Postuma dei lavori completati; Condutture ed impianti sotterranei Interruzione attività

5 Scoperti e/o franchigie In caso di sinistro non sempre l assicuratore risponde integralmente del danno, per determinati casi l assicurato partecipa al rischio mediante stante l apposizione di scoperti e/o di franchigie; di seguito vediamo i casi previsti dal contratto: Scoperto/franchigia Danno Biologico Franchigia 2.500,00 Responsabilità personale Franchigia 2.500,00 Cose in ambito lavori Franchigia 500,00 Incendio presso terzi Franchigia 500,00 Danni da incendio Franchigia ,00 se non esiste ricorso terzi Inquinamento accidentale Scoperto 10% min ,00 Spargimento acqua Franchigia 100,00 Carico scarico Franchigia 150,00 Veicoli in sosta Franchigia 150,00 Committenza auto Franchigia 250,00 Cose in consegna o custodia Movimentazione Postuma dei lavori completati; Condutture ed impianti sotterranei Interruzione attività

6 Risarcimento e massimali Il modello risarcitorio della responsabilità civile mira all integrale risarcimento a favore del danneggiato volto a ricostituire lo stato in cui questi si sarebbe trovato senza l'evento lesivo; il danno si distingue in: Danno Patrimoniale Danno emergente: effettiva diminuzione di patrimonio del danneggiato, sono le spese sostenute come conseguenza del danno subito e va rigorosamente provato. Lucro cessante: mancato guadagno del danneggiato, ovvero la perdita di capacità lavorativa. Danno non patrimoniale E il danno patito a seguito della violazione di un valore della personalità umana, può essere differenziato in: Danno biologico: lesione temporanea o permanente all integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Danno morale soggettivo: è la sofferenza soggettiva (pretium doloris) cagionata da fatto illecito e va risarcito solo nei casi previsti dalla legge, viene liquidato su base equitativa, aumentando l'importo riconosciuto a titolo di danno biologico di una percentuale dal 30% al 50%. Danno esistenziale: è qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, quale la lesione della serenità familiare, o godimento di un ambiente salubre. Calcolo danno patrimoniale e non patrimoniale Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2013 Età del danneggiato alla data del sinistro 25 anni Percentuale di invalidità permanente 100% Punto base danno non patrimoniale ,32 Punto base I.T.T. 144,00 Giorni di invalidità temporanea totale 60 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 50 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30 Danno risarcibile personalizzato ,00 Invalidità temporanea totale 8.640,00 Invalidità temporanea parziale al 75% 5.400,00 Invalidità temporanea parziale al 50% 2.880,00 Invalidità temporanea parziale al 25% 1.080,00 Danno biologico temporaneo ,00 Danno patrimoniale su reddito annuo presunto ,00 Danno patrimoniale (specifica permanente) Punti 100% ,00 Spese mediche ,00 Altre spese ,00 Totale con personalizzazione ,00 Massimale per sinistro per persona R.C.O ,00 Differenza a carico di XXXXXXXX S.p.A ,00

7 Condizioni normative del contratto Dichiarazioni precontrattuali aggravamento di rischio; Condizioni Art. 33 Dichiarazioni inesatte sul rischio Ogni errore od omissione o inesatta dichiarazione o imprecisa individuazione di rischi che non sia frutto di dolo o colpa grave non determina la nullità della copertura ne la riduzione proporzionale del risarcimento. Qualora però l aggravamento di rischio fosse tale che l assicuratore non avrebbe consentito l assicurazione, la copertura non sarà operante. Denuncia sinistri; Art. 32 Elevazione termini denuncia sinistri Il termine per la denuncia dei sinistri viene elevato da 3 a 9 giorni. Gestione del sinistro; Sinistri Art. 14 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali L assicuratore assume la gestione delle vertenze fino a quando ne ha interesse. La gestione della vertenza di danno è oggetto di una specifica pattuizione nei contratti assicurativi; questo istituto qualifica e differenzia i contratti, conferendo a questi un ulteriore connotazione di servizio molto utile se non indispensabile per la gestione delle controversie stante il crescente bisogno di competenze giuridiche specialistiche. Le interpretazioni sulla portata della clausola sono spesso fonte di discussione nel delicato momento della liquidazione dei sinistri e, generano situazioni di elevata criticità nel rapporto tra le parti del contratto assicurativo, nonché verso gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nel contenzioso riguardante il risarcimento del danno. Ad integrazione Art. 39 Assicurazione spese legali La società assume a proprio carico la gestione delle vertenze fino alla concorrenza di ,00 per ogni azienda assicurata e fino ad un massimo di ,00 per anno assicurato.

8 Recesso per sinistro; Condizioni Efficacia e durata dell assicurazione Art.8 Recesso dal contratto in caso di sinistro E data facoltà soltanto all Assicuratore di esercitare la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro; il termine di preavviso è di soli 30 giorni, il termine potrebbe non consentire un agevole piazzamento del rischio; va elevato il termine ad almeno 90 giorni e reso la facoltà bilaterale. Termine di mora; Art. 31 Raddoppio termini temporali di polizza Le rate di premio successive alla prima godono di un termine di mora 30 giorni. Foro competente; Disposizioni diverse Art. 16 Foro competente La sede del foro competente è quella ove ha sede l agenzia che ha assegnato il contratto. Si dovrebbe prevedere che il foro competente è il luogo ove ha sede l assicurato.

9 RCT Oggetto dell assicurazione; Condizioni assicurate Art. 1 Oggetto dell assicurazione R.C.T. L Assicuratore si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l assicurazione. In riferimento alla necessaria sussistenza del requisito dell accidentalità dell evento che ha dato luogo al sinistro, Vi rammentiamo che l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa; pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi. - Cassazione Civile, sez. III, 28 febbraio 2008, n Non esiste una definizione assicurativa che precisi i requisiti di evento accidentale ; esiste soltanto una quasi unanime serie di sentenze di condanna emesse dalla Magistratura nei confronti degli assicuratori che eccepiscono la mancanza del requisito dell accidentalità dell evento. Purtroppo la presenza di tale dicitura nel contratto consente all assicuratore di eccepire all assicurato la validità della copertura; la vertenza giudiziaria può rendere giustizia solo a distanza di anni dalle richieste di risarcimento esponendo nel frattempo il patrimonio dell azienda ai diritti del danneggiato. La dicitura In relazione ai rischi per i quali è stipulata l assicurazione stravolge il senso della forma all risk della copertura che prevedrebbe che solo i rischi esclusi non sono assicurati; così invece il contratto diviene a rischi nominati, pertanto valgono solo quelli espressamente indicati in polizza. Responsabilità personale dipendenti; Art. 4 Responsabilità personale di tutti i dipendenti E assicurata la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro per fatti involontariamente causati nello svolgimento delle loro mansioni, ma si applica una franchigia di 2.500,00 non viene compresa anche la responsabilità di tutti i soggetti coadiuvanti, soci e familiari in primis.

10 Proprietà fabbricati; Condizioni Art. 7 Proprietà e/o conduzione di fabbricati Sono assicurati i danni causati da fabbricati entro cui viene svolta l attività, compreso quelli causati a terzi in veste di committente di lavori di straordinaria manutenzione dei propri fabbricati, nonché il rischio della proprietà e conduzione degli immobili stessi. In caso di lavori di straordinaria manutenzione il rischio della committenza è ancora riferito ai disposti del D.Lgs. 494/2006 ora però abrogato dal disposto del D.Lgs. 81/2008 Interruzione attività di terzi; A seguito di un danno indennizzabile non sono riconosciute le perdite prodotte a terzi (i Vostri committenti) per interruzione, sospensione di attività di terzi. Sono infatti assicurati solo i danni corporali e materiali, sommato alla forma a rischi elencati vanno ad escludere il non nominato evento dei danni da interruzione di attività. Si tratta di un rischio specifico per la vostra attività; il massimale dev essere valutato per importi non inferiori a ,00. Incendio; Art. 2 Danni da incendio Sono risarcibili i danni cagionati a terzi da incendio, di cose dell assicurato o da lui detenute quando questi si trovi ad eseguire lavori presso terzi Viene anche in questo caso trascurato il limite di risarcimento che si riduce in caso di incendio presso sedi di terzi da ,00 a soli ,00 che devono valere sia per singolo sinistro che per intera annualità assicurata. Ambito lavori; Art. 1 Cose trovantisi nell abito di esecuzione dei lavori Sono risarcibili i danni materiali verificatisi durante l esecuzione dei lavori indipendentemente dal loro volume e dal loro peso. Permane però l esclusione dei danni alle cose detenute in consegna e quelle sulle quali si eseguono i lavori.

11 Cose movimentate; Condizioni Art. 3 Esclusioni lett.f) Sono esclusi i danni causati alle cose trasportate, rimorchiate, movimentate, sollevate, caricate, scaricate Laddove esistano attività di movimentazione di cose di terzi è necessario prevedere espressa pattuizione anche per i danni derivanti dalle suddette operazioni. Cose in consegna e custodia; Art. 3 Esclusioni lett.f) Sono esclusi i danni causati alle cose che l assicurato usi, o detenga a qualsiasi titolo. Si fa riferimento a cose di terzi che possono essere detenute per finalità logistiche od operative. Inquinamento; Art. 28 Inquinamento accidentale La copertura viene estesa anche ai danni derivanti da inquinamento di natura accidentale. Per i danni di natura graduale sarebbe opportuno valutare il ricorso alla specifica copertura del danno ambientale. Validità territoriale; Art. 29 Estensione territoriale La garanzia è operante per i sinistri che avvengono in tutto il mondo; per i soli territori di USA, Canada e Messico si applica una franchigia di 5.000,00 Postuma; Art. 3 Esclusioni lett.i) Sono esclusi i danni provocati da opere o installazioni dopo l ultimazione dei lavori o laddove si tratti di attività di manutenzione o riparazione, quelli non avvenuti durante l esecuzione. Relativamente al rischio specifico dell attività detto problema si rivela per l attività di installazione e manutenzione, controllo, collaudo di macchinari, forni ed attrezzature di terzi. Veicoli non immatricolati al P.R.A.; Condizioni Particolari Art. 36 Utilizzo automezzi all interno dell azienda Nonostante la condizione; permane l esclusione dei danni causati da veicoli non inscritti al P.R.A. qualora l area interna dell azienda venga riconosciuta equiparata ad area pubblica in quanto su queste vige l obbligo di assicurazione.

12 RCO Oggetto dell assicurazione; Condizioni Art. 10 R.C.O. con franchigia assoluta L Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile: 1) Ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R n 1124 e del D.Lgs n 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti all attività per la quale è prestata l assicurazione. 2) Ai sensi del Codice Civile, nonché del D.P.R n 1124 e del D.Lgs n 38 a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei predetti decreti cagionati ai prestatori di lavoro, di cui al punto 1), per morte e per lesioni personali delle quali sia derivata un invalidità permanente. L assicurazione è efficace a condizione che al momento del sinistro l assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge (INAIL). Buona fede INAIL; Art. 34 Buona fede INAIL La copertura conserva la sua efficacia anche in caso di mancata assicurazione presso l INAIL in quanto non costituirà motivo di decadenza se l irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge. La suddetta formulazione pone a carico dell assicurato l onere di provare la propria buona fede, ciò rende pressoché impossibile superare l ostacolo e garantirsi attraverso questa clausola la validità e l operatività della copertura. Malattie professionali; Art. 15 Malattie professionali L assicurazione vale anche per le malattie professionali. La garanzia vale solo per le malattie insorte dopo il , restano pertanto escluse tutte le situazioni insorte precedentemente alla stipula del presente contratto in quanto manca la clausola di retroattività o di collegamento con il contratto precedente. Il massimale deve valere anche per più danni originati dalla medesima malattia anche se questa si è manifestata in tempi diversi durante il periodo di assicurazione e per uno o più danni manifestatisi durante una stessa annualità assicurativa. L assicurazione vale anche per malattie che si manifestino entro 12 mesi dalla cessazione del contratto o rapporto di lavoro. 10

13 Conclusioni Aspetti Rischi assicurati; Suggerimenti Il normativo è scarsamente personalizzato con descrizione del rischio riduttiva e parziale con palesi mancanze nella completa descrizione dell attività svolta. Il rischio si concentra principalmente nel caso di danno a prestatori di lavoro e di lavorazioni presso sedi di terzi è pertanto necessario modulare la copertura anche per i rischi specifici come il danno da incendio e l ambito dei lavori presso terzi, nonché estendere la copertura al danno postumo ed a quello di interruzione di attività. Da migliorare quindi alcune condizioni generali del contratto: Aggravamento di rischio; Recesso per sinistro; Gestione del sinistro. Relativamente alla sezione R.C.O. è necessario intervenire in correzione della condizione Buona fede INAIL, ribaltando l onere della prova (fondamentale). Limiti di risarcimento, massimali assicurati; La responsabilità dell assicurato non è mai limitata, pertanto qualsiasi massimale potrebbe non rappresentare un livello di protezione adeguato. Partendo da questa premessa possiamo ritenere i massimali per danni a persona e a singolo prestatore d opera non rispondenti ad un caso di danno catastrofale, restano infatti a carico dell azienda somme rilevanti. I limiti di risarcimento per determinate coperture per attività svolte presso terzi presentano standard minimale se commisurato al rischio al possibile danno. I massimali non sono rispondenti alle condizioni contrattuali convenute con i Vostri principali committenti. Molto opportunamente non esiste applicazione di scoperti. Condizioni economiche; Il contratto è soggetto a regolazione del premio sulla base delle retribuzioni erogate. Non viene diversificato il tasso di premio applicato al parametro delle retribuzioni: dovrebbe esistere uno per operai e uno di importo inferiore per impiegati - si tratta infatti di due rischi di livello diverso. 11

14 Indicazioni operative Indicazioni 1. Prevedere estensione temporale alle malattie professionali ben oltre ai 12 mesi previsti, ma almeno fino a 24 mesi; 2. Prevedere periodo di copertura retroattiva per le malattie professionali che possano aver avuto insorgenza prima del (ovviamente l assicurato non deve essere a conoscenza di casi) 3. Elevare massimale per danni a persone terze e singolo prestatore d opera a non meno di ,00 4. Prevedere deroga anche per i casi di aggravamento di rischio per far si che non decada la copertura; 5. Modificare la clausola di buona fede dell INAIL recependo l osservazione di invertire l onere della prova oggi a carico dell assicurato. 6. Prevedere eliminazione della facoltà di recesso dopo ogni sinistro; in difetto renderla bilaterale e comunque prevedere termine di preavviso di almeno 90 giorni; 7. Considerare limiti di risarcimento in linea con il rischio di lavori presso terzi; 8. Recepire le richieste contrattuali dei Vostri principali committenti ed elevare massimali a detti limiti, e comunque mai inferiori a ,00 per sinistro; 9. Considerare quale parametro di tassazione le retribuzioni degli impiegati e separatamente quelle degli operai, ciò dovrebbe tradursi in una riduzione di costi; 10.Valutare estensione di copertura per danni alle cose in consegna e in custodia; 11. Valutare estensione di copertura per danni alle cose movimentate; 12. Valutare estensione di copertura per danni postumi relativi all attività di collaudo, riparazione, gestione, manutenzione; 13. Prevedere eliminazione del requisito del fatto accidentale dall oggetto dell assicurazione; 14. Prevedere l estensione della copertura anche ai danni da interruzione di attività; 15. Prevedere descrizione del rischio e dell attività in forma ampia fino a ricomprendere ogni attività prevista da statuto e da visura camerale, indicando solo a titolo esemplificativo e non limitativo altre attività collaterali, collegate, accessorie, complementari e necessarie allo svolgimento dell attività principale; 16. Prevedere che l oggetto dell assicurazione non si riferisca solo ai rischi indicati in polizza, ma si estenda alla forma all risk attraverso il riconoscimento di tutte le attività dedotte dal contratto 12

15 Documentazione La documentazione utilizzata per la realizzazione della due diligence: 1. Convenzione programma RC per n 46 pagine 2. Certificato di copertura Soc. XYZ S.p.A. - RC Mod per n 12 pagine 3. Atto di Variazione - n Appendice di regolazione n Copia bilancio consolidato anno Visura camerale 7. Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n 231/01; 8. DVR ex D.Lgs. n 81/08; 9. Contratto di fornitura con la spett. YYYYYYY S.p.A.; 10. Statistica sinistri per danni subiti e/o causati negli ultimi 3 anni; 13

16 "debita diligentia" investigazione condotta con la diligenza dovuta al caso specifico 2014 riduci ora il costo del rischio, conta aci.

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