Diritto assicurativo e normativa assicurativa in tema di circolazione dei veicoli e polizze CVT

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Diritto assicurativo e normativa assicurativa in tema di circolazione dei veicoli e polizze CVT"

Transcript

1 Diritto assicurativo e normativa assicurativa in tema di circolazione dei veicoli e polizze CVT Alcuni concetti Obbligazione Contratto Fatto Illecito 2043 Responsabilità presunta/oggettiva 2054 e sue peculiarità

2 Esposizione Circolazione stradale Circolazione area pubblica e privata Incidente e cause Baremes e responsabilità

3 Esposizione Prescrizione Codice delle Assicurazioni Card e risarcimento diretto Azione diretta Fondo Garanzia e UCI Polizze Corpi Veicoli Terrestri e caratteristiche polizze dirette

4 L Obbligazione E un vincolo giuridico in forza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto ad una determinata prestazione a favore di un altra parte, detta creditore, al fine di procurargli una determinata utilità.

5 da cosa derivano? = le fonti delle obbligazioni Il Codice Civile, all art. 1173, individua tre grandi categorie delle fonti delle obbligazioni: Il contratto Il fatto illecito Ogni altro atto o fatto che l ordinamento consideri idoneo a produrre obbligazioni

6 Il Contratto È l accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale ( art c.c.). E una fonte di obbligazioni volontaria; infatti l obbligazione sorge con il concorso della volontà del debitore. Sono pertanto esclusi da tale nozione gli atti unilaterali (es. testamento) e tutti quegli atti che non hanno contenuto integralmente patrimoniale (es. matrimonio).

7 Requisiti essenziali del contratto 1 l accordo delle parti 2 la causa (cioè la ragione socio-economica del contratto); 3 l'oggetto (ovverosia il contenuto del contratto, che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile [art c.c.]); 4 la forma, ma solo se richiesta dalla legge a pena di nullità.

8 Il contratto ha "forza di legge" tra le parti che lo stipulano, cioè vincola i contraenti all'esecuzione ciascuno della sua prestazione, predisponendo specifiche forme di tutela in caso di inadempimento, ma non produce effetti nei confronti di terzi, se non nei casi espressamente previsti dalla legge (es.: diritti di credito, trasferimenti proprietà, ecc.)

9 FATTO ILLECITO E ogni fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto è fonte dell obbligazione di risarcire il danno è una fonte non volontaria di obbligazione, che sorge come conseguenza del compimento del fatto illecito a carico di chi lo ha commesso RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE

10 Art Codice Civile L art Cod. civ. dà la definizione di FATTO ILLECITO Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ELEMENTI COSTITUTIVI DEL FATTO ILLECITO (OGGETTIVI) IL FATTO: è il comportamento umano consistente in una azione (fatto commissivo) o in una omissione (fatto omissivo) IL DANNO INGIUSTO: è la lesione arrecata ad altri IL NESSO DI CASUALITA fra il comportamento e la lesione arrecata (deve esserci, tra il fatto e il danno un rapporto di causa ad effetto, per cui possa dirsi che il primo ha cagionato il secondo)

11 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL FATTO ILLECITO (SOGGETTIVI) IL DOLO: è l intenzione di provocare l evento dannoso. E fatto doloso il comportamento tenuto con l intenzione di provocare, come conseguenza, il danno. LA COLPA: l evento dannoso non è voluto, ma si verifica per negligenza, imprudenza o imperizia. E fatto colposo il comportamento negligente imprudente o imperito. Se il fatto illecito è commesso con dolo si parla di RESPONSABILITA DOLOSA Se il fatto illecito è commesso con colpa si parla di RESPONSABILITA COLPOSA

12 LA RESPONSABILITA PRESUNTA o responsabilità oggettiva Di regola si risponde di un fatto e del danno provocato se lo si è commesso con dolo o colpa Vi sono però alcuni casi nei quali si risponde di un fatto produttivo di danno anche se lo si è commesso senza dolo e senza colpa Sono le ipotesi di responsabilità presunta o meglio di responsabilità oggettiva (in cui si ha l inversione dell onere della prova)

13 IPOTESI DI RESPONSABILITA PRESUNTA Circolazione di veicoli (art c.c.) il conducente si libera della responsabilità per il danno provocato solo se prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno Esempio: Nel caso di scontro fra due veicoli si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno Ciascun conducente dovrà provare che la responsabilità è tutta dell altro o che è dell altro in misura superiore alla metà

14 L art c.c. Circolazione di veicoli L incidente stradale è un fatto illecito posto in essere dal conducente del veicolo senza guida di rotaie durante la circolazione dello stesso

15 Nozione di terzo La legge esplicitamente esclude in modo assoluto il conducente del veicolo dal novero dei terzi. L attuale testo della norma esclude poi, per i soli danni a cose, dal novero di terzi: il proprietario, l acquirente con patto di riservato dominio, il locatario e l usufruttuario del veicolo, il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, del conducente, del proprietario, dell acquirente con patto di riservato dominio, del locatario e dell usufruttuario del veicolo, gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado, conviventi o comunque a carico delle persone di cui sopra quando l assicurato è una società l esclusione vale per i soci a responsabilità illimitata, per il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi dello stesso e per gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado, con lui conviventi o comunque a suo carico

16 L art c.c. Circolazione di veicoli 1. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persona o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno 2. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli

17 L art c.c. Circolazione di veicoli Il primo comma dell articolo prevede una responsabilità aggravata a carico del conducente sul quale incombe un onere probatorio assai gravoso: dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Di fatto l esonero di responsabilità si avrà dimostrando la mancanza di nesso causale tra la propria condotta di guida e l incidente ovvero provando l esclusiva responsabilità del danneggiato.

18 ART C.C. CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PRESUNZIONE DI COLPA ANCHE IN PRESENZA DI DANNI AD UN SOLO VEICOLO ESCLUDE IL RISARCIMENTO DI DANNI NON PATRIMONIALI DOVUTO SOLO NEI CASI DETERMINATI DALLA LEGGE (ART. 2059)

19 L art c.c. Circolazione di veicoli 3. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. 4. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

20 L art c.c. Circolazione di veicoli Il quarto comma dell articolo prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario e del conducente per i danni conseguenti a vizi di costruzione o di manutenzione.

21 Nozione di solidarietà art c.c. L obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all adempimento per la totalità e l adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l adempimento dell intera obbligazione e l adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

22 Circolazione - l obbligo assicurativo scatta per l area pubblica o ad essa equiparata - nel concetto di circolazione sono compresi la sosta e la fermata (CdS) E questo presupposto che rende obbligatoria l assicurazione pure per un veicolo guasto, anche privo di parti fondamentali per il movimento, fintanto che perduri una qualche possibilità di essere spostato, fosse anche a mano o la possibilità che crei danno anche solo a un passante

23 Circolazione La circolazione comprende tutti i fatti connessi con il movimento, e lo stazionamento del veicolo, compresa la propagazione di un incendio (in qualche modo ricollegabile casualmente alla circolazione stradale) tra due veicoli fermi, o tra un veicolo ed un immobile (salvo che l incendio propagatosi da un veicolo in sosta sia stato provocato da un azione dolosa, nel qual caso il terzo danneggiato non può avere azione diretta nei confronti dell assicuratore di RCA) e compreso il distacco di una parte del veicolo dallo stesso

24 Area pubblica o ad essa equiparata

25 Aree pubbliche e private Il Codice delle Assicurazioni, come pure l art ed il Codice della Strada, fanno riferimento alla circolazione, collegandola all area nella quale la stessa avviene. La Corte di Cassazione, fin dal 1993, ha definito in termini univoci la condotta da tenere, sia nelle aree pubbliche, sia in quelle private indicando che il Codice della Strada quale indicatore delle norme base di comune prudenza è applicabile in qualsiasi area, in qualsiasi modo soggetta al traffico veicolare. Gli articoli 1 e 2 del Nuovo Codice della Strada definiscono il concetto di strada e di area ad uso pubblico. E per uso pubblico si intende l area aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli. La Suprema Corte ha più volte ribadito l applicabilità delle norme del Codice della Strada, ad esempio nelle aree incluse in centri o villaggi residenziali, in aree recintate, sui tratturi di campagna se soggetti a pubblico transito, sulle strade vicinali aperte all uso della collettività, all interno dei traghetti o di distributori carburante

26 L incidente stradale

27 Cause dell incidente stradale Nell incidente stradale è oggettivamente vero, almeno in forma aprioristica, che la responsabilità è di tutti e non basta perciò provare la colpa degli altri coinvolti, occorre provare anche la propria innocenza, cioè provare di avere ottemperato completamente a quanto le disposizioni di legge, la prudenza ed il buon senso impongono. L analisi di cui sopra è essenziale perché aver fatto tutto il possibile significa che non vi era altra possibilità e, conseguentemente, nell analisi dell incidente e delle ipotesi di comportamento, non ci si può solo riferire genericamente alle situazioni standard, ma è necessario verificare se, nello specifico contesto, un determinato comportamento di quel conducente, che in altre situazioni avrebbe avuto come conseguenza minori danni, poteva essere attuato e che conseguenze avrebbe avuto

28 Cause dell incidente stradale La causa determinante è quella che ha oggettivamente prodotto l evento, in assenza della quale lo stesso non si sarebbe verificato (può esserci una causa ed una o più concause determinanti) Nell analisi delle circostanze e modalità del sinistro si tratta di rilevare quale/i siano stati i comportamenti negligenti, le imprudenze, le imperizie, l inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline, in assenza delle quali l evento non si sarebbe verificato. Esempi di cause scatenanti possono essere il mancato rispetto di un segnale di stop o la mancata precedenza o l invasione di carreggiata opposta, etc.

29 Cause dell incidente stradale La causa concorrente è quel comportamento attivo o passivo, quell azione o quell omissione, disattenzione, inosservanza, imprudenza o imperizia che pur non avendo causato l evento, nello specifico contesto, ha impedito di evitarlo Tipiche fattispecie concorrenti sono la velocità, la carente distanza di sicurezza, la ritardata frenata o l omessa manovra d emergenza La causa concorrente spesso è una semplice causa aggravante, questo quando l elemento che, seppur attuato, non avrebbe certamente impedito l evento ma ne avrebbe solo contenuto, più o meno efficacemente, gli effetti.

30 Cause dell incidente stradale In casi particolari invece, quella che a prima vista potrebbe essere reputata la semplice causa concorrente (ad esempio la velocità), può diventare la causa scatenante (ad esempio perché chi ha commesso la prima omissione, anche usando tutta la prudenza, non avrebbe evitato di innescare l evento)

31 BAREMES DA VECCHIA CID + Art. CdS applicabili

32 BAREMES DA VECCHIA CID + Art. CdS applicabili

33 BAREMES DA VECCHIA CID + Art. CdS applicabili

34 BAREMES DA VECCHIA CID + Art. CdS applicabili

35 BAREMES DA VECCHIA CID + Art. CdS applicabili

36 BAREMES DA VECCHIA CID + Art. CdS applicabili

37 BAREMES DA VECCHIA CID + Art. CdS applicabili

38 BAREMES DA VECCHIA CID + Art. CdS applicabili

39 BAREMES DA VECCHIA CID + Art. CdS applicabili

40 BAREMES DA VECCHIA CID + Art. CdS applicabili

41 DPR 254/2006 d attuazione Art.150 CdA Allegato A

42 DPR 254/2006 d attuazione Art.150 CdA Allegato A

43 DPR 254/2006 d attuazione Art.150 CdA Allegato A

44 Allegato A

45 Allegato A

46 Caso fortuito La Cassazione fin dal 1984 ha definito elemento fortuito la modificazione improvvisa, al di fuori della norma, del tutto imprevedibile ed effettuata da elementi del tutto estranei all ambiente stesso Per la Cassazione sono ad es. casi fortuiti: il sonno patologico (ossia dovuto a cause patologiche e non fisiologiche) purché sia improvviso ed imprevedibile, il malore improvviso del conducente, non ricollegabile a un suo preesistente stato patologico, il caso di scoppio improvviso di un pneumatico, con rapido e incolpevole afflosciamento dello stesso, a seguito di una improvvisa ed imprevedibile foratura, il caso dell improvviso ed imprevedibile stato scivoloso della carreggiata o della macchia d olio non visibile sulla sede stradale

47 Non può esserci invece alcun esimente di responsabilità, sempre secondo la Cassazione nei casi, prevedibili, di carreggiata resa scivolosa dal ghiaccio, di urto contro pneumatico abbandonato, di strada dissestata, Caso fortuito di pozza d acqua comunque visibile o di notevoli dimensioni, di guida in condizioni di stanchezza fisica o in stato di ubriachezza, di slittamento del piede dal pedale del freno, di sasso proiettato da un autovettura in sorpasso sulla strada asfaltata, di abbagliamento dai raggi del sole o da fari abbaglianti o dal riflesso dell illuminazione pubblica sull asfalto bagnato, di caduta di un fulmine nel corso di un temporale, di lancio di pietra da un sovrappasso in costruzione, contro gli automobilisti percorrenti la strada sottostante

48 Prescrizione Art. 2947, c.c.prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (riferimento artt. c.c e ss.) Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni (riferimento art c.c. 2054) (idem 2 anni per contratto assicurativo e diritti derivanti) In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile

49 PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO Art C.C. 2 comma 3 comma Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all azione civile

50 2951 Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione (c. 1737) e dal contratto di trasporto (c. 1678) La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'europa Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'art. 1679

51 2956 (Prescrizione di tre anni). Si prescrive in tre anni il diritto: 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (2099, 2955, n. 2) 2) dei professionisti, per il compenso dell opera prestata e per il rimborso delle spese correlative 3) dei notai, per gli atti del loro ministero 4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese

52 Marco Mambretti

53 Codice delle Assicurazioni: TITOLO X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI CAPO I OBBLIGO DI ASSICURAZIONE CAPO II ESERCIZIO DELL ASSICURAZIONE CAPO III RISARCIMENTO DEL DANNO CAPO IV PROCEDURE LIQUIDATIVE CAPO V RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA SINISTRI AVVENUTI ALL ESTERO Marco Mambretti

54 Marco Mambretti

55 Le definizioni ed i vari rami assicurativi nel Codice delle Assicurazioni assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 3 CdA; assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1 CdA; attività assicurativa: l assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un impresa di assicurazione; carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale; codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

56 Le definizioni ed i vari rami assicurativi nel Codice delle Assicurazioni codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; ISVAP: l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; CONSAP: la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.; Fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall articolo 285 CdA; il fondo di garanzia è un organismo obbligatorio creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;

57 Le definizioni ed i vari rami assicurativi nel Codice delle Assicurazioni localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili; margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali; margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull assicurazione diretta; natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica Organismo di indennizzo italiano: l organismo istituito presso la CONSAP e previsto dall articolo 296 CdA;

58 Le definizioni ed i vari rami assicurativi nel Codice delle Assicurazioni retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione; sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa; stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un impresa di assicurazione o di riassicurazione; unità da diporto: il natante definito all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante il codice sulla nautica da diporto; veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice

59 Le definizioni ed i vari rami assicurativi nel Codice delle Assicurazioni Ufficio centrale italiano (UCI): l ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all esercizio delle funzioni di Ufficio Nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall ordinamento comunitario e italiano;

60 Le definizioni ed i vari rami assicurativi nel Codice delle Assicurazioni Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente: 1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate; 2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori; 4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari; 5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei; 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;

61 Le definizioni ed i vari rami assicurativi nel Codice delle Assicurazioni 7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto; 8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno; 9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8; 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore);

62 Le definizioni ed i vari rami assicurativi nel Codice delle Assicurazioni 11. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore); 12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore); 13. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12; 14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;

63 Le definizioni ed i vari rami assicurativi nel Codice delle Assicurazioni 15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta; 16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie; 17. Tutela legale: tutela legale; 18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà.

64 IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO Danno conseguente a circolazione stradale Responsabilità totale o parziale del conducente Nesso di causalità tra fatto illecito e danno Danno ingiusto, cioè lesione di un bene giuridicamente tutelato

65 LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI L incidente stradale è un fatto dannoso posto in essere dal conducente del veicolo senza guida di rotaie durante la circolazione dello stesso.

66 Gli aspetti fondamentali dell RCA Obbligatorietà della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale Azione diretta per il risarcimento del danno Risarcimento Diretto del danno Fondo di garanzia per le vittime della strada Intervento dell UCI per il risarcimento dei danni cagionati da veicoli immatricolati all estero e temporaneamente in circolazione in Italia Risarcimento del Terzo Trasportato dall assicuratore del vettore

67 D. Lgs. 209/2005 CODICE DELLE ASSICURAZIONI TITOLO X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI CAPO I OBBLIGO DI ASSICURAZIONE ART.122 (Veicoli a Motore) Veicoli soggetti all obbligo Tutti i veicoli a motore, compresi i rimorchi e i filoveicoli Esclusi quelli su rotaie

68 Obbligatorietà della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale Art. 122 (Veicoli a motore) 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico. 2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. NO

69 3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell usufruttuario, dell acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all autorità di pubblica sicurezza. In deroga all articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell imposta pagata e del contributo previsto dall articolo 334.

70 Segue Art. 122 (Veicoli a motore) 4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

71 Assicurazione dei rimorchi per rischio statico L assicurazione vale esclusivamente per i danni provocati dal rimorchio in sosta staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione Rimorchio agganciato alla motrice: si considera un unico veicolo e vale l assicurazione della motrice

72 Operatività della garanzia assicurativa obbligatoria: Danni materiali e fisici causati a terzi Danni fisici dei trasportati

73 Art. 123 (Natanti) 1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta dell ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.

74 seguito Art. 123 (Natanti) 2. Sono altresì soggetti all obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone. 3. L obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore. 4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

75 Art. 124 (Gare e competizioni sportive) 1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile. 2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

76 Intervento dell UCI per il risarcimento dei danni cagionati da veicoli immatricolati all estero e temporaneamente in circolazione in Italia

77 Art. 126 (Ufficio centrale italiano) [sintesi] 1. L Ufficio centrale italiano è abilitato all esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e L Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all articolo 125, svolge le seguenti attività: a) stipula e gestisce l'assicurazione frontiera disciplinata; b) assume, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato straniero, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione; c) è legittimato a stare in giudizio

78 seguito Art. 126 (Ufficio centrale italiano) [sintesi] 3. Ai fini della proposizione dell azione diretta di risarcimento nei confronti dell Ufficio centrale italiano i termini L Ufficio centrale italiano è abilitato ad emettere le carte verdi Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, l Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese. 6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all'estero, l Ufficio centrale italiano può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.

79 INCIDENTI CON STRANIERI Ipotesi di responsabilità del veicolo straniero per danni provocati ad un veicolo con targa italiana e/o a persona residente in Italia Sinistro avvenuto in Italia: Sinistro avvenuto all estero: La gestione del danno viene assunta dall UCI in nome e per conto dell assicuratore del veicolo straniero (a condizione che appartenga ad un paese aderente al sistema della Carta verde). L UCI si fa poi rimborsare dal suo omologo straniero. La gestione del danno compete all assicuratore del veicolo straniero

80 Chi non è terzo non ha diritto al risarcimento Il conducente del veicolo responsabile Limitatamente ai danni alle cose non sono considerati terzi: Il proprietario, il conducente, il locatario, l usufruttuario, l acquirente con patto di riservato dominio I soci a responsabilità illimitata se l assicurato è una società I parenti e affini dell assicurato fino al terzo grado, conviventi o in rapporto di dipendenza patrimoniale dallo stesso

81 Art. 129 (Soggetti esclusi dall'assicurazione) [sintetizzato e spiegato] 1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. 2. Ferme restando la responsabilità per i danni alle persone a qualsiasi titolo trasportate e l esclusione del conducente, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma [proprietario,usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio], del codice civile ed all articolo 91, comma 2, del codice della strada[locatario]; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

82 TITOLO X CAPO III CODICE DELLE ASSICURAZIONI RISARCIMENTO DEL DANNO Artt Art. 137 Danno patrimoniale Art. 138 Art. 139 Danno biologico per lesioni di non lieve entità Danno biologico per lesioni di lieve entità Art. 140 Art. 141 Art. 142 Pluralità di danneggiati e supero del massimale Risarcimento del terzo trasportato Diritto di surroga dell'assicuratore sociale

83 IL DANNO A COSE Art. 810 c.c. Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti La loro alterazione, perdita o distruzione a seguito di un atto illecito determinano: Un danno emergente per la perdita di valore (totale o parziale) subita dal bene o per le spese sopportate a seguito dell indisponibilità dello stesso Un lucro cessante se dall indisponibilità del bene sia derivato un mancato guadagno

84 IL DANNO PATRIMONIALE Danno Emergente = Danno Diretto Lucro Cessante = Danno Indiretto

85 IL DANNO A COSE Il danno emergente riferito al veicolo concerne essenzialmente: Il costo dei ricambi Il costo della manodopera Il costo dei materiali di consumo Eventuali voci accessorie di danno

86 La stima del danno (perizia) viene normalmente effettuata utilizzando i seguenti strumenti: Tempari di riferimento per le ore di manodopera Listini delle parti di ricambio

87 IL DANNO A COSE elementi di maggiorazione: fermo tecnico, svalutazione, traino,. elementi di riduzione: rivalutazione, stima per differenza,..

88 Art Codice civile Risarcimento in forma specifica Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

89 IL DANNO A COSE Antieconomicità delle riparazioni Quando il costo delle riparazioni è superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l ammontare del danno viene di norma determinato in base alla differenza tra il valore commerciale del veicolo prima del sinistro ed il valore attribuito al veicolo danneggiato con l aggiunta l delle spese relative alla reimmatricolazione di un nuovo veicolo

90 Art Codice civile Risarcimento in forma specifica Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

91

92 IL DANNO BIOLOGICO Lesione all integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato Viene assegnato un valore economico al punto d invalidità permanente - Tabella di determinazione Viene assegnato un valore economico al giorno d inabilità temporanea

93 Art. 140 Pluralità di danneggiati e supero del massimale 1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate. 2. L'impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata. 3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1... (omissis)

94 Art. 141 Risarcimento del terzo trasportato Il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge (Salva l ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato rivolge la richiesta nei confronti dell impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro L azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro. L impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l impresa di assicurazione del veicolo del vettore, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.

95

96 Art. 142 Diritto di surroga dell'assicuratore sociale 1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare. (omissis)

97

98 TITOLO X CAPO IV Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 CODICE DELLE ASSICURAZIONI PROCEDURE LIQUIDATIVE Denuncia di sinistro Azione diretta del danneggiato Proponibilità dell'azione di risarcimento Diritto di accesso agli atti Artt Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Stato di bisogno del danneggiato Procedura di risarcimento Procedura di risarcimento diretto Disciplina del sistema di risarcimento diretto

99 Art. 143 Denuncia di sinistro 1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'isvap. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l articolo 1915 del codice civile per l omesso avviso di sinistro.

100 Segue Art. 143 Denuncia di sinistro 2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

101 Azione diretta per il risarcimento del danno Art. 144 Azione diretta del danneggiato 1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. 2. Per l'intero massimale di polizza l impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

102 ESEMPI DI ECCEZIONI CONTRATTUALI NON OPPONIBILI AL TERZO DANNEGGIATO... ma possibile rivalsa Conducente non abilitato alla guida Per i danni subiti dai terzi trasportati: trasporto non conforme alle disposizioni vigenti o alle prescrizioni della carta di circolazione Guida in stato d ebbrezza o sotto l influsso di sostanze stupefacenti

103 Segue Art. 144 Azione diretta del danneggiato 3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno. [liticonsorzio necessario] 4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

104 Art. 145 Proponibilità dell'azione di risarcimento L azione per il risarcimento del danno può essere proposta solo dopo che siano trascorsi 60gg, ovvero 90 nel caso di danno alla persona; da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all assicuratore assicuratore il risarcimento del danno a mezzo raccomandata A.R.

105 [segue Art. 145 Proponibilità dell'azione di risarcimento] 1. Nel caso si applichi la procedura di cui all articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all impresa di assicurazione [del responsabile civile, ndr] il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all articolo 148.

106 [segue Art. 145 Proponibilità dell'azione di risarcimento] 2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all impresa di assicurazione dell altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.

107 Art. 146 Diritto di accesso agli atti

108 Segue Art. 146 Diritto di accesso agli atti

109 Segue Art. 146 Diritto di accesso agli atti

110 Segue Art. 146 Diritto di accesso agli atti

111 Segue Art. 146 Diritto di accesso agli atti

112 Segue Art. 146 Diritto di accesso agli atti

113 Segue Art. 146 Diritto di accesso agli atti

114 Segue Art. 146 Diritto di accesso agli atti

115 Segue Art. 146 Diritto di accesso agli atti

116 Segue Art. 146 Diritto di accesso agli atti

117 Segue Art. 146 Diritto di accesso agli atti

118 Segue Art. 146 Diritto di accesso agli atti

119 Segue Art. 146 Diritto di accesso agli atti

120 Segue Art. 146 Diritto di accesso agli atti

121 Art. 147 Stato di bisogno del danneggiato 1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno. 2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l'istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa. 3. L'istanza può essere riproposta nel corso del giudizio. 4. L'ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito.

122 Art. 148 Procedura di risarcimento 1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve essere presentata tramite Raccomandata con Avviso di Ricevimento, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo blu recare l'indicazione del codice fiscale recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno (almeno 8 giorni lavorativi e in orari lavorativi) Precisare le modalità ed il luogo dell evento

123 segue Art. 148 Procedura di risarcimento A chi va indirizzata la richiesta di risarcimento? All ufficio sinistri del luogo di domicilio del danneggiato All agenzia presso la quale è stato concluso il contratto Alla direzione dell impresa

124 segue Art. 148 Procedura di risarcimento Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

125 segue Art. 148 Procedura di risarcimento 2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso.

126 segue Art. 148 Procedura di risarcimento La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate precedentemente e deve essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti,

127 segue Art. 148 Procedura di risarcimento nonché dalla dichiarazione ai sensi dell articolo 142, comma 2 (dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie), o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

128 segue Art. 148 Procedura di risarcimento 3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi.

129 segue Art. 148 Procedura di risarcimento 4. L impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso. 5. In caso di richiesta incompleta l impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. 6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

130 segue Art. 148 Procedura di risarcimento 7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. 8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile. 10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all ISVAP per gli accertamenti relativi all osservanza delle disposizioni del presente capo.

131 segue Art. 148 Procedura di risarcimento 11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto

132 Risarcimento Diretto del danno Art. 149 Procedura di risarcimento diretto 1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. 2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonchè i danni alle cose trasportate di proprietà dell assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite [1-9 % ]previsto dall articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall articolo 141.

133 segue Art. 149 Procedura di risarcimento diretto 3. L impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime. 4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

134 segue Art. 149 Procedura di risarcimento diretto 5. L impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all eventuale liquidazione definitiva del danno. 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l azione diretta di cui all articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell ambito del sistema di risarcimento diretto

135 Art. 150 Disciplina del sistema di risarcimento diretto 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, sono stabiliti: a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione; b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno; c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell impresa di assicurazione per il risarcimento del danno; d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori; e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.

136 Segue Art. 150 Disciplina del sistema di risarcimento diretto 2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto. 3. L ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.

137 DPR 254/2006 d attuazione Art.150 CdA DEFINIZIONI UTILIZZATE NELLA CARD CARD: convenzione tra assicuratori per il Risarcimento Diretto CID: Convenzione Indennizzo diretto CTT: Convenzione terzi trasportati SIC: Sistema informatico integrato controlli auto SITA: Sistema informatico targhe auto CONCARD: Struttura dedicata al controllo delle pratiche gestite dalle imprese partecipanti alla convenzione

138 DPR 254/2006 d attuazione Art.150 CdA DEFINIZIONI UTILIZZATE NELLA CARD Impresa Gestionaria: impresa tenuta alla gestione convenzionale del danno ai sensi della CID-CTT Impresa Debitrice: l'impresa che, assicurando in tutto o in parte il veicolo responsabile del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dalla Gestionaria Partita di danno: insieme delle gestioni afferenti il medesimo danneggiato, risarcibili in convenzione

139 DPR 254/2006 d attuazione Art.150 CdA DEFINIZIONI UTILIZZATE NELLA CARD Tipologia di danno:può riguardare i danni al veicolo, i danni alla persona del conducente o dei trasportati, i danni alle cose trasportate appartenenti al conducente o al proprietario o al trasportato Voci di danno: per danni alla persona (biologico, patrimoniale, non patrimoniale, spese mediche, rivalsa assicuratori sociali, rivalsa datori di lavoro), per danni a cose (riparazione o sostituzione delle cose trasportate; per danni al veicolo (riparazione del veicolo, stima per differenza, fermo tecnico, svalutazione, trasporto, ecc.)

140 DEFINIZIONI UTILIZZATE NELLA CARD Stanza di compensazione: complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti Gestione concorsuale: risarcimento effettuato dalla gestionaria in presenza di responsabilità concorsuale del proprio assicurato Gestione totale: risarcimento effettuato dalla gestionaria in assenza di responsabilità del proprio assicurato

141 DPR 254/2006 d attuazione Art.150 CdA

142 DPR 254/2006 d attuazione Art.150 CdA

143 DPR 254/2006 d attuazione Art.150 CdA

144 DPR 254/2006 d attuazione Art.150 CdA

145 DPR 254/2006 d attuazione Art.150 CdA

146 DPR 254/2006 d attuazione Art.150 CdA

147 DPR 254/2006 d attuazione Art.150 CdA

148 DPR 254/2006 d attuazione Art.150 CdA

149 DPR 254/2006 d attuazione Art.150 CdA

150 DPR 254/2006 d attuazione Art.150 CdA

151 DPR 254/2006 d attuazione Art.150 CdA

152 DPR 254/2006 d attuazione Art.150 CdA

153 DPR 254/2006 d attuazione Art.150 CdA

154 DPR 254/2006 d attuazione Art.150 CdA

155 DPR 254/2006 d attuazione Art.150 CdA

156 DPR 254/2006 d attuazione Art.150 CdA

157 DPR 254/2006 d attuazione Art.150 CdA

158

159 CARD

160 CARD

161 CARD

162 CARD

163 CARD

164 CARD

165 CARD

166 CARD

167 CARD

168 CARD

169 CARD

170 CARD

171 CARD

172

173

174

175

176

177

178

179

180 DPR 254/2006 d attuazione Art.150 CdA

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195 TITOLO X CODICE DELLE ASSICURAZIONI CAPO V RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA SINISTRI AVVENUTI ALL ESTERO Artt Art. 151 Art. 152 Procedura Mandatario per la liquidazione dei sinistri Art. 153 Art. 154 Art. 155 Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica Centro di informazione italiano Accesso al Centro di informazione italiano

196 Questo Capo riguarda i danni subiti da un autovettura / cittadino in uno dei Paesi del sistema CARTA VERDE e causato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo Art (omissis) 3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento e stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento. 4. Gli articoli 300 e 301 si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione nel territorio comunitario ed assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui all articolo Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento possono agire direttamente contro l impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile

197 artt per il risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero e Centro Informazioni, artt per la liquidazione dei danni a cura dell organismo di indennizzo italiano.

198 In base alle direttive comunitarie, le imprese che esercitano l'assicurazione r.c.auto sono tenute a nominare un "mandatario" in ogni Stato dello Spazio Economico Europeo diverso da quello in cui hanno la propria sede legale. Grazie a tale disposizione, i residenti in Italia che siano rimasti vittima di un incidente stradale avvenuto in un Paese del Sistema Carta Verde e provocato da un veicolo immatricolato e assicurato uno Stato dello Spazio Economico Europeo, per chiedere il risarcimento dei danni potranno rivolgersi direttamente al rappresentante nominato in Italia dall'impresa con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro

199 Naturalmente, la nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha provocato il sinistro

200 INCIDENTI CON STRANIERI Il CdA ha recepito la IV^ DIRETTIVA AUTO Possibilità per il danneggiato, vittima di un incidente all estero, di essere liquidato nel proprio paese di residenza da un rappresentante dell impresa straniera assicuratrice del responsabile

201 CAMPO DI APPLICAZIONE Danni a cose e a persona Danneggiato e danneggiante residenti in differenti paesi dell UE Sinistro accaduto in un paese dell UE o del sistema carta verde

202 CENTRO D INFORMAZIONI Informazioni da fornire al DANNEGGIATO Nome ed indirizzo del proprietario del veicolo responsabile Nome ed indirizzo dell assicuratore del responsabile Numero di polizza Nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri nel paese del danneggiato

203 MANDATARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI Competenze Gestione e liquidazione dei sinistri senza limiti di importo nel paese di residenza del danneggiato Applicazione della lex loci

204 ORGANISMO D INDENNIZZO CONDIZIONI D INTERVENTO: A) Mancata risposta da parte del mandatario entro 3 mesi dalla richiesta di risarcimento B) C) Rifiuto non motivato dell offerta da parte del mandatario Mancata designazione del mandatario Non è ammesso il ricorso all Organismo d indennizzo se sia stata intrapresa un azione legale direttamente contro l impresa assicuratrice

205 Come si fa per risalire all'assicuratore estero del veicolo responsabile del sinistro, se si conosce solo il numero di targa e/o come individuare il mandatario nominato in Italia dall'assicuratore estero? Per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia da tale assicuratore, occorre scrivere all'isvap Centro di Informazioni - Via del Quirinale ROMA inviando: - un fax al numero oppure - un messaggio all'indirizzo centroinformazioni@isvap.it

206 indicando in modo chiaro tutti gli elementi che permettono di risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota). L'Isvap raccoglie le informazioni necessarie presso il Centro Informazioni competente e risponde all'interessato, indicandogli il nome del mandatario cui ci si dovrà rivolgere ai fini della gestione e liquidazione del sinistro.

207 Di quanto tempo dispongono l'assicuratore estero o il mandatario nominato in Italia per rispondere alla richiesta di risarcimento? Tre mesi. Se l'assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, non forniscono una risposta motivata alla richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla sua ricezione, il danneggiato può chiedere l'intervento della CONSAP S.p.A. - gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada quale Organismo di Indennizzo nazionale.

208 Che cosa accade se l'assicuratore estero non ha nominato un mandatario in Italia? Se a seguito degli accertamenti svolti presso il Centro Informazioni dell'isvap risulta che l'impresa di assicurazione del responsabile civile del sinistro non ha provveduto alla designazione di un mandatario per la liquidazione dei sinistri in Italia, potrà essere presentata richiesta di risarcimento direttamente alla CONSAP Spa, gestore del Fondo di garanzia vittime della strada, ai fini dello svolgimento delle funzioni di Organismo di indennizzo nazionale. Ciò, tuttavia, non è possibile nei casi in cui l'interessato abbia presentato analoga richiesta direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro e abbia ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla richiesta

209 Qual è la legge applicabile al sinistro? Quella del luogo di accadimento. La procedura sopra illustrata non modifica il diritto materiale applicabile al sinistro né ha effetti sulla competenza giurisdizionale. Ai fini della determinazione della responsabilità e della quantificazione del danno dovranno essere rispettate le norme vigenti nello Stato in cui è avvenuto il sinistro. Inoltre, poiché il termine fissato dalla comunità ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni da parte degli Stati membri era quello del 20 gennaio 2003, la competenza dei mandatari non può, in generale, ritenersi estesa ai sinistri avvenuti in data antecedente

210 A chi ci si deve rivolgere se il veicolo responsabile del sinistro non è assicurato o non è identificato? Chi ha subito un danno in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo a causa di un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di risarcimento alla CONSAP - Gestione F.G.V.S. - Organismo di Indennizzo Diretto - Via Yser, Roma, fax n , organismo@consap.it

211 IL FONDO DI GARANZIA E COMPETENTE PER LA GESTIONE DEI DANNI PROVOCATI DA VEICOLO: non identificato (risarciti solo i danni a persona) non assicurato (risarciti anche i danni a cose superiori a 500 euro) assicurato presso un impresa in l.c.a. (risarciti sia i danni a cose sia i danni a persona) veicolo posto in circolazione contro la volontà... (dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all autorità) sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati, assicurati presso un impresa con sede legale in Italia operante nell altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

212 interviene quando: Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada 1)il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; 2)il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; 3)il veicolo o natante risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà dì prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente

213 segue 4) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell usufruttuario, dell acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all autorità) 5) a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

214 Il Fondo di garanzia non tratta direttamente i sinistri ma si avvale di imprese assicuratrici designate per aree geografiche

215 Limiti e Modalità di Intervento: veicoli non identificati per i soli danni alla persona, nei limiti del massimale minimo stabilito per legge e con riferimento alle tabelle INAIL per le percentuali di inabilità permanente e per le prestazioni ai congiunti e/o conviventi, veicoli non assicurati per i danni alla persona nonché per i danni alle cose con una franchigia, per questi ultimi, di 500,00 e nei limiti del massimale minimo previsto per legge, veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa sia per i danni alla persona che per i danni alle cose e nei limiti del massimale minimo previsto per legge,

216 Limiti e Modalità di Intervento: veicoli posti in circolazione contro la volontà dell acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, il risarcimento è dovuto limitatamente ai terzi non trasportati ed a coloro che sono trasportati contro la propria volontà o sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alle persone, sia per i danni alle cose. Il tutto entro i limiti del massimale minimo previsto per legge, Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato verso l'impresa posta in liquidazione coatta.

217 Limiti e Modalità di Intervento: Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato o non assicurato, la domanda dovrà essere indirizzata all Impresa Designata territorialmente competente all istruzione e liquidazione del sinistro individuabile, nell ultimo Provvedimento ISVAP, in base alla Regione ove è accaduto l incidente.

218 Limiti e Modalità di Intervento: La domanda di risarcimento dovrà essere corredata dalla documentazione attestante la responsabilità del conducente del veicolo che ha causato il sinistro, l eventuale scopertura assicurativa nonché la quantificazione dei danni subiti. La domanda di risarcimento dovrà essere corredata dalla documentazione attestante la responsabilità del conducente del veicolo che ha causato il sinistro, l eventuale scopertura assicurativa nonché la quantificazione dei danni subiti. La Consap S.p.A. ha sede legale in Via Yser 14 a Roma (00198) Il telefono del centralino è , quello del Fondo di garanzia per le vittime della strada , il fax è e l segreteria.fgs@consap.it

219 Marco Mambretti VALORE DELLA COSA l evento dannoso non può comportare situazioni di arricchimento del danneggiato, perché in questo caso egli avrebbe interesse all accadimento dell evento. Per la salvaguardia del principio indennitario dell assicurazione, il valore della cosa dovrà corrispondere, con la migliore approssimazione possibile, al valore reale della stessa (Art. 1907, 1908 e 1909 c.c.).

220 Segue > VALORE DELLA COSA Marco Mambretti Se il valore della cosa è stato dolosamente aumentato(1909 c.c.) da parte dell assicurato, con la volontà di trarre beneficio all accadimento dell evento, l assicuratore non è tenuto a risarcire il danno. Se l indicazione esagerata (1909 c.c.) del valore non deriva da intento doloso, l assicuratore è tenuto a indennizzare la cosa perita o danneggiata, nei limiti del valore reale della cosa stessa. Se il valore della cosa risulta invece superiore al valore indicato nel contratto, l indennizzo dell assicuratore sarà ridotto (1907 c.c.) nella proporzione della differenza esistente fra il valore reale e il valore assicurato. Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate, contenuta nella polizza o in altri documenti.

221 Marco Mambretti VALORE DELLA COSA ASSICURATA (Art c.c.) 1. Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. 2. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti. 3. Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti. 4. Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.

222 Marco Mambretti ASSICURAZIONE PARZIALE (Art c.c.) Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

223 Marco Mambretti 12 NUMERI ALL ANNO RITIRO

224 Marco Mambretti

225 Marco Mambretti

226 Marco Mambretti 2 NUMERI ALL ANNO

227 Marco Mambretti 4 NUMERI ALL ANNO

228 Marco Mambretti 6 NUMERI ALL ANNO

229 Marco Mambretti Trattandosi di garanzia diretta, cioè regolata solo dall obbligazione contrattuale, è possibile contraddire o modificare le definizioni riportate nei mercuriali di riferimento. Unica nota: potrebbe ingenerare confusione nel cliente

230 Marco Mambretti CASSONI

231 Marco Mambretti

232 Marco Mambretti

233 Marco Mambretti

234 Marco Mambretti 4R in edicola

235 Marco Mambretti 4R in edicola

236 Marco Mambretti

237 Marco Mambretti

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi a14 a 12 10 a 8 a 6 a 4 a a a18 16 a 20 22 a A UTO M I 24 a 26 a 28 a 30 a 32 a 34 a 36 a 38 a CLASSI DI MERITO 2 a A B C L D E F G H I AUTOVETTURE AutoMia Reale Contratto di assicurazione per la tutela

Dettagli

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.)

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.) Responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.) Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità extra-contrattuale

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n. 254 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n. 254 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n. 254 1 Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto

Dettagli

L urto nella navigazione da diporto Inquadramento della disciplina ed aspetti applicativi

L urto nella navigazione da diporto Inquadramento della disciplina ed aspetti applicativi L urto nella navigazione da diporto Inquadramento della disciplina ed aspetti applicativi Avv. Enrico Mordiglia Studio Legale Mordiglia Genova - Milano Inquadramento normativo > Codice della nautica da

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Il risarcimento diretto

Il risarcimento diretto 3 Il risarcimento diretto La legge n. 254/2006 dichiara che per alcuni tipi di sinistri, avvenuti dal 1 febbraio 2007, le assicurazioni sono obbligate ad applicare il risarcimento diretto. Il risarcimento

Dettagli

COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera

COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (Approvato con delibera di C.C. n.34 del 37/11/2009 ) ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento

Dettagli

PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DIRETTO:

PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DIRETTO: PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DIRETTO: La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni a veicoli immatricolati in Italia e di lesioni di lieve entità al conducente, anche

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n. 254 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n. 254 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n. 254 1 Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto

Dettagli

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Capitolo 4 - LEASING. Sommario Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

LA CONVENZIONE DELLA CISL FP

LA CONVENZIONE DELLA CISL FP LA CONVENZIONE DELLA CISL FP La CISL FP offre ai propri iscritti soluzioni assicurative che riescono a garantire la piena, reale ed efficace copertura dai rischi derivanti da colpa grave a prezzi tra i

Dettagli

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia - Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma

Dettagli

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO.

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO. COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO. C C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l

Dettagli

mini guida Tipologia del risarcimento del danno

mini guida Tipologia del risarcimento del danno mini guida Tipologia del risarcimento del danno Guida realizzata da Con il patrocinio ed il contributo finanziario del TIPOLOGIA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO: IN FORMA SPECIFICA O PER EQUIVALENTE Sono frequenti

Dettagli

RISARCIMENTO DIRETTO: ACCORCIAMO LE DISTANZE

RISARCIMENTO DIRETTO: ACCORCIAMO LE DISTANZE Fonte Ania RISARCIMENTO DIRETTO: ACCORCIAMO LE DISTANZE COSA E IL RISARCIMENTO DIRETTO Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso assicurativo che dal 1 febbraio 2007 in caso di incidente

Dettagli

L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 4 DEL 9 AGOSTO 2006 REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN OCCASIONE DI CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI CONTRATTI R.C.AUTO DI CUI AL TITOLO XIV (VIGILANZA

Dettagli

Il Contratto di Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione Il Contratto di Assicurazione Concas Alessandra Il Contratto di Assicurazione, è un contratto mediante il quale una parte, che prende il nome di assicurato, versa all'altra parte, che prende il nome di

Dettagli

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI REGOLAMENTO MODALITA DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DA PARTE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 2014 SOMMARIO ARTICOLO 1 DEFINIZIONE

Dettagli

LE ALTRE CATEGORIE DEL DANNO INGIUSTO Consuela Cigalotti DANNO INGIUSTO Secondo la definizione del codice civile è da considerarsi danno ingiusto,, il danno prodotto non iure,, ( comportamento non giustificato

Dettagli

REGOLAMENTO N. 29 DEL 16 MARZO 2009. L ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

REGOLAMENTO N. 29 DEL 16 MARZO 2009. L ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 29 DEL 16 MARZO 2009 REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ISTRUZIONI APPLICATIVE SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI ALL INTERNO DEI RAMI DI ASSICURAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO

Dettagli

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro

Dettagli

Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi?

Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi? Esame: Test C Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi? 1) 1. Bonus Malus 2) 2. A franchigia fissa 3) 3. A

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

periodo di 12 mesi i difetti di conformità, pertanto e nostro obbligo ripristinare con la riparazione i difetti

periodo di 12 mesi i difetti di conformità, pertanto e nostro obbligo ripristinare con la riparazione i difetti INFORMAZIONI CIRCA L APPLICAZIONE DELLA GARANZIA DI CONFORMITA VEICOLO USATO La nostra azienda applica su ogni veicolo usato venduto la Garanzia di conformità prevista dal codice al consumo, la garanzia

Dettagli

Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici

Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici avv. Mauro Crosato Presidente ASFO triveneto. Padova, 7 luglio 2015 Tipi di responsabilità Responsabilità penale; Responsabilità

Dettagli

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità

Dettagli

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE

Dettagli

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ALL. 10 Il presente documento riporta un estratto delle condizioni di polizza e ha scopo puramente informativo. Il testo integrale del contratto originale

Dettagli

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Capitolo I LA FASE STRAGIUDIZIALE. F004 Denuncia di sinistro ex art. 143 D.Lgs. n. 209/ 2005 (I ipotesi)... Pag.

INDICE SOMMARIO. Capitolo I LA FASE STRAGIUDIZIALE. F004 Denuncia di sinistro ex art. 143 D.Lgs. n. 209/ 2005 (I ipotesi)... Pag. Capitolo I LA FASE STRAGIUDIZIALE F001 Denuncia di sinistro ex art. 143 D.Lgs. n. 209/ 2005 (I ipotesi)... Pag. 3 F002 Denuncia di sinistro ex art. 143 D.Lgs. n. 209/ 2005 (II ipotesi)...» 4 F003 Denuncia

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

IL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE

IL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE IL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE CHE COSA È IL RISARCIMENTO DIRETTO Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso assicurativo che dal 1 febbraio 2007 in caso di incidente stradale consente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista

Dettagli

1) Risarcimento Diretto

1) Risarcimento Diretto 1) Risarcimento Diretto Cos'è È la nuova procedura di rimborso assicurativo, in vigore dal 1 febbraio 2007, che in caso di incidente stradale ti consente di ottenere il risarcimento direttamente dalla

Dettagli

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL SISTEMA C ENTRO IN BICI. 1) Il sottoscrittore del presente modulo dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL SISTEMA C ENTRO IN BICI. 1) Il sottoscrittore del presente modulo dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL SISTEMA C ENTRO IN BICI 1) Il sottoscrittore del presente modulo dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti che consentono l utilizzo della bicicletta pubblica alla

Dettagli

LE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate

LE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate LE CARATTERISTICHE Che cosa è E una polizza collettiva contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali, che può essere sottoscritta esclusivamente dai titolari di conti correnti di una delle Banche

Dettagli

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 -

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 - SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 - Premessa In applicazione dell art. 11 combinato con l art. 17 e l art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia Mercato Alternativo

Dettagli

UDI. La responsabilità civile. chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi

UDI. La responsabilità civile. chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi La responsabilità civile Responsabilità civile verso terzi chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi Responsabilità civile verso i prestatori d opera (RCO)

Dettagli

BLUE NOTE S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

BLUE NOTE S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING BLUE NOTE S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING Premessa La presente procedura (Ia Procedura) regola gli obblighi informativi inerenti le Operazioni (come infra definite) compiute dagli Amministratori di

Dettagli

D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INDICE Avvertenza... Elenco delle abbreviazioni.... V XVII D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE PARTE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI VEICOLI E DEI NATANTI OBBLIGO DI

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

ROLAND Penale. per la Società PGAI Professional Golfers Association of Italy

ROLAND Penale. per la Società PGAI Professional Golfers Association of Italy ROLAND Penale per la Società PGAI Professional Golfers Association of Italy Contraente Società PGAI Professional Golfers Association of Italy Via Marangoni 3 I- 20124 Milano (MI) Assicuratore Piazza E.

Dettagli

LA SURROGA DELL ASSICURATORE

LA SURROGA DELL ASSICURATORE LA SURROGA DELL ASSICURATORE L ASSICURATORE CHE HA PAGATO L INDENNITÀ È SURROGATO, FINO ALLA CONCORRENZA DELL AMMONTARE DI ESSA NEI DIRITTI DELL ASSICURATO VERSO I TERZI RESPONSABILI. (Art. 1916 C.C.)

Dettagli

Condizioni di assicurazione

Condizioni di assicurazione Mod. 5251 RCA - Ed. 08/14 Autovetture Condizioni di assicurazione 1 di 96 2 di 96 1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dal giorno e dall ora indicati in polizza

Dettagli

Circolare N.120 del 4 Settembre 2012. Professioni regolamentate. Più tempo per la copertura assicurativa

Circolare N.120 del 4 Settembre 2012. Professioni regolamentate. Più tempo per la copertura assicurativa Circolare N.120 del 4 Settembre 2012 Professioni regolamentate. Più tempo per la copertura assicurativa Professioni regolamentate: più tempo per la copertura assicurativa Gentile cliente, con la presente

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

PROCEDURE CONVENZIONE CARD

PROCEDURE CONVENZIONE CARD Smart company PROCEDURE CONVENZIONE CARD LA CONVENZIONE CARD La Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD), prevede, per la parte di nostro interesse, due tipologie di sinistri e precisamente:

Dettagli

COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze)

COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze) 1 COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze) Regolamento per l utilizzo di autoveicoli e macchine operatrici Approvato con atto consiliare n 86 del 30.11.2006 1 2 ART. 1 Norma di carattere generale La gestione

Dettagli

Roma, 09 settembre 2003

Roma, 09 settembre 2003 RISOLUZIONE N. 178/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del TUIR: regime tributario dei

Dettagli

Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi)

Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi) Testo in vigore dal: 15-8-2012 Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 Modificato dalla L.127/2010, dalla L.10/2011, dalla L.148/2011 e dalla

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Circolare N.126 del 31 Luglio 2013

Circolare N.126 del 31 Luglio 2013 Circolare N.126 del 31 Luglio 2013 RC professionisti. Dal 15 agosto diventa un obbligo! Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarle che entro il prossimo 15.08.2013, secondo quanto previsto

Dettagli

Comune di Palagianello Provincia di Taranto

Comune di Palagianello Provincia di Taranto Comune di Palagianello Provincia di Taranto REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI ai sensi dell articolo 13 della legge

Dettagli

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5 Italcuscinetti S.p.A. CAPITOLATO DI FORNITURA (CONDIZIONI GENERALI) Introduzione Le forniture dei prodotti, presenti in questo documento redatto da Italcuscinetti S.p.A., sono gestite e regolate dalle

Dettagli

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa D.L. 26 settembre 1978, n. 576 convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 1978, n. 738 (G.U. 28 settembre 1978, n. 272; G.U. 25 novembre 1978, n. 330) Agevolazioni al trasferimento del portafoglio

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt.

Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt. 12 e 13 CIRCOLARE n. 7/2013 approvata con delibera del 2 dicembre

Dettagli

TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di TE Wind S.A. in data 7 ottobre 2013-1 - Premessa In applicazione dell art. 11 combinato con l art. 17

Dettagli

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,

Dettagli

L AZIONE DI REGRESSO DELL INAIL COME STRUMENTO DI PREVENZIONE

L AZIONE DI REGRESSO DELL INAIL COME STRUMENTO DI PREVENZIONE L AZIONE DI REGRESSO DELL INAIL COME STRUMENTO DI PREVENZIONE ART. 10 L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

REGOLAMENTO AUTO AZIENDALI

REGOLAMENTO AUTO AZIENDALI REGOLAMENTO AUTO AZIENDALI IL PRESENTE REGOLAMENTO HA LO SCOPO DI DISCIPLINARE L USO, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE, SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA, DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ O IN DOTAZIONE DELL AGENZIA

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

C O M U N E D I S E N O R B Ì Provincia di Cagliari

C O M U N E D I S E N O R B Ì Provincia di Cagliari C O M U N E D I S E N O R B Ì Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 159

Dettagli

Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via

Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via ALLA SEDE INPS DI Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via., p r e m e s s o - che il Sig... è iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

Allegato A. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. ART. 3 Gestione e costo del servizio

Allegato A. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. ART. 3 Gestione e costo del servizio TITOLO II Gestione, costo, tariffe TITOLO II Gestione, costo, tariffe ART. 3 Gestione e costo del servizio 3. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare alla Giunta Comunale, entro il mese di settembre

Dettagli

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma UFFICIO REGISTRO BOLLO RADIO ASSICURAZIONI ROMA - Copertina Fascicolo Informativo Sig... Date viaggio... Destinazione... CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 509945135 INTER PARTNER ASSISTANCE Interassistance

Dettagli

Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 www.studiolaplacagriva.it. www.studiolaplacagriva.it

Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 www.studiolaplacagriva.it. www.studiolaplacagriva.it Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 AMBITO ASSICURARSI COME. CIRCA IL PROBLEMA DELLA COLPA GRAVE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO: PROBLEMI DI COPERTURA ASSICURATIVA. Responsabilità del

Dettagli

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento

Dettagli

RINUNCIA ALLA RIVALSA

RINUNCIA ALLA RIVALSA A) La clausola RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all art. 1916 del Codice Civile, verso: - le persone delle quali l assicurato deve rispondere

Dettagli

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41 www.granterre.it Art. 1 Il presente Regolamento

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100, Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio del 30 dicembre 1983 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla

Dettagli

Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro

Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro 1 Consolidamento della disciplina Per la maggior parte

Dettagli

RISOLUZIONE N. 141/E

RISOLUZIONE N. 141/E RISOLUZIONE N. 141/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 dicembre 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line

Dettagli

La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa

La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa a cura dell Avv. Elio Garibaldi 1 RECENTI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI IN ARGOMENTO DI RESPONSABILITA SANITARIA Responsabilità contrattuale

Dettagli

Brevi note sulla responsabilità del dipendente bancario verso i terzi ed il datore di lavoro. R.C. PROFESSIONALE BANCARI

Brevi note sulla responsabilità del dipendente bancario verso i terzi ed il datore di lavoro. R.C. PROFESSIONALE BANCARI Brevi note sulla responsabilità del dipendente bancario verso i terzi ed il datore di lavoro. R.C. PROFESSIONALE BANCARI FONTI DELLA RESPONSABILITA La normativa vigente in materia 2 I fondamenti concettuali

Dettagli

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI In applicazione del combinato disposto degli articoli 11, 17 e 31 del Regolamento

Dettagli

Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di

Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di responsabilità: RESPONSABILITÀ CIVILE regolata dall art. 2043

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

Rc Auto: aumento dei limiti minimi di copertura assicurativa obbligatoria Decreto legislativo 06.11.2007 n. 198, G.U. 09.11.2007

Rc Auto: aumento dei limiti minimi di copertura assicurativa obbligatoria Decreto legislativo 06.11.2007 n. 198, G.U. 09.11.2007 Rc Auto: aumento dei limiti minimi di copertura assicurativa obbligatoria Decreto legislativo 06.11.2007 n. 198, G.U. 09.11.2007 Innalzata la misura dei limiti minimi di copertura assicurativa obbligatoria

Dettagli

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici e per la disciplina del procedimento sanzionatorio per la applicazione delle sanzioni specifiche

Dettagli

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO NELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E NATANTI, DI

Dettagli

STUDIO LEGALE BOGLIONE IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012

STUDIO LEGALE BOGLIONE IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012 A VV. I TALO PARTENZA IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012 Il lontano passato: responsabilità extracontrattuale Il paziente che si riteneva danneggiato

Dettagli

http://alca.intra.infocamere.it/esam/esamiquestservlet

http://alca.intra.infocamere.it/esam/esamiquestservlet Pagina 1 di 6 NORME DI COMPORTAMENTO TAXI ED AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE 1) Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l'assicurato che nel corso dell'anno non ha provocato danni a terzi? A [*] Bonus-Malus

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

Servizio Studi e Gestione Dati Divisione Studi e Statistiche

Servizio Studi e Gestione Dati Divisione Studi e Statistiche Servizio Studi e Gestione Dati Divisione Studi e Statistiche Premi lordi contabilizzati a tutto il terzo trimestre 2014 dalle Imprese di assicurazione nazionali e dalle Rappresentanze per l Italia delle

Dettagli

SCOOTER FOR RENT CLAUSOLE

SCOOTER FOR RENT CLAUSOLE SCOOTER FOR RENT CLAUSOLE 1_condizioni di accessibilità al noleggio di ciclomotori e motoveicoli Per il noleggio di ciclomotori di 50cc è richiesta un età minima di 14 anni, un documento d identità valido

Dettagli

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento

Dettagli