POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO"

Transcript

1 Pag. 1 di 14 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO La presente polizza è stipulata tra ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D AOSTA V. Bologna 148 TORINO TORINO C.F e COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI Durata del contratto Dalle ore del : 30/4/2012 Alle ore del : 30/4/2013 Con scadenza dei periodi di assicurazione Successivi al primo fissati Alle ore di ogni 30/4 1

2 Pag. 2 di 14 DATI CONTRATTUALI Polizza N Effetto 30/4/2012 Scadenza 30/4/2013 Durata Rateazione Annuale CIG DEFINIZIONI. Alle seguenti denominazioni, si attribuisce il significato qui precisato: Assicurazione: Polizza : Contraente: Assicurato: Società : Broker: Premio: Sinistro : Rischio: Danni Materiali: il contratto di assicurazione; il documento che prova l'assicurazione; il soggetto che stipula l'assicurazione; il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; l'impresa assicuratrice; l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente ha affidato la gestione del contratto; la somma dovuta dal Contraente alla Società; il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione; la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne; il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose; Perdite patrimoniali: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di Danni Materiali Cose: Indennizzo: Franchigia: sia gli oggetti materiali che gli animali la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; la somma che viene dedotta da ciascun indennizzo che rimane a carico dell' Assicurato; 2

3 Pag. 3 di 14 Scoperto: Addetti: Retribuzione lorda: Infortunio: Malattia: Comp. Delegataria: la percentuale dell'indennizzo che resta a carico dell'assicurato; tutte le persone fisiche che prestano la loro opera nell Ente il corrispettivo che il datore di lavoro paga a titolo di stipendio, mercedi, salari e compensi di qualsiasi genere ai dipendenti,amministratori, collaboratori, lavoratori parasubordinati, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge a carico dei soggetti stessi; l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili; ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio; Società che emette e amministra la Polizza; Periodo assicurativo: termine con il quale si definisce l'anno assicurativo; 3

4 Pag. 4 di 14 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell' Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre ché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. 2) Dolo e colpa grave. La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se causati da colpa grave dell'assicurato e da dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, escluso il dolo dell'assicurato (art. 1900). 3) Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile Obblighi dell appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. Qualora l appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.. La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefetturaufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria 4) Durata del contratto. La presente polizza decorre dalle ore 24 del e scadrà alle ore 24 del Il contratto ha durata di un anno e cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo. L Istituto Zooprofilattico, inoltre, si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 120 (centoventi) giorni dopo la scadenza, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata. 4

5 Pag. 5 di 14 5) Modifiche dell'assicurazione. Il Contraente ha la facoltà di richiedere, nel corso della durata del contratto, eventuali modifiche del contratto di assicurazione che devono essere richieste per iscritto. L'eventuale aumento di premio relativo alle variazioni di rischio, sarà corrisposto alla scadenza della rata annuale successiva.. Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione, a partire dalla scadenza successiva alla comunicazione fatta dal Contraente, ai sensi dell'art.1897 C.C. ed in tal caso la Società rinuncia al diritto di recesso consentito dal citato Art.1897 C.C.. E espressamente convenuto che eventuali aggravamenti o diminuzioni del rischio resteranno ininfluenti ai fini della validità della presente garanzia e non comporteranno diritto di recesso. 6) Obblighi del Contraente in caso di sinistro. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto al Broker e/o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 (quindici) giorni da quando l'ufficio competente per la gestione delle pratiche assicurative ne è venuto a conoscenza ovvero abbia ricevuto dal danneggiato direttamente o per il tramite di un proprio legale e/o di un terzo avente titolo a rappresentarlo esplicita richiesta di risarcimento in forma scritta. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 cc). Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal successivo art. 14, il Contraente deve richiedere ai singoli operatori, copia di eventuali polizze personali stipulate a copertura dei medesimi rischi. 7) Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'impresa ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 (novanta) giorni. 8) Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 9) Forma delle comunicazioni. Tutte le comunicazioni fra le parti, inerenti il contratto, devono essere fatte per iscritto direttamente al Broker e/o alla Compagnia. 10) Foro competente. Per le eventuali controversie riguardanti l applicazione e l esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l altra parte ad aderire e a partecipare all incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono. In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione. 5

6 Pag. 6 di 14 Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l Assicurato. 11) Rinvio alle norme di legge. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le nonne di legge in materia. 12) Statistiche sinistri La Società, entro 90 giorni dalle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati, data di accadimento, nome della controparte e n. di sinistro attribuito dalla Società; b) sinistri riservati (con indicazione dell importo posto a riserva e breve descrizine dell evento; per i sinistri afferenti lesioni personali la descrizione deve il più completa possibile); c) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); d) sinistri senza seguito (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). La Società si obbliga a fornire il dettaglio richiesto in supporto informatico (foglio elettronico excel) e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di stipula della polizza fino a quando non vi sia l esaurimento di tutte le pratiche. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. 13) Altre assicurazioni. Si dà atto che possono sussistere, da parte dei singoli operatori, altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art C.C. Il Contraente/ Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente/ Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art del C.C. 14) Interpretazione del contratto. Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. 15) Estensione territoriale. L Assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo. 16) Coassicurazione e delega 6

7 Pag. 7 di 14 Se l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria, quest ultima provvederà ad informare le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto Ente fatta soltanto eccezione per l incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall apposita tabella 17) Clausola Broker Alla società AON S.p.A. è affidata le gestione e l esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker dell Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d Aosta iscritto alla Sezione B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell art. 109, D.Lgs 209/2005 e s.m.i. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L opera del broker sarà remunerata dall Assicuratore aggiudicatario nella misura del 8% del premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest ultimo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.. 7

8 Pag. 8 di 14 CONDIZIONI PARTICOLARI DELL ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE 1. Descrizione del rischio Con la presente polizza si intende assicurare il rischio derivante: da tutte le attività e competenze previste dallo statuto e dalle altre attività che ritiene opportune e necessarie per il conseguimento dello scopo sociale comprese tutte le operazioni e attività preliminari, accessorie, sussidiarie e/o complementari, assistenziali, ricreative e sociali di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nulla escluso ed eccettuato; da tutto il patrimonio di sua proprietà e/o datogli in affitto e/o noleggio e/o preso in comodato e/o occupato; dalla proprietà e/o uso di tutti gli impianti e/o attrezzature di ogni genere, propri e non. L'assicurazione è inoltre prestata per la responsabilità civile gravante sull'assicurato per fatto proprio o del suo personale o dei suoi collaboratori, qualsiasi sia il loro rapporto con l'istituto. La polizza quindi copre la responsabilità civile dell'istituto per danni causati a terzi a seguito di errore, negligenza, colpa di una persona di cui l'ente debba rispondere, nonché la responsabilità civile personale degli Amministratori, dei Direttori, dei Dipendenti, dei Collaboratori, nonché di qualsiasi figura che partecipi all'attività dell'istituto, qualunque sia la loro qualifica. La Compagnia rinunzia al diritto di surroga nei confronti degli Amministratori, dei Direttori, dei Dipendenti e dei Collaboratori a qualsiasi titolo, fatto salvo per danni causati dagli stessi con dolo giudizialmente accertato in via definitiva. I massimali della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite per sinistro entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei soggetti di cui sopra con l'assicurato e fra loro. 2. Disciplina della Responsabilità. La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'assicurato, indipendentemente dalla fonte giuridica invocata, norme di legge, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile. 3. Oggetto dell'assicurazione. A) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT). La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in relazione all'attività svolta nella sua qualità di: a) Proprietario,Conduttore o Gestore di tutto quanto necessita all'attività descritta, nulla escluso né eccettuato; b) Esercente tutte le attività, nulla escluso né eccettuato; c) Committente e/o Patrocinante L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso di persone del cui operato debba rispondere. L'assicurazione vale anche per la RC derivante all'assicurato per danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività di terzi, a condizione che tali danni siano la conseguenza di sinistri relativi al precedente comma del presente articolo. 8

9 Pag. 9 di 14 Novero di terzi. Si conviene tra le parti che tutti i soggetti in genere, sia persone fisiche, che giuridiche,agli effetti della presente polizza vengono considerati Terzi rispetto all Assicurato. Non sono considerati Terzi i prestatori di lavoro dell Assicurato assicurati INAIL per i danni a persona subiti in occasione di servizio, per i quali operi la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro. Per i danni non subiti in occasione di servizio detti prestatori di lavoro assicurati INAIL saranno considerati Terzi a tutti gli effetti. Rischi esclusi dall'assicurazione RCT i danni. > da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, rientranti in quanto previsto dalla legge n. 990 del e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili. Le garanzie prestate con la presente polizza sono tuttavia operanti qualora l'impiego dei veicoli a motore avvenga ad insaputa dell'assicurato o comunque contro la sua volontà, da parte di persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore o che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; > alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori; > da furto di cose altrui, salvo quanto previsto al successivo punto 6.3; > da detenzione o impiego di esplosivi; > verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopiradioattive, macchine acceleratrici, etc.), salvo quanto indicato all art. 6.12; > di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto; > di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche/campi elettromagnetici; B) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro ( RCO). La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per gli infortuni, incluse le malattie professionali, sofferti dai prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione. La validità dell'assicurazione non è pregiudicata da inesatte interpretazioni delle norme, che possano indurre l'assicurato in posizione di irregolarità verso l'inail L assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa/surroga esperite da: - INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D. Lgs. 23/2/2000 n INPS ai sensi dell art. 14 della Legge n 222 del 12 giugno 1984 e successive modifiche Resta convenuto che rimarrà a carico dell assicurato una franchigia fissa ed assoluta per sinistro per Danno Biologico di 2.500,00 9

10 Pag. 10 di 14 L assicurazione si intende estesa anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti) che prestano servizio presso l Assicurato per addestramento, corso professionale, studi e prove. C) Malattie Professionali. Ad integrazione dell'art.3 punto B - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - l'assicurazione RC verso prestatori di lavoro è estesa alle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30/6/1965 come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. n.482 del 09/06/1975, e di quelle ritenute tali dalla Magistratura, escluse, comunque, in ogni caso, l'asbestosi e la silicosi. L'assicurazione vale per le malattie: a) manifestatesi durante la validità del contratto di assicurazione e conseguenti a fatti colposi verificatisi in corso di validità del contratto. b) manifestatesi in data posteriore a quella della stipulazione del presente contratto di assicurazione ed entro 24 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e/o dopo 24 mesi dalla data di cessazione del contratto di assicurazione. 4. L assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro (compresi quadri e dirigenti), titolare, famigliare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati : alle persone considerare terzi (escluso l Assicurato/Contraente) in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale R.C.T.; agli altri prestatori di lavoro, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la garanzia R.C.O. Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro nella loro qualità di responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 successive modifiche e/o integrazioni. 5. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume a proprio carico le spese di assistenza, patrocinio e difesa stragiudiziale e giudiziale nonché quelle peritali comprese quelle liquidate dal giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dalla Azienda a tutela dei propri interessi e quelli dei dipendenti ed amministratori, a seguito di eventi riguardanti l'attività come dichiarato in polizza. La Società si impegna a proseguire nella difesa sia dell'assicurato che di tutte le persone alle quali è riconosciuta tale qualifica fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa e, nel caso in cui dovesse proseguire la parte penale nei confronti degli Assicurati, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi. L'Assicurato e/o i suoi dipendenti possono, d'accordo con la Società, nominare un legale e/o un tecnico di fiducia in collaborazione con il legale e/o un tecnico della Società stessa a spese dell' Assicuratore. 10

11 Pag. 11 di A titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi: 6.1 RC derivante dalla proprietà, conduzione e gestione di fabbricati ed immobili in genere, pertinenze, dipendenze, recinzioni, cancelli elettrici ed elettronici, strade private, cartelli di segnaletica, stradale, aree attrezzate relativi impianti, (compresi i lavori di sorveglianza, pulizia, riscaldamento ed i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione e riadattamento) a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori). Qualora questi vengano ceduti in appalto si copre la RC della committenza. 6.2 L'assicurazione vale anche per la RC che possa derivare all'assicurato per danni a terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute. La copertura viene prestata in eccedenza rispetto ad analoghe coperture assicurative eventualmente prestate con rischio accessorio su polizze di ramo incendio Le garanzie sono estese alla responsabilità civile per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose di terzi, con i limiti previsti dagli art.1783 e seguenti del C.C Le garanzie sono estese alla responsabilità civile per danni provocati a mezzi sotto carico e scarico, nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. 6.5 Le garanzie sono estese alla responsabilità civile per i danni (escluso quelli da furto) arrecati agli autoveicoli, motoveicoli, biciclette di terzi o di dipendenti e/o amministratori in sosta nelle aree dove si svolgono le attività dell'azienda. 6.6 Le garanzie sono estese alla responsabilità civile derivante dal servizio di vigilanza effettuato in proprio con guardiani anche armati e cani, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa RC derivante dalla proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati; officine meccaniche, falegnamerie, laboratori di analisi, impianti di lavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, nonché altre simili attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario all Istituto. 6.8 R.C. derivante all Istituto per i servizi che la stessa debba o decida di erogare anche presso il domicilio dei fruitori dei servizi o comunque fuori sede, con suo personale e/o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi i danni "in itinere" al personale e/o collaboratori stessi sempre che vi sia responsabilità dell 'Ente. 6.9 RC derivante all' Assicurato per i danni in conseguenza dell'esistenza e dell'esercizio di laboratori chimici e di analisi, compreso il rischio conseguente alla elaborazione di esiti e referti e comunque la RC per i danni conseguenti ad errori durante la redazione, consegna, smarrimento, conservazione degli atti e/o documenti inerenti l'attività R.C. derivante: > dall'organizzazione di attività turistica e/o ricreativa e/o dopolavoristica a favore di dipendenti o particolari categorie di assistiti (handicappati, anziani, ecc.); > dalla organizzazione e partecipazione a mostre, fiere, convegni e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand) anche presso locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi R.C. derivante: > dalla distribuzione di cibi e bevande anche a mezzo di distributori automatici sia di proprietà che di terzi; 11

12 Pag. 12 di 14 > dalla gestione di mense e/o spaccio all'interno della struttura dell'istituto anche se affidata a terzi, compreso il rischio dello smercio Le garanzie sono estese ai danni derivanti dall'uso e detenzione di attrezzature utilizzanti materiale radioattivo nonché ai danni causati agli operatori e!o agli assistiti per la proprietà e l'impiego di apparecchi a raggi X Sono compresi i danni derivanti dalla RC della committenza ad aziende autorizzate allo stoccaggio e/o conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi; 6.14 La garanzia è estesa ai danni cagionati alle apparecchiature di terzi che l'assicurato abbia in comodato od uso R.C. della committenza in genere; 6.16 R.C. per danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, unicamente se causati da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza L assicurazione comprende i danni arrecati ai beni che l Assicurato abbia in consegna, custodia, disponga a qualsiasi titolo o destinazione, esclusi i beni strumentali impiegati nelle attività produttive ed esclusi i danni causati da furto e incendio. 7. Limiti di risarcimento, scoperto e/o franchigie : La garanzia RCT e prestata con franchigia fissa ed assoluta di 500,00 per ogni tipo di sinistro: 7.1. per i danni, di cui al punto 6.2, il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è di Euro ,00; 7.2. per i danni, di cui al punto 6.3, il limite di risarcimento sarà di ,00. per sinistro e per anno assicurativo, con franchigia assoluta di ,00; 7.3. per i danni, di cui al punto 6.16, la garanzia è prestata con una franchigia assoluta di 2.500,00 e comunque con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di ,00; 7.4. per i danni da interruzione di attività: la garanzia è prestata con un limite annuo di ,00 e franchigiaassoluta di 1.000,00 per ogni sinistro; 7.5 per i danni, di cui al punto 6.17 la garanzia è prestata con un limite annuo di ,00 e una franchigia assoluta di 500,00 8) Recupero Franchigia. La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e franchigie contrattualmente previste nonché ad accertare e liquidare, anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie. Alla scadenza di ogni annualità assicurativa o minor durata contrattuale, la Società comunicherà al Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo d rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un unica soluzione. Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta. 9) Regolazione del premio. 12

13 Pag. 13 di 14 Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio stabilito in polizza. A tale scopo entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'ammontare complessivo delle retribuzioni lorde (come sopra definite) corrisposte. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Resta inteso che il tasso applicato alle variazioni di cui sopra dovrà essere uguale a quello applicato all importo delle retribuzioni erogate per la determinazione del premio offerto in sede di gara. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzi detti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente. Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie ed in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall' Art. 20 del DPR 30/06/1965 n Il Contraente La Società 13

14 Pag. 14 di 14 ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO MASSIMALI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI 1) ,00 per ogni sinistro 1) ,00 per ogni persona 1) ,00 per danni a cose e/o animali MASSIMALI RESPONSABILITA CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO 1) ,00 per ogni sinistro 1) ,00 per ogni persona Retribuzioni annue lorde ,00 Premio annuo Lordo : x (tasso % promille) = Si conviene tra le parti di fissare un premio minimo anticipato e comunque acquisito dalla società pari al 75% del premio complessivo sopra indicato, a valere per tutte le scadenze annuali, ovvero: Premio Lordo alla firma anticipato per il periodo 30/4/ /4/2013 CONTEGGIO DEL PREMIO PRIMA RATA Dal 30/4/12 Al 30/4/13 PREMIO IMPONIBILE IMPOSTE PREMIO LORDO ALLA FIRMA EURO EURO EURO RATE SUCCESSIVE Dal PREMIO IMPONIBILE IMPOSTE PREMIO LORDO DI RATA EURO EURO EURO..., lì Il Contraente La Società 14

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi

Dettagli

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Capitolato LOTTO 2 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI DURATA DELL APPALTO L appalto ha la durata di 3

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

PROVINCIA DI BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI PROVINCIA DI BRINDISI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DI ENTI PUBBLICI SOLO ENTE ASSICURATO I N D I C E DEFINIZIONI pagina 2 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Pagina 5 NORME CHE REGOLANO

Dettagli

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione;

Dettagli

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige

Dettagli

LOTTO B CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE

LOTTO B CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE C O M U N E D I C A N N A R A Provincia di Perugia LOTTO B CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PER PERDITE PATRIMONIALI DEFINIZIONI Nel testo

Dettagli

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza :

Dettagli

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE E RITIRO PATENTE

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE E RITIRO PATENTE Contraente/Ente POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE E RITIRO PATENTE Partita I.V.A. CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MORELLI BUGNA 01557080239 sede legale c.a. p.

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - Per ANEIS : l Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale con sede legale in via Dante n 31 (35139) Padova e sede operativa presso lo studio del

Dettagli

AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE

AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE CONDIZIONI DI GARANZIA MODALITÀ DI ADESIONE Pagina 1

Dettagli

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.

Dettagli

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed.

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed. POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed. 01/03/2008 CONDIZIONI NORMATIVE INDICE 1 Definizioni 2 Integrazioni alla Garanzia

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SETTORE AVVOCATURA SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E ASSICURAZIONI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA R.C.A. E INFORTUNIO DEL CONDUCENTE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono:

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SEZIONE I CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscano

Dettagli

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO Spett.le Comune di Bardonecchia Piazza De Gasperi 1 10052 Bardonecchia (TO) COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO Scheda di offerta tecnica Premesso che

Dettagli

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 Il presente fascicolo è redatto

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E AA.GG. Servizio Provveditorato ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE ART. 1. OGGETTO 1.A.

Dettagli

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO Ottobre 2015 DEFINIZIONI I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano : Contraente TPER S.p.A. che stipula il contratto

Dettagli

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed. 01/03/2008 CONDIZIONI NORMATIVE INDICE 1 Definizioni 2 Integrazioni alla Garanzia

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 COMUNICATO DEL 31 GENNAIO 2002 La Zoccatelli Assicurazioni ha fatto presente

Dettagli

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI 1 SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI Codice CIG L anno duemila, il giorno del mese di nella sede della Casa per Anziani Umberto I - Piazza della Motta

Dettagli

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI

Dettagli

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,

Dettagli

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA CAPITOLATO TUTELA LEGALE DIRIGENTI

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA CAPITOLATO TUTELA LEGALE DIRIGENTI ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA CAPITOLATO TUTELA LEGALE DIRIGENTI DEFINIZIONI Nel testo che segue s intendono: per Contraente: per Assicurato: per Società: per Polizza: per Premio: per Rischio: per Sinistro:

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE

PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE POLIZZA N 5 RESPONSABILITA CIVILE DEI DIRIGENTI E DEI FUNZIONARI INCARICATI DI POSIZIONE (GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI: pregiudizio economico non conseguente

Dettagli

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE CA FOSCARI FORMAZIONE E RICERCA S.r.l., con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246, C.F. e Partita IVA 03387580271, rappresentata dal Prof. Maurizio Scarpari

Dettagli

IMPRESE COMMERCIALI I DATORI DI LAVORO E L INAIL

IMPRESE COMMERCIALI I DATORI DI LAVORO E L INAIL IMPRESE COMMERCIALI I DATORI DI LAVORO E L INAIL L INAIL tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni o malattie causati dall attività lavorativa, ed esonera il datore

Dettagli

Sezione II - Responsabilità Civile

Sezione II - Responsabilità Civile 10 di 36 Sezione II - Responsabilità Civile Articolo 5 - Oggetto dell assicurazione La Società assicura sino a concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza (partita 3) la somma che l Assicurato

Dettagli

AECI AEROCLUB D ITALIA R.C.T. AEROMODELLISTI

AECI AEROCLUB D ITALIA R.C.T. AEROMODELLISTI AECI AEROCLUB D ITALIA R.C.T. AEROMODELLISTI INDICE DEFINIZIONI... 3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE... 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio... 4 Altre assicurazioni...

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO ENTE CONTRAENTE: COMUNE DI B I B B I E N A Decorrenza: dalle ore 24 del 30 Giugno 2010 Scadenza: alle ore 24 del 30 Giugno 2012 1 DEFINIZIONI

Dettagli

Comune di Villa di Tirano

Comune di Villa di Tirano Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio

Dettagli

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ALL. 10 Il presente documento riporta un estratto delle condizioni di polizza e ha scopo puramente informativo. Il testo integrale del contratto originale

Dettagli

CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE (FARMACISTI) COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI EDIZIONE 01/2007 ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intendono

Dettagli

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione; '(),1,=,21, Nel testo che segue si intendono per: 9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 3ROL]]D: il documento che prova l assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

Dettagli

Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte.

Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte. Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte. Polizza RC Patrimoniale Colpa Grave Polizza Tutela Legale Colpa Grave Modifiche Introdotto (premi come

Dettagli

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste Capitolato lotto 3 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE INTERNI (copertura

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità

Dettagli

COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI. Amministrazione: il Comune di Rosignano Marittimo, Contraente della polizza;

COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI. Amministrazione: il Comune di Rosignano Marittimo, Contraente della polizza; COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI Definizioni: Nel testo che segue, si intende per: Amministrazione: il Comune di Rosignano Marittimo, Contraente della polizza; Assicurato: il soggetto,

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE (LOTTO N 05)

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE (LOTTO N 05) POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE (LOTTO N 05) La presente polizza è stipulata tra Comune di PORTOGRUARO Piazza della Repubblica, 1 30026 PORTOGRUARO (VE) C.F. 00271750275

Dettagli

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI Infermiere Professionale. NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE CON

Dettagli

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia - Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma

Dettagli

PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto

PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto Capitolato di gara (Polizza generale) per l assicurazione della responsabilità civile professionale dei dipendenti del Comune di Firenze incaricati della progettazione dei lavori ai sensi degli art. 90

Dettagli

Copertura assicurativa ai sensi degli Artt. 90 comma 5, 111 comma 1 e 112 comma 4 bis del D.Lgs. 163/2006 e degli Artt. 57 e 270 del D.P.R.

Copertura assicurativa ai sensi degli Artt. 90 comma 5, 111 comma 1 e 112 comma 4 bis del D.Lgs. 163/2006 e degli Artt. 57 e 270 del D.P.R. CAPITOLATO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE INTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE Copertura assicurativa ai sensi degli Artt.

Dettagli

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF...

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF... AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE CAPITOLATO SPECIALE Procedura aperta per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell Agenzia Nazionale per la Sicurezza

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO LOTTO A)

SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO LOTTO A) ALLEGATO B) SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO LOTTO A) ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI CORSICO Via Roma 18 20094 Corsico MI Codice Fiscale P. IVA 00880000153 e Compagnia di Assicurazione Durata del contratto

Dettagli

LOTTO 7 POLIZZA TUTELA LEGALE QUADRI

LOTTO 7 POLIZZA TUTELA LEGALE QUADRI LOTTO 7 POLIZZA TUTELA LEGALE QUADRI ASF AUTOLINEE SRL Via Asiago 16/18 22100 Como Lotto 7_capitolato Tutela Legale Quadri 1/10 EFFETTO: ore 24 del 31/12/2010 SCADENZA: ore 24 del 31/12/2013 PARAMETRI

Dettagli

Capitolato Speciale LOTTO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE COMUNE DI ACQUI TERME

Capitolato Speciale LOTTO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE COMUNE DI ACQUI TERME Capitolato Speciale LOTTO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI ACQUI TERME e Decorrenza ore 24.00 del 31/3/2008 Scadenza ore 24.00 del 31/3/2011

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA ASSICURAZIONE NELLA FORMA LIBRO MATRICOLA 1 SEZ. 1

Dettagli

CAPITOLATO DI POLIZZA RC PATRIMONIALE CONTRAENTE ED ASSICURATO ENTE COMUNE DI GALLICANO

CAPITOLATO DI POLIZZA RC PATRIMONIALE CONTRAENTE ED ASSICURATO ENTE COMUNE DI GALLICANO CAPITOLATO DI POLIZZA RC PATRIMONIALE CONTRAENTE ED ASSICURATO ENTE COMUNE DI GALLICANO POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PER PERDITE PATRIMONIALI DEFINIZIONI Nel testo che segue, si

Dettagli

COMUNE DI LECCO CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI.

COMUNE DI LECCO CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI. COMUNE DI LECCO CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI. (Garanzia assicurativa ai sensi delle disposizioni della

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO SECONDO RISCHIO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO SECONDO RISCHIO Pag 1 di 12 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO SECONDO RISCHIO La presente polizza è stipulata tra TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANA SPA Via Guido Monaco, 37 52100

Dettagli

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO ALL. B AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 125, COMMI 10 E 11, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA TRIENNALE INFORTUNI PER LA SEDE DELLA SOGESID S.P.A. DI ROMA. CIG:

Dettagli

SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE COMPAGNIA ASSICURATRICE: MILANO DIVISIONE SASA Numero di polizza Sostituisce la polizza Broker/Agenzia Codice ==== RELA BROKER s.r.l. CONTRAENTE RELA

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI stipulata tra la Spettabile Via p. GENERALI, 25 28100 NOVARA C.F.: 00123660037 P.IVA:01651850032 e la (di seguito denominata Società

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

I.A.C.P ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA Via E. Ruggiero, 134 81100 CASERTA

I.A.C.P ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA Via E. Ruggiero, 134 81100 CASERTA Polizza Tutela Giudiziaria I.A.C.P. I.A.C.P ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA Via E. Ruggiero, 134 81100 CASERTA Capitolato di polizza di Assicurazione TUTELA LEGALE LOTTO

Dettagli

POLIZZA CONVENZIONE DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVIVILE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI E VERIFICATORI INTERNI

POLIZZA CONVENZIONE DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVIVILE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI E VERIFICATORI INTERNI POLIZZA CONVENZIONE DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVIVILE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI E VERIFICATORI INTERNI Questa assicurazione è prestata nella forma CLAIMS MADE ossia a coprire i Sinistri

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA (LOTTO N 07)

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA (LOTTO N 07) Pagina 1 di 11 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA (LOTTO N 07) La presente polizza è stipulata tra Comune di PORTOGRUARO Piazza della Repubblica, 1 30026 PORTOGRUARO (VE) C.F. 00271750275 e

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA TUTELA LEGALE COMUNE DI MONSERRATO

CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA TUTELA LEGALE COMUNE DI MONSERRATO CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA TUTELA LEGALE COMUNE DI MONSERRATO DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurazione: Polizza: Contraente: Assicurato:

Dettagli

R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI

R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI 1. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare

Dettagli

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

Assicurazione professionale

Assicurazione professionale Assicurazione professionale dei medici-chirurghi e odontoiatri Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Nell analisi delle

Dettagli

Polizza responsabilità civile terzi

Polizza responsabilità civile terzi SDM BROKER S.r.l. Via Arbia, 70 00199 ROMA Tel. 06.97270759 06.64521565 Fax 06.97270748 Polizza responsabilità civile terzi Oggetto: Si assicura la Responsabilità Civile verso Terzi dei Tecnici (Istruttori,

Dettagli

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE Polizza nr: Contraente: FEDERFARMA Effetto Polizza: 01.01.2015 Scadenza Polizza: 31.12.2015 NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE ART. 1 - CONTRAENZA La presente Convenzione viene stipulata tra la

Dettagli

COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI. Lotto 4 Ambito 4.1

COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI. Lotto 4 Ambito 4.1 COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI Lotto 4 Ambito 4.1 DEFINIZIONI... 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE... 3 Art. 1: Durata del contratto... 3 Art. 2: Gestione del contratto... 3

Dettagli

MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER LA

MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER LA MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER LA Polizza di Responsabilità Civile Professionale dei Progettisti degli obblighi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici derivante dagli incarichi di progettazione

Dettagli

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) Il presente fascicolo contiene: Contratto Assicurativo o Tutela Legale NB: Assolve funzione di Contratto Assicurativo e Ricevuta Fiscale (eventualmente

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO Reg. Inc. n. Pordenone, lì CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO INFORMATICO ALL ATTIVITÀ DI ESTRAPOLAZIONE, ELABORAZIONE E MONITORAGGIO STATISTICO

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE. del Gruppo VERITAS

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE. del Gruppo VERITAS POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE del Gruppo VERITAS SOMMARIO SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE ATTIVITÀ Definizioni SEZIONE 2 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art.

Dettagli

Assicurazione della Responsabilità Civile dell Agente di Assicurazione e garanzie complementari. Modulo di proposta

Assicurazione della Responsabilità Civile dell Agente di Assicurazione e garanzie complementari. Modulo di proposta Avviso importante Assicurazione della Responsabilità Civile dell Agente di Assicurazione e garanzie complementari Modulo di proposta Il Proponente è tenuto a rispondere alle domande di seguito indicate.

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERI- VANTI DA GESTIONE POST CHIUSURA VASCHE DI DISCARICA LOTTO 1 1 Schema di condizioni contrattuali

Dettagli

ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010)

ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010) ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010) Le coperture assicurative stipulate per il periodo 2015/2016 sono le seguenti: Polizza

Dettagli

COMUNE DI MARTIGNANO

COMUNE DI MARTIGNANO COMUNE DI MARTIGNANO Provincia di Lecce Valore dell atto: La presente Convenzione è a titolo gratuito. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D USO GRATUITO DEI LOCALI SITI IN VIA GARIBALDI, AL PRIMO

Dettagli

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA Contraente / Ente POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA Partita I.V.A. COMUNE DI GUALTIERI 00440630358 sede legale c.a.p. Località Piazza Bentivoglio 26 42044 GUALTIERI

Dettagli

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI CASA DI RIPOSO- RESIDENZA PROTETTA FONDAZIONE "CECI" Via G.P. Marinelli, n. 3, 60021 Camerano (AN) SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI (art. 279, c. 1, lett. f) DPR 5.10.2010, n. 207) Lì.. IL

Dettagli

Capitolato Tecnico. Lotto I. POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI n. stipulata tra il. e la

Capitolato Tecnico. Lotto I. POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI n. stipulata tra il. e la Capitolato Tecnico Lotto I POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI n. stipulata tra il Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Durata

Dettagli

POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO. Capitolato Polizza di Assicurazione TUTELA LEGALE. Lotto n. 1

POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO. Capitolato Polizza di Assicurazione TUTELA LEGALE. Lotto n. 1 POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO Capitolato Polizza di Assicurazione TUTELA LEGALE Lotto n. 1 1 DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Dettagli

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41 www.granterre.it Art. 1 Il presente Regolamento

Dettagli

RESPONSABILITA CIVILE TERZI DA CONDUZIONE FABBRICATI ED ALTRO

RESPONSABILITA CIVILE TERZI DA CONDUZIONE FABBRICATI ED ALTRO Allegato G disciplinare di gara pag. 1 CAPITOLATO DI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE TERZI DA CONDUZIONE FABBRICATI ED ALTRO La presente polizza è stipulata tra AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI ADDOLORATA

Dettagli

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO Nel testo che segue, si deve intendere per: DEFINIZIONI ASSICURATO ASSICURAZIONE BROKER CONTRAENTE ASSICURATI INDENNIZZO INDENNITÀ LIMITE DI INDENNIZZO PERIODO DI ASSICURAZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze)

COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze) 1 COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze) Regolamento per l utilizzo di autoveicoli e macchine operatrici Approvato con atto consiliare n 86 del 30.11.2006 1 2 ART. 1 Norma di carattere generale La gestione

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento. REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Il Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone (di seguito nominato

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE

RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE CONVENZIONE NAZIONALE per l assicurazione della RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE per Amministratori Segretari Comunali Dirigenti, Funzionari, Dipendenti della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Premessa La Legge

Dettagli

Polizza Responsabilità civile della famiglia

Polizza Responsabilità civile della famiglia Polizza Responsabilità civile della famiglia Polizza N. Edizione Febbraio 2001 Pagina lasciata intenzionalmente bianca PB02/09-94 Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione 3 Norme che

Dettagli

LOTTO N. 3 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI A SECONDO RISCHIO RISCHIO FERROVIARIO. stipulata tra

LOTTO N. 3 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI A SECONDO RISCHIO RISCHIO FERROVIARIO. stipulata tra LOTTO N. 3 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI A SECONDO RISCHIO RISCHIO FERROVIARIO stipulata tra TRENTINO TRASPORTI S.p.A. Via Innsbruck, 65 38121 TRENTO TN P.IVA 01807370224

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

UDI. La responsabilità civile. chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi

UDI. La responsabilità civile. chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi La responsabilità civile Responsabilità civile verso terzi chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi Responsabilità civile verso i prestatori d opera (RCO)

Dettagli

CONVENZIONE AMINTA S.r.l. POLIZZA R.C. AMMANCHI DI CASSA R.C. PERDITE PATRIMONIALI

CONVENZIONE AMINTA S.r.l. POLIZZA R.C. AMMANCHI DI CASSA R.C. PERDITE PATRIMONIALI CONVENZIONE AMINTA S.r.l. POLIZZA R.C. AMMANCHI DI CASSA R.C. PERDITE PATRIMONIALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Assicurazione: il contratto di assicurazione; Polizza: il documento

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI

Dettagli

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli,

Dettagli

La presente polizza è stipulata tra. A.S.L. AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Via Trento 6 46100 Mantova MN P.

La presente polizza è stipulata tra. A.S.L. AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Via Trento 6 46100 Mantova MN P. La presente polizza è stipulata tra A.S.L. AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Via Trento 6 46100 Mantova MN P. IVA 01838560207 e Compagnia di Assicurazione Durata del contratto Dalle ore

Dettagli