SOGGETTI DEBITORI DELL IVA E REVERSE CHARGE
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1 SOGGETTI DEBITORI DELL IVA E REVERSE CHARGE
2 SOGGETTO PASSIVO E DEBITORE IVA
3 SOGGETTO PASSIVO E DEBITORE D IMPOSTA IVA DOVUTA DAL SOGGETTO PASSIVO CHE EFFETTUA LA CESSIONE O LA PRESTAZIONE ART. 193 DIR. 2006/112/CE E ART. 17 C. 1 D.P.R. 633/1972 DEBITORE D IMPOSTA È IL SOGGETTO PASSIVO IN CAPO AL QUALE SORGE IL DEBITO D IMPOSTA
4 EFFETTI DEL RAPPORTO DI RIVALSA IL CEDENTE/PRESTATORE: DA UN LATO, È LEGITTIMATO A PRETENDERE IL RIMBORSO DELL IVA DALL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DALL ALTRO, È OBBLIGATO A RESTITUIRE AL CESSIONARIO/COMMITTENTE L IMPOSTA PAGATA IN RIVALSA IL CEDENTE/PRESTATORE HA TITOLO PER CHIEDERE IL RIMBORSO ALL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA L AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PUÒ NEGARE LA DETRAZIONE IVA AL CESSIONARIO/COMMITTENTE IL CESSIONARIO/COMMITTENTE PUÒ AGIRE PER LA RIPETIZIONE DELL IMPOSTA NEI CONFRONTI DEL CEDENTE/PRESTATORE
5 CEDENTE/PRESTATORE NOTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE ENTRO UN ANNO DALL EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE ORIGINARIA RIMBORSO DELL IVA ENTRO IL TERMINE DI DUE ANNI DAL PAGAMENTO CESSIONARIO/COMMITTENTE IMPOSTAZIONE STATICA (AZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO) IMPOSTAZIONE DINAMICA (RIMBORSO CHIESTO ALL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA)
6 REVERSE CHARGE «ESTERNO»
7 ART. 194 DIR. 2006/112/CE SE LA CESSIONE O PRESTAZIONE È EFFETTUATA DA UN SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO NEL PAESE UE IN CUI È DOVUTA L IVA, I PAESI UE POSSONO STABILIRE CHE IL DEBITORE DELL IVA SIA IL CESSIONARIO/COMMITTENTE ECCEZIONI PREVISTE PER: SERVIZI «GENERICI» (ART. 196 DIR. 2006/112/CE) CESSIONI DI GAS, ENERGIA ELETTRICA, CALORE E FREDDO AD UN «SOGGETTO PASSIVO RIVENDITORE» (ART. 195 DIR. 2006/112/CE)
8 ART. 17 C. 2 D.P.R. 633/1972 CESSIONI E PRESTAZIONI TERRITORIALMENTE RILEVANTI IN ITALIA CON OBBLIGO D IMPOSTA IN CAPO AL CESSIONARIO/COMMITTENTE ITALIANO CEDENTE/PRESTATORE STABILITO ALL ESTERO CESSIONARIO/COMMITTENTE STABILITO IN ITALIA
9 MODALITÀ DI «INVERSIONE CONTABILE» PROCEDURA DI INTEGRAZIONE E REGISTRAZIONE PROCEDURA DI AUTOFATTURAZIONE CEDENTE/PRESTATORE UE CEDENTE/PRESTATORE EXTRA-UE
10 Procedura reverse charge con fornitore non residente UE Numerazione della fattura del fornitore comunitario e integrazione con l indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell operazione espressi in valuta estera, nonché dell ammontare dell IVA, calcolata con l aliquota ordinaria Annotazione della fattura integrata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro delle fatture emesse, secondo l ordine della numerazione, con l indicazione anche del corrispettivo dell operazione espresso in valuta estera Annotazione della fattura integrata, distintamente, anche nel registro degli acquisti, al fine di esercitare la detrazione eventualmente spettante Emissione dell autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, nel caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, annotando il documento nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente
11 Procedura reverse charge con fornitore non residente extra-ue Cessioni di beni e prestazioni di servizi non generici Prestazioni di servizi generici L autofattura deve essere: emessa nel momento di effettuazione dell operazione; numerata e annotata: - nel registro delle fatture emesse entro 15 giorni e con riferimento alla data di emissione; - nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitata la detrazione. L autofattura deve essere: emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione; numerata e annotata: - nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione dell operazione; - nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitata la detrazione.
12 CESSIONARIO/COMMITTENTE NON STABILITO IN ITALIA ART. 17 CO. 5 E 74 CO. 7, D.P.R. 633/1972 DEBITORE IVA = «CESSIONARIO, SE SOGGETTO PASSIVO D IMPOSTA NEL TERRITORIO DELLO STATO» OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE ATTRATTE NEL SISTEMA DEL REVERSE CHARGE «INTERNO» ANCHE SE (RIS. 28/E/2012 E CIRC. 11/2007): CEDENTE/PRESTATORE NON STABILITO IN ITALIA CESSIONARIO/COMMITTENTE NON STABILITO IN ITALIA
13 ULTERIORI INDICAZIONI DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CESSIONARIO NON RESIDENTE, MA IDENTIFICATO IN ITALIA (RIS. 36/E/2011) CESSIONARIO STABILITO IN ITALIA (CIRC. 37/E/2011) TELEFONINI E DISPOSITIVI A CIRCUITO INTEGRATO OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE IN GENERALE
14 OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE IN ITALIA DEL CEDENTE/PRESTATORE NON STABILITO IN ITALIA ART. 17 CO. 3 D.P.R. 633/1972 OPERAZIONI TERRITORIALMENTE RILEVANTI IN ITALIA EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI: CESSIONARI/COMMITTENTI ITALIANI NON SOGGETTI IVA CESSIONARI/COMMITTENTI NON STABILITI IN ITALIA (SOGGETTI IVA E NON) OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE DIRETTA O PER MEZZO DI RAPPRESENTANTE FISCALE
15 REVERSE CHARGE «INTERNO»
16 TRASLAZIONE FACOLTATIVA DELL OBBLIGO D IMPOSTA OPZIONALE, MA LIBERA (REVERSE CHARGE «ESTERNO») OPZIONALE, MA VINCOLATA (REVERSE CHARGE «INTERNO») ART. 194 DIR. 2006/112/CE ARTT. 199, 199-BIS E 199-TER DIR. 2006/112/CE
17 ART. 199 DIR. 2006/112/CE REVERSE CHARGE «LIBERO» (OBBLIGO DI INFORMARE IL COMITATO IVA) ART. 199-BIS DIR. 2006/112/CE FINO AL E PER UN PERIODO MINIMO DI 2 ANNI (OBBLIGO DI INFORMARE IL COMITATO IVA, PIÙ RELAZIONE ALLA COMMISSIONE) ART. 199-TER DIR. 2006/112/CE «QRM MECHANISM» NEI CASI DI IMPERATIVA URGENZA PER COMBATTERE LE FRODI IMPROVVISE E MASSICCE
18 Operazioni soggette a reverse charge Cessioni di oro da investimento (imponibili per opzione) e cessioni di oro industriale e di argento puro Prestazioni di servizi rese, nel settore edile, dai subappaltatori Cessioni di fabbricati, abitativi o strumentali, imponibili su opzione del cedente Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici Prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza aggiudicatario di una commessa nei confronti dell ente pubblico al quale emette fattura con split payment Cessioni di telefonini, nonché dei loro componenti ed accessori Cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori Cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra Trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all energia elettrica Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore Cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari
19 MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI ELIMINAZIONE DEL RC PER LE CESSIONI DI COMPONENTI ED ACCESSORI DEI TELEFONI CELLULARI ESTENSIONE DEL RC ALLE CESSIONI DI CONSOLE DA GIOCO, TABLET PC E LAPTOP ELIMINAZIONE DEL RC PER LE CESSIONI DI PERSONAL COMPUTER E LORO COMPONENTI E ACCESSORI. RIFERIMENTO ALLE CESSIONI DI MICROPROCESSORI E UNITÀ CENTRALI DI ELABORAZIONE CEDUTI PRIMA DELLA LORO INSTALLAZIONE IN PRODOTTI DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE ELIMINAZIONE DEL RC PER LE CESSIONI DI MATERIALI E PRODOTTI LAPIDEI DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA CAVE E MINIERE ELIMINAZIONE DEL RC PER LE CESSIONI DI BENI NEI CONFRONTI DI IPERMERCATI, SUPERMERCATI E DISCOUNT ALIMENTARI
20 SCADENZA DEL PER L APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE CESSIONI DI TELEFONI CELLULARI CESSIONI DI CONSOLE DA GIOCO, TABLET PC E LAPTOP CESSIONI DI MICROPROCESSORI E UNITÀ CENTRALI DI ELABORAZIONE CEDUTI PRIMA DELLA LORO INSTALLAZIONE IN PRODOTTI DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE TRASFERIMENTI DI QUOTE DI EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA TRASFERIMENTI DI ALTRE UNITÀ E DI CERTIFICATI RELATIVI A GAS ED ENERGIA ELETTRICA CESSIONI DI GAS E DI ENERGIA ELETTRICA AD UN «SOGGETTO PASSIVO RIVENDITORE»
21 CESSIONI DI CONSOLE DA GIOCO, TABLET PC E LAPTOP NEL RISPETTO DELL ART. 3 CO. 2 DELLA L. 212/2000, APPLICAZIONE DEL RC CON DECORRENZA DAL SESSANTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE IN G.U. DEL DLGS. (DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DLGS.)
22 ULTERIORI OPERAZIONI CHE POTRANNO ESSERE ASSOGGETTATE A RC POTERE DEL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI INDIVIDUARE, CON PROPRI DECRETI, ULTERIORI OPERAZIONI DA ASSOGGETTARE A RC FRA QUELLE INCLUSE NEGLI ARTT. 199 E 199-BIS DELLA DIR. 2006/112/CE, PIÙ ANALOGO POTERE PER LE OPERAZIONI OGGETTO DI «QRM» EX ART. 199-TER DELLA DIR. 2006/112/CE POTERE DEL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI INDIVIDUARE, CON PROPRI DECRETI, ULTERIORI OPERAZIONI DA ASSOGGETTARE A RC FRA QUELLE NON INCLUSE NEGLI ARTT. 199, 199-BIS E 199-TER DELLA DIR. 2006/112/CE, CON OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE UE
23 ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE NEI RAPPORTI TRA CONSORZIATE E CONSORZIO (ART. 17, CO. 6, LETT. A-QUATER, D.P.R. 633/1972) CONSORZIO AGGIUDICATARIO DI UNA COMMESSA NEI CONFRONTI DELLA PA ALLA QUALE FATTURA IN REGIME DI «SPLIT PAYMENT» CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E TRA IMPRESE ARTIGIANE SOCIETÀ CONSORTILI (ART TER C.C.) CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI (ART C.C.) SONO ESCLUSI: RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE
24 ULTERIORI MISURE A FAVORE DEI SOGGETTI IN REGIME DI «SPLIT PAYMENT» RIMBORSO DEL CREDITO IVA ANNUALE O INFRANNUALE PER DIFFERENZA TRA LE ALIQUOTE MEDIE RIMBORSO IVA PRIORITARIO, ANCHE SE: ATTIVITÀ ESERCITATA DA MENO DI 3 ANNI CREDITO IVA INFERIORE A EURO O A EURO CREDITO IVA INFERIORE AL 10% DEL TOTALE DEGLI ACQUISTI/IMPORTAZIONI EROGATO PER UN IMPORTO NON SUPERIORE A QUELLO DELL IVA APPLICATA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A «SPLIT PAYMENT»
25 PROCEDURA DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE «INTERNO» DICHIARAZIONE ANNUALE SANZIONI
26 PROCEDURA DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE CEDENTE/PRESTATORE FATTURA EMESSA SENZA IVA CON INDICAZIONE «INVERSIONE CONTABILE INTEGRAZIONE CON INDICAZIONE DELL ALIQUOTA E DELL IMPOSTA CESSIONARIO/ COMMITTENTE ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE ENTRO IL MESE DI RICEVIMENTO O SUCCESSIVAMENTE, MA ENTRO 15 GIORNI E CON RIFERIMENTO AL RELATIVO MESE ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEGLI ACQUISTI AI FINI DELLA DETRAZIONE
27 MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA CEDENTE/PRESTATORE
28 MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA CESSIONARIO/COMMITTENTE
29 REGIME SANZIONATORIO (ART. 6, CO. 9-BIS, 9-BIS1 E 9-BIS2, DLGS. 471/1997) OMESSO REVERSE CHARGE ART. 6 CO. 9-BIS ERRONEA APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO ART. 6 CO. 9-BIS1 ERRONEA APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE ART. 6 CO. 9-BIS2
30 OMESSO REVERSE CHARGE SANZIONE DA 500 A EURO PER TUTTE LE IPOTESI DI OMESSO REVERSE CHARGE: ART. 17, 34 CO. 6 E 74 CO. 7 E 8, D.P.R. 633/1972 ARTT. 46 E 47, D.L. 331/1993 SEMPRECHÉ L IMPOSTA SIA DETRAIBILE DA PARTE DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE IVA DETRAIBILE DA PARTE DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE (CORTE DI GIUSTIZIA, CAUSA C-590/13) SE L IVA NON È DETRAIBILE: SANZIONE DAL 90 AL 180% DELL IMPOSTA SANZIONE DAL 5 AL 10% DELL IMPONIBILE, CON MINIMO DI EURO, SE L OPERAZIONE NON È ANNOTATA NELLE SCRITTURE CONTABILI DA TENERE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
31 ERRONEA APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO SANZIONE, IN CAPO AL CESSIONARIO/COMMITTENTE, DA 250 A EURO IVA DETRAIBILE DA PARTE DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE CESSIONARIO/COMMITTENTE NON TENUTO AD ASSOLVERE L IVA IN REVERSE CHARGE RESPONSABILE SOLIDALE DEL CEDENTE/PRESTATORE PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE SANZIONE, IN CAPO AL CESSIONARIO/COMMITTENTE, DAL 90 AL 180% DELL IMPOSTA SE L ERRORE È FINALIZZATO ALL EVASIONE O ALLA FRODE DI CUI TALE SOGGETTO NE ERA CONSAPEVOLE
32 ERRONEA APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE SANZIONE, IN CAPO AL CEDENTE/PRESTATORE, DA 250 A EURO IVA DETRAIBILE DA PARTE DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE CEDENTE/PRESTATORE NON TENUTO AD ASSOLVEREL IVA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE SANZIONE, IN CAPO AL CEDENTE/PRESTATORE, DAL 90 AL 180% DELL IMPOSTA SE L ERRORE È FINALIZZATO ALL EVASIONE O ALLA FRODE DI CUI TALE SOGGETTO NE ERA CONSAPEVOLE
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