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1 CIRCOLARE Spettabili Padova, 1 aprile 2011 CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Obbligo di reverse charge in caso di vendita di telefoni cellulari e/o microprocessori. Con la presente Vi informiamo che, a decorrere dal 1^ aprile 2011, si applica il meccanismo dell inversione contabile nel caso di vendita di telefoni cellulari e/o microprocessori (come definiti dalle disposizioni applicative), effettuata nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Nel prospetto grafico che segue viene riassunto il meccanismo dell inversione contabile (cosiddetto reverse charge). VENDITORE ACQUIRENTE SOGGETTO CON SOGGETTO CON O PARTITA I.V.A. Deve emettere la fattura senza IVA Pagina 1 indicando che si tratta di operazione soggetta all inversione contabile, ai sensi dell art. 17, comma 6, lett. c) del D.P.R. 633/ PADOVA Via E. Vendita Telefoni cellulari o microprocessori PARTITA I.V.A. deve, integrare la fattura ricevuta dal venditore, specificando l imponibile e l IVA dovuta deve emettere autofattura deve registrare la fattura di acquisto nel Registro IVA acquisti e registrare l autofattura nel Registro IVA vendite, entro il mese di Degli Scrovegni 1 Tel Fax scrovegnipartners@consulens.it ricevimento della fattura di Codice fiscale, Partita Iva e numero Registro Imprese di Padova Capitale Sociale ,00 i.v. acquisto.

2 La risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 36/E del 31/03/2011 ha fornito alcuni importanti chiarimenti, in merito all ambito applicativo della disposizione fiscale in oggetto, che vengono riassunti nella nostra circolare. A) BENI AI QUALI SI APPLICA IL REVERSE CHARGE Il reverse charge è obbligatorio, ma si applica solo all acquisto di determinati beni, come definiti dalla Decisione del Consiglio Ue n. 2010/710/UE, che si riporta nella tabella che segue. E soggetta al reverse charge la vendita di: Telefoni cellulari Telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi ad una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo. Come chiarito dalla Risoluzione 36/E, si tratta di dispositivi la cui funzione principale consiste nel permettere di fruire dei servizi di fonia in mobilità. E soggetta al reverse charge la vendita di: Microprocessori Dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. La Risoluzione 36/E ha chiarito che il reverse charge si applica alla vendita di tutti i dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, ivi comprese le cessioni di beni destinati ad essere installati in apparati analoghi ai personal computer, quali ad esempio i server aziendali. Pagina 2 Il reverse charge, in ogni caso, si applica a tutte le cessioni dei dispositivi a circuito integrato prima della loro installazione in altri prodotti destinati al consumo finale, indipendentemente dalla circostanza che il cessionario abbia eventualmente intenzione di provvedere, successivamente all acquisto, all installazione/assemblaggio degli stessi su altri oggetti destinati al consumo finale (anche in esecuzione di prestazioni di servizi di riparazione e manutenzione). Di conseguenza: la vendita di computer non è soggetta a reverse charge, mentre la vendita dei microprocessori (separata dal computer) deve avvenire con l applicazione del meccanismo del reverse charge. Sono considerati circuiti integrati elettronici anche quelli rientranti nel codice NC della nomenclatura tariffaria doganale.

3 Pagina3 B) CASI DI ESCLUSIONE DAL REVERSE CHARGE Nella tabella che segue vengono elencati i casi in cui non si applica l inversione contabile (reverse charge). Commercio dettaglio al Il reverse charge trova applicazione per le sole vendite effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, di conseguenza ne sono escluse le cessioni effettuate da commercianti al minuto, in qualsiasi forma essi esercitino l attività: Vendita locali aperti al pubblico Vendita in spaccio interno Vendita con apparecchi di distribuzione Vendita per corrispondenza Vendita a domicilio Vendita in forma ambulante Anche se effettuate a soggetti con partita IVA. Cessione di telefono cellulare accessoria alla fornitura di traffico telefonico. Accessori dei telefoni cellulari La risoluzione 36/E ha stabilito che non è soggetta al reverse charge la cessione del telefono cellulare accessoria alla fornitura di traffico telefonico, a condizione: Nell ambito del medesimo rapporto siano ceduti traffico telefonico (anche mediante SIMCARD) e telefono cellulare; L esclusione dell applicazione della reverse charge opera anche se siano stati ceduti più telefoni cellulari ad un utente titolare di una o più SIMCARD, purché l utilizzo del telefono cellulare appaia ragionevolmente riconducibile alla fruizione del traffico telefonico (circostanza che sussiste quando i cellulari ceduti non eccedano di oltre il 10% il numero delle SIMCARD); Si considera accessoria alla fornitura di traffico telefonico, quindi non si applica il reverse charge, la cessione del telefonino in sostituzione di altri cellulari già ceduti nell ambito del medesimo rapporto di abbonamento. Per quanto riguarda gli accessori dei telefoni cellulari: Il reverse charge non si applica per i componenti ed accessori dei telefoni cellulari, quando vengono ceduti separatamente dal telefonino; Si applica, invece, il reverse charge quando i componenti ed accessori dei telefoni cellulari vengono ceduti assieme ai telefonini.

4 Pagina4 Beni destinati al consumo finale Il reverse charge, per i dispositivi a circuito integrato, si applica a tutte le vendite che precedono la loro installazione in beni destinati al consumo finale, indipendentemente dal fatto che il cliente abbia eventualmente intenzione di installarli/assemblarli in oggetti destinati al consumatore finale. Pertanto, ad esempio, se vengono venduti computer l operazione viene normalmente fatturata con IVA, anche se al loro interno sono presenti microprocessori. Mentre si applica il reverse charge, se vengono venduti microprocessori prima che siano stati installati nei computer e/o server. C) NOTE DI ACCREDITO E NOTE DI ADDEBITO Nel caso di rettifica dell imponibile e/o dell IVA, il reverse charge si applica anche alle note di accredito o note di addebito, quando la fattura alla quale si riferiscono era stata assoggettata al meccanismo dell inversione contabile. Di conseguenza: Per le vendite di telefonini e microprocessori fatturate prima del 1^ aprile 2011, le rettifiche sono assoggettate ad IVA; Per le vendite di telefonini e microprocessori fatturate dopo il 1^ aprile 2011, le rettifiche sono assoggettate al regime dell inversione contabile (reverse charge). D) VENDITE EFFETTUATE A SOGGETTI ESTERI CON PARTITA IVA ITALIANA Le vendite di telefonini e microprocessori, nei casi precedentemente elencati, sono soggette al reverse charge, quando il cliente estero ha acquisito la Partita IVA italiana. E) DICHIARAZIONE IVA A decorrere dalla dichiarazione IVA dell anno 2011 (modello IVA/2012 e modello UNICO/2012), le operazioni in reverse charge, relative ai telefonini e ai microprocessori, verranno separatamente indicate.

5 Pagina5 F) SANZIONI Si ricorda che all acquirente che non effettua la registrazione con il meccanismo dell inversione contabile (reverse charge), quando questo è obbligatorio, si applica la sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell IVA detratta, con un minimo di Euro 258. La medesima sanzione si applica al venditore che ha emesso la fattura con IVA per una operazione per la quale, invece, è obbligatorio il meccanismo dell inversione contabile (reverse charge). E in ogni caso applicata la sanzione del 3% dell IVA quando anche sia dimostrato che, nonostante non si sia applicato il meccanismo dell inversione contabile, l imposta è stata regolarmente versata. Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito. Cordiali saluti.

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