Il contenuto di un'etichetta è destinato a fornire una - vera, - corretta - trasparente informazione al consumatore
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- Vito Calo
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1 Lezione L'etichettatura degli alimenti ed i controlli analitici Il contenuto di un'etichetta è destinato a fornire una - vera, - corretta - trasparente informazione al consumatore 1
2 La qualifica di "vera" spetta ad un'etichetta che: - identifichi la natura merceologica di un prodotto in modo non equivoco; - contenga dati relativi alla quantità presentata alla vendita/consumo con le tolleranze di legge; - fornisca informazioni circa gli ingredienti costitutivi (nel caso di "preparazioni alimentari") senza mistificazioni di sorta, e che riporti nel modo dovuto l'elenco dei composti complementari (additivi) per i quali è prevista la descrizione nei termini di legge; - faccia riferimento, quando necessario per una migliore identificazione del prodotto commercializzato, ai processi di produzione in modo semplice e comprensibile. 2
3 La qualifica di "corretta" richiama l'opportunità di non porre un prodotto in posizione di prevalenza qualitativa rispetto ad altri che sono invece simili e di non utilizzare marchi o segni distintivi che richiamino altri prodotti notoriamente dotati di qualità/immagine superiore. La "trasparenza" è caratteristica che richiama l'opportunità di non veicolare sensazioni di attività non possedute e comunque non pertinenti, come quelle che si riferiscono a potere di curare o prevenire malattie d'ogni genere. L'etichetta deve riportare, in virtù di un fondamentale principio di rintracciabilità, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o del venditore residente nella U.E. 3
4 La regolamentazione dei principi a cui l'etichettatura deve conformarsi è dettata da varie disposizioni ufficiali che subiscono nel tempo aggiornamenti. D.L. n.109: emanato il 27 gennaio 1992 considerato "base sul quale sono state effettuate modifiche ed integrazioni. 4
5 Alcune considerazioni di base, derivate da disposizioni normative in vigore, sono utili per meglio comprendere le problematiche che creano relazione fra analisi chimica degli alimenti ed etichettatura. Le normative si riferiscono spesso alla denominazione prodotto alimentare preconfezionato unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata. 5
6 Non sono quindi considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti in alcun involucro nonché quelli di grossa pezzatura, anche se posti in involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento. 6
7 Regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea il 22 novembre 2011) nuova disciplina relativa alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori Tale regolamento modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione. Entrata in vigore il 13 dicembre 2014.
8 Caratteristica fondamentale L etichettatura non deve indurre l acquirente in errore sulle caratteristiche del prodotto alimentare, e in particolare sulla natura, identità, qualità, composizione, quantità, conservazione, origine e provenienza, modo di fabbricazione. 8
9 REQUISITI GENERALI PER L ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI 1) denominazione di vendita; completata da una indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito (ad esempio: in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato, affumicato) se l omissione di tale indicazione può creare confusione nell acquirente ; 2) quantità netta, per i prodotti preconfezionati (o: quantità nominale, per i prodotti confezionati in quantità unitarie costanti); 3) termine minimo di conservazione - per i prodotti rapidamente deperibili sotto il profilo microbiologico, e che, di conseguenza, possono costituire dopo breve tempo un pericolo immediato per la salute umana - data di scadenza ; 4) elenco degli ingredienti, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione; Le informazioni ai punti 1-3 devono figurare nello stesso campo visivo
10 5) nome o ragione sociale (o marchio depositato) e indirizzo (o: sede - intesa come la località ove è ubicata l azienda o lo stabilimento - nel d.lgs. 109/92) del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità; 6) sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento (prescrizione nazionale, non obbligatoria per i prodotti destinati a mercati esteri); informazione non richiesta sui prodotti già provvisti di bollo sanitario; 7) lotto di appartenenza del prodotto;
11 Indicazioni circa il successivo utilizzo del prodotto sono prescritte a determinate condizioni - condizioni particolari di conservazione di utilizzo, qualora sia necessaria l adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto - istruzioni per l uso, quando la loro omissione non consenta all acquirente di fare un uso appropriato del prodotto alimentare
12 Altre menzioni sono obbligatorie in virtù della composizione o del trattamento dei prodotti - titolo alcolometrico volumico effettivo, per le bevande con contenuto alcolico superiore all 1,2% in volume (da riportare nello stesso campo visivo delle informazioni di cui ai punti 1-3) -menzione specifica di caffeina e chinino, ove utilizzati come aromi (escluse le bevande a base di tè, caffè o loro estratti, che ne riportino i nomi in denominazione di vendita) - precisazione del tenore elevato di caffeina nelle bevande, ove il contenuto di tale sostanza sia superiore a 150 mg/l
13 - indicazione della presenza nel prodotto o in alcun ingrediente - di organismi geneticamente modificati (OGM) o sostanze da essi derivate - nell ipotesi in cui il prodotto sia stato trattato con radiazioni ionizzanti / irradiato, o confezionato in atmosfera modificata, indicazione del relativo trattamento
14 Ulteriori precisazioni sono prescritte al ricorrere di particolari circostanze di presentazione - etichettatura nutrizionale quando una informazione nutrizionale figura in etichetta o nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari - quantità dell ingrediente caratterizzante evidenziato, laddove uno o più ingredienti siano posti in evidenza in etichetta, o contraddistinguano il prodotto in quanto associati alla denominazione di vendita, o comunque essenziali per distinguere il prodotto - luogo d origine o di provenienza del prodotto, obbligatorio nella sola ipotesi in cui l omissione della relativa indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare (e non delle sue materie prime)
15 Per "lotto" si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte o confezionate in circostanze praticamente identiche. Per i prodotti non preconfezionati l'indicazione del lotto figura sugli imballaggi o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita. Quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione del giorno e del mese l'indicazione del numero di lotto in etichetta non è richiesta. 15
16 Termine Minimo di Conservazione (TMC): data entro la quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Data di scadenza: data entro la quale il prodotto va comunque consumato, in quanto soggetto a modificazioni che possono comprometterne la sicurezza d'uso. 16
17 CLAIM qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatoria in base alle legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche di qualsiasi forma che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche. 17
18 Regolamento CE n.1924/2006 a) Gli alimenti promossi attraverso "claim" possono essere percepiti dal consumatore come portatori di vantaggio nutrizionale, o per la salute in generale, maggiore di quello che compete ad altri prodotti simili o diversi ai quali non sono aggiunte sostanze nutritive. Ciò può incoraggiare il consumatore a scelte di acquisto che possono produrre modifiche nell'assunzione di talune sostanze nutritive in modo contrario a pareri scientifici in materia: è quindi opportuno definire restrizioni sui "claim" utilizzabili. 18
19 Regolamento CE n.1924/2006 b) In alcuni Stati membri UE si sono utilizzate indicazioni in etichettatura che fanno riferimento a sostanze il cui effetto benefico non è ancora dimostrato, o su cui non vi è consenso scientifico. Sorge quindi la necessità di fissare criteri d'utilizzo delle indicazioni relative ad effetti benefici che siano improntate a principi di uniformità e basati su dimostrazione di concreto effetto nutrizionale o fisiologico di talune sostanze. 19
20 Regolamento CE n.1924/2006 c) Appare opportuno che una sostanza oggetto di "claim" sia presente in un prodotto finito in quantità sufficiente (oppure opportunamente ridotta) ed utilizzabile dall'organismo. Vale aggiungere che la sostanza che viene segnalata come produttrice di effetto nutrizionale o fisiologico sia fornita da una quantità di alimento che si possa ritenere "consumabile" in quantità ragionevole. 20
21 Regolamento CE n.1924/2006 d) Nell'applicazione di misure di tutela, il regolamento prende come parametro il consumatore medio ragionevolmente attento ed avveduto. Per quanto attiene ai bambini, l'impatto va valutato nell'ottica del membro medio del gruppo. Ciò significa che un "claim" dovrà essere espresso tenendo conto della capacità di giusta interpretazione da parte dei soggetti acquirenti. 21
22 Regolamento CE n.1924/2006 e) Una disposizione fondamentale è quella che riguarda l'obbligatorietà di apposizione di etichettatura nutrizionale quando un'informazione nutrizionale specifica ("claim") viene utilizzata per vantare la presenza di uno o più componenti per il loro specifico effetto nutrizionale o fisiologico. Tale concetto era già stato espresso attraverso la Direttiva 90/496 CE del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alle imprese di ristorazione collettiva (ristoranti, ospedali, mense,ecc.), modificata da altre successive disposizioni, sancisce proprio che l'etichettatura nutrizionale è facoltativa ma diviene obbligatoria quando un'informazione nutrizionale figura nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un alimento (con esclusione delle campagne pubblicitarie collettive). 22
23 Laddove quindi un'informazione nutrizionale ("claim") riguardi gli zuccheri, gli acidi grassi saturi, la fibra alimentare e il sodio, l'etichetta nutrizionale deve riportare obbligatoriamente: - valore energetico (in kcal/100 g), - quantità di proteine, carboidrati, zuccheri, acidi grassi saturi, fibra alimentare e sodio (in g/100 g). 23
24 L'etichettatura nutrizionale può riguardare (facoltativo) anche la quantità di amidi, di polioli, di acidi grassi monoinsaturi, di acidi grassi polinsaturi, di colesterolo e di sali minerali e vitamine. A proposito di questi due ultimi nutrienti, la Direttiva CE 2008/100 del 28 ottobre 2008 elenca in allegato le vitamine ed i sali minerali che possono essere dichiarati e le relative razioni giornaliere raccomandate (RDA), oltre alle relative unità di misura specificate. Questa stessa Direttiva definisce cosa deve intendersi per "fibra alimentare" ed i coefficienti di conversione (polialcol). relativi alla fibra alimentare ed all'eritritolo 24
25 Le Direttive CE 40/496 e CE 2008/100 riportano i seguenti coefficienti di conversione: kcal/g kj/g carboidrati (esclusi i polialcoli) 4 17 polialcoli 2,4 10 proteine 4 17 grassi 9 37 fibre alimentari 2 8 eritritolo 0 0 solatrim* 6 25 alcol (etanolo) 7 29 acidi organici 3 13 * sostanza sostitutiva dei grassi, a ridotto valore energetico, usato nei prodotti da forno e della confetteria 25
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